{"id":5530,"date":"2023-10-16T14:54:35","date_gmt":"2023-10-16T12:54:35","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5530"},"modified":"2023-11-02T23:42:02","modified_gmt":"2023-11-02T22:42:02","slug":"pomeridiana-di-mercoledi-23-ottobre-1946","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5530","title":{"rendered":"POMERIDIANA DI MERCOLED\u00cc 23 OTTOBRE 1946"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"5530\" class=\"elementor elementor-5530\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-decba14 elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"decba14\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-d8389af\" data-id=\"d8389af\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-1679d82 elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"1679d82\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/19461023sed036ts.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-c3ce601 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"c3ce601\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE<\/p><p>TERZA SOTTOCOMMISSIONE<\/p><p>36.<\/p><p>RESOCONTO SOMMARIO<\/p><p>DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI MERCOLED\u00cc 23 OTTOBRE 1946<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>GHIDINI<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p><strong>Diritto di associazione e ordinamento sindacale <\/strong>(<em>Seguito della discussione<\/em>)<\/p><p>Mol\u00e8 \u2013 Di Vittorio, <em>Relatore<\/em> \u2013 Presidente \u2013 Domined\u00f2 \u2013 Marinaro \u2013 Lombardo \u2013 Togni \u2013 Fanfani.<\/p><p>La seduta comincia alle 18.20.<\/p><p>Seguito della discussione sul diritto di associazione e sull\u2019ordinamento sindacale.<\/p><p>MOL\u00c8 intende fare una questione di opportunit\u00e0 e chiede se si ritenga necessario parlare del diritto di sciopero o si ritenga pericoloso includerlo nella Costituzione.<\/p><p>Il diritto di sciopero \u00e8 ormai riconosciuto da tutti i Paesi, meno che da quello dove lo Stato si identifica con la classe lavoratrice. Cita, a questo proposito, una disposizione della Costituzione russa.<\/p><p>DI VITTORIO, <em>Relatore<\/em>, osserva che la disposizione non \u00e8 contro lo sciopero, bens\u00ec contro il sabotaggio.<\/p><p>MOL\u00c8 afferma che se lo Stato concedesse il diritto di sciopero ai lavoratori e lo negasse agli addetti ai servizi pubblici, potrebbe sorgere il problema, nel caso che questi ricorressero ad una tale arma, che lo Stato dovesse agire in una certa maniera, mentre invece, mancando questa precisa regolamentazione, lo Stato avrebbe la possibilit\u00e0 di agire in modo diverso; sarebbe una questione di apprezzamento politico che determinerebbe di volta in volta il comportamento dello Stato. In altri termini, si pu\u00f2 ammettere che lo sciopero dei servizi pubblici avvenga senza farne un reato; il reato sorgerebbe quando si stabilisse che non \u00e8 lecito.<\/p><p>Ma il problema, a suo avviso, va posto da un altro punto di vista: il diritto di sciopero non si discute; chi nega il diritto di sciopero, l\u2019uso di quest\u2019arma, che \u00e8 stata uno dei mezzi di affermazione della classe lavoratrice, effettivamente \u00e8 reazionario, a parte l\u2019opportunit\u00e0 o no di legiferare in materia. Ma per i servizi pubblici la questione \u00e8 diversa. Prima di tutto occorre distinguere i servizi pubblici. Se si considera servizio pubblico tanto quello del ferroviere, quanto quello del magistrato, si confondono due forme di attivit\u00e0: una che attiene ad una funzione di utilit\u00e0 sociale, un\u2019altra che attiene al diritto complesso della sovranit\u00e0 dello Stato. Pensa che il pubblico funzionario vada concepito come colui che esercita le funzioni dello Stato, come colui nella cui azione si obiettiva la sovranit\u00e0 dello Stato e che, quindi, non pu\u00f2 scioperare contro lo Stato, perch\u00e9 sarebbe lo Stato che sciopera contro se stesso. Il ferroviere pu\u00f2 in qualche maniera non identificarsi, e spesso non si identifica con lo Stato; ma il magistrato, colui che appartiene alle forze di polizia, colui che \u00e8 nell\u2019esercito, sono lo Stato, rappresentano lo Stato nelle sue funzioni sovrane. Il giorno in cui fosse concesso ai soldati, agli ufficiali, ai magistrati di scioperare contro lo Stato, lo Stato non avrebbe pi\u00f9 ragione di esistere. Uno sciopero di questo genere, in alcune circostanze della vita politica, potrebbe anche verificarsi, ma non potrebbe mai essere, da parte dello Stato, riconosciuto legalmente. Potr\u00e0 lo Stato in tali circostanze trovare opportuno di usare mezzi conciliativi anzich\u00e9 repressivi; ma questo attiene alla politica.<\/p><p>Quando si vuol dare allo Stato il carattere di Stato democratico, che non agisce per gli interessi di una classe, ma che concilia tutti gli interessi, \u00e8 inconcepibile legiferare sul diritto di sciopero di coloro che sono alle sue dirette dipendenze.<\/p><p>Qualora vi siano amministrazioni che non funzionano bene nello Stato democratico, non \u00e8 necessario ricorrere allo sciopero. C\u2019\u00e8 qualcuno che pensa anche all\u2019opportunit\u00e0 di portare al governo un rappresentante della Confederazione generale del lavoro perch\u00e9 tuteli direttamente questi interessi. Ci\u00f2 potrebbe rientrare nel concetto di Stato democratico, non gi\u00e0 il concedere il diritto di sciopero a queste categorie. \u00c8 preferibile lasciare alla prudenza politica la risoluzione di certe crisi.<\/p><p>Si chiede poi se, oltre allo sciopero economico, che si verifica quando l\u2019interesse del lavoro si contrappone all\u2019interesse del capitale, si debba trattare anche dello sciopero politico.<\/p><p>DI VITTORIO, <em>Relatore<\/em>, fa rilevare che nel primo comma dell\u2019articolo 4 da lui proposto si dice: \u00abLa legislazione dovr\u00e0 garantire le libert\u00e0 sindacali ed il diritto di sciopero a tutti i lavoratori\u00bb. Non si fa cenno, quindi, allo sciopero economico o allo sciopero politico; si afferma soltanto il diritto di sciopero per ogni lavoratore, perch\u00e9 nella Costituzione vanno consacrati i princip\u00ee generali.<\/p><p>Ritiene che si possa fare a meno di una discussione circa l\u2019estensione o meno ai pubblici servizi del diritto di sciopero, spettando tale discussione piuttosto alla Camera legislativa.<\/p><p>MOL\u00c8 osserva che non \u00e8 possibile che lo Stato si autodefinisca datore di lavoro iniquo, contro il quale si debba usare l\u2019arma dello sciopero. Naturalmente si riferisce sempre allo Stato democratico, e pensa che sarebbe una specie di contraddizione, nel momento in cui si crea la Costituzione dello Stato democratico, ammettere che si tratti di uno Stato contro il quale i lavoratori possano fare uso del diritto di sciopero.<\/p><p>PRESIDENTE si chiede se, di fronte all\u2019articolo dell\u2019onorevole Di Vittorio, sia possibile trasfondere nella Costituzione l\u2019essenza dei rilievi fatti; per evitare che la formula proposta possa in avvenire essere fonte di equivoci.<\/p><p>Pone quindi delle domande: se si afferma che il diritto allo sciopero \u00e8 consacrato per tutti i lavoratori, domani potr\u00e0 una legge escludere da questo diritto i pubblici ufficiali? Ricorda che il codice Zanardelli ammetteva implicitamente il diritto allo sciopero, mentre con altra disposizione lo vietava per i pubblici ufficiali. Ora se la Costituzione dovesse sancire il diritto allo sciopero per tutti, il legislatore di domani verrebbe a trovarsi in difficolt\u00e0 nei riguardi di alcune categorie.<\/p><p>MOL\u00c8 concorda con l\u2019osservazione molto perspicua del Presidente e rileva che la preoccupazione esiste soprattutto se si considera che oggi anche i funzionari hanno i loro sindacati.<\/p><p>DI VITTORIO, <em>Relatore<\/em>, afferma che sono esclusi quelli degli appartenenti alla pubblica sicurezza e ai Corpi armati.<\/p><p>MOL\u00c8 fa rilevare che si tratta di piccole eccezioni, mentre esistono anche organizzazioni sindacali dei magistrati. Sarebbe del parere di non parlare affatto di tale argomento nella Costituzione, tanto pi\u00f9 considerando che il diritto di sciopero \u00e8 un fatto ormai acquisito in tutti i Paesi civili. Mette quindi in rilievo le gravi difficolt\u00e0 di valutazione che sorgerebbero, ad esempio, nella distinzione tra pubblici servizi essenziali e pubblici servizi accessori.<\/p><p>PRESIDENTE osserva innanzitutto che lo sciopero politico, di cui ammette l\u2019eventualit\u00e0 solo in casi eccezionali, non dovrebbe essere scritto nella Costituzione, ed \u00e8 anche discutibile se possa ammettersi lo sciopero dei pubblici funzionari che personificano la sovranit\u00e0 dello Stato, in quanto un tale sciopero sarebbe la negazione dello Stato stesso.<\/p><p>Aggiunge d\u2019altro canto che vi sono impiegati, non dipendenti dallo Stato, come, ad esempio, i messi esattoriali, i quali, pur esercitando un pubblico ufficio, dipendono da ditte private appaltatrici. In questo caso c\u2019\u00e8 un datore di lavoro che non \u00e8 lo Stato, e sarebbe ingiusto escludere una tale categoria di lavoratori dal diritto allo sciopero. Per tutte queste ragioni \u00e8 del parere di non fare generalizzazioni che potrebbero risultare pericolose.<\/p><p>MOL\u00c8 precisa che quando si parla di pubblici funzionari si devono intendere solo i dipendenti dallo Stato.<\/p><p>DI VITTORIO, <em>Relatore<\/em>, insiste sul concetto che la Costituzione deve solo affermare il diritto; sar\u00e0 compito del legislatore ordinario di regolamentare tutta la materia. Non crede, contrariamente a quanto ritiene il Presidente, che una formula generale possa creare imbarazzi. D\u2019altro canto non \u00e8 da pensare che dello sciopero possano valersi gli alti ufficiali dello Stato, anche perch\u00e9 ci\u00f2 non \u00e8 nella tradizione politica dei Paesi civili.<\/p><p>MOL\u00c8 ricorda lo sciopero degli agenti di pubblica sicurezza.<\/p><p>DI VITTORIO, <em>Relatore<\/em>, nota che si \u00e8 trattato di una manifestazione sporadica senza alcuna gravit\u00e0.<\/p><p>MOL\u00c8 cita anche il caso di un colonnello della polizia a Roma che aveva tentato di organizzare uno sciopero.<\/p><p>DI VITTORIO, <em>Relatore<\/em>, rileva che si tratta di piccoli episodi. La storia degli scioperi parla di movimenti operai e di movimenti di impiegati, specialmente nell\u2019industria privata; l\u2019ipotesi dello sciopero dei generali, dei magistrati, ecc., non ha mai avuto conferma nella pratica. Teoricamente tutto \u00e8 possibile, ma non \u00e8 a questi piccoli episodi che ci si deve riferire.<\/p><p>MOL\u00c8 per quanto riguarda la serrata, osserva che vi possono essere, in linea di massima, delle serrate determinate da condizioni che rendano impossibile continuare la vita delle aziende. In questi casi potrebbe essere preveduto uno speciale controllo da parte dello Stato, perch\u00e9 non si prestino a nascondere qualche speculazione.<\/p><p>DI VITTORIO, <em>Relatore<\/em>, pensa che un rigoroso controllo dovrebbe sempre esservi, poich\u00e9 la serrata \u00e8 un\u2019arma di battaglia specifica. Ricorda di averne parlato nella sua relazione, ma non ha creduto opportuno parlarne negli articoli, perch\u00e9, a suo avviso, la Costituzione deve consacrare i diritti, e non parlare delle cose vietate, affinch\u00e9 non divenga una specie di Codice penale.<\/p><p>Siccome nega il diritto alla serrata, non trova necessario dirlo nella Costituzione.<\/p><p>DOMINED\u00d2 ritiene che la questione dovrebbe essere impostata nei suoi termini essenziali di partenza, che non sono sfuggiti all\u2019accortezza del Relatore quando ha indugiato sulla questione preliminare del riconoscimento del diritto di sciopero in genere, termini di partenza che sono stati felicemente ripresi dall\u2019onorevole Mol\u00e8.<\/p><p>Non vorrebbe essere frainteso, ma, a suo avviso, la questione dovrebbe essere impostata in termini giuridici: lo sciopero \u00e8 un\u2019arma di fatto che, eventualmente, pu\u00f2 anche essere giustificata. Riconosce che il potere di sciopero (preferisce parlare di potere e non di diritto) possa essere legittimo. Lo sciopero, per\u00f2, di regola rompe un rapporto di lavoro precostituito. All\u2019onorevole Di Vittorio, che parlava dell\u2019esigenza di riconoscere alla personalit\u00e0 umana la libert\u00e0 di non lavorare, cio\u00e8 il diritto di incrociare le braccia, osserva che a parte la propria sensibilit\u00e0 al dovere sociale di lavorare, tale libert\u00e0 pu\u00f2 se mai trovarsi nella facolt\u00e0 di non assumere un obbligo di prestazione d\u2019opera, ma, una volta assunto quest\u2019obbligo, si stabilisce un vincolo di diritto: e lo sciopero \u00e8 un\u2019arma di fatto che rompe un vincolo giuridico precostituito, come la guerra \u00e8 un\u2019arma di fatto che rompe un ordine internazionale precostituito.<\/p><p>Non esclude affatto, pur considerandola eccezionale, l\u2019ipotesi che la rottura di questo vincolo precostituito possa essere legittimata da cause di forza maggiore; pu\u00f2 tuttavia non esservi uno stato di forza maggiore tale da legittimare la inadempienza al rapporto di lavoro in vigore. E allora si domanda, pur avendo riconosciuto l\u2019ipotesi in cui l\u2019arma dello sciopero diventa legittima, se convenga contemplare nella Costituzione il diritto di sciopero, attraverso una formulazione cos\u00ec generale da comprendere ipotesi legittime e non legittime.<\/p><p>Afferma che la riprova della bont\u00e0 di questa impostazione della tesi sta nel fatto che, per quante Costituzioni egli abbia sfogliato, ad eccezione di quella estone, non ha mai trovato un accenno al riconoscimento generale di questo diritto. Vi \u00e8 invece qualche indovinato accenno sulle funzioni del sindacato dirette ad elevare e migliorare le condizioni della classe lavoratrice.<\/p><p>DI VITTORIO, <em>Relatore<\/em>, risponde che questo diritto \u00e8 riconosciuto in tutte le legislazioni di quei Paesi nei quali era stato soppresso. In Francia, ad esempio, non si fa nessuno accenno al diritto di sciopero, perch\u00e9 non \u00e8 stato mai soppresso.<\/p><p>DOMINED\u00d2 aggiunge che il passo avanti rispetto a situazioni preclusive dell\u2019esercizio di questo potere sta oggi nell\u2019avere superato il divieto formale di sciopero e di serrata.<\/p><p>D\u2019altra parte, a suo avviso, quest\u2019arma eccezionale dello sciopero deve essere gradualmente eliminata nell\u2019evoluzione di un Paese civile. Cos\u00ec come si tende al superamento della guerra, si deve tendere al superamento dello sciopero, sostituendo a quest\u2019arma eccezionale diversi strumenti di tutela giuridica. Considera l\u2019istituto dell\u2019arbitrato obbligatorio come segno di evoluzione di un popolo civile.<\/p><p>Pertanto pone il dubbio della opportunit\u00e0 di giungere a sancire, come mezzo normale comprendente tutte le ipotesi, questo esercizio di un potere di fatto, pur tenendo presenti le ragioni sociali e morali che lo giustificano in determinate ipotesi.<\/p><p>MARINARO dichiara che non nega il diritto di sciopero, per le ragioni accennate ampiamente dal Relatore e dall\u2019onorevole Mol\u00e8; vede anche l\u2019opportunit\u00e0 che questo diritto generale, ormai riconosciuto, sia consacrato in una precisa norma; ma vede pure la necessit\u00e0 che il riconoscimento di un tale diritto sia accompagnato da precise garanzie e limitazioni. Il diritto di sciopero illimitato e la negata facolt\u00e0 di serrata, come \u00e8 nel pensiero del Relatore, confermano, a suo avviso, l\u2019intendimento di voler riconoscere una preminenza dei lavoratori rispetto ai datori di lavoro, intendimento che nella seduta del giorno precedente sembr\u00f2 superato, sia pure per fini conciliativi. Fa rilevare che in uno Stato democratico non possono costituirsi privilegi di classe. Tutte le classi debbono essere considerate su uno stesso piano nell\u2019esercizio dei loro diritti e nell\u2019adempimento dei loro doveri, e tutto questo per rispetto a quelle finalit\u00e0 che interessano principalmente tutta la collettivit\u00e0.<\/p><p>All\u2019affermazione del diritto di sciopero, quale strumento di lotta e di difesa degli interessi dei lavoratori, deve necessariamente corrispondere il diritto di serrata dei datori di lavoro. Non ritiene concepibile, specialmente dal punto di vista giuridico \u2013 e nella Costituzione vanno fissate norme essenzialmente giuridiche \u2013 che la legge ammetta uno strumento di offesa e non consenta alcun mezzo di difesa.<\/p><p>LOMBARDO afferma che la serrata \u00e8 una rappresaglia, non un mezzo di difesa.<\/p><p>MARINARO ripete che la serrata \u00e8 il mezzo che ha il datore di lavoro per difendersi da uno sciopero illegittimo, e non pu\u00f2, <em>a<\/em> <em>priori<\/em>, essere considerata una rappresaglia.<\/p><p>Ammesso in egual grado il riconoscimento dei diritti di sciopero e di serrata, sorge evidente l\u2019opportunit\u00e0 che l\u2019affermazione di tali diritti sia accompagnata da garanzie e limitazioni, in modo che tali mezzi di lotta siano contenuti nell\u2019ambito degli interessi economici e sindacali, non contrastino con l\u2019interesse generale prevalente della collettivit\u00e0, e non si tramutino in strumenti di offesa e di indebolimento delle istituzioni democratiche.<\/p><p>Prescindendo dalle osservazioni fatte dall\u2019onorevole Mol\u00e8 e dal Presidente, circa la distinzione tra i dipendenti dello Stato, ritiene che, nel caso dello sciopero nelle pubbliche amministrazioni, nei servizi pubblici, \u00e8 l\u2019interesse della collettivit\u00e0 che deve prevalere. In ogni caso, poi, il ricorso a tali mezzi di lotta dovrebbe essere deliberato dalla effettiva maggioranza degli interessati e dovrebbe essere subordinato ad una procedura preliminare di composizione.<\/p><p>Per queste considerazioni, propone che nella Carta costituzionale sia inserito un articolo del seguente tenore:<\/p><p>\u00ab\u00c8 riconosciuto, nell\u2019ambito degli interessi economici e sindacali, il diritto di sciopero e di serrata, salvo le garanzie e le limitazioni stabilite dalla legge.<\/p><p>\u00abGli scioperi nei servizi pubblici e nelle pubbliche amministrazioni sono proibiti; le vertenze relative saranno risolte da adeguati organi opportunamente predisposti\u00bb.<\/p><p>TOGNI dichiara che non seguir\u00e0 l\u2019onorevole Domined\u00f2 in quella che \u00e8 la parte squisitamente giuridica dell\u2019argomento, anche perch\u00e9 pu\u00f2 concordare col Relatore sul fatto che un fenomeno cos\u00ec grave, cos\u00ec moderno e cos\u00ec importante come lo sciopero non pu\u00f2 essere circoscritto in formule e strettoie giuridiche, ma \u00e8 opportuno considerarlo da un punto di vista prevalentemente sociale. Sotto questo punto di vista crede che nessuno possa negare la necessit\u00e0 ineluttabile del ricorso allo sciopero quale unica arma, unico mezzo dei lavoratori per poter progredire nelle loro posizioni di lavoro e migliorare le posizioni stesse. Arriverebbe a dire che, ove lo sciopero fosse veramente applicato secondo quell\u2019alto valore che ha, sarebbe un\u2019arma di progresso sociale, l\u2019unica arma degli operai per poter mettere sul tappeto determinate rivendicazioni.<\/p><p>Riconosce che sul piano sociale si va verso un continuo perfezionamento delle condizioni dei lavoratori, e che le esigenze sindacali comportano una progressiva richiesta di miglioramento.<\/p><p>Per contro, non si sente di mettere sullo stesso piano l\u2019arma che avrebbero i datori di lavoro, ove si consentisse la serrata, perch\u00e9 questo non risponderebbe n\u00e9 alla funzione sociale del capitale, n\u00e9 a quell\u2019impulso di tutto il popolo italiano di oggi, della nuova democrazia, che spinge a tutelare in maniera prevalente i lavoratori nell\u2019esplicazione del loro lavoro e nell\u2019affermazione dei loro diritti.<\/p><p>Fa per\u00f2 considerare che lo sciopero \u00e8 un\u2019arma la quale presenta, per chi l\u2019adopera e per chi la subisce, gravi inconvenienti, gravi danni e quindi comporta dei limiti e la necessit\u00e0 di garanzie, per un complesso di situazioni e di attivit\u00e0, di fronte alle quali il cittadino onesto che pensa al bene comune resta perplesso e preoccupato.<\/p><p>Non \u00e8, a suo avviso, minimamente accettabile una possibilit\u00e0 di sciopero politico, cos\u00ec come non \u00e8 ammissibile una possibilit\u00e0 di sciopero da parte di determinati organi statali o tali da rappresentare o impersonare determinati gangli della vita dello Stato stesso.<\/p><p>Dichiara di non essere d\u2019accordo col Relatore quando parla di questo Stato come di qualche cosa di aleatorio, momentaneo, che pu\u00f2 essere domani modificato nella sua struttura e verso il quale dobbiamo garantirci. Pensa che il giorno in cui lo Stato democratico dovesse cadere, per una qualsiasi deprecata ipotesi, nessuna Costituzione potrebbe reggere, e coloro che fossero chiamati a dare un nuovo ordinamento allo Stato spazzerebbero qualunque norma che possa avere statuito lo Stato che oggi si tratta di formare. Lo Stato democratico garantisce la libert\u00e0, ma deve garantire anche il proprio funzionamento e deve difendere la propria vita; non pu\u00f2 consentire che alla sua vita sia attentato n\u00e9 sul piano politico, n\u00e9 sul piano economico, sindacale, lavorativo. Crede che su questo tutti siano d\u2019accordo.<\/p><p>Ha toccato questo punto per mettere in evidenza le difficolt\u00e0 che si presentano a chi voglia sancire questo diritto nella nuova Costituzione. Non crede possibile trovare una formula che dica tutto quello che si deve dire e ometta tutto quello che si deve omettere, e che non sia limitativa o insufficiente dato il continuo e, sotto certi aspetti, imprevedibile evolversi della vita economica e sociale.<\/p><p>Si chiede perch\u00e9, come hanno fatto tutte le altre Costituzioni, non si vuole rinunciare ad affermare questo diritto di sciopero, quando esistono due garanzie per i lavoratori: cio\u00e8 che nulla \u00e8 detto nella nuova Costituzione che possa anche minimamente servire di limite, di remora, di ostacolo alla manifestazione di questo diritto che \u00e8 nella coscienza di tutti; inoltre uno Stato democratico non potr\u00e0 mai non consentire lo sciopero ai lavoratori, quando questo veramente si manifesti come una necessit\u00e0 insopprimibile. Pertanto propone di soprassedere a qualsiasi formulazione.<\/p><p>LOMBARDO afferma che in una societ\u00e0 prettamente socialista lo sciopero andrebbe vietato, mentre \u00e8 un\u2019arma legittima nella societ\u00e0 capitalistica, in quanto permette di colpire gli imprenditori attraverso il loro profitto.<\/p><p>Naturalmente lo sciopero, da un punto di vista generale, \u00e8 un danno per la collettivit\u00e0, ma lo \u00e8 anche la condizione d\u2019inferiorit\u00e0 dei lavoratori, ed \u00e8 ovvio che questi possano usufruire di tale arma.<\/p><p>Siccome lo sciopero \u00e8 un\u2019arma, qualora se ne enunci il diritto, dovrebbero anche essere enunciate le garanzie di esercizio; dovrebbe essere stabilito come, quando e da chi potrebbe essere esercitato; occorrerebbe, insomma, fare una casistica che non pu\u00f2 trovar luogo nella Costituzione; perci\u00f2, a suo avviso, non andrebbe fatta nessuna enunciazione.<\/p><p>La serrata, invece, \u00e8 un\u2019arma di offesa, non di difesa: \u00e8 un\u2019offesa nei riguardi della collettivit\u00e0 e, se nella Costituzione, ammettendosi lo sciopero, si dovesse ammettere anche la serrata, ritiene questa una ragione di pi\u00f9 per non parlare di sciopero.<\/p><p>Si chiede, per\u00f2, se possa conciliarsi il silenzio sul diritto di sciopero con la enunciazione, fatta in altro articolo, del dovere, oltre che del diritto, al lavoro.<\/p><p>DOMINED\u00d2 spiega di aver parlato di dovere del lavoro in un senso assolutamente generale, sociale ed etico. Non si esclude che, l\u00e0 dove questo dovere si traduca nella assunzione concreta di uno specifico rapporto di lavoro, se tale rapporto non determina un trattamento del lavoratore conforme alle necessit\u00e0 individuali e familiari, possa sussistere quella ragione di prepotere economico del datore di lavoro rispetto al lavoratore, per cui a questi sia dato legittimamente ricorrere ad un\u2019arma, che \u00e8 la sola per spezzare quel prepotere.<\/p><p>MOL\u00c8 aggiunge che il lavoro \u00e8 un dovere, ma nelle condizioni migliori per il lavoratore.<\/p><p>DI VITTORIO, <em>Relatore<\/em>, ritiene che la proclamazione del dovere del lavoro sia necessaria per i borghesi, perch\u00e9 per i lavoratori il lavoro \u00e8 un bisogno vitale.<\/p><p>LOMBARDO chiede se la legislazione fascista, che aveva vietato lo sciopero e la serrata, \u00e8 stata abrogata.<\/p><p>DOMINED\u00d2 risponde che l\u2019ordinanza alleata del 13 giugno 1944 ha abrogato il sistema corporativo fascista, lasciando per\u00f2 in penombra il sistema sindacale. Nella realt\u00e0 si considera superato il divieto del diritto di sciopero e di serrata.<\/p><p>FANFANI, riprendendo ed estendendo una frase dell\u2019onorevole Lombardo, afferma che tutte le volte in cui una societ\u00e0 riesce a rendere piena giustizia a tutti gli oppressi, l\u2019arma dello sciopero non ha pi\u00f9 diritto di essere usata.<\/p><p>Lo Stato italiano, che si \u00e8 proposto di riconoscere pieno diritto alla giustizia da parte di tutti, dovrebbe in teoria non ammettere lo sciopero e la serrata. Ma se ammette lo sciopero, cio\u00e8 se riconosce l\u2019incapacit\u00e0 dello Stato a tutelare la giustizia nei confronti dei lavoratori, non pu\u00f2 non ammettere la stessa incapacit\u00e0 dello Stato a tutelare la giustizia nei confronti dei datori di lavoro.<\/p><p>Ammettendo solo il diritto dei lavoratori di rendersi ragione, implicitamente si riconosce che lo Stato soggiace normalmente all\u2019influenza del capitalista, tanto che non sa rendere giustizia al lavoratore, donde lo sciopero. Ma questa ammissione implicita non pu\u00f2 essere fatta nella Costituzione. Pertanto o si tace il diritto di farsi ragione da s\u00e9 nel campo del lavoro, oppure si riconosce la insufficienza dello Stato a rendere giustizia, e, in questa ipotesi, si deve ammettere il duello tra le parti.<\/p><p>In questa condizione di cose lo Stato deve prendere delle garanzie; pertanto propone il seguente articolo:<\/p><p>\u00ab\u00c8 ammesso il ricorso allo sciopero e alla serrata. La legge ne regola le modalit\u00e0 di proclamazione e di svolgimento, a tutela della pace sociale, del godimento del diritto al lavoro, della continuit\u00e0 dei servizi essenziali alla vita collettiva e dell\u2019espletamento delle funzioni proprie dello Stato\u00bb.<\/p><p>MOL\u00c8 ritiene che si possa non parlare dello sciopero, ma che non si possa affermare che l\u2019enunciazione del diritto di sciopero nei rapporti tra privati significhi affermare l\u2019incapacit\u00e0 dello Stato a dare una legittima soddisfazione ai diritti del lavoro. Sarebbe una confessione di questa incapacit\u00e0, qualora questo diritto fosse concesso ai soli prestatori d\u2019opera.<\/p><p>Finch\u00e9 non ci sar\u00e0 uno Stato di economia collettiva, finch\u00e9 ci sar\u00e0 una certa libert\u00e0 d\u2019iniziativa, lo Stato non potr\u00e0 impedire che si verifichino ingiustizie.<\/p><p>Quanto poi a regolamentare lo sciopero, si potranno determinare i limiti in cui lo sciopero \u00e8 consentito, ma non le modalit\u00e0; perch\u00e9 lo sciopero \u00e8 un\u2019arma che o \u00e8 concessa completamente, oppure \u00e8 perfettamente inutile.<\/p><p>TOGNI chiede che venga messa ai voti la sua proposta, cui hanno aderito gli onorevoli Domined\u00f2, Lombardo e Mol\u00e8, intesa a non includere nella Costituzione alcun accenno relativo allo sciopero o alla serrata.<\/p><p>FANFANI ritiene che la Sottocommissione possa aderire alla proposta Togni, facendo contemporaneamente un invito all\u2019Assemblea perch\u00e9 consideri l\u2019opportunit\u00e0 di promuovere al pi\u00f9 presto l\u2019emanazione di una legge che abroghi esplicitamente tutta la legislazione fascista in materia.<\/p><p>DI VITTORIO, <em>Relatore<\/em>, nella sua qualit\u00e0 di relatore intende, prima che si passi ad una qualsiasi votazione, rispondere ai vari oratori, alcuni dei quali hanno fatto delle obiezioni molto giuste, che ritiene possano essere prese in considerazione. Per tale motivo, e data l\u2019ora tarda, propone che la seduta sia rinviata al giorno successivo.<\/p><p>(<em>Cos\u00ec rimane stabilito<\/em>).<\/p><p>La seduta termina alle 20.<\/p><p><em>Erano presenti:<\/em> Di Vittorio, Domined\u00f2, Fanfani, Ghidini, Lombardo, Marinaro, Mol\u00e8, Togni.<\/p><p><em>Assenti giustificati<\/em><em>: <\/em>Canevari, Giua.<\/p><p><em>Assenti<\/em><em>:<\/em> Colitto, Federici Maria, Merlin Angelina, Noce Teresa, Paratore, Pesenti, Rapelli, Taviani.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE TERZA SOTTOCOMMISSIONE 36. RESOCONTO SOMMARIO DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI MERCOLED\u00cc 23 OTTOBRE 1946 PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GHIDINI INDICE Diritto di associazione e ordinamento sindacale (Seguito della discussione) Mol\u00e8 \u2013 Di Vittorio, Relatore \u2013 Presidente \u2013 Domined\u00f2 \u2013 Marinaro \u2013 Lombardo \u2013 Togni \u2013 Fanfani. 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