Testo della Commissione dei 75
Già art. 75
Spetta all’Assemblea Nazionale deliberare la mobilitazione generale e l’entrata in guerra.
L’amnistia e l’indulto sono deliberati dall’Assemblea Nazionale.
Emendamenti approvati dall’Assemblea Costituente
Nessuno.
Testo della Costituzione approvato dall’Assemblea Costituente
L’amnistia e l’indulto sono concessi dal Presidente della Repubblica su legge di delegazione delle Camere.
Non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla proposta di delegazione.
21/10/1947 Antimeridiana
21/10/1947 Pomeridiana
discussione generale:
10/09/1947
12/09/1947
15/09/1947
16/09/1947 Pomeridiana
17/09/1947 Pomeridiana
18/09/1947 Pomeridiana
19/09/1947 Pomeridiana
Leggi di modifica
La legge costituzionale 6 marzo 1992, n. 1 «Revisione dell’articolo 79 della costituzione in materia di concessione di amnistia e indulto» (G.U. n. 57 del 9 marzo 1992) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 79.