Testo della Commissione dei 75
Già II
I discendenti delle Case già regnanti in Italia non sono elettori né eleggibili a cariche pubbliche.
I membri di Casa Savoia non possono soggiornare nel territorio della Repubblica italiana.
Già III
La legge dispone l’avocazione allo Stato dei beni di Casa Savoia.
Emendamenti approvati dall’Assemblea Costituente
I beni degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi esistenti nel territorio nazionale sono avocati allo stato.
Sono nulli i trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi avvenuti dopo il 2 giugno 1946.
TARGETTI (PSI); MACRELLI (PRI).
Testo della Costituzione approvato dall’Assemblea Costituente
I membri e i discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non possono ricoprire uffici pubblici né cariche elettive.
Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi sono vietati l’ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale.
I beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avocati allo Stato. I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi, che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.
05/12/1947 Pomeridiana