{"id":5526,"date":"2023-10-16T14:53:51","date_gmt":"2023-10-16T12:53:51","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5526"},"modified":"2023-11-02T23:38:44","modified_gmt":"2023-11-02T22:38:44","slug":"martedi-22-ottobre-1946-3","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5526","title":{"rendered":"MARTED\u00cc 22 OTTOBRE 1946"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"5526\" class=\"elementor elementor-5526\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-f1064da elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"f1064da\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-bcbf565\" data-id=\"bcbf565\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-ef1d934 elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"ef1d934\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/19461022sed034ts.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-ce8f113 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"ce8f113\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE<\/p><p>TERZA SOTTOCOMMISSIONE<\/p><p>34.<\/p><p>RESOCONTO SOMMARIO<\/p><p>DELLA SEDUTA DI MARTED\u00cc 22 OTTOBRE 1946<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>GHIDINI<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p><strong>Diritto di associazione e ordinamento sindacale<\/strong> (<em>Seguito della discussione<\/em>)<\/p><p>Togni \u2013 Di Vittorio, <em>Relatore \u2013 <\/em>Domined\u00f2 \u2013 Mol\u00e8 \u2013 Fanfani \u2013 Presidente \u2013 Marinaro.<\/p><p>La seduta comincia alle 17.50.<\/p><p>Seguito della discussione sul diritto di associazione e sull\u2019ordinamento sindacale.<\/p><p>TOGNI ricorda la riserva sua e dei colleghi del suo gruppo, fatta nella precedente seduta, sul modo precipitoso col quale erano stati votati i due articoli sull\u2019ordinamento sindacale, della quale lo stesso presidente Giua gli aveva dato atto.<\/p><p>Gli articoli sono stati cos\u00ec formulati:<\/p><p>Art. &#8230;<\/p><p>Ai sindacati dei lavoratori, quali organi di difesa e di tutela dei diritti e degli interessi economici, professionali e morali dei lavoratori stessi, \u00e8 riconosciuta la personalit\u00e0 giuridica.<\/p><p>La legge fisser\u00e0 le condizioni del riconoscimento giuridico delle associazioni professionali dei lavoratori e dei datori di lavoro.<\/p><p>Art. &#8230;<\/p><p>L\u2019organizzazione sindacale \u00e8 libera.<\/p><p>Non pu\u00f2 essere imposto ai sindacati altro obbligo che quello della registrazione presso organi del lavoro, locali e centrali.<\/p><p>Le rappresentanze sindacali unitarie, formate in proporzione agli iscritti, stipulano i contratti collettivi di lavoro che devono avere efficacia obbligatoria per tutti gli interessati.<\/p><p>\u00a0<\/p><p>Il punto sostanzialmente errato, a suo avviso, \u00e8 che nel primo articolo si parla del riconoscimento giuridico dei sindacati e nel secondo si parla della facolt\u00e0 di stipulare contratti collettivi di lavoro concessa ad una specie di sindacato di coordinamento, costituito dai rappresentanti dei diversi sindacati. Infatti: o \u00e8 il sindacato che ha il riconoscimento giuridico, ed \u00e8 esso che pu\u00f2 stipulare i contratti; o \u00e8 un altro organo cui \u00e8 conferita questa facolt\u00e0, e allora \u00e8 perfettamente inutile dare il riconoscimento giuridico al sindacato salvo che, con tale riconoscimento, si voglia concedergli una personalit\u00e0, che gli permetta di svolgere normali negozi giuridici e di possedere beni, come accennava l\u2019onorevole Di Vittorio.<\/p><p>Ritiene quindi opportuno rivedere i due articoli, tanto pi\u00f9 che il dissenso \u00e8 pi\u00f9 formale che sostanziale, per far s\u00ec che non si prestino a facili censure.<\/p><p>DI VITTORIO, <em>Relatore<\/em>, dichiara di non aver nulla in contrario a migliorare il testo dei due articoli, soprattutto in considerazione del fatto che nella sostanza ritiene che tutti siano d\u2019accordo. Giudica per\u00f2 artificiosa l\u2019argomentazione dell\u2019onorevole Togni. \u00c8 suo intendimento che il sindacato debba avere il riconoscimento giuridico limitatamente a questi tre scopi: avere la capacit\u00e0 giuridica di stipulare contratti collettivi di lavoro obbligatori per tutta la categoria; avere la possibilit\u00e0 di costituirsi in giudizio; avere la possibilit\u00e0 di acquistare e possedere beni. L\u2019onorevole Togni, invece, dice che la facolt\u00e0 di stipulare i contratti collettivi non \u00e8 conferita al sindacato, ma ad un ente costituito dalla rappresentanza di vari sindacati. Osserva che se il sindacato \u00e8 unico, come \u00e8 oggi nella realt\u00e0, la questione non sussiste; soltanto nell\u2019ipotesi che ci siano pi\u00f9 sindacati nella stessa categoria, si \u00e8 detto, in omaggio ai princip\u00ee democratici, si costituisce una rappresentanza proporzionale di ciascuno, che dovr\u00e0 procedere alla stipulazione del contratto; di modo che il contratto sarebbe l\u2019espressione non di un sindacato, ma di tutti i sindacati esistenti e riconosciuti. L\u2019onorevole Togni vede in questa rappresentanza di pi\u00f9 sindacati un altro ente, quasi estraneo al sindacato, e ne fa un secondo istituto. Nella realt\u00e0 non sono due enti distinti, perch\u00e9 questa rappresentanza \u00e8 la sintesi dei vari sindacati, formata dai loro rappresentanti.<\/p><p>Del resto, ripete, oggi il sindacato \u00e8 unico e vi \u00e8 una tendenza diffusa in tutti i Paesi civili alla unicit\u00e0 del sindacato; ma se anche fossero pi\u00f9 d\u2019uno i sindacati di una categoria riconosciuti giuridicamente, sarebbero questi che, agendo attraverso la propria rappresentanza, stipulerebbero i contratti collettivi.<\/p><p>DOMINED\u00d2 fa rilevare che pu\u00f2 anche essere opportuno che ai vari sindacati sia data la personalit\u00e0 giuridica per stare in giudizio e per possedere; ma altro \u00e8 la personalit\u00e0 di diritto privato che risponde a tali esigenze; altro \u00e8 attribuire una personalit\u00e0 di diritto pubblico, in forza della quale si conferisce la facolt\u00e0 normativa non solo nei confronti degli iscritti, ma di tutti gli appartenenti alla categoria.<\/p><p>Perch\u00e9 lo Stato deleghi questa potest\u00e0 occorre precisamente che vi sia una rappresentanza unitaria, e non solamente maggioritaria, della categoria. Queste rappresentanze verranno s\u00ec disciplinate dalla legge in modo particolare, ma in via di massima potranno esse solamente costituire l\u2019organo munito di potest\u00e0 normativa ed espresso dai vari sindacati plurimi, secondo i princip\u00ee democratici. Se cos\u00ec non fosse, la potest\u00e0 normativa dovrebbe essere conferita a tutti i sindacati, e ne nascerebbe il caos, perch\u00e9 ogni sindacato potrebbe dettare norme nei confronti della categoria. Questa \u00e8 la ragione per la quale occorre giungere alla rappresentanza unitaria.<\/p><p>TOGNI aggiunge che si confonde il sindacato unico col sindacato unitario. Quanto si verifica in Italia, ed \u00e8 augurabile che non vi siano mutamenti, \u00e8 un\u2019eccezione; la regola \u00e8 la pluralit\u00e0 dei sindacati. Nel caso dell\u2019Italia la rappresentanza di tutta la categoria pu\u00f2 coincidere col sindacato unico e come tale pu\u00f2 essere riconosciuta, ma nella norma della Costituzione deve essere considerato il caso generale, nel quale rientra quello eccezionale. Comunque, questo problema \u00e8 stato superato con l\u2019ultimo comma del secondo articolo che dice: \u00abLe rappresentanze sindacali unitarie, formate in proporzione agli iscritti, stipulano i contratti collettivi di lavoro che devono avere efficacia obbligatoria per tutti gli interessati\u00bb.<\/p><p>La sua osservazione moveva dalla necessit\u00e0 di correggere lievemente il suo primo articolo, e distinguere la personalit\u00e0 giuridica che si intende attribuire ai sindacati da quella che va attribuita alle rappresentanze unitarie.<\/p><p>MOL\u00c8 osserva che leggendo solo il primo articolo potrebbe affacciarsi l\u2019idea di un pericolo, idea per\u00f2 che svanisce leggendo anche l\u2019ultimo comma del secondo articolo. Infatti la personalit\u00e0 giuridica \u00e8 riconosciuta per rendere possibile il funzionamento dei sindacati, ma alla stipulazione del contratto collettivo, che \u00e8 obbligatorio per tutti gli interessati, sono chiamate le rappresentanze unitarie. Il sindacato, anche come personalit\u00e0 giuridica di diritto privato, potrebbe impegnare i suoi iscritti, e si riconosce soltanto alle rappresentanze unitarie la facolt\u00e0 di stipulare i contratti collettivi, che debbono avere efficacia obbligatoria per tutti gli iscritti e per tutti gli interessati. In questa maniera il pericolo \u00e8 superato. Basterebbe quindi far precedere l\u2019ultimo comma dalla parola: \u00absoltanto\u00bb e dire: \u00abSoltanto le rappresentanze sindacali unitarie, ecc., ecc.\u00bb.<\/p><p>FANFANI per ovviare al pericolo del sorgere di sindacati fittizi, che potrebbero contrastare il volere della maggioranza, propone che si dica: \u00abLe rappresentanze sindacali unitarie di categoria dei sindacati registrati, formate in proporzione agli iscritti, stipulano i contratti collettivi di lavoro obbligatorio per tutti gli appartenenti al settore economico cui si riferiscono\u00bb.<\/p><p>A suo avviso, la divisione in due articoli non \u00e8 opportuna; suggerisce pertanto di procedere innanzitutto ad una limatura e poi ad una condensazione.<\/p><p>Poich\u00e9 nel primo comma del primo articolo si parla di lavoratori, e nel secondo anche dei datori di lavoro, si chiede se dei due commi non possa farsene uno solo e dire: \u00abAi sindacati, quali organi di difesa e di tutela dei diritti e degli interessi economici, professionali e morali dei lavoratori e dei datori di lavoro, \u00e8 riconosciuta la personalit\u00e0 giuridica, alle condizioni previste dalla legge\u00bb.<\/p><p>Qualora questa proposta fosse accolta, a questo comma o articolo a s\u00e9 stante, andrebbe fatto precedere il primo comma dell\u2019altro articolo: \u00abL\u2019associazione sindacale \u00e8 libera\u00bb.<\/p><p>DI VITTORIO, <em>Relatore<\/em>, afferma essere stato suo intendimento di non mettere sullo stesso piede di eguaglianza i sindacati dei lavoratori e quelli dei datori di lavoro, prima di tutto perch\u00e9 i sindacati dei lavoratori rappresentano un numero assai superiore di iscritti, i quali, essendo in una condizione economica pi\u00f9 disagiata, hanno un maggior bisogno di protezione da parte dello Stato. Riconosce che non \u00e8 stata trovata un\u2019espressione felice di questo concetto, che tiene a riaffermare, pur ammettendo che lo stesso riconoscimento giuridico competa anche ai sindacati dei datori di lavoro.<\/p><p>Ricorda che nella legislazione fascista le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro erano messe su uno stesso piano.<\/p><p>FANFANI fa notare che, rispetto alla situazione anteriore, rappresentava gi\u00e0 una conquista per i lavoratori il trovarsi giuridicamente sullo stesso piano con i datori di lavoro.<\/p><p>Inserire nella Costituzione un articolo per consacrare una posizione prevalente ai sindacati dei lavoratori, potrebbe offrire il destro, ai datori di lavoro, di dire di essere stati posti in condizione d\u2019inferiorit\u00e0, e ci\u00f2 potrebbe causare grave danno ai lavoratori stessi. Pur riconoscendo la condizione di parit\u00e0 giuridica, \u00e8 stata fatta tutta una serie di articoli a tutela dei soli lavoratori.<\/p><p>DI VITTORIO, <em>Relatore<\/em>, \u00e8 d\u2019accordo di ammettere in un articolo la parit\u00e0 di condizione dei lavoratori e dei datori di lavoro nei riguardi del riconoscimento giuridico, ma tiene a che questo articolo sia preceduto da un\u2019affermazione che dica che lo Stato dovr\u00e0 garantire per legge un\u2019efficace protezione ai lavoratori manuali e intellettuali. Con la sua formulazione: \u00abI sindacati dei lavoratori sono riconosciuti enti di interesse collettivo\u00bb, intendeva dire che sono enti che difendono gli interessi di una collettivit\u00e0 molto importante.<\/p><p>Quanto al riconoscimento giuridico, provvedeva il primo comma del terzo articolo della sua relazione, che diceva: \u00abAi sindacati professionali dei lavoratori e dei datori di lavoro, che ne facciano richiesta, \u00e8 riconosciuta la personalit\u00e0 giuridica\u00bb.<\/p><p>FANFANI rileva che la preoccupazione del Relatore \u00e8 stata risolta con l\u2019ultimo comma dell\u2019articolo terzo approvato che dice: \u00abLa Repubblica proceder\u00e0 con speciali norme alla protezione del lavoratore e favorir\u00e0 ogni regolamentazione internazionale diretta a tal fine\u00bb, che in sede di coordinamento potrebbe formare oggetto di un articolo a parte.<\/p><p>PRESIDENTE osserva che \u00e8 vero che in molti articoli si considerano soltanto i lavoratori, ma la situazione di diritto dei due sindacati, per quanto riguarda il riconoscimento giuridico, non pu\u00f2 che essere uguale.<\/p><p>TOGNI ricorda che anche nella precedente discussione fu messa in rilievo l\u2019importanza di questa formulazione, perch\u00e9 non fosse soggetta non solo a critiche, ma anche ad equivoci e speculazioni, e fece in proposito inserire a verbale le sue riserve. \u00c8 evidente che con tutto quello che precede si \u00e8 stabilita una priorit\u00e0 di valutazione morale per i lavoratori; ma per il fatto stesso che i due contraenti, per stipulare il contratto, debbono essere sullo stesso piede giuridico, \u00e8 evidente che, tenendo presente questa esigenza, bisogna avere il coraggio di chiamare le cose col loro nome, e di usare una formulazione che non pecchi per propriet\u00e0 di linguaggio.<\/p><p>DI VITTORIO, <em>Relatore<\/em>, obietta all\u2019onorevole Fanfani che quanto \u00e8 statuito negli articoli precedenti si riferisce al sistema assicurativo; si tratta, in sostanza, di assistenza sociale, di carit\u00e0, di umanit\u00e0; ma ora si vuole affermare nella Costituzione il concetto che il sindacato dei lavoratori e quello dei datori di lavoro sono due personalit\u00e0 giuridiche uguali, e questo socialmente non \u00e8 ammissibile; prima di tutto per l\u2019entit\u00e0 numerica dei due istituti; in secondo luogo perch\u00e9 il sindacato dei lavoratori tutela interessi di carattere collettivo, sociale, che non sono solo gli interessi di una comunit\u00e0, ma di tutto l\u2019insieme nazionale; invece quello dei datori di lavoro difende pi\u00f9 precisamente gli interessi della categoria, magari in contrasto con quelli della societ\u00e0.<\/p><p>Non ha voluto chiaramente specificare questo concetto e si \u00e8 limitato a porre in un piano pi\u00f9 elevato questo strumento che difende gli interessi di carattere collettivo. Chiede ai giuristi che trovino la formula pi\u00f9 adatta per esprimere questo concetto.<\/p><p>PRESIDENTE si dichiara d\u2019accordo con l\u2019onorevole Di Vittorio; ma quanto al riconoscimento giuridico, se ne faccia un comma o due, non vi deve essere differenza tra i due sindacati.<\/p><p>I primi tre articoli approvati d\u00e0nno al lavoratore un posto a s\u00e9 stante, e se questa \u00e8 la tecnica generale seguita nella Costituzione, gli pare che convenga fare due commi e dire:<\/p><p>\u00abAi sindacati dei lavoratori, quali organi di difesa e di tutela dei diritti e degli interessi economici, professionali e morali dei lavoratori stessi, \u00e8 riconosciuta la personalit\u00e0 giuridica.<\/p><p>\u00abAi sindacati dei datori di lavoro \u00e8 riconosciuta la personalit\u00e0 giuridica\u00bb.<\/p><p>MARINARO ricorda come la discussione, a questo proposito, sia stata ampia. Sul principio era stato quasi raggiunto l\u2019accordo con l\u2019affermare una certa preminenza dei sindacati dei lavoratori nei confronti di quelli dei datori di lavoro. Egli per\u00f2 osserv\u00f2 che ci\u00f2 non corrispondeva ai princip\u00ee di uno Stato democratico. Tornato l\u2019onorevole Di Vittorio, ripet\u00e9 che non si dovevano mettere i due sindacati su un piano di disuguaglianza, specialmente ai fini della stipulazione dei contratti collettivi. L\u2019onorevole Di Vittorio accett\u00f2 che in linea di principio si dovessero riconoscere questi sindacati dei datori di lavoro, ma voleva trovare una formula che, senza dirlo esplicitamente, accordasse una certa preminenza ai sindacati dei lavoratori, e si formul\u00f2 un comma che diceva: \u00abTale riconoscimento \u00e8 esteso ai datori di lavoro\u00bb.<\/p><p>Poich\u00e9 questa formula non fu trovata pienamente soddisfacente si disse: \u00abLa legge fisser\u00e0 le condizioni del riconoscimento giuridico delle associazioni professionali dei lavoratori e dei datori di lavoro\u00bb. Dichiara per\u00f2 che preferirebbe tornare alla precedente formula, perch\u00e9 la ritiene migliore.<\/p><p>FANFANI, tenendo presente quanto ha detto l\u2019onorevole Di Vittorio, e condividendo la sua preoccupazione di conferire ai lavoratori un mezzo particolarmente efficace per la tutela dei loro interessi, propone:<\/p><p>\u00abL\u2019organizzazione sindacale \u00e8 libera. In essa si riconosce un mezzo necessario per la tutela dei diritti e degli interessi economici, professionali e morali dei lavoratori.<\/p><p>\u00abAi sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro \u00e8 riconosciuta la personalit\u00e0 giuridica alle condizioni previste dalla legge, ma senza imposizione di altro obbligo all\u2019infuori di quello della registrazione.<\/p><p>\u00abLe rappresentanze sindacali unitarie formate in proporzione agli iscritti, stipulano i contratti collettivi di lavoro che devono avere efficacia obbligatoria per tutti gli interessati\u00bb.<\/p><p>DOMINED\u00d2 ritiene esatto il concetto dell\u2019onorevole Fanfani, perch\u00e9, pur tenendo conto della particolare rilevanza sociale delle associazioni sindacali dei lavoratori, ci\u00f2 non esclude che, nel momento in cui si pongono sul piano giuridico, i due sindacati debbano essere in condizioni di parit\u00e0. Pensa che si possa far precedere la disposizione da una formula che ponga in evidenza la particolare funzione di carattere sociale delle associazioni dei lavoratori. Si potrebbe, ad esempio, dire: \u00abL\u2019organizzazione sindacale, quale mezzo necessario per la tutela dei diritti e degli interessi economici, professionali e morali dei lavoratori, \u00e8 libera\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE propone che si formuli un solo articolo:<\/p><p>\u00abL\u2019organizzazione sindacale \u00e8 libera.<\/p><p>\u00abAi sindacati dei lavoratori \u00e8 riconosciuta la personalit\u00e0 giuridica.<\/p><p>\u00abAnche ai sindacati dei datori di lavoro pu\u00f2 essere riconosciuta la personalit\u00e0 giuridica.<\/p><p>\u00abAi sindacati non pu\u00f2 essere imposto altro obbligo all\u2019infuori di quello della registrazione.<\/p><p>\u00abSoltanto le rappresentanze unitarie, riconosciute dalla legge, costituite in proporzione degli iscritti, hanno facolt\u00e0 di stipulare i contratti collettivi di lavoro obbligatori per tutti gli interessati\u00bb.<\/p><p>FANFANI insiste nella sua formulazione. Riconosce l\u2019opportunit\u00e0 che in sede costituzionale si dia particolare riconoscimento al fatto che, nell\u2019attuale organizzazione economica, i lavoratori hanno bisogno in modo assoluto di una speciale tutela, ed il mezzo atto a garantire la tutela dei diritti dei lavoratori \u00e8 il sindacato. Si inseriscano pertanto nella Costituzione uno o pi\u00f9 articoli sulla materia sindacale. Va per\u00f2 riconosciuto che esistono anche delle organizzazioni sindacali di datori di lavoro; sorge il problema se sia conveniente dare a queste altre organizzazioni, aventi scopi, base e importanza diversa ai fini dell\u2019organizzazione economica nazionale e quindi collettiva, pieno riconoscimento giuridico.<\/p><p>Aggiunge che, essendo possibile una molteplicit\u00e0 di sindacati di fatto, pur essendovi la tendenza al sindacato unico preminente, occorre prendere accorgimenti per arrivare alla rappresentanza unitaria di categoria, sulla base delle organizzazioni sindacali registrate e riconosciute, la quale sar\u00e0 chiamata a stipulare i contratti collettivi di lavoro obbligatori per tutti gli appartenenti alla categoria, siano o non siano iscritti nella organizzazione.<\/p><p>Il primo concetto \u00e8 adombrato nel primo comma del primo articolo approvato in forma tale da lasciar perplessi, perch\u00e9 sembra che solo il sindacato dei lavoratori sia riconosciuto come organo di difesa e tutela, il che non \u00e8 vero, perch\u00e9 anche i sindacati dei datori di lavoro agiscono per interessi economici e morali.<\/p><p>Nel secondo articolo si dice: \u00abNon pu\u00f2 essere imposto ai sindacati altro obbligo che quello della registrazione presso organi del lavoro, locali e centrali\u00bb.<\/p><p>\u00c8 la prima volta che si parla di questi organi che non si sa come siano costituiti.<\/p><p>DI VITTORIO, <em>Relatore<\/em>, chiarisce che nella sua relazione \u00e8 detto che si dovrebbe costituire un Consiglio nazionale del lavoro, il quale rappresenterebbe col Governo tutte le forze produttrici della Nazione.<\/p><p>FANFANI ricorda la sua proposta di un Consiglio economico, che fu fatta respingere dall\u2019onorevole Pesenti.<\/p><p>DI VITTORIO, <em>Relatore<\/em>, dichiara che l\u2019avrebbe respinta anche lui, perch\u00e9 un Consiglio economico \u00e8 cosa molto diversa dal Consiglio nazionale del lavoro.<\/p><p>FANFANI, comunque, ripete che si parla di questo organo senza darne una definizione.<\/p><p>Riassumendo le esigenze manifestatesi nella discussione, e per andare incontro ai desideri del Relatore, propone un articolo, sostitutivo dei due gi\u00e0 approvati, cos\u00ec formulato:<\/p><p>\u00abL\u2019organizzazione sindacate \u00e8 libera.<\/p><p>\u00abEssa costituisce un mezzo per la difesa e la tutela dei diritti e degli interessi economici, professionali e morali dei lavoratori.<\/p><p>\u00abAi sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro \u00e8 riconosciuta la personalit\u00e0 giuridica alle condizioni previste dalla legge, con l\u2019obbligo della registrazione.<\/p><p>\u00abLe rappresentanze unitarie di categoria, costituite dai sindacati registrati in proporzione agli iscritti, stipulano i contratti collettivi di lavoro che devono avere efficacia obbligatoria per tutti gli interessati\u00bb.<\/p><p>MOL\u00c8 ritiene il secondo comma una definizione del sindacato e, come tale, inutile.<\/p><p>DI VITTORIO, <em>Relatore<\/em>, dichiara di preferire la formula proposta dal Presidente, perch\u00e9 pi\u00f9 chiara.<\/p><p>PRESIDENTE riconosce l\u2019opportunit\u00e0 di fare un solo articolo. Propone il seguente:<\/p><p>\u00abL\u2019organizzazione sindacale \u00e8 libera.<\/p><p>\u00abAi sindacati dei lavoratori, quali organi di difesa e di tutela dei diritti e degli interessi economici, professionali e morali della classe, \u00e8 riconosciuta la personalit\u00e0 giuridica.<\/p><p>\u00abLa personalit\u00e0 giuridica \u00e8 riconosciuta anche ai sindacati dei datori di lavoro.<\/p><p>\u00abNon pu\u00f2 essere imposto ai sindacati altro obbligo che quello della registrazione presso organi del lavoro, locali e centrali.<\/p><p>\u00abSoltanto le rappresentanze sindacali unitarie, riconosciute dalla legge e costituite in proporzione agli iscritti ai sindacati della categoria, stipulano contratti di lavoro aventi efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alla categoria\u00bb.<\/p><p>DI VITTORIO, <em>Relatore<\/em>, dichiara di approvare la formula, meno la parola \u00absoltanto\u00bb per impedire che, se in avvenire si formano tre sindacati, dei quali uno pu\u00f2 essere anche posticcio e costituito dagli stessi datori di lavoro, opponendosi questo a partecipare alle trattative con la scusa di non ritenerle opportune, verrebbe ad essere impedita la stipulazione del contratto collettivo. Quel \u00absoltanto\u00bb indica che dovrebbero partecipare alle trattative tutte le rappresentanze.<\/p><p>TOGNI pensa che non si possa limitare il riconoscimento solo alla registrazione.<\/p><p>MOL\u00c8 afferma di non vedere il pericolo accennato dall\u2019onorevole Di Vittorio, perch\u00e9 lo Stato, nel dare il riconoscimento, deve accertare che il sindacato sia effettivo.<\/p><p>DOMINED\u00d2 aggiungerebbe al secondo comma la seguente formula: \u00abLa personalit\u00e0 giuridica \u00e8 egualmente riconosciuta ai sindacati dei datori di lavoro\u00bb. Resterebbe cos\u00ec abolito il terzo comma.<\/p><p>DI VITTORIO, <em>Relatore<\/em>, ricorda che nella sua relazione aveva proposto di riconoscere i sindacati dei lavoratori come enti di interesse collettivo.<\/p><p>FANFANI osserva all\u2019onorevole Di Vittorio che non \u00e8 sempre vero che siano solo i sindacati dei lavoratori a difendere l\u2019interesse nazionale.<\/p><p>DOMINED\u00d2 sostituirebbe, nella formala proposta dal Presidente, la parola \u00abcategoria\u00bb a quella di \u00abclasse\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE trattandosi di una enunciazione generica ritiene che la parola \u00abcategoria\u00bb abbia un significato pi\u00f9 ristretto.<\/p><p>DI VITTORIO, <em>Relatore<\/em>, propone che il secondo comma sia cos\u00ec formulato: \u00abI sindacati dei lavoratori, quali organi di difesa e di tutela dei diritti e degli interessi economici, professionali e morali della classe, sono riconosciuti enti di interesse. collettivo\u00bb.<\/p><p>Nel comma successivo si direbbe: \u00abAi sindacati dei lavoratori ed ai sindacati dei datori di lavoro \u00e8 riconosciuta la personalit\u00e0 giuridica\u00bb.<\/p><p>FANFANI osserva all\u2019onorevole Di Vittorio che quando propose che i sindacati fossero riconosciuti \u00abenti di interesse collettivo\u00bb i giuristi della Sottocommissione fecero notare che la formula non aveva significato giuridico.<\/p><p>DI VITTORIO, <em>Relatore<\/em>, obietta che il riconoscere i sindacati dei lavoratori quali enti di interesse collettivo \u00e8 un fatto che non ha un valore giuridico, ma morale.<\/p><p>DOMINED\u00d2 non ritiene opportuno di esprimere un\u2019esigenza morale attraverso una formulazione giuridicamente incongrua.<\/p><p>FANFANI per esprimere il concetto dell\u2019onorevole Di Vittorio, pensa che potrebbe essere usata la seguente formula: \u00ab\u00c8 riconosciuta la preminenza degli interessi tutelati dai sindacati dei lavoratori\u00bb. Nel comma successivo si potrebbe dire \u00abAi sindacati dei lavoratori ecc.\u00bb.<\/p><p>DOMINED\u00d2, allo scopo di compiere un ulteriore tentativo verso l\u2019intesa, proporrebbe la seguente formula intermedia:<\/p><p>\u00abL\u2019organizzazione sindacale \u00e8 libera.<\/p><p>\u00abAi sindacati dei lavoratori, quali organi di difesa e tutela dei loro diritti ed interessi economici, professionali e morali, \u00e8 riconosciuta la personalit\u00e0 giuridica. La personalit\u00e0 giuridica \u00e8 ugualmente riconosciuta ai sindacati dei datori di lavoro.<\/p><p>\u00abNon pu\u00f2 essere imposto ai sindacati altro obbligo che quello della registrazione presso organi del lavoro locali e centrali.<\/p><p>\u00abLe rappresentanze sindacali unitarie, costituite dai sindacati registrati in proporzione dei loro iscritti, stipulano contratti di lavoro aventi efficacia obbligatoria verso tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti questo articolo, che sostituisce i due ultimi approvati.<\/p><p>(<em>\u00c8<\/em> <em>approvato all\u2019unanimit\u00e0<\/em>).<\/p><p>La seduta termina alle 20.<\/p><p><em>Erano presenti:<\/em> Di Vittorio, Domined\u00f2, Fanfani, Ghidini, Marinaro, Mol\u00e8, Rapelli, Togni.<\/p><p><em>Assenti giustificati:<\/em> Canevari, Giua.<\/p><p><em>Assenti:<\/em> Colitto, Federici Maria, Merlin Angelina, Noce Teresa, Paratore, Pesenti, Taviani.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE TERZA SOTTOCOMMISSIONE 34. RESOCONTO SOMMARIO DELLA SEDUTA DI MARTED\u00cc 22 OTTOBRE 1946 PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GHIDINI INDICE Diritto di associazione e ordinamento sindacale (Seguito della discussione) Togni \u2013 Di Vittorio, Relatore \u2013 Domined\u00f2 \u2013 Mol\u00e8 \u2013 Fanfani \u2013 Presidente \u2013 Marinaro. La seduta comincia alle 17.50. Seguito [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_relevanssi_hide_post":"","_relevanssi_hide_content":"","_relevanssi_pin_for_all":"","_relevanssi_pin_keywords":"","_relevanssi_unpin_keywords":"","_relevanssi_related_keywords":"","_relevanssi_related_include_ids":"","_relevanssi_related_exclude_ids":"","_relevanssi_related_no_append":"","_relevanssi_related_not_related":"","_relevanssi_related_posts":"595,2017,2364,1646,574,1319","_relevanssi_noindex_reason":"","_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[103,71],"tags":[],"post_folder":[132],"class_list":["post-5526","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-1946-10ts","category-terza-sottocommissione"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5526","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=5526"}],"version-history":[{"count":8,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5526\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":10234,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5526\/revisions\/10234"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=5526"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=5526"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=5526"},{"taxonomy":"post_folder","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fpost_folder&post=5526"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}