{"id":5892,"date":"2023-10-19T14:43:06","date_gmt":"2023-10-19T12:43:06","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5892"},"modified":"2023-10-21T01:17:01","modified_gmt":"2023-10-20T23:17:01","slug":"pomeridiana-di-venerdi-31-gennaio-1947","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5892","title":{"rendered":"PROGETTO DI COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA  31 GENNAIO 1947"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"5892\" class=\"elementor elementor-5892\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-5a2bef7 elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"5a2bef7\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 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class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-067f2f4 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"067f2f4\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>PROGETTO DI COSTITUZIONE DELLA <br \/>REPUBBLICA ITALIANA<\/p>\n<p><strong>INDICE<\/strong><\/p>\n<p>Disposizioni generali (Articoli 1-7)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>PARTE PRIMA<\/p>\n<p><strong>DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI<\/strong><\/p>\n<p>Titolo I. \u00a0\u2013 Rapporti civili (Articoli 8-22)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>Titolo II. \u00a0\u2013 Rapporti etico-sociali (Articoli 23-29)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>Titolo III. \u2013 Rapporti economici (Articoli 30-44)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>Titolo IV. \u2013 Rapporti politici (Articoli 45-51)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>PARTE SECONDA<\/p>\n<p><strong>ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA<\/strong><\/p>\n<p>Titolo I. \u2013 Il Parlamento:<\/p>\n<p>Sezione I. \u2013 <em>Le due Camere<\/em> (Articoli 52-66)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>Sezione II. \u2013 <em>La formazione delle leggi<\/em> (Articoli 67-78)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>Titolo II. \u2013 Il Capo dello Stato (Articoli 79-85)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>Titolo III. \u2013 Il Governo:<\/p>\n<p>Sezione I. \u2013 <em>Il Consiglio dei Ministri<\/em> (Articoli 86-90)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>Sezione II. \u2013 <em>La Pubblica Amministrazione<\/em> (Articoli 91-93)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>Titolo IV. \u2013 La Magistratura:<\/p>\n<p>Sezione I. \u2013 <em>Ordinamento giudiziario<\/em> (Articoli 94-100)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>Sezione II. \u2013 <em>Norme sulla giurisdizione<\/em> (Articoli 101-105)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>Titolo V. \u2013 Le Regioni e i Comuni (Articoli 106-125)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>Titolo VI. \u2013 Garanzie costituzionali:<\/p>\n<p>Sezione I. \u2013 <em>Corte costituzionale<\/em> (Articoli 126-129)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>Sezione II. \u2013 <em>Revisione della Costituzione<\/em> (Articoli 130-131)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>Disposizioni finali e transitorie (I-IX)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p>\n<p>COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE<\/p>\n<p>composta dei deputati:<\/p>\n<p>Ruini, <em>Presidente<\/em>; Tupini, Ghidini, Terracini, <em>Vice Presidenti<\/em>; Perassi, Grassi, Marinaro, <em>Segretari<\/em>; Amadei, Ambrosini, Basso, Bocconi, Bordon, Bozzi, Bulloni, Calamandrei, Canevari, Cannizzo, Cappi, Castiglia, Cevolotto, Codacci Pisanelli, Colitto, Conti, Corsanego, De Michele, De Vita, Di Giovanni, Di Vittorio, Domined\u00f2, Dossetti, Einaudi, Fabbri, Fanfani, Farini, Federici Maria, Finocchiaro Aprile, Froggio, Fuschini, Giua, Gotelli Angela, Grieco, Iotti Leonilde, Laconi, Lami Starnuti, La Pira, La Rocca, Leone Giovanni, Lombardo, Lucifero, Lussu, Mancini, Mannironi, Marchesi, Mastrojanni, Merlin Lina, Merlin Umberto, Mol\u00e8, Moro, Mortati, Nobile, Noce Teresa, Paratore, Pesenti, Piccioni, Porzio, Rapelli, Ravagnan, Rossi Paolo, Targetti, Taviani, Togliatti, Togni, Tosato, Uberti, Zuccarini<\/p>\n<p>PROGETTO DI COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA<\/p>\n<p>TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE<\/p>\n<p><em>Presentato alla Presidenza dell\u2019Assemblea Costituente<\/em><\/p>\n<p><em>il 31 gennaio 1947<\/em><\/p>\n<p><strong><em>La Commissione ha proceduto nei suoi lavori suddividendosi nel modo seguente:<\/em><\/strong><\/p>\n<p><strong>PRIMA SOTTOCOMMISSIONE<\/strong><\/p>\n<p><em>DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI<\/em><\/p>\n<p><em>Presidente<\/em><em>:<\/em> Tupini<\/p>\n<p><em>Segretario:<\/em> Grassi<\/p>\n<p>Amadei<\/p>\n<p>Basso<\/p>\n<p>Cevolotto<\/p>\n<p>Corsanego<\/p>\n<p>De Vita<\/p>\n<p>Dossetti<\/p>\n<p>Gotelli Angela<\/p>\n<p>Iotti Leonilde<\/p>\n<p>La Pira<\/p>\n<p>Lucifero<\/p>\n<p>Mancini<\/p>\n<p>Marchesi<\/p>\n<p>Mastrojanni<\/p>\n<p>Merlin Umberto<\/p>\n<p>Moro<\/p>\n<p>Togliatti<\/p>\n<p><strong>SECONDA SOTTOCOMMISSIONE<\/strong><\/p>\n<p><em>ORDINAMENTO COSTITUZIONALE<\/em><\/p>\n<p><em>Presidente<\/em><em>:<\/em> Terracini<\/p>\n<p><em>Segretario:<\/em> Perassi<\/p>\n<p>Ambrosini<\/p>\n<p>Bocconi<\/p>\n<p>Bordon<\/p>\n<p>Bozzi<\/p>\n<p>Bulloni<\/p>\n<p>Calamandrei<\/p>\n<p>Cannizzo<\/p>\n<p>Cappi<\/p>\n<p>Castiglia<\/p>\n<p>Codacci Pisanelli<\/p>\n<p>Conti<\/p>\n<p>De Michele<\/p>\n<p>Di Giovanni<\/p>\n<p>Einaudi<\/p>\n<p>Fabbri<\/p>\n<p>Farini<\/p>\n<p>Finocchiaro Aprile<\/p>\n<p>Froggio<\/p>\n<p>Fuschini<\/p>\n<p>Grieco<\/p>\n<p>Laconi<\/p>\n<p>Lami Starnuti<\/p>\n<p>La Rocca<\/p>\n<p>Leone Giovanni<\/p>\n<p>Lussu<\/p>\n<p>Mannironi<\/p>\n<p>Mortati<\/p>\n<p>Nobile<\/p>\n<p>Piccioni<\/p>\n<p>Porzio<\/p>\n<p>Ravagnan<\/p>\n<p>Rossi Paolo<\/p>\n<p>Targetti<\/p>\n<p>Tosato<\/p>\n<p>Uberti<\/p>\n<p>Zuccarini<\/p>\n<p><strong><em>Prima Sezione: <\/em><\/strong><em>POTERE ESECUTIVO<\/em><\/p>\n<p>Terracini,<em> Presidente<\/em><\/p>\n<p>Bordon<\/p>\n<p>Castiglia<\/p>\n<p>Codacci Pisanelli<\/p>\n<p>De Michele<\/p>\n<p>Einaudi<\/p>\n<p>Fabbri<\/p>\n<p>Finocchiaro Aprile<\/p>\n<p>Fuschini<\/p>\n<p>Grieco<\/p>\n<p>Lami Starnuti<\/p>\n<p>La Rocca<\/p>\n<p>Lussu<\/p>\n<p>Mortati<\/p>\n<p>Nobile Perassi<\/p>\n<p>Piccioni<\/p>\n<p>Rossi Paolo<\/p>\n<p>Tosato<\/p>\n<p>Zuccarini<\/p>\n<p><strong><em>Seconda Sezione: <\/em><\/strong><em>POTERE GIUDIZIARIO<\/em><\/p>\n<p>Conti,<em> Presidente<\/em><\/p>\n<p>Ambrosini<\/p>\n<p>Bocconi<\/p>\n<p>Bozzi<\/p>\n<p>Bulloni<\/p>\n<p>Calamandrei<\/p>\n<p>Cannizzo<\/p>\n<p>Cappi<\/p>\n<p>Di Giovanni<\/p>\n<p>Farini<\/p>\n<p>Laconi<\/p>\n<p>Leone Giovanni<\/p>\n<p>Mannironi<\/p>\n<p>Porzio<\/p>\n<p>Ravagnan<\/p>\n<p>Targetti<\/p>\n<p>Uberti<\/p>\n<p><strong>TERZA SOTTOCOMMISSIONE<\/strong><\/p>\n<p><em>DIRITTI E DOVERI ECONOMICO-SOCIALI<\/em><\/p>\n<p><em>Presidente<\/em><em>:<\/em> Ghidini<\/p>\n<p><em>Segretario:<\/em> Marinaro<\/p>\n<p>Canevari<\/p>\n<p>Colitto<\/p>\n<p>Di Vittorio<\/p>\n<p>Domined\u00f2<\/p>\n<p>Fanfani<\/p>\n<p>Federici Maria<\/p>\n<p>Giua<\/p>\n<p>Lombardo<\/p>\n<p>Merlin Lina<\/p>\n<p>Mol\u00e8<\/p>\n<p>Noce Teresa<\/p>\n<p>Paratore<\/p>\n<p>Pesenti<\/p>\n<p>Rapelli<\/p>\n<p>Taviani<\/p>\n<p>Togni<\/p>\n<p><strong>COMITATO DI REDAZIONE<\/strong><\/p>\n<p>Ruini,<em> Presidente<\/em><\/p>\n<p>Tupini<\/p>\n<p>Ghidini<\/p>\n<p>Terracini<\/p>\n<p>Perassi<\/p>\n<p>Grassi<\/p>\n<p>Marinaro<\/p>\n<p>Ambrosini<\/p>\n<p>Calamandrei<\/p>\n<p>Canevari<\/p>\n<p>Cevolotto<\/p>\n<p>Dossetti<\/p>\n<p>Fanfani<\/p>\n<p>Fuschini<\/p>\n<p>Grieco<\/p>\n<p>Moro<\/p>\n<p>Rossi Paolo<\/p>\n<p>Togliatti<\/p>\n<p><em>N.B. <\/em>\u2013 Hanno pure fatto parte della Commissione i deputati; Amendola, Assennato, Caristia, Corbi, Lombardi Giovanni, Maffi, Patricolo e Vanoni.<\/p>\n<p>PROGETTO DI COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA<\/p>\n<p><strong>DISPOSIZIONI GENERALI<\/strong><\/p>\n<p>Art. 1.<\/p>\n<p>L\u2019Italia \u00e8 una Repubblica democratica.<\/p>\n<p>La Repubblica italiana ha per fondamento il lavoro e la partecipazione effettiva di tutti i lavoratori all\u2019organizzazione politica, economica e sociale del Paese.<\/p>\n<p>La sovranit\u00e0 emana dal popolo ed \u00e8 esercitata nelle forme e nei limiti della Costituzione e delle leggi.<\/p>\n<p>Art. 2.<\/p>\n<p>La bandiera d\u2019Italia \u00e8 il \u00abtricolore\u00bb: verde, bianco e rosso, a bande verticali di uguali dimensioni.<\/p>\n<p>Art. 3.<\/p>\n<p>L\u2019ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.<\/p>\n<p>Art. 4.<\/p>\n<p>L\u2019Italia rinunzia alla guerra come strumento di conquista e di offesa alla libert\u00e0 degli altri popoli e consente, a condizione di reciprocit\u00e0 e di eguaglianza, le limitazioni di sovranit\u00e0 necessarie ad una organizzazione internazionale che assicuri la pace e la giustizia tra i popoli.<\/p>\n<p>Art. 5.<\/p>\n<p>Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.<\/p>\n<p>I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Qualsiasi modificazione dei Patti, bilateralmente accettata, non richiede procedimento di revisione costituzionale.<\/p>\n<p>Le altre confessioni religiose hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l\u2019ordinamento giuridico italiano. I rapporti con lo Stato sono regolati per legge, sulla base di intese, ove siano richieste, con le rispettive rappresentanze.<\/p>\n<p>Art. 6.<\/p>\n<p>Per tutelare i princip\u00ee inviolabili e sacri di autonomia e dignit\u00e0 della persona e di umanit\u00e0 e giustizia fra gli uomini, la Repubblica italiana garantisce i diritti essenziali agli individui ed alle formazioni sociali ove si svolge la loro personalit\u00e0 e richiede l\u2019adempimento dei doveri di solidariet\u00e0 politica, economica e sociale.<\/p>\n<p>Art. 7.<\/p>\n<p>I cittadini, senza distinzione di sesso, di razza e lingua, di condizioni sociali, di opinioni religiose e politiche, sono eguali di fronte alla legge.<\/p>\n<p>\u00c8 compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli d\u2019ordine economico e sociale che limitano la libert\u00e0 e l\u2019eguaglianza degli individui e impediscono il completo sviluppo della persona umana.<\/p>\n<p>PARTE I.<\/p>\n<p>DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI<\/p>\n<p>TITOLO I.<\/p>\n<p>RAPPORTI CIVILI<\/p>\n<p>Art. 8.<\/p>\n<p>La libert\u00e0 personale \u00e8 inviolabile.<\/p>\n<p>Non \u00e8 ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale o domiciliare, n\u00e9 qualsiasi altra restrizione della libert\u00e0 personale, se non per atto motivato dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.<\/p>\n<p>In casi eccezionali di necessit\u00e0 ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l\u2019autorit\u00e0 di pubblica sicurezza pu\u00f2 prendere misure provvisorie, che devono essere comunicate entro quarantotto ore all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria. So questa non le convalida nei termini di legge, sono revocate e restano prive di ogni effetto.<\/p>\n<p>\u00c8 punita ogni violenza fisica o morale a danno delle persone comunque sottoposte a restrizioni di libert\u00e0.<\/p>\n<p>Art. 9.<\/p>\n<p>La libert\u00e0 e la segretezza di corrispondenza e di ogni forma di comunicazione sono garantite. La loro limitazione pu\u00f2 avvenire soltanto per atto motivato dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria, nei casi stabiliti dalla legge.<\/p>\n<p>Art. 10.<\/p>\n<p>Ogni cittadino pu\u00f2 circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio italiano, nei limiti e nei modi stabiliti in via generale dalla legge per motivi di sanit\u00e0 o di sicurezza. In nessun caso la legge pu\u00f2 limitare questa libert\u00e0 per ragioni politiche.<\/p>\n<p>Ogni cittadino ha diritto di emigrare, salvo gli obblighi di legge.<\/p>\n<p>La Repubblica tutela il lavoro italiano all\u2019estero.<\/p>\n<p>Art. 11.<\/p>\n<p>La condizione giuridica dello straniero \u00e8 regolata dalla legge in conformit\u00e0 delle norme e dei trattati internazionali.<\/p>\n<p>Lo straniero al quale siano negate nel proprio paese le libert\u00e0 garantite dalla Costituzione italiana ha diritto di asilo nel territorio italiano.<\/p>\n<p>Non \u00e8 ammessa l\u2019estradizione dello straniero per reati politici.<\/p>\n<p>Art. 12.<\/p>\n<p>Tutti hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz\u2019armi.<\/p>\n<p>Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non \u00e8 richiesto preavviso.<\/p>\n<p>Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorit\u00e0, che possono vietarle per comprovati motivi di sicurezza e di incolumit\u00e0 pubblica.<\/p>\n<p>Art. 13.<\/p>\n<p>I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.<\/p>\n<p>Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono anche indirettamente scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.<\/p>\n<p>Art. 14.<\/p>\n<p>Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa, in qualsiasi forma individuale o associata, di farne propaganda e di esercitare in privato ed in pubblico atti di culto, purch\u00e9 non si tratti di princip\u00ee o riti contrari all\u2019ordine pubblico o al buon costume.<\/p>\n<p>Art. 15.<\/p>\n<p>Il carattere ecclesiastico ed il fine di religione o di culto d\u2019una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative n\u00e9 di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, per la sua capacit\u00e0 giuridica, per ogni sua forma di attivit\u00e0.<\/p>\n<p>Art. 16.<\/p>\n<p>Tutti hanno diritto di esprimere liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto, ed ogni altro mezzo di diffusione.<\/p>\n<p>La stampa non pu\u00f2 essere sottoposta ad autorizzazioni o censure.<\/p>\n<p>Si pu\u00f2 procedere al sequestro soltanto per atto dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria nei casi di reati e di violazioni di norme amministrative per i quali la legge sulla stampa dispone il sequestro.<\/p>\n<p>Nei casi predetti, quando vi \u00e8 assoluta urgenza e non \u00e8 possibile il tempestivo intervento dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria, il sequestro della stampa periodica pu\u00f2 essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che debbono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, chiedere la convalida dei loro atti all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria.<\/p>\n<p>La legge pu\u00f2 stabilire controlli per l\u2019accertamento delle fonti di notizie e dei mezzi di finanziamento della stampa periodica.<\/p>\n<p>Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni che siano contrarie al buon costume. La legge determina misure adeguate.<\/p>\n<p>Art. 17.<\/p>\n<p>Nessuno pu\u00f2 essere privato per motivi politici della capacit\u00e0 giuridica, della cittadinanza, del nome.<\/p>\n<p>Art. 18.<\/p>\n<p>Nessuna prestazione personale o patrimoniale pu\u00f2 essere imposta se non per legge.<\/p>\n<p>Art. 19.<\/p>\n<p>Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi.<\/p>\n<p>La difesa \u00e8 diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.<\/p>\n<p>Art. 20.<\/p>\n<p>Nessuno pu\u00f2 essere distolto dal giudice naturale che gli \u00e8 precostituito per legge.<\/p>\n<p>Nessuno pu\u00f2 essere punito se non in virt\u00f9 di una legge in vigore prima del fatto commesso e con la pena in essa prevista, salvo che la legge posteriore sia pi\u00f9 favorevole al reo.<\/p>\n<p>Art. 21.<\/p>\n<p>La responsabilit\u00e0 penale \u00e8 personale.<\/p>\n<p>L\u2019imputato non \u00e8 considerato colpevole sino alla condanna definitiva.<\/p>\n<p>Le pene devono tendere alla rieducazione del condannato e non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanit\u00e0.<\/p>\n<p>Non \u00e8 ammessa la pena di morte. Possono fare eccezione soltanto le leggi militari di guerra.<\/p>\n<p>Art. 22.<\/p>\n<p>I dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono personalmente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. Lo Stato e gli enti pubblici garantiscono il risarcimento dei danni arrecati dai loro dipendenti.<\/p>\n<p>La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.<\/p>\n<p>TITOLO II.<\/p>\n<p>RAPPORTI ETICO-SOCIALI<\/p>\n<p>Art. 23.<\/p>\n<p>La famiglia \u00e8 una societ\u00e0 naturale: la Repubblica ne riconosce i diritti e ne assume la tutela per l\u2019adempimento della sua missione e per la saldezza morale e la prosperit\u00e0 della nazione.<\/p>\n<p>La Repubblica assicura alla famiglia le condizioni economiche necessarie alla sua formazione, alla sua difesa ed al suo sviluppo, con speciale riguardo alle famiglie numerose.<\/p>\n<p>Art. 24.<\/p>\n<p>Il matrimonio \u00e8 basato sull\u2019eguaglianza morale e giuridica dei coniugi. La legge ne regola la condizione a fine di garantire l\u2019indissolubilit\u00e0 del matrimonio e l\u2019unit\u00e0 della famiglia.<\/p>\n<p>Art. 25.<\/p>\n<p>\u00c8 dovere e diritto dei genitori alimentare, istruire, educare la prole. Nei casi di provata incapacit\u00e0 morale o economica la Repubblica cura che siano adempiuti tali compiti.<\/p>\n<p>I genitori hanno verso i figli nati fuori del matrimonio gli stessi doveri che verso quelli nati nel matrimonio. La legge garantisce ai figli nati fuori del matrimonio uno stato giuridico che escluda inferiorit\u00e0 civili e sociali.<\/p>\n<p>La Repubblica provvede alla protezione della maternit\u00e0, dell\u2019infanzia e della giovent\u00f9, favorendo ed istituendo gli organi necessari a tale scopo.<\/p>\n<p>Art. 26.<\/p>\n<p>La Repubblica tutela la salute, promuove l\u2019igiene e garantisce cure gratuite agli indigenti.<\/p>\n<p>Nessun trattamento sanitario pu\u00f2 essere reso obbligatorio se non per legge. Sono vietate le pratiche sanitarie lesive della dignit\u00e0 umana.<\/p>\n<p>Art. 27.<\/p>\n<p>L\u2019arte e la scienza sono libere; e libero \u00e8 il loro insegnamento.<\/p>\n<p>La Repubblica detta le norme generali sull\u2019istruzione; organizza la scuola in tutti i suoi gradi mediante istituti statali; riconosce ad enti ed a privati la facolt\u00e0 di formare scuole ed istituti d\u2019educazione.<\/p>\n<p>Le scuole che non chiedono la parificazione sono soggette soltanto alle norme per la tutela del diritto comune e della morale pubblica.<\/p>\n<p>La legge determina i diritti e gli obblighi delle scuole che chiedono la parificazione e prescrive le norme per la loro vigilanza, in modo che sia rispettata la libert\u00e0 ed assicurata, a parit\u00e0 di condizioni didattiche, parit\u00e0 di trattamento agli alunni.<\/p>\n<p>Per un imparziale controllo ed a garanzia della collettivit\u00e0 \u00e8 prescritto l\u2019esame di Stato per l\u2019abilitazione all\u2019esercizio professionale e per l\u2019ammissione ai vari ordini e gradi di scuole indicati dalla legge.<\/p>\n<p>Art. 28.<\/p>\n<p>La scuola \u00e8 aperta al popolo.<\/p>\n<p>L\u2019insegnamento inferiore, impartito per almeno otto anni, \u00e8 obbligatorio e gratuito.<\/p>\n<p>I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi pi\u00f9 alti dell\u2019istruzione.<\/p>\n<p>La Repubblica assicura l\u2019esercizio di questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie, ed altre provvidenze, da conferirsi per concorso agli alunni di scuole statali e parificate.<\/p>\n<p>Art. 29.<\/p>\n<p>I monumenti artistici e storici, a chiunque appartengano ed in ogni parte del territorio nazionale, sono sotto la protezione dello Stato. Compete allo Stato anche la tutela del paesaggio.<\/p>\n<p>TITOLO III.<\/p>\n<p>RAPPORTI ECONOMICI<\/p>\n<p>Art. 30.<\/p>\n<p>La Repubblica provvede con le sue leggi alla tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.<\/p>\n<p>Promuove e favorisce gli accordi internazionali per affermare e regolare i diritti del lavoro.<\/p>\n<p>Art. 31.<\/p>\n<p>La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni per rendere effettivo questo diritto.<\/p>\n<p>Ogni cittadino ha il dovere di svolgere un\u2019attivit\u00e0 od una funzione che concorra allo sviluppo materiale o spirituale della societ\u00e0, conformemente alle proprie possibilit\u00e0 e alla propria scelta.<\/p>\n<p>L\u2019adempimento di questo dovere \u00e8 condizione per l\u2019esercizio dei diritti politici.<\/p>\n<p>Art. 32.<\/p>\n<p>Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantit\u00e0 e qualit\u00e0 del lavoro ed in ogni caso adeguata alle necessit\u00e0 di un\u2019esistenza libera e dignitosa per s\u00e9 e per la famiglia.<\/p>\n<p>Il lavoratore ha diritto non rinunciabile al riposo settimanale ed a ferie annuali retribuite.<\/p>\n<p>Art. 33.<\/p>\n<p>La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parit\u00e0 di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l\u2019adempimento della sua essenziale funzione familiare.<\/p>\n<p>Art. 34.<\/p>\n<p>Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari alla vita ha diritto al mantenimento ed all\u2019assistenza sociale.<\/p>\n<p>I lavoratori in ragione del lavoro che prestano, hanno diritto che siano loro assicurati mezzi adeguati per vivere in caso di infortunio, malattia, invalidit\u00e0 e vecchiaia, disoccupazione involontaria.<\/p>\n<p>All\u2019assistenza ed alla previdenza provvedono istituti ed organi predisposti ed integrati dallo Stato.<\/p>\n<p>Art. 35.<\/p>\n<p>L\u2019organizzazione sindacale \u00e8 libera.<\/p>\n<p>Non pu\u00f2 essere imposto ai sindacati altro obbligo che la registrazione presso uffici locali e centrali, secondo le norme di legge.<\/p>\n<p>I sindacati registrati hanno personalit\u00e0 giuridica.<\/p>\n<p>Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.<\/p>\n<p>Art. 36.<\/p>\n<p>Tutti i lavoratori hanno diritto di sciopero.<\/p>\n<p>Art. 37.<\/p>\n<p>Ogni attivit\u00e0 economica privata o pubblica deve tendere a provvedere i mezzi necessari ai bisogni individuali ed al benessere collettivo.<\/p>\n<p>La legge determina le norme ed i controlli necessari perch\u00e9 le attivit\u00e0 economiche possano essere armonizzate e coordinate a fini sociali.<\/p>\n<p>Art. 38.<\/p>\n<p>La propriet\u00e0 \u00e8 pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti od a privati.<\/p>\n<p>La propriet\u00e0 privata \u00e8 riconosciuta e garantita. La legge ne determina i modi di acquisto, di godimento ed i limiti allo scopo di assicurare la sua funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.<\/p>\n<p>Sono per legge stabilite le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria ed i diritti dello Stato sulle eredit\u00e0.<\/p>\n<p>La legge autorizza, per motivi d\u2019interesse generale, l\u2019espropriazione della propriet\u00e0 privata salvo indennizzo.<\/p>\n<p>Art. 39.<\/p>\n<p>L\u2019iniziativa economica privata \u00e8 libera. Non pu\u00f2 svolgersi in contrasto con l\u2019utilit\u00e0 sociale o in modo da recar danno alla sicurezza, alla libert\u00e0, alla dignit\u00e0 umana.<\/p>\n<p>Art. 40.<\/p>\n<p>Per coordinare le attivit\u00e0 economiche la legge riserva originariamente o trasferisce con espropriazione, salvo indennizzo, allo Stato, agli enti pubblici od a comunit\u00e0 di lavoratori e di utenti determinate imprese o categorie di imprese che si riferiscono a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed hanno carattere di preminente interesse generale.<\/p>\n<p>Art. 41.<\/p>\n<p>Allo scopo di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla propriet\u00e0 terriera privata, ne fissa i limiti di estensione ed abolisce il latifondo, promuove la bonifica delle terre e l\u2019elevazione professionale dei lavoratori, aiuta la piccola e la media propriet\u00e0.<\/p>\n<p>Art. 42.<\/p>\n<p>La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione; ne favorisce l\u2019incremento e la sottopone alla vigilanza, stabilita con legge, per assicurarne i caratteri e le finalit\u00e0.<\/p>\n<p>Art. 43.<\/p>\n<p>I lavoratori hanno diritto di partecipare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende ove prestano la loro opera.<\/p>\n<p>Art. 44.<\/p>\n<p>La Repubblica tutela il risparmio; disciplina, coordina e controlla l\u2019esercizio del credito.<\/p>\n<p>TITOLO IV.<\/p>\n<p>RAPPORTI POLITICI<\/p>\n<p>Art. 45.<\/p>\n<p>Sono elettori tutti i cittadini di ambo i sessi che hanno raggiunto la maggiore et\u00e0.<\/p>\n<p>Il voto \u00e8 personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio \u00e8 dovere civico e morale.<\/p>\n<p>Non pu\u00f2 essere stabilita nessuna eccezione al diritto di voto se non per incapacit\u00e0 civile o in conseguenza di sentenza penale.<\/p>\n<p>Sono eleggibili, in condizioni di eguaglianza, tutti gli elettori che hanno i requisiti di legge.<\/p>\n<p>Art. 46.<\/p>\n<p>Ogni cittadino pu\u00f2 rivolgere petizioni al Parlamento per chiedere provvedimenti legislativi o esprimere necessit\u00e0 d\u2019ordine generale.<\/p>\n<p>Art. 47.<\/p>\n<p>Tutti i cittadini hanno diritto di organizzarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.<\/p>\n<p>Art. 48.<\/p>\n<p>Tutti i cittadini d\u2019ambo i sessi possono accedere agli uffici pubblici in condizioni d\u2019eguaglianza, conformemente alle loro attitudini, secondo norme stabilite da legge.<\/p>\n<p>Per l\u2019adempimento delle funzioni pubbliche ogni cittadino ha diritto di disporre del tempo necessario e di conservare il suo posto di lavoro.<\/p>\n<p>Art. 49.<\/p>\n<p>La difesa della Patria \u00e8 sacro dovere del cittadino.<\/p>\n<p>Il servizio militare \u00e8 obbligatorio. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, n\u00e9 l\u2019esercizio dei diritti politici.<\/p>\n<p>L\u2019ordinamento dell\u2019esercito si informa allo spirito democratico della Repubblica italiana.<\/p>\n<p>Art. 50.<\/p>\n<p>Ogni cittadino ha il dovere di essere fedele alla Repubblica, di osservarne la Costituzione e le leggi, di adempiere con disciplina ed onore le funzioni che gli sono affidate.<\/p>\n<p>Quando i poteri pubblici violino le libert\u00e0 fondamentali ed i diritti garantiti dalla Costituzione, la resistenza all\u2019oppressione \u00e8 diritto e dovere del cittadino.<\/p>\n<p>Art. 51.<\/p>\n<p>Il Capo dello Stato, i membri del Governo, i Presidenti delle Deputazioni regionali, i magistrati, le forze armate e quelle assimilate, prima di assumere le loro funzioni prestano giuramento di fedelt\u00e0 alla Costituzione ed alle leggi della Repubblica.<\/p>\n<p>PARTE II.<\/p>\n<p>ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA<\/p>\n<p>TITOLO I.<\/p>\n<p>IL PARLAMENTO<\/p>\n<p>Sezione I.<\/p>\n<p><em>Le Camere.<\/em><\/p>\n<p>Art. 52.<\/p>\n<p>Il Parlamento si compone della Camera dei Deputati e della Camera dei Senatori.<\/p>\n<p>Le Camere si riuniscono in Assemblea Nazionale, nei casi preveduti dalla Costituzione.<\/p>\n<p>Art. 53.<\/p>\n<p>La Camera dei Deputati \u00e8 eletta a suffragio universale e diretto, in ragione di un Deputato per ottantamila abitanti o per frazione superiore a quarantamila.<\/p>\n<p>Art. 54.<\/p>\n<p>Sono eleggibili a Deputati tutti gli elettori che hanno compiuto i venticinque anni di et\u00e0 al momento delle elezioni.<\/p>\n<p>Art. 55.<\/p>\n<p>La Camera dei Senatori \u00e8 eletta a base regionale.<\/p>\n<p>A ciascuna Regione \u00e8 attribuito, oltre ad un numero fisso di cinque Senatori, un Senatore per duecentomila abitanti o per frazione superiore a centomila. La Valle d\u2019Aosta ha un solo Senatore. Nessuna Regione pu\u00f2 avere un numero di Senatori maggiore di quello dei Deputati che manda all\u2019altra Camera.<\/p>\n<p>I Senatori sono eletti per un terzo dai membri del Consiglio regionale e per due terzi a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di et\u00e0.<\/p>\n<p>Art. 56.<\/p>\n<p>Sono eleggibili a Senatori gli elettori, nati o domiciliati nella Regione, che hanno compiuto trentacinque anni d\u2019et\u00e0, e sono o sono stati:<\/p>\n<p>decorati al valore nella guerra di liberazione 1943-1945, capi di formazioni regolari o partigiane con grado non inferiore a comandante di divisione;<\/p>\n<p>Presidenti della Repubblica, Ministri o Sottosegretari di Stato, Deputati all\u2019Assemblea Costituente o alla Camera dei Deputati, membri non dichiarati decaduti del disciolto Senato;<\/p>\n<p>membri per quattro anni complessivi di Consigli regionali o comunali;<\/p>\n<p>professori ordinari di universit\u00e0 e di istituti superiori, membri dell\u2019Accademia dei Lincei e di corpi assimilati;<\/p>\n<p>magistrati e funzionari dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni di gradi non inferiori o equiparati a quelli di consigliere di cassazione o direttore generale;<\/p>\n<p>membri elettivi per quattro anni di consigli superiori presso le amministrazioni centrali; di consigli di ordini professionali; di consigli di Camere di commercio, industria ed agricoltura; di consigli direttivi nazionali, regionali o provinciali di organizzazioni sindacali;<\/p>\n<p>membri per quattro anni di consigli di amministrazione o di gestione di aziende private o cooperative con almeno cento dipendenti o soci; imprenditori individuali, proprietari conduttori, dirigenti tecnici ed amministrativi di aziende di eguale importanza.<\/p>\n<p>Art. 57.<\/p>\n<p>Il numero dei membri da eleggere per ciascuna Camera \u00e8 stabilito con legge in base all\u2019ultimo censimento generale della popolazione.<\/p>\n<p>Art. 58.<\/p>\n<p>Le due Camere sono elette per cinque anni.<\/p>\n<p>I loro poteri sono tuttavia prorogati sino alla riunione delle nuove Camere.<\/p>\n<p>La legislatura pu\u00f2 essere prorogata con legge solo nel caso di guerra in corso o di imminente pericolo di guerra.<\/p>\n<p>Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. Il provvedimento che le indice fissa la prima riunione delle Camere non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.<\/p>\n<p>Art. 59.<\/p>\n<p>Le due Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.<\/p>\n<p>Ciascuna Camera si riunisce inoltre in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente, o su richiesta del Presidente della Repubblica o di un terzo dei membri della Camera.<\/p>\n<p>Quando si riunisce una Camera, \u00e8 convocata di diritto anche l\u2019altra.<\/p>\n<p>Art. 60.<\/p>\n<p>Ciascuna Camera elegge nel proprio seno il Presidente e l\u2019Ufficio di Presidenza.<\/p>\n<p>La Presidenza dell\u2019Assemblea Nazionale \u00e8 assunta per la durata di un anno, alternativamente, dal Presidente della Camera dei Deputati e dal Presidente della Camera dei Senatori.<\/p>\n<p>Art. 61.<\/p>\n<p>Ciascuna Camera e l\u2019Assemblea Nazionale adottano il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei loro membri.<\/p>\n<p>Le sedute sono pubbliche; tuttavia le Camere e l\u2019Assemblea possono deliberare di riunirsi in Comitato segreto.<\/p>\n<p>Le deliberazioni delle Camere e dell\u2019Assemblea non sono valide se non \u00e8 presente la maggioranza dei loro membri e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.<\/p>\n<p>I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto e, se richiesti, obbligo di assistere alle sedute. Debbono essere intesi ogni volta che lo richiedano.<\/p>\n<p>Art. 62.<\/p>\n<p>La legge determina i casi di ineleggibilit\u00e0 e di incompatibilit\u00e0 con l\u2019ufficio di deputato o di senatore.<\/p>\n<p>Nessuno pu\u00f2 essere contemporaneamente membro delle due Camere.<\/p>\n<p>Art. 63.<\/p>\n<p>Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei propri membri.<\/p>\n<p>Art. 64.<\/p>\n<p>Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.<\/p>\n<p>Art. 65.<\/p>\n<p>I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni e dei voti espressi nell\u2019esercizio delle loro funzioni.<\/p>\n<p>Nessun membro del Parlamento pu\u00f2, senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, essere sottoposto a procedimento penale, n\u00e9 arrestato, o altrimenti privato della libert\u00e0 personale, o sottoposto a perquisizione domiciliare, salvo il caso di flagrante delitto, per il quale \u00e8 obbligatorio il mandato o l\u2019ordine di cattura.<\/p>\n<p>Eguale autorizzazione \u00e8 richiesta per trarre in arresto o mantenere in detenzione un membro del Parlamento, in esecuzione di una sentenza anche irrevocabile.<\/p>\n<p>Art. 66.<\/p>\n<p>I membri del Parlamento ricevono una indennit\u00e0 fissata dalla legge.<\/p>\n<p>Sezione II.<\/p>\n<p><em>La formazione delle leggi.<\/em><\/p>\n<p>Art. 67.<\/p>\n<p>La funzione legislativa \u00e8 collettivamente esercitata dalle due Camere.<\/p>\n<p>Art. 68.<\/p>\n<p>L\u2019iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti cui sia conferita da legge costituzionale.<\/p>\n<p>Il popolo ha sempre l\u2019iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un disegno redatto in articoli.<\/p>\n<p>Art. 69.<\/p>\n<p>Ogni disegno di legge deve essere previamente esaminato da una Commissione di ciascuna Camera secondo le norme del rispettivo regolamento; e deve essere approvato dalle Camere, articolo per articolo, con votazione finale a scrutinio segreto.<\/p>\n<p>Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per l\u2019esame e l\u2019approvazione di disegni di legge, dei quali sia dichiarata l\u2019urgenza.<\/p>\n<p>Su richiesta del Governo o del proponente, ciascuna Camera pu\u00f2 deliberare che l\u2019esame di un disegno di legge sia deferito ad una Commissione composta in modo da rispettare la proporzione dei gruppi alla Camera, e che su relazione della Commissione si proceda alla votazione senza discutere, salve le dichiarazioni di voto.<\/p>\n<p>Tale procedimento non \u00e8 applicabile ai disegni di legge concernenti l\u2019approvazione dei bilanci e l\u2019autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.<\/p>\n<p>Art. 70.<\/p>\n<p>I disegni di legge approvati da una Camera sono trasmessi all\u2019altra, che deve pronunciarsi entro tre mesi dal giorno che li ha ricevuti. Il termine pu\u00f2 essere variato per accordo delle Camere.<\/p>\n<p>Quando una Camera non si pronuncia entro il termine stabilito sopra un disegno di legge approvato dall\u2019altra, o quando lo rigetta, il Presidente della Repubblica pu\u00f2 chiedere che la Camera stessa si pronunci o riesamini il disegno. Se non si pronuncia o se con la nuova deliberazione conferma la precedente, il Presidente della Repubblica ha facolt\u00e0 di indire il <em>referendum<\/em> popolare sul disegno non approvato.<\/p>\n<p>Art. 71.<\/p>\n<p>Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall\u2019approvazione.<\/p>\n<p>Se le Camere ne dichiarano l\u2019urgenza, ciascuna a maggioranza assoluta dei suoi membri, la legge \u00e8 promulgata nel termine fissato dalle Camere stesse.<\/p>\n<p>Le leggi entrano in vigore non prima del ventesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le Camere abbiano come sopra dichiarato l\u2019urgenza.<\/p>\n<p>Art. 72.<\/p>\n<p>L\u2019entrata in vigore d\u2019una legge non dichiarata urgente a maggioranza assoluta, o non approvata da ciascuna Camera a maggioranza di due terzi, \u00e8 sospesa quando, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione, cinquantamila elettori o tre Consigli regionali domandano che sia sottoposta a <em>referendum<\/em> popolare. Il <em>referendum<\/em> ha luogo se nei due mesi dalla pubblicazione della legge l\u2019iniziativa ottiene l\u2019adesione, complessivamente, di cinquecentomila elettori o di sette Consigli regionali.<\/p>\n<p>Si procede altres\u00ec a <em>referendum<\/em> quando cinquecentomila elettori o sette Consigli regionali domandano che sia abrogata una legge vigente da almeno due anni.<\/p>\n<p>In nessun caso \u00e8 ammesso <em>referendum<\/em> per le leggi tributarie, di approvazione dei bilanci e di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.<\/p>\n<p>Art. 73.<\/p>\n<p>Hanno diritto di partecipare al <em>referendum<\/em> tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei Deputati.<\/p>\n<p>La proposta soggetta a <em>referendum<\/em> \u00e8 approvata se hanno partecipato alla votazione i due quinti degli aventi diritto e se \u00e8 raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.<\/p>\n<p>La legge determina le modalit\u00e0 di attuazione del <em>referendum<\/em>.<\/p>\n<p>Art. 74.<\/p>\n<p>L\u2019esercizio della funzione legislativa non pu\u00f2 essere delegato al Governo se non previa determinazione di princip\u00ee e criteri direttivi, e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.<\/p>\n<p>Per i decreti legislativi valgono le norme stabilite per le leggi in ordine al <em>referendum<\/em> popolare ed alla Corte costituzionale.<\/p>\n<p>Art. 75.<\/p>\n<p>Spetta all\u2019Assemblea Nazionale deliberare la mobilitazione generale e l\u2019entrata in guerra.<\/p>\n<p>L\u2019amnistia e l\u2019indulto sono deliberati dall\u2019Assemblea Nazionale.<\/p>\n<p>Art. 76.<\/p>\n<p>Le due Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali di natura politica o d\u2019arbitrato e regolamento giudiziario, e di quelli che importano variazioni del territorio nazionale, oneri alle finanze o modificazioni di leggi.<\/p>\n<p>Art. 77.<\/p>\n<p>Le Camere approvano ogni anno il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.<\/p>\n<p>L\u2019esercizio provvisorio del bilancio non pu\u00f2 essere concesso che per legge, una sola volta, e per un periodo non superiore a quattro mesi.<\/p>\n<p>Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.<\/p>\n<p>In ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese devono essere indicati i mezzi per farvi fronte.<\/p>\n<p>Art. 78.<\/p>\n<p>Ciascuna Camera pu\u00f2 disporre inchieste su materie di pubblico interesse.<\/p>\n<p>La Commissione d\u2019inchiesta \u00e8 nominata con la rappresentanza proporzionale dei vari gruppi della Camera e svolge la sua attivit\u00e0 procedendo agli esami e alle indagini con gli stessi poteri e limiti dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria.<\/p>\n<p>TITOLO II.<\/p>\n<p>IL CAPO DELLO STATO<\/p>\n<p>Art. 79.<\/p>\n<p>Il Presidente della Repubblica \u00e8 eletto dall\u2019Assemblea Nazionale, con la partecipazione dei Presidenti dei Consigli regionali e di un consigliere designato da ciascuno dei Consigli stessi a maggioranza assoluta.<\/p>\n<p>L\u2019elezione del Presidente della Repubblicana ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi, e dopo il terzo scrutinio a maggioranza assoluta dei membri che compongono l\u2019Assemblea a questo fine.<\/p>\n<p>Art. 80.<\/p>\n<p>Sono eleggibili i cittadini che hanno compiuto quarantacinque anni d\u2019et\u00e0 e godono dei diritti civili e politici.<\/p>\n<p>L\u2019ufficio di Presidente della Repubblica \u00e8 incompatibile con qualsiasi altra carica.<\/p>\n<p>L\u2019assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.<\/p>\n<p>Art. 81.<\/p>\n<p>Il Presidente della Repubblica \u00e8 eletto per sette anni.<\/p>\n<p>Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente dell\u2019Assemblea Nazionale convoca l\u2019Assemblea per l\u2019elezione del Presidente della Repubblica.<\/p>\n<p>Se le Camere sono sciolte, oppure manca meno di tre mesi alla fine della legislatura, l\u2019elezione del Presidente della Repubblica ha luogo entro quindici giorni dalla costituzione delle nuove Camere. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.<\/p>\n<p>Art. 82.<\/p>\n<p>Le funzioni del Presidente della Repubblica sono, in caso di suo impedimento, esercitate dal Presidente dell\u2019Assemblea Nazionale.<\/p>\n<p>Se l\u2019impedimento \u00e8 permanente, o in caso di morte o dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente dell\u2019Assemblea Nazionale indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine nel caso previsto dall\u2019ultimo comma dell\u2019articolo precedente.<\/p>\n<p>Art. 83.<\/p>\n<p>Il Presidente della Repubblica \u00e8 il Capo dello Stato e rappresenta l\u2019unit\u00e0 nazionale.<\/p>\n<p>Promulga le leggi ed emana i decreti legislativi ed i regolamenti.<\/p>\n<p>Nomina, ai gradi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.<\/p>\n<p>Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici; ratifica i trattati internazionali, previa, quando sia richiesta, l\u2019autorizzazione delle Camere.<\/p>\n<p>Ha il comando delle Forze armate; presiede il Consiglio supremo di difesa; dichiara la guerra deliberata dall\u2019Assemblea Nazionale.<\/p>\n<p>Presiede il Consiglio superiore della Magistratura.<\/p>\n<p>Pu\u00f2 concedere grazia e commutare le pene.<\/p>\n<p>Art. 84.<\/p>\n<p>Il Presidente della Repubblica pu\u00f2, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere.<\/p>\n<p>Art. 85.<\/p>\n<p>Nessun atto del Presidente della Repubblica \u00e8 valido se non \u00e8 controfirmato dal Primo Ministro e dai Ministri competenti che ne assumono la responsabilit\u00e0.<\/p>\n<p>Il Presidente della Repubblica non \u00e8 responsabile per gli atti compiuti nell\u2019esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per violazione della Costituzione.<\/p>\n<p>In tali casi pu\u00f2 essere messo in istato di accusa dall\u2019Assemblea Nazionale a maggioranza assoluta dei suoi membri.<\/p>\n<p>TITOLO III.<\/p>\n<p>IL GOVERNO<\/p>\n<p>Sezione I.<\/p>\n<p><em>Il Consiglio dei Ministri.<\/em><\/p>\n<p>Art. 86.<\/p>\n<p>Il Governo della Repubblica \u00e8 composto del Primo Ministro, Presidente del Consiglio, e dei Ministri.<\/p>\n<p>Il Presidente della Repubblica nomina il Primo Ministro e, su proposta di questo, i Ministri.<\/p>\n<p>Art. 87.<\/p>\n<p>Primo Ministro e Ministri debbono avere la fiducia del Parlamento.<\/p>\n<p>Entro otto giorni dalla sua formazione, il Governo si presenta all\u2019Assemblea Nazionale per chiederne la fiducia.<\/p>\n<p>La fiducia \u00e8 accordata su mozione motivata, con voto nominale ed a maggioranza assoluta dei componenti l\u2019Assemblea.<\/p>\n<p>Art. 88.<\/p>\n<p>Un voto contrario dell\u2019una o dell\u2019altra Camera su una proposta del Governo non importa dimissioni.<\/p>\n<p>Una mozione di sfiducia non pu\u00f2 essere presentata ad una Camera se non \u00e8 motivata e firmata da un quarto dei componenti, n\u00e9 pu\u00f2 essere posta in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.<\/p>\n<p>Dopo il voto di sfiducia di una delle Camere il Governo, se non intende dimettersi, deve convocare l\u2019Assemblea Nazionale che si pronuncia su una mozione motivata.<\/p>\n<p>Art. 89.<\/p>\n<p>Il Primo Ministro dirige la politica generale del Governo e ne \u00e8 responsabile. Mantiene l\u2019unit\u00e0 di indirizzo politico ed amministrativo di tutti i Dicasteri, promuovendo e coordinando l\u2019attivit\u00e0 dei Ministri.<\/p>\n<p>I Ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei Ministri, e personalmente degli atti dei loro Dicasteri.<\/p>\n<p>La legge provvede all\u2019ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l\u2019organizzazione dei Ministeri.<\/p>\n<p>Art. 90.<\/p>\n<p>Il Primo Ministro ed i Ministri possono essere messi in istato d\u2019accusa dalle due Camere per atti compiuti nell\u2019esercizio delle loro funzioni.<\/p>\n<p>Sezione II.<\/p>\n<p><em>La Pubblica Amministrazione.<\/em><\/p>\n<p>Art. 91.<\/p>\n<p>I pubblici uffici sono organizzati in base a disposizioni di legge, in modo da assicurare il buon andamento e l\u2019imparzialit\u00e0 dell\u2019amministrazione. Nell\u2019ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilit\u00e0 proprie dei funzionari.<\/p>\n<p>Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto pubblico si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.<\/p>\n<p>I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.<\/p>\n<p>I pubblici impiegati membri del Parlamento non possono conseguire promozioni se non per anzianit\u00e0.<\/p>\n<p>Art. 92.<\/p>\n<p>Il Consiglio economico nazionale, composto nei modi stabiliti dalla legge, \u00e8 organo di consulenza del Parlamento e del Governo in materia economica; ed esercita le altre funzioni che gli sono dalla legge attribuite.<\/p>\n<p>Art. 93.<\/p>\n<p>Il Consiglio di Stato \u00e8 organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell\u2019amministrazione.<\/p>\n<p>La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimit\u00e0 sugli atti del Governo, e quello anche successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo dello Stato sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente al Parlamento sul risultato del riscontro effettuato.<\/p>\n<p>La legge determina le condizioni necessarie ad assicurare l\u2019indipendenza degli istituti suddetti e dei loro componenti di fronte al Governo.<\/p>\n<p>TITOLO IV.<\/p>\n<p>LA MAGISTRATURA<\/p>\n<p>Sezione I.<\/p>\n<p><em>Ordinamento giudiziario.<\/em><\/p>\n<p>Art. 94.<\/p>\n<p>La funzione giurisdizionale, espressione della sovranit\u00e0 della Repubblica, \u00e8 esercitata in nome del popolo.<\/p>\n<p>I magistrati dipendono soltanto dalla legge, che interpretano ed applicano secondo coscienza.<\/p>\n<p>I magistrati non possono essere iscritti a partiti politici o ad associazioni segrete.<\/p>\n<p>Art. 95.<\/p>\n<p>La funzione giurisdizionale in materia civile e penale \u00e8 attribuita ai magistrati ordinari, istituiti e regolati dalle norme sull\u2019ordinamento giudiziario.<\/p>\n<p>Al Consiglio di Stato ed alla Corte dei conti spetta la giurisdizione nelle materie e nei limiti stabiliti dalla legge.<\/p>\n<p>Presso gli organi giudiziari ordinari possono istituirsi per determinate materie sezioni specializzate con la partecipazione anche di cittadini esperti, secondo le norme sull\u2019ordinamento giudiziario.<\/p>\n<p>Le norme sull\u2019ordinamento giudiziario e quelle sulle magistrature del Consiglio di Stato e della Corte dei conti sono stabilite con legge approvata a maggioranza assoluta dei membri delle due Camere.<\/p>\n<p>Non possono essere istituiti giudici speciali se non per legge approvata nel modo sopra indicato. In nessun caso possono istituirsi giudici speciali in materia penale.<\/p>\n<p>I tribunali militari possono essere istituiti solo in tempo di guerra.<\/p>\n<p>Art. 96.<\/p>\n<p>Il popolo partecipa direttamente all\u2019amministrazione della giustizia mediante l\u2019istituto della giuria nei processi di Corte d\u2019assise.<\/p>\n<p>Art. 97.<\/p>\n<p>La magistratura costituisce un ordine autonomo ed indipendente.<\/p>\n<p>Il Consiglio Superiore della Magistratura, presieduto dal Presidente della Repubblica, \u00e8 composto del Primo Presidente della Corte di cassazione, vicepresidente, di un altro vicepresidente nominato dall\u2019Assemblea Nazionale e di membri designati per sette anni, met\u00e0 da tutti i magistrati fra gli appartenenti alle diverse categorie, met\u00e0 dall\u2019Assemblea Nazionale fuori del proprio seno. Gli eletti dall\u2019Assemblea Nazionale iscritti negli albi forensi non possono esercitare la professione finch\u00e9 fanno parte del Consiglio.<\/p>\n<p>Le assunzioni, le promozioni, le assegnazioni ed i trasferimenti di sede e di funzioni, i provvedimenti disciplinari ed in genere il governo della Magistratura ordinaria sono di competenza del Consiglio Superiore secondo le norme dell\u2019ordinamento giudiziario.<\/p>\n<p>Il Ministro della giustizia promuove l\u2019azione disciplinare contro i magistrati, secondo le norme dell\u2019ordinamento giudiziario.<\/p>\n<p>Art. 98.<\/p>\n<p>I magistrati sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su designazione del Consiglio Superiore della Magistratura, in base a concorso seguito da tirocinio. Possono essere nominate anche le donne nei casi previsti dall\u2019ordinamento giudiziario.<\/p>\n<p>Il Consiglio Superiore della Magistratura pu\u00f2 designare per la nomina magistrati onorari in tutte le funzioni attribuite dalle legge a giudici singoli; e pu\u00f2 designare all\u2019ufficio di Consigliere di cassazione professori ordinari di materie giuridiche nelle Universit\u00e0 ed avvocati dopo quindici anni d\u2019esercizio.<\/p>\n<p>Art. 99.<\/p>\n<p>I magistrati sono inamovibili.<\/p>\n<p>Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio, retrocessi, trasferiti o destinati ad altra sede o funzione se non col loro consenso o con deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura, per i motivi e con le garanzie di difesa stabiliti dalle norme sull\u2019ordinamento giudiziario.<\/p>\n<p>I magistrati si distinguono per diversit\u00e0 di funzioni e non di gradi.<\/p>\n<p>Il pubblico ministero gode di tutte le garanzie dei magistrati.<\/p>\n<p>Art. 100.<\/p>\n<p>L\u2019autorit\u00e0 giudiziaria pu\u00f2 disporre direttamente dell\u2019opera della polizia giudiziaria.<\/p>\n<p>Sezione II.<\/p>\n<p><em>Norme sulla giurisdizione.<\/em><\/p>\n<p>Art. 101.<\/p>\n<p>L\u2019azione penale \u00e8 pubblica. Il pubblico ministero ha l\u2019obbligo di esercitarla e non la pu\u00f2 mai sospendere o ritardare.<\/p>\n<p>Le udienze sono pubbliche, salvo che la legge per ragioni di ordine pubblico o di moralit\u00e0 disponga altrimenti.<\/p>\n<p>Tutti i provvedimenti giurisdizionali debbono essere motivati.<\/p>\n<p>Art. 102.<\/p>\n<p>Contro le sentenze o le decisioni pronunciate dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali \u00e8 sempre ammesso il ricorso per cassazione secondo le norme di legge.<\/p>\n<p>Art. 103.<\/p>\n<p>La tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi verso gli atti della pubblica amministrazione \u00e8 disposta in via generale dalla legge e non pu\u00f2 essere soppressa o limitata per determinate categorie di atti.<\/p>\n<p>Art. 104.<\/p>\n<p>Le sentenze non pi\u00f9 soggette ad impugnazione di qualsiasi specie non possono essere annullate o modificate neppure per atto legislativo, salvo i casi di legge penale abrogativa o di amnistia, grazia ed indulto.<\/p>\n<p>L\u2019esecuzione di una sentenza irrevocabile non pu\u00f2 essere sospesa se non nei casi previsti dalla legge.<\/p>\n<p>Art. 105.<\/p>\n<p>L\u2019Avvocatura dello Stato provvede alla consulenza legale ed alla difesa in giudizio dello Stato e degli altri enti indicati dalla legge.<\/p>\n<p>Agli avvocati e procuratori dello Stato competono garanzie adeguate per l\u2019esercizio delle loro funzioni.<\/p>\n<p>TITOLO V.<\/p>\n<p>LE REGIONI E I COMUNI<\/p>\n<p>Art. 106.<\/p>\n<p>La Repubblica italiana, una ed indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali.<\/p>\n<p>Attua, nei servizi che dipendono dallo Stato, un ampio decentramento amministrativo.<\/p>\n<p>Adegua i princip\u00ee ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell\u2019autonomia e del decentramento.<\/p>\n<p>Art. 107.<\/p>\n<p>La Repubblica si riparte in Regioni e Comuni.<\/p>\n<p>Le Provincie sono circoscrizioni amministrative di decentramento statale e regionale.<\/p>\n<p>Art. 108.<\/p>\n<p>Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i princip\u00ee fissati nella Costituzione.<\/p>\n<p>Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige e alla Valle d\u2019Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia con statuti speciali adottati mediante leggi costituzionali\u00a0<a href=\"#_ftn1\" name=\"_ftnref1\">[1]<\/a>.<\/p>\n<p>Art. 109.<\/p>\n<p>La Regione ha potest\u00e0 di emanare per le seguenti materie norme legislative che siano in armonia con la Costituzione e con i princip\u00ee generali dell\u2019ordinamento dello Stato, e rispettino gli obblighi internazionali e gli interessi della Nazione e delle altre Regioni:<\/p>\n<p>ordinamento degli uffici ed enti amministrativi regionali;<\/p>\n<p>modificazioni delle circoscrizioni comunali;<\/p>\n<p>polizia locale urbana e rurale;<\/p>\n<p>fiere e mercati;<\/p>\n<p>beneficenza pubblica;<\/p>\n<p>scuola artigiana;<\/p>\n<p>urbanistica;<\/p>\n<p>strade, acquedotti e lavori pubblici di esclusivo interesse regionale;<\/p>\n<p>porti lacuali;<\/p>\n<p>pesca nello acque interne di carattere regionale;<\/p>\n<p>torbiere.<\/p>\n<p>Art. 110.<\/p>\n<p>La Regione ha potest\u00e0 di emanare, per le seguenti materie, norme legislative nei limiti del precedente articolo, e con l\u2019osservanza dei principii e delle direttive che la Repubblica ritenga stabilire con legge allo scopo di una loro disciplina uniforme:<\/p>\n<p>assistenza ospedaliera;<\/p>\n<p>istruzione tecnico-professionale;<\/p>\n<p>biblioteche di enti locali;<\/p>\n<p>turismo e industria alberghiera;<\/p>\n<p>agricoltura o foreste;<\/p>\n<p>cave;<\/p>\n<p>caccia;<\/p>\n<p>acque pubbliche ed energia elettrica, in quanto il loro regolamento non incida sull\u2019interesse nazionale e su quello di altre Regioni;<\/p>\n<p>acque minerali e termali;<\/p>\n<p>tramvie;<\/p>\n<p>linee automobilistiche regionali.<\/p>\n<p>Art. 111.<\/p>\n<p>La Regione ha potest\u00e0 di emanare norme legislative di integrazione ed attuazione delle disposizioni di legge della Repubblica, per adattarle alle condizioni regionali, in materia di:<\/p>\n<p>igiene e sanit\u00e0 pubblica;<\/p>\n<p>istruzione elementare e media;<\/p>\n<p>antichit\u00e0 e belle arti;<\/p>\n<p>disciplina del credito, dell\u2019assicurazione e del risparmio;<\/p>\n<p>industria e commercio;<\/p>\n<p>miniere;<\/p>\n<p>navigazione interna;<\/p>\n<p>e in tutte le materie indicate da leggi speciali.<\/p>\n<p>Le leggi della Repubblica possono demandare alle Regioni il potere di emanare norme regolamentari per la loro esecuzione.<\/p>\n<p>Art. 112.<\/p>\n<p>La Regione provvede all\u2019amministrazione nelle materie indicate negli articoli 109 e 110 e nelle altre delle quali lo Stato le delega la gestione.<\/p>\n<p>Art. 113.<\/p>\n<p>Le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi costituzionali che la coordinano con la finanza dello Stato e dei Comuni.<\/p>\n<p>Alle Regioni sono assegnati tributi propri e quote di tributi erariali. Il gettito complessivo dei tributi erariali \u00e8 ripartito in modo che le Regioni meno provviste di mezzi possano provvedere alle spese necessarie per adempiere alle loro funzioni essenziali.<\/p>\n<p>Allo stesso scopo possono essere istituiti fondi per fini speciali in base a leggi della Repubblica che determinano i contributi dello Stato e delle Regioni, e la gestione e la ripartizione dei fondi.<\/p>\n<p>La Regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo le modalit\u00e0 stabilite con legge della Repubblica.<\/p>\n<p>Non possono istituirsi dazi d\u2019importazione ed esportazione, o di transito fra l\u2019una e l\u2019altra Regione; n\u00e9 prendersi provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose.<\/p>\n<p>Art. 114.<\/p>\n<p>Sono organi della Regione il Consiglio regionale, la Deputazione regionale ed il suo Presidente.<\/p>\n<p>Una legge della Repubblica stabilisce il numero dei membri del Consiglio ed il sistema elettorale, che deve essere conforme a quello per la formazione della Camera dei Deputati.<\/p>\n<p>Il Presidente ed i membri della Deputazione regionale sono eletti dal Consiglio regionale, che elegge pure nel suo seno un Presidente ed un Ufficio di Presidenza per i proprii lavori.<\/p>\n<p>I membri del Consiglio regionale non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni o dei voti espressi nell\u2019esercizio delle loro funzioni.<\/p>\n<p>Art. 115.<\/p>\n<p>Il Consiglio regionale esercita la potest\u00e0 legislativa che compete alla Regione e quella regolamentare delegata dallo Stato. Pu\u00f2 proporre disegni di legge al Parlamento nazionale. Adempie le altre funzioni conferite dalle leggi.<\/p>\n<p>La Deputazione regionale \u00e8 l\u2019organo esecutivo della Regione.<\/p>\n<p>Il Presidente della Deputazione rappresenta la Regione.<\/p>\n<p>Art. 116.<\/p>\n<p>Il Presidente della Deputazione regionale dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo centrale.<\/p>\n<p>Un Commissario del Governo residente nel capoluogo della Regione vigila e coordina secondo le direttive generali del Governo gli atti dell\u2019amministrazione regionale per le funzioni delegate alle Regioni e presiede all\u2019esercizio di quelle riservate allo Stato.<\/p>\n<p>Art. 117.<\/p>\n<p>Il Consiglio regionale pu\u00f2 essere sciolto quando compie atti contrari all\u2019unit\u00e0 nazionale o altre gravi violazioni di legge; e quando, non ostante la segnalazione fatta dal Governo, non procede alla sostituzione della Deputazione o del Presidente della Deputazione, che hanno compiuto analoghi atti e violazioni.<\/p>\n<p>Lo scioglimento \u00e8 disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica su proposta del Consiglio dei Ministri e deliberazione conforme della Camera dei senatori, presa a maggioranza assoluta dei suoi membri, con l\u2019astensione dal voto dei rappresentanti della Regione interessata.<\/p>\n<p>Con lo stesso decreto di scioglimento \u00e8 nominata una Commissione di tre membri, scelti fra i cittadini eleggibili al Consiglio regionale. La Commissione indice le elezioni del Consiglio entro due mesi dalla pubblicazione del decreto di scioglimento ed intanto provvede all\u2019ordinaria amministrazione di competenza della Deputazione ed alle misure improrogabili, da sottoporre poi alla ratifica del Consiglio.<\/p>\n<p>Art. 118.<\/p>\n<p>I disegni di legge approvati dal Consiglio regionale sono comunicati al Governo centrale, e promulgati trenta giorni dopo la comunicazione, salvo che il Governo non li rinvii al Consiglio regionale col rilievo che eccedono la competenza della Regione o contrastano con gli interessi nazionali o di altre Regioni.<\/p>\n<p>Ove il Consiglio regionale li approvi nuovamente a maggioranza assoluta dei suoi membri sono promulgati, ma non entrano ancora in vigore, se entro quindici giorni dalla comunicazione il Governo li impugna per incostituzionalit\u00e0 davanti alla Corte costituzionale o nel merito, per contrasto di interessi, davanti all\u2019Assemblea Nazionale. In caso di dubbio la Corte decide se competente a pronunciarsi sia essa stessa o l\u2019Assemblea.<\/p>\n<p>So una legge \u00e8 dichiarata urgente dal Consiglio regionale ed il Governo consente, la promulgazione e l\u2019entrata in vigore non sono subordinate ai termini indicati.<\/p>\n<p>Le leggi regionali sono vistate dal Commissario del Governo nella Regione e promulgate dal Presidente della Deputazione regionale.<\/p>\n<p>Art. 119.<\/p>\n<p>Gli statuti regionali regolano l\u2019esercizio dei diritti d\u2019iniziativa e di <em>referendum<\/em> popolare in armonia con i principii stabiliti dalla Costituzione per le leggi della Repubblica.<\/p>\n<p>Gli statuti regionali regolano altres\u00ec il <em>referendum<\/em> su determinati provvedimenti amministrativi.<\/p>\n<p>Art. 120.<\/p>\n<p>La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative a mezzo di uffici nelle circoscrizioni provinciali, che pu\u00f2 suddividere in circondari per un ulteriore decentramento.<\/p>\n<p>Nelle circoscrizioni provinciali sono istituite Giunte nominate dai Corpi elettivi, nei modi e coi poteri stabiliti da una legge della Repubblica.<\/p>\n<p>Art. 121.<\/p>\n<p>Il Comune \u00e8 autonomo nell\u2019ambito dei principii fissati dalle leggi generali della Repubblica.<\/p>\n<p>Con legge della Regione, su richiesta della maggioranza delle popolazioni interessate, possono essere creati nuovi Comuni, o modificate le circoscrizioni esistenti.<\/p>\n<p>Art. 122.<\/p>\n<p>Sugli atti della Regione \u00e8 esercitato il controllo di legittimit\u00e0 da un organo centrale composto in maggioranza di elementi elettivi secondo l\u2019ordinamento stabilito dalle leggi della Repubblica.<\/p>\n<p>Il controllo di legittimit\u00e0 sugli atti dei Comuni e degli altri enti locali \u00e8 esercitato dalle Regioni per mezzo di organi in maggioranza elettivi nei modi e limiti stabiliti con leggi della Repubblica. Per le deliberazioni amministrative indicate dalla legge, l\u2019autorit\u00e0 deliberante pu\u00f2 essere invitata a riesaminare il merito della deliberazione.<\/p>\n<p>Nella Regione sono costituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado secondo l\u2019ordinamento da stabilire con legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.<\/p>\n<p>Art. 123.<\/p>\n<p>Le Regioni sono cos\u00ec costituite:<\/p>\n<p>Piemonte;<\/p>\n<p>Valle d\u2019Aosta;<\/p>\n<p>Lombardia;<\/p>\n<p>Trentino-Alto Adige;<\/p>\n<p>Veneto;<\/p>\n<p>Friuli e Venezia Giulia;<\/p>\n<p>Liguria;<\/p>\n<p>Emiliana lunense;<\/p>\n<p>Emilia e Romagna;<\/p>\n<p>Toscana;<\/p>\n<p>Umbria;<\/p>\n<p>Marche;<\/p>\n<p>Lazio;<\/p>\n<p>Abruzzi;<\/p>\n<p>Molise;<\/p>\n<p>Campania;<\/p>\n<p>Puglia;<\/p>\n<p>Salento;<\/p>\n<p>Lucania;<\/p>\n<p>Calabria;<\/p>\n<p>Sicilia;<\/p>\n<p>Sardegna.<\/p>\n<p>I confini ed i capoluoghi delle Regioni sono stabiliti con legge della Repubblica\u00a0<a href=\"#_ftn2\" name=\"_ftnref2\">[2]<\/a>.<\/p>\n<p>Art. 124.<\/p>\n<p>Lo statuto di ogni Regione \u00e8 stabilito in armonia alle norme costituzionali, con legge regionale deliberata a maggioranza assoluta dei consiglieri e a due terzi dei presenti; e deve essere approvato con legge della Repubblica.<\/p>\n<p>Art. 125.<\/p>\n<p>Si pu\u00f2 con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali interessati, disporre la fusione di Regioni esistenti e la creazione di nuove Regioni con un minimo di 500 mila abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata per <em>referendum<\/em> dalla maggioranza delle popolazioni stesse.<\/p>\n<p>Si pu\u00f2, con <em>referendum<\/em> e legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Comuni, i quali ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati a un\u2019altra.<\/p>\n<p>TITOLO VI.<\/p>\n<p>GARANZIE COSTITUZIONALI<\/p>\n<p>Sezione I.<\/p>\n<p><em>Corte costituzionale.<\/em><\/p>\n<p>Art. 126.<\/p>\n<p>La Corte costituzionale giudica della costituzionalit\u00e0 di tutte le leggi.<\/p>\n<p>Risolve i conflitti d\u2019attribuzione fra i poteri dello Stato, fra lo Stato e le Regioni, fra le Regioni.<\/p>\n<p>Giudica il Presidente della Repubblica ed i Ministri accusati a norma della Costituzione.<\/p>\n<p>Art. 127.<\/p>\n<p>La Corte \u00e8 composta per met\u00e0 di magistrati, per un quarto di avvocati e docenti di diritto, per un quarto di cittadini eleggibili ad ufficio politico, tutti aventi l\u2019et\u00e0 di almeno quarant\u2019anni.<\/p>\n<p>I giudici della Corte sono nominati dall\u2019Assemblea Nazionale. Per le categorie dei magistrati, avvocati e docenti di diritto, la nomina ha luogo su designazione, in numero triplo di nomi, rispettivamente da parte delle magistrature ordinaria ed amministrative, del Consiglio superiore forense, e dei professori ordinari di discipline giuridiche nelle Universit\u00e0.<\/p>\n<p>La Corte elegge il Presidente tra i suoi componenti. Il Presidente ed i giudici durano in carica nove anni. Sono ineleggibili i membri del Governo, delle Camere e dei Consigli regionali.<\/p>\n<p>Art. 128.<\/p>\n<p>Quando, nel corso di un giudizio, la questione d\u2019incostituzionalit\u00e0 di una norma legislativa \u00e8 rilevata d\u2019ufficio o quando \u00e8 eccepita dalle parti, ed il giudice non la ritiene manifestamente infondata, la questione \u00e8 rimessa per la decisione alla Corte costituzionale.<\/p>\n<p>La dichiarazione d\u2019incostituzionalit\u00e0 pu\u00f2 essere promossa in via principale dal Governo, da cinquanta deputati, da un Consiglio regionale, da non meno di diecimila elettori o da altro ente ed organo a ci\u00f2 autorizzato dalla legge sulla Corte costituzionale.<\/p>\n<p>Se la Corte, nell\u2019uno o nell\u2019altro caso, dichiara l\u2019incostituzionalit\u00e0 della norma, questa cessa di avere efficacia. La decisione della Corte \u00e8 comunicata al Parlamento, perch\u00e9, ove lo ritenga necessario, provveda nelle forme costituzionali.<\/p>\n<p>Art. 129.<\/p>\n<p>La legge stabilisce le norme che regolano i conflitti di attribuzione e la composizione e il funzionamento della Corte costituzionale.<\/p>\n<p>Sezione II.<\/p>\n<p><em>Revisione della Costituzione.<\/em><\/p>\n<p>Art. 130.<\/p>\n<p>La iniziativa della revisione costituzionale appartiene al Governo ed alle Camere.<\/p>\n<p>La legge di revisione costituzionale \u00e8 adottata da ciascuna delle Camere in due letture, con un intervallo non minore di tre mesi. Per il voto finale in seconda lettura \u00e8 richiesta la maggioranza assoluta dei membri di ciascuna Camera.<\/p>\n<p>La legge di revisione costituzionale \u00e8 sottoposta a <em>referendum<\/em> popolare quando, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o sette Consigli regionali.<\/p>\n<p>Non si fa luogo a <em>referendum<\/em>, se la legge \u00e8 stata approvata in seconda lettura da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi membri.<\/p>\n<p>Art. 131.<\/p>\n<p>La forma repubblicana \u00e8 definitiva per l\u2019Italia e non pu\u00f2 essere oggetto di revisione costituzionale.<\/p>\n<p><strong>DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE<\/strong><\/p>\n<p>I.<\/p>\n<p>\u00c8 proibita la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.<\/p>\n<p>La disposizione dell\u2019articolo 56 della Costituzione per l\u2019eleggibilit\u00e0 a senatore non \u00e8 applicabile ai ministri, sottosegretari di Stato, deputati e consiglieri nazionali fascisti.<\/p>\n<p>Sono stabilite con legge limitazioni temporanee alla eleggibilit\u00e0 e al diritto di voto per responsabilit\u00e0 fasciste.<\/p>\n<p>II.<\/p>\n<p>I discendenti delle Case gi\u00e0 regnanti in Italia non sono elettori n\u00e9 eleggibili a cariche pubbliche.<\/p>\n<p>I membri di Casa Savoia non possono soggiornare nel territorio della Repubblica Italiana.<\/p>\n<p>III.<\/p>\n<p>La legge dispone l\u2019avocazione allo Stato dei beni di Casa Savoia.<\/p>\n<p>IV.<\/p>\n<p>Non sono riconosciuti i titoli nobiliari.<\/p>\n<p>I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome.<\/p>\n<p>La legge regola la soppressione della Consulta araldica.<\/p>\n<p>L\u2019Ordine mauriziano \u00e8 mantenuto come ente ospedaliero.<\/p>\n<p>V.<\/p>\n<p>Se al momento delle prime elezioni della Camera dei senatori non sono costituiti tutti i Consigli regionali, si procede, anche per il terzo che essi dovrebbero eleggere, con il sistema adottato per gli altri due terzi.<\/p>\n<p>La prima elezione del Presidente della Repubblica, ove non siano gi\u00e0 costituiti tutti i Consigli regionali, ha luogo soltanto da parte dei membri dell\u2019Assemblea Nazionale.<\/p>\n<p>VI.<\/p>\n<p>Si applica all\u2019Assemblea Costituente la disposizione del secondo comma dell\u2019articolo 58 della Costituzione.<\/p>\n<p>VII.<\/p>\n<p>Entro cinque anni dall\u2019entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti. Tale termine \u00e8 ridotto a tre anni per i Tribunali militari.<\/p>\n<p>Entro sei mesi dall\u2019entrata in vigore della presente Costituzione si provvede con legge alla soppressione del Tribunale Supremo Militare e alla devoluzione della sua competenza alla Cassazione.<\/p>\n<p>VIII.<\/p>\n<p>Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione il trapasso delle funzioni statali attribuite alle Regioni e quello di funzionari e dipendenti dello Stato, anche centrali, che si rende necessario in conseguenza del nuovo ordinamento.<\/p>\n<p>Alla Regione sono trasferiti, nei modi da stabilire con leggi della Repubblica, il patrimonio, i servizi ed il personale delle Provincie.<\/p>\n<p>IX.<\/p>\n<p>La presente Costituzione sar\u00e0 promulgata dal Capo provvisorio dello Stato, entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte dell\u2019Assemblea Costituente.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref1\" name=\"_ftn1\">[1]<\/a>\u00a0<em>La Commissione si riserva di decidere sulla aggiunta della Regione del Friuli-Venezia Giulia, alle quattro cui \u00e8 attribuita un\u2019autonomia speciale<\/em>.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref2\" name=\"_ftn2\">[2]<\/a>\u00a0<em>Su questo testo, proposto<\/em> <em>dalla seconda Sottocommissione, la Commissione, in seduta plenaria, ha sospeso ogni decisione, in attesa che siano raccolti gli elementi di giudizio, mediante l\u2019inchiesta in corso presso gli organi locali delle Regioni di nuova istituzione<\/em>.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF PROGETTO DI COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA INDICE Disposizioni generali (Articoli 1-7)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 PARTE PRIMA DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI Titolo I. \u00a0\u2013 Rapporti civili (Articoli 8-22)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Titolo II. \u00a0\u2013 Rapporti etico-sociali (Articoli 23-29)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Titolo III. \u2013 Rapporti economici (Articoli 30-44)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Titolo IV. \u2013 Rapporti politici (Articoli 45-51)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 PARTE SECONDA ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA Titolo I. [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_relevanssi_hide_post":"","_relevanssi_hide_content":"","_relevanssi_pin_for_all":"","_relevanssi_pin_keywords":"","_relevanssi_unpin_keywords":"","_relevanssi_related_keywords":"","_relevanssi_related_include_ids":"","_relevanssi_related_exclude_ids":"","_relevanssi_related_no_append":"","_relevanssi_related_not_related":"","_relevanssi_related_posts":"5228,2178,2291,5899,1646,1649","_relevanssi_noindex_reason":"","_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[110,72],"tags":[],"post_folder":[138],"class_list":["post-5892","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-1947-01cc","category-commissione-per-la-costituzione"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5892","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=5892"}],"version-history":[{"count":10,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5892\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":6146,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5892\/revisions\/6146"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=5892"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=5892"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=5892"},{"taxonomy":"post_folder","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fpost_folder&post=5892"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}