È indetto referendum popolare per deliberare l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
La legge determina le modalità di attuazione del referendum.
Testo della Commissione dei 75
Già art. 72
L’entrata in vigore d’una legge non dichiarata urgente a maggioranza assoluta, o non approvata da ciascuna Camera a maggioranza di due terzi, è sospesa quando, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione, cinquantamila elettori o tre Consigli regionali domandano che sia sottoposta a referendum popolare. Il referendum ha luogo se nei due mesi dalla pubblicazione della legge l’iniziativa ottiene l’adesione, complessivamente, di cinquecentomila elettori o di sette Consigli regionali.
Si procede altresì a referendum quando cinquecentomila elettori o sette Consigli regionali domandano che sia abrogata una legge vigente da almeno due anni.
In nessun caso è ammesso referendum per le leggi tributarie, di approvazione dei bilanci e di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.
Già art. 73
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei Deputati.
La proposta soggetta a referendum è approvata se hanno partecipato alla votazione i due quinti degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
La legge determina le modalità di attuazione del referendum.
Emendamenti approvati dall’Assemblea Costituente
Sopprimere il primo comma.
BOZZI (UDN); CIFALDI (PLI); NITTI (UDN).
Sostituire l’articolo 72 col seguente:
“L’entrata in vigore di una legge non dichiarata urgente a maggioranza assoluta, o non approvata da ciascuna Camera a maggioranza di due terzi, potrà essere sospesa dalla Corte costituzionale entro quindici giorni dalla pubblicazione, quando sia stato proposto ricorso per la dichiarazione di incostituzionalità e richiesta la sospensione”. Subordinatamente: sopprimerlo.
CODACCI PISANELLI (DC).
Parzialmente approvato; parzialmente ritirato.
Sopprimere il primo comma.
Sostituire il secondo comma col seguente:
“Si procede a referendum popolare se 500.000 elettori o sette consigli regionali facciano domanda perché sia abrogata una legge”.
PERSICO (PSLI).
Sostituire il terzo comma col seguente:
“Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie, per quelle di approvazione del bilancio e per quelle di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali”.
PERSICO (PSLI).
Al terzo comma aggiungere ai casi previsti anche le leggi per la concessione di amnistia.
MEDA, CLERICI, BENVENUTI, BIANCHINI LAURA, ROSELLI, SALIZZONI, ZACCAGNINI, TITOMANLIO VITTORIA (DC).
Al terzo comma comprendere tra le leggi escluse dal referendum abrogativo anche le leggi elettorali.
ROSSI MARIA MADDALENA, GIOLITTI, GRIECO, LOMBARDI CARLO, MOLINELLI, SICIGNANO, RUGGERI, FERRARI, MUSOLINO, GERVASI (PCI).
Aggiungere al terzo comma dell’emendamento meda le parole: “e indulto”.
CEVOLOTTO (PDL).
al già art. 73
Al secondo comma alle parole: “due quinti”, sostituire le parole: “la maggioranza”.
PERASSI (PRI).
Testo della Costituzione approvato dall’Assemblea Costituente
È indetto referendum popolare per deliberare l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
La legge determina le modalità di attuazione del referendum.
16/10/1947 Antimeridiana
16/10/1947 Pomeridiana
discussione generale:
10/09/1947
12/09/1947
15/09/1947
16/09/1947 Pomeridiana
17/09/1947 Pomeridiana
18/09/1947 Pomeridiana
19/09/1947 Pomeridiana
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