{"id":5524,"date":"2023-10-16T14:53:08","date_gmt":"2023-10-16T12:53:08","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5524"},"modified":"2023-11-02T23:37:23","modified_gmt":"2023-11-02T22:37:23","slug":"pomeridiana-di-giovedi-17-ottobre-1946","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5524","title":{"rendered":"POMERIDIANA DI GIOVED\u00cc 17 OTTOBRE 1946"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"5524\" class=\"elementor elementor-5524\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-953fbef elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"953fbef\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-b856fc2\" data-id=\"b856fc2\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-e259439 elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"e259439\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/19461017sed033ts.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-2183dcf elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"2183dcf\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE<\/p><p>TERZA SOTTOCOMMISSIONE<\/p><p>33.<\/p><p>RESOCONTO SOMMARIO<\/p><p>DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI GIOVED\u00cc 17 OTTOBRE 1946<\/p><p>PRESIDENZA DEL DEPUTATO <strong>GIUA<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p><strong>Comunicazione del Presidente<\/strong><\/p><p>Presidente \u2013 Togni.<\/p><p><strong>Diritto di associazione e ordinamento sindacale<\/strong> (<em>Seguito della discussione<\/em>)<\/p><p>Presidente \u2013 Canevari \u2013 Di Vittorio, <em>Relatore \u2013 <\/em>Rapelli, <em>Correlatore \u2013 <\/em>Domined\u00f2 \u2013 Togni \u2013 Mole.<\/p><p>La seduta comincia alle 17.45.<\/p><p>Comunicazione del Presidente.<\/p><p>PRESIDENTE comunica che per il giorno 25 corrente \u00e8 convocata la Commissione per la Costituzione per discutere i 19 articoli sui diritti, approvati dalla prima Sottocommissione.<\/p><p>TOGNI non pu\u00f2 approvare la decisione della Presidenza delle Commissioni, ritenendo inopportuna la discussione sui 19 articoli approvati dalla prima Sottocommissione senza che la terza abbia terminato i suoi lavori, che sono strettamente connessi agli articoli suddetti.<\/p><p>Seguito della discussione sul diritto di associazione e sull\u2019ordinamento sindacale.<\/p><p>PRESIDENTE d\u00e0 lettura dell\u2019articolo 2 proposto dall\u2019onorevole Di Vittorio:<\/p><p>\u00abL\u2019organizzazione sindacale \u00e8 libera.<\/p><p>\u00abAll\u2019organizzazione sindacale non pu\u00f2 essere imposto altro obbligo che quello della registrazione presso organi del lavoro, locali o centrali.<\/p><p>\u00abAi sindacati \u00e8 attribuito il compito di stipulare contratti collettivi di lavoro secondo quanto \u00e8 stabilito dalla legge\u00bb.<\/p><p>D\u00e0 lettura della proposta dell\u2019onorevole Rapelli: \u00abL\u2019organizzazione sindacale \u00e8 libera. Al fine della stipulazione dei contratti collettivi di lavoro, che dovranno avere efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alla stessa categoria, la legge regoler\u00e0 la formazione delle rappresentanze sindacali unitarie di ciascuna e detter\u00e0 le norme relative\u00bb.<\/p><p>Legge poi la formulazione proposta dall\u2019onorevole Canevari: \u00abL\u2019organizzazione sindacale \u00e8 libera. Al fine della stipulazione dei contratti collettivi di lavoro, che dovranno avere efficacia obbligatoria per tutti gli interessati, la legge regoler\u00e0 la formazione delle rappresentanze unitarie scelte nell\u2019orbita dei rispettivi sindacati e detter\u00e0 le norme relative\u00bb.<\/p><p>CANEVARI dichiara di modificare la sua proposta, accettando la formula proposta dall\u2019onorevole Rapelli: \u00abLa legge regoler\u00e0 la formazione delle rappresentanze sindacali unitarie e determiner\u00e0 le norme relative\u00bb. Rimane cos\u00ec maggiormente specificato che le rappresentanze unitarie vanno scelte nei sindacati a carattere unitario.<\/p><p>Nella proposta Rapelli per\u00f2 si dice \u00abche dovranno avere efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alla stessa categoria\u00bb, mentre preferirebbe la sua espressione \u00abper tutti gli interessati\u00bb, perch\u00e9 vi pu\u00f2 essere un contratto collettivo con una determinata impresa che interessa differenti categorie di lavoratori: ad esempio, muratori, meccanici, ecc.<\/p><p>PRESIDENTE avverte che anche l\u2019onorevole Colitto ha presentato una proposta: \u00abL\u2019associazione professionale \u00e8 libera (comprendendo in associazione professionale anche i sindacati). La legge ne preciser\u00e0 i poteri. Il contratto collettivo di lavoro ha valore di legge\u00bb.<\/p><p>DI VITTORIO, <em>Relatore<\/em>, dichiara di non essere contrario alla formulazione Rapelli, ma vorrebbe renderne pi\u00f9 chiaro il concetto. Occorre precisare che il compito di stipulare i contratti collettivi di lavoro spetta all\u2019associazione sindacale, ma che il modo di formare la commissione che deve stipularli e renderli obbligatori per tutti gli appartenenti al settore, \u00e8 determinato dalla legge.<\/p><p>Non pu\u00f2 approvare integralmente la proposta Canevari. Vi si dice che \u00able rappresentanze saranno scelte nell\u2019orbita dei rispettivi sindacati\u00bb; ora si presupporrebbe che un organo estraneo facesse la scelta, mentre il sindacato \u00e8 un organismo che ha una sua rappresentanza di carattere permanente; esso \u00e8 completo dalla base al vertice della piramide amministrativa, quindi ha tutti i poteri rappresentativi.<\/p><p>Per\u00f2 una volta riconosciuta ai sindacati la personalit\u00e0 giuridica, si chiede quale \u00e8 il sindacato che ha la facolt\u00e0 di stipulare il contratto collettivo. Nella sua relazione ha considerato il problema e ne ha cercato la soluzione pi\u00f9 democratica, conferendo tale facolt\u00e0 al sindacato maggioritario; ma, per non conculcare il diritto delle minoranze, i sindacati minoritari hanno il diritto di partecipare con propri rappresentanti, in proporzione al numero dei propri iscritti; di modo che la Commissione che stipula il contratto \u00e8 composta in modo proporzionale dai rappresentanti di tutti i sindacati della categoria. Questo per non lasciare al legislatore la facolt\u00e0, in avvenire, di comporre la commissione anche con persone al di fuori dei sindacati. Occorrer\u00e0, a suo avviso, rendere pi\u00f9 chiaro questo concetto di proporzionalit\u00e0.<\/p><p>RAPELLI, <em>Correlatore<\/em>, osserva che in questo modo la rappresentanza unitaria non c\u2019\u00e8 pi\u00f9.<\/p><p>DOMINED\u00d2 afferma esistere fra lui e l\u2019onorevole Di Vittorio un dissenso sostanziale, derivante dal fatto che questi, movendo dal presupposto che tutti i sindacati siano forniti di piena personalit\u00e0 giuridica, non esclude che sindacati plurimi possano avere la potest\u00e0 normativa, salvo a scegliere fra essi quello da cui tale potest\u00e0 sar\u00e0 efficacemente esercitata.<\/p><p>DI VITTORIO, <em>Relatore<\/em>, osserva che tutti debbono partecipare col sindacato scelto.<\/p><p>DOMINED\u00d2 rileva che \u00e8 cos\u00ec apparentemente, ma in sostanza viene scelto quello maggioritario, al quale si d\u00e0 il potere normativo, mentre la rappresentanza degli altri sarebbe presente, ma non partecipante alla stipulazione. A suo avviso la potest\u00e0 normativa non pu\u00f2 che far capo ad un sindacato che rappresenti tutta la categoria. La potest\u00e0 normativa spetta allo Stato e questo pu\u00f2 non delegarla che ad un soggetto pubblico espresso legalmente dalla categoria. Ma perch\u00e9 lo Stato deleghi questa potest\u00e0 normativa occorre che l\u2019ente di categoria rappresenti la medesima nella sua interezza. Se cos\u00ec non fosse, non sarebbe rispettato il criterio democratico, il quale esige che, attraverso la volont\u00e0 della maggioranza, si crei un organo che rappresenti la collettivit\u00e0. Occorre pur questo sindacato unitario e non ammettere che un sindacato di parte, solo perch\u00e9 comprenda il 51 per cento degli appartenenti alla categoria, possa dettare norme agli altri.<\/p><p>Ritiene che una concezione maggioritaria non corrisponda n\u00e9 alle esigenze giuridiche, n\u00e9 a quelle politiche. Ricorda che la legge sindacale del 1926 faceva altres\u00ec capo ad un sindacato maggioritario, perch\u00e9, in sostanza, contemplava la possibilit\u00e0 di una pluralit\u00e0 di sindacati; ma era riconosciuto per legge quel sindacato che aveva un numero determinato di aderenti e cos\u00ec fu legalizzato il primo sindacato maggioritario che dettasse norme anche ai non iscritti.<\/p><p>Prega, quindi, il Relatore di aderire alla concezione di un sindacato unitario aperto a tutti i lavoratori, munito di personalit\u00e0 giuridica di diritto pubblico, il quale verrebbe ad ottenere il riconoscimento della potest\u00e0 di stipulare i contratti collettivi.<\/p><p>DI VITTORIO, <em>Relatore<\/em>, osserva che le argomentazioni dell\u2019onorevole Domined\u00f2 si fondano sul fatto di attribuire a lui il concetto che il sindacato maggioritario \u00e8 quello che deve dettare le norme. Pu\u00f2 darsi che alcune formulazioni della relazione possano far pensare a ci\u00f2; ma dichiara nel modo pi\u00f9 esplicito che, quando parla di rappresentanza proporzionale dei sindacati, intende dire che nella Commissione che stipuler\u00e0 il contratto vi sar\u00e0 un numero di rappresentanti di ciascun sindacato proporzionale al numero dei propri iscritti; quindi nessun diritto prevalente al sindacato maggioritario, se non nella misura che questo diritto gli proviene dal fatto di rappresentare un maggior numero di aderenti.<\/p><p>Se invece si vuole arrivare al sindacato unico, questo deve essere obbligatorio e, per essere obbligatorio, deve violare la libert\u00e0 sindacale.<\/p><p>Pensa che sia inutile la discussione sul sindacato unico obbligatorio di diritto pubblico, perch\u00e9 \u00e8 aspirazione dei lavoratori di raggiungere la loro unit\u00e0; ma l\u2019unit\u00e0 \u00e8 effettiva e benefica quando non \u00e8 effetto di costrizione. Del resto attualmente esiste un sindacato unico, ma volontario, e nella prospettiva che vi possa essere la pluralit\u00e0, si afferma il principio pi\u00f9 assoluto della libert\u00e0 sindacale e si stabilisce che anche le minoranze debbono farsi valere in proporzione delle loro forze. Se si stabilisse una rappresentanza unitaria indipendentemente dal numero degli iscritti, potrebbe riuscir facile a chiunque di costituire tanti piccoli sindacati, che metterebbero in minoranza il sindacato che raccoglie il maggior numero di aderenti.<\/p><p>Eliminato il dubbio del collega Domined\u00f2, e affermato il principio, che \u00e8 pronto a tradurre in un articolo della Costituzione, della rappresentanza proporzionale di tutti i sindacati riconosciuti, pensa che si possa porre termine alla discussione.<\/p><p>DOMINED\u00d2 osserva che l\u2019onorevole Di Vittorio aggiunge cos\u00ec qualche cosa alla sua relazione: in essa si parla di sindacati plurimi e si riconosce fra essi la facolt\u00e0 normativa a quello maggioritario.<\/p><p>DI VITTORIO, <em>Relatore<\/em>, riconosce di aver fatto un passo avanti, ma solo per dare maggior chiarezza al suo pensiero.<\/p><p>Un\u2019altra sua preoccupazione \u00e8 quella della formulazione del contratto collettivo, che una volta stipulato, non \u00e8 perfetto, ed occorre un organismo che lo interpreti e lo adatti: questo \u00e8 un ruolo particolare del sindacato che rappresenta la maggioranza degli organizzati.<\/p><p>CANEVARI dichiara di aver tenuto presenti le proposte dell\u2019onorevole Di Vittorio. La differenza tra queste e le sue consiste nella formazione della rappresentanza, in quanto, nella seduta precedente, s\u00ec \u00e8 ritenuto che la rappresentanza dei sindacati sia piuttosto materia di legislazione che di Carta costituzionale. L\u2019onorevole Di Vittorio mostra delle preoccupazioni sul sindacato unico, perch\u00e9 ricorda che tale sindacato fu realizzato in periodo fascista, e gli sembra che sia condannabile in quanto non sarebbe libero. Egli invece ritiene possibile un sindacato unitario e libero.<\/p><p>DI VITTORIO, <em>Relatore<\/em>, fa presente che questo sindacato unitario libero gi\u00e0 esiste, ed \u00e8 la Confederazione generale del lavoro.<\/p><p>CANEVARI afferma che nella proposta da lui presentata insieme all\u2019onorevole Rapelli, si \u00e8 preoccupato proprio di questa unit\u00e0, lasciando ai sindacati unitari la facolt\u00e0 di stipulare i contratti collettivi. Le osservazioni fatte dall\u2019onorevole Di Vittorio successivamente, portano a considerare che alle trattative possano partecipare le rappresentanze di altri sindacati in proporzione al numero degli iscritti. Tenendo conto di questo concetto, sottopone all\u2019esame della Sottocommissione la seguente formula: \u00abLa stipulazione dei contratti collettivi di lavoro, che dovranno avere efficacia obbligatoria per tutti gli interessati, \u00e8 demandata al sindacato unitario o maggioritario con la rappresentanza proporzionale degli altri sindacati. La legge emaner\u00e0 le norme relative\u00bb.<\/p><p>DI VITTORIO, <em>Relatore<\/em>, propone la seguente formula che, a suo avviso, pu\u00f2 soddisfare le esigenze di tutti: \u00abLe rappresentanze sindacali formate in proporzione degli iscritti stipulano i contratti collettivi di lavoro che devono avere efficacia obbligatoria per tutti gli interessati\u00bb. Con questa formula scompare ogni concetto maggioritario e rimane quello proporzionale.<\/p><p>TOGNI dichiara che la preoccupazione che muove l\u2019onorevole Di Vittorio, ed ancor pi\u00f9 l\u2019onorevole Canevari, nei riguardi di chi deve avere l\u2019iniziativa della costituzione di questo organo composto di rappresentanze proporzionali agli iscritti ai singoli sindacati, non ha ragione di essere quando si consideri il quadro generale, come si delinea gi\u00e0 negli articoli proposti, che integrano la parte sindacale con l\u2019ordinamento del lavoro. Tale ordinamento far\u00e0 capo a un determinato Consiglio nazionale del lavoro, che \u00e8 gi\u00e0 proposto in un articolo, presso il quale devono essere denunziati e registrati i sindacati per accertare la loro potenzialit\u00e0 numerica. Perci\u00f2, in definitiva, quando un sindacato vorr\u00e0 iniziare trattative per un contratto collettivo, si rivolger\u00e0 a questo organo perch\u00e9 venga costituita una rappresentanza la quale discuter\u00e0 in via definitiva, concluder\u00e0 il contratto, lo sottoscriver\u00e0 per tutta la categoria.<\/p><p>In questo modo si evita la parola \u00abmaggioritario\u00bb, che pu\u00f2 lasciar sussistere il dubbio che l\u2019iniziativa competa esclusivamente al sindacato maggioritario, mentre invece pu\u00f2 esser presa da qualunque sindacato, salvo poi a far svolgere le trattative dal sindacato che ha la rappresentanza giuridica di tutta la categoria.<\/p><p>CANEVARI fa considerare che con la libert\u00e0 sindacale si potr\u00e0 avere non un solo sindacato unitario, ma diversi sindacati che si affermino tali, in quanto il sindacato unitario \u00e8 quello nel cui seno sono ammessi indistintamente tutti i lavoratori di una categoria. Se tale condizione \u00e8 prevista nello statuto di pi\u00f9 sindacati, si avranno pi\u00f9 sindacati unitari. Si tratter\u00e0 allora di scegliere il sindacato che, oltre ad avere la caratteristica della generalit\u00e0, rappresenti anche la maggioranza degli interessati.<\/p><p>DI VITTORIO, <em>Relatore<\/em>, propone la seguente formula:<\/p><p>\u00abL\u2019organizzazione sindacale \u00e8 libera.<\/p><p>\u00abAi sindacati non pu\u00f2 essere imposto altro obbligo che quello della registrazione presso organi del lavoro locali e centrali.<\/p><p>\u00abLe rappresentanze sindacali unitarie, formate in proporzione agli iscritti, stipulano contratti di lavoro che dovranno avere efficacia obbligatoria per tutti gli interessati\u00bb.<\/p><p>MOL\u00c8 ritiene che l\u2019articolo proposto debba essere messo d\u2019accordo con quello approvato nella seduta antimeridiana.<\/p><p>La sua preoccupazione \u00e8 che, stabilito che il contratto lo pu\u00f2 fare soltanto questa rappresentanza unitaria, e che ad ogni sindacato \u00e8 riconosciuta la personalit\u00e0 giuridica, si restringa la libert\u00e0 del sindacato, perch\u00e9 lo Stato potr\u00e0 intervenire e fissare per legge le modalit\u00e0 della vita interna del sindacato. La personalit\u00e0 giuridica dovrebbe essere riconosciuta soltanto per la stipulazione del contratto.<\/p><p>DI VITTORIO, <em>Relatore<\/em>, a suo avviso, la personalit\u00e0 giuridica del sindacato deve avere tre scopi: dare facolt\u00e0 ai sindacati di stipulare i contratti collettivi; dar loro diritto di costituirsi in giudizio; dare la facolt\u00e0 di possedere dei beni.<\/p><p>MOL\u00c8 pensa che allora l\u2019affermazione della libert\u00e0 deve essere fatta prima che ne sia determinata la garanzia.<\/p><p>DI VITTORIO, <em>Relatore<\/em>, propone di modificare la formulazione in questo senso: \u00abLa legge fisser\u00e0 le condizioni del riconoscimento giuridico delle associazioni professionali dei lavoratori e dei datori di lavoro\u00bb.<\/p><p>A tale articolo seguirebbe l\u2019altro: \u00abL\u2019associazione sindacale \u00e8 libera ecc.\u00bb; verrebbe poi la parte riguardante i contratti di lavoro.<\/p><p>In sostanza, un articolo risolverebbe il problema della personalit\u00e0 giuridica e l\u2019altro, nei limiti di questo riconoscimento, darebbe la facolt\u00e0 di stipulare i contratti.<\/p><p>Il primo articolo risulterebbe cos\u00ec formulato: \u00abAi sindacati, quali organi di difesa e di tutela dei diritti e degli interessi economici professionali e morali dei lavoratori, viene riconosciuta la personalit\u00e0 giuridica.<\/p><p>\u00abLa legge fisser\u00e0 le condizioni del riconoscimento giuridico delle associazioni professionali dei lavoratori e dei datori di lavoro\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti la formula proposta dall\u2019onorevole Di Vittorio, che sostituisce l\u2019articolo approvato nella seduta precedente.<\/p><p>DOMINED\u00d2 dichiara che si asterr\u00e0 dalla votazione per una questione di principio. A suo parere, il riconoscimento della personalit\u00e0 di diritto pubblico deve spettare esclusivamente all\u2019organo che emana le norme. Aggiunge che il riconoscimento ha il suo <em>pro <\/em>e il suo <em>contra<\/em>; se il <em>pro<\/em> \u00e8 rappresentato dalla possibilit\u00e0 di disporre di beni, il <em>contra<\/em> \u00e8 rappresentato dalla possibilit\u00e0 di un intervento dell\u2019autorit\u00e0 tutoria. \u00c8 insopprimibile il concetto della vigilanza, una volta concessa tale la personalit\u00e0 giuridica.<\/p><p>DI VITTORIO, <em>Relatore<\/em>, pensa che i concetti possano mutare col mutare della Costituzione. Come \u00e8 detto nell\u2019articolo successivo, l\u2019intervento dello Stato \u00e8 limitato alla registrazione delle organizzazioni sindacali.<\/p><p>CANEVARI dichiara di votar contro in quanto non pu\u00f2 ammettere un intervento dello Stato.<\/p><p>PRESIDENTE avverte che qualora non sia approvata la formula proposta dall\u2019onorevole Di Vittorio, rimarr\u00e0 quella approvata nella seduta antimeridiana. Fa presente che la Commissione pu\u00f2 modificare un articolo gi\u00e0 approvato qualora il Relatore non si opponga.<\/p><p>DI VITTORIO, <em>Relatore<\/em>, dichiara di rinunciare ad ogni opposizione. Riconosce che la nuova formula \u00e8 pi\u00f9 efficace e, senza ripetere concetti gi\u00e0 affermati, permette di mantenere la formulazione del secondo articolo.<\/p><p>Riguardo alla preoccupazione dell\u2019onorevole Canevari fa presente che, appunto per ovviarvi, ha voluto con l\u2019articolo successivo sancire nella Costituzione, che \u00e8 la legge pi\u00f9 importante dello Stato, che il sindacato \u00e8 libero e che unico obbligo dei sindacati \u00e8 quello della registrazione.<\/p><p>CANEVARI pone ai colleghi giuristi il quesito se i sindacati possano, mediante norme legislative, compiere quegli atti essenziali dichiarati dall\u2019onorevole Di Vittorio senza ricorrere ad un riconoscimento della personalit\u00e0 giuridica.<\/p><p>DOMINED\u00d2 risponde che la giurisprudenza gi\u00e0 viene incontro a questa esigenza, almeno nei riguardi dell\u2019autonomia patrimoniale di diritto privato. Per quanto riguarda invece i contratti collettivi, questi non possono essere stipulati se non vi \u00e8 il riconoscimento formale della personalit\u00e0 giuridica e della rappresentanza legale di categoria. Tuttavia, non \u00e8 escluso che, anche in mancanza di questo riconoscimento, si possa costituire una specie di unione patrimoniale e personale, secondo i risultati pi\u00f9 recenti dell\u2019evoluzione giuridica. Basti pensare alle societ\u00e0 civili che, rispetto a quelle commerciali, sono considerate dalla legge come un\u2019unione di beni, pur non avendo una personalit\u00e0 giuridica formale. Nella personalit\u00e0 giuridica si ha un ente distinto dai componenti; qui invece, non essendovi l\u2019ente distinto dai soci che lo compongono, la legge riconosce a questo insieme di soci il fatto di rappresentare una tale unit\u00e0 da potere nel loro insieme e <em>pro quota<\/em> essere acquirenti di beni.<\/p><p>DI VITTORIO, <em>Relatore<\/em>, ricorda che vi \u00e8 una terza esigenza del sindacato, quella di costituirsi in giudizio.<\/p><p>DOMINED\u00d2 afferma che questo problema \u00e8 facilmente solubile, in quanto la giurisprudenza, anche in materia di societ\u00e0 di fatto che non hanno personalit\u00e0 giuridica, riconosce al presidente il mandato tacito nei confronti di tutti i componenti la societ\u00e0. Pertanto, <em>a<\/em> <em>fortiori<\/em>, lo stesso si deve verificare per le associazioni sindacali.<\/p><p>DI VITTORIO, <em>Relatore<\/em>, si dichiara disposto a rinunciare, con una nuova formula, al riconoscimento della personalit\u00e0 giuridica, purch\u00e9 si assicuri al sindacato il diritto alla stipulazione dei contratti collettivi di lavoro, alla difesa in giudizio ed al possesso di beni.<\/p><p>DOMINED\u00d2 conferma che non vi sono difficolt\u00e0 insuperabili per quanto riguarda la difesa in giudizio e l\u2019acquisto di beni: si tratta di diritti gi\u00e0 riconosciuti alle societ\u00e0 civili. Per quanto riguarda i contratti collettivi, si intende che questi debbono essere stipulati da un organo che sia al di sopra dei sindacati e ne esprima la volont\u00e0 e la reale consistenza. L\u2019onorevole Di Vittorio accennava ad una commissione rappresentativa dei sindacati; da parte del suo gruppo si \u00e8 parlato di rappresentanze unitarie. Ritiene che su questa base non sia impossibile giungere ad un accordo. Se la commissione, se rappresentanze unitarie fossero chiamate col loro vero nome, cio\u00e8 sindacato dei lavoratori dei datori di lavoro al quale \u00e8 riconosciuta la rappresentanza unitaria della categoria, la questione sarebbe risolta.<\/p><p>A conclusione proporrebbe la seguente norma: \u00abL\u2019organizzazione sindacale \u00e8 libera. La legge regoler\u00e0 la costituzione del sindacato di lavoratori e del sindacato di datori di lavoro, ai quali \u00e8 riconosciuta la rappresentanza unitaria della categoria ed \u00e8 devoluto il potere di stipulare contratti collettivi di lavoro aventi efficacia obbligatoria per tutti gli interessati\u00bb.<\/p><p>Con questa formulazione giuridica si esprimerebbe in forma tecnica il concetto che risulta gi\u00e0 implicito nella parola \u00abcommissione\u00bb e nelle parole \u00abrappresentanza unitaria\u00bb, come ha proposto l\u2019onorevole Canevari.<\/p><p>DI VITTORIO, <em>Relatore<\/em>, afferma che il concetto del sindacato unico, presupposto nella formulazione che si propone, \u00e8 contrario alla libert\u00e0 sindacale che deve essere conciliata con la rappresentanza di tutti gli interessi, nessuno escluso.<\/p><p>DOMINED\u00d2 chiede all\u2019onorevole Di Vittorio se ritiene che il potere di stipulare contratti collettivi possa essere affidato a pi\u00f9 5 sindacati.<\/p><p>DI VITTORIO, <em>Relatore<\/em>, risponde affermativamente, nel senso che tale facolt\u00e0 sia attribuita ad una commissione unitaria (intersindacale); ma questa non potrebbe avere per se stessa il riconoscimento giuridico che spetta soltanto al sindacato.<\/p><p>Secondo la formulazione dell\u2019onorevole Domined\u00f2 potrebbe accadere che, anche nel corso di un anno, il sindacato al quale \u00e8 riconosciuta la rappresentanza unitaria diventasse minoritario. Ci\u00f2 nonostante esso potrebbe stipulare un contratto di lavoro obbligatorio anche nei confronti di una maggioranza ostile, il che costituirebbe una violazione della libert\u00e0.<\/p><p>DOMINED\u00d2 replica che il potere di stipulare contratti collettivi con efficacia vincolante verso tutti gli appartenenti alla categoria non possa essere affidato che ad un soggetto di diritto pubblico riconosciuto dallo Stato: questa \u00e8 la vera e suprema difesa della libert\u00e0.<\/p><p>DI VITTORIO, <em>Relatore<\/em>, legge la formula definitiva dei due articoli proposti:<\/p><p>Art. &#8230;<\/p><p>Ai sindacati dei lavoratori, quali organi di difesa e di tutela dei diritti e degli interessi economici, professionali e morali dei lavoratori stessi, \u00e8 riconosciuta la personalit\u00e0 giuridica.<\/p><p>La legge fisser\u00e0 le condizioni del riconoscimento giuridico delle associazioni professionali dei lavoratori e dei datori di lavoro.<\/p><p>Art. &#8230;<\/p><p>L\u2019organizzazione sindacale \u00e8 libera.<\/p><p>Non pu\u00f2 essere imposto ai sindacati altro obbligo che quello della registrazione presso organi del lavoro, locali e centrali.<\/p><p>Le rappresentanze sindacali unitarie, formate in proporzione agli iscritti, stipulano i contratti collettivi di lavoro che devono avere efficacia obbligatoria per tutti gli interessati.<\/p><p>TOGNI per quanto riguarda il terzo comma del secondo articolo, che in particolare interessa, trova che la formulazione Di Vittorio \u00e8 la pi\u00f9 felice. Circa il secondo comma dello stesso articolo fa presente che, a suo avviso, non si pu\u00f2 limitare il rapporto tra Stato e sindacati solamente alla registrazione. Anche negli Stati pi\u00f9 democratici vi sono esigenze di intervento formale, come, ad esempio, l\u2019obbligo di tenere i prescritti libri, quello di una regolare contabilit\u00e0 ecc. Comunque, su questo punto occorrer\u00e0 una formulazione tale che non inserisca nella Costituzione norme che contrastino col diritto. La formulazione presenta caratteristiche e responsabilit\u00e0 non indifferenti; in essa vanno tenuti presenti il diritto di associazione professionale e sindacale ed il fine di questa associazione. Deve essere integrato e completato il diritto con l\u2019affermazione della libert\u00e0 della organizzazione sindacale. Punto cruciale \u00e8 la possibilit\u00e0 di sottoscrivere contratti collettivi.<\/p><p>Pensa che la formulazione pi\u00f9 adatta e rispondente sar\u00e0 possibile trovarla in quanto il Relatore consenta a rivedere l\u2019enunciazione della norma.<\/p><p>DI VITTORIO, <em>Relatore<\/em>, afferma che nella sua lunga vita sindacale, vissuta in Francia, in Germania, in Olanda e in altri paesi, ha notato che lo Stato non si ingerisce dell\u2019ordinamento interno dei sindacati. In Francia il sindacato \u00e8 giuridicamente riconosciuto, ha il diritto di acquistare beni e di costituirsi in giudizio, e l\u2019unica limitazione da parte dello Stato sta nella disposizione che gli organi dirigenti dei sindacati debbono essere ricoperti da cittadini francesi. Questo pu\u00f2 spiegare che, affermando che non deve esserci altro obbligo che quello della registrazione, non si dice un\u2019eresia.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti il primo articolo proposto dall\u2019onorevole Di Vittorio che modifica quello votato nella seduta antimeridiana.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Mette ai voti il secondo articolo proposto dall\u2019onorevole Di Vittorio.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>TOGNI dichiara, anche a nome degli onorevoli Rapelli, Federici e Domined\u00f2, che si sono astenuti dal votare, sia perch\u00e9 ritengono che la materia debba essere discussa e definita con una maggiore preparazione e ponderatezza, sia perch\u00e9 la votazione \u00e8 avvenuta, a loro parere, in modo eccessivamente precipitoso, quando ancora la discussione non era esaurita. Pertanto si riservano di ritornare, in sede di coordinamento della stessa terza Sottocommissione, sull\u2019argomento.<\/p><p>MOL\u00c8 dichiara che, pur avendo fatto delle riserve su alcuni punti, ha votato a favore in quanto si era rimasti d\u2019accordo sui princip\u00ee generali.<\/p><p>Si riserva di ritornare sull\u2019articolo in sede di coordinamento.<\/p><p>La seduta termina alle 19.15.<\/p><p><em>Erano presenti:<\/em> Canevari, Di Vittorio, Domined\u00f2, Federici Maria, Giua, Marinaro, Merlin Angelina, Mol\u00e8, Noce Teresa, Pesenti, Rapelli, Togni.<\/p><p><em>Assenti:<\/em> Colitto, Fanfani, Lombardo, Paratore, Taviani.<\/p><p><em>Assente giustificato:<\/em> Ghidini.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE TERZA SOTTOCOMMISSIONE 33. RESOCONTO SOMMARIO DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI GIOVED\u00cc 17 OTTOBRE 1946 PRESIDENZA DEL DEPUTATO GIUA INDICE Comunicazione del Presidente Presidente \u2013 Togni. 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