{"id":5899,"date":"2023-10-19T14:52:28","date_gmt":"2023-10-19T12:52:28","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5899"},"modified":"2023-10-21T01:05:55","modified_gmt":"2023-10-20T23:05:55","slug":"relazione-ruini-6-febbraio-1947-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5899","title":{"rendered":"RELAZIONE RUINI 6 FEBBRAIO 1947"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"5899\" class=\"elementor elementor-5899\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-c4df863 elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"c4df863\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-3d4abe3\" data-id=\"3d4abe3\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-51186f5 elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"51186f5\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/relazione-Ruini-6-febbraio-1947.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-e3dbe71 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"e3dbe71\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE<\/p><p>composta dei deputati:<\/p><p>Ruini, <em>Presidente<\/em>; Tupini, Ghidini, Terracini, <em>Vice<\/em> <em>Presidenti<\/em>; Perassi, Grassi, Marinaro, <em>Segretari<\/em>; Amadei, Ambrosini, Basso, Bocconi, Bordon, Bozzi, Bulloni, Calamandrei, Canevari, Cannizzo, Cappi, Castiglia, Cevolotto, Codacci Pisanelli, Colitto, Conti, Corsanego, De Michele, De Vita, Di Giovanni, Di Vittorio, Domined\u00f2, Dossetti, Einaudi, Fabbri, Fanfani, Farini, Federici Maria, Finocchiaro Aprile, Froggio, Fuschini, Giua, Gotelli Angela, Grieco, Iotti Leonilde, Laconi, Lami Starnuti, La Pira, La Rocca, Leone Giovanni, Lombardo, Lucifero, Lussu, Mancini, Mannironi, Marchesi, Mastrojanni, Merlin Lina, Merlin Umberto, Mol\u00e8, Moro, Mortati, Nobile, Noce Teresa, Paratore, Pesenti, Piccioni, Porzio, Rapelli, Ravagnan, Rossi Paolo, Targetti, Taviani, Togliatti, Togni, Tosato, Uberti, Zuccarini<\/p><p>PROGETTO DI COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA<\/p><p>RELAZIONE<\/p><p>DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE<\/p><p><em>Presentata alla Presidenza dell\u2019Assemblea Costituente<\/em><\/p><p><em>il 6 febbraio 1947<\/em><\/p><p>RELAZIONE<\/p><p>AL PROGETTO DI COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA<\/p><p>Onorevoli Colleghi! \u2013 Liberata da un regime funesto di servit\u00f9, ritemprata dalle forze vive della resistenza e del nuovo ordine democratico, l\u2019Italia ha ripreso il suo cammino di civilt\u00e0 e si \u00e8 costituita a Repubblica, sulle basi inscindibili della democrazia e del lavoro.<\/p><p>La prima esigenza della Repubblica italiana \u00e8 di darsi una Costituzione. La Commissione che la Costituente ha incaricato di prevedere un progetto ha lavorato intensamente. Ha tenuto trecentosessantadue sedute plenarie, o di sottocommissioni, sezioni o comitati. Un osservatore straniero ha constatato che nessun\u2019altra Costituzione ebbe pi\u00f9 largo materiale di preparazione: per gli studi predisposti dal Ministero della Costituente, e per quelli che la nostra Commissione ha condotti con raccolte e comparazioni sistematiche, tema per tema, delle norme costituzionali vigenti negli altri Paesi. Se la nostra deve essere una Costituzione propriamente italiana, bisogna pur conoscere ci\u00f2 che vi \u00e8 altrove.<\/p><p>Vi sono state nella Commissione molte relazioni e moltissime discussioni. Qualcuno trova che sono state troppe; ma dopo una eclissi durata per tutta una generazione la coscienza democratica deve riaprirsi la strada e fare la propria esperienza con l\u2019appassionamento ai problemi politici e costituzionali. Il tempo impiegato dalla nostra Commissione non \u00e8 stato comunque maggiore di quello richiesto per tante altre Costituzioni. Si sono affrontati temi \u2013 come l\u2019istituzione della Regione \u2013 che in altri tempi avrebbero occupato intere legislature.<\/p><p>La composizione numerosa della Commissione ha dato modo di manifestarsi a tutte le correnti. Si \u00e8 dapprima lavorato in vastit\u00e0 ed in estensione; e si sono poi avute la concentrazione e la sintesi. Non pochi elementi ed articoli preparati hanno servito come di fondamento invisibile all\u2019edificio della Costituzione, per l\u2019esame di problemi che dovevano essere considerati, anche senza dar luogo ad espressa formulazione; o potranno far parte di leggi-base, ad integrazione della Carta costituzionale.<\/p><p>Formulare oggi una Costituzione \u00e8 compito assai grave. Dopo le meteore di quelle improvvisate nella scia della Rivoluzione francese e delle altre del Risorgimento, concesse dai sovrani \u2013 tranne una sola luminosa eccezione, la Costituzione romana di Mazzini, alla quale noi ci vogliamo idealmente ricongiungere \u2013 \u00e8 la prima volta, nella sua storia, che tutto il popolo italiano, riunito a Stato nazionale, si d\u00e0 direttamente e democraticamente la propria Costituzione.<\/p><p>Il compito \u00e8 pi\u00f9 difficile che cento anni fa, quando si fece lo Statuto albertino e si adottarono senz\u2019altro istituzioni tipiche di altre Costituzioni dell\u2019Ottocento, nella tentata conciliazione dell\u2019istituto monarchico col regime parlamentare attraverso il governo di gabinetto. Un mio predecessore al Consiglio di Stato, il Des Ambrois, pot\u00e9 in pochi giorni fabbricare un progetto. Oggi noi non vogliamo copiare, e ad ogni modo le cose non sono cos\u00ec semplici. Come osserv\u00f2 un altissimo uomo politico, che \u00e8 anche il maggior maestro italiano di diritto pubblico, Vittorio Emanuele Orlando, i sistemi caratteristici dell\u2019Ottocento sono in crisi. Si affacciano nuove forme democratiche. Le forze del lavoro ed i grandi partiti di massa muovono e foggiano in modo diverso parlamenti e governi. Non si sa quanto rester\u00e0 del vecchio; e non sono ancora chiari i lineamenti del nuovo.<\/p><p>Vi \u00e8 in questo momento per la Repubblica italiana un\u2019urgente esigenza: uscire dal provvisorio. Bisogna che siano costruite nell\u2019ordinamento repubblicano alcune mura solide, non sul vuoto o sull\u2019incerto, ma tali che possano servire, se occorre, alla continuazione dell\u2019edificio, senza sbarrare la strada alle conquiste dell\u2019avvenire.<\/p><p>La Costituzione deve essere, pi\u00f9 che \u00e8 possibile, <em>breve, semplice e chiara; tale che tutto il popolo la possa comprendere.<\/em> Sono le parole con le quali la Commissione si tracci\u00f2 la via. Vero \u00e8 che non si pu\u00f2 tornare al profilo semplice e scarno dello Stato d\u2019un secolo fa; lo sviluppo delle sue nuove funzioni ha portato con s\u00e9 la \u00abdilatazione\u00bb dei testi costituzionali, che Bryce ha da tempo rilevata. La tendenza ha avuto particolare accentuazione, dopo l\u2019altra guerra mondiale, col tipo \u00absociologizzante\u00bb di Weimar. Si cerca oggi di evitare gli eccessi. Una Costituzione, lo ha detto anche Stalin, non pu\u00f2 essere un \u00abprogramma per il futuro\u00bb. Non pu\u00f2 ridursi ad una tavola di affermazioni e di valori astratti. Non pu\u00f2 diventare, con la diffusione particolareggiata che \u00e8 tipica di alcune Costituzioni sud-americane, un codice di norme che vanno invece in gran parte rinviate alla legislazione ordinaria.<\/p><p>Sarebbe desiderabile distinguere, come si fece a fine del Settecento, fra le dichiarazioni dei diritti \u2013 o \u00abdichiarazioni di princip\u00ee\u00bb, quali le impost\u00f2 Mazzini \u2013 e le disposizioni costituzionali vere e proprie. Ma non \u00e8 possibile una netta distinzione. In momenti come l\u2019attuale, dopo l\u2019oscuramento e la compressione violenta delle pi\u00f9 elementari libert\u00e0, \u00e8 inevitabile che, nel grande soffio di liberazione che anima il popolo e trascende il mero tecnicismo delle norme, si senta il bisogno di far risaltare nella Costituzione le rivendicazioni della personalit\u00e0 umana e della giustizia sociale. Ed \u00e8 nello stesso tempo inevitabile che si cerchi di sottrarre le disposizioni pi\u00f9 rilevanti per la vita del Paese all\u2019arbitrio di improvvise modificazioni, collocandole nella rocca della Costituzione e sottoponendo la loro revisione a pi\u00f9 caute procedure.<\/p><p>Il progetto di Costituzione italiana, che per il numero dei suoi articoli \u00e8 inferiore a quasi tutte le Costituzioni in vigore, rappresenta, in certo senso, un tipo nuovo ed intermedio, che, mentre si informa storicamente alle realt\u00e0 concrete ed attuali, si vuol ricongiungere ai princip\u00ee ideali in base ai quali risorge e si avvia a forme nuove la democrazia italiana.<\/p><p>Se pi\u00f9 d\u2019una disposizione del presente progetto fu votata a maggioranza lieve, nel contrasto fra le parti politiche, vi \u00e8 stata una larga e sostanziale convergenza nel riconoscere che esistono istanze ed esigenze supreme di libert\u00e0 e di giustizia, che neppure una Costituzione pu\u00f2 violare; e \u2013 come in una gerarchia di norme \u2013 altre ne esistono, nell\u2019edificio della Costituzione, che non debbono essere violate dalle leggi, ma possono essere modificate soltanto da una espressione particolare di volont\u00e0 mediante un processo costituzionale di revisione.<\/p><p>Nello sforzo di conquistare stabilmente la libert\u00e0 e di ancorarla ad una sfera di valori pi\u00f9 alti, convergono correnti profonde: dalle democratiche fedeli agli \u00abimmortali princip\u00ee\u00bb e dalle liberali che invocano la \u00abreligione della libert\u00e0\u00bb, alla grande ispirazione cristiana che rivendica a s\u00e9 la fonte eterna di quei princip\u00ee ed all\u2019impulso di rinnovamento che muove dal Manifesto dei comunisti e che, per combattere lo sfruttamento di una classe da parte di un\u2019altra, risale alla liberazione dell\u2019uomo dal giogo dell\u2019uomo; e cio\u00e8 ai suoi inalienabili diritti.<\/p><p>Uno spirito lucido, Stendhal, diceva che nell\u2019avvicinarsi ad una Costituzione si prova quasi un senso religioso.<\/p><p>DISPOSIZIONI GENERALI<\/p><p>Le due parti del progetto di Costituzione: \u00abDiritti e Doveri dei cittadini\u00bb e \u00abOrdinamento della Repubblica\u00bb, sono precedute da alcune disposizioni generali.<\/p><p>Era necessario che la Carta della nuova Italia si aprisse con l\u2019affermazione della sua, ormai definitiva, forma repubblicana. Il primo articolo determina alcuni punti essenziali. Non si comprende una Costituzione democratica, se non si richiama alla fonte della sovranit\u00e0, che risiede nel popolo: tutti i poteri emanano dal popolo e sono esercitati nelle forme e nei limiti della Costituzione e delle leggi; nel che sta l\u2019altra esigenza dello \u00abStato di diritto\u00bb. Bisogna poi essere ciechi per non vedere che \u00e8 oggi in corso un processo storico secondo il quale, per lo stesso sviluppo della sovranit\u00e0 popolare, il lavoro si pone quale forza propulsiva e dirigente in una societ\u00e0 che tende ad essere di liberi ed eguali. Molti della Commissione avrebbero consentito a chiamare l\u2019Italia \u00abRepubblica di lavoratori\u00bb se queste parole non servissero in altre Costituzioni a designare forme di economia che non corrispondono alla realt\u00e0 italiana. Si \u00e8 quindi affermato che l\u2019organizzazione politica, economica e sociale della Repubblica ha per fondamento essenziale \u2013 con la partecipazione effettiva di tutti i lavoratori \u2013 il lavoro: il lavoro di tutti, non solo manuale ma in ogni sua forma di espressione umana.<\/p><p>Bandiera della Repubblica \u00e8 il \u00abtricolore\u00bb, che altre Nazioni possono avere adottato dopo di noi italiani, ma \u00e8 la nostra bandiera storica; e ne abbiamo quest\u2019anno celebrato il centocinquantesimo anniversario.<\/p><p>La Costituzione, dopo aver affermato il concetto della sovranit\u00e0 nazionale, intende inquadrare nel campo internazionale la posizione dell\u2019Italia: che dispone il proprio ordinamento giuridico in modo da adattarsi automaticamente alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. Rinnegando recisamente la sciagurata parentesi fascista, l\u2019Italia rinuncia alla guerra come strumento di conquista e di offesa alla libert\u00e0 degli altri popoli. Stato indipendente e libero, l\u2019Italia non consente, in linea di principio, altre limitazioni alla sua sovranit\u00e0, ma si dichiara pronta, in condizioni di reciprocit\u00e0 e di eguaglianza, a quelle necessarie per organizzare la solidariet\u00e0 e la giusta pace fra i popoli. Contro ogni minaccia di rinascente nazionalismo, la nostra Costituzione si riallaccia a ci\u00f2 che rappresenta non soltanto le pi\u00f9 pure tradizioni ma anche lo storico e concreto interesse dell\u2019Italia: il rispetto dei valori internazionali.<\/p><p>Nella definizione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica, se tutti i membri della Commissione hanno convenuto che si deve riconoscere il diritto della Chiesa alla piena indipendenza nei suoi ordinamenti interni, alcuni hanno fatto riserve sulla formula di riconoscimento della sovranit\u00e0. E se tutte le correnti politiche hanno dichiarato che non pensano a denunciare i Patti del Laterano, alcune si sono opposte ad inserire il loro riconoscimento nella Costituzione, quasi fossero parti dell\u2019ordinamento della Repubblica. \u00c8 prevalsa la tesi che considera il cattolicesimo, per le tradizioni storiche di nostra civilt\u00e0, e per l\u2019appartenenza della grandissima maggioranza, come la religione degli italiani e ritiene che i patti intercedenti fra Stato e Chiesa debbano avere una speciale posizione di natura costituzionale, tale tuttavia che una loro modificazione bilateralmente accettata non importi processo di revisione costituzionale.<\/p><p>Alle altre confessioni religiose il progetto di Costituzione garantisce autonomia, libert\u00e0 di ordinamenti e l\u2019intervento dei loro rappresentanti nel definire i rapporti con lo Stato.<\/p><p>Gli ultimi articoli delle disposizioni generali, che sono un ponte di passaggio alla parte prima della Costituzione, sui diritti e doveri dei cittadini, fissano princip\u00ee generali ispiratori di tutta la Costituzione. Alcuni della Commissione ritenevano sede pi\u00f9 adatta, per tali princip\u00ee, un preambolo. Ci\u00f2 che soprattutto ha valore \u00e8 l\u2019unanimit\u00e0 che vi \u00e8 stata nel porre a base dell\u2019ordinamento e della stessa esistenza della Repubblica princip\u00ee che regimi tirannici hanno invano cercato di calpestare e di cancellare. Rivivono, ed una vera democrazia deve vivificarsi nel loro spirito.<\/p><p>Preliminare ad ogni altra esigenza \u00e8 il rispetto della personalit\u00e0 umana; qui \u00e8 la radice delle libert\u00e0, anzi della libert\u00e0, cui fanno capo tutti i diritti che ne prendono il nome. Libert\u00e0 vuol dire responsabilit\u00e0. N\u00e9 i diritti di libert\u00e0 si possono scompagnare dai doveri di solidariet\u00e0 di cui sono l\u2019altro ed inscindibile aspetto. Dopo che si \u00e8 scatenata nel mondo tanta efferatezza e bestialit\u00e0, si sente veramente il bisogno di riaffermare che i rapporti fra gli uomini devono essere umani.<\/p><p>Il principio dell\u2019eguaglianza di fronte alla legge, conquista delle antiche Carte costituzionali, \u00e8 riaffermato con pi\u00f9 concreta espressione, dopo le recenti violazioni per motivi politici e razziali. E trova oggi nuovo ed ampio sviluppo con l\u2019eguaglianza piena, anche nel campo politico, dei cittadini indipendentemente dal loro sesso.<\/p><p>Col giusto risalto dato alla personalit\u00e0 dell\u2019uomo non vengono meno i compiti dello Stato. Se le prime enunciazioni dei diritti dell\u2019uomo erano avvolte da un\u2019aureola d\u2019individualismo, si \u00e8 poi sviluppato, attraverso le stesse lotte sociali, il senso della solidariet\u00e0 umana. Le dichiarazioni dei doveri si accompagnano mazzinianamente a quelle dei diritti. Contro la concezione tedesca che riduceva a semplici riflessi i diritti individuali, diritti e doveri avvincono reciprocamente la Repubblica ed i cittadini. Caduta la deformazione totalitaria del \u00abtutto dallo Stato, tutto allo Stato, tutto per lo Stato\u00bb, rimane pur sempre allo Stato, nel rispetto delle libert\u00e0 individuali, la suprema potest\u00e0 regolatrice della vita in comune. \u00abLo Stato \u2013 diceva Mazzini \u2013 non \u00e8 arbitrio di tutti, ma libert\u00e0 operante per tutti, in un mondo il quale, checch\u00e9 da altri si dica, ha sete di autorit\u00e0\u00bb. Spetta ai cittadini di partecipare attivamente alla gestione della cosa pubblica, rendendo effettiva e piena la sovranit\u00e0 popolare. Spetta alla Repubblica di stabilire e difendere, con l\u2019autorit\u00e0 e con la forza che costituzionalmente le sono riconosciute, le condizioni di ordine e di sicurezza necessarie perch\u00e9 gli uomini siano liberati dal timore e le libert\u00e0 di tutti coesistano nel comune progresso.<\/p><p>DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI<\/p><p>Rapporti civili.<\/p><p>Le due parti del progetto hanno, per la loro stessa impostazione, qualche inevitabile diversit\u00e0 d\u2019accento; la prima si riferisce a princip\u00ee generali, la seconda ad istituti e al loro funzionamento tecnico; ma sono strettamente connesse ed unificate dallo stesso spirito.<\/p><p>La nostra vicina Francia, che nel suo primo testo costituzionale del 1946 aveva dato molto rilievo ad una prima parte di diritti e doveri dei cittadini, ha in seguito accolto la suggestione di Herriot e di altri che il loro Paese non ha bisogno, oggi, di ripetere definizioni di diritti che gli sono acquisiti, dalle famose dichiarazioni settecentesche in poi; n\u00e9 \u00e8 possibile esprimerle con pi\u00f9 lapidaria efficacia; basta richiamarle, con qualche brevissimo cenno di completamento per la parte sociale. Cos\u00ec si \u00e8 fatto, nel preambolo di quella che \u00e8 oggi la Costituzione di Francia. L\u2019esempio non pu\u00f2 essere seguito da noi, che non abbiamo quei precedenti, n\u00e9 tradizione repubblicana; ed assai pi\u00f9 lunga \u00e8 stata da noi la devastazione fascista.<\/p><p>La regolazione dei diritti e doveri \u2013 ripartita in quattro titoli: <em>Rapporti civili<\/em>,<em> Rapporti etico-sociali<\/em>, <em>Rapporti economici<\/em>, <em>Rapporti politici \u2013 <\/em>ha luogo non col semplice rinvio alla legge, ma con l\u2019indicazione di criteri, nei quali la legge trover\u00e0 insieme l\u2019infrangibile limite e le direttive da seguire.<\/p><p>Nel nostro progetto si delineano in rapida rassegna le libert\u00e0 essenziali, dalle tre \u00abinviolabilit\u00e0\u00bb della persona, del domicilio e della corrispondenza, e dalle libert\u00e0 di circolazione, di soggiorno, di emigrazione, ai diritti di riunione, di associazione, di credenza e di confessione religiosa, di stampa. Questi \u00abdiritti di libert\u00e0\u00bb hanno classiche espressioni in vecchi testi costituzionali, ma qui occorreva, dopo ci\u00f2 che \u00e8 dolorosamente avvenuto, una determinazione e precisazione maggiore. Si \u00e8 cercato di farlo con sobriet\u00e0 e densit\u00e0 di norme; n\u00e9 manca qualche lineamento pi\u00f9 completo che altrove. Cos\u00ec ad esempio quando, per le limitazioni della libert\u00e0 personale e del domicilio, nel porre i necessari presidi dell\u2019indicazione di casi tassativi, da parte della legge, e d\u2019una decisione motivata dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria, si aggiunge che gli indilazionabili interventi della pubblica sicurezza, da contenersi sempre nei casi di legge, debbono essere senza eccezione sottoposti alla magistratura, anche se ai fermi \u00e8 gi\u00e0 succeduto il rilascio, ed anche per le perquisizioni e le ispezioni, e per ogni altra misura restrittiva della libert\u00e0. Per il diritto di riunione non \u00e8 richiesto preavviso n\u00e9 consentito divieto se non per le riunioni in luogo pubblico. Per il diritto d\u2019associazione si adotta un criterio, che \u00e8 garanzia di vasta libert\u00e0: le attivit\u00e0 che ciascuno ha diritto di svolgere individualmente, nei limiti della legge penale, possono essere svolte anche in forma associata.<\/p><p>Alla libert\u00e0 di coscienza e di fede religiosa si assicura la pi\u00f9 ampia sfera di manifestazione. Ciascuno \u00e8 libero di esprimere il proprio pensiero con la stampa e con ogni mezzo di diffusione. Vietato il regime di censura e di autorizzazione, si \u00e8 ammesso il sequestro, anche qui col doppio presidio di una precisa designazione da parte della legge di reati o violazioni di norme, e dell\u2019intervento dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria. Non dovrebbe essere consentito alcun altro sequestro; ed \u00e8 da sperare che si realizzi un assetto tale da offrir modo al magistrato di intervenire sempre tempestivamente; ma, ove ci\u00f2 non sia possibile per provvedimenti urgentissimi sulla stampa periodica, \u00e8 sembrato alla maggioranza della Commissione che l\u2019accordare alla autorit\u00e0 di polizia una facolt\u00e0 ben determinata e soggetta sempre all\u2019immediato controllo della magistratura sia preferibile all\u2019espediente di ricorrere a disposizioni oscure delle leggi di pubblica sicurezza, che potevano essere preziose al fascismo, ma ormai devono essere abbandonate.<\/p><p>Al diritto di emigrare, che si riconosce ai cittadini, ed all\u2019impegno di tutelare il lavoro italiano all\u2019estero, segue nel progetto di Costituzione il riconoscimento che l\u2019Italia fa dei diritti degli stranieri nel proprio territorio, in armonia con le sue alte tradizioni anche scientifiche nel diritto internazionale. Non si poteva tacere, dopo cos\u00ec dure prove, sul diritto di asilo che le Costituzioni civili offrono ai perseguitati politici di altri Paesi. N\u00e9, dopo aver assistito agli arbitr\u00ee che, per ragioni politiche o razziste, spogliavano intere schiere di cittadini del geloso patrimonio della capacit\u00e0 giuridica, della cittadinanza, del nome, era possibile tralasciare un esplicito divieto.<\/p><p>L\u2019enunciazione dei diritti civili \u00e8 completata da princip\u00ee, alcuni dei quali potevano sembrare indiscutibili; ma l\u2019esperienza amara ammonisce di trincerarli nella Costituzione: il diritto di agire e difendersi in giudizio, di non essere distolti dal giudice naturale o puniti con legge retroattiva. Vietate le pene crudeli e disumane, la prima Costituzione repubblicana d\u2019Italia sancisce il principio dell\u2019abolizione della pena di morte, che in molti sensi pu\u00f2 dirsi italiano, e che, ribadito nelle fasi e nei regimi di libert\u00e0 del nostro Paese, \u00e8 stato rimosso nei periodi di reazione e di violenza.<\/p><p>Rapporti etico-sociali.<\/p><p>Tutti sentono l\u2019importanza e la missione della famiglia, come nucleo essenziale della societ\u00e0. Non vi \u00e8 stata, nella Commissione, una disputa fra divorzisti e antidivorzisti. Nessuno ha manifestato l\u2019intento di proporre con legge il divorzio. Il contrasto si \u00e8 svolto sul punto se l\u2019indissolubilit\u00e0 del matrimonio sia tema da inserire nella Costituzione. Una corrente lo ha negato, un\u2019altra ha ritenuto di s\u00ec, e la portata pratica della soluzione prevalsa \u00e8 che l\u2019indissolubilit\u00e0 del matrimonio, per lo stato d\u2019animo del popolo italiano e per i riflessi religiosi, \u00e8 questione cos\u00ec grave da non poter essere in nessun caso toccata con una legge ordinaria, ma solo con una legge di valore costituzionale. Non \u00e8 poi sembrato alla Commissione che la tutela della famiglia legittima impedisca un riconoscimento dei diritti dei figli nati fuori del matrimonio, che sono diritti della personalit\u00e0 umana; e non \u00e8 giusto che le colpe dei padri ricadano sul capo dei figli.<\/p><p>Per la scuola, si \u00e8 riconosciuto che spetta alla Repubblica dettare le norme generali sull\u2019istruzione, organizzare la scuola di Stato in tutti i suoi gradi, assicurare ad enti e privati la facolt\u00e0 di istituire altre scuole. Tutto ci\u00f2 non costituisce un monopolio statale; ed \u00e8 ammessa la libert\u00e0 d\u2019insegnamento. Ma l\u2019organizzazione della scuola pubblica \u00e8 una delle precipue funzioni dello Stato; e quando le scuole non statali chiedono la parificazione, la legge ne definisce gli obblighi e la sorveglianza da parte dello Stato, e nel tempo stesso ne assicura la effettiva libert\u00e0 garantendo parit\u00e0 di trattamento agli alunni, a parit\u00e0 di condizioni didattiche. La seriet\u00e0 degli studi e l\u2019imparziale controllo su tutte le scuole statali e non statali sono garantiti con l\u2019obbligo dell\u2019esame di Stato, non solo allo sbocco finale ma anche in gradi intermedi.<\/p><p>Uno dei punti al quale l\u2019Italia deve tenere \u00e8 che nella sua Costituzione, come in nessun\u2019altra, sia accentuato l\u2019impegno di aprire ai capaci e meritevoli, anche se poveri, i gradi pi\u00f9 alti dell\u2019istruzione. Alla realizzazione di questo impegno occorreranno grandi stanziamenti; ma non si deve esitare; si tratta di una delle forme pi\u00f9 significative per riconoscere, anche qui, un diritto della persona, per utilizzare a vantaggio della societ\u00e0 forze che resterebbero latenti e perdute, di attuare una vera ed integrale democrazia.<\/p><p>Rapporti economici.<\/p><p>Le nuove Costituzioni rispecchiano con affermazioni e con norme la tendenza storica in cammino: che la democrazia non \u00e8 soltanto politica, ma economica e sociale. La Costituzione italiana ha, come vedemmo, due note fondamentali: lo sviluppo della personalit\u00e0 e la partecipazione di tutti i lavoratori alla gestione della societ\u00e0. Dalla prima deriva la liberazione dell\u2019uomo dal bisogno, una delle quattro libert\u00e0 di Roosevelt. Da tutte due insieme l\u2019esigenza di ordinamenti democratici anche nel campo dell\u2019economia.<\/p><p>Non vi pu\u00f2 essere nessun pavido scrupolo che, un secolo e mezzo dopo i \u00abdiritti dell\u2019uomo e del cittadino\u00bb, siano dichiarati i \u00abdiritti del lavoratore\u00bb. Se Thiers disse dopo il 1870: \u00abla repubblica sar\u00e0 conservatrice o non sar\u00e0\u00bb, si pu\u00f2 dire oggi che la repubblica sar\u00e0 di democrazia e riforme economiche, o non sar\u00e0.<\/p><p>La nostra Costituzione non parla, come fanno altre, di \u00abprotezione del lavoro\u00bb. Non si protegge il lavoro, che \u00e8 forza essenziale della societ\u00e0. Si pone invece il compito della Repubblica di provvedere con la sua legislazione, e di promuovere accordi internazionali, per le conquiste e la regolazione dei diritti del lavoro.<\/p><p>L\u2019affermazione del \u00abdiritto al lavoro\u00bb, e cio\u00e8 ad una occupazione piena per tutti, ha dato luogo a dubbi da un punto di vista strettamente giuridico, in quanto non si tratta di un diritto gi\u00e0 assicurato e provvisto di azione giudiziaria; ma la Commissione ha ritenuto, ed anche giuristi rigorosi hanno ammesso che, trattandosi di un diritto potenziale, la Costituzione pu\u00f2 indicarlo, come avviene in altri casi, perch\u00e9 il legislatore ne promuova l\u2019attuazione, secondo l\u2019impegno che la Repubblica nella Costituzione stessa si assume.<\/p><p>Al diritto si accompagna il dovere di lavorare; come \u00e8 nel grande motto di San Paolo, riprodotto anche nella Costituzione russa: \u00abchi non lavora non mangia\u00bb. Ad evitare applicazioni unilaterali, si chiarisce che il lavoro non si esplica soltanto nelle sue forme materiali, ma anche in quelle spirituali e morali che contribuiscono allo sviluppo della societ\u00e0. \u00c8 lavoratore lo studioso ed il missionario; lo \u00e8 l\u2019imprenditore, in quanto lavoratore qualificato che organizza la produzione. Posto il dovere del lavoro, \u00e8 inevitabile sanzione \u2013 e la larga accezione toglie il pericolo di abusi \u2013 che il suo adempimento sia condizione per l\u2019esercizio dei diritti politici.<\/p><p>Sono direttive generali anche il criterio di rimunerazione del lavoro e la parificazione, a tali effetti, della lavoratrice al lavoratore; con che si completa in questa Costituzione la conquistata eguaglianza della donna.<\/p><p>Si riferiscono ad istituti concreti il diritto dell\u2019assistenza che spetta ad ogni individuo senza mezzi e senza capacit\u00e0 di lavoro ed il diritto particolare, che sorge dalla stessa prestazione di lavoro, alla previdenza ed alla \u00absicurezza sociale\u00bb.<\/p><p>Per l\u2019organizzazione sindacale, tra i due estremi dell\u2019assenza d\u2019ogni norma \u2013 che ha reso in pi\u00f9 casi necessario l\u2019intervento di una legge per rendere obbligatorio il contratto collettivo \u2013 e l\u2019opposto e pesante sistema di regolazione minuta e pubblica, a tipo fascista, si \u00e8 adottato il criterio della libert\u00e0 senza imposizione di sindacato unico. Vi \u00e8 il solo obbligo di registrazione a norma di legge, per i sindacati che intendono partecipare alla stipulazione di contratti collettivi; e questo avviene mediante rappresentanze miste costituite a tal fine e proporzionali per numero agli iscritti nei sindacati registrati.<\/p><p>La dichiarazione pura e semplice del diritto di sciopero \u00e8 prevalsa sulle altre tesi che la Costituzione ne tacesse, o la subordinasse a norme di legge. Si \u00e8 con ci\u00f2 voluto affermare pi\u00f9 vigorosamente, e senza restrizioni, quel diritto, ma non si \u00e8 escluso dai sostenitori della tesi prevalente che la legge possa provvedere alla sua applicazione.<\/p><p>La Costituzione riconosce e garantisce nell\u2019economia italiana \u2013 ed a ci\u00f2 non si oppongono le correnti estreme \u2013 l\u2019iniziativa e la libert\u00e0 privata, e la propriet\u00e0 privata dei beni di consumo e dei mezzi di produzione. Il progetto pone in luce la coesistenza di attivit\u00e0 pubbliche e private che debbono ciascuna proporsi di provvedere insieme ai bisogni individuali ed ai collettivi. Limitazioni della propriet\u00e0 sono ormai comuni a tutte le Costituzioni; e la coscienza moderna richiede che la propriet\u00e0 adempia la sua funzione sociale e sia accessibile a tutti mediante il lavoro e il risparmio.<\/p><p>\u00c8 prevista la assunzione di imprese economiche da parte dello Stato e, in forme decentrate, di enti e di \u00abcomunit\u00e0 d\u2019utenti e di consumatori\u00bb (con che si apre l\u2019adito ad una difesa dei consumatori). Tale assunzione ha come condizioni: che avvenga in base a disposizioni di leggi; che dia luogo ad espropriazione ed indennizzo; che vi sia uno dei tre caratteri ricorrenti in materia di nazionalizzazione e socializzazione: servizio pubblico essenziale, disponibilit\u00e0 di fonti d\u2019energia, monopolio di fatto; e che in ognuno di questi casi si riscontri un preminente interesse generale.<\/p><p>L\u2019impresa e la propriet\u00e0 terriera richieggono un complesso di provvedimenti che vanno dai vincoli, come quelli gi\u00e0 esistenti di bonifica, e dalla lotta contro le propriet\u00e0 troppo estese e latifondistiche, suscettive di miglior coltivazione, all\u2019aiuto ai piccoli o medi proprietari ed all\u2019elevazione dei lavoratori.<\/p><p>Tre brevi disposizioni chiudono la parte dei diritti economici. Affermato il diritto dei lavoratori di partecipare alla gestione delle imprese, si rinvia pei modi e pei limiti ad una legge regolatrice. Nel breve cenno alla cooperazione, che deve essere uno dei maggiori caposaldi di una democrazia economica, vi \u00e8 gi\u00e0 l\u2019avviamento alla disciplina legislativa che \u00e8 necessaria per stabilire la figura e le caratteristiche della societ\u00e0 cooperativa e la sorveglianza che gli stessi cooperatori invocano per colpire gli abusi della falsa cooperazione. L\u2019altro accenno alla tutela del risparmio ed alla vigilanza sul credito contiene \u2013 n\u00e9 pi\u00f9 si poteva fare nella Costituzione \u2013 un\u2019indicazione al coordinamento di norme ed istituti, che manca oggi in Italia.<\/p><p>Rapporti politici.<\/p><p>Brevi disposizioni. A quelle, che vi sono in tutte le Costituzioni, sul diritto di voto, si \u00e8 cercato di dare maggior precisazione, fermando due sole possibilit\u00e0 di eccezioni: l\u2019incapacit\u00e0 civile e la condanna penale. All\u2019istituto della petizione, che ha scarsa importanza, ma non poteva essere cancellato, si \u00e8, invece del carattere pi\u00f9 particolaristico di \u00abplainte\u00bb, dato il contenuto d\u2019un suggerimento di misure d\u2019interesse generale. Non sembra inutile, per l\u2019accesso agli uffici pubblici, il richiamo all\u2019eguaglianza, che trova il suo solo limite naturale nelle attitudini; ed ogni limite deve essere stabilito per legge.<\/p><p>Sono affermati con vigore i doveri di difesa della Patria e del servizio militare; e quelli generali di essere fedeli alla Repubblica e di adempiere le proprie funzioni \u00abcon disciplina ed onore\u00bb; vecchie parole che rivivono nelle pi\u00f9 giovani Carte, quale la russa. Sono doveri che incombono su tutti i cittadini; anche se si \u00e8 limitato a poche categorie l\u2019atto formale del giuramento.<\/p><p>Al principio di fedelt\u00e0 ed obbedienza alla pubblica autorit\u00e0 fa riscontro quello di resistenza, quando l\u2019autorit\u00e0 viola le libert\u00e0 fondamentali. Venne da alcuni espresso il dubbio se in una Costituzione che presuppone e si basa sulla legalit\u00e0 possa trovar posto il diritto o piuttosto il fatto della rivolta. Ha anche qui influito il ricordo di recenti vicende; ed \u00e8 prevalsa l\u2019idea che la resistenza all\u2019oppressione, rivendicata da teorie e carte antichissime, \u00e8 un diritto e un dovere, del quale non pu\u00f2 tacersi, anche e proprio in un ordinamento che fa capo alla sovranit\u00e0 popolare.<\/p><p>ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA<\/p><p>La nuova Costituzione italiana, mentre si ispira alle idealit\u00e0 etico-politiche che muovono la democrazia, tiene conto della concreta realt\u00e0, sulla quale soltanto si pu\u00f2 edificare. Sono due posizioni che si completano a vicenda. Vanno invece evitate le costruzioni astratte che si appoggiano al mero ragionamento. Le Carte costituzionali, di cos\u00ec facile fioritura nell\u2019altro dopoguerra, e di cos\u00ec effimera vita, ebbero una preoccupazione eccessiva di razionalizzare istituti e sistemi; e, dato giusto rilievo al principio della sovranit\u00e0 popolare, non pensarono abbastanza ad assicurare la forza e la stabilit\u00e0 dello Stato.<\/p><p>I problemi dell\u2019ordinamento costituzionale sono cos\u00ec complessi, che non \u00e8 dato risolverli con qualche formula breve. Deve bens\u00ec rimanere fermissimo il principio della sovranit\u00e0 popolare. Cadute le combinazioni ottocentesche con la sovranit\u00e0 regia, la sovranit\u00e0 spetta tutta al popolo; che \u00e8 l\u2019organo essenziale della nuova Costituzione. Anche se non ha la continuit\u00e0 di funzionamento e la personalizzazione pi\u00f9 concreta degli altri organi, \u00e8 la forza viva cui si riconduce ogni loro potere; l\u2019elemento decisivo, che dice sempre la prima e l\u2019ultima parola. Per la sua struttura universale e fluente, non pu\u00f2 direttamente legiferare e governare; ormai neppure nella minuscola ed arcaica <em>Landesgemeinde <\/em>cara a Rousseau.<\/p><p>La sovranit\u00e0 del popolo si esplica, mediante il voto, nell\u2019elezione del Parlamento e nel <em>referendum.<\/em> E poich\u00e9 anche il <em>referendum<\/em> si inserisce nell\u2019attivit\u00e0 legislativa del Parlamento, il fulcro concreto dell\u2019organizzazione costituzionale \u00e8 qui, nel Parlamento; che non \u00e8 sovrano di per se stesso; ma \u00e8 l\u2019organo di pi\u00f9 immediata derivazione dal popolo; e come tale riassume in s\u00e9 la funzione di fare le leggi e di determinare e dirigere la formazione e l\u2019attivit\u00e0 del governo.<\/p><p>Il Parlamento non pu\u00f2, neppur esso, governare direttamente; e la sua prerogativa di legislazione d\u00e0 luogo, oggi, a difficolt\u00e0 pratiche; per la dilatazione dei compiti statali, che richiede moltissime leggi; dopo il Settanta erano poche decine all\u2019anno; ora non si contano pi\u00f9; e non a torto si \u00e8 osservato che il Parlamento rischia di non poter neanche legiferare, se non attua, per cos\u00ec dire, un decentramento legislativo, che \u2013 stabiliti i princip\u00ee base con \u00ableggi cornici\u00bb \u2013 ne deleghi le norme di integrazione ed attuazione anche ad organi nuovi quali i Consigli regionali ed il Consiglio economico nazionale.<\/p><p>La posizione preminente del Parlamento non toglie che gli altri organi costituzionali abbiano funzioni e, quindi, poteri propr\u00ee. Il Capo dello Stato \u00e8 regolatore ed equilibratore fra tutti i poteri ed organi dello Stato, compreso il Parlamento. N\u00e9 il \u00abpotere esecutivo\u00bb, che spetta al Governo, \u00e8 di mera esecuzione; \u00e8 piuttosto il \u00abpotere attivo\u00bb, che, pur svolgendosi nei limiti tracciati dalla legge, deve aver iniziative ed autonomia, per provvedere, come \u00e8 suo compito, ai bisogni che sono condizione preliminare ed originaria della vita dello Stato. A tal fine il Governo si vale dell\u2019apparato amministrativo, e lo dirige; ma non sono una sola ed identica cosa; ed anche democraticamente giova che l\u2019Amministrazione abbia funzioni e responsabilit\u00e0 proprie e definite. Non occorre aggiungere quale importanza abbia, per una sana democrazia, l\u2019indipendenza della Magistratura; che, come l\u2019Amministrazione, ha alla sua radice non il voto popolare, ma il concorso; n\u00e9 deve essere aperta all\u2019influenza dei partiti. Se si tiene presente tutto ci\u00f2, si ha l\u2019impressione della variet\u00e0 e complessit\u00e0 dei problemi che vanno affrontati.<\/p><p>Vi \u00e8 un punto che non si deve mai perdere di vista in nessun momento, in nessun articolo della Costituzione: il pericolo di aprire l\u2019adito a regimi autoritari ed antidemocratici. Si sono a tale scopo evitati due opposti sistemi.<\/p><p>Anzitutto: il primato dell\u2019esecutivo, che ebbe nel fascismo l\u2019espressione pi\u00f9 spinta. Non si pu\u00f2 dire che appartenga a questo tipo il sistema presidenziale, che fa buona prova negli Stati Uniti d\u2019America, con un Capo dello Stato che \u00e8 anche Capo del governo ed ha ampi poteri, ma non sembra poter essere trasferito da noi, che non abbiamo la forma federale, n\u00e9 altri elementi \u2013 d\u2019equilibrio col Congresso, d\u2019avvicendamento di due grandi partiti \u2013 che accompagnano quel sistema nella Repubblica dalla bandiera stellala. Vi \u00e8 in Europa una resistenza irreducibile al governo presidenziale, per il temuto spettro del cesarismo, ed anche per il convincimento (e noi non dobbiamo abbandonarlo, ma valorizzarlo), che il governo di gabinetto abbia diretta radice nella fiducia parlamentare.<\/p><p>Si \u00e8 d\u2019altra parte evitato il pericolo di mettersi nel piano inclinato del governo d\u2019assemblea. Ha l\u2019apparenza d\u2019un sillogismo la tesi che, poich\u00e9 la sorgente di sovranit\u00e0 \u00e8 unica, nel popolo, ed unica deve esserne la delegazione, ogni potere si concentra nel Parlamento, e gli altri organi, il Governo, il Capo dello Stato, la Magistratura, ne sono il comitato o i commessi ed agenti d\u2019esecuzione. Si nega con ci\u00f2 la possibilit\u00e0 di forme molteplici e diverse di espressione della sovranit\u00e0 popolare; e si lascia cadere quel tessuto costituzionale di ripartizione ed equilibrio dei poteri, che \u2013 anche se la formula di Montesquieu \u00e8 in parte superata \u2013 ha costituito una conquista ed un presidio di libert\u00e0. Il governo d\u2019assemblea \u2013 lo dice Robespierre \u2013 non pu\u00f2 essere che di momenti eccezionali e rivoluzionari; bisogna, quando \u00e8 possibile, e noi aneliamo alla normalit\u00e0, instaurare un \u00abregime costituzionale\u00bb, a cui Robespierre aspirava, al di l\u00e0 della Convenzione. \u00abUn governo d\u2019assemblea \u2013 dice Proudhon \u2013 \u00e8 non meno temibile del governo d\u2019un despota; vi \u00e8 dippi\u00f9 che manca la responsabilit\u00e0\u00bb.<\/p><p>Il progetto italiano, allacciandosi alla realt\u00e0 europea, mantiene il sistema parlamentare o di gabinetto; ed eliminando residui e riflessi di eredit\u00e0 monarchica, lo svolge in un quadro di pi\u00f9 piena democrazia.<\/p><p>Il Parlamento.<\/p><p>Si \u00e8 conservato il tipo bicamerale.<\/p><p>Non occorre entrare in questioni teoriche; n\u00e9 disturbare i patriarchi della Costituzione americana: Franklin che parla delle due Camere come di due cavalli che tirano il calesse in senso opposto; Washington e Jefferson che, prendendo il th\u00e8 troppo caldo, parlano, accennando al Senato, dell\u2019opportunit\u00e0 di versare il liquido, perch\u00e9 si raffreddi, nel piattino della tazza. L\u2019istituto della seconda Camera \u00e8 prevalso nella Commissione, per l\u2019opportunit\u00e0 di doppie e pi\u00f9 meditate decisioni, e pel contributo che pu\u00f2 dare con un altro esame, nella sua diversa composizione e competenza, una seconda Camera. Il tipo di unicameralit\u00e0 venne scartato sovrattutto per il timore di cadere nel governo convenzionale o di assemblea.<\/p><p>\u00c8 stato respinto il sistema di una seconda Camera ridotta a funzioni consultive di Consiglio, o \u00abCamera di riflessione\u00bb. N\u00e9 venne accolto il sistema di \u00abbicameralit\u00e0 imperfetta\u00bb che vige in altri Paesi, di prevalenza di una Camera sull\u2019altra, cos\u00ec che questa non possa determinare la caduta del gabinetto, o almeno debba cedere nel dissenso per l\u2019approvazione di una legge. Il progetto accoglie la piena parit\u00e0 di poteri dei due rami del Parlamento; temperata soltanto, per quanto riguarda la loro unione in assemblea unica, dalla prevalenza numerica della prima.<\/p><p>La difficolt\u00e0 maggiore stava e sta nel modo di composizione della seconda Camera o \u00abCamera dei senatori\u00bb. \u00c8 chiaro che non pu\u00f2 essere formata a semplice duplicato e con gli stessi metodi della Camera dei deputati. Messa da parte la soluzione di una nomina, anche parziale, da parte del Capo dello Stato, o dell\u2019altra Camera, o per cooptazione della stessa Camera dei senatori, sono stati proposti e vagliati vari procedimenti, a cominciare da quello di una rappresentanza organica, a base d\u2019interessi. A questo proposito si \u00e8, oltre alle obiezioni di principio, rilevata la difficolt\u00e0 di organizzare i necessari congegni e di ottenere una soddisfacente \u00abdosatura\u00bb fra le varie categorie rappresentate. Si \u00e8 proposto di far eleggere la seconda Camera da collegi di consiglieri comunali; ed altri ha obiettato la sperequazione che deriva dalla diversa consistenza numerica dei Consigli comunali, cos\u00ec che quelli piccoli prevarrebbero sproporzionalmente sui pi\u00f9 grandi, e si renderebbero in ogni caso necessari o voti plurimi o integrazioni dei consiglieri comunali con altri elementi elettivi. Prescindendo da questi sistemi, si presentano due vie, sempre a base di suffragio universale: la designazione diretta o l\u2019indiretta, a mezzo di grandi elettori; ed anche qui si offrono varie possibilit\u00e0, non esclusa quella, che \u00e8 stata proposta in Commissione, del collegio uninominale.<\/p><p>Nella molteplice gamma delle varie soluzioni, la Commissione \u00e8 stata quasi unanime nello stabilire che la seconda Camera debba aver base regionale, in rapporto alla nuova struttura che viene introdotta in Italia con la creazione dell\u2019ente Regione. Un terzo del numero dei senatori \u00e8 stato riservato quindi all\u2019elezione da parte dei Consigli regionali. Gli altri due terzi sono, secondo il progetto, eletti a suffragio universale diretto. La eleggibilit\u00e0 limitata soltanto a determinate categorie e ad uomini di et\u00e0 pi\u00f9 matura, che debbono essere nati e domiciliati nella Regione, e la limitazione del diritto attivo di voto a chi abbia compiuto i 25 anni di et\u00e0, differenziano la composizione della seconda Camera da quella dei deputati, anche a prescindere dal terzo che spetta ai Consigli regionali.<\/p><p>La qualificazione degli eleggibili a senatori, dopo un doveroso risalto agli elementi direttivi della guerra di liberazione, comprende coloro che per cariche ed uffici ricoperti, e per la loro posizione e l\u2019attivit\u00e0 che svolgono, danno fondata presunzione di capacit\u00e0 politica, amministrativa, tecnica.<\/p><p>Un istituto nuovo che la nostra Carta introduce \u00e8 l\u2019Assemblea Nazionale, e cio\u00e8 il Parlamento che funziona a camere riunite per atti di singolare importanza, come l\u2019elezione del Presidente della Repubblica, l\u2019espressione di fiducia e sfiducia al Governo, le deliberazioni della mobilitazione generale e dell\u2019entrata in guerra, e cos\u00ec dell\u2019amnistia e dell\u2019indulto (la cui attribuzione al Parlamento costituisce un <em>novum<\/em> della Costituzione), infine la designazione di chi deve far parte d\u2019organi rilevanti nell\u2019ordinamento dello Stato, quali il Consiglio superiore della magistratura e la Corte costituzionale. Pur serbando la bicameralit\u00e0, si pongono le basi di una trattazione unitaria dei problemi fondamentali.<\/p><p>Un altro istituto che il progetto introduce \u00e8 la <em>prorogatio<\/em> dei poteri delle camere \u2013 quando \u00e8 scaduto il termine della loro vita normale o sono state sciolte \u2013 fino a che non siano convocate le camere nuove. Non piace ad alcuni che si faccia sopravvivere un organo gi\u00e0 morto; ma \u00e8 prevalso il criterio che non sia da togliere, nell\u2019intervallo fra le legislature, una possibilit\u00e0 di controllo e di azione parlamentare; al che potr\u00e0 servire non un esercizio normale di poteri e di lavori delle camere, ma il loro intervento nelle contingenze ove sia necessario.<\/p><p>Ed ecco ancora un altro istituto nuovo nella vita costituzionale italiana: il <em>referendum <\/em>popolare. Oltre alla facolt\u00e0 che hanno cinquantamila elettori di proporre al Parlamento un disegno articolato di legge, il diritto di vero e proprio <em>referendum<\/em> \u00e8 attribuito al popolo, che pu\u00f2 richiamare a s\u00e9 la decisione su leggi votate dal Parlamento. Ci\u00f2 avviene in due casi-tipo. Un primo (che ad alcuni apparve con un profilo di \u00abveto\u00bb e dest\u00f2 riserve) si pu\u00f2 esercitare appena la legge \u00e8 approvata, e ne sospende l\u2019entrata in vigore, quando ci\u00f2 \u00e8 tempestivamente richiesto da un\u2019avanguardia di elettori o Consigli regionali. Si devono raggiungere entro due mesi, per dar corso al <em>referendum<\/em>, tali adesioni da raccogliere complessivamente mezzo milione di elettori o sette Consigli regionali. Questa forma di <em>referendum<\/em> trova un limite nel senso che non pu\u00f2 aver luogo per leggi dichiarate urgenti dalla maggioranza assoluta, o approvate da due terzi dei membri di ciascuna Camera.<\/p><p>L\u2019altro tipo di <em>referendum<\/em> \u00e8 quello abrogativo: il popolo, con l\u2019iniziativa di un eguale <em>quorum<\/em> complessivo, pu\u00f2 sottoporre a <em>referendum<\/em> una legge che sia in vigore da almeno due anni. La figura del <em>referendum<\/em> si affaccia ancora nella Costituzione \u2013 ed anche qui ha dato luogo a riserve \u2013 con l\u2019iniziativa rimessa non al popolo ma al Capo dello Stato, il quale pu\u00f2 chiamare il popolo a decidere nel conflitto fra i due rami del Parlamento per l\u2019approvazione di una legge.<\/p><p>Per il <em>referendum<\/em>, come per altri istituti nuovi all\u2019Italia, decider\u00e0 l\u2019esperienza concreta. Si \u00e8 creduto di dover aprire la via ad una forma di manifestazione diretta di quella sovranit\u00e0 popolare, su cui poggia tutto il nuovo edificio democratico.<\/p><p>Il Capo dello Stato.<\/p><p>Per la elezione del Presidente della Repubblica si \u00e8 adottata la soluzione che la rimette all\u2019Assemblea Nazionale, con la partecipazione \u2013 pi\u00f9 che altro simbolica, perch\u00e9 il numero ne \u00e8 lieve \u2013 di due membri per ogni Consiglio regionale. Alcuni pochi, ed io sono fra essi, ritenevano che, senza arrivare alla identificazione americana col capo del governo, fosse da ammettere la designazione del Capo dello Stato da parte del popolo, per dargli una maggiore autonomia e per stabilire un potere pi\u00f9 durevole e pi\u00f9 saldo, in mezzo alle fluttuazioni di forze e di partiti, che non consentono facilmente decise prevalenze e sicurezza di governi. Sta ad ogni modo che, nel nostro progetto, il Presidente della Repubblica non \u00e8 l\u2019evanescente personaggio, il motivo di pura decorazione, il maestro di cerimonie che si volle vedere in altre Costituzioni. Mentre il Primo Ministro \u00e8 il capo della maggioranza e dell\u2019esecutivo, il Presidente della Repubblica ha funzioni diverse, che si prestano meno ad una definizione giuridica di poteri. Egli rappresenta ed impersona l\u2019unit\u00e0 e la continuit\u00e0 nazionale, la forza permanente dello Stato al di sopra delle mutevoli maggioranze. \u00c8 il grande consigliere, il magistrato di persuasione e di influenza, il coordinatore di attivit\u00e0, il capo spirituale, pi\u00f9 ancora che temporale, della Repubblica. Ma perch\u00e9 possa adempiere a queste essenziali funzioni deve avere consistenza e solidit\u00e0 di posizione nel sistema costituzionale. Il nostro progetto gli conferisce una serie di attribuzioni nell\u2019ordinamento interno e di fronte all\u2019estero, per la promulgazione delle leggi e dei decreti, per la nomina dei funzionari ai gradi pi\u00f9 alti, per l\u2019accreditamento nei riguardi dei rappresentanti diplomatici, per la stipulazione dei trattati e per la dichiarazione di guerra, per la grazia e la commutazione delle pene; e gli d\u00e0 la presidenza di due grandi Consigli \u2013 della difesa e della giustizia \u2013 cos\u00ec che ampia \u00e8 la sua attivit\u00e0 e preminente per dignit\u00e0 su ogni altra. Il Capo dello Stato non governa; la responsabilit\u00e0 dei suoi atti \u00e8 assunta dal Primo Ministro e dai Ministri che li controfirmano; ma le attribuzioni che gli sono specificamente conferite dalla Costituzione, e tutte le altre che rientrano nei suoi compiti generali, gli danno infinite occasioni di esercitare la missione di equilibrio e di coordinamento che \u00e8 propriamente sua.<\/p><p>La portata della sua azione politica sta soprattutto in tre punti costituzionalmente determinati.<\/p><p>Egli nomina, e conseguentemente revoca, il Primo Ministro ed i Ministri. Questi debbono bens\u00ec avere la fiducia del Parlamento; ma la scelta, la designazione di un uomo a capo del Governo pu\u00f2, in situazioni complesse e delicate, aver influenza decisiva di orientazione.<\/p><p>Una facolt\u00e0 particolare d\u2019intervento ha, come vedemmo, il Presidente della Repubblica quando sorge dissenso tra i due rami del Parlamento per l\u2019approvazione d\u2019una legge. Si potr\u00e0 trattare di questioni poco importanti che verranno risolute in via di compromesso fra le due camere, n\u00e9 sar\u00e0 male se in certi casi, con l\u2019arenarsi d\u2019un progetto, si limiter\u00e0 la prolifica legiferazione; ma vi possono essere gravi e sostanziali ragioni perch\u00e9 un\u2019altra forza dirima la controversia; ed ecco che il Presidente della Repubblica ha facolt\u00e0 di indire il <em>referendum<\/em> popolare.<\/p><p>Pi\u00f9 grave e penetrante d\u2019ogni altro intervento \u00e8 poi la facolt\u00e0 del Presidente della Repubblica di sciogliere le camere; dopo aver sentito i loro presidenti. L\u2019affermazione di Mirabeau che \u00ablo scioglimento \u00e8 il mezzo migliore di lasciar modo di manifestarsi all\u2019opinione pubblica, che non ha mai cessato di essere la sovrana di tutti i legislatori\u00bb riecheggia oggi nella dichiarazione di Blum che \u00ablo scioglimento delle camere \u00e8 la chiave di volta di un ordinamento democratico\u00bb.<\/p><p>Il Governo.<\/p><p>L\u2019errata illazione che pienezza di sovranit\u00e0 popolare ed efficienza di regime parlamentare portino con s\u00e9 debolezza nei poteri di governo va recisamente superata. Mai come oggi, dopo il dissolvimento politico e sociale che si va faticosamente ricomponendo, il Paese ha sentito la necessit\u00e0 di governi forti e vitali. Questa necessit\u00e0 non contrasta con i princip\u00ee della democrazia; che deve essere difesa, come non fecero i governi dell\u2019altro dopo guerra, contro colpi di mano faziosi e violenti.<\/p><p>Per dare unit\u00e0 e stabilit\u00e0 al governo il progetto fa del Presidente del Consiglio dei ministri non pi\u00f9 un <em>primus inter <\/em><em>pares<\/em> ma un capo, per dirigere e coordinare l\u2019attivit\u00e0 di tutti i ministri; e regola le manifestazioni della fiducia o sfiducia parlamentare. Senza la volont\u00e0 del Parlamento nessun governo pu\u00f2 sorgere o durare in vita. Per dare espressione a questa volont\u00e0, al momento della Costituzione del governo, ed in sede di appello per la sfiducia, interviene l\u2019assemblea riunita delle due camere. Si evitano cos\u00ec gli inconvenienti del passato, le imboscate e le \u00abbucce di limone\u00bb, su cui cadevano i governi. Si considera anche qui l\u2019esigenza della riflessione, del \u00abpensarci su\u00bb, che \u00e8 un motivo ricorrente nei procedimenti costituzionali.<\/p><p>Brevi sono gli accenni, per la pubblica amministrazione, al buon andamento ed alla sua imparzialit\u00e0. Un testo di Costituzione non poteva dire di pi\u00f9; ma si avverte da tutti il bisogno che il Paese sia bene amministrato, che lo Stato non sia solo un essere politico, ma anche un buon amministratore secondo convenienza e secondo giustizia. E si sente la tacita invocazione ad una riforma profonda e semplificatrice.<\/p><p>Il Consiglio economico nazionale, se non \u00e8 una terza camera, come fu proposto in altri Paesi, potr\u00e0 per la sua composizione riflettere elettivamente gli interessi del lavoro e della produzione ed esercitare \u2013 accanto alla consulenza nel campo economico \u2013 compiti da stabilire per legge, anche come delegazione di poteri da parte del Parlamento.<\/p><p>Una parola soltanto nella Costituzione per i due pi\u00f9 antichi \u00aborgani ausiliari\u00bb, di cui tutte le carte parlano: il Consiglio di Stato e la Corte dei conti; il primo per la consulenza giuridico-amministrativa e la tutela della giustizia nell\u2019amministrazione, la seconda per il controllo di legittimit\u00e0 e di finanza; sono organi ausiliari, pi\u00f9 che del Governo, della Repubblica; e la loro indipendenza dal Governo va garantita con un pi\u00f9 diretto raccordo con il Parlamento.<\/p><p>La Magistratura.<\/p><p>Per adempiere il mandato, che esercita in nome del popolo, la magistratura \u00e8 autonoma e indipendente. Non \u00e8 soltanto un \u00abordine\u00bb; \u00e8 sostanzialmente un \u00abpotere\u00bb dello Stato; anche se non si adopera questo termine, neppure per gli altri poteri, ad evitare gli equivoci e gli inconvenienti cui pu\u00f2 dar luogo una ripartizione teorica, ove sia interpretata meccanicamente.<\/p><p>Il progetto non si spinge ad una forma piena di autogoverno, che non potrebbe mai essere chiuso, corporativo; e non si addirebbe ad un corpo formato mediante concorsi, senza attingere alle fonti della designazione popolare. La magistratura ha fatto, ad ogni modo, una grande conquista; ed \u00e8 notevole la riforma adottata, che d\u00e0 piena garanzia per le nomine, per l\u2019inamovibilit\u00e0, per l\u2019assoluta autonomia dei giudici di fronte al potere esecutivo. All\u2019organo di \u00abgoverno della magistratura\u00bb che si crea nel suo Consiglio superiore, partecipano, oltre ai membri designati direttamente dai magistrati, altri scelti dal Parlamento, per riallacciarsi cos\u00ec alla fonte popolare.<\/p><p>Il titolo sulla magistratura non \u00e8, pel rimanente, che la collocazione nella Carta costituzionale di princip\u00ee, che verranno completati nelle norme sull\u2019ordinamento giudiziario; e di alcune garanzie fondamentali, in materia di giurisdizione (da mettersi in relazione con altre stabilite nei \u00abdiritti civili\u00bb) che saranno anch\u2019esse fondamento e base di integrazione nei codici. La Costituzione \u00e8, in certo senso, la cuspide di una piramide di norme, da rivedere ormai in gran parte, nella legislazione repubblicana del Paese.<\/p><p>Regioni e Comuni.<\/p><p>L\u2019innovazione pi\u00f9 profonda introdotta dalla Costituzione \u00e8 nell\u2019ordinamento strutturale dello Stato, su basi di autonomia; e pu\u00f2 aver portata decisiva per la storia del Paese.<\/p><p>\u00abIl Comune: unit\u00e0 primordiale; la Regione: zona intermedia ed indispensabile tra la Nazione ed i Comuni\u00bb. Mazzini, il pi\u00f9 grande unitario del Risorgimento, era per la Regione; e si incontrava con la proposta di pi\u00f9 caute forme di decentramento in Cavour e nei politici della sua scuola. Sarebbe stato naturale e logico che, all\u2019atto dell\u2019unificazione nazionale, si mantenesse qualcosa delle preesistenti autonomie; ma prevalsero il timore e lo \u00abspettro dei vecchi Stati\u00bb; e si svolse irresistibilmente il processo accentratore. \u00c8 oggetto di dispute quali ne furono gli inconvenienti, ed anche i vantaggi; molti dei malanni d\u2019Italia si attribuiscono all\u2019accentramento; in ispecie pel mezzogiorno; se anche tutti gli studiosi meridionalisti non sono fautori di autonomia.<\/p><p>Certo si \u00e8 che oggi assistiamo \u2013 e per alcune zone ci troviamo col fatto compiuto \u2013 ad un fenomeno inverso a quello del Risorgimento, e sembra anch\u2019esso irresistibile, verso le autonomie locali. Non si tratta soltanto, come si diceva allora, di \u00abportare il governo alla porta degli amministrati\u00bb, con un decentramento burocratico ed amministrativo, sulle cui necessit\u00e0 tutti oggi concordano; si tratta di \u00abporre gli amministrati nel governo di s\u00e9 medesimi\u00bb.<\/p><p>La tendenza si collega alle rivendicazioni di libert\u00e0, che sono la grande nota di questo momento storico: di tutte le libert\u00e0, anche degli enti locali come \u00absociet\u00e0 naturali\u00bb. Riecheggia pi\u00f9 viva, in questa atmosfera, l\u2019affermazione di Stuart Mill che nelle autonomie locali si ha un \u00abingrandimento della persona umana\u00bb, e che \u00absenza istituzioni locali una nazione pu\u00f2 darsi un governo libero, ma non lo spirito della libert\u00e0\u00bb. Vi \u00e8 bens\u00ec, nel momento attuale, un\u2019altra tendenza all\u2019ampliarsi, pi\u00f9 che al rimpicciolirsi, delle formazioni statali; ed ai loro collegamenti in complessi internazionali; si sostiene che a ci\u00f2 deve accompagnarsi, per equilibrio, il decentramento interno; ed anche gli autonomisti riconoscono la necessit\u00e0 di non intaccare l\u2019unit\u00e0 politica di un Paese, che fu, come il nostro, lacerato ed indebolito. Altra tendenza ancora, alla quale assistiamo, dopo aver visto l\u2019insufficienza e la miseria di chiuse economie locali, \u00e8 la ricostruzione di ampi mercati; si sostiene che ad essi potr\u00e0 meglio riallacciarsi l\u2019iniziativa regionale; ed il desiderio d\u2019autonomia, pi\u00f9 vivo nel Mezzogiorno, si basa sulla convinzione di danni e sfruttamenti da parte di altre Regioni; n\u00e9 senza l\u2019esperimento autonomistico si potranno conoscere le realt\u00e0 e le possibilit\u00e0 effettive.<\/p><p>La Commissione \u00e8 stata unanime per l\u2019istituzione della Regione. Questa non sorge federalisticamente. Anche quando adotta con sua legge statuto di una Regione, lo Stato fa atto di propria sovranit\u00e0. L\u2019autonomia accordata eccede quella meramente amministrativa; ma si arresta prima della soglia federale e si attiene al tipo di <em>Stato regionale <\/em>formulato dal nostro Ambrosini.<\/p><p>Due tesi si sono trovate di fronte nella Commissione. Una di esse vorrebbe attribuire alla Regione una potest\u00e0 legislativa soltanto d\u2019integrazione ed attuazione dei princip\u00ee e delle norme delle leggi dello Stato, per adattarle ai bisogni locali; nel che sta, come abbiamo gi\u00e0 visto, un\u2019esigenza dello stesso procedimento legislativo in generale. Vorrebbe pure che il passaggio di servizi alla Regione fosse moderato e graduale.<\/p><p>La soluzione che \u00e8 prevalsa, e che si \u00e8 spinta pi\u00f9 avanti perch\u00e9 l\u2019autonomia sia \u00abvera ed efficace\u00bb, accorda alle Regioni facolt\u00e0 legislative pi\u00f9 ampie, in una scala che va da una sfera di materie di competenza diretta ed esclusiva delle leggi regionali, ad un\u2019altra di competenza concorrente e suppletiva, perch\u00e9 anche lo Stato vi pu\u00f2, quando crede, legiferare, ed infine alla sfera d\u2019integrazione e di applicazione delle leggi statali, ove tutti sono d\u2019accordo. Si \u00e8 sottolineato che le materie riservate alla facolt\u00e0 di legislazione esclusiva o concorrente \u2013 per le quali sole avviene il passaggio dei corrispondenti servizi all\u2019ente regionale \u2013 sono in realt\u00e0 di misurata importanza e non incidono nel tessuto connettivo dell\u2019unit\u00e0 economica ed amministrativa dello Stato. La stessa competenza che si chiama esclusiva non \u00e8 poi, in nessun caso, senza limite. Le leggi della Regione non possono essere in contrasto \u00abcon i princip\u00ee generali dell\u2019ordinamento dello Stato, con gli obblighi internazionali, con gli interessi della nazione e delle altre Regioni\u00bb. Ove il governo centrale ritenga che vi sia contrasto, il giudizio al riguardo \u00e8 deferito alla Corte costituzionale; e \u2013 si noti \u2013 per le questioni di merito sulla valutazione degli interessi nazionali o d\u2019altre Regioni spetta al Parlamento; cos\u00ec che il campo lasciato alla legislazione regionale \u00e8 per ogni aspetto vigilato e contenuto.<\/p><p>La Commissione \u00e8 stata concorde che, per ragioni sostanziali e per impegni gi\u00e0 presi, debbano essere date condizioni particolari d\u2019autonomia alle due grandi isole ed alle zone mistilingue di frontiera. Tuttavia anche i relativi statuti \u2013 come \u00e8 di quello gi\u00e0 approvato dalla Consulta Nazionale per la Sicilia \u2013 dovranno essere coordinati e non contrastanti con i princip\u00ee fondamentali della Costituzione.<\/p><p>Quali siano le altre Regioni non \u00e8 ancora del tutto definito. Alle pi\u00f9 tradizionali che hanno riflessi anche in ordinamenti come il giudiziario o nelle classifiche statistiche, si sono affiancate Regioni nuove che invocano pur esse giustificazioni storiche e di opportunit\u00e0; ed al riguardo la Commissione ha disposto ricerche ed ha chiesto agli organi locali di esprimere la propria opinione. Dell\u2019esito delle indagini, ancora in corso, sar\u00e0 data comunicazione alla Costituente.<\/p><p>Nell\u2019atto di dare il via a cos\u00ec rilevante riforma strutturale della vita italiana, la Commissione non si \u00e8 celate le complessit\u00e0 e le difficolt\u00e0 di pratica attuazione. Basta pensare all\u2019autonomia finanziaria, non agevole a congegnarsi, e che non potr\u00e0 fare a meno d\u2019un riparto delle imposte che implichi un contributo di solidariet\u00e0 delle Regioni provviste di maggiori mezzi a quelle che con le proprie risorse non sarebbero in grado di adempiere i loro servizi essenziali. Pericolo da evitare \u00e8 che, mentre si tende ad un alleggerimento della macchina amministrativa, il decentramento non dia origine ad una nuova moltiplicazione di burocrazia nelle Regioni, senza toccare quella centrale.<\/p><p>Molte discussioni vi saranno, senza dubbio, anche alla Costituente; ma, quando siano adottate per l\u2019ordinamento regionale le soluzioni che sembrino migliori, occorrer\u00e0 che la concordia di tutti sorregga questo passo che l\u2019Italia far\u00e0, per ridestare le forze locali ed attingere da esse rinnovata energia.<\/p><p>Garanzie costituzionali.<\/p><p>Carattere comune delle Costituzioni moderne \u00e8 di essere rigide. La modificabilit\u00e0 continuata, e quasi inavvertita, pot\u00e9 sembrare un giorno vantaggio e conquista della democrazia; ma ha dato disastrosi risultati nel tempo fascista; ed oggi la coscienza politica, vigile e sospettosa, reclama la difesa delle libert\u00e0 sancite nella Costituzione e vuole che nella gerarchia delle norme, quelle costituzionali abbiano valore preminente, ed istituti e procedimenti particolari siano di salvaguardia contro le violazioni da parte dello stesso Parlamento.<\/p><p>Istituto nuovo \u00e8 la Corte costituzionale; e scarsi ne sono i precedenti e le prove: cos\u00ec che non \u00e8 facile risolvere i suoi problemi. Non \u00e8 stata accolta l\u2019idea di affidare un controllo di costituzionalit\u00e0, che \u00e8 giurisdizionale, ma su materie anche politiche, alla magistratura ordinaria. \u00c8 sembrato opportuno un organo speciale e pi\u00f9 alto, come custode supremo della Costituzione.<\/p><p>Ed ecco il triplice problema dei compiti, della composizione, del funzionamento. Si \u00e8 ritenuto di riunire al sindacato di costituzionalit\u00e0 la risoluzione dei conflitti di attribuzione ed il giudizio sul Presidente della Repubblica e sui Ministri accusati dal Parlamento.<\/p><p>Per la struttura della Corte si fronteggiano le tesi, da un lato, che soltanto gli eletti del popolo possano investire questi giudici del loro altissimo compito, dall\u2019altro che non spetti al controllato, ossia al Parlamento, costituire il controllore, e si debbano evitare sovrapposizioni di partito. \u00c8 caduta la proposta di formare la Corte, per met\u00e0, di magistrati ordinari ed amministrativi, d\u2019avvocati e docenti di diritto, designati per la loro stessa carica o scelti dagli appartenenti alle categorie, e per l\u2019altra met\u00e0 di eletti dall\u2019Assemblea Nazionale e dai Consigli regionali. La soluzione prevalsa \u00e8 di affidare bens\u00ec l\u2019investitura di tutti i membri della Corte all\u2019Assemblea Nazionale; ma col temperamento che essa, mentre potr\u00e0 eleggerne un quarto senza condizioni, sceglier\u00e0 gli altri nei designati, con un triplo di nomi, dalle categorie sopra indicate.<\/p><p>Anche per la procedura della Corte \u2013 la materia \u00e8 cos\u00ec nuova \u2013 si sono profilate varie soluzioni. Se la questione di costituzionalit\u00e0 sorge in via incidentale, nel corso di qualsiasi giudizio, si \u00e8 escluso di lasciarla in una prima fase al magistrato normale, e si \u00e8 ritenuto pi\u00f9 semplice e rapido che, appena sollevata con sufficiente seriet\u00e0, la questione venga rimessa alla Corte costituzionale. Pu\u00f2 essere sollevata, invece, in via principale, con diretto ricorso, da un corpo qualificato o da un certo numero di cittadini. Al giudizio di costituzionalit\u00e0 non si \u00e8 posto, in nessun caso, limite di tempo, ad esempio un biennio dall\u2019entrata in vigore della legge; dopo di che questa non potrebbe pi\u00f9 essere impugnata; e si toglierebbe l\u2019incertezza sulla sua validit\u00e0; ma verrebbero anche meno il presidio del controllo e la difesa dei diritti violati.<\/p><p>Si \u00e8 dubitato se eguale portata debba avere sempre la decisione della Corte; che, promossa in via incidentale, potrebbe, si \u00e8 sostenuto, limitarsi a disapplicare la legge nel caso giudicato; mentre nell\u2019altra via, pi\u00f9 diretta e pi\u00f9 larga, dovrebbe dichiarare la legge invalida e priva di ogni effetto. Si \u00e8 ritenuto che, una volta sollevata, in un modo o nell\u2019altro, la questione sia da risolvere con portata generale. La legge costituzionale resta priva di ogni efficacia, ed il Parlamento prender\u00e0 le misure di sua competenza: o sostituire quella legge con un\u2019altra costituzionalmente corretta; o addivenire alla sua regolarizzazione con procedimento di revisione costituzionale. Si \u00e8 cercato di semplificare, e forse non si poteva dippi\u00f9, questa materia per sua natura aggrovigliata.<\/p><p>Ed anche per il procedimento di revisione costituzionale si sono adottati i criteri pi\u00f9 semplici, senza ricorrere ai sistemi dell\u2019approvazione in due legislature successive o dello scioglimento automatico delle camere dopo che abbiano approvata la revisione in prima lettura. Vi dovranno essere due letture, e con un sensibile intervallo (\u00abpensarci su\u00bb), nella stessa legislatura. Potr\u00e0 il popolo promuovere il <em>referendum<\/em>, ma quando la proposta di revisione abbia ottenuto il voto di due terzi dei deputati e di due terzi dei senatori, sar\u00e0 senz\u2019altro definitiva.<\/p><p>Se la Costituzione deve essere rigida, una troppo macchinosa e complicata procedura di revisione ostacolerebbe il cammino ad un completamento dell\u2019edificio costituzionale; che vogliamo sia nelle sue grandi mura definitivo ed abbia vita di secoli; ma potr\u00e0 essere necessario rimettervi le mani, negli sviluppi, non ancora esattamente prevedibili, dei sistemi costituzionali.<\/p><p>*\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 *\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 *<\/p><p>Onorevoli colleghi, ho cercato di riferire obbiettivamente, come era mio dovere, sulle grandi linee dei dibattiti avvenuti e delle soluzioni prevalse nel testo costituzionale. Sulle sue parti riferiranno pi\u00f9 ampiamente, e meglio di me, i Presidenti delle Sottocommissioni e Sezioni, che ne hanno con tanta competenza diretto i lavori: Tupini, Ghidini, Conti; mentre Terracini continuer\u00e0, dalla Presidenza della Costituente, l\u2019opera feconda che ha dato alla preparazione di questa Carta costituzionale. Interverranno sui singoli temi, a chiarirne le posizioni, i segretari delle Sottocommissioni ed i componenti di essi che ne furono Relatori, non sempre in senso concorde. \u00c8 inevitabile che nell\u2019Assemblea si riaprano le divergenze e le discussioni; e vi parteciperanno gli altri deputati. Un\u2019identit\u00e0 di pensiero, su ogni questione, non \u00e8 concepibile n\u00e9 desiderabile. Occorre bens\u00ec che alla fine, sul complesso della Costituzione, si realizzi non un\u2019esile maggioranza ma un consenso largo e sicuro.<\/p><p>Ho l\u2019impressione che noi italiani, pel nostro temperamento vivace, siamo portati ad esagerare nei nostri contrasti, e diamo talvolta ad essi troppa importanza; ma nei momenti decisivi \u2013 nella resistenza e nella liberazione, ed oggi nell\u2019accorata protesta per l\u2019ingiusta pace \u2013 ritroviamo un senso sostanziale di concordia. Lo ritroveremo anche per la Costituzione, nella comune devozione alla Patria ed agli ideali di libert\u00e0 e di giustizia che ci devono ispirare.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione<\/em>.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE composta dei deputati: Ruini, Presidente; Tupini, Ghidini, Terracini, Vice Presidenti; Perassi, Grassi, Marinaro, Segretari; Amadei, Ambrosini, Basso, Bocconi, Bordon, Bozzi, Bulloni, Calamandrei, Canevari, Cannizzo, Cappi, Castiglia, Cevolotto, Codacci Pisanelli, Colitto, Conti, Corsanego, De Michele, De Vita, Di Giovanni, Di Vittorio, Domined\u00f2, Dossetti, Einaudi, Fabbri, Fanfani, Farini, Federici [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_relevanssi_hide_post":"","_relevanssi_hide_content":"","_relevanssi_pin_for_all":"","_relevanssi_pin_keywords":"","_relevanssi_unpin_keywords":"","_relevanssi_related_keywords":"","_relevanssi_related_include_ids":"","_relevanssi_related_exclude_ids":"","_relevanssi_related_no_append":"","_relevanssi_related_not_related":"","_relevanssi_related_posts":"5228,2178,5014,5017,2291,5892","_relevanssi_noindex_reason":"","_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[110,72],"tags":[],"post_folder":[138],"class_list":["post-5899","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-1947-01cc","category-commissione-per-la-costituzione"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5899","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=5899"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5899\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":6131,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5899\/revisions\/6131"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=5899"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=5899"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=5899"},{"taxonomy":"post_folder","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fpost_folder&post=5899"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}