{"id":5514,"date":"2023-10-16T14:50:34","date_gmt":"2023-10-16T12:50:34","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5514"},"modified":"2023-10-24T12:03:52","modified_gmt":"2023-10-24T10:03:52","slug":"antimeridiana-di-martedi-15-ottobre-1946","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5514","title":{"rendered":"ANTIMERIDIANA DI MARTED\u00cc 15 OTTOBRE 1946"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"5514\" class=\"elementor elementor-5514\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-37b55cc elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"37b55cc\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-c120183\" data-id=\"c120183\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-c4dee46 elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"c4dee46\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/19461015sed028ts.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-1ae0ca3 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"1ae0ca3\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE<\/p><p>TERZA SOTTOCOMMISSIONE<\/p><p>28.<\/p><p>RESOCONTO SOMMARIO<\/p><p>DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI MARTED\u00cc 15 OTTOBRE 1946<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>GHIDINI<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p><strong>Diritto di associazione e ordinamento sindacale <\/strong>(<em>Seguito della discussione<\/em>)<\/p><p>Presidente \u2013 Assennato, <em>Relatore \u2013 <\/em>Merlin Angelina \u2013 Fanfani \u2013 Mol\u00e8 \u2013 Canevari \u2013 Rapelli, <em>Correlatore \u2013 <\/em>Giua \u2013 Colitto \u2013 Pesenti.<\/p><p>La seduta comincia alle 10.30.<\/p><p>Seguito della discussione sul diritto di associazione e sull\u2019ordinamento sindacale.<\/p><p>PRESIDENTE riassume brevemente per l\u2019onorevole Assennato, che sostituisce l\u2019onorevole Di Vittorio nelle funzioni di Relatore, la discussione svoltasi nelle ultime riunioni.<\/p><p>ASSENNATO, <em>Relatore<\/em>, ritiene che il concetto contenuto nell\u2019articolo 1 della relazione dell\u2019onorevole Di Vittorio sia stato trascurato nelle formulazioni adottate. Rileva, innanzi tutto, come sia tradizionale, nella legislazione italiana, il considerare gli stranieri alla stessa stregua dei lavoratori italiani.<\/p><p>PRESIDENTE ricorda che in materia \u00e8 stata fatta al terzo articolo, approvato dalla Sottocommissione, una aggiunta cos\u00ec formulata: \u00abLa Repubblica provveder\u00e0 con speciali norme alla protezione dei lavoratori e favorir\u00e0 ogni regolamentazione internazionale diretta a tal fine\u00bb.<\/p><p>MERLIN ANGELINA non crede che sia la stessa cosa.<\/p><p>FANFANI fa presente che l\u2019affermazione generica: \u00abl\u2019associazione sindacale \u00e8 libera\u00bb va intesa nel senso che di tale libert\u00e0 godono tutti i lavoratori di qualunque razza e nazionalit\u00e0, che svolgano attivit\u00e0 economica all\u2019interno del Paese.<\/p><p>MOL\u00c8 \u00e8 del parere che sia sufficiente, allo scopo che si prefigge l\u2019onorevole Di Vittorio, la solenne dichiarazione dei diritti dei lavoratori, senza ripetere ad ogni articolo la medesima affermazione.<\/p><p>PRESIDENTE \u00e8 dello stesso avviso, ricordando che la prima Sottocommissione ha gi\u00e0 approvato un articolo a tale proposito.<\/p><p>ASSENNATO, <em>Relatore<\/em>, osserva che la Sottocommissione non ha ritenuto di porre l\u2019accento sulla legalit\u00e0 del diritto di associazione e sulla necessit\u00e0 che tale diritto non venga limitato dagli eventuali scopi sociali, religiosi o filosofici che l\u2019associazione alla quale appartiene il lavoratore potrebbe perseguire, oltre quelli economici.<\/p><p>FANFANI pensa che in tal modo si passi dal campo sociale-economico a quello politico, complicando inutilmente le cose.<\/p><p>ASSENNATO, <em>Relatore<\/em>, aggiunge che non esiste nelle varie formulazioni un riconoscimento del lavoro cos\u00ec esplicito come nella relazione Di Vittorio, dove all\u2019articolo 2 \u00e8 detto: \u00abIl lavoro \u00e8 la base fondamentale della vita e dello sviluppo della societ\u00e0 nazionale\u00bb. Una affermazione di tale natura non crede che possa essere ritenuta pleonastica.<\/p><p>FANFANI ricorda che un riconoscimento del lavoro \u00e8 gi\u00e0 contenuto nel primo articolo approvato dalla Sottocommissione.<\/p><p>ASSENNATO, <em>Relatore<\/em>, non ritiene che nell\u2019argomento in discussione possa omettersi la precisa statuizione che \u00abil lavoro \u00e8 la base fondamentale della vita e dello sviluppo della societ\u00e0 nazionale\u00bb. Questa affermazione deve costituire, anzi, la premessa e la ragione per cui lo Stato riconosce al sindacato la personalit\u00e0 e gli attribuisce il potere di stipulare contratti collettivi aventi valore giuridico.<\/p><p>In particolare, avendo notato che in una delle formulazioni si afferma che i sindacati hanno soltanto l\u2019obbligo della registrazione presso gli organi del lavoro, fa rilevare che non si pu\u00f2 accennare soltanto al fatto materiale della registrazione, senza stabilire che ai sindacati \u00e8 riconosciuta la personalit\u00e0 giuridica, come \u00e8 previsto nell\u2019articolo 3 della relazione Di Vittorio, anche se il riconoscimento avr\u00e0 valore ai soli effetti della stipulazione dei contratti collettivi. \u00c8 logico, infatti, che i sindacati, per potere avere tale facolt\u00e0, debbano essere forniti, quali contraenti, di personalit\u00e0 giuridica.<\/p><p>PRESIDENTE fa presente che nella discussione era prevalso il concetto di demandare alla legge il riconoscimento della personalit\u00e0 giuridica, che eventualmente potrebbe essere anche concesso a tutti gli effetti. Quindi, senza parlare di riconoscimento della personalit\u00e0 giuridica, basterebbe stabilire che i sindacati hanno l\u2019obbligo di registrarsi.<\/p><p>ASSENNATO, <em>Relatore<\/em>, crede che anche il rappresentante della Confederazione generale del lavoro non desideri un riconoscimento a tutti gli effetti.<\/p><p>MOL\u00c8 ritiene che in materia si debba lasciare una certa latitudine, nel senso che se si costituiranno parecchi sindacati non potr\u00e0 darsi a tutti lo stesso riconoscimento.<\/p><p>CANEVARI, richiamandosi alla formula presentata dall\u2019onorevole Di Vittorio, circa il riconoscimento dei sindacati come enti con personalit\u00e0 giuridica, osserva che praticamente potrebbe verificarsi l\u2019eventualit\u00e0 di diversi sindacati, i quali, avendo eguale riconoscimento giuridico, potranno tutti avere la facolt\u00e0 di stipulare contratti collettivi.<\/p><p>ASSENNATO, <em>Relatore<\/em>, propone la formula seguente: \u00abLa legge stabilir\u00e0 i termini per il riconoscimento giuridico dei sindacati, ai fini della stipulazione di contratti collettivi di lavoro, che dovranno avere efficacia per tutti gli appartenenti alla categoria\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE osserva che la personalit\u00e0 giuridica concessa al fine unico della stipulazione dei contratti collettivi di lavoro non sarebbe consona ai principi giuridici.<\/p><p>Preferisce, pertanto, la seguente formula, proposta dall\u2019onorevole Rapelli e modificata durante la discussione, sulla quale la Sottocommissione nella precedente riunione si era trovata prevalentemente d\u2019accordo:<\/p><p>\u00abL\u2019organizzazione sindacale \u00e8 libera.<\/p><p>\u00abAl fine della stipulazione dei contratti collettivi di lavoro, che dovranno avere efficacia per tutti gli appartenenti alla categoria, la legge regoler\u00e0 la formazione delle rappresentanze unitarie di ciascuna e detter\u00e0 le norme relative\u00bb.<\/p><p>Con questa formula, si presuppone la personalit\u00e0 giuridica dei sindacati, si sancisce la obbligatoriet\u00e0 dei contratti collettivi per tutti gli appartenenti alla categoria e si rinviano alla legge ordinaria i particolari di applicazione.<\/p><p>Circa il primo comma, si domanda se sia preferibile dire \u00abassociazione\u00bb oppure \u00aborganizzazione\u00bb.<\/p><p>ASSENNATO, <em>Relatore<\/em>, preferisce il termine \u00aborganizzazione\u00bb.<\/p><p>RAPELLI, <em>Correlatore<\/em>, \u00e8 dello stesso avviso.<\/p><p>FANFANI e MERLIN ANGELINA propongono che si parli di associazioni professionali oltre che di organizzazioni sindacali.<\/p><p>COLITTO \u00e8 contrario, sembrandogli una ripetizione.<\/p><p>GIUA ricorda che gi\u00e0 nella prima Sottocommissione si \u00e8 definito come libero il diritto di associazione.<\/p><p>PRESIDENTE ritiene che l\u2019espressione \u00aborganizzazione sindacale\u00bb sia comprensiva anche delle organizzazioni professionali.<\/p><p>Mette ai voti il primo comma, cos\u00ec formulato: \u00abL\u2019organizzazione sindacale \u00e8 libera\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pone quindi in discussione il secondo comma della formula di cui ha dato precedentemente lettura.<\/p><p>COLITTO osserva che non \u00e8 opportuno limitare l\u2019intervento della legge alla sola indicazione del modo di formazione delle rappresentanze di ciascuna categoria. Tale intervento potrebbe essere indispensabile anche in altri casi, come nella concessione ai sindacati della facolt\u00e0 di imporre i contributi, necessari per la vita stessa delle associazioni, a tutti gli appartenenti alla categoria. Per questo motivo aveva proposto la formula: \u00abla legge ne determiner\u00e0 i poteri\u00bb. Sarebbe perci\u00f2 spinto a votare contro la proposta dell\u2019onorevole Rapelli, se fosse sicuro che il suo voto apparisse dettato dal desiderio di veder nella Carta costituzionale una norma che rispondesse ad una particolare necessit\u00e0 delle associazioni professionali. Ma, poich\u00e9 \u00e8 possibile che venga data al suo voto un\u2019altra interpretazione, ritiene meglio approvare la proposta Rapelli, sicuro che o in sede di coordinazione degli articoli, o in sede di Costituente, la norma sar\u00e0 resa pi\u00f9 idonea a regolare il funzionamento dei sindacati.<\/p><p>Per maggiore precisione, proporrebbe per\u00f2 la seguente dizione:<\/p><p>\u00abAl fine della stipulazione dei contratti collettivi di lavoro, che dovranno avere efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alla categoria, la legge regola la formazione della rappresentanza unitaria degli appartenenti a ciascuna categoria.\u00bb<\/p><p>Non ritiene opportuno che sia aggiunta la frase: \u00abdetter\u00e0 le norme relative\u00bb, in quanto appare inutile se oggetto di tali norme \u00e8 il regolamento della rappresentanza, vaga ed indeterminata se riferibile ad altro.<\/p><p>PRESIDENTE fa rilevare all\u2019onorevole Colitto che, parlandosi di \u00abnorme\u00bb, in sostanza si vuole che la legge stabilisca una regolamentazione. Eventualmente si potrebbe dire: \u00abstabilir\u00e0 la regolamentazione relativa ai contratti collettivi di lavoro\u00bb.<\/p><p>ASSENNATO, <em>Relatore<\/em>, nota che un dubbio solo pu\u00f2 sorgere dalla formulazione dello onorevole Rapelli, cio\u00e8 che la rappresentanza e il modo della sua formazione siano fissate, in virt\u00f9 della legge, dall\u2019alto.<\/p><p>RAPELLI, <em>Correlatore<\/em>, per venire incontro alla preoccupazione dell\u2019onorevole Colitto, aggiungerebbe la seguente espressione: \u00abrelativa alla loro nomina e al loro funzionamento\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE ritiene che se da un lato si vuole impedire che lo Stato emani in questo campo norme di diritto sostanziale, \u00e8 necessario dall\u2019altro dargli la facolt\u00e0 di fissare le norme di carattere procedurale. La stessa pluralit\u00e0 sindacale rende necessario l\u2019intervento della legge, che per\u00f2 deve essere circoscritto alla materia procedurale.<\/p><p>ASSENNATO, <em>Relatore<\/em>, fa presente che all\u2019articolo 3 il Relatore Di Vittorio, nel demandare alla legge le condizioni del riconoscimento dei sindacati, pone come preminente anche la garanzia della loro indipendenza, autonomia e libert\u00e0.<\/p><p>Quando invece si dice che la legge regoler\u00e0 la formazione della rappresentanza unitaria delle varie categorie professionali, non si d\u00e0 alcuna garanzia ai sindacati circa la loro indipendenza, autonomia e libert\u00e0.<\/p><p>MOL\u00c8 non ritiene che possa verificarsi il pericolo a cui ha accennato l\u2019onorevole Assennato. Nota invece una lieve sconcordanza nella formulazione dell\u2019onorevole DI Vittorio, perch\u00e9 mentre si riconosce la personalit\u00e0 giuridica ai sindacati \u2013 a cui la legge deve garantire l\u2019autonomia, l\u2019indipendenza e la libert\u00e0 \u2013 non \u00e8 invece espresso il criterio che debba trattarsi di una rappresentanza unitaria. Se, infatti, si riconosce il sindacato e non si dichiara che deve avere una rappresentanza unitaria, si viene a togliere la possibilit\u00e0 al contratto collettivo di avere valore di legge. Con la formulazione proposta dall\u2019onorevole Rapelli, si prevede invece una rappresentanza unitaria, ma in tal caso verrebbero a cadere, per il fatto stesso di tale unicit\u00e0, la libert\u00e0 e l\u2019autonomia dei vari sindacati.<\/p><p>RAPELLI, <em>Correlatore<\/em>, obietta che la sua formulazione tende a consolidare l\u2019attuale organizzazione unitaria della Confederazione generale del lavoro, dandole il valore di rappresentanza. \u00c8 chiaro infatti che una rappresentanza unitaria deve avere il consenso di tutti i lavoratori.<\/p><p>PESENTI pensa che la possibilit\u00e0 del riconoscimento e della garanzia dell\u2019autonomia e della libert\u00e0 debba essere garantita a tutti i sindacati. Una questione differente \u00e8 quella relativa agli effetti del contratto collettivo di lavoro, nei cui riguardi gli sembra che la dizione proposta non sia molto chiara.<\/p><p>ASSENNATO, <em>Relatore<\/em>, propone che dopo le parole \u00abla legge\u00bb sia fatta la seguente aggiunta: \u00abrispettando l\u2019indipendenza, l\u2019autonomia e la libert\u00e0 dei sindacati\u00bb. Bisogna, infatti, che nella Costituzione sia chiaramente affermato che la legge in questo campo dovr\u00e0 sempre sottostare ai suddetti tre canoni fondamentali.<\/p><p>RAPELLI, <em>Correlatore<\/em>, dichiara di non aver difficolt\u00e0 ad accettare l\u2019aggiunta proposta.<\/p><p>PRESIDENTE \u00e8 del parere che il concetto sia gi\u00e0 contenuto nel primo comma, dove si afferma che l\u2019organizzazione sindacale \u00e8 libera.<\/p><p>MOL\u00c8 non crede che alla legge, che \u00e8 una volont\u00e0 sovrana, possano essere imposti tali limiti, senza che subisca una menomazione nella sua stessa essenza. Se si parla di libert\u00e0 in senso assoluto, gi\u00e0 costituisce una violenza lo stabilire l\u2019obbligatoriet\u00e0 del contratto collettivo per tutti gli appartenenti alla stessa categoria, in quanto vi \u00e8 da parte della minoranza l\u2019obbligo di sottostare ai voleri della maggioranza.<\/p><p>ASSENNATO, <em>Relatore<\/em>, crede che per procedere con un certo ordine bisognerebbe prima affermare il principio del riconoscimento della personalit\u00e0 dei sindacati, garantendone l\u2019indipendenza, l\u2019autonomia e la libert\u00e0. Fatta tale premessa potr\u00e0 stabilirsi che ai sindacati cos\u00ec riconosciuti \u00e8 attribuita la facolt\u00e0 di stipulare contratti collettivi di lavoro, aventi efficacia giuridica per tutti gli appartenenti alla categoria.<\/p><p>COLITTO trova assurdo che si possa, nell\u2019ambito delle categorie, riconoscere una infinit\u00e0 di persone giuridiche, quando poi in definitiva una sola persona giuridica pu\u00f2 espletare quello che \u00e8 il compito fondamentale dell\u2019associazione professionale, cio\u00e8 la stipulazione dei contratti collettivi.<\/p><p>ASSENNATO, <em>Relatore<\/em>, ripete che la sua preoccupazione \u00e8 che lo Stato possa valersi dei suoi poteri per intervenire nell\u2019attivit\u00e0 sindacale.<\/p><p>FANFANI \u00e8 del parere che con l\u2019affermazione, di cui al primo comma, sia gi\u00e0 chiaramente stabilito il principio della libert\u00e0 di organizzazione sindacale. Pretendere che la legge non possa intervenire nell\u2019attivit\u00e0 sindacale, significherebbe arrivare allo sgretolamento dello stesso Stato.<\/p><p>GIUA non comprende quale risultato voglia raggiungere l\u2019onorevole Assennato con la sua formulazione, in quanto, secondo lo spirito dell\u2019articolo 3 della relazione Di Vittorio, la non ingerenza dello Stato dovrebbe riferirsi anche ai sindacati dei datori di lavoro.<\/p><p>ASSENNATO, <em>Relatore<\/em>, risponde che il primo risultato dovrebbe essere quello che nessun Ministro dell\u2019interno potesse nominare un commissario in un sindacato.<\/p><p>PRESIDENTE pone in rilievo che tutte le associazioni sia politiche, sia culturali che di altro genere, sono soggette alla legge di pubblica sicurezza, pur essendo perfettamente libere.<\/p><p>FANFANI riconosce fondata la preoccupazione dell\u2019onorevole Assennato che dal Governo possa essere stabilito un criterio di formazione per la determinazione delle rappresentanze unitarie di categoria, contrariamente a quella che potrebbe essere la volont\u00e0 dei sindacati.<\/p><p>Per ovviare, almeno in parte, a questo pericolo, propone la seguente formulazione: \u00abLa legge determiner\u00e0 i modi secondo i quali i sindacati esistenti concorreranno alla costituzione delle rappresentanze unitarie di categoria, ecc.\u00bb.<\/p><p>In tal modo si vincola la legge, nel senso che questa deve tener conto che la rappresentanza scaturisce dal sindacato.<\/p><p>ASSENNATO, <em>Relatore<\/em>, per non correre il rischio di arrivare alla formulazione di articoli improvvisati e per potere trovare una dizione che appaghi tutte le esigenze, prega di rinviare al pomeriggio l\u2019ulteriore discussione.<\/p><p>CANEVARI \u00e8 del parere di lasciare alla legge la pi\u00f9 ampia libert\u00e0 di provvedere in materia, a seconda delle condizioni dei tempi e a seconda dello sviluppo dei sindacati. Poich\u00e9 crede fermamente all\u2019efficacia, alla bont\u00e0 e all\u2019utilit\u00e0 di un sindacato libero, ma unico, che abbia la funzione di stipulare i contratti collettivi, non pu\u00f2 accettare nessuna modifica che limiti la possibilit\u00e0 alla legge di intervenire e provvedere a seconda delle necessit\u00e0 del momento.<\/p><p>FANFANI osserva che la sua formula non pone alcuna limitazione alla legge, ma solo mira ad ovviare al pericolo che lo Stato possa determinare le rappresentanze di categorie, indipendentemente dai sindacati. D\u2019altra parte non ritiene che con la formula \u00abrappresentanza unitaria di categoria\u00bb si possa arrivare ad un sindacato unico e libero.<\/p><p>RAPELLI, <em>Correlatore<\/em>, pensa che non si tenga sufficientemente conto della dinamica sindacale, che porta fatalmente alla rappresentanza unitaria.<\/p><p>PRESIDENTE rinvia il seguito della discussione al pomeriggio.<\/p><p>La seduta termina alle 12.25.<\/p><p><em>Erano presenti:<\/em> Assennato, Canevari, Colitto, Fanfani, Federici Maria, Ghidini, Giua, Marinaro, Merlin Angelina, Mol\u00e8, Pesenti, Rapelli.<\/p><p><em>Erano assenti:<\/em> Lombardo, Noce Teresa, Paratore, Taviani, Togni.<\/p><p><em>In congedo:<\/em> Domined\u00f2.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE TERZA SOTTOCOMMISSIONE 28. 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