Come nasce la Costituzione

Art. XIII

I membri e i discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non possono ricoprire uffici pubblici né cariche elettive.
Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi sono vietati l’ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale.
I beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avocati allo Stato. I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi, che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.
I membri e i discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non possono ricoprire uffici pubblici né cariche elettive.
Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi sono vietati l’ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale.
I beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avocati allo Stato. I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi, che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.

Testo della Commissione dei 75
Già II
I discendenti delle Case già regnanti in Italia non sono elettori né eleggibili a cariche pubbliche.
I membri di Casa Savoia non possono soggiornare nel territorio della Repubblica italiana.

Già III
La legge dispone l’avocazione allo Stato dei beni di Casa Savoia.

Emendamenti approvati dall’Assemblea Costituente
I beni degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi esistenti nel territorio nazionale sono avocati allo stato.
Sono nulli i trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi avvenuti dopo il 2 giugno 1946.
TARGETTI (PSI); MACRELLI (PRI).

Testo della Costituzione approvato dall’Assemblea Costituente
I membri e i discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non possono ricoprire uffici pubblici né cariche elettive.
Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi sono vietati l’ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale.
I beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avocati allo Stato. I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi, che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.
05/12/1947 Pomeridiana

Leggi di modifica
Legge costituzionale 23 ottobre 2002, n. 1 «Cessazione degli effetti dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione» (G.U. n. 252 del 26 ottobre 2002) ha diposto, con articolo unico, che “I commi primo e secondo della XlII disposizione transitoria e finale della Costituzione esauriscono i loro effetti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale”.