Come nasce la Costituzione

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Art. XII

È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.
In deroga all’articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dalla entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista.
È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.
In deroga all’articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dalla entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista.

Testo della Commissione dei 75
Già I
È proibita la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.
La disposizione del n. 2 dell’articolo 56 della Costituzione non è applicabile a chi nel periodo fascista ha rivestito le cariche indicate in tale disposizione.
Sono stabilite con legge limitazioni temporanee alla eleggibilità e al diritto di voto per responsabilità fasciste.

Emendamenti approvati dall’Assemblea Costituente
Emendamento approvato
In deroga all’articolo 45, la legge potrà stabilire, per non oltre un quinquennio dalla data di entrata in vigore della Costituzione, limitazioni alla eleggibilità ed al diritto di voto per coloro che sono da ritenere responsabili, in grado eminente, della formazione e del mantenimento del cessato regime fascista per la natura delle cariche ricoperte o dell’attività esercitata, obiettivamente determinata, in una delle seguenti categorie: membri del Governo, del gran consiglio, degli organi legislativi, del tribunale speciale, della milizia volontaria sicurezza nazionale, delle gerarchie del partito fino al grado di segretario provinciale; funzionari direttivi militari e civili della cosiddetta repubblica sociale.
MORTATI (DC).
Solo l’inciso relativo all’art. 45 e alla limitazione di tempo; il resto dell’emendamento venne ritirato.

Testo della Costituzione approvato dall’Assemblea Costituente
È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.
In deroga all’articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dalla entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista.
05/12/1947 Pomeridiana

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