Come nasce la Costituzione

Come nasce la Costituzione
partner di progetto

Art. 39

L’organizzazione sindacale è libera.
Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.
È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.
I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

L’organizzazione sindacale è libera.
Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme stabilite dalla legge.
È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.
I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

Testo della Commissione dei 75
Già art. 35
L’organizzazione sindacale è libera.
Non può essere imposto ai sindacati altro obbligo che la registrazione presso gli uffici locali e centrali, secondo le norme di legge.
I sindacati registrati hanno personalità giuridica.
Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

Emendamenti approvati dall’Assemblea Costituente
Dopo il secondo comma dell’articolo 35 aggiungere:
“E’ condizione per la registrazione che essi sanciscano nei loro statuti un ordinamento interno democratico”.
BENVENUTI (DC); DI VITTORIO (PCI); TAVIANI (DC); CANEVARI (PSLI); BITOSSI (PCI); MORTATI, MORO (DC); LACONI (PCI); MARIANI FRANCESCO (PSIUP-PSI); ARATA, CARBONI (PSLI); VERONI (PDL).

Testo della Costituzione approvato dall’Assemblea Costituente
L’organizzazione sindacale è libera.
Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme stabilite dalla legge.
È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.
I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.
10/05/1947 Pomeridiana
discussione generale:
03/05/1947 Pomeridiana
06/05/1947 Pomeridiana
07/05/1947 Pomeridiana

Leggi di modifica
Nessuna.