{"id":5528,"date":"2023-10-16T14:54:13","date_gmt":"2023-10-16T12:54:13","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5528"},"modified":"2023-11-02T23:40:24","modified_gmt":"2023-11-02T22:40:24","slug":"antimeridiana-di-mercoledi-23-ottobre-1946","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5528","title":{"rendered":"ANTIMERIDIANA DI MERCOLED\u00cc 23 OTTOBRE 1946"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"5528\" class=\"elementor elementor-5528\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-abf86fb elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"abf86fb\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-3a1cdeb\" data-id=\"3a1cdeb\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-3ce8d35 elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"3ce8d35\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/19461023sed035ts.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-5cb63cb elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"5cb63cb\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE<\/p><p>TERZA SOTTOCOMMISSIONE<\/p><p>35.<\/p><p>RESOCONTO SOMMARIO<\/p><p>DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI MERCOLED\u00cc 23 OTTOBRE 1946<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>GHIDINI<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p><strong>Diritto di associazione e ordinamento sindacale<\/strong> (<em>Seguito della discussione<\/em>)<\/p><p>Presidente \u2013 Di Vittorio, <em>Relatore \u2013 <\/em>Marinaro \u2013 Rapelli, <em>Correlatore.<\/em><\/p><p>La seduta comincia alle 11.30.<\/p><p>Seguito della discussione sul diritto di associazione e sull\u2019ordinamento sindacale.<\/p><p>PRESIDENTE ricorda che il tema in discussione \u00e8 il diritto di sciopero.<\/p><p>DI VITTORIO, <em>Relatore<\/em>, propone di discutere il primo comma dell\u2019articolo 4 della sua relazione, di cui d\u00e0 lettura: \u00abLa legislazione dovr\u00e0 garantire le libert\u00e0 sindacali ed il diritto di sciopero a tutti i lavoratori\u00bb. Nel secondo comma ha trattato del collocamento all\u2019interno ed all\u2019estero e dell\u2019assistenza agli emigranti.<\/p><p>PRESIDENTE rileva che per il collocamento all\u2019estero gi\u00e0 si \u00e8 provveduto con una apposita norma; per il collocamento all\u2019interno non crede che la Costituzione se ne debba occupare.<\/p><p>DI VITTORIO, <em>Relatore<\/em>, poich\u00e9 nella sua relazione ha affrontato il problema del nuovo ordinamento sindacale, ha ritenuto di trattare anche del collocamento, che \u00e8 una delle funzioni pi\u00f9 importanti del sindacato.<\/p><p>Tornando al primo comma, ritiene che sia la Sottocommissione che l\u2019Assemblea Costituente non avranno difficolt\u00e0 a riconoscere il diritto di sciopero, che non \u00e8 un diritto nuovo, ma gi\u00e0 acquisito dai lavoratori di tutti i Paesi civili. Solo nelle Nazioni che, come un tempo l\u2019Italia, hanno avuto la disgrazia di cadere sotto una dittatura, questo diritto \u00e8 stato mutilato o soppresso, ma in tutti i Paesi fondati su un regime di democrazia e di libert\u00e0, come l\u2019America e l\u2019Inghilterra, esso \u00e8 legalmente riconosciuto a tutti i lavoratori, ed ha subito solo qualche leggera limitazione durante il periodo della guerra.<\/p><p>Il diritto di sciopero costituisce, a suo avviso, uno dei presupposti del rispetto della personalit\u00e0 umana, nel senso che l\u2019uomo deve avere il diritto, quando lo creda, di non lavorare e di incrociare le braccia. Il diritto di sciopero \u00e8 altres\u00ec una delle armi pi\u00f9 potenti che il lavoro possiede per difendere i propri interessi rispetto al capitale. \u00c8 con questo mezzo che una collettivit\u00e0 di lavoratori manifesta l\u2019importanza della sua funzione sociale ed anche della sua potenza, affermando in maniera concreta ed evidente che il capitale, se posseduto dai privati, non \u00e8 tutto e nemmeno il pi\u00f9 necessario. I lavoratori hanno, infatti, la possibilit\u00e0 di dimostrare coi fatti di essere una delle leve pi\u00f9 potenti della vita e della societ\u00e0, perch\u00e9, quando essi collettivamente decidono di non lavorare, si arrestano, per tutto il periodo dello sciopero, le fonti stesse della vita.<\/p><p>Senza dilungarsi intorno al concetto generale, su cui \u00e8 certo della unanimit\u00e0 di consensi, passa ad una delle principali eccezioni che si vorrebbe fare al diritto di sciopero, vale a dire a quella relativa allo sciopero dei servizi pubblici.<\/p><p>Premette di essere favorevole alla estensione del diritto di sciopero a tutti i cittadini, senza nessuna eccezione e, quindi, anche ai dipendenti dei servizi pubblici. Gli sono noti gli argomenti contrari a questo principio e riconosce la fondatezza di alcuni di essi; ma, ritenendo assai pi\u00f9 forti gli argomenti favorevoli, \u00e8 del parere che in una Carta costituzionale democratica il diritto di sciopero debba essere riconosciuto, senza eccezioni, a tutti i lavoratori. Non pu\u00f2 disconoscere che lo Stato ha il dovere di assicurare la continuit\u00e0 dei servizi pubblici indispensabili alla collettivit\u00e0; ma nega che possa dare questa garanzia alla societ\u00e0 nazionale, basandosi sul diniego del diritto di sciopero ai lavoratori dei servizi pubblici, che costituiscono una classe abbastanza numerosa di cittadini. Crede invece che, all\u2019infuori di ci\u00f2 che deve essere coercitivamente represso perch\u00e9 antisociale, lo Stato, quale pietra di paragone della maturit\u00e0 e dello sviluppo delle nuove concezioni democratiche, debba avere tali legami con le masse lavoratrici e con le organizzazioni sindacali che le rappresentano, da assicurare la continuit\u00e0 dei servizi pubblici mediante il componimento amichevole e bonario di tutte le vertenze. Innanzi tutto, negare il diritto di sciopero ai lavoratori dei servizi pubblici, dal punto di vista soggettivo, significherebbe creare una categoria di cittadini minorati rispetto a tutti gli altri. Dal punto di vista obiettivo, non sarebbe nemmeno una soluzione favorevole, perch\u00e9 la pressione che i lavoratori possono esercitare con questo mezzo, pu\u00f2 cagionare indirettamente un effetto salutare sugli stessi servizi pubblici. Infatti, un\u2019amministrazione, la quale fosse matematicamente sicura che nulla pu\u00f2 mettere in crisi i servizi, potrebbe essere portata a trascurare l\u2019accoglimento delle rivendicazioni legittime e giuste dei lavoratori, al punto da acuire il loro malcontento, con la logica conseguenza di ripercussioni negative sul funzionamento dei servizi. Quando, invece, i lavoratori hanno la possibilit\u00e0 di porre l\u2019amministrazione di fronte alle proprie responsabilit\u00e0, questa minaccia la costringe ad esaminare con la dovuta sollecitudine le loro rivendicazioni, evitando cos\u00ec quella depressione degli animi che pu\u00f2 portare ad un rilasciamento generale dei servizi.<\/p><p>Contro il diritto di sciopero si obietta che se lo Stato, invece di essere reazionario, \u00e8 democratico, vale a dire fondato sulle masse lavoratrici, i rapporti tra lo Stato e le masse devono essere di collaborazione, e pertanto non appare necessario tale diritto. Questo ragionamento, che ha inteso fare, attraverso la stampa, dagli oppositori al principio, pu\u00f2 per\u00f2 essere ritorto, nel senso che se i lavoratori devono avere fiducia nello Stato, non vi \u00e8 alcun motivo perch\u00e9 lo Stato democratico non debba avere fiducia nei lavoratori.<\/p><p>Lo Stato, a suo avviso, deve fidare di pi\u00f9 sulla collaborazione delle masse che sui mezzi coercitivi che esso pu\u00f2 far valere nei loro confronti. Circa la possibilit\u00e0 di esporre il Paese a pericoli per eventuali abusi, ritiene che bisogna avere fiducia nelle masse lavoratrici.<\/p><p>Rispetto ai servizi pubblici, bisogna considerare da un lato i lavoratori addetti ad essi, e dall\u2019altro la grande massa lavoratrice che rappresenta gli utenti e i beneficiari di questi servizi pubblici. Ora, se da uno sciopero dei servizi pubblici pu\u00f2 derivare un danno alla collettivit\u00e0 in generale, la classe lavoratrice, nel suo complesso, come quella che ha interesse pi\u00f9 di ogni altra alla continuit\u00e0 dei servizi stessi, \u00e8 portata ad intervenire per porre delle limitazioni ed evitare ogni abuso in questo campo.<\/p><p>Da quanto ha detto, discende come logica conseguenza il principio dell\u2019autodisciplina ed autolimitazione delle masse lavoratrici, sulle quali lo Stato democratico ha il dovere di fare affidamento. Come esempio, cita la Confederazione generale del lavoro, la quale nel congresso di Napoli alla fine del gennaio 1945, senza nessunissima pressione da parte del Governo o di qualsiasi autorit\u00e0, spontaneamente ha fissato nell\u2019articolo 59 del suo statuto, relativamente ai servizi pubblici, i seguenti due princip\u00ee: cercare di evitare lo sciopero ed esperire tutti i mezzi che sono necessari a tal fine; ottenere, per farvi ricorso, l\u2019autorizzazione del Comitato direttivo della Confederazione stessa.<\/p><p>Malgrado la situazione eccessivamente grave del Paese, per cui specialmente le masse lavoratrici dei servizi pubblici hanno un trattamento economico enormemente in ritardo sui continui aumenti del costo della vita, pu\u00f2 affermare che i lavoratori, salv\u00f2 rare eccezioni, si sono attenuti allo spirito della decisione presa dalla Confederazione del lavoro. Un termine di paragone della efficacia di questo metodo della autodisciplina, in relazione a quello della coercizione, pu\u00f2 essere ottenuto dal confronto fra gli altri Paesi e l\u2019Italia, dove, anche essendosi avuta una catastrofe tale da porre le masse lavoratrici in condizione di non poter soddisfare ai bisogni elementari di vita, non si sono avuti n\u00e9 uno sciopero dei ferrovieri, n\u00e9 di alcun altro dei servizi pubblici fondamentali, ma solo piccoli scioperi di carattere locale, che si sono potuti comporre con grande facilit\u00e0. Invece in America, in Inghilterra e in altri Paesi, che si trovano in condizioni assai pi\u00f9 fortunate dal punto di vista del lavoro, si sono avuti scioperi che hanno messo in crisi i rispettivi servizi fondamentali. Alla prova dei fatti, quindi, l\u2019autodisciplina e l\u2019autolimitazione degli stessi lavoratori, come prodotto della loro maturit\u00e0 sindacale, hanno funzionato in modo pi\u00f9 efficace di quanto non abbiano funzionato altrove le limitazioni di carattere legale.<\/p><p>I pochi e sporadici scioperi che si sono verificati, sono stati effettuati, per decisione delle stesse categorie, in modo da assicurare il funzionamento dei servizi fondamentali di interesse pubblico.<\/p><p>Si domanda, quindi, che cosa succederebbe se, vietato ai lavoratori dei servizi pubblici il diritto di sciopero, essi per risolvere un\u2019acuta vertenza si sentissero obbligati a scioperare ugualmente. Lo Stato non potrebbe fare a meno di sedare con la forza lo sciopero e licenziare gli agitatori. Da questa azione di forza deriverebbe per\u00f2 un malanimo ed un senso di rancore che alla prima occasione fatalmente esploderebbe di nuovo, sotto altra forma, per esempio l\u2019ostruzionismo, con evidente danno per il buon andamento dei servizi e perpetuando il conflitto fra lo Stato e notevoli masse popolari.<\/p><p>MARINARO osserva che non \u00e8 detto che lo Stato debba necessariamente giungere a quella conseguenza. Vi saranno anche altri modi di risolvere le vertenze.<\/p><p>DI VITTORIO, <em>Relatore<\/em>, ribadisce il concetto che quando lo sciopero fosse proibito e i lavoratori lo facessero ugualmente, lo Stato non potrebbe non intervenire per far rispettare la legge anche con mezzi coercitivi. Invece la semplice minaccia dello sciopero da sola potrebbe far risolvere sollecitamente le vertenze.<\/p><p>Bisogna, poi, considerare che essendo il sentimento della solidariet\u00e0 fra i lavoratori molto sentito, se lo Stato intervenisse per reprimere uno sciopero anche di altre categorie di lavoratori, allargando in modo grave una vertenza che, senza il divieto di sciopero, con la semplice minaccia di esso, si sarebbe potuta rapidamente risolvere, si avrebbe la possibilit\u00e0 di gravi conflitti tra lo Stato e le grandi masse lavoratrici italiane, con la conseguente negazione del carattere democratico dello Stato.<\/p><p>Concludendo, riafferma che la nuova Costituzione, se si vuole che rappresenti un progresso rispetto alla precedente, e non sia arretrata in confronto delle Costituzioni dei Paesi liberi e civili, dovrebbe riconoscere senza eccezioni il diritto di sciopero a tutti i lavoratori, confidando nel senso di autodisciplina e di autolimitazione delle organizzazioni sindacali, le quali oggi, a differenza di ieri, non sono pi\u00f9 ai margini della societ\u00e0 nazionale in atteggiamento ostile allo Stato, ma sono entrate a far parte dello Stato stesso.<\/p><p>MARINARO domanda all\u2019onorevole Di Vittorio se non intenda parlare anche in ordine alla serrata.<\/p><p>PRESIDENTE sebbene l\u2019ordine della discussione porterebbe ad ascoltare l\u2019onorevole Rapelli, Correlatore sullo stesso argomento dello sciopero, \u00e8 anch\u2019egli del parere che l\u2019onorevole Di Vittorio possa parlare subito della serrata, come argomento connesso.<\/p><p>DI VITTORIO, <em>Relatore<\/em>, accetta di parlare brevemente anche della serrata. Dichiara di essere contrario a riconoscere il diritto di serrata al datore di lavoro. Le ragioni le ha gi\u00e0 espresse nella sua relazione, dove ha concluso proponendo che la facolt\u00e0 della serrata sia sottoposta al controllo dello Stato. Alla obiezione che gli si potrebbe opporre che il riconoscimento del diritto di serrata \u00e8 correlativo a quello di sciopero, potrebbe rispondere che l\u2019interesse dei datori di lavoro \u00e8 soltanto formalmente uguale a quello dei lavoratori, perch\u00e9, in sostanza, i due interessi divergono non soltanto come quantit\u00e0, ma anche come qualit\u00e0. Prima di tutto i lavoratori rappresentano un interesse di carattere collettivo, per cui si giustifica il ricorso allo sciopero, come un mezzo di pressione per ottenere il soddisfacimento di esigenze attinenti alla vita dei lavoratori, soddisfacimento che ha come conseguenza un progresso di tutta la societ\u00e0 nazionale. Il datore di lavoro, invece, pu\u00f2 essere animato da interessi che non solo non collimano con quelli della societ\u00e0 nazionale, ma possono anche essere in contrasto con essa. Non \u00e8 quindi giusto porre sullo stesso piano tanto il lavoro, quanto il capitale.<\/p><p>Il lavoratore, in secondo luogo, ha una remora nell\u2019esercizio del diritto di sciopero, derivante dalle sue stesse condizioni economiche, per cui rappresentando il salario provento unico della sua esistenza, non pu\u00f2 prolungare all\u2019infinito uno sciopero senza esporsi alla fame. Il datore di lavoro, invece, con la serrata perde solo ci\u00f2 che potrebbe realizzare di profitto in quei giorni, perch\u00e9 il lavoro per lui non \u00e8 il mezzo immediato di vita, come il salario per il lavoratore. D\u2019altra parte, mentre il lavoratore che sciopera non pu\u00f2 avere un secondo fine che sia in contrasto con le esigenze della societ\u00e0 nazionale, il datore di lavoro, nel prolungare ingiustificatamente una serrata, potrebbe perseguire fini egoistici, come quello di provocare un aumento di prezzo del suo prodotto, o un alleggerimento delle scorte dei suoi magazzini.<\/p><p>Osserva, infine, che stabilire il diritto di serrata significherebbe riconoscere il diritto di propriet\u00e0, basato sullo <em>jus utendi et abutendi<\/em> proprio del diritto romano, che ormai tutte le legislazioni moderne hanno abbandonato, affidando alla propriet\u00e0 una funzione sociale.<\/p><p>Per tali motivi lo Stato non dovrebbe riconoscere al datore di lavoro il diritto di serrata, senza alcun controllo.<\/p><p>PRESIDENTE chiede all\u2019onorevole Di Vittorio se nega completamente il diritto di serrata, o se lo vuol sottoposto a determinati controlli.<\/p><p>DI VITTORIO, <em>Relatore<\/em>, in linea di principio \u00e8 contrario al diritto di serrata; praticamente, per\u00f2, non sarebbe contrario a sottoporlo ad uno stretto controllo da parte dello Stato.<\/p><p>RAPELLI, <em>Correlatore<\/em>, osserva innanzi tutto che, dovendosi fissare in che modo debba esercitarsi il diritto allo sciopero, ci\u00f2 vuol dire che l\u2019esercizio di tale diritto non deve essere qualche cosa di arbitrario. L\u2019argomento dei pubblici servizi lo induce a considerare innanzi tutto la situazione dei pubblici funzionari, rispetto ai quali, dovendosi tener sempre presenti le supreme esigenze dello Stato, sarebbe inconcepibile il diritto di sciopero, in quanto in essi \u00e8 preminente la qualit\u00e0 di funzionario rispetto a quella di lavoratore. Per quanto riguarda, invece, i servizi pubblici, ritiene utile distinguerli in servizi essenziali \u2013 che ormai sono tutti esercitati e controllati dallo Stato \u2013 e in servizi accessori, che si possono considerare come una forma di surrogato della industria privata. Per ambedue, in caso di vertenze, si dovrebbe fare ricorso a Commissioni arbitrali o addirittura a speciali magistrature. Non \u00e8 del parere, invece, che si debba fare ricorso alla Confederazione generale del lavoro, in quanto si esulerebbe dai suoi specifici compiti. Questo suo punto di vista ha inserito, salvo modificazioni, nell\u2019articolo 3 e, in parte, nell\u2019articolo 4 della sua relazione.<\/p><p>Si dichiara contrario al diritto di serrata, in quanto lo considera una forma di rappresaglia che bisogna impedire, perch\u00e9 l\u2019impresa \u00e8 un fatto sociale e, come tale, non pu\u00f2 sottrarsi all\u2019obbligo di dare lavoro.<\/p><p>PRESIDENTE pone il quesito se il diritto allo sciopero debba essere esteso anche allo sciopero di carattere politico o debba essere limitato al campo strettamente economico.<\/p><p>DI VITTORIO, <em>Relatore<\/em>, si dichiara favorevole per un illimitato diritto di sciopero, senza nessuna restrizione, comprendendo quindi anche lo sciopero politico. Rileva che tale sua affermazione potrebbe sembrare assurda, considerandosi egli rappresentante delle masse lavoratrici che fanno parte dello Stato e che non sono contro lo Stato; ma pensa che lo sciopero sia un\u2019arma eccellente di difesa della democrazia e dello Stato democratico. Non quindi arma contro lo Stato, ma contro pericoli di una eventuale evoluzione in senso reazionario dello Stato stesso. Cita, a questo proposito, il caso dell\u2019ex re d\u2019Italia che esitava ad abbandonare il Paese dopo la proclamazione del risultato del <em>referendum<\/em>; in tale occasione la Confederazione generale del lavoro, essendo a conoscenza di tentativi di colpi di mano da parte di gruppi reazionari, aveva gi\u00e0 deciso in una sua riunione lo sciopero generale, congegnandolo in modo da favorire le forze democratiche e contemporaneamente paralizzare i gruppi reazionari. Lo sciopero generale politico nelle mani delle grandi masse lavoratrici pu\u00f2, quindi, considerarsi come uno strumento di difesa della democrazia.<\/p><p>RAPELLI, <em>Correlatore<\/em>, \u00e8 contrario allo sciopero generale politico, cos\u00ec come lo intende l\u2019onorevole Di Vittorio. Ammetterne la legalit\u00e0 significherebbe, a suo avviso, rendere invalida la Costituzione in partenza. Si riconoscerebbe, infatti, ad una parte dei cittadini il diritto di rendere carente l\u2019attivit\u00e0 dello Stato e di farsi giustizia da s\u00e9 in una materia non sindacale, ma politica e che, in quanto tale, deve rimanere soggetta alla disciplina dello Stato.<\/p><p>Rileva, infine, che, se desta preoccupazione lo sciopero degli addetti ai servizi pubblici, a maggior ragione deve preoccupare la eventualit\u00e0 di uno sciopero generale politico.<\/p><p>PRESIDENTE rinvia la discussione alle ore 17.<\/p><p>La seduta termina alle 12.40.<\/p><p><em>Erano presenti:<\/em> Di Vittorio, Domined\u00f2, Fanfani, Ghidini, Marinaro, Mol\u00e8, Rapelli, Togni.<\/p><p><em>Erano assenti: <\/em>Colitto, Federici Maria, Lombardo, Merlin Angelina, Noce Teresa, Paratore, Pesenti, Taviani.<\/p><p><em>In congedo<\/em>: Canevari, Giua.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE TERZA SOTTOCOMMISSIONE 35. 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