Come nasce la Costituzione

Art. XI

Fino a cinque anni dall’entrata in vigore della Costituzione si possono, con leggi costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione dell’elenco di cui all’articolo 131, anche senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell’articolo 132, fermo rimanendo tuttavia l’obbligo di sentire le popolazioni interessate.
Fino a cinque anni dall’entrata in vigore della Costituzione si possono, con leggi costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione dell’elenco di cui all’articolo 131, anche senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell’articolo 132, fermo rimanendo tuttavia l’obbligo di sentire le popolazioni interessate.

Testo della Commissione dei 75
Disposizione non presente.

Articoli aggiuntivi al testo della Commissione dei 75
Già 125 bis I
Fino a cinque anni dopo l’entrata in vigore della presente Costituzione si potrà procedere, con legge costituzionale, alla modificazione delle circoscrizioni regionali stabilite dall’articolo 123, anche senza il concorso delle condizioni di cui all’articolo 125.
MORTATI (DC).

Emendamenti approvati dall’Assemblea Costituente
Fatto salvo il parere delle popolazioni interessate.
MASTINO PIETRO (GA).
Aggiuntivo al testo Mortati.

Testo della Costituzione approvato dall’Assemblea Costituente
Fino a cinque anni dall’entrata in vigore della Costituzione si possono, con leggi costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione dell’elenco di cui all’articolo 131, anche senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell’articolo 132, fermo rimanendo tuttavia l’obbligo di sentire le popolazioni interessate.
04/12/1947 Pomeridiana

 
Leggi di modifica
Legge costituzionale 18 marzo 1958, n. 1 «Scadenza del termine di cui alla XI delle “Disposizioni transitorie e finali” della Costituzione» (G.U. n. 79 del 1° aprile 1958) ha disposto, con articolo unico, che: “Il termine di cui alla XI delle disposizioni transitorie e finali della Costituzione scadrà il 31 dicembre 1963”.