Come nasce la Costituzione

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Art. 44

Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.
La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.

Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.
La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.

Testo della Commissione dei 75
Già art. 41
Allo scopo di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, ne fissa i limiti di estensione ed abolisce il latifondo, promuove la bonifica delle terre e l’elevazione professionale dei lavoratori, aiuta la piccola e la media proprietà.

Emendamenti approvati dall’Assemblea Costituente
Sostituirlo col seguente:
“Allo scopo di conseguire un più elevato prodotto della terra ed una distribuzione socialmente equa di esso, la legge può imporre alla proprietà terriera privata e pubblica obblighi e vincoli, anche relativi alla estensione, appropriati alle varie regioni e zone agrarie italiane. la legge impone e promuove la bonifica delle terre e la trasformazione del latifondo ad incremento ed elevazione del ceto dei piccoli e medi proprietari.”
EINAUDI (PLI).
Approvate le espressioni: “appropriati alle varie regioni e zone agrarie”; “impone e promuove la bonifica delle terre e la trasformazione del latifondo”.
Aggiungere in fine: “Nel medesimo intento la legge dispone provvedimenti in favore delle zone montane”.
GORTANI, FANTONI, GARLATO, DEL CURTO, MICHELI, RIVERA, SCHIRATTI, VALENTI, VALMARANA, MARCONI, BALDUZZI, VIALE, BUBBIO, FIRRAO, BERTOLA, STELLA, SULLO FIORENTINO, PAT, SALIZZONI, MANNIRONI, LIZIER, MURGIA, CAPPELLETTI, CONCI ELISABETTA, BELLATO, GUARIENTO, FRANCESCHINI, CARBONARI (DC).
Sopprimere l’inciso: “l’elevazione professionale dei lavoratori”, e farne oggetto di un articolo autonomo (articolo 41 bis) del seguente tenore:
“La Repubblica promuove la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori”.
MORO (DC); LACONI (PCI); TAVIANI, DOMINEDO (DC).

Testo della Costituzione approvato dall’Assemblea Costituente
Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.
La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.
13/05/1947 Pomeridiana
discussione generale:
03/05/1947 Pomeridiana
06/05/1947 Pomeridiana
07/05/1947 Pomeridiana

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