Testo della Commissione dei 75
Già art. 7
l cittadini, senza distinzione di sesso, di razza e lingua, di condizioni sociali, di opinioni religiose e politiche, sono eguali di fronte alla legge.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli d’ordine economico e sociale che limitano la libertà e l’eguaglianza degli individui e impediscono il completo sviluppo della persona umana.
Emendamenti approvati dall’Assemblea Costituente
Sostituirlo col seguente da collocarsi come art. 3:
“I cittadini, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di condizioni sociali, di religione e di opinioni politiche, hanno pari dignità sociale e sono eguali di fronte alla legge.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il completo sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale dell’Italia.”
AMENDOLA, LACONI, IOTTI LEONILDE, GRIECO (PCI).
Identico emendamento venne presentato dai deputati:
FANFANI (DC); GRASSI (UDN); MORO, TOSATO, BULLONI, PONTI, CLERICI (DC).
I due emendamenti sostitutivi vennero posti ai voti congiuntamente e congiuntamente approvati.
Testo della Costituzione approvato dall’Assemblea Costituente
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
24/03/1947 Pomeridiana
discussione generale:
13/03/1947
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21/03/1947