Come nasce la Costituzione

Come nasce la Costituzione
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Giuseppe Valditara

Gli atti dell’Assemblea Costituente sono stati raccolti a cura della Camera dei Deputati oltre cinquant’anni fa e riuniti in un’unica pubblicazione dal titolo: La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori della Assemblea Costituente, Roma, Camera dei deputati, Segretariato generale, 1970-1971.
Si tratta di otto, ponderosi volumi. I primi cinque contengono il resoconto stenografico per esteso delle discussioni nel plenum della Costituente, dal giorno dell’insediamento dell’Assemblea, il 25 giugno del 1946, al giorno della sua ultima riunione, a Costituzione già in vigore, il 31 gennaio 1948; mentre gli ultimi tre sono dedicati ai resoconti sommari dei lavori della Commissione per la Costituzione, detta anche Commissione dei 75, e delle sue tre Sottocommissioni.
Il sito ufficiale della Camera dei deputati offre la possibilità di consultare gli otto volumi cartacei anche on line. All’indirizzo storia.camera.it si trovano infatti le ‘fotografie’ di tutte le pagine dei volumi del 1970, suddivise per data della seduta. I documenti, corrispondenti ognuno a una seduta, sono 621. Le pagine ‘fotografate’, che recano il testo su due colonne, sono in tutto 12.688.
La presente opera, dal titolo "Come nasce la Costituzione", è stata pensata dai suoi curatori in vista del 75° anniversario della Costituzione italiana, entrata in vigore il 1° gennaio 1948.
L’opera consiste in un portale open access che riproduce quei medesimi testi in un formato digitale nel quale è possibile effettuare ricerche full-text con parole chiave e un albero di navigazione, oltre che operazioni di copia e incolla e di stampa.
I lavori dell’Assemblea Costituente costituiscono uno strumento inestimabile non solo per chi intende studiare la Costituzione, ma anche e soprattutto per chi è interessato a riscoprire i valori fondamentali sui quali si basa la nostra Repubblica, consentendo di risalire alla loro prima ed autentica fonte.
Contrariamente a quanto suggerirebbe una interpretazione che valorizzi la volontà del legislatore costituente, l'utilizzo del dibattito in sede di lavori preparatori della nostra Costituzione è assai limitato ed è stato sostanzialmente trascurato dalla giurisprudenza costituzionale più recente.
Questo atteggiamento ermeneutico appare di dubbia legittimità proprio alla luce dell'articolo 1 della nostra Costituzione che attribuisce la sovranità al popolo, identifica con questa attribuzione il principio democratico che si svolge nelle forme di una democrazia rappresentativa, che presuppone a sua volta la centralità dello strumento legislativo. Non casualmente non era nella volontà dei Costituenti lasciare al giudice, ancorché costituzionale, la libera creazione del diritto.
Una libera interpretazione evolutiva del testo costituzionale, del tutto sganciata dalla volontà di chi ha posto la norma, finirebbe invece con il sostituire il giudice al legislatore laddove proprio la Carta prevede all'articolo 138 un espresso procedimento per modificarne gli articoli. Se dunque il legislatore non ha ritenuto di modificare la Costituzione significa che l'assetto di valori deciso dai Costituenti è ancora ritenuto attuale. Affermare la legittimità di una interpretazione che prescinda radicalmente dalla volontà del legislatore storico significa in ultima analisi violare i principi dello Stato di diritto che presuppone oltre alla separazione dei poteri anche il governo delle leggi e non degli uomini, che è fra l'altro un pilastro del Trattato sull'Unione europea.
Solo rispettando l'assetto valoriale pensato dai Costituenti si potrà seriamente sostenere che la Costituzione, in quanto espressione del Potere costituente e dunque norma fondamentale della nostra comunità politica, è immodificabile nel suo nucleo essenziale di valori fondanti, perché se invece si consentissero sostituzioni o integrazioni “postume” per via interpretativa o giudiziaria si contraddirrebbe l’idea stessa di immodificabilità e dunque, in ultima istanza, il concetto stesso di principi fondamentali, ovvero posti stabilmente a fondamento della Repubblica.
Certo, si possono ammettere interpretazioni evolutive, che risolvano i problemi posti da situazioni nuove, non presenti e neppure immaginate ai tempi dell’Assemblea Costituente, ma tale delicato lavoro esegetico deve pur sempre rimanere all’interno di quei valori fondamentali definiti dai Costituenti e dello spirito che è stato loro impresso.
Ovviamente questo non toglie che i principi costituzionali -in specie per quanto riguarda il contenuto dell'articolo 2 Cost., giustamente considerato una norma a fattispecie aperta per quanto attiene il riconoscimento dei diritti inviolabili dell'uomo debbano essere resi coerenti con i principi affermati nelle carte internazionali sottoscritte dall'Italia in virtù dell'articolo 11 della nostra Costituzione e fra queste, in particolare, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
Come si è osservato, fino ad oggi i lavori dell’Assemblea Costituente erano disponibili, oltre che in unica versione cartacea, anche nella versione elettronica presente sul sito della Camera dei Deputati, che però non consente l’utilizzo delle più moderne tecniche di ricerca ed è pertanto di non agevole consultazione.
Forse anche per questo motivo i riferimenti al dibattito in Assemblea Costituente non sono frequenti nei lavori di diritto costituzionale e nemmeno nelle sentenze della Corte costituzionale. Ciò rappresenta tuttavia una anomalia soprattutto se si considera quanto avviene in altri Paesi nei quali la frequentazione con i lavori preparatori della Costituzione è molto più intensa (basti pensare ai Federalist papers statunitensi i quali, pur non costituendo formalmente il contenuto dei dibattiti costituenti, ne assolvono sostanzialmente la medesima funzione).
Questa edizione elettronica ha proprio lo scopo di diffondere il più possibile la conoscenza di ciò che sta alla base della nostra Costituzione, perché nessuna interpretazione della Carta costituzionale possa dimenticare la volontà di chi l'ha pensata, dibattuta e scritta nel suo testo definitivo. In particolare le pagine sui principi fondamentali e sui diritti e doveri dei cittadini ci restituiscono il vero significato del testo costituzionale, che su tali argomenti è rimasto sostanzialmente immutato. La ricchezza del dibattito in Assemblea Costituente e nelle commissioni, la pluralità dei valori che emergono e fra questi la difesa della centralità della persona rispetto alla supremazia dello Stato, da cui discende anche il senso dei primi tre articoli, l’anelito verso la libertà appena riconquistata, e la consapevolezza dei pericoli cui essa era ancora soggetta in quegli anni, consentono davvero di cogliere lo spirito ed il vero significato di ogni singola parola scolpita negli articoli della Costituzione e di definire in tal modo il perimetro dei suoi possibili significati e delle applicazioni compatibili.
In tal senso la disponibilità dei lavori svolti in Assemblea Costituente tramite uno strumento di consultazione agile e veloce intende contribuire al rafforzamento del patriottismo costituzionale, inteso come attaccamento politico alle norme ed ai valori di una Costituzione personalista e democratica, che non può prescindere, appunto, dalla conoscenza e diffusione a tutti i livelli dei valori condivisi dai Costituenti. In tal senso è utile ricordare quanto ebbe a scrivere Meuccio Ruini, nella introduzione a un volume celebrativo del decennale della Costituzione : “Per attuare una Costituzione bisogna comprenderla e – per comprenderla bene – conoscere come è nata". Il fatto che Ruini fu presidente della Commissione dei 75 incaricata di redigere il testo costituzionale rende ancora più significativo il suo pensiero.
L’ambizione è dunque anche quella di diffondere il più possibile la conoscenza di tale documentazione nella convinzione che una cittadinanza matura e responsabile può crescere solo attraverso la consapevolezza dei valori e delle norme contenute nella Carta fondamentale della nostra Repubblica. È su questa conoscenza che si basa il repubblicanesimo ovvero quello spirito che unifica i cittadini nella comune adesione ai principi fondanti la comunità e che giustifica dunque lo stare insieme entro un determinato territorio e all'interno di un certo Stato.
Ripubblicare i lavori della Costituente in un formato agevolmente e liberamente fruibile è dunque un passaggio essenziale per permettere ad ogni cittadino di approfondire e fare proprio lo spirito costituente.
Le discussioni in Assemblea Costituente sono una parte fondamentale del patrimonio culturale della Repubblica italiana che ognuno dovrebbe avere la possibilità di sfogliare per curiosità, di consultare per lavoro, di leggere anche per intero per conoscere le origini delle norme fondamentali che ancora oggi regolano la vita della nostra comunità.
Sono discussioni di grande vivacità e di piacevolissima lettura.
In questo contesto, fondamentale è certamente l'uso didattico. Ormai da qualche anno, infatti, l’insegnamento dell’educazione civica è diventato obbligatorio in tutte le scuole di ogni ordine e grado. Il più recente indirizzo del Ministero dell'Istruzione e del Merito considera anzi la conoscenza dei principi costituzionali uno dei pilastri di una autentica educazione civica.
Per la formazione degli insegnanti e per la stessa fruizione da parte degli studenti la possibilità di accedere facilmente alle discussioni che hanno dato vita al testo della nostra Costituzione, di selezionarle e scaricarle nelle parti di volta in volta di interesse non era pertanto più rinviabile.
In secondo luogo, gli argomenti contenuti nelle discussioni dei Costituenti rappresentano un importante materiale di riflessione in tutti i contesti sociali e culturali, e in primo luogo fra i pubblici amministratori, nei quali si senta il bisogno di tornare alle origini di alcune scelte per riscoprirne eventualmente la perdurante attualità.
Un particolare rilievo potrà avere la conoscenza della Carta costituzionale per creare uno spirito di cittadinanza anche fra quegli stranieri immigrati che vogliano integrarsi nella comunità italiana.
Le origini della Costituzione italiana erano finora conosciute e conoscibili solo dagli storici, dai politologi e dai giuristi dediti a un lavoro di ricerca e di studio, mentre oggi si presentano come materiale di lettura, riflessione e discussione a disposizione di chiunque desideri conoscere gli argomenti che sono stati dibattuti nel momento in cui si gettavano le basi della futura società, uscita dalle macerie della guerra e della dittatura. Lo stesso lavoro degli studiosi, tuttavia, sarà molto facilitato dall’esistenza di questo nuovo formato digitale.
Anche l'interesse scientifico dell’opera appare infatti evidente dal momento che essa consente di conoscere attraverso quali strade, a volte lineari, a volte tortuose, si è giunti – prima nei lavori della Commissione dei 75 e poi in quelli dell’aula – al testo di ognuno dei 139 articoli della Costituzione italiana approvato dall’Assemblea Costituente nella seduta del 22 dicembre 1947, al termine di un anno e mezzo di intenso lavoro.
Di notevole interesse storico, è poi il quadro politico, sociale e, in senso ampio, culturale dell’epoca, che emerge dalle discussioni tenute all’interno della Assemblea Costituente a proposito degli altri temi sui quali l’Assemblea era chiamata a confrontarsi e a deliberare nella sua qualità di organo parlamentare rappresentativo del popolo, il primo e l’unico eletto dopo il silenzio della democrazia durante il ventennio fascista.
Non tutti sanno, infatti, che a norma del decreto legislativo luogotenenziale che aveva demandato al popolo, tramite referendum, la scelta della forma istituzionale dello Stato, e stabilito appunto i poteri dell’Assemblea Costituente, alla stessa Assemblea era stato dato il potere di deliberare la fiducia al Governo, ed erano stati affidati compiti ulteriori rispetto a quello, naturalmente centrale, di deliberare una nuova Costituzione. Tra questi poteri c’era anche quello di approvare i trattati internazionali, che era un potere fondamentale dato che in quel periodo si sarebbero fissate le condizioni dello stesso trattato di pace della Seconda Guerra Mondiale. Secondo l’art. 3 del d.lgs.lgt. 16 marzo 1946, n. 98 (Integrazioni e modifiche al decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, relativo all’Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, al giuramento dei Membri del Governo ed alla facoltà del Governo di emanare norme giuridiche), infatti, “durante il periodo della Costituente e fino alla convocazione del Parlamento a norma della nuova Costituzione il potere legislativo resta delegato, salva la materia costituzionale, al Governo, ad eccezione delle leggi elettorali e delle leggi di approvazione dei trattati internazionali, le quali saranno deliberate dall’Assemblea. Il Governo potrà sottoporre all’esame dell’Assemblea qualunque altro argomento per il quale ritenga opportuna la deliberazione di essa. Il Governo è responsabile verso l’Assemblea Costituente. Il rigetto di una proposta governativa da parte dell’Assemblea non porta come conseguenza le dimissioni del Governo. Queste sono obbligatorie soltanto in seguito alla votazione di una apposita mozione di sfiducia, intervenuta non prima di due giorni dalla sua presentazione e adottata a maggioranza assoluta dei Membri dell’Assemblea".
La lettura degli atti della Costituente si arricchisce così, quasi inaspettatamente, di dibattiti di economia, di politica internazionale, oppure inerenti ai problemi della società e del costume di quei due difficili anni della vita del nostro ordinamento. Così come, nelle sedute del gennaio 1948, quando la Costituzione repubblicana era già entrata in vigore, si assiste alla discussione funzionale all’approvazione dei primi quattro statuti regionali (sulla scia delle spinte secessionistiche in vario modo presenti in Sicilia, Sardegna, Trentino Alto-Adige e Valle d’Aosta), della legge sulla stampa ancora oggi in vigore e – nella stessa sera dell’ultimo giorno di vita dell’Assemblea – delle norme che hanno reso possibile il controllo di legittimità costituzionale delle leggi da parte della Corte costituzionale su richiesta di un qualsiasi giudice civile, penale o amministrativo.
Per tutto questo ci è parso dunque opportuno dare vita a quest'opera. L'auspicio è che sia ora portata a conoscenza della più ampia parte dei cittadini.