Come nasce la Costituzione

Art. VIII

Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali sono indette entro un anno dall’entrata in vigore della Costituzione.
Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione il passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni. Fino a quando non sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali restano alle Provincie ed ai Comuni le funzioni che esercitano attualmente e le altre di cui le Regioni deleghino loro l’esercizio.
Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di funzionari e dipendenti dello Stato, anche delle amministrazioni centrali, che sia reso necessario dal nuovo ordinamento. Per la formazione dei loro uffici le Regioni devono, tranne che in casi di necessità, trarre il proprio personale da quello dello Stato e degli enti locali.
Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali sono indette entro un anno dall’entrata in vigore della Costituzione.
Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione il passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni. Fino a quando non sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali, restano alle Provincie ed ai Comuni le funzioni che esercitano attualmente e le altre di cui le Regioni deleghino loro l’esercizio.
Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di funzionari e dipendenti dello Stato, anche delle amministrazioni centrali, che sia reso necessario dal nuovo ordinamento. Per la formazione dei loro uffici le Regioni devono, tranne che in casi di necessità, trarre il proprio personale da quello dello Stato e degli enti locali.
Testo della Commissione dei 75
Già VIII
Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione il trapasso delle funzioni statali attribuite alle Regioni e quello di funzionari e dipendenti dello Stato, anche centrali, che si rende necessario in conseguenza del nuovo ordinamento.
Alla Regione sono trasferiti, nei modi da stabilire con leggi della Repubblica, il patrimonio, i servizi ed il personale delle Province.

Emendamenti approvati dall’Assemblea Costituente
Le Regioni, per la formazione dei loro uffici, trarranno il personale occorrente dalle amministrazioni dello Stato e da quelle degli enti locali, salvo il caso di necessità.
NITTI (UDN).
Presentato in sede di discussione degli articoli 120 e 121 come articolo aggiuntivo; rinviato alle Disposizioni transitorie e finali.
Nel termine di cinque anni dall’entrata in vigore della presente Costituzione il Parlamento provvederà alla revisione delle leggi vigenti in relazione alle esigenze dell’articolo 109.
TOSATO (DC); PERASSI (PRI).
Presentato in sede di discussione degli artt. 109, 110, 111 e rinviato alle Disposizioni transitorie e finali.
alle parole: “cinque anni”, sostituire le parole: “tre anni”.
MORO (DC).
Sub-emendamento all’emendamento Tosato-Perassi.
Aggiungere il seguente comma:
Entro sei mesi dall’entrata in vigore della Costituzione sono indette le elezioni per la costituzione dei Consigli regionali.
LACONI (PCI); UBERTI (DC).
Alle parole: “sei mesi”, sostituire le parole: “un anno”.
CORBINO (PLI); MORO (DC).
Sub-emendamento all’emendamento Laconi-Uberti. Successivamente il deputato Moro ritirò la propria firma.
Al nuovo testo della Commissione dopo le parole: “alla Provincia”, aggiungere le parole: “al Comune”.
RUINI (MISTO).
 
Testo della Costituzione approvato dall’Assemblea Costituente
Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali sono indette entro un anno dall’entrata in vigore della Costituzione.
Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione il passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni. Fino a quando non sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali, restano alle Provincie ed ai Comuni le funzioni che esercitano attualmente e le altre di cui le Regioni deleghino loro l’esercizio.
Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di funzionari e dipendenti dello Stato, anche delle amministrazioni centrali, che sia reso necessario dal nuovo ordinamento. Per la formazione dei loro uffici le Regioni devono, tranne che in casi di necessità, trarre il proprio personale da quello dello Stato e degli enti locali.
 
Nota
In sede di coordinamento il testo inizialmente approvato venne suddiviso in due disposizioni transitorie e finali: VIlI e IX.
 
Leggi di modifica
Nessuna.