{"id":5532,"date":"2023-10-16T14:54:59","date_gmt":"2023-10-16T12:54:59","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5532"},"modified":"2023-11-02T23:43:33","modified_gmt":"2023-11-02T22:43:33","slug":"giovedi-24-ottobre-1946-3","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5532","title":{"rendered":"GIOVED\u00cc 24 OTTOBRE 1946"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"5532\" class=\"elementor elementor-5532\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-a1c30f7 elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"a1c30f7\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-348182f\" data-id=\"348182f\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-f99bb6d elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"f99bb6d\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/19461024sed037ts.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-8972428 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"8972428\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE<\/p><p>TERZA SOTTOCOMMISSIONE<\/p><p>37.<\/p><p>RESOCONTO SOMMARIO<\/p><p>DELLA SEDUTA DI GIOVED\u00cc 24 OTTOBRE 1946<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>GHIDINI<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p><strong>Diritto di associazione e ordinamento sindacale <\/strong>(<em>Seguito della discussione<\/em>)<\/p><p>Presidente \u2013 Togni \u2013 Colitto \u2013 Marinaro \u2013 Giua \u2013 Domined\u00f2 \u2013 Di Vittorio, <em>Relatore \u2013 <\/em>Fanfani \u2013 Lombardo.<\/p><p>La seduta comincia alle 10.45.<\/p><p>Seguito della discussione sul diritto di associazione e sull\u2019ordinamento sindacale.<\/p><p>PRESIDENTE, dopo avere riassunto la discussione svoltasi nelle precedenti sedute sul tema dello sciopero, dichiara che, prima di dare la parola all\u2019onorevole Di Vittorio, il quale ha chiesto di rispondere alle obiezioni sollevate dai vari oratori, esporr\u00e0 anche il suo punto di vista, ove non vi siano altri colleghi che chiedano di parlare.<\/p><p>TOGNI ricorda che, alla fine della precedente seduta, aveva formulato una precisa proposta di non inserire nella Carta costituzionale alcun articolo riguardante lo sciopero e che tale proposta, che sembrava raccogliere l\u2019adesione di quasi tutti i Commissari presenti, non era stata posta in votazione per un senso di riguardo verso il Relatore, il quale aveva chiesto di poter rispondere alle osservazioni mossegli. Rinnova quindi la sua proposta al Presidente, perch\u00e9 voglia, dopo aver udito il Relatore, porla ai voti.<\/p><p>COLITTO \u00e8 d\u2019opinione di non inserire nella Costituzione alcuna affermazione sul diritto di sciopero, essendo convinto che l\u2019uso dell\u2019arma dello sciopero e della serrata sia sempre di grave nocumento all\u2019interesse collettivo. Manifesta inoltre il suo dubbio sull\u2019esattezza dell\u2019affermazione che viene generalmente fatta, che il divieto di sciopero sarebbe incompatibile, nel clima di libert\u00e0 nel quale viviamo, con quella integrit\u00e0 della umana personalit\u00e0 che deve essere in ogni istante tutelata. Essendo stata riconosciuta la libert\u00e0 sindacale ed essendovi, nell\u2019ambito delle varie categorie, associazioni di datori di lavoro e di lavoratori che conoscono assai meglio dei singoli la situazione delle aziende e che rappresentano tutti gli appartenenti alle categorie, ritiene che tutte le controversie potrebbero essere definite in un clima di collaborazione dalle associazioni contrapposte, facendosi, ove occorra, ricorso ad arbitrati.<\/p><p>Rileva con soddisfazione che le sue preoccupazioni sono state intimamente sentite anche dalla prima Sottocommissione che ha ritenuto, nell\u2019articolo relativo, di circondare di molte limitazioni l\u2019affermato esercizio del diritto di sciopero (che va posto in ogni caso sullo stesso piano del diritto di serrata).<\/p><p>Nella fiducia che i tempi diventino tali da rendere possibile quella collaborazione di cui ha parlato, annullandosi le cause che potrebbero determinare lo sciopero e la serrata, si associa alla proposta di non parlare nella Costituzione di tali diritti, cos\u00ec come \u00e8 fatto nelle altre Costituzioni.<\/p><p>PRESIDENTE premette che non tratter\u00e0 dello sciopero politico e della serrata, ritenendo che la questione, tanto per l\u2019uno che per l\u2019altra, sia superata. Lo sciopero politico ha un contenuto rivoluzionario e la rivoluzione non si codifica.<\/p><p>Per quel che riguarda lo sciopero economico dichiara di essere contrario a che se ne parli nella Carta costituzionale, ma per ragioni diverse da quelle espresse dagli onorevoli Colitto, Mol\u00e8 e Domined\u00f2.<\/p><p>L\u2019onorevole Colitto ha infatti sostenuto che il diritto di sciopero non deve essere sancito nella Costituzione in quanto lo sciopero \u00e8, a suo avviso, sempre dannoso alla collettivit\u00e0. Dichiara di ritenere invece che lo sciopero rappresenta una necessit\u00e0 e che, come tale, non pu\u00f2 essere dannoso. Non \u00e8 neppure d\u2019accordo con l\u2019onorevole Domined\u00f2, il quale, portando la questione nel campo giuridico ha sostenuto che lo sciopero \u00e8 un atto violento col quale si spezza un vincolo giuridico, un contratto, e che pertanto, sotto questo profilo, sarebbe illegittimo. Osserva che tale argomentazione potrebbe aver valore se capitale e lavoro fossero sullo stesso piano di eguaglianza; ma, poich\u00e9 non lo sono, la tesi, in linea di massima, non pu\u00f2 essere accolta. L\u2019onorevole Mol\u00e8 ha infine sostenuto, con riferimento agli impiegati statali, che \u00e8 illogico consacrare nella Costituzione il diritto di sciopero perch\u00e9 ci\u00f2 equivarrebbe a dire che lo Stato \u00e8 o pu\u00f2 essere nemico dei lavoratori, e perch\u00e9 il fatto di dipendenti statali, pubblici ufficiali e come tali depositari di una parte della sovranit\u00e0 dello Stato, che insorgano contro lo Stato, importerebbe la conseguenza che lo Stato insorgerebbe contro se stesso. Pur riconoscendo serie tali osservazioni, fa presente che domani potrebbe accadere che lo Stato, sia pure democratico, tralignasse o deviasse ponendo i lavoratori nella necessit\u00e0 di dover ricorrere allo sciopero.<\/p><p>Ritiene tuttavia che sia estremamente difficile inserire in una Carta costituzionale una disposizione che consacri il diritto di sciopero con delle limitazioni che si dovrebbero riferire ad alcune categorie di lavoratori, mentre tali categorie sono difficilmente determinabili. Infatti, se si parla di servizi accessori o essenziali, i due concetti di accessoriet\u00e0 e di essenzialit\u00e0 sono cos\u00ec soggettivi che non si possono includere in una Carta costituzionale, senza che pecchi di imprecisione. Non \u00e8 neppure possibile parlare genericamente di dipendenti dello Stato, perch\u00e9 vi sono dei funzionari, depositari della sovranit\u00e0 statale, i quali non sono alle dipendenze dello Stato, n\u00e9 di altri enti pubblici, e perch\u00e9 vi sono dei dipendenti dello Stato che sono pubblici ufficiali e altri che tali non sono e che tuttavia adempiono a funzioni di una necessit\u00e0 superiore a quella dei primi, come gli infermieri, i pompieri, ecc.<\/p><p>Per quanto riguarda lo sciopero degli addetti ai lavori comuni, ritiene che una grande remora sar\u00e0 costituita, oltre che dal senso di responsabilit\u00e0 dei lavoratori di cui ha parlato l\u2019onorevole Di Vittorio, dall\u2019istituzione dei consigli di gestione. Oggi infatti i lavoratori ricorrono molte volte allo sciopero ignorando le vere condizioni dell\u2019azienda, senza sapere se l\u2019azienda stessa sia in condizione di sopportare o meno i maggiori carichi che glie ne deriverebbero dall\u2019elevazione dei salari; quando invece essi potranno conoscere e controllare le effettive possibilit\u00e0 della azienda, faranno o non faranno lo sciopero avendo anche presenti le sue possibilit\u00e0. Per i servizi pubblici invece la remora sorge dalla stessa coscienza dei lavoratori; coscienza che si evolve e si eleva sempre di pi\u00f9, del che si ebbero anche recenti manifestazioni. Tuttavia la possibilit\u00e0 dello sciopero, astrattamente, esiste sempre.<\/p><p>La Costituzione che si sta elaborando, inspirata soprattutto alla difesa del lavoro, attribuisce allo Stato una quantit\u00e0 di funzioni importantissime per la vita pubblica e per i singoli cittadini. Data questa complessit\u00e0 di funzioni affidate allo Stato, ritiene che un grave pericolo sia rappresentato dalla possibilit\u00e0 di arresto del suo funzionamento. Tutto considerato, ritiene che non sia saggio fissare oggi dei limiti e che sia meglio lasciare al legislatore di domani il compito di dettare le norme in materia di sciopero.<\/p><p>Concludendo, ricorda che da taluni commissari \u00e8 stato rilevato che nelle altre Costituzioni non si parla dello sciopero. A ci\u00f2 l\u2019onorevole Di Vittorio ha risposto facendo notare che da noi, a differenza degli altri Paesi del mondo dove lo sciopero \u00e8 sempre esistito, c\u2019\u00e8 stato il fascismo, il quale non solo aveva negato il diritto di sciopero, ma l\u2019aveva colpito anche con gravi sanzioni penali. L\u2019osservazione \u00e8 esatta e ne deriva che non si deve su di esso serbare il silenzio. A suo avviso la soluzione potrebbe consistere nell\u2019affermazione dell\u2019abrogazione del divieto di sciopero collocata nel preambolo, il quale fa parte integrante della Carta costituzionale e che serve alla sua pi\u00f9 esatta interpretazione. Preferirebbe tale soluzione, con la quale si eviterebbe la formulazione di un articolo che, sancendo il diritto di sciopero, dovrebbe fissare dei limiti e delle condizioni insuperabili.<\/p><p>MARINARO osserva che con tale soluzione si avrebbe un\u2019affermazione astratta nel campo concreto del diritto.<\/p><p>TOGNI, dichiarandosi d\u2019accordo con la soluzione proposta dal Presidente di inserire nel preambolo un\u2019affermazione di ordine generale, ritiene che sar\u00e0 sufficiente, in quella sede, parlare di superamento e abrogazione di tutte le disposizioni e norme relative all\u2019ordinamento sindacale e corporativo fascista.<\/p><p>GIUA accetta la proposta del Presidente, purch\u00e9 sia formulato nel preambolo un preciso articolo riguardante il diritto di sciopero. Non ritiene invece che sia sufficiente l\u2019affermazione generica dell\u2019abrogazione di tutto il sistema corporativo fascista \u2013 proposta dall\u2019onorevole Togni \u2013 in quanto, a suo avviso, \u00e8 necessario sancire nella Costituzione il diritto di sciopero, che i lavoratori hanno conquistato e che ha condotto all\u2019inserimento nella vita politica della classe lavoratrice italiana.<\/p><p>Dichiara che, se la Sottocommissione decider\u00e0 di non fare alcuna dichiarazione sul diritto di sciopero, volendo con ci\u00f2 intendere il riconoscimento dello stato di fatto che le organizzazioni sindacali avevano prima del fascismo, voter\u00e0 a favore di tale decisione; ma che non potrebbe accettare alcuna formulazione in qualche modo contraria allo sciopero, perch\u00e9 ci\u00f2 significherebbe impedire la completa ascesa della classe lavoratrice. Se invece si facesse un\u2019affermazione sul diritto di sciopero anche per i servizi pubblici, non sarebbe contrario ad estenderlo alle grandi categorie di lavoratori, soprattutto a quelle dei ferrovieri e dei postelegrafonici. Ritiene invece che si dovrebbe tacere sul diritto di sciopero dei funzionari statali, in quanto, col decentramento, si dovr\u00e0 rivedere tutta la loro organizzazione.<\/p><p>PRESIDENTE osserva che gli impiegati dello Stato, a differenza dei lavoratori delle aziende private, non contrattano le condizioni di lavoro, ma le accettano cos\u00ec come vengono loro imposte dagli enti pubblici; quindi, anche per questa classe di lavoratori si potrebbe verificare un\u2019ingiustizia iniziale. Per non lasciarli completamente indifesi, lo Stato potrebbe disporre che le loro condizioni di lavoro fossero determinate d\u2019accordo fra lo Stato stesso ed i sindacati; in tal modo vi sarebbe una maggiore garanzia e la questione dello sciopero potrebbe essere valutata in modo diverso. A tale proposito ritiene che forse sarebbe opportuno, prima di decidere sul diritto di sciopero, conoscere le decisioni della seconda Sottocommissione sulla disciplina dei rapporti tra lo Stato ed i suoi dipendenti.<\/p><p>TOGNI fa osservare che il fatto di non avere incluso nessun articolo sullo sciopero non toglie la possibilit\u00e0 di farlo in un secondo tempo, ove ci\u00f2 apparisse necessario.<\/p><p>DOMINED\u00d2, riferendosi a quanto ha osservato il Presidente circa una frase da lui pronunciata nella precedente seduta, deve chiarire che, considerando lo sciopero come la rottura di un rapporto preesistente, egli aveva aggiunto che la rottura di tale vincolo poteva essere legittima o illegittima. Per tale considerazione egli non ritiene opportuno sancire nella Costituzione il potere di sciopero, in quanto questo non potrebbe essere contemplato come istituto giuridico se non attraverso una serie di precisazioni e limitazioni che, in realt\u00e0, determinerebbero un empirismo in sede costituzionale o lascerebbero perplessi sulla sicurezza della linea di demarcazione fra il lecito e l\u2019illecito.<\/p><p>Per quanto riguarda l\u2019osservazione dell\u2019onorevole Di Vittorio sul fatto che l\u2019Italia \u00e8 un Paese che esce da un regime il quale aveva proibito lo sciopero, ritiene che con la formula proposta dal Presidente, da inserire nel preambolo, si sancirebbe l\u2019abrogazione del divieto, abrogazione che \u00e8 del resto gi\u00e0 in atto a seguito delle ordinanze alleate sull\u2019ordinamento corporativo fascista, salva l\u2019opportunit\u00e0 di riesaminare particolarmente il problema in sede legislativa e non costituzionale.<\/p><p>DI VITTORIO, <em>Relatore<\/em>, dichiara di difendere il diritto di sciopero, in quanto lo sciopero, malgrado le paure che sempre ne hanno avuto i ceti privilegiati della societ\u00e0, \u00e8 stato nella storia di tutti i popoli civili una leva potentissima di progresso economico, sociale, civile. Il diritto di sciopero \u00e8 intimamente legato al concetto pieno di democrazia, che \u00e8 governo di popolo espresso liberamente dalla volont\u00e0 del popolo. Negare un tale diritto significherebbe volersi garantire contro il suo libero esercizio con un mezzo coattivo.<\/p><p>Osserva che taluni hanno manifestato la loro preoccupazione per gli scioperi dei lavoratori dei pubblici servizi. Non comprende perch\u00e9 una societ\u00e0 democratica, per garantire la continuit\u00e0 di tali servizi, dovrebbe ricorrere alla coazione e non fidare invece nella certezza di redimerti tutte le vertenze che potrebbero sorgere, per via pacifica. I lavoratori di oggi, e non soltanto in Italia, danno una prova cos\u00ec manifesta di coscienza sociale elevata da non giustificare la preoccupazione di non giungere a degli accordi in ogni caso. Ricorda, in proposito, che dalla liberazione dell\u2019Italia non vi \u00e8 stato un solo sciopero durante il quale i servizi pubblici essenziali non abbiano continuato a funzionare; ogni volta \u2013 come risulta dai comunicati pervenuti alla Confederazione generale del lavoro \u2013 \u00e8 stato fatto l\u2019elenco dei servizi che dovevano essere assicurati in ogni caso.<\/p><p>Fa osservare che nella formulazione da lui proposta non vi \u00e8 alcun riferimento a scioperi politici, o a scioperi estesi ai funzionari, in quanto, a suo avviso, \u00e8 sufficiente la sola affermazione del diritto di sciopero per tutti i lavoratori. L\u2019esercizio di tale diritto sar\u00e0 poi, come tutti gli altri, disciplinato da una legge che fisser\u00e0 le eventuali limitazioni, alle quali tuttavia, in linea di principio, egli \u00e8 contrario, in quanto difende la libert\u00e0 assoluta di tutti i cittadini.<\/p><p>Non crede che sarebbe opportuno non parlare affatto nella Costituzione dello sciopero; poich\u00e9, data la particolare situazione del nostro Paese, una Costituzione che non affermasse specificatamente tale diritto non esprimerebbe il progresso sociale e politico voluto dalle masse lavoratrici. Non ritiene neppure accettabile la proposta dell\u2019onorevole Marinaro di sancire il diritto di sciopero con delle limitazioni in quanto, a suo avviso, \u00e8 assurdo circoscrivere nella Costituzione un diritto nel momento stesso in cui si afferma.<\/p><p>Dichiara di essere contrario al diritto di serrata, ritenendo che le due forze interessate allo sciopero non siano sullo stesso piano. Infatti le masse lavoratrici lottano per interessi di ordine collettivo, mentre gli interessi collegati alla serrata possono essere, in determinati casi, di natura egoistica ed anche in pieno contrasto con quelli generali della societ\u00e0.<\/p><p>Per quel che riguarda lo sciopero politico, del quale non aveva parlato nella sua relazione, ripete che egli non intende porre alcuna limitazione al diritto di sciopero in genere. Pur concordando che lo sciopero politico \u00e8 un assurdo, in quanto le classi lavoratrici non si pongono oggi contro lo Stato, ma vogliono anzi esserne parte integrante e forza propulsiva, osserva che anche la democrazia fondata sulla nuova Costituzione potrebbe essere attaccata da forze reazionarie interne. In tal caso, esse dovrebbero essere combattute coi mezzi che sono nelle mani dei lavoratori, ai quali il Governo stesso dovrebbe ricorrere. Ricorda, in proposito, lo sciopero generale del 1922, che Turati defin\u00ec \u00absciopero legalitario\u00bb perch\u00e9 aveva per fine la difesa della legalit\u00e0 democratica contro l\u2019illegalismo della violenza fascista. I lavoratori di tutta Italia, riuniti nella famosa \u00abAlleanza del lavoro\u00bb in cui si raccolsero tutti i sindacati operai e tutti i partiti dei lavoratori, decisero di insorgere contro lo squadrismo fascista che, in violazione di tutte le leggi dello Stato e dell\u2019umanit\u00e0, commetteva atti di violenza allo scopo di far cadere il Paese sotto il dominio di una dittatura. Disgraziatamente per l\u2019Italia questo sciopero non riusc\u00ec ad impedire che pochi mesi dopo quelle stesse forze, contro le quali lo sciopero era diretto, prendessero il potere e portassero il Paese alla catastrofe alla quale oggi si \u00e8 giunti.<\/p><p>Per una prevenzione, che non vuole definire, contro lo sciopero politico, ancora oggi vi sono commissioni governative dell\u2019attuale Governo democratico per la revisione dei licenziamenti determinati da motivi politici, le quali hanno negato la riassunzione a ferrovieri ed a postelegrafonici che furono licenziati per avere aderito allo sciopero del 1922, semplicemente perch\u00e9 si trattava di uno sciopero politico, che dal Governo pseudodemocratico di allora fu ritenuto illegittimo.<\/p><p>PRESIDENTE fa osservare che non fu uno sciopero rivoluzionario, ma un atto di resistenza legittima contro l\u2019illegalit\u00e0 e come tale merita ben diversa considerazione.<\/p><p>DI VITTORIO, <em>Relatore<\/em>, osserva che se si dovesse ripetere una situazione analoga a quella del 1922, i ferrovieri ed i postelegrafonici, ai quali si chiedesse di interrompere il lavoro per non fornire strumenti agli attacchi della reazione, sarebbero in diritto di rispondere negativamente, perch\u00e9 lo sciopero politico \u00e8 proibito.<\/p><p>Concludendo, dichiara che potrebbe, a titolo di conciliazione, accettare la proposta del Presidente di rimandare la soluzione del problema al preambolo della Costituzione. Ritiene tuttavia che, in questa ipotesi, la Sottocommissione non dovrebbe sottrarsi ad approvare una precisa formulazione, al fine di accettare il punto di accordo, dato che qualche collega intende limitare la formulazione stessa all\u2019abrogazione del divieto di sciopero, mentre altri vorrebbero affermare nel preambolo il diritto allo sciopero. Tuttavia, se la formulazione risultasse chiara, non vede perch\u00e9 essa non dovrebbe trovar posto tra gli articoli della Carta costituzionale. Propone pertanto che, senza fare alcun accenno allo sciopero dei servizi pubblici od allo sciopero politico, sia accettata la formulazione da lui proposta che dice semplicemente: \u00ab\u00c8 riconosciuto il diritto di sciopero ai lavoratori\u00bb.<\/p><p>TOGNI si dichiara d\u2019accordo nel difendere il diritto di sciopero che nessuno ha mai contestato. I punti di divergenza riflettono i metodi, le possibilit\u00e0 e le forme nelle quali questo diritto va esercitato, in quanto non pu\u00f2 esservi diritto che non abbia delle limitazioni.<\/p><p>DI VITTORIO, <em>Relatore<\/em>, dichiara di aver riconosciuto tutto ci\u00f2 e di aver soltanto detto che la disciplina di queste forme e di questi limiti deve competere al legislatore ordinario.<\/p><p>TOGNI insiste nel confermare, nel modo pi\u00f9 deciso, la sua opposizione a qualsiasi forma di sciopero politico, in quanto non \u00e8 mai esistito uno Stato il quale abdichi alla sua sovranit\u00e0 con una forma del genere, che consenta attentati legali alla sua vita.<\/p><p>Con tutta schiettezza fa osservare allo onorevole Di Vittorio, il quale ha parlato soltanto di possibilit\u00e0 di attentati reazionari e quindi della necessit\u00e0 che le masse dei lavoratori possano intervenire con l\u2019arma dello sciopero, che, nel regno delle possibilit\u00e0 e delle eventualit\u00e0, potrebbe esservi quella che la stessa arma dello sciopero politico possa servire non per impedire, ma per volere un avvento di dittatura, la quale sarebbe un attentato alla vita dello Stato democratico.<\/p><p>DI VITTORIO, <em>Relatore<\/em>, fa notare che non esiste alcun precedente storico di una dittatura instaurata attraverso uno sciopero.<\/p><p>TOGNI rileva inoltre che la discussione svolta ha dimostrato che, affermando il diritto allo sciopero in modo esplicito, si debbono pur sempre porre delle limitazioni che comportano difficolt\u00e0 di carattere giuridico, politico e sociale di tal natura da rendere molto difficile, se non impossibile, l\u2019affermazione stessa. Conclude pertanto confermando la proposta fatta nella seduta precedente, che andrebbe per\u00f2 completata con quanto \u00e8 emerso successivamente dalla discussione sulla necessit\u00e0 di garantire che non si verifichino ritorni ad una mentalit\u00e0 contraria allo sciopero. Accetta in conseguenza la proposta del Presidente perch\u00e9 sia inserita nel preambolo della Costituzione una frase, con la quale venga esplicitamente soppressa la concezione sindacale corporativa fascista.<\/p><p>DI VITTORIO <em>Relatore<\/em>, si dichiara contrario ad includere una frase del genere nel preambolo, in quanto la Costituzione deve contenere delle affermazioni e non delle negazioni.<\/p><p>TOGNI propone il seguente ordine del giorno: \u00abLa terza Sottocommissione, dopo ampia disamina del problema, riconosce che per ragioni di opportunit\u00e0 e di praticit\u00e0 non sia necessario stabilire nella Costituzione un articolo che contempli il diritto di sciopero ed eventualmente anche quello della serrata, in quanto il diritto stesso \u00e8 ormai acquisito all\u2019attuale realt\u00e0 sociale. Riconosce per\u00f2 come necessario, di provvedere, in sede di compilazione del preambolo alla Costituzione, ad includere un\u2019affermazione che confermi la completa ed assoluta abrogazione del precedente ordinamento sindacale corporativo che contemplava il divieto di sciopero\u00bb.<\/p><p>FANFANI non ritiene di dover confutare le affermazioni dell\u2019onorevole Di Vittorio, affermazioni che comunque definisce poco chiare e forse anche equivoche in merito alle funzioni della Costituzione, dello Stato e della posizione dei lavoratori nello Stato.<\/p><p>Rileva che \u00e8 ormai pacifico che il ricorso allo sciopero rappresenta un mezzo necessario ed efficace per una migliore tutela dei diritti dei lavoratori; ma osserva altres\u00ec che, se non ci fosse stata la legislazione fascista, oggi non sarebbe forse neanche in discussione il problema di affermare il diritto nel testo costituzionale. A suo avviso, per risolvere la questione, si potrebbe approvare un ordine del giorno rivolto al Governo, del seguente tenore:<\/p><p>\u00abLa terza Sottocommissione per la Costituzione unanime riconosce che il diritto di sciopero \u00e8 un mezzo ancor oggi necessario alla tutela dei diritti dei lavoratori; riconosce altres\u00ec la difficolt\u00e0 e la non necessit\u00e0 di disciplinare la materia in sede costituzionale; invita pertanto il Governo, che attende allo studio di provvedimenti sullo sciopero dei funzionari, a presentare all\u2019Assemblea Costituente di urgenza un progetto di legge che abolisca le proibizioni fasciste in materia, che riconosca esplicitamente il diritto dei lavoratori di ricorrere allo sciopero e che precisi le modalit\u00e0 di esercizio del diritto stesso\u00bb.<\/p><p>DI VITTORIO, <em>Relatore<\/em>, pensa che l\u2019ordine del giorno dell\u2019onorevole Fanfani esuli dalla competenza della Sottocommissione, la quale non pu\u00f2 rivolgere un voto al Governo.<\/p><p>FANFANI riconosce giusta per la forma l\u2019osservazione dell\u2019onorevole Di Vittorio e propone che l\u2019invito sia rivolto al Presidente dell\u2019Assemblea Costituente anzich\u00e9 al Governo. Ritiene peraltro che per quanto riguarda la sostanza la Sottocommissione sia competente a trattare una simile materia e che la Presidenza dell\u2019Assemblea potrebbe avocare a s\u00e9 il diritto dell\u2019iniziativa.<\/p><p>MARINARO ritiene che la questione vada esaminata e risolta con un certo coraggio e sul terreno di sicura concretezza. Vi \u00e8 uno stato di fatto generalizzato in tutti i Paesi del mondo, stato di fatto che consiste nella pratica dello sciopero. Contro tale pratica nessun governo democratico ha pensato o pensa di insorgere, cosicch\u00e9 si tratta di una pratica quasi implicitamente legalizzata che menoma il prestigio dell\u2019autorit\u00e0 ed offende la sovranit\u00e0 di tutto il popolo. Non vi pu\u00f2 essere uno sciopero legittimo ed uno illegittimo; tutt\u2019al pi\u00f9 giusto o ingiusto, ma sempre illegittimo, perch\u00e9 non conforme alla legge e come tale deve essere riconosciuto o negato; ma se non si pu\u00f2 disconoscere lo stato di fatto e non si pu\u00f2 con la negazione dello sciopero ritornare indietro di circa 60 anni, non rimane che uscire dall\u2019equivoco e riconoscere il diritto di sciopero, disciplinandone per\u00f2 l\u2019esercizio e coordinandolo con gli interessi prevalenti della collettivit\u00e0.<\/p><p>Con l\u2019inclusione nella Carta Costituzionale del riconoscimento del diritto di sciopero si avvantaggerebbe l\u2019autorit\u00e0 dello Stato, che oggi \u00e8 costretta a subire gli scioperi anche quando essi assumono carattere di particolare violenza; si uscirebbe dallo incerto e dall\u2019indeterminato e si conoscerebbe il campo di sviluppo e di estensione di tali movimenti che, in definitiva, si risolvono sempre in un danno per tutta la classe sociale; si fisserebbero infine nella sede, che reputa la sola competente, i princip\u00ee ed i limiti cui dovrebbe uniformarsi il legislatore futuro nel disciplinare il diritto di sciopero che, come qualsiasi altro diritto della personalit\u00e0 umana, non pu\u00f2 concepirsi in forma generica ed illimitata, ma deve essere ben precisato ed esercitato compatibilmente con i poteri sovrani e con gli interessi prevalenti della Nazione.<\/p><p>Con la proposta da lui presentata si sancirebbe che lo sciopero nei pubblici esercizi e nelle pubbliche amministrazioni \u00e8 proibito e che le relative vertenze non sono neglette, ma demandate ad organi adeguati, ed in conseguenza resterebbe definitivamente acquisito alla legislazione un elemento di tranquillit\u00e0 generale.<\/p><p>Per quanto riguarda la proposta fatta dal Presidente, osserva che la materia non pu\u00f2 essere inserita nel preambolo, ritenendo che di essa non si possa fare una semplice affermazione teorica. Il diritto di sciopero \u00e8 un diritto concreto, sostanziale, che si riconosce o meno ma che, ove si riconosca, dove essere posto sotto determinate forme o condizioni.<\/p><p>LOMBARDO dichiara di essere favorevole alla proposta dell\u2019onorevole Togni di non parlare affatto nella Costituzione del diritto di sciopero, appunto perch\u00e9 intende difendere tale diritto come un\u2019arma che deve rimanere nella lotta di classe, fino a quando non si sia entrati nella societ\u00e0 socialista. Non ritiene che si possa codificare il diritto di sciopero, in quanto non \u00e8 pensabile che vi siano discriminazioni fra sciopero e sciopero, fra lavoratore e lavoratore. Si richiama, in proposito, ad un ricordo storico: per difendere la democrazia, quando il gruppo di generali che seguiva Von Kapp volle ad un certo momento fare il <em>putsch<\/em> in Germania, tale <em>putsch<\/em> venne stroncato dallo sciopero generale. Ci\u00f2 dimostra che ad un dato momento l\u2019arma dello sciopero, che \u00e8 normalmente di difesa della categoria dei lavoratori, pu\u00f2 diventare di difesa della legalit\u00e0 democratica. Per questo ritiene che il voler sancire in una articolazione una qualsiasi discriminazione di tale diritto sia assolutamente ingiusto, proprio per la difesa della democrazia stessa.<\/p><p>Concludendo osserva che, non avendo nessuno negato il diritto di sciopero, la discussione verte sulla possibilit\u00e0 o meno di limitarlo. A suo giudizio, proprio per non limitare in alcun modo il diritto di sciopero, \u00e8 necessario non fare nella Carta costituzionale alcuna enunciazione in materia.<\/p><p>COLITTO, dopo le chiare parole dell\u2019onorevole Lombardo, il quale opportunamente si \u00e8 preoccupato delle distinzioni che avrebbero luogo e che non sarebbero opportune in regime democratico, osserva che, se il diritto di sciopero vuole davvero essere considerato espressione della personalit\u00e0 umana, dovrebbe essere affermato senza limitazioni di sorta. Senonch\u00e9, anche l\u2019onorevole Di Vittorio ritiene che sia da vietare lo sciopero politico.<\/p><p>DI VITTORIO, <em>Relatore<\/em>, dichiara di non aver mai fatto una simile affermazione e ricorda anzi di aver citato degli esempi per dimostrare che lo sciopero politico pu\u00f2 essere un\u2019arma efficacissima per difendere lo stato democratico.<\/p><p>COLITTO ribatte che in un secondo momento l\u2019onorevole Di Vittorio aveva detto che lo sciopero politico non \u00e8 possibile, in quanto le masse lavoratrici vivono nello Stato ed \u00e8 assurdo che possano insorgere contro lo Stato.<\/p><p>DI VITTORIO, <em>Relatore<\/em>, ricorda di aver detto esattamente che non rivendicava lo sciopero politico in seno allo stato democratico di cui le masse lavoratrici stesse fanno parte. Ripete di non voler che sia esplicitamente sancito il diritto allo sciopero politico, ma di respingere qualsiasi limitazione a tale diritto.<\/p><p>COLITTO prende atto dei chiarimenti, che tuttavia ritiene contraddittori. Rileva che per lo meno l\u2019onorevole Di Vittorio ha ammesso la possibilit\u00e0 che la legislazione disciplini, cio\u00e8 limiti (ed i limiti potrebbero essere molto lati) l\u2019esercizio del diritto di sciopero.<\/p><p>L\u2019onorevole Di Vittorio ha inoltre affermato che negli scioperi che si sono avuti i pubblici servizi sono sempre stati assicurati (il che significa che anche egli si preoccupa dei danni che alla collettivit\u00e0 potrebbero derivarne) e che vi potrebbero essere scioperi, come ad esempio quello dei magistrati, che starebbero ad indicare che lo Stato \u00e8 in crisi.<\/p><p>Pertanto, pur riconoscendo che lo sciopero costituisce un mezzo anche oggi necessario per la tutela dei diritti del lavoratore, sente, anche attraverso le parole dello stesso onorevole Di Vittorio, come sia opportuno che di questo diritto di sciopero nella Costituzione non si parli.<\/p><p>PRESIDENTE, dato che si tratta, pi\u00f9 che di fissare un precetto, di sopprimere un divieto con il conseguente riconoscimento ai lavoratori del diritto di sciopero, ritiene che sia sufficiente inserire nel preambolo una frase che potrebbe essere la seguente: \u00abIl divieto di sciopero, consacrato nella legislazione fascista, \u00e8 soppresso\u00bb.<\/p><p>DOMINED\u00d2 dichiara di non opporsi, ma \u00e8 d\u2019avviso che sia necessario allora aggiungere anche l\u2019abrogazione del divieto di serrata.<\/p><p>TOGNI, in considerazione che lo sciopero \u00e8 una realt\u00e0 insopprimibile e che si \u00e8 deciso di non sancirne il diritto nella Carta costituzionale, in quanto impossibile fissarne i limiti, ritiene che la formula pi\u00f9 semplice sia quella da lui proposta.<\/p><p>PRESIDENTE, pur essendo d\u2019accordo con l\u2019onorevole Togni, \u00e8 d\u2019avviso che, oltre all\u2019enunciazione generica della soppressione di qualsiasi residuo del passato regime fascista, la Costituzione dovrebbe contenere anche la specifica affermazione dell\u2019abrogazione del divieto di sciopero.<\/p><p>DI VITTORIO, <em>Relatore<\/em>, non ritiene opportuna la formulazione proposta dal Presidente, in quanto, a suo avviso, nella Costituzione si devono fissare dei princip\u00ee e non stabilire dei divieti; \u00e8 contrario inoltre alla proposta dell\u2019onorevole Togni, perch\u00e9, se si parlasse dell\u2019abrogazione del divieto di sciopero, si dovrebbero considerare anche tutte le altre disposizioni del passato regime.<\/p><p>La Costituzione \u00e8 un\u2019enunciazione sintetica dei princip\u00ee che devono essere alla base del nuovo diritto italiano; ciascun diritto sancito dovr\u00e0 poi essere disciplinato per legge, in quanto \u00e8 evidente che ogni diritto di determinate categorie di cittadini trova dei limiti nei diritti degli altri. Quindi, come s\u2019\u00e8 fatto per tutti gli altri princip\u00ee, se si \u00e8 d\u2019accordo sul diritto di sciopero, ritiene che esso debba essere sancito nella Carta costituzionale: spetter\u00e0 poi al legislatore disciplinarlo e fissarne i limiti.<\/p><p>La riluttanza a sancire il diritto di sciopero, diversamente da quello che si \u00e8 fatto per le altre materie in esame, significa o che non lo si vuole riconoscere, o che si vuole ammetterlo in maniera confusa, circondato di garanzie che si ha paura di fissare e per le quali ci si rimette al legislatore.<\/p><p>TOGNI ripete che, a suo avviso, non \u00e8 possibile fissare nella Carta costituzionale il diritto di sciopero, che non \u00e8 contemplato in nessun\u2019altra Costituzione. Quando la Sottocommissione sar\u00e0 d\u2019accordo sulla sostanza ed avr\u00e0 proposto il rinvio della formulazione di un articolo nel preambolo, non si sar\u00e0 emessa una sentenza inappellabile e si avr\u00e0 sempre la possibilit\u00e0 di tornare sulla decisione presa. Ritiene tuttavia che per ora non sia possibile fissare in modo concreto l\u2019articolo da inserire nel preambolo, in quanto ancora nulla si sa sul come il preambolo stesso sar\u00e0 formulato.<\/p><p>GIUA osserva che una proposta concreta potrebbe essere sempre fatta: spetter\u00e0 poi a coloro che avranno il compito di elaborare il preambolo di inserire, anche con altre parole, il concetto espresso dalla Sottocommissione.<\/p><p>FANFANI fa presente che se si \u00e8 convinti che il diritto di sciopero sia per la prima volta acquisito, non vi \u00e8 dubbio che esso debba essere solennemente sancito nella Costituzione e non limitato ad un accenno nel preambolo; se invece si \u00e8 d\u2019accordo nell\u2019affermare che tale diritto esisteva in precedenza ed era stato poi soppresso, allora si deve ripristinare con una legge ordinaria e non con la Costituzione. Dichiara quindi di insistere sul suo ordine del giorno, presentato in precedenza, che ritiene conclusivo.<\/p><p>TOGNI dichiara che, in sostituzione di quello precedentemente presentato, propone il seguente ordine del giorno: \u00abLa terza Sottocommissione, ritenendo inopportuno di comprendere nella Carta costituzionale formulazioni riguardanti lo sciopero e la serrata, rinvia al preambolo della Costituzione o ad una legge speciale il superamento o l\u2019abrogazione del precedente ordinamento sindacale corporativo, che prevedeva il divieto di sciopero e di serrata\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE dichiara che non voter\u00e0 tale proposta, ritenendo che il silenzio sul diritto di sciopero nella Carta costituzionale debba essere subordinato ad una precisa formulazione del pensiero della Sottocommissione sull\u2019affermazione del diritto di sciopero nel preambolo.<\/p><p>LOMBARDO \u00e8 contrario alla formulazione dell\u2019onorevole Togni, alla quale preferisce quella da lui precedentemente presentata, anche perch\u00e9 non ritiene che nella Costituzione si debba parlare della serrata, che, sia pure da un punto di vista giuridico, potrebbe essere posta da qualcuno sullo stesso piano dello sciopero.<\/p><p>DI VITTORIO, <em>Relatore<\/em>, dichiara che voter\u00e0 contro l\u2019ordine del giorno dell\u2019onorevole Togni e insiste sulla sua proposta di inserire nella Costituzione un articolo cos\u00ec formulato: \u00abIl diritto di sciopero \u00e8 riconosciuto ai lavoratori\u00bb.<\/p><p>FANFANI propone il seguente ordine del giorno: \u00abLa terza Sottocommissione, ritenuto urgente ed indispensabile che una legge riconosca il diritto di sciopero dei lavoratori, abrogando i divieti fascisti in materia, non ritiene necessario che la materia sia regolata dalla Carta costituzionale\u00bb.<\/p><p>COLITTO chiede che in tale ordine del giorno, oltre al diritto di sciopero, sia aggiunto il diritto di serrata.<\/p><p>DOMINED\u00d2 si associa, aggiungendo che voter\u00e0 l\u2019ordine del giorno, nell\u2019intendimento che spetta alla legge speciale stabilire quei limiti di liceit\u00e0 del potere di sciopero, che non sarebbe conveniente ne possibile determinare in sede costituzionale.<\/p><p>PRESIDENTE pone in votazione l\u2019articolo proposto dall\u2019onorevole Di Vittorio cos\u00ec concepito:<\/p><p>\u00abIl diritto di sciopero \u00e8 riconosciuto ai lavoratori\u00bb.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pone in votazione l\u2019ordine del giorno presentato dall\u2019onorevole Marinaro:<\/p><p>\u00ab\u00c8 riconosciuto, nell\u2019ambito degli interessi economici e sindacali, il diritto di sciopero e di serrata, salvo le garanzie e le limitazioni stabilite dalla legge. Gli scioperi nei servizi pubblici e nelle pubbliche amministrazioni sono proibiti. Le vertenze relative verranno risolte da adeguati organi opportunamente predisposti\u00bb.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pone in votazione l\u2019ordine del giorno presentato dall\u2019onorevole Togni e cos\u00ec modificato:<\/p><p>\u00abRiconosciuto urgente ed indispensabile che una legge abroghi i divieti fascisti relativi al diritto di sciopero, non si ritiene necessario che la materia sia regolata dalla Carta costituzionale\u00bb.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pone in votazione l\u2019ordine del giorno presentato dall\u2019onorevole Fanfani:<\/p><p>\u00abLa terza Sottocommissione, ritenuto urgente ed indispensabile che una legge riconosca il diritto di sciopero dei lavoratori, abrogando i divieti fascisti in materia, non ritiene necessario che la materia sia regolata dalla Carta costituzionale\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pone ai voti la proposta dell\u2019onorevole Colitto che all\u2019articolo approvato venga aggiunto il diritto di serrata.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>La seduta termina alle 14.<\/p><p><em>Erano presenti:<\/em> Colitto, Di Vittorio, Domined\u00f2, Fanfani, Giua, Ghidini, Lombardo, Marinaro, Rapelli, Togni.<\/p><p><em>Assenti<\/em> <em>giustificati<\/em><em>:<\/em> Canevari.<\/p><p><em>Assenti<\/em><em>: <\/em>Federici Maria, Merlin Angelina, Mol\u00e8, Noce Teresa, Paratore, Pesenti, Taviani.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE TERZA SOTTOCOMMISSIONE 37. RESOCONTO SOMMARIO DELLA SEDUTA DI GIOVED\u00cc 24 OTTOBRE 1946 PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GHIDINI INDICE Diritto di associazione e ordinamento sindacale (Seguito della discussione) Presidente \u2013 Togni \u2013 Colitto \u2013 Marinaro \u2013 Giua \u2013 Domined\u00f2 \u2013 Di Vittorio, Relatore \u2013 Fanfani \u2013 Lombardo. 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