{"id":9312,"date":"2023-10-15T23:35:00","date_gmt":"2023-10-15T21:35:00","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=9312"},"modified":"2023-11-14T22:54:21","modified_gmt":"2023-11-14T21:54:21","slug":"giovedi-12-dicembre-1946-prima-sezione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=9312","title":{"rendered":"GIOVED\u00cc 12 DICEMBRE 1946 (Seconda sezione)"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"9312\" class=\"elementor elementor-9312\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-b85554e elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"b85554e\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-94055de\" data-id=\"94055de\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-8b43db4 elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"8b43db4\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/19461212sed003ss.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-99812f0 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"99812f0\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE<\/p><p>SECONDA SOTTOCOMMISSIONE<\/p><p>(SECONDA SEZIONE)<\/p><p>3.<\/p><p>RESOCONTO SOMMARIO<\/p><p>DELLA SEDUTA DI GIOVED\u00cc 12 DICEMBRE 1946<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>CONTI<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p>Potere giudiziario (<em>Seguito della discussione<\/em>)<\/p><p>Presidente \u2013 Leone Giovanni, <em>Relatore<\/em> \u2013 Bozzi \u2013 Calamandrei, <em>Relatore<\/em> \u2013 Targetti \u2013 Uberti \u2013 Ravagnan \u2013 Mannironi \u2013 Castiglia, <em>Relatore<\/em> \u2013 Di Giovanni \u2013 Laconi \u2013 Cappi \u2013 Bulloni.<\/p><p>La seduta comincia alle 9.<\/p><p>Seguito della discussione sul potere giudiziario.<\/p><p>PRESIDENTE ricorda che la Sezione aveva stabilito di procedere ad un esame degli articoli proposti, al fine anche di precisare quale di essi si ritenesse opportuno rinviare ad altre Sottocommissioni per la loro migliore collocazione nella Costituzione.<\/p><p>LEONE GIOVANNI, <em>Relatore<\/em>, propone di iniziare l\u2019esame degli articoli 18, 24, 26, 23 e 25 della relazione Patricolo, perch\u00e9 ritiene che potrebbero essere rinviati ad altra Sottocommissione.<\/p><p>PRESIDENTE d\u00e0 lettura dell\u2019articolo 18:<\/p><p>\u00abTutti i cittadini sono uguali di fronte alla giustizia\u00bb.<\/p><p>LEONE GIOVANNI, <em>Relatore<\/em>, fa rilevare che questo articolo corrisponde all\u2019articolo 16 del suo progetto: \u00abNessun divieto o limite pu\u00f2 essere posto all\u2019esercizio del diritto di agire in sede giudiziaria\u00bb.<\/p><p>BOZZI obietta che questo articolo non tratta precisamente della stessa cosa, per quanto sia connesso con l\u2019ultimo comma dell\u2019articolo 15 del progetto Calamandrei: \u00abNessuna autorizzazione \u00e8 necessaria per agire in via civile o in via penale contro i pubblici funzionari per responsabilit\u00e0 assunte nell\u2019esercizio delle loro funzioni\u00bb. A suo avviso, l\u2019articolo 16 dell\u2019onorevole Leone potrebbe essere aggiunto come secondo comma dell\u2019articolo 18 in discussione.<\/p><p>Afferma che tutte le restrizioni attualmente vigenti devono cadere, come quella, ad esempio, che vieta di procedere nei confronti degli agenti di pubblica sicurezza secondo il Codice penale senza una speciale autorizzazione dell\u2019autorit\u00e0.<\/p><p>LEONE GIOVANNI, <em>Relatore<\/em>, pensa che il concetto ispiratore dell\u2019articolo in discussione e del corrispondente articolo dell\u2019onorevole Calamandrei non sia precisamente quello al quale \u00e8 informato il suo articolo 16. Egli era preoccupato dal timore che in sede processuale si potesse eludere questa eguaglianza di carattere sostanziale, stabilendo nella legge processuale dei limiti all\u2019esercizio di determinate azioni.<\/p><p>L\u2019onorevole Bozzi indicava un altro concetto, pure apprezzabile: quello di impedire che vengano poste delle condizioni alla procedibilit\u00e0, nei riguardi di certe categorie di persone, come \u00e8 appunto il caso degli appartenenti alla pubblica sicurezza, in quanto oggi lo Stato pu\u00f2 impedire che la giustizia abbia il suo corso nei confronti di determinale persone.<\/p><p>Propone di fondere i due concetti nello stesso articolo, formandone due commi distinti. L\u2019articolo cos\u00ec formulalo dovrebbe trovar posto nella prima parte della Costituzione, dove si statuisce sui diritti del cittadino. Nella parte invece che definisce il potere giudiziario occorre limitare le disposizioni a quanto concerne il complesso delle funzioni con le quali tale potere si esercita, infatti nella sua relazione vi \u00e8 un paragrafo in cui si fissano le garanzie giurisdizionali per il cittadino.<\/p><p>CALAMANDREI, <em>Relatore<\/em>, \u00e8 favorevole alla inserzione, fra i diritti del cittadino, di una norma corrispondente all\u2019articolo 18 del progetto Patricolo, quantunque ritenga che questa norma sia gi\u00e0 compresa in quella votata dalla prima Sottocommissione e che afferma che \u00abtutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge\u00bb e quindi, <em>a fortiori<\/em>, di fronte alla giustizia, attraverso la quale la legge si applica.<\/p><p>Nulla in contrario, quindi, a che si menzioni questa eguaglianza anche nei confronti dei giudici; ma tiene a far rilevare quale sia la portata pratica di questo principio: se si vuol dire che sono vietate le giurisdizioni speciali o straordinarie, v\u2019\u00e8, a questo proposito, la norma nella parte che si riferisce all\u2019ordinamento giudiziario. Quanto ai rapporti tra potere giudiziario e potere amministrativo, la relativa norma dovrebbe essere collocata dopo quelle che si riferiscono alla formulazione generale attinente al potere giudiziario. Ma vi sono giurisdizioni che non rientrano in quelle ricordate, e questo \u00e8 il caso delle giurisdizioni ecclesiastiche. In materia matrimoniale il fatto che certi cittadini, per chiedere l\u2019annullamento del matrimonio, debbano adire non i Tribunali dello Stato, ma quelli della Chiesa, ed altri possano invece adire i Tribunali dello Stato, costituisce una norma che va contro il principio della eguaglianza dei cittadini di fronte alla giustizia, in quanto pone due giustizie, quella ecclesiastica e quella civile, aperte ai cittadini.<\/p><p>Pur dichiarandosi favorevole a tale principio, invita i colleghi a ben ponderare la portala di questi articoli.<\/p><p>TARGETTI ritiene opportuno, prima di iniziare la discussione di merito sui problemi indicati, che la Sezione si metta d\u2019accordo su un principio generale, cio\u00e8 sulla necessit\u00e0 che la Costituzione comprenda anche in questa parte un numero di articoli molto minore di quelli presentati, limitandosi a quello che \u00e8 strettamente attinente all\u2019esercizio della funzione giurisdizionale. I progetti in discussione, invece, contengono molte norme che troveranno la loro pi\u00f9 corretta collocazione, o nel Codice penale, o nella legge sull\u2019ordinamento giudiziario.<\/p><p>PRESIDENTE fa rilevare che \u00e8 appunto questa discriminazione il fine da raggiungere con la delibazione degli articoli presentati.<\/p><p>BOZZI trova esatto quanto dice l\u2019onorevole Targetti; le norme della Costituzione riguardanti il potere giudiziario debbono essere limitate; ma la discussione ha lo scopo di giungere ad una discriminazione fra quello che va inserito nella parte generale e quello che deve trovar posto nelle disposizioni che la Sezione \u00e8 chiamata a preparare. Ma anche degli articoli che si intende rinviare al Comitato di redazione \u00e8 opportuno procedere ad una formulazione concreta.<\/p><p>TARGETTI osserva che, per giungere ad una formulazione concreta, occorre discutere sul merito, mentre la discussione dovrebbe essere riservata soltanto a quegli articoli che riflettono la materia assegnata alla Sezione.<\/p><p>PRESIDENTE conviene con l\u2019onorevole Targetti, ma fa osservare che, per guadagnare tempo, \u00e8 opportuno considerare il contenuto degli articoli per poterne definire la relativa collocazione.<\/p><p>LEONE GIOVANNI, <em>Relatore<\/em>, fa rilevare che l\u2019onorevole Targetti ha sollevato due questioni: una di impostazione generale delle norme sul potere giudiziario, delle quali vorrebbe ridurre il numero, e l\u2019altra su quelle norme che dovrebbero essere di pertinenza di altre Sottocommissioni. Poich\u00e9 si ha notizia di norme elaborate e approvate da altre Sottocommissioni, di queste \u00e8 inutile ripetere l\u2019esame, ma ove se ne manifesti un profilo nuovo, \u00e8 doveroso segnalarlo a quelle Sottocommissioni.<\/p><p>Alcuni degli articoli dei progetti riferentisi al potere giudiziario potranno cadere, ma non va dimenticato che a questo tema va data la maggiore estensione, perch\u00e9 la Magistratura ne aspetta una formulazione completa. Se, in definitiva, si elaborer\u00e0 una Costituzione alquanto diffusa, non sar\u00e0 un male, perch\u00e9 fissare un principio lasciandone alla legge la disciplina, data la rigidit\u00e0 della Costituzione, pu\u00f2 diventare inutile, in quanto sar\u00e0 facile, con la legge, eluderlo. Quindi preferirebbe che, norma per norma, fosse stabilito quali saranno lasciate fuori della Costituzione e rinviate alla legge sull\u2019ordinamento giudiziario.<\/p><p>CALAMANDREI, <em>Relatore<\/em>, riterrebbe opportuno cominciare l\u2019esame degli articoli senza indugiarsi in una discussione sui criteri da seguire.<\/p><p>TARGETTI aggiunge che il dissenso pu\u00f2 nascere sulla sorte che si vuol riservare a questi articoli; di questo la Sezione non dovrebbe occuparsi, perch\u00e9 il fatto di rinviarli ad una Sottocommissione non implica un giudizio sulla materia.<\/p><p>UBERTI, per evitare che questa discussione si prolunghi, propone che, di tutti gli articoli proposti, si esaminino quelli che riguardano l\u2019organizzazione del potere giudiziario, e si trascurino gli altri che trattano materie non sottoposte all\u2019esame della Sezione.<\/p><p>RAVAGNAN si associa a quanto hanno detto il Presidente e il Relatore. Fa presente che forse la Costituzione, nella sua parte riguardante il potere giudiziario, condurr\u00e0 alla riforma dei Codici, e allora occorrer\u00e0 preoccuparsi che il futuro legislatore trovi delle indicazioni precise sulla via da seguire.<\/p><p>MANNIRONI ritiene che molte delle norme fissate negli articoli progettali troverebbero il loro posto pi\u00f9 adatto nei Codici.<\/p><p>BOZZI, per riunire in un\u2019unica disposizione i due princip\u00ee, che tutti i cittadini sono eguali dinanzi alla legge, e che i cittadini, per far valere i loro diritti, non hanno bisogno di eventuali autorizzazioni, propone di formulare con gli articoli 16 della relazione Leone, 18 della relazione Patricolo e ultimo comma dell\u2019articolo 15 della relazione Calamandrei, un solo articolo cos\u00ec concepito:<\/p><p>\u00abTutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge e possono far valere i loro diritti o interessi innanzi ai Tribunali senza limitazioni o speciali autorizzazioni\u00bb.<\/p><p>LEONE GIOVANNI, <em>Relatore<\/em>, accetta l\u2019emendamento proposto dall\u2019onorevole Bozzi.<\/p><p>Poich\u00e9 nell\u2019articolo dell\u2019onorevole Calamandrei si afferma un principio che risponde d\u2019una esigenza di carattere morale ed anche economico nei rapporti tra cittadino e giustizia, crede che lo si potrebbe riportare nell\u2019articolo in discussione.<\/p><p>CALAMANDREI, <em>Relatore<\/em>, \u00e8 favorevole all\u2019emendamento proposto dall\u2019onorevole Bozzi. Quanto alla proposta relativa all\u2019articolo 15 del suo progetto fatta dall\u2019onorevole Leone, preferirebbe che se ne discutesse al momento opportuno, perch\u00e9 ha dei riferimenti alla tutela giudiziaria e al potere amministrativo.<\/p><p>TARGETTI \u00e8 contrario all\u2019emendamento Bozzi, perch\u00e9 pensa che l\u00e0 dove si tratta del potere giudiziario non dovrebbero essere fissate norme ad esso estranee.<\/p><p>BOZZI fa osservare che l\u2019articolo da lui proposto dovr\u00e0 essere rinviato ad altra Sottocommissione.<\/p><p>TARGETTI si dichiara contrario anche a questo.<\/p><p>CASTIGLIA, <em>Relatore<\/em>, \u00e8 favorevole all\u2019emendamento proposto.<\/p><p>LEONE GIOVANNI, <em>Relatore<\/em>, propone che si voti l\u2019articolo proposto e lo si trasmetta poi alla Presidenza, che dovr\u00e0 decidere a quale Sottocommissione dovr\u00e0 essere rinviato.<\/p><p>TARGETTI si chiede come si possa approvare una norma che dovrebbe essere poi trasmessa ad altra Sottocommissione affinch\u00e9 la introduca nella Costituzione.<\/p><p>PRESIDENTE ricorda all\u2019onorevole Targetti che la Sezione \u00e8 una Commissione di studio.<\/p><p>Pone ai voti l\u2019emendamento proposto dall\u2019onorevole Bozzi.<\/p><p>UBERTI dichiara che voter\u00e0 contro, perch\u00e9 non ritiene che riguardi materia costituzionale.<\/p><p>(<em>\u00c8<\/em> <em>approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE pone in discussione l\u2019articolo 24 del progetto Patricolo.<\/p><p>\u00abUn fatto di natura esclusivamente politica non pu\u00f2 costituire reato. Il movente politico non esclude il reato comune, ma non pu\u00f2 costituire aggravante\u00bb.<\/p><p>CALAMANDREI, <em>Relatore<\/em>, propone che sugli articoli 23, 24, 25 e 26 del progetto Patricolo e sull\u2019articolo 9 del suo progetto sia fatta un\u2019unica discussione.<\/p><p>LEONE GIOVANNI, <em>Relatore<\/em>, teme che una siffatta discussione possa riuscire disordinata.<\/p><p>DI GIOVANNI osserva che il contenuto degli articoli citati rientra nel campo penale.<\/p><p>PRESIDENTE risponde che, poich\u00e9 gli articoli sono stati formulati, debbono pur essere esaminati.<\/p><p>LEONE GIOVANNI, <em>Relatore<\/em>, ricorda che quanto \u00e8 stabilito negli articoli dal 23 al 26 del progetto Patricolo, ai quali corrisponde l\u2019articolo 9 del progetto Calamandrei, \u00e8 stato gi\u00e0 deciso dalla prima Sottocommissione.<\/p><p>Pensa che si potrebbe pregare il Presidente di passare questi articoli alla Commissione, affinch\u00e9 siano sottoposti al Comitato di coordinamento.<\/p><p>CALAMANDREI, <em>Relatore<\/em>, fa rilevare che anche se la materia \u00e8 stata gi\u00e0 esaminata dalla prima e dalla terza Sottocommissione, \u00e8 compito della Sezione, prima di inviarla al Comitato di redazione, di cercarne la migliore formulazione, per contribuire ad accelerare il lavoro.<\/p><p>BOZZI osserva che l\u2019onorevole Targetti ha sollevato una questione sostanziale quando ha detto che si tratta di materia che non pu\u00f2 entrare nella Costituzione. Recenti esperienze, per\u00f2, dimostrano che \u00e8 necessario inserire questi princip\u00ee nella Costituzione.<\/p><p>PRESIDENTE apre la discussione sull\u2019articolo 23 del progetto Patricolo:<\/p><p>\u00abIl cittadino non pu\u00f2 esser punito per un fatto che nel tempo in cui fu commesso non era espressamente considerato dalla legge come reato\u00bb; e sulla prima parte dell\u2019articolo 9 del progetto Calamandrei:<\/p><p>\u00a0<\/p><p>\u00ab<em>Irretroattivit\u00e0 della legge penale:<\/em><\/p><p><em>abolizione della pena di morte\u00bb.<\/em><\/p><p><em>\u00a0<\/em><\/p><p>\u00abNessuno pu\u00f2 essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge vigente al tempo in cui \u00e8 stato commesso, n\u00e9 con pene che non siano da essa stabilite; nessuno pu\u00f2 essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato\u00bb.<\/p><p>LEONE GIOVANNI, <em>Relatore<\/em>, \u00e8 favorevole alla formula dell\u2019on. Calamandrei e pensa che possa essere approvata perch\u00e9 pi\u00f9 completa.<\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti la prima parte dell\u2019articolo 9 del progetto Calamandrei.<\/p><p>(<em>\u00c8<\/em> <em>approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Mette ai voti il suo rinvio al Comitato di redazione.<\/p><p>(<em>\u00c8<\/em> <em>approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Apre la discussione sul capoverso dell\u2019articolo 9 del progetto Calamandrei:<\/p><p>\u00abLa pena di morte \u00e8 abolita, e non potr\u00e0 essere ristabilita neanche per legge, all\u2019infuori dei casi in cui sia dichiarato lo stato di pericolo pubblico o lo stato di guerra, secondo le disposizioni della presente Costituzione\u00bb;<\/p><p>e sull\u2019articolo 25 del progetto Patricolo:<\/p><p>\u00abNessun cittadino pu\u00f2 essere punito con la pena capitale, se non durante lo stato di guerra e quegli stati di emergenza nei quali vige la legge marziale\u00bb.<\/p><p>LEONE GIOVANNI, <em>Relatore<\/em>, premette che \u00e8 stato sempre contrario alla pena di morte, ma pensa che occorra preoccuparsi, specialmente in un periodo come l\u2019attuale, di un dopoguerra non ancora in via di sistemazione, della possibilit\u00e0 che lo Stato debba aver bisogno di ricorrere a quella sanzione per gravissime forme di delitti. Tanto questo \u00e8 vero che, nonostante che con la legge Tupini sia stata abolita la pena di morte, per certe forme di delitti si \u00e8 dovuto prevederne il ripristino. L\u2019ambiente sociale non \u00e8 ancora normalizzato e non si pu\u00f2 impedire allo Stato di applicare tale sanzione per certe forme di delitto.<\/p><p>Propone quindi che sia dato allo Stato il potere di adottare, in casi eccezionali, la pena di morte, mediante legge votata a maggioranza parlamentare qualificata, in modo che non si debba eventualmente procedere ad una revisione della Costituzione. \u00c8 inoltre d\u2019avviso di inserire una norma transitoria, con validit\u00e0 retroattiva, diretta ad instaurare una forma straordinaria di impugnazione per le sentenze emanate da quelle giurisdizioni speciali o straordinarie attualmente esistenti e disciplinate senza alcun controllo della Corte di Cassazione.<\/p><p>LACONI \u00e8 d\u2019opinione che la Sezione dovrebbe approvare una formulazione pi\u00f9 semplice, ad esempio: \u00abLa pena di morte \u00e8 abolita\u00bb, in modo da evitare una discussione dettagliata sulla materia. Le riserve dell\u2019onorevole Leone potrebbero poi essere presentate in altra sede.<\/p><p>DI GIOVANNI si dichiara contrario a tale compromesso, ritenendo che la Sezione debba approvare una formula completa, analoga a quella proposta dall\u2019onorevole Calamandrei. Non aderisce, inoltre, alle idee dell\u2019onorevole Leone in quanto, se si lasciasse al potere esecutivo la facolt\u00e0 di applicare, con una qualsiasi procedura, la pena di morte, il principio della sua abolizione sarebbe praticamente reso inutile.<\/p><p>CAPPI, premettendo di essere favorevole alla abolizione della pena di morte, chiede all\u2019onorevole Calamandrei a quali disposizioni della Costituzione egli intenda riferirsi nell\u2019ultima parte dell\u2019articolo 9 da lui proposto.<\/p><p>CALAMANDREI, <em>Relatore<\/em>, risponde che nella Costituzione dovranno evidentemente essere contemplate norme relative allo stato di guerra e di pericolo pubblico, cos\u00ec come lo sono nelle altre Costituzioni.<\/p><p>CAPPI fa osservare che, con ci\u00f2, si subordina l\u2019esistenza della pena di morte a norme che devono ancora essere sancite nella Costituzione.<\/p><p>MANNIRONI ritiene che si debba approvare un testo di articolo compiutamente formulato, salvo a introdurre poi, come disposizione transitoria, la proposta dell\u2019onorevole Leone.<\/p><p>Dichiara di preferire, all\u2019articolo proposto dall\u2019onorevole Calamandrei, quello dell\u2019onorevole Patricolo che, in luogo della dizione vaga ed imprecisa \u00abin caso di pericolo pubblico o di stato di guerra secondo le disposizioni della presente Costituzione\u00bb, parla espressamente di stato di guerra e stati di emergenza nei quali vige la legge marziale.<\/p><p>BOZZI fa notare che la dizione Patricolo non ha carattere tecnico giuridico e, di conseguenza, non potrebbe essere inserita nella Costituzione; mentre quella di Calamandrei esprime un concetto squisitamente giuridico. Ricorda che, in determinati casi e per particolari circostanze, deve essere proclamato nel territorio dello Stato o di una Regione lo stato di pericolo pubblico; e allora si determinano vincoli e imposizioni e pu\u00f2 rendersi necessaria l\u2019applicazione della pena di morte.<\/p><p>Concordando con quanto ha detto l\u2019onorevole Leone, dichiara che, pur essendo contrario alla pena di morte, perch\u00e9 la pena deve essere prevalentemente educativa, pensa che questa possa essere adottata in casi eccezionali, oltre a quelli previsti dall\u2019onorevole Calamandrei, con una legge votata a maggioranza qualificata. In tal modo si avrebbe la massima garanzia nei riguardi del legislatore e verrebbe tolta allo Stato la possibilit\u00e0 di ricorrere alla dichiarazione di pericolo pubblico al fine di applicare la pena di morte.<\/p><p>BULLONI \u00e8 favorevole alla formulazione Calamandrei, essendo d\u2019avviso che si debba sancire senza riserve l\u2019abolizione della pena di morte, per non indebolire la solennit\u00e0 dell\u2019affermazione stessa.<\/p><p>PRESIDENTE comunica che l\u2019onorevole Leone ha presentato il seguente emendamento: \u00abLa pena di morte potr\u00e0 essere statuita solo con legge votata a maggioranza qualificata (<em>da stabilirsi<\/em>), tranne che per i reati politici\u00bb.<\/p><p>CASTIGLIA, <em>Relatore<\/em>, \u00e8 favorevole all\u2019emendamento Leone, ma ritiene che debba essere coordinato con il capoverso dell\u2019articolo 9 Calamandrei. Rileva tuttavia che la frase riguardante i reati politici potrebbe prestarsi ad interpretazioni opposte.<\/p><p>LEONE GIOVANNI, <em>Relatore,<\/em> fa osservare che la sua formula tende a semplificare in concreto la procedura per stabilire, in casi eccezionali, la pena di morte, senza dover ricorrere a modifiche della Costituzione; ma lascia, nello stesso tempo, al principio dell\u2019abolizione della pena di morte la solennit\u00e0 voluta da tutti.<\/p><p>Ritenendo giusta l\u2019osservazione dell\u2019onorevole Castiglia, dichiara di modificare l\u2019emendamento nel modo seguente: \u00abLa pena di morte potr\u00e0 essere stabilita solo con legge votata a maggioranza qualificata (<em>da stabilirsi<\/em>) e in nessun caso per reati politici\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE pone anzitutto in votazione la frase:<\/p><p>\u00abLa pena di morte \u00e8 abolita\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>LEONE GIOVANNI, <em>Relatore<\/em>, chiede che sia consacrato a verbale che egli ha votato favorevolmente.<\/p><p>MANNIRONI domanda se l\u2019emendamento Leone si debba intendere come sostitutivo o aggiuntivo dell\u2019articolo Calamandrei.<\/p><p>LEONE GIOVANNI, <em>Relatore<\/em>, riconoscendo necessarie le due eccezioni previste dall\u2019onorevole Calamandrei, ritiene che il suo emendamento debba considerarsi aggiuntivo.<\/p><p>PRESIDENTE, data la precisazione dell\u2019onorevole Leone, pone in votazione il seguito dell\u2019articolo Calamandrei:<\/p><p>\u00abe non potr\u00e0 essere ristabilita neanche per legge, all\u2019infuori dei casi in cui sia dichiarato lo stato di pericolo pubblico o lo stato di guerra, secondo le disposizioni della presente Costituzione\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pone in votazione l\u2019emendamento aggiuntivo dell\u2019onorevole Leone:<\/p><p>\u00abLa pena di morte potr\u00e0 essere ristabilita solo con legge votata a maggioranza qualificata (<em>da stabilirsi<\/em>) e in nessun caso per reati politici\u00bb.<\/p><p>UBERTI dichiara di votare contro, perch\u00e9 contrario ad introdurre nella Costituzione qualsiasi norma tendente al ristabilimento della pena di morte.<\/p><p>TARGETT1 si asterr\u00e0 dalla votazione per i motivi gi\u00e0 indicati e in particolare perch\u00e9 ritiene che l\u2019argomento del sistema delle pene e della pena di morte esuli completamente dalla materia in esame.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>LEONE GIOVANNI, <em>Relatore<\/em>, poich\u00e9 la Sezione non ha creduto di accettare la sua proposta, chiede che il Presidente si faccia interprete, nel modo che riterr\u00e0 pi\u00f9 opportuno, presso il Governo affinch\u00e9 sia riveduta la legge istitutiva dei Tribunali militari straordinari, con la quale \u00e8 stata ripristinata la pena di morte, senza possibilit\u00e0 di impugnativa neppure per difetto di giurisdizione. Ricorda in proposito che il Capo provvisorio dello Stato ha recentemente convertito in ergastolo la pena capitalo irrogata da uno di quei Tribunali, il che sta a dimostrare che la sua coscienza di giurista si \u00e8 ribellata all\u2019eccezionalit\u00e0 della procedura.<\/p><p>PRESIDENTE assicura l\u2019onorevole Leone che, tramite il Presidente della Commissione per la Costituzione, far\u00e0 pervenire al Governo la sua raccomandazione.<\/p><p>Pone quindi in votazione il rinvio dell\u2019articolo approvato al Comitato di redazione.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Apre la discussione sull\u2019articolo 24 della relazione Patricolo:<\/p><p>\u00abUn fatto di natura esclusivamente politica non pu\u00f2 costituire reato.<\/p><p>\u00abIl movente politico non esclude il reato comune, ma non pu\u00f2 costituire aggravante\u00bb.<\/p><p>CALAMANDREI, <em>Relatore<\/em>, si dichiara contrario ad includere tale articolo nella Costituzione.<\/p><p>BULLONI \u00e8 d\u2019accordo con l\u2019onorevole Calamandrei.<\/p><p>CASTIGLIA, <em>Relatore<\/em>, sostituendo nelle funzioni di Relatore l\u2019onorevole Patricolo, dichiara di ritirare l\u2019articolo in discussione.<\/p><p>PRESIDENTE apre la discussione sull\u2019articolo 26 della relazione Patricolo:<\/p><p>\u00abLe pene e la loro esecuzione non possono essere lesive della dignit\u00e0 della personalit\u00e0 umana\u00bb.<\/p><p>Non essendovi osservazioni, lo pone ai voti, con l\u2019intesa di rinviarlo al Comitato di redazione.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Apre la discussione sull\u2019articolo 10 della relazione Calamandrei:<\/p><p>\u00ab<em>Risarcimento alle vittime<\/em><\/p><p><em>degli errori giudiziari\u00bb.<\/em><\/p><p>\u00abLo Stato risarcir\u00e0 i cittadini dei danni da essi risentiti per errori giudiziari o per delitti commessi dai funzionari giudiziari, nei limiti e con le modalit\u00e0 stabilite dalla legge\u00bb.<\/p><p>BOZZI chiede che cosa si intenda per delitti commessi dai funzionari giudiziari.<\/p><p>CALAMANDREI, <em>Relatore<\/em>, risponde citando l\u2019esempio di un giudice che si lasci corrompere nell\u2019esercizio delle sue funzioni.<\/p><p>BOZZI fa osservare che tale genere di delitto \u00e8 imputabile a qualsiasi funzionario che lo commetta.<\/p><p>DI GIOVANNI crede in questo caso si voglia affermare la responsabilit\u00e0 dello Stato verso i cittadini danneggiati da delitti commessi dai funzionari giudiziari.<\/p><p>BOZZI chiede allora che la discussione venga rinviata, essendo sua intenzione di proporre sull\u2019argomento una formulazione pi\u00f9 ampia, comprendente anche i fatti colposi.<\/p><p>LEONE GIOVANNI, <em>Relatore<\/em>, dichiara di approvare il principio innovativo dell\u2019onorevole Calamandrei, che concede una riparazione alle vittime di errori giudiziari. Ritiene tuttavia che, dato che la prima Sottocommissione ha affermato in un articolo il principio della responsabilit\u00e0 dello Stato per i danni prodotti dai suoi funzionari, sia necessario rinviare la discussione per prendere visione della formula approvata e per ascoltare le proposte dell\u2019onorevole Bozzi.<\/p><p>PRESIDENTE, accogliendo il desiderio espresso, rinvia la discussione sull\u2019articolo 10, invitando l\u2019onorevole Bozzi a riferire su di esso in una successiva seduta.<\/p><p>Apre la discussione sull\u2019articolo 11 della relazione Calamandrei:<\/p><p>\u00a0<\/p><p>\u00ab<em>Gratuit\u00e0 della giustizia<\/em>\u00bb.<\/p><p>\u00abLa giustizia \u00e8 gratuita per i cittadini indigenti, nei limiti e con le modalit\u00e0 stabilite dalla legge.<\/p><p>\u00abLa produzione in giudizio di documenti e scritture a scopo probatorio non pu\u00f2 essere assoggettata a restrizioni motivate da ragioni di carattere tributario\u00bb.<\/p><p>BULLONI dichiara di essere d\u2019accordo sul principio che la produzione in giudizio di documenti non sia sottoposta a restrizioni in sede penale; mentre in sede civile le norme restrittive dovrebbero sussistere per ragioni di carattere fiscale.<\/p><p>LEONE GIOVANNI, <em>Relatore<\/em>, \u00e8 favorevole alla proposta Calamandrei, facendo presente che spesso l\u2019orientamento della giustizia viene deviato dalla necessit\u00e0 delle parti di rinunciare alla presentazione di atti decisivi, per ragioni fiscali.<\/p><p>DI GIOVANNI concorda con quanto ha detto l\u2019onorevole Leone, ricordando l\u2019iniquit\u00e0 della disposizione per la quale in materia civile il magistrato non pu\u00f2 tener conto dei documenti non regolarizzati dal punto di vista fiscale.<\/p><p>MANNIRONI dichiara di essere contrario al principio contenuto nel secondo comma, in quanto, se venisse applicato, il fisco ne subirebbe un grave danno. La legge non vieta alle parti di produrre in giudizio i documenti ritenuti necessari, ma prescrive che la parte che vuol far valere un diritto debba sottostare a determinati obblighi fiscali. Non ritiene che ci\u00f2 sia cos\u00ec grave da giustificare il provvedimento proposto, che andrebbe contro l\u2019interesse dello Stato, facendo anche presente che per gli indigenti esiste la legge sul gratuito patrocinio, che esenta anche dalla spesa di registrazione degli atti.<\/p><p>LEONE GIOVANNI, <em>Relatore<\/em>, ribadendo la sua tesi, sostiene la necessit\u00e0 di togliere qualsiasi limite all\u2019azione del magistrato nell\u2019accertamento della verit\u00e0. Non pensa che vi possa essere danno per il fisco, perch\u00e9 la produzione in giudizio di documenti esenti da bollo non impedisce che in sede di registrazione della sentenza si possano imporre obblighi fiscali.<\/p><p>La proposta Calamandrei tende ad evitare che le parti debbano sopportare a priori gravami fiscali, ed a lasciar loro la possibilit\u00e0 di presentare tutti quei documenti che possano interessare e facilitare lo svolgimento del processo.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti il primo comma dell\u2019articolo:<\/p><p>\u00abLa giustizia \u00e8 gratuita per i cittadini indigenti nei limiti e con le modalit\u00e0 stabilite dalla legge\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pone in votazione il secondo comma:<\/p><p>\u00abLa produzione in giudizio di documenti e scritture a scopo probatorio non pu\u00f2 essere assoggettata a restrizioni motivate da ragioni di carattere tributario\u00bb.<\/p><p>MANNIRONI dichiara di votare contro, non ritenendo che la materia sia da inserire nella Costituzione.<\/p><p>BULLONI dichiara pure di votare contro per le ragioni esposte in precedenza.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE pone in votazione il rinvio dell\u2019articolo approvato al Comitato di redazione.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Apre la discussione sui primi due commi dell\u2019articolo 15 della relazione Calamandrei:<\/p><p>\u00ab<em>Divieto di limitazioni<\/em><\/p><p><em>alla tutela giurisdiz<\/em>ionale\u00bb.<\/p><p>\u00abLa tutela giurisdizionale, accordata in via generale dalla legge per tutti gli atti della pubblica amministrazione, non pu\u00f2 neanche per legge essere soppressa o limitata per determinate categorie di atti.<\/p><p>\u00abNelle controversie di diritto tributario \u00e8 abolita la limitazione per la quale gli atti di opposizione dei contribuenti non sono ammissibili in giudizio, se non preceduti dal pagamento del tributo\u00bb.<\/p><p>BOZZI ritiene che il primo comma potrebbe essere aggiunto all\u2019articolo, precedentemente approvato, sull\u2019eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge.<\/p><p>CALAMANDREI, <em>Relatore<\/em>, accetta questa proposta.<\/p><p>PRESIDENTE pone in votazione la proposta dell\u2019onorevole Bozzi.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>DI GIOVANNI ritiene che il seconda comma debba essere aggiunto all\u2019articolo 11 della relazione Calamandrei, gi\u00e0 approvato, riguardante la gratuit\u00e0 della giustizia.<\/p><p>LEONE GIOVANNI, <em>Relatore<\/em>, pensa che anche il secondo comma dovrebbe essere aggiunto all\u2019articolo riguardante l\u2019eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, in quanto applicazione dello stesso principio. In tal modo si avrebbe un articolo completo, che nella prima parte affermerebbe l\u2019eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge; nella seconda il divieto di limitazione della tutela giurisdizionale e nella terza il principio che nelle controversie in materia tributaria non \u00e8 ammesso vincolo alcuno per gli atti di opposizione del contribuente.<\/p><p>Dichiara di essere favorevole ai princip\u00ee espressi nel comma in discussione, ritenendo che l\u2019imposizione da parte dello Stato del principio del <em>solve et <\/em><em>repete<\/em> rappresenta un\u2019ingiustizia, in quanto molto spesso i cittadini sono costretti a rinunciare al ricorso per l\u2019impossibilit\u00e0 di pagare determinati tributi.<\/p><p>DI GIOVANNI si associa alla proposta Leone, rinunciando alla propria.<\/p><p>PRESIDENTE pone in votazione la proposta dell\u2019onorevole Leone di aggiungere il secondo comma in esame al primo articolo, approvato e inviato al Comitato di redazione.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Avverte che, essendo esaurito l\u2019esame degli articoli da rinviare al Comitato di redazione, si passer\u00e0 alla discussione delle materie riguardanti specificatamente il potere giudiziario.<\/p><p>Apre quindi la discussione sull\u2019articolo 1 del progetto Calamandrei:<\/p><p>\u00ab<em>Statualit\u00e0 della giurisdizione;<\/em><\/p><p><em>intestazione delle sentenze<\/em>\u00bb.<\/p><p>\u00abIl potere giudiziario appartiene esclusivamente allo Stato che lo esercita per mezzo di giudici indipendenti, istituiti e ordinati secondo le norme della presente Costituzione e della legge sull\u2019ordinamento giudiziario. Le sentenze e gli altri provvedimenti dei giudici sono resi in nome della Repubblica\u00bb.<\/p><p>BOZZI approva il principio, ma fa presente, per lealt\u00e0, che la formulazione potrebbe far sorgere dubbi (che, secondo lui, tuttavia, non avrebbero seria ragion d\u2019essere) sulla validit\u00e0, ad esempio, delle giurisdizioni non statali in materia matrimoniale o ecclesiastica.<\/p><p>LEONE GIOVANNI, <em>Relatore<\/em>, riconosce che la definizione della statualit\u00e0 della giurisdizione pu\u00f2 correre il rischio segnalato dall\u2019onorevole Bozzi. Per la giurisdizione ecclesiastica per\u00f2 non si richiede un giudizio di delibazione.<\/p><p>Si domanda se, ai fini dei rapporti internazionali derivanti dal Concordato e anche per altri rapporti internazionali, valga la pena di stabilire questo principio della statualit\u00e0.<\/p><p>Quello che a lui sembra indispensabile \u00e8 di definire il potere giudiziario c di stabilire, sia pure con una definizione approssimativa, quale \u00e8 la funzione del potere giudiziario. Il dire semplicemente che appartiene esclusivamente allo Stato potrebbe far sorgere, nei non tecnici, il sospetto che dipenda dal potere esecutivo. Occorre quindi sganciare il concetto di potere giudiziario da quello di potere dello Stato, per non ingenerare confusione nel grosso pubblico. E ci\u00f2 tanto pi\u00f9 in quanto non sono stati ricollegati allo Stato gli altri due poteri. Propone pertanto che nella definizione che ne d\u00e0 l\u2019onorevole Calamandrei il potere giudiziario sia sganciato dal riferimento allo Stato.<\/p><p>BOZZI crede necessaria l\u2019affermazione della statualit\u00e0 del potere giudiziario, tanto pi\u00f9 in quanto si profila un ordinamento regionale. La giurisdizione emana dallo Stato, ed \u00e8 bene affermarlo nella Costituzione.<\/p><p>CALAMANDREI, <em>Relatore<\/em>, prima di tutto propone di intitolare la parte della Costituzione che riguarda il potere giudiziario con l\u2019espressione \u00abDel potere giudiziario\u00bb. Avverte poi che nell\u2019articolo 1 si afferma il principio della statualit\u00e0 della giurisdizione, ma non si affronta il problema della definizione di quello che sia il potere giudiziario: la definizione \u00e8 riservata all\u2019articolo 2.<\/p><p>L\u2019affermazione della statualit\u00e0 della giurisdizione esisteva gi\u00e0 nello Statuto Albertino, che diceva: \u00abLa giustizia emana dal Re\u00bb; ed era stata introdotta nella Carta costituzionale per ragioni storiche, perch\u00e9 prima della Rivoluzione francese la giurisdizione veniva talvolta esercitata anche da enti o da corporazioni e le cariche giudiziarie avevano carattere patrimoniale. <em>A <\/em><em>fortiori<\/em> \u00e8 necessario affermare questo principio in un ordinamento che sar\u00e0 fondato sulle autonomie regionali.<\/p><p>A questo punto si affacciano problemi di carattere contingente. Affermato questo principio, nascer\u00e0 la questione se con esso siano conciliabili i vari casi di sentenze di cui si riconosce l\u2019efficacia, per quanto emanate da autorit\u00e0 non statali. Poi il problema delle sentenze straniere nei giudizi di delibazione; il problema delle sentenze dei Tribunali ecclesiastici, che sono sottoposte per la trascrizione alla Corte di appello. Finora, nonostante che questo principio fosse gi\u00e0 affermato nello Statuto, \u00e8 stata data applicazione alle sentenze dei Tribunali ecclesiastici.<\/p><p>DI GIOVANNI dichiara di essere d\u2019accordo nell\u2019affermazione del principio, ma sostituirebbe all\u2019espressione \u00abappartiene allo Stato\u00bb la seguente: \u00ab\u00e8 emanazione diretta della sovranit\u00e0 dello Stato\u00bb.<\/p><p>Anche nel caso accennato dall\u2019onorevole Leone, lo Stato afferma la propria sovranit\u00e0 attraverso il giudizio di delibazione.<\/p><p>CALAMANDREI, <em>Relatore<\/em>, alla parola \u00abemanazione\u00bb preferirebbe l\u2019altra: \u00abmanifestazione\u00bb.<\/p><p>BOZZI propone che sia tolto l\u2019avverbio \u00abesclusivamente\u00bb, perch\u00e9 gli sembra che diminuisca il valore dell\u2019affermazione.<\/p><p>LEONE GIOVANNI, <em>Relatore<\/em>, insiste nelle sue riserve circa la necessit\u00e0 e la opportunit\u00e0 di un\u2019espressione che affermi l\u2019appartenenza allo Stato del potere giudiziario. Agli onorevoli Bozzi e Calamandrei, i quali ritengono che l\u2019affermazione di questo principio sia necessaria, poich\u00e9 la nuova Costituzione pone le autonomie regionali, osserva che non v\u2019\u00e8 dubbio che il potere giudiziario debba essere dello Stato, ma non perci\u00f2 occorre dirlo: la natura dell\u2019istituto si ricava dalla sua disciplina e, quando nell\u2019articolo che riguarda il potere giudiziario di regionalismo non si parla, rester\u00e0 affermato tacitamente che il potere giudiziario non subisce influenze da parte di organizzazioni amministrative decentrate dello Stato.<\/p><p>Il secondo rilievo che si fa \u00e8 che il principio della statualit\u00e0 era gi\u00e0 affermato nello Statuto Albertino; ma a questo proposito fa rilevare che lo Statuto Albertino non era una Costituzione rigida, tanto che lentamente alcune sue disposizioni furono modificate o abrogate: quindi questo non \u00e8 un argomento decisivo. A quale finalit\u00e0 si obbedisce stabilendo esplicitamente la statualit\u00e0? Se \u00e8 per precisare che si tratta di una emanazione dello Stato, ritiene che la parola \u00abappartiene\u00bb sia la pi\u00f9 esatta, e preferibile a \u00abmanifestazione\u00bb. Ma, ripete, che si tratti di uno dei poteri dello Stato risulta dalla sua disciplina: \u00e8 uno dei tre poteri tradizionali, attraverso i quali si afferma la sovranit\u00e0 dello Stato.<\/p><p>Pi\u00f9 che stabilire questo principio, sarebbe conveniente definire la giurisdizione e stabilire la sua normale funzione, anche nei confronti dell\u2019autorit\u00e0 esecutiva.<\/p><p>La seduta termina alle 11.<\/p><p><em>Erano presenti:<\/em> Bocconi, Bozzi, Bulloni, Calamandrei, Cappi, Conti, Di Giovanni, Farini, Laconi, Leone Giovanni, Mannironi, Ravagnan, Targetti, Uberti.<\/p><p><em>Interviene, in sostituzione dell\u2019onorevole <\/em><em>Pa<\/em><em>tricolo, l\u2019onorevole<\/em> Castiglia.<\/p><p><em>Assenti:<\/em> Ambrosini, Porzio.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE SECONDA SOTTOCOMMISSIONE (SECONDA SEZIONE) 3. RESOCONTO SOMMARIO DELLA SEDUTA DI GIOVED\u00cc 12 DICEMBRE 1946 PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CONTI INDICE Potere giudiziario (Seguito della discussione) Presidente \u2013 Leone Giovanni, Relatore \u2013 Bozzi \u2013 Calamandrei, Relatore \u2013 Targetti \u2013 Uberti \u2013 Ravagnan \u2013 Mannironi \u2013 Castiglia, Relatore \u2013 Di [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_relevanssi_hide_post":"","_relevanssi_hide_content":"","_relevanssi_pin_for_all":"","_relevanssi_pin_keywords":"","_relevanssi_unpin_keywords":"","_relevanssi_related_keywords":"","_relevanssi_related_include_ids":"","_relevanssi_related_exclude_ids":"","_relevanssi_related_no_append":"","_relevanssi_related_not_related":"","_relevanssi_related_posts":"2390,595,2114,2388,5190,5168","_relevanssi_noindex_reason":"","_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[100,70],"tags":[],"post_folder":[125],"class_list":["post-9312","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-1946-12ss","category-seconda-sottocommissione"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/9312","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=9312"}],"version-history":[{"count":8,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/9312\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":10389,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/9312\/revisions\/10389"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=9312"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=9312"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=9312"},{"taxonomy":"post_folder","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fpost_folder&post=9312"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}