Come nasce la Costituzione

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Art. 45

La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata.
La legge ne promuove e favorisce l’incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.
La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell’artigianato.

La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l’incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.
La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell’artigianato.

Testo della Commissione dei 75
Già art. 42
La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione; ne favorisce l’incremento e la sottopone alla vigilanza, stabilita con legge, per assicurarne i caratteri e le finalità.

Emendamenti approvati dall’Assemblea Costituente
Sostituirlo col seguente:
“La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere mutualistico e senza fini di speculazione privata. La legge ne favorisce l’incremento con i mezzi più idonei, facilita lo svolgimento della sua funzione e ne assicura il carattere e le finalità attraverso gli opportuni controlli”.
CANEVARI, CAIRO, ZANARDI, FILIPPINI (PSLI).
L’espressione “facilita lo svolgimento della sua funzione” venne ritirata dai proponenti.

Testo della Costituzione approvato dall’Assemblea Costituente
La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l’incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.
La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell’artigianato.
14/05/1947
discussione generale:
03/05/1947 Pomeridiana
06/05/1947 Pomeridiana
07/05/1947 Pomeridiana

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