{"id":5522,"date":"2023-10-16T14:52:46","date_gmt":"2023-10-16T12:52:46","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5522"},"modified":"2023-11-02T23:35:25","modified_gmt":"2023-11-02T22:35:25","slug":"antimeridiana-di-giovedi-17-ottobre-1946","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5522","title":{"rendered":"ANTIMERIDIANA DI GIOVED\u00cc 17 OTTOBRE 1946"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"5522\" class=\"elementor elementor-5522\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-b7af8e0 elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"b7af8e0\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-b3e180d\" data-id=\"b3e180d\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-e063bdc elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"e063bdc\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/19461017sed032ts.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-a2aa49e elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"a2aa49e\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE<\/p><p>TERZA SOTTOCOMMISSIONE<\/p><p>32.<\/p><p>RESOCONTO SOMMARIO<\/p><p>DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI GIOVED\u00cc 17 OTTOBRE 1946<\/p><p>PRESIDENZA DEL DEPUTATO <strong>GIUA<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p><strong>Comunicazioni del Presidente<\/strong><\/p><p>Presidente.<\/p><p><strong>Diritto di associazione e ordinamento sindacale <\/strong>(<em>Seguito della discussione<\/em>)<\/p><p>Presidente \u2013 Di Vittorio, <em>Relatore \u2013 <\/em>Mol\u00e8 \u2013 Rapelli, <em>Correlatore \u2013 <\/em>Marinaro \u2013 Togni \u2013 Merlin Angelina \u2013 Noce Teresa \u2013 Domined\u00f2.<\/p><p>La seduta comincia alle 10.20.<\/p><p>Comunicazioni del Presidente.<\/p><p>PRESIDENTE comunica che \u00e8 rientrato a far parte della Sottocommissione l\u2019onorevole Di Vittorio, che era stato temporaneamente sostituito dall\u2019onorevole Assennato.<\/p><p>Seguito della discussione sul diritto di associazione e sull\u2019ordinamento sindacale.<\/p><p>PRESIDENTE riassume la discussione svoltasi nelle precedenti riunioni e invita l\u2019onorevole Di Vittorio a precisare quali degli articoli proposti nella sua relazione egli intenda mantenere.<\/p><p>DI VITTORIO, <em>Relatore<\/em>, ritiene che si possa rinunciare all\u2019articolo 1 ed ai primi due commi dell\u2019articolo 2, in quanto il loro contenuto \u00e8 gi\u00e0 stato fissato in articoli formulati dalla prima Sottocommissione. Per il resto, salvo rettifiche di forma, dichiara di mantenere nella sostanza l\u2019articolazione proposta, poich\u00e9 \u00e8 d\u2019avviso che la Costituzione \u2013 la quale ha il compito di determinare i princip\u00ee essenziali dei diritti dei cittadini e della collettivit\u00e0 \u2013 deve riconoscere ai sindacati la loro funzione pi\u00f9 naturale, cio\u00e8 la stipulazione dei contratti collettivi di lavoro. Poich\u00e9 tali contratti debbono avere efficacia giuridica e quindi essere obbligatori per tutta la categoria cui si riferiscono, ne deriva che il sindacato, per avere il diritto di stipularli, deve avere il riconoscimento della personalit\u00e0 giuridica. Per\u00f2 nello stabilire le condizioni di questo riconoscimento, si dovr\u00e0 nel medesimo tempo garantire l\u2019indipendenza, l\u2019autonomia, la libert\u00e0 del sindacato, senza di che esso perderebbe il suo carattere peculiare. Il solo obbligo che possa essere imposto al sindacato riconosciuto, al quale \u00e8 attribuito il diritto di stipulare contratti di lavoro, \u00e8 quello della registrazione e del controllo, per impedire che uno pseudo-sindacato possa attribuirsi dei diritti senza avere una consistenza effettiva. Occorre cio\u00e8 un organo il quale accerti che un dato sindacato abbia efficienza e caratteri di indipendenza, autonomia e libert\u00e0 per gli iscritti. Nella sua relazione ha anche affermato il concetto che questo controllo, diretto ad accertare l\u2019efficienza numerica del sindacato, debba essere attribuito, come la registrazione, ad organismi del lavoro, cio\u00e8 al Consiglio nazionale del lavoro o al Consiglio superiore del lavoro ed ai suoi organi locali che possono essere regionali, provinciali, ecc., e ci\u00f2 per escludere nel modo pi\u00f9 esplicito che i sindacati possano essere sottoposti al controllo di organi di polizia, o comunque passibili di abusi e di ingerenze indebite da parte dello Stato.<\/p><p>Dichiara di non accettare il punto di vista dell\u2019onorevole Mol\u00e8, essendo contrario a costituire un altro organo per la stipulazione del contratto di lavoro, che \u00e8 specifica funzione naturale del sindacato.<\/p><p>Conclude, affermando esplicitamente la necessit\u00e0 che i contratti collettivi di lavoro siano stipulati dai sindacati e obbligatori per tutti gli appartenenti alle categorie.<\/p><p>MOL\u00c8 rileva che, con la formulazione proposta dall\u2019onorevole Di Vittorio: \u00abAi sindacati professionali dei lavoratori e dei datori di lavoro che ne facciano richiesta, \u00e8 riconosciuta la personalit\u00e0 giuridica\u00bb, si incorre nel pericolo di pseudo-sindacati non effettivamente rappresentativi degli interessi dei lavoratori.<\/p><p>DI VITTORIO, <em>Relatore<\/em>, dato che nel comma successivo \u00e8 detto: \u00abLa legge che fisser\u00e0 le condizioni di tale riconoscimento dovr\u00e0 garantire l\u2019indipendenza, l\u2019autonomia e la libert\u00e0 dei sindacati\u00bb, ritiene che, automaticamente, siano esclusi quei sindacati che non diano le necessarie garanzie.<\/p><p>MOL\u00c8 \u00e8 d\u2019avviso che sia necessario determinare se il sindacato debba essere unico o plurimo, in quanto, se non si fissa il criterio del maggior numero di iscritti, o della rappresentanza unitaria, ogni sindacato potrebbe assumersi il diritto di stipulare contratti collettivi di lavoro.<\/p><p>DI VITTORIO, <em>Relatore<\/em>, essendo fautore della libert\u00e0 sindacale, ammette l\u2019esistenza dei sindacati plurimi; non tutti i sindacati hanno, per\u00f2, il diritto di stipulare il contratto di lavoro, ma solo quello maggioritario con rappresentanza proporzionale dei sindacati di minoranza. Ci\u00f2 d\u00e0 modo a tutti i sindacati che hanno una base di seriet\u00e0, e sono quindi riconosciuti \u2013 e la legge deve determinare le condizioni di questo riconoscimento \u2013 di stipulare i contratti collettivi.<\/p><p>MOL\u00c8 constata che in tal modo i contratti collettivi non vengano stipulati dai sindacati singoli, ma da quelli unificati attraverso le rappresentanze unitarie.<\/p><p>RAPELLI, <em>Correlatore<\/em>, rileva che il concetto di rappresentanza unitaria \u00e8 implicito anche nella relazione dell\u2019onorevole Di Vittorio; le modalit\u00e0 pratiche di attuazione, e tutti i problemi connessi, potranno essere riservati al futuro legislatore. Allo stato attuale dei fatti non dovrebbe esistere alcuna preoccupazione, in quanto il concetto del sindacato maggioritario non \u00e8 permanente ed un sindacato, che in un dato momento \u00e8 maggioritario, pu\u00f2 divenire successivamente minoritario. Ritiene quindi che il criterio di rappresentanza unitaria possa essere accettato dall\u2019onorevole Di Vittorio; accedendo, se mai, al punto di vista dell\u2019onorevole Canevari, nel senso di limitare la rappresentanza al solo ambito sindacale.<\/p><p>PRESIDENTE richiama l\u2019attenzione dell\u2019onorevole Di Vittorio sul terzo comma del suo articolo 2: \u00abI sindacati dei lavoratori, quali organi di auto-difesa e di tutela dei diritti e degli interessi economici, professionali e morali dei lavoratori, sono riconosciuti enti d\u2019interesse collettivo\u00bb.<\/p><p>A suo avviso tale comma potrebbe essere cos\u00ec modificato: \u00abAi sindacati dei lavoratori quali organici, ecc&#8230; \u00e8 riconosciuta la personalit\u00e0 giuridica\u00bb.<\/p><p>MOL\u00c8 dichiara di preferire questa seconda formulazione, in quanto la dizione \u00abenti d\u2019interesse collettivo\u00bb potrebbe lasciare aperta la strada ad interventi statali.<\/p><p>PRESIDENTE ritiene che al comma cos\u00ec modificato si potrebbe aggiungere il secondo dell\u2019articolo 3: \u00abLa legge, che fisser\u00e0 le condizioni di tale riconoscimento, dovr\u00e0 garantire l\u2019indipendenza, l\u2019autonomia e la libert\u00e0 dei sindacati\u00bb, facendo dei due commi un articolo a s\u00e9.<\/p><p>DI VITTORIO, <em>Relatore<\/em>, dichiara di essere d\u2019accordo.<\/p><p>MARINARO invita l\u2019onorevole Di Vittorio a voler considerare nella stessa posizione i sindacati dei lavoratori e quelli dei datori di lavoro. In tale caso sarebbe disposto a ritirare il suo ordine del giorno.<\/p><p>DI VITTORIO, <em>Relatore<\/em>, \u00e8 del parere che i sindacati dei lavoratori, come associazioni della parte dei cittadini economicamente pi\u00f9 debole, abbiano maggior bisogno di protezione. Del resto il trattamento di preminenza fatto ai sindacati dei lavoratori ha anche la sua ragione d\u2019essere nella diversit\u00e0 numerica che esiste fra questi e i sindacati dei datori di lavoro.<\/p><p>MARINARO ritiene che tale criterio potr\u00e0 essere tenuto presente nella legislazione ordinaria, mentre nella Costituzione si dovrebbe sancire che tutti i sindacati, sia dei lavoratori che dei datori di lavoro, hanno diritto alla stessa tutela.<\/p><p>PRESIDENTE prega l\u2019onorevole Marinaro di voler considerare l\u2019opportunit\u00e0 di non insistere nella sua richiesta.<\/p><p>MARINARO ritiene che le osservazioni dell\u2019onorevole Di Vittorio siano pi\u00f9 di natura politica che di carattere economico. Il riconoscere una certa preminenza ai sindacati dei lavoratori, nei confronti di quelli dei datori di lavoro, intacca uno dei princip\u00ee basilari dello Stato democratico, dato il presupposto di uguali diritti ed uguali doveri. Se in una norma statutaria si parlasse esclusivamente di sindacati dei lavoratori, si darebbe l\u2019impressione di aver voluto sancire appositamente per essi una posizione di preminenza.<\/p><p>TOGNI fa osservare che, se si stabilisce il riconoscimento della personalit\u00e0 giuridica dei sindacati dei lavoratori, allo scopo di poter loro consentire di impegnarsi giuridicamente in un contratto collettivo, non si comprende quale potrebbe essere l\u2019altro contraente, ove non si conceda lo stesso riconoscimento anche ai sindacati dei datori di lavoro.<\/p><p>DI VITTORIO, <em>Relatore<\/em>, riconoscendo la fondatezza dell\u2019osservazione, dichiara di essere disposto a modificare nel modo seguente il secondo comma dell\u2019articolo 3: \u00abLa legge che fisser\u00e0 le condizioni del riconoscimento dei sindacati, tanto dei lavoratori quanto dei datori di lavoro, dovr\u00e0 garantire l\u2019indipendenza, l\u2019autonomia e la libert\u00e0 dei sindacati stessi\u00bb.<\/p><p>TOGNI \u00e8 d\u2019accordo su tale dizione. Osserva tuttavia che, a suo avviso, prima di passare alla formulazione degli articoli, data l\u2019importanza della materia in esame, sarebbe indispensabile premettere un\u2019affermazione che definisca il sindacato e la libert\u00e0 di organizzazione sindacale.<\/p><p>PRESIDENTE fa presente che il primo articolo proposto nella relazione Di Vittorio \u00e8 stato tralasciato, in quanto gi\u00e0 in precedenza formulato dalla prima Sottocommissione.<\/p><p>TOGNI ritiene che in tal modo o la Sottocommissione rinuncia a una sua responsabilit\u00e0 e facolt\u00e0, abdicando a quelle che sono le sue funzioni, oppure accetta una formulazione che ancora non conosce.<\/p><p>Quindi non solo si subisce l\u2019influenza della prima Sottocommissione, verso i deliberati della quale rinnova le sue pi\u00f9 ampie riserve e proteste, ma si abdica a quella che \u00e8 una facolt\u00e0 specifica della terza Sottocommissione, accettando senza discutere quanto ha elaborato la prima.<\/p><p>DI VITTORIO, <em>Relatore<\/em>, dichiara di aver rinunciato all\u2019articolo 1 ed ai due commi del secondo, in quanto era stato informato che i colleghi avevano cos\u00ec deciso, in considerazione che la prima Sottocommissione aveva gi\u00e0 elaborato dei princip\u00ee in materia.<\/p><p>TOGNI fa presente che tale decisione \u00e8 stata presa durante la sua assenza.<\/p><p>PRESIDENTE legge il primo articolo della relazione Di Vittorio, cos\u00ec formulato: \u00abIl diritto di associazione \u00e8 riconosciuto a tutti i cittadini italiani di ambo i sessi, ed agli stranieri residenti legalmente sul territorio nazionale, senza distinzione di razza.<\/p><p>\u00abTale diritto \u00e8 garantito dalla legge e non potr\u00e0 essere limitato dagli scopi politici, sociali, religiosi o filosofici che persegue la associazione\u00bb.<\/p><p>TOGNI teme che tale formulazione potrebbe essere interpretata nel senso di ammettere la possibilit\u00e0 di associazioni di stranieri in Italia, che potrebbero anche contrastare con gli interessi della nostra democrazia. Ritiene che invece, anche nell\u2019intenzione del proponente, tale diritto si sia voluto limitare agli stranieri in quanto aderiscano ad organizzazione sindacali italiane.<\/p><p>Preferirebbe, pertanto, la formulazione dell\u2019onorevole Rapelli, che gli sembra pi\u00f9 semplice ed estensiva: \u00ab\u00c8 garantita ad ognuno, e a tutte le professioni, la libert\u00e0 di associazione per la difesa e il miglioramento della vita economica\u00bb. A tale formula aggiungerebbe le parole: \u00abe degli interessi economici\u00bb.<\/p><p>DI VITTORIO, <em>Relatore<\/em>, dichiara che nella sua formulazione ha inteso sancire solamente il principio che lo straniero ha parit\u00e0 di diritti nelle associazioni italiane. Ad ogni modo, per eliminare ogni dubbio, riterrebbe sufficiente dividere cos\u00ec il primo comma dello articolo 1: \u00abIl diritto di associazione \u00e8 riconosciuto a tutti i cittadini italiani di ambo i sessi. Agli stranieri residenti legalmente sul territorio nazionale \u00e8 riconosciuto il diritto di aderire a tali associazioni\u00bb.<\/p><p>PESENTI fa osservare che il termine \u00ablegalmente\u00bb pu\u00f2 essere pericoloso. Cita l\u2019esempio degli italiani rifugiatisi clandestinamente in Francia.<\/p><p>DI VITTORIO, <em>Relatore<\/em>, riconosce che la parola \u00ablegalmente\u00bb \u00e8 superflua.<\/p><p>TOGNI ritiene che, ad ogni modo, non bisogna dimenticare che la Costituzione sar\u00e0 conforme alle idee dell\u2019attuale Repubblica italiana, e che, quindi, non si potr\u00e0 ammettere che in Italia vi siano profughi di altre nazionalit\u00e0 professanti idee in contrasto con quelle dello Stato italiano.<\/p><p>MERLIN ANGELINA e NOCE TERESA rilevano che nella Costituzione bisogna anche stabilire princip\u00ee, in base ai quali si possa chiedere una contropartita a favore degli italiani da parte degli altri Stati.<\/p><p>RAPELLI, <em>Correlatore<\/em>, pone in rilievo che \u00e8 compito della terza Sottocommissione occuparsi dell\u2019organizzazione sindacale, e non del diritto di associazione in genere, che rientra nei compiti della prima Sottocommissione.<\/p><p>TOGNI \u00e8 d\u2019accordo. Bisogna stabilire innanzi tutto, in modo organico, che cosa \u00e8 l\u2019organizzazione sindacale e quindi fissare le forme giuridiche dei sindacati. Per questo motivo intende che l\u2019articolo 1 sia riferito a quella parte del diritto associativo che riguarda gli interessi economici e sindacali e non al diritto di associazione in senso lato, che \u00e8 compito della prima Sottocommissione.<\/p><p>PRESIDENTE propone che, per la parte di articolazione che riguarda il diritto di associazione in generale, si dichiari di rimettersi alle decisioni che adotter\u00e0 la prima Sottocommissione. Ci\u00f2 costituir\u00e0 anche un opportuno richiamo per la suddetta Sottocommissione che non si \u00e8 regolata nello stesso modo nei riguardi della terza.<\/p><p>TOGNI dichiara di non potersi ancora considerare d\u2019accordo con i colleghi.<\/p><p>DI VITTORIO, <em>Relatore<\/em>, precisa che non vi pu\u00f2 essere un diritto di associazione in generale e un diritto speciale di associazione sindacale che non rientri in quello generale. Una volta che si abbia nella Costituzione un articolo che garantisca ad ogni cittadino il diritto di associarsi con altri cittadini in una qualsiasi organizzazione, quali che ne siano gli scopi e i princip\u00ee, questo diritto assorbe anche quello di organizzazione sindacale. D\u2019altra parte, nel terzo comma dell\u2019articolo 2, \u00e8 gi\u00e0 compresa una definizione dei sindacati quali organi di tutela dei diritti professionali e morali dei lavoratori.<\/p><p>TOGNI replica che, se pu\u00f2 esservi un certo legame fra il diritto di associazione in genere e quello sindacale, tale legame non risulta chiaramente in tutte le Costituzioni. Ricorda che negli anni passati vigeva in teoria la pi\u00f9 ampia libert\u00e0 di associazione, mentre in pratica l\u2019associazione sindacale non era affatto libera. Premetterebbe, perci\u00f2, una dichiarazione che confermi e garantisca il diritto di organizzazione sindacale e di associazione per interessi economici. Tale dichiarazione, fondendo la dizione Rapelli con quella Di Vittorio, potrebbe essere la seguente: \u00abIl diritto di associazione per la difesa e il miglioramento della vita economica \u00e8 riconosciuto ai cittadini italiani di ambo i sessi\u00bb.<\/p><p>DI VITTORIO, <em>Relatore<\/em>, non \u00e8 d\u2019accordo, in quanto nella vita pratica possono sorgere infinite forme di associazione e di consorzi aventi diversi fini, che secondo tale formula non sarebbero consentite. Il diritto di associazione invece deve essere assoluto, e non limitato, come avverrebbe se si adottasse la formula proposta dall\u2019onorevole Togni a meno di non volerla completare con una minuta specificazione dei vari diritti di associazione, che evidentemente sarebbe fuor di luogo.<\/p><p>TOGNI accetta l\u2019osservazione dell\u2019onorevole Di Vittorio, ma pone in evidenza che anche la libert\u00e0 di associazione trova dei limiti nell\u2019interesse del bene comune. Si dichiara convinto che nessuna legge italiana potr\u00e0 consentire il libero sorgere di consorzi contrari all\u2019interesse collettivo, come nel caso di consorzi fra produttori a scopo di monopolio. Perci\u00f2, se non si vuole fare una articolazione incompleta, bisogna disciplinare organicamente le associazioni rivolte alla tutela e alla difesa degli interessi economici e del lavoro.<\/p><p>DI VITTORIO, <em>Relatore<\/em>, osserva che la incompiutezza \u00e8 necessariamente insita nel lavoro parziale che \u00e8 affidato ad ognuna delle tre Sottocommissioni, salvo poi provvedere al generale coordinamento.<\/p><p>PRESIDENTE prega l\u2019onorevole Togni di non insistere nella sua proposta.<\/p><p>TOGNI rileva che la Sottocommissione ha svolto i suoi lavori in un modo abbastanza organico. Dopo aver parlato della propriet\u00e0 e dei suoi limiti, e definiti gli interessi sociali nell\u2019economia, deve ora trattare il coronamento dell\u2019edificio, cio\u00e8 la parte sindacale, che \u00e8 veramente la parte pi\u00f9 interessante del diritto di associazione. A tale proposito propone il seguente articolo: \u00abIl diritto di associazione per la difesa ed il miglioramento delle condizioni di lavoro e della vita economica \u00e8 riconosciuto a tutti gli italiani di ambo i sessi, professioni ed interessi economici\u00bb.<\/p><p>MOL\u00c8 osserva che la formula \u00abinteressi economici\u00bb \u00e8 troppo lata e pericolosa permettendo il sorgere di <em>trusts<\/em> che potrebbero costituirsi con scopi differenti dalla difesa e dal miglioramento delle condizioni economiche del lavoratore. Pur non negando loro il diritto di associazione, ritiene che non si debba sancire nella Costituzione.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti il rinvio alla prima Sottocommissione della formulazione dell\u2019articolo riguardante il diritto di associazione.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>TOGNI dichiara, anche a nome degli onorevoli Rapelli e Federici Maria, di rammaricarsi di questa affrettata conclusione che non consente di affrontare nel suo complesso, e nella sua effettiva consistenza, la necessit\u00e0 di un organico svolgimento della materia in discussione. Conferma la necessit\u00e0 di premettere ai successivi articoli una dichiarazione che garantisca in modo specifico il diritto di associazione ai lavoratori, ai professionisti ed ai datori di lavoro nel quadro ed al fine di una difesa e di un miglioramento delle condizioni di lavoro e della vita economica, per lo sviluppo ed il potenziamento della produzione e quindi del raggiungimento di un maggior bene comune. Si riserva pertanto di riproporre in sede di coordinamento il testo gi\u00e0 proposto, e non messo in votazione, a firma Togni, Rapelli e Federici Maria.<\/p><p>PRESIDENTE ricorda che, riunendo i due commi degli articoli 2 e 3 della relazione Di Vittorio, l\u2019articolo proposto risulta cos\u00ec formulato: \u00abAi sindacati dei lavoratori, quali organi di difesa e di tutela dei diritti e degli interessi economici, professionali e morali dei lavoratori, \u00e8 riconosciuta la personalit\u00e0 giuridica.<\/p><p>\u00abLa legge, che fisser\u00e0 le condizioni di tale riconoscimento, dovr\u00e0 garantire l\u2019indipendenza, l\u2019autonomia e la libert\u00e0 dei sindacati\u00bb.<\/p><p>DI VITTORIO, <em>Relatore<\/em>, per accogliere il desiderio espresso dal collega Marinaro, propone di modificare il secondo comma dello articolo in questo senso: \u00abLa legge, che fisser\u00e0 le condizioni di tale riconoscimento tanto ai sindacati dei lavoratori che dei datori di lavoro, dovr\u00e0 garantire l\u2019indipendenza, l\u2019autonomia e la libert\u00e0 dei sindacati stessi\u00bb.<\/p><p>MARINARO ringrazia l\u2019onorevole Di Vittorio di aver incluso nell\u2019articolo anche il riconoscimento dei sindacati dei datori di lavoro; ci\u00f2 lo mette in condizione di potere votare l\u2019articolo senza insistere sull\u2019ordine del giorno da lui presentato a suo tempo. Chiede tuttavia all\u2019onorevole Di Vittorio di volere coordinare la seconda parte, cos\u00ec modificata, con la prima, nella quale \u00e8 previsto il riconoscimento della personalit\u00e0 giuridica ai soli sindacati dei lavoratori. Proporrebbe quindi di togliere, dopo le parole. \u00abAi sindacati\u00bb, la specificazione \u00abdei lavoratori\u00bb e di sostituire alla successiva dizione \u00abdei lavoratori\u00bb le parole: \u00abdegli appartenenti\u00bb.<\/p><p>NOCE TERESA preferirebbe \u00abdegli associati\u00bb.<\/p><p>TOGNI ritiene che si potrebbe tralasciare ogni specificazione.<\/p><p>MOL\u00c8, per cercare di contemperare l\u2019esigenza tecnica legislativa e quella di principio, nel senso di stabilire una maggiore protezione per il lavoratore, propone di premettere alla formulazione del secondo comma dello articolo 2 della relazione Di Vittorio: \u00abLo Stato dovr\u00e0 garantire per legge un\u2019efficace protezione sociale dei lavoratori, manuali ed intellettuali\u00bb.<\/p><p>RAPELLI, <em>Correlatore<\/em>, fa presente che il principio della protezione del lavoratore \u00e8 gi\u00e0 stato previsto nell\u2019aggiunta apportata al terzo articolo.<\/p><p>DI VITTORIO, <em>Relatore<\/em>, ribadisce il concetto, che nella nuova Costituzione democratica deve essere previsto il riconoscimento del lavoratore ad una maggiore tutela. Per questo motivo lascerebbe il primo comma nella sua originaria formulazione in modo che i sindacati dei lavoratori vengano riconosciuti \u00abenti di interesse collettivo\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE fa presente all\u2019onorevole Di Vittorio, che l\u2019espressione \u00abente di interesse collettivo\u00bb era stata considerata come non avente un proprio significato che fosse da tutti facilmente comprensibile.<\/p><p>TOGNI ritiene che per raggiungere lo scopo di riconoscere la personalit\u00e0 giuridica ad ambedue le organizzazioni, e nel medesimo tempo mettere in maggiore evidenza i sindacati dei lavoratori, sarebbe sufficiente aggiungere al primo comma le parole: \u00abche verr\u00e0 accordata anche alle organizzazioni dei datori di lavoro\u00bb.<\/p><p>DI VITTORIO, <em>Relatore<\/em>, si dichiara d\u2019accordo. L\u2019articolo, nella sua stesura definitiva, potrebbe essere cos\u00ec formulato: \u00abAi sindacati dei lavoratori, quali organi di difesa e di tutela dei diritti e degli interessi economici, professionali e morali dei lavoratori, \u00e8 riconosciuta la personalit\u00e0 giuridica. Tale riconoscimento sar\u00e0 esteso alle associazioni dei datori di lavoro.<\/p><p>\u00abLa legge, che ne fisser\u00e0 le condizioni, dovr\u00e0 garantirne l\u2019indipendenza, l\u2019autonomia e la libert\u00e0\u00bb.<\/p><p>DOMINED\u00d2 chiede quali conseguenze porti il riconoscere incondizionatamente la personalit\u00e0 giuridica a tutti i sindacati, cio\u00e8 ai sindacati plurimi, quando, a rigore, tale riconoscimento \u00e8 proprio il presupposto per la creazione del sindacato di diritto pubblico, idoneo ad avere il carattere normativo nei confronti di tutti gli appartenenti alla categoria. Introducendo una personalit\u00e0 giuridica nei confronti di pi\u00f9 sindacati, giuridicamente indifferenziati, si avr\u00e0 come conseguenza che ciascuno di essi potrebbe aspirare a ritenersi fornito di capacit\u00e0 rappresentativa ai fini dell\u2019emanazione delle norme collettive di lavoro. Ammette l\u2019esigenza del riconoscimento della libert\u00e0 di associazione, ma altro \u00e8 riconoscere la libert\u00e0 di associazione e altro \u00e8 conferire la personalit\u00e0 giuridica che, nella forma di diritto pubblico, deve spettare al solo sindacato cui \u00e8 attribuito il potere di dettare norme aventi valore obbligatorio non solo per gli iscritti, ma per tutti gli appartenenti alla Categoria.<\/p><p>TOGNI fa presente all\u2019onorevole Domined\u00f2 che la sua osservazione ha gi\u00e0 formato oggetto di discussione e si potr\u00e0 riprendere in esame in un secondo tempo. Modificherebbe il testo dell\u2019articolo precedentemente proposto nel modo seguente: \u00abIl diritto di associazione per la difesa ed il miglioramento delle condizioni di lavoro e della vita economica \u00e8 riconosciuto a chiunque eserciti una professione o un\u2019attivit\u00e0 economica\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti l\u2019articolo nella formulazione di cui ha dato lettura l\u2019onorevole Di Vittorio.<\/p><p>TOGNI, a nome anche dei colleghi democristiani, dichiara che voter\u00e0 favorevolmente, con la riserva per\u00f2 di subordinare tale approvazione alla premessa di un articolo, sul tipo di quello proposto, che precisi che cosa si intenda per sindacato e per libert\u00e0 sindacale.<\/p><p>MOL\u00c8 dichiara che voter\u00e0 favorevolmente.<\/p><p>DOMINED\u00d2 dichiara di astenersi dalla votazione.<\/p><p>(<em>L\u2019articolo \u00e8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>La seduta termina alle 12.15.<\/p><p><em>Erano presenti:<\/em> Canevari, Di Vittorio, Domined\u00f2, Federici Maria, Giua, Marinaro, Marlin Angelina, Mol\u00e8, Noce Teresa, Pesenti, Rapelli, Togni.<\/p><p><em>Erano assenti:<\/em> Colitto, Fanfani, Lombardo, Paratore, Taviani.<\/p><p><em>Assente giustificato:<\/em> Ghidini.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE TERZA SOTTOCOMMISSIONE 32. RESOCONTO SOMMARIO DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI GIOVED\u00cc 17 OTTOBRE 1946 PRESIDENZA DEL DEPUTATO GIUA INDICE Comunicazioni del Presidente Presidente. Diritto di associazione e ordinamento sindacale (Seguito della discussione) Presidente \u2013 Di Vittorio, Relatore \u2013 Mol\u00e8 \u2013 Rapelli, Correlatore \u2013 Marinaro \u2013 Togni \u2013 Merlin [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_relevanssi_hide_post":"","_relevanssi_hide_content":"","_relevanssi_pin_for_all":"","_relevanssi_pin_keywords":"","_relevanssi_unpin_keywords":"","_relevanssi_related_keywords":"","_relevanssi_related_include_ids":"","_relevanssi_related_exclude_ids":"","_relevanssi_related_no_append":"","_relevanssi_related_not_related":"","_relevanssi_related_posts":"595,2017,2364,1646,574,572","_relevanssi_noindex_reason":"","_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[103,71],"tags":[],"post_folder":[132],"class_list":["post-5522","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-1946-10ts","category-terza-sottocommissione"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5522","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=5522"}],"version-history":[{"count":8,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5522\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":10226,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5522\/revisions\/10226"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=5522"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=5522"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=5522"},{"taxonomy":"post_folder","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fpost_folder&post=5522"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}