{"id":5512,"date":"2023-10-16T14:50:11","date_gmt":"2023-10-16T12:50:11","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5512"},"modified":"2023-10-24T11:57:06","modified_gmt":"2023-10-24T09:57:06","slug":"lunedi-14-ottobre-1946","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5512","title":{"rendered":"LUNED\u00cc 14 OTTOBRE 1946"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"5512\" class=\"elementor elementor-5512\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-83a3710 elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"83a3710\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-343cda0\" data-id=\"343cda0\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-7b069d9 elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"7b069d9\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/19470306_1.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-2a828cc elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"2a828cc\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE<\/p><p>TERZA SOTTOCOMMISSIONE<\/p><p>27.<\/p><p>RESOCONTO SOMMARIO<\/p><p>DELLA SEDUTA DI LUNED\u00cc 14 OTTOBRE 1946<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>GHIDINI<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p><strong>Diritto di associazione c ordinamento sindacale <\/strong>(<em>Seguito della discussione<\/em>)<\/p><p>Colitto \u2013 Marinaro \u2013 Presidente \u2013 Giua \u2013 Pesenti \u2013 Canevari \u2013 Mol\u00e8 \u2013 Rapelli, <em>Correlatore<\/em>.<\/p><p>La seduta comincia alle 17.30.<\/p><p>Seguito della discussione sul diritto di associazione e sull\u2019ordinamento sindacale.<\/p><p>COLITTO dichiara che intende apportare alcune modifiche formali all\u2019articolo da lui proposto. Tale articolo dovrebbe essere, a suo avviso, cos\u00ec formulato: \u00abL\u2019associazione professionale \u00e8 libera. La legge ne determina i poteri. Il contratto collettivo di lavoro ha efficacia di legge\u00bb.<\/p><p>MARINARO ritiene che dovrebbe risultare ben chiaro dalla discussione precedentemente svoltasi che nessuna situazione di preminenza si riconosce alle associazioni dei lavoratori rispetto a quelle dei datori di lavoro.<\/p><p>Gli interessi della classe lavoratrice non hanno un fine egoistico; in linea di massima coincidono con quelli generali della Nazione, e se si concretano nel maggiore sviluppo della economia nazionale e nell\u2019incessante aumento della produzione e in un maggiore arricchimento del Paese, \u00e8 evidente che questi sono anche interessi dei datori di lavoro.<\/p><p>L\u2019aver riconosciuto il diritto di propriet\u00e0 a cui \u00e8 inscindibilmente connessa la libert\u00e0 di privata iniziativa, fa s\u00ec che il concetto di produzione e di produttore abbracci indistintamente datori di lavoro e lavoratori. Infine, il concetto di preminenza, anche se non esplicitamente enunciato, in luogo di quello di parit\u00e0 o pariteticit\u00e0, che dovrebbe invece chiaramente risultare, sarebbe in contrasto con la base democratica del nuovo Stato, sia che la rappresentanza degli interessi debba svolgersi ed agire sul terreno della collaborazione, sia su quello della lotta di classe.<\/p><p>Quanto al nuovo ordinamento sindacale (minute precisazioni sulla natura e funzione del sindacato, registrazione delle associazioni professionali, istituzione di un Consiglio nazionale del lavoro, contratto collettivo, ecc.), non gli sembra opportuno scendere a norme dettagliate, che debbono essere invece rinviate alla legge speciale. Pertanto, tenute presenti le proposte dei Relatori Di Vittorio e Rapelli, propone che, in sostituzione dell\u2019ultimo comma dell\u2019articolo 2, dell\u2019intero articolo 3 e dell\u2019intero articolo 5 di cui alla relazione Di Vittorio, sia inserita nella Costituzione la seguente norma:<\/p><p>\u00abAlle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, quali organi di auto-difesa e di tutela dei diritti ed interessi economici, professionali e morali delle categorie per cui sono costituite, \u00e8 garantita l\u2019indipendenza, l\u2019autonomia e la libert\u00e0 nello svolgimento della loro attivit\u00e0, secondo le norme che saranno fissate dalla legge.<\/p><p>\u00abLe suddette associazioni saranno in particolare chiamate a partecipare pariteticamente con i propri rappresentanti in tutti gli organi, enti e istituti a carattere consultivo e deliberativo che abbiano attinenza con gli interessi della produzione nazionale dal punto di vista sindacale, sociale ed economico\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE fa rilevare all\u2019onorevole Marinaro che, mentre dice essere suo intendimento di non voler scendere a troppi particolari e di attenersi ad una enunciazione generica, nell\u2019ultima parte delle sue dichiarazioni le specificazioni sono numerose.<\/p><p>Per quanto riguarda la prima parte della sua dichiarazione, quella cio\u00e8 relativa alla preminenza o meno da darsi ai sindacati dei lavoratori in confronto a quelli dei datori di lavoro \u2013 della quale gli sar\u00e0 dato atto in verbale \u2013 osserva che questa enunciazione, che indubbiamente ricorre nella relazione Di Vittorio, non si ritrova nella articolazione proposta e quindi non \u00e8 necessario che formi oggetto di discussione.<\/p><p>MARINARO riconosce esatto quanto ha detto il Presidente, ma tutta la relazione dell\u2019onorevole Di Vittorio \u00e8 informata a questo concetto della prevalenza dei sindacati dei lavoratori su quelli dei datori di lavoro, ed \u00e8 lo spirito della relazione che detta la norma. Ma sta di fatto che anche nell\u2019articolazione \u00e8 racchiuso implicitamente questo concetto, perch\u00e9 all\u2019ultimo comma dell\u2019articolo 2 si dice che i sindacati dei lavoratori sono organi di autodifesa e di tutela dei diritti e degli interessi economici professionali e morali, ecc., e si parla esclusivamente dei lavoratori.<\/p><p>PRESIDENTE osserva che la Sottocommissione, per quanto riguarda l\u2019azione sindacale, si \u00e8 limitata ad approvare un articolo. \u00c8 stato poi stabilito che un altro articolo riguardi i contratti collettivi di lavoro. Tutto il resto dell\u2019articolazione dell\u2019onorevole Di Vittorio cade, perch\u00e9 \u00e8 trasfuso in questi due articoli. Quindi la questione della preminenza non c\u2019\u00e8 pi\u00f9. Se \u00e8 poi vero che l\u2019onorevole Di Vittorio, dice che deve darsi la preminenza ai sindacati dei lavoratori, \u00e8 anche vero non essere ingiusta siffatta pretesa, perch\u00e9 i proprietari, per il fatto stesso che sono proprietari, hanno gi\u00e0 una loro preminenza.<\/p><p>MARINARO su questo punto desidera che si pronunci la Commissione.<\/p><p>GIUA osserva che il Presidente, preoccupato di evitare una discussione sopra questo argomento, ha cercato di dare una risposta evasiva all\u2019onorevole Marinaro. Ma le dichiarazioni dell\u2019onorevole Marinaro sono gravissime, rispetto alla Costituzione dell\u2019Italia repubblicana, perch\u00e9 non rientrano nello spirito di questa Costituzione, e ne sono anzi la negazione. Comprende che, da un punto di vista astratto, oggi che non siamo in regime socialista, ci si possa mettere anche dal punto di vista della difesa degli interessi dei proprietari e soprattutto delle classi cosiddette produttrici, ed insiste sul \u00abcosiddette\u00bb perch\u00e9 la storia ha dimostrato che queste classi non sono state produttrici altro che nel senso economico, non nel senso di giustizia, come si deve intendere nella nuova Costituzione. Difendere le classi produttrici in senso astratto significa tornare indietro di quasi un secolo e annullare lo sforzo fatto dalle classi lavoratrici per inserirsi nel quadro politico della vita della Nazione e per acquistare quel posto che oggi la nuova Costituzione dovr\u00e0 fissare.<\/p><p>Il problema delle organizzazioni sindacali \u00e8 un problema storico che non pu\u00f2 essere valutato in altra maniera che ponendosi dal lato della difesa di queste classi, appunto perch\u00e9 le classi produttrici hanno mancato al loro scopo. Queste, nel periodo fascista, hanno difeso gli interessi di alcuni gruppi che, cercando di speculare sul potere dello Stato che avevano in mano, hanno trascinato le classi lavoratrici in uno stato di disagio tale che rasentava quasi lo stato di schiavit\u00f9.<\/p><p>Non ritiene accettabili oggi le affermazioni dell\u2019onorevole Marinaro perch\u00e9 non abbiamo in Italia classi produttrici sane e, quindi, classi lavoratrici sane; le classi produttrici non sono tali da poter essere riconosciute giuridicamente; e, quando le classi lavoratrici chiedono il riconoscimento della loro organizzazione, lo fanno non perch\u00e9 vogliano mettersi alla pari delle classi produttrici, cio\u00e8 delle classi capitaliste, ma perch\u00e9 vogliono sostituire queste classi che hanno mancato allo scopo. Ecco perch\u00e9 nella Costituzione si chiede una riforma agraria, una riforma industriale che siano un avvio verso l\u2019inserimento delle classi lavoratrici nei fattori produttivi, per giungere all\u2019annullamento pi\u00f9 o meno completo della classe capitalista e alla formazione delle nuove classi che usciranno dalle organizzazioni sindacali.<\/p><p>Pensa che se si accettasse lo spirito che ha dettato la dichiarazione dell\u2019onorevole Marinaro, si andrebbe contro il progresso, e poich\u00e9 egli \u00e8 per il progresso e vuole che questa ascesa delle classi lavoratrici non sia un\u2019ascesa di un colpo di forza, ma un\u2019ascesa che dimostri a tutto il popolo italiano che le classi lavoratrici intendono dirigere la produzione, prega i colleghi di fare una esplicita dichiarazione che sia la negazione di quella fatta dall\u2019onorevole Marinaro.<\/p><p>PESENTI fa notare che la sua appartenenza al partito comunista \u00e8 gi\u00e0 un indice chiaro del suo pensiero; far\u00e0, perci\u00f2, soltanto una brevissima dichiarazione. Nella relazione Di Vittorio l\u2019affermazione che le classi lavoratrici debbono avere un posto preminente e che le organizzazioni di categoria o professionali dei datori di lavoro non hanno bisogno di difesa giuridica, gli pare evidente. \u00c8 quindi pienamente favorevole alla tesi dell\u2019onorevole Di Vittorio, confermata dall\u2019onorevole Giua.<\/p><p>COLITTO pensa che l\u2019onorevole Giua si sia lasciato trascinare dalla sua ideologia fuori del tema di cui la Commissione si sta occupando. Il tema \u00e8 quello della organizzazione sindacale. Ora, quando si \u00e8 d\u2019accordo nel riconoscere l\u2019istituto del contratto collettivo di lavoro, non si pu\u00f2 non mettere sullo stesso piano, per lo meno nel campo del lavoro, le associazioni dei lavoratori e quelle dei datori di lavoro. Se si affermasse che nella legislazione italiana esiste il contratto collettivo di lavoro e, d\u2019altra parte, si dichiarasse che le associazioni dei lavoratori hanno nel campo del lavoro una preminenza nei confronti delle associazioni dei datori di lavoro, si distruggerebbe con tale enunciato la esistenza di quell\u2019istituto giuridico che \u00e8 il contratto collettivo di lavoro.<\/p><p>Per quanto si riferisce alla formulazione dell\u2019articolo fatta dall\u2019onorevole Marinaro, ritiene che, quando si afferma che l\u2019associazione professionale \u00e8 libera, si dice che possono costituirsi associazioni di lavoratori e di datori di lavoro e si dice anche che l\u2019associazione \u00e8 indipendente e autonoma.<\/p><p>CANEVARI ritiene oziosa la presente discussione. Si domanda se c\u2019\u00e8 bisogno, per fare il contratto collettivo con la Fiat, che ci sia in un sindacato la rappresentanza della Fiat. La Fiat occupa diecine di migliaia di operai.<\/p><p>Di questi c\u2019\u00e8 una parte che rappresenta la maggioranza o che rappresenta un sindacato che ha le caratteristiche per fare il contratto di lavoro, ed \u00e8 questo sindacato, in rappresentanza di diecine di migliaia di operai, che stabilisce un contratto e quel contratto \u00e8 un contratto collettivo, perch\u00e9 interessa la collettivit\u00e0 dei lavoratori che lavorano nella Fiat.<\/p><p>Quando si dice: \u00abL\u2019associazione per la tutela degli interessi economici, professionali e sindacali \u00e8 libera\u00bb si intendono tutte le associazioni, quelle operaie e quelle dei datori di lavoro. Non si dice che il contratto collettivo deve essere fatto esclusivamente dai sindacati di operai. Nella dizione proposta dall\u2019onorevole Rapelli \u00e8 detto: \u00abApposita legge regoler\u00e0 la formazione delle rappresentanze unitarie delle varie categorie professionali per la stipulazione dei contratti di lavoro aventi efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti delle categorie stesse\u00bb, e non si esclude che vi partecipino eventuali sindacati di datori di lavoro.<\/p><p>Conclude dichiarando di ritirare il suo articolo, per quanto si riferisce a questa parte, e di associarsi alla proposta Rapelli, perch\u00e9 la trova semplice, chiara e tale da concludere la discussione.<\/p><p>COLITTO rileva che l\u2019onorevole Canevari ha un\u2019idea del contratto collettivo di lavoro tutta personale. Quello di cui ha parlato non \u00e8 contratto collettivo, ma contratto individuale, anche se stipulato da due collettivit\u00e0.<\/p><p>MOL\u00c8 si chiede se la discussione sia opportuna o se sia oziosa. Per suo conto riconosce la preminenza del lavoro e riconosce i diritti degli altri, in quanto possono sorgere delle possibilit\u00e0 di conciliazione di interessi.<\/p><p>La necessit\u00e0 di affermare questa pariteticit\u00e0 pu\u00f2 sorgere nel momento in cui la lotta fra i due interessi debba essere risoluta con l\u2019intervento di un\u2019altra autorit\u00e0, che \u00e8 lo Stato; ed allora occorre preoccuparsi di stabilire come deve essere costituito l\u2019organo chiamato a dare la sentenza. Quindi la discussione si potr\u00e0 fare quando si dovr\u00e0 determinare in che maniera debbono essere risolti questi contrasti.<\/p><p>PESENTI rileva che la discussione di carattere interpretativo politico \u00e8 stata sollevata dall\u2019onorevole Marinaro. In essa era necessario intervenire perch\u00e9, se \u00e8 vero che la formulazione \u00e8 molto ampia, sta di fatto che poi, nell\u2019interpretazione, si terr\u00e0 conto di quanto \u00e8 stato detto in questa occasione.<\/p><p>Pensa, come l\u2019onorevole Giua, che la Carta costituzionale debba avere un\u2019impronta di difesa della grande maggioranza; ma questo non appare nella formulazione quando si parla dell\u2019associazione sindacale libera, oppure quando si dice che la legge determiner\u00e0 come si forma il contratto collettivo. Appariva invece nell\u2019articolo 2 dell\u2019onorevole Di Vittorio, in cui si dichiarava che queste associazioni di lavoratori erano enti di interesse collettivo. Era un\u2019espressione che non aveva nessun significato giuridico, ma costituiva un\u2019affermazione degli interessi preminenti che avevano queste organizzazioni dei lavoratori. Perci\u00f2, per evitare ogni questione di principio e per fare una formulazione giuridica, si sopprima pure l\u2019affermazione contenuta nell\u2019articolo 2 dell\u2019onorevole Di Vittorio, ma una volta sollevata la questione, occorre affermare nella Carta costituzionale l\u2019importanza di queste associazioni di lavoratori. E se la preminenza dei sindacati dei lavoratori non \u00e8 affermata giuridicamente parlando del contratto collettivo di lavoro potr\u00e0 essere stabilita quando si tratter\u00e0 della formazione del Consiglio nazionale del lavoro.<\/p><p>RAPELLI, <em>Correlatore<\/em>, nota che nessuno contesta all\u2019imprenditore il diritto di associazione. \u00c8 chiaro che nella contrattazione collettiva vi sono due parti contrapposte; perci\u00f2 nella sua formulazione \u00e8 sottinteso che vi sar\u00e0 una rappresentanza dei lavoratori ed una rappresentanza di datori di opera. L\u2019orientamento che, pi\u00f9 che dagli articoli, traspare dalla relazione Di Vittorio \u00e8 rivolto ad un criterio di solidariet\u00e0 la pi\u00f9 ampia possibilile, con una preminenza soprattutto sociale del lavoro. Spiega che con ci\u00f2 non si vuole la <em>diminutio capitis<\/em> di determinati interessi; il contratto collettivo di lavoro \u00e8 concepito come una fase di trasformazione verso il contratto di societ\u00e0. Se fosse possibile giungere ai contratti di impresa si rafforzerebbe il criterio di solidariet\u00e0.<\/p><p>MARINARO afferma che, poich\u00e9 nella relazione Di Vittorio si imposta il problema sindacale prevalentemente sul terreno della produzione e del maggiore sviluppo dell\u2019economia nazionale, gli \u00e8 parso evidente che, siccome la produzione e lo sviluppo dell\u2019economia nazionale interessano in eguale misura lavoratori e datori di lavoro, fosse necessario stabilire una pariteticit\u00e0 delle rappresentanze delle une e delle altre associazioni.<\/p><p>Le dichiarazioni degli onorevoli Giua, Mol\u00e8 e Pesenti trasportano il problema nel campo politico, ammettendo che debba esservi una preminenza delle associazioni dei lavoratori, mentre il problema va esaminato e risolto esclusivamente dal punto di vista economico; perci\u00f2 insiste nel chiedere che sia affermato fin d\u2019ora il principio della pariteticit\u00e0.<\/p><p>PRESIDENTE, poich\u00e9, come accennava l\u2019onorevole Pesenti, la discussione pu\u00f2 influire sulla interpretazione della Carta costituzionale, riconosce l\u2019opportunit\u00e0 che ognuno esprima la sua opinione.<\/p><p>Aderisce ai concetti espressi dall\u2019onorevole Giua, perch\u00e9 il lavoro \u00e8 la base della organizzazione della societ\u00e0 moderna. Si dichiara contrario a fare un\u2019affermazione precisa di pariteticit\u00e0, perch\u00e9, avendo demandato alla legge di determinare le modalit\u00e0 della formazione delle rappresentanze unitarie, sar\u00e0 la legge a decidere anche sulla pariteticit\u00e0.<\/p><p>Dichiara di rinunciare all\u2019articolo da lui proposto e d\u00e0 lettura di quelli degli onorevoli Colitto, Rapelli e Marinaro.<\/p><p>L\u2019onorevole Colitto propone:<\/p><p>\u00abL\u2019associazione sindacale \u00e8 libera. La legge ne determina i poteri. Il contratto collettivo di lavoro ha efficacia di legge\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Rapelli propone:<\/p><p>\u00abL\u2019associazione sindacale \u00e8 libera. Per la stipulazione dei contratti collettivi di lavoro, che dovranno avere efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alla stessa categoria, la legge regoler\u00e0 la formazione delle rappresentanze unitarie delle varie categorie professionali e detter\u00e0 le norme relative\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Marinaro propone:<\/p><p>\u00abAlle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, quali organi di autodifesa e di tutela dei diritti e degli interessi economici, professionali e morali dei lavoratori per cui sono costituite, \u00e8 garantita l\u2019indipendenza, l\u2019autonomia e la libert\u00e0 nello svolgimento della loro attivit\u00e0, secondo le norme che saranno fissate dalla legge.<\/p><p>\u00abLe suddette associazioni saranno in particolare chiamate a partecipare pariteticamente, con propri rappresentanti, in tutti gli organi, enti e istituti a carattere consultivo e deliberativo che abbiano attinenza con gli interessi della produzione nazionale dal punto di vista sindacale, sociale ed economico\u00bb.<\/p><p>Dichiara che voter\u00e0 la proposta Rapelli perch\u00e9, pur concordando in sostanza con quella dell\u2019onorevole Colitto, gli sembra pi\u00f9 intonata al sistema finora seguito, essendo meno schematica e lasciando piena libert\u00e0 alla legge di stabilire le norme.<\/p><p>CANEVARI dichiara che voter\u00e0 la proposta Rapelli, la quale, pur demandando alla legislazione ordinaria la determinazione dei poteri dei sindacati, contempla fin d\u2019ora quello di rappresentanza della categoria e quindi della stipulazione dei contratti collettivi.<\/p><p>PESENTI, per una mozione d\u2019ordine, osserva che non si possono mettere in votazione i tre articoli proposti, dei quali il Presidente ha dato lettura, perch\u00e9 manca l\u2019onorevole Assennato, Relatore in sostituzione dell\u2019onorevole Di Vittorio.<\/p><p>Comunque, fra i tre articoli proposti, preferisce quello dell\u2019onorevole Rapelli per le considerazioni accennate dall\u2019onorevole Canevari.<\/p><p>PRESIDENTE riconosce l\u2019opportunit\u00e0 di rimandare la votazione a quando sar\u00e0 presente il Relatore.<\/p><p>COLITTO dichiara che non pu\u00f2 votare favorevolmente all\u2019articolo proposto dall\u2019onorevole Rapelli, perch\u00e9, pur essendo d\u2019accordo con lui circa la sostanza, gli sembra che esso restringa troppo l\u2019intervento della legge in danno delle associazioni sindacali.<\/p><p>MOL\u00c8 dichiara di essere contrario, perch\u00e9 la legge pu\u00f2 stabilire l\u2019unicit\u00e0 dei sindacati o il sindacato plurimo, ma non pu\u00f2 limitare i poteri del sindacato nella esplicazione della sua azione economico-sociale.<\/p><p>PRESIDENTE rinvia in seguito della discussione.<\/p><p>La seduta termina alle 18.30.<\/p><p><em>Erano presenti:<\/em> Canevari, Colitto, Ghidini, Giua, Marinaro, Mol\u00e8, Pesenti, Rapelli.<\/p><p><em>Assenti giustificati:<\/em> Assennato, Domined\u00f2.<\/p><p><em>Assenti:<\/em> Fanfani, Federici Maria, Lombardo, Merlin Angelina, Noce Teresa, Paratore, Taviani, Togni.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE TERZA SOTTOCOMMISSIONE 27. 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