Come nasce la Costituzione

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Art. VI

Entro cinque anni dall’entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei tribunali militari.
Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento del Tribunale supremo militare in relazione all’articolo 111.
Entro cinque anni dall’entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei tribunali militari.
Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento del Tribunale supremo militare in relazione all’articolo 111.
Testo della Commissione dei 75
Già VII
Entro cinque anni dall’entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti. Tale termine è ridotto a tre anni per i tribunali militari.
Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente Costituzione si provvede con legge alla soppressione del Tribunale Supremo Militare e alla devoluzione della sua competenza alla Cassazione.

Emendamenti approvati dall’Assemblea Costituente
Sostituire il secondo comma con il seguente:
“Entro sei mesi dall’entrata in vigore della costituzione si provvede con legge a rivedere le attribuzioni del Tribunale supremo militare per coordinarle col principio sancito dall’articolo 102”.
COLITTO, MASTROJANNI, PERUGI (UQ); PERRONE CAPANO (PLI); TRI-PEDI, RODI, ABOZZI, VENDITTI, TU-MELLI, BENCIVENGA, MARINARO, MICCOLIS (UQ).
Sostituire alle parole: “sei mesi”, le parole: “un anno”.
UBERTI (DC).
Sub-emendamento all’emendamento Colitto.
 
Testo della Costituzione approvato dall’Assemblea Costituente
Entro cinque anni dall’entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei tribunali militari.
Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento del Tribunale supremo militare in relazione all’articolo 111.
05/12/1947 Pomeridiana
 
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