{"id":5508,"date":"2023-10-16T14:31:29","date_gmt":"2023-10-16T12:31:29","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5508"},"modified":"2023-10-23T14:53:30","modified_gmt":"2023-10-23T12:53:30","slug":"pomeridiana-di-venerdi-11-ottobre-1946","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5508","title":{"rendered":"POMERIDIANA DI VENERD\u00cc 11 OTTOBRE 1946"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"5508\" class=\"elementor elementor-5508\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-36bfa66 elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"36bfa66\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-b4b9da4\" data-id=\"b4b9da4\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-ef6236d elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"ef6236d\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/19461011sed025ts.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-2cc572e elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"2cc572e\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE<\/p><p>TERZA SOTTOCOMMISSIONE<\/p><p>25.<\/p><p>RESOCONTO SOMMARIO<\/p><p>DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI VENERD\u00cc 11 OTTOBRE 1946<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>GHIDINI<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p><strong>Diritto di associazione e ordinamento sindacale<\/strong> (<em>Seguito della discussione<\/em>)<\/p><p>Presidente \u2013 Giua \u2013 Rapelli, <em>Correlatore \u2013 <\/em>Pesenti \u2013 Colitto \u2013 Fanfani \u2013 Federici Maria \u2013 Taviani \u2013 Canevari \u2013 Merlin Angelina.<\/p><p>La seduta comincia alle 17.30.<\/p><p>Seguito della discussione sul diritto di associazione e sull\u2019ordinamento sindacale.<\/p><p>PRESIDENTE, per l\u2019assenza del Relatore, propone di sospendere la discussione dell\u2019articolo 1 e di passare alla discussione degli articoli successivi nel testo proposto dall\u2019onorevole Di Vittorio.<\/p><p>(<em>Cos\u00ec rimane stabilito<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>L\u2019articolo 2 \u00e8 cos\u00ec formulato:<\/p><p>\u00abIl lavoro \u00e8 la base fondamentale della vita e dello sviluppo della societ\u00e0 nazionale.<\/p><p>\u00abLo Stato dovr\u00e0 garantire per legge una efficace protezione sociale dei lavoratori manuali ed intellettuali.<\/p><p>\u00abI sindacati dei lavoratori, quali organi di autodifesa e di tutela dei diritti e degli interessi economici, professionali e morali dei lavoratori, sono riconosciuti enti d\u2019interesse collettivo\u00bb.<\/p><p>Osserva che il primo comma pu\u00f2 essere soppresso, perch\u00e9 non indispensabile. Il secondo comma tratta materia che ha formato oggetto di articoli gi\u00e0 discussi; quindi pensa che la discussione debba limitarsi al terzo comma.<\/p><p>Ricorda che fu gi\u00e0 discusso se il sindacato debba essere unico o plurimo per ogni categoria, se vada riconosciuto come persona giuridica e, in questo caso, se vada considerato persona giuridica di diritto privato o pubblico.<\/p><p>Tutti furono d\u2019accordo che principale attribuzione del sindacato debba essere la stipulazione dei contratti collettivi, e che al sindacato spetti la rappresentanza e la tutela di tutti gli appartenenti alla categoria, siano o no ad esso inscritti.<\/p><p>GIUA propone di conservare il secondo comma e di aggiungervi l\u2019espressione \u00abtanto all\u2019interno che all\u2019estero\u00bb. In sede di coordinamento anche questo comma potr\u00e0 essere eliminato, se risulter\u00e0 che la materia sia gi\u00e0 compresa in altri articoli.<\/p><p>RAPELLI, <em>Correlatore<\/em>, fa notare che il concetto espresso nel secondo comma \u00e8 compendiato nell\u2019articolo 5 da lui proposto e cos\u00ec formulato:<\/p><p>\u00abLo Stato curer\u00e0 la tutela del lavoratore attraverso una protezione legislativa speciale in patria ed all\u2019estero, concorrendo alla formazione di una regolamentazione internazionale, che assicuri in tutto il mondo un minimo di diritti comuni ai lavoratori\u00bb.<\/p><p>PESENTI pensa che si possa dire che lo Stato, con disposizioni legislative, curer\u00e0 i diritti dei propri cittadini anche all\u2019estero, ma non si pu\u00f2, nella Carta Costituzionale, stabilire che lo Stato debba concorrere alla formazione di una regolamentazione internazionale che assicuri i diritti dei lavoratori, anche se questo \u00e8 uno scopo perseguibile.<\/p><p>RAPELLI, <em>Correlatore<\/em>, afferma che se per molto tempo alcuni Stati rifiutarono la loro adesione alle convenzioni di Ginevra sulla protezione del lavoro, \u00e8 un dovere fondamentale per l\u2019Italia favorire una regolamentazione internazionale del lavoro ed impegnarsi ad aderirvi. Solo cos\u00ec possono mettersi su un piede di eguaglianza i lavoratori dei vari Paesi, ricchi o poveri che siano, e possono eliminarsi le conseguenze di una concorrenza che potrebbe riuscire dannosa alla salute degli operai, perch\u00e9 effettuata con l\u2019inosservanza dell\u2019orario di lavoro e con la trascuratezza di determinate norme igieniche. Ricorda che la stessa Costituzione di Weimar stabiliva un tale impegno.<\/p><p>PESENTI chiede perch\u00e9 l\u2019Italia debba assumersi questo obbligo con la Costituzione.<\/p><p>RAPELLI, <em>Correlatore<\/em>, nota che non si pu\u00f2 ignorare che oggi questa regolamentazione internazionale del lavoro \u00e8 una realt\u00e0. Se con essa si adottasse la settimana di 40 ore lavorative, l\u2019Italia ne avrebbe un beneficio interno, perch\u00e9 avrebbe la possibilit\u00e0 di impiegare un maggior numero di lavoratori.<\/p><p>PRESENTI \u00e8 d\u2019accordo che sarebbe un beneficio, ma fa l\u2019ipotesi che di cinquanta Stati solo trentacinque abbiano aderito alla convenzione delle 40 ore e altri 15 invece adottino la settimana di 48 o 50 ore. L\u2019Italia, impegnata a rispettare la convenzione, potrebbe subire un danno nella sua economia. Per questa ragione non ritiene opportuno stabilire simili impegni nella Costituzione.<\/p><p>RAPELLI, <em>Correlatore<\/em>, osserva che non \u00e8 garanzia sufficiente lasciare alla legge di stabilire tale impegno. Se, come avvenuto sotto il fascismo, nel Parlamento si determinasse una situazione di predominio di interessi diversi da quelli dei lavoratori, basterebbe una nuova legge a negare la validit\u00e0 di una convenzione internazionale che provvedesse alla tutela pi\u00f9 completa dei lavoratori.<\/p><p>GIUA propone che il terzo comma dell\u2019articolo 2 proposto dall\u2019onorevole Di Vittorio sia cos\u00ec formulato: \u00abSar\u00e0 cura dello Stato di favorire una regolamentazione internazionale che assicuri in tutto il mondo un minimo di diritti comune a tutti i lavoratori\u00bb.<\/p><p>COLITTO, poich\u00e9 lo Stato deve sempre intervenire per proteggere i lavoratori, ritiene inutile tale comma; esso \u00e8 una ripetizione generica di quanto, in modo specifico, \u00e8 stato detto in altri articoli.<\/p><p>RAPELLI, <em>Correlatore<\/em>, obietta che in questi articoli certi problemi, quale ad esempio quello degli infortuni, dell\u2019igiene negli stabilimenti, delle malattie professionali, non sono tenuti nella dovuta considerazione.<\/p><p>FANFANI fa rilevare che sono in discussione due problemi distinti: l\u2019uno adombrato nel secondo comma dell\u2019articolo Di Vittorio e nella prima parte dell\u2019articolo 5 dell\u2019onorevole Rapelli, che \u00e8 quasi un appunto a quello che la Sottocommissione ha statuito, riconoscendo alcuni diritti generici dei lavoratori, ma non specificando nulla circa la protezione del lavoratore contro tutta una serie di danni diretti o indiretti alla sua salute, che hanno origine da determinate circostanze di lavoro; l\u2019altro, accennato dal Rapelli, e contrastato dal Pesanti, per impegnare lo Stato italiano a collaborare alla stipulazione di una convenzione internazionale per la protezione dei lavoratori, e ad applicare obbligatoriamente in Italia gli eventuali accordi pi\u00f9 favorevoli ai lavoratori italiani.<\/p><p>COLITTO riferendosi al primo problema accennato, legge il capoverso dell\u2019articolo 3 approvato: \u00abOgni cittadino che, a motivo dell\u2019et\u00e0, dello stato fisico o mentale o di contingenze di carattere generale, si trovi nell\u2019impossibilit\u00e0 di lavorare, ha diritto di ottenere dalla collettivit\u00e0 mezzi adeguati di assistenza\u00bb; e l\u2019ultima parte del 4\u00b0: \u00abIstituzioni previdenziali, assistenziali e scolastiche, predisposte od integrate, ove occorra, dallo Stato, devono tutelare ogni madre e la vita e lo sviluppo di ogni fanciullo\u00bb.<\/p><p>RAPELLI, <em>Correlatore<\/em>, osserva che qui si parla di problemi assistenziali e previdenziali, mentre la protezione del lavoratore si basa essenzialmente sull\u2019orario, sulla sicurezza e sull\u2019igiene del lavoro; e questa parte della legislazione protettiva non \u00e8 stata finora considerata.<\/p><p>PRESIDENTE aggiunge che quando si \u00e8 parlato di istituzioni previdenziali si \u00e8 fatto particolare riferimento alla protezione della maternit\u00e0 e dell\u2019infanzia. La protezione del lavoratore, oggetto di una vasta legislazione, deve essere consacrata nella Costituzione. Si chiede se a questo risponde completamente la prima parte dell\u2019articolo Rapelli: \u00abLo Stato curer\u00e0 la tutela del lavoratore attraverso una protezione legislativa speciale in patria e all\u2019estero\u00bb.<\/p><p>Nella seconda parte, poi, dello stesso articolo si considera una forma speciale di tutela consistente nella collaborazione ad una regolamentazione internazionale di protezione del lavoro. Ritiene che la proposta dell\u2019onorevole Giua ovvierebbe al pericolo accennato dall\u2019onorevole Pesenti, perch\u00e9 lascia al legislatore italiano la valutazione della opportunit\u00e0 di applicare o meno la regolamentazione internazionale.<\/p><p>GIUA d\u00e0 lettura dell\u2019articolo completo formulato secondo la sua proposta:<\/p><p>\u00abLo Stato dovr\u00e0 garantire per legge una efficace protezione sociale dei lavoratori manuali ed intellettuali.<\/p><p>\u00abI sindacati dei lavoratori, quali organi di autodifesa e di tutela dei diritti e degli interessi economici, professionali e morali dei lavoratori, sono riconosciuti enti di interesse collettivo.<\/p><p>\u00abSar\u00e0 compito dello Stato di favorire una regolamentazione internazionale che assicuri in tutto il mondo un minimo di diritti comune ai lavoratori\u00bb.<\/p><p>FANFANI fa rilevare la disarmonia dell\u2019articolo, dove si parla di garanzia dei singoli lavoratori e di riconoscimento di sindacati. Propone che i commi ai quali accennava l\u2019onorevole Giua, relativi alla protezione integrale dei lavoratori siano aggiunti, come terzo comma, al primo articolo gi\u00e0 approvato; si discuter\u00e0 poi il problema dei sindacati.<\/p><p>L\u2019articolo risulterebbe cos\u00ec formulato:<\/p><p>\u00abOgni cittadino ha il dovere ed il diritto di lavorare conformemente alle proprie possibilit\u00e0 ed alla propria scelta.<\/p><p>\u00abLa Repubblica riconosce a tutti i cittadini italiani il diritto al lavoro e predispone i mezzi necessari al suo godimento.<\/p><p>\u00abLo Stato curer\u00e0 la tutela del lavoratore attraverso una protezione legislativa speciale in patria ed all\u2019estero\u00bb.<\/p><p>A proposito di questo terzo comma, ricorda che la prima Sottocommissione in un articolo, in cui si fa cenno della protezione dei lavoratori, ha specificato il problema delle ferie, dell\u2019orario, ecc.<\/p><p>COLITTO ricorda che la formula adottata dalla prima Sottocommissione \u00e8 la seguente: \u00abOgni cittadino ha il diritto al lavoro e ha il dovere di svolgere attivit\u00e0 o di esplicare funzioni idonee allo sviluppo economico\u00bb; ma rileva che in essa non si parla di protezione dei lavoratori.<\/p><p>PRESIDENTE avverte che l\u2019onorevole Lombardo proponeva la seguente formula: \u00ab\u00c8 compito dello Stato assicurare il rispetto delle condizioni dell\u2019igiene e della sicurezza del lavoro, nonch\u00e9 di provvedere all\u2019organizzazione del servizio di protezione sociale. La legge provvede alla tutela delle condizioni igieniche e morali delle donne e dei minori\u00bb.<\/p><p>Inoltre l\u2019onorevole Togliatti ha proposto il seguente articolo: \u00abIl lavoro nelle sue diverse forme \u00e8 protetto dallo Stato, il quale interverr\u00e0 per assicurare l\u2019assistenza degli invalidi ed inabili. Tutti i cittadini hanno diritto alle assicurazioni sociali. La legislazione sociale garantisce l\u2019assicurazione contro gli infortuni, le malattie, la disoccupazione, l\u2019invalidit\u00e0 e la vecchiaia; protegge in modo particolare il lavoro delle donne e dei minori; stabilisce la durata della giornata lavorativa, il salario minimo individuale. \u00c8 organizzata una speciale tutela del lavoro italiano all\u2019estero\u00bb.<\/p><p>Afferma che queste sono tutte affermazioni esatte che, sia pure in sintesi, dovrebbero essere riprodotte.<\/p><p>Ritiene esauriente la prima parte dello articolo proposto dall\u2019onorevole Rapelli.<\/p><p>COLITTO si dichiara favorevole alla proposta Fanfani di aggiungere un capoverso all\u2019articolo primo approvato, e propone che si dica: \u00abLo Stato provveder\u00e0 altres\u00ec, con speciali norme, alla protezione del lavoro\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE aggiungerebbe: \u00abin patria ed all\u2019estero\u00bb.<\/p><p>GIUA ritiene necessario parlare della regolamentazione internazionale \u2013 come propone l\u2019onorevole Rapelli \u2013 che assicuri in tutto il mondo un minimo di diritti comune ai lavoratori.<\/p><p>COLITTO propone la formula: \u00abLo Stato provveder\u00e0 altres\u00ec, con speciali norme, alla protezione del lavoro e favorir\u00e0 una regolamentazione internazionale che assicuri in tutto il mondo un minimo di diritti comune ai lavoratori\u00bb.<\/p><p>FANFANI fa rilevare che dire \u00abun minimo di diritti comune\u00bb potrebbe far pensare che ci si contenti di molto poco, e potrebbe essere interpretato a svantaggio dei nostri lavoratori. Basterebbe dite \u00abfavorir\u00e0 una apposita regolamentazione internazionale\u00bb.<\/p><p>FEDERICI MARIA direbbe \u00abla migliore regolamentazione\u00bb.<\/p><p>FANFANI nota che in tal caso si parlerebbe del massimo, non pi\u00f9 del minimo. E poich\u00e9 nell\u2019articolo si parla del diritto al lavoro, si domanda se la protezione vada accordata al lavoro od al lavoratore.<\/p><p>COLITTO risponde che va accordata all\u2019uno ed all\u2019altro.<\/p><p>FANFANI, siccome si vogliono adombrare i concetti dell\u2019igiene, della sicurezza, della protezione sociale, trova opportuno riferirsi al lavoratore e dire:<\/p><p>\u00abLa Repubblica provveder\u00e0, con speciali norme, alla protezione del lavoratore\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE aggiungerebbe subito dopo: \u00abe favorir\u00e0 ogni regolamentazione internazionale diretta a tale scopo\u00bb.<\/p><p>COLITTO preferirebbe dire soltanto: \u00abe favorir\u00e0 ogni relativa regolamentazione internazionale\u00bb, collocandosi la formula alla fine dell\u2019ultimo comma del primo articolo.<\/p><p>PRESIDENTE, a suo avviso, se ne dovrebbe fare il terzo comma del terzo articolo.<\/p><p>FANFANI aderisce alla proposta del Presidente, nel senso che la formula test\u00e9 discussa diventi il terzo comma dell\u2019articolo 3.<\/p><p>(<em>Cos\u00ec rimane stabilito<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE d\u00e0 lettura del testo del comma quale risulta dalla discussione fin qui svoltasi: \u00abLa Repubblica provveder\u00e0, con speciali norme, alla protezione del lavoratore e favorir\u00e0 ogni relativa regolamentazione internazionale\u00bb.<\/p><p>TAVIANI \u00e8 contrario all\u2019aggettivo \u00abrelativa\u00bb, in quanto potrebbe determinare nel grosso pubblico errate interpretazioni.<\/p><p>COLITTO ritiene che si possa anche dire: \u00abogni regolamentazione internazionale diretta a tale fine\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti la formula concordata che diventa il terzo comma del terzo articolo gi\u00e0 approvato:<\/p><p>\u00abLa Repubblica provveder\u00e0, con speciali norme, alla protezione del lavoratore e favorir\u00e0 ogni regolamentazione internazionale diretta a tal fine\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata all\u2019unanimit\u00e0<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pone in discussione il terzo comma dello articolo 2 proposto dall\u2019onorevole Di Vittorio:<\/p><p>\u00abI sindacati dei lavoratori, quali organi di autodifesa e di tutela dei diritti e degli interessi economici, professionali e morali dei lavoratori, sono riconosciuti enti di interesse collettivo\u00bb.<\/p><p>Avverte che la discussione dovr\u00e0 svolgersi in relazione anche all\u2019articolo 2 proposto dall\u2019onorevole Rapelli:<\/p><p>\u00abApposita legge regoler\u00e0 la formazione delle rappresentanze unitarie delle varie categorie professionali per la stipulazione dei contratti di lavoro, aventi efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti delle categorie stesse\u00bb.<\/p><p>Ritiene che debba anzitutto essere chiarita la natura giuridica del sindacato, nel senso che, definendo i sindacati enti di interesse collettivo, si intenda dire che sono enti di diritto pubblico, di diritto privato o di diritto misto.<\/p><p>COLITTO ritiene che spetti alla legislazione ordinaria e non alla Costituzione di precisare la natura giuridica dell\u2019associazione professionale. Eventualmente potranno precisarla anche la dottrina e la giurisprudenza.<\/p><p>PRESIDENTE sarebbe d\u2019accordo, se non occorresse rispondere a questa domanda: come rendere obbligatorio il contratto collettivo di lavoro \u2013 la cui stipulazione \u00e8 la funzione preminente del sindacato \u2013 anche per i non iscritti, prescindendo da un riconoscimento giuridico delle associazioni professionali?<\/p><p>Secondo il suo avviso, la Costituzione deve consacrare il riconoscimento giuridico del sindacato come premessa indispensabile alla obbligatoriet\u00e0 <em>erga omnes<\/em> dei contratti collettivi di lavoro, tralasciando di decidere la questione se debba trattarsi di un ente di diritto pubblico o di un ente di diritto privato.<\/p><p>COLITTO pensa che il problema potrebbe essere risolto, aggiungendosi al comma da lui proposto nella seduta antimeridiana: \u00abl\u2019associazione professionale \u00e8 liber\u00e0\u00bb un secondo comma, che stabilisca l\u2019obbligatoriet\u00e0 del contratto collettivo di lavoro nei confronti di tutti gli appartenenti alle categorie per le quali \u00e8 stipulato.<\/p><p>Non ritiene consigliabile ogni ulteriore specificazione, poich\u00e9 in questo caso bisognerebbe dettare tutta la disciplina dell\u2019ordinamento sindacale; disciplina che, per la mutevolezza che la caratterizza, va riservata alla legislazione ordinaria.<\/p><p>Non si nasconde che, anche la semplice enunciazione della obbligatoriet\u00e0 <em>erga omnes <\/em>dei contratti collettivi di lavoro, presuppone risolti taluni fondamentali aspetti della questione, come l\u2019efficacia dei contratti in relazione alle persone, e la determinazione di quale fra pi\u00f9 sindacati coesistenti per una medesima categoria (coesistenza resa possibile dall\u2019affermato principio della libert\u00e0 associativa professionale) possa stipulare i contratti collettivi di lavoro; aspetti la cui risoluzione, almeno in gran parte, compete alla legislazione ordinaria. Bisognerebbe anche accennare alle formalit\u00e0 da osservare, perch\u00e9 il contratto collettivo regolarmente stipulato tra due associazioni professionali sia obbligatorio.<\/p><p>FANFANI concorda sulla inopportunit\u00e0 di specificare nella Costituzione la natura giuridica del sindacato. \u00c8 sufficiente sancire il principio del riconoscimento giuridico.<\/p><p>Quanto all\u2019altro principio, quello della obbligatoriet\u00e0 dei contratti di lavoro, avverte che la delicatezza dell\u2019argomento richiede una seria analisi ed una certa prudenza nella scelta delle parole. Ricorda, infatti, come i princip\u00ee che pare siano accolti dalla maggioranza della Sottocommissione, fino a questo momento, non siano del tutto conseguenti. Si \u00e8 detto che il diritto di associazione \u00e8 libero, e ci\u00f2 presuppone che per una categoria possono esservi pi\u00f9 associazioni sindacali; si \u00e8 quindi detto che a tutte le associazioni sindacali viene riconosciuta la personalit\u00e0 giuridica; si \u00e8 detto, infine, che ai sindacati giuridicamente riconosciuti \u00e8 attribuito il compito di stipulare contratti collettivi di lavoro obbligatorio per tutti gli appartenenti alla categoria, siano o non iscritti al sindacato stipulante. Affermati questi concetti, ne verrebbe che per una categoria vi sarebbero tre o quattro contratti collettivi tutti obbligatori.<\/p><p>PRESIDENTE condivide le preoccupazioni degli onorevoli Colitto e Fanfani. Taluni sostengono che, in caso di pluralit\u00e0 di sindacati, il compito della stipulazione dei contratti collettivi debba spettare a quello che raccoglie un maggior numero di iscritti; ma indubbiamente questa soluzione presenta degli inconvenienti.<\/p><p>Comunica che gli \u00e8 pervenuta la seguente proposta di formulazione dell\u2019articolo:<\/p><p>\u00abL\u2019organizzazione sindacale \u00e8 libera. I sindacati hanno soltanto l\u2019obbligo della registrazione presso organi del lavoro, locali e nazionali, composti di delegati dei sindacati in proporzione del numero degli iscritti.<\/p><p>\u00abI contratti collettivi di lavoro, stipulati da tali organi, hanno efficacia per tutti gli appartenenti alla categoria cui si riferiscono\u00bb.<\/p><p>COLITTO considera inaccettabile questa formulazione, anche perch\u00e9, indipendentemente dalla sostanza, non \u00e8 chiara: si parla infatti di \u00aborgani\u00bb, presso i quali si dovrebbero registrare i sindacati e afferma che tali organi, non i sindacati, avrebbero il compito della stipulazione dei contratti collettivi di lavoro.<\/p><p>PRESIDENTE constata l\u2019accordo sulla opportunit\u00e0 di ammettere il riconoscimento giuridico dei sindacati senza precisarne la natura giuridica. A questo scopo pensa che dovrebbe sopprimersi, perch\u00e9 equivoca, l\u2019espressione \u00abenti di interesse collettivo\u00bb e semplificare la norma dicendo che alla associazione professionale viene riconosciuta la personalit\u00e0 giuridica. Senza una personalit\u00e0 giuridica il sindacato non pu\u00f2 infatti obbligarsi giuridicamente e di conseguenza stipulare i contratti di lavoro.<\/p><p>Il primo problema da risolvere \u00e8 pertanto quello proposto dagli onorevoli Colitto e Fanfani, di stabilire come si possa pervenire ad un unico contratto collettivo di lavoro nella coesistenza, consentita dalla libert\u00e0 sindacale, di pi\u00f9 associazioni professionali per una stessa categoria.<\/p><p>FANFANI ritiene che vi sia l\u2019accordo nel fondere la terza parte dell\u2019articolo 2 con la prima parte dell\u2019articolo 3 proposti dall\u2019onorevole Di Vittorio. Ne risulta la seguente formula:<\/p><p>\u00abAi sindacati dei lavoratori, quali organi di difesa e di tutela dei diritti e degli interessi economici, professionali e morali dei lavoratori \u00e8 riconosciuta la personalit\u00e0 giuridica\u00bb.<\/p><p>COLITTO dichiara di non essere d\u2019accordo, perch\u00e9 l\u00e0 dove l\u2019articolo afferma che il sindacato ha la tutela dei lavoratori, dice cosa inutile, ci\u00f2 essendo ovvio. Nega poi la opportunit\u00e0 di affermare nella Costituzione la natura giuridica del sindacato, pensando essere meglio lasciarne la determinazione alla legge, nonch\u00e9 alla elaborazione della dottrina e della giurisprudenza.<\/p><p>PRESIDENTE osserva che a dare il riconoscimento della personalit\u00e0 giuridica basta la registrazione, la quale per\u00f2 non d\u00e0 carattere pubblicistico all\u2019ente.<\/p><p>COLITTO osserva che questo concetto della registrazione \u00e8 del tutto nuovo.<\/p><p>Esistono gli uffici provinciali del lavoro, i quali non hanno ancora una disciplina legislativa: solo di recente \u00e8 stato emanato un decreto, che riguarda il personale. Tali uffici sono sorti in base ad un bando alleato.<\/p><p>Si chiede: quando si dice che deve esserci la registrazione, che cosa si intende dire? E se, invece di registrazione, si ritenesse opportuno il semplice deposito? Trattasi di dettagli, di cui non \u00e8 assolutamente il caso di fare cenno nella Costituzione.<\/p><p>FANFANI consente che nella Costituzione non vadano fissate le modalit\u00e0 per il riconoscimento, ma non crede che nascerebbero inconvenienti se si stabilisse per tutti i sindacati il riconoscimento della personalit\u00e0 giuridica.<\/p><p>GIUA vorrebbe che fosse specificato il riconoscimento della Confederazione generale del lavoro, che \u00e8 l\u2019ente giuridico che riunisce i sindacati. Quindi i contratti di lavoro dovrebbero essere stipulati dai sindacali riconosciuti ed aderenti alla Confederazione stessa. O si giunge a questa formulazione, o si accetta una formulazione generica.<\/p><p>Non tenendo conto della Confederazione generale del lavoro, si mostra di ignorare una realt\u00e0 che esiste da diverso tempo, e si meraviglia come di fronte ai colleghi Di Vittorio e Rapelli, abbia proprio lui dovuto fare questa proposta.<\/p><p>FANFANI osserva che, a suo avviso, non si pu\u00f2, in due o tre articoli, adombrare tutto l\u2019ordinamento sindacale. Conviene fissare alcuni punti badando di non commettere errori.<\/p><p>PRESIDENTE legge gli articoli 30 e 31 del progetto di Costituzione francese che non fu approvato:<\/p><p>\u00ab<em>Art. 30. <\/em>\u2013 Ognuno ha il diritto di difendere i propri interessi a mezzo dell\u2019azione sindacale.<\/p><p>\u00abOgnuno \u00e8 libero di aderire ad un sindacato di sua scelta o di non aderire ad alcuno\u00bb.<\/p><p>\u00ab<em>Art. 31.<\/em> \u2013 Ogni lavoratore ha diritto di partecipare, per tramite dei suoi delegati, alla determinazione collettiva delle condizioni di lavoro, cos\u00ec come alle funzioni di direzione e di gestione dell\u2019impresa\u00bb.<\/p><p>FANFANI osserva che i francesi escono da tutt\u2019altra esperienza della nostra. Vi sono da noi vecchio posizioni che vanno abbattute.<\/p><p>PRESIDENTE ricorda che il contratto collettivo di lavoro, oltre che dalla legge speciale, \u00e8 anche considerato dal Codice civile.<\/p><p>COLITTO ritiene che, rientrando la stipulazione del contratto collettivo di lavoro tra i poteri dell\u2019associazione professionale, basterebbe dire: \u00abL\u2019associazione professionale \u00e8 libera; la legge ne preciser\u00e0 i poteri\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE vorrebbe per\u00f2 consacrare nella Costituzione la conquista del contratto collettivo di lavoro, perch\u00e9 non possa, in avvenire, una legge abolirlo.<\/p><p>RAPELLI, <em>Correlatore<\/em>, osserva che si sono fatti articoli nei quali si parla di diritti; poi si ammette che ci possa essere una regolamentazione supplementare attraverso i contratti collettivi di lavoro, i quali, avendo validit\u00e0 per tutti, diventano norme. Perci\u00f2 la funzione di cui si deve preoccupare la Costituzione non \u00e8 tanto quella delle associazioni professionali, quanto di dare ai lavoratori la possibilit\u00e0 legale di vedere difesi i loro diritti, sanciti da contralti collettivi, che devono impegnare tutta la categoria degli appartenenti ai sindacati che li stipulano.<\/p><p>COLITTO aggiungerebbe alle parole: \u00abl\u2019associazione professionale \u00e8 libera; la legge ne preciser\u00e0 i poteri\u00bb, le altre: \u00abIl contratto collettivo di lavoro ha valore di legge\u00bb.<\/p><p>FANFANI, dopo: \u00abL\u2019associazione professionale \u00e8 libera\u00bb, inserirebbe una formulazione del tipo dell\u2019articolo 2 della proposta Rapelli, che \u00e8 cos\u00ec concepito:<\/p><p>\u00abApposita legge regoler\u00e0 la formazione delle rappresentanze unitarie delle varie categorie professionali per la stipulazione dei contratti di lavoro aventi efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti delle categorie stesse\u00bb.<\/p><p>In tal modo non sarebbe pregiudicata la questione del riconoscimento dell\u2019unico sindacato al quale \u00e8 demandata la facolt\u00e0 di stipulare il contratto collettivo.<\/p><p>COLITTO obietta che \u00abla formazione delle rappresentanze unitarie\u00bb pu\u00f2 aver luogo anche ad altri fini.<\/p><p>FANFANI precisa che per quanto riguarda la stipulazione del contratto collettivo ci si appella alla legge che discipliner\u00e0 le rappresentanze.<\/p><p>PRESIDENTE all\u2019onorevole Colitto, che propone di dire \u00abha valore di legge\u00bb, fa notare che il nostro diritto civile ha risolto gi\u00e0 la questione.<\/p><p>COLITTO risponde che l\u2019aveva risolta in quanto, allorch\u00e9 fu preparato il Codice civile, il sindacato era unico.<\/p><p>Aggiunge che il termine \u00abrappresentanze\u00bb fa pensare a rappresentanti scelti da tutte le associazioni professionali, mentre il contratto collettivo di lavoro deve essere stipulato da quelle associazioni cui la legge riconosce la capacit\u00e0.<\/p><p>CANEVARI osserva che se la Sottocommissione vuole arrivare ad una conclusione, occorre far precedere la discussione sui sindacati.<\/p><p>Ricorda come era stata concretata in periodo clandestino, d\u2019accordo con la Democrazia Cristiana, l\u2019organizzazione sindacale. Il sindacato era formato dai lavoratori che spontaneamente vi aderivano, ma sostenuto con il contributo obbligatorio di tutti i lavoratori della categoria. Si trattava di sindacato unico, e la legge poteva riconoscergli la facolt\u00e0 di fare il contratto collettivo di lavoro. Ma sorse opposizione da patte dell\u2019onorevole Di Vittorio per il Partito comunista e si giunse al temperamento che i tre partiti costituissero una commissione di rappresentanti. Nacque cos\u00ec la Confederazione generale del lavoro. Ora occorre stabilire se si deve riconoscere, come egli pensa, un solo sindacato aperto a tutti, e che agisca nei modi indicati.<\/p><p>RAPELLI, <em>Correlatore<\/em>, fa notare che si giungerebbe ad un sindacato anagrafico, al comune dei lavoratori.<\/p><p>CANEVARI aggiunge che la loro concezione non negava la costituzione di sindacati liberi, ma voleva che la legge ne riconoscesse uno, quello che rappresentava la maggioranza.<\/p><p>GIUA \u00e8 del parere che, prima di venire ad una soluzione definitiva, occorra conoscere con precisione le direttive del proprio partito. A suo avviso il sindacato plurimo non pu\u00f2 essere che causa di incertezze. Se esister\u00e0 l\u2019organizzazione sindacale dei datori di lavoro tanto meglio, altrimenti la Confederazione generale del lavoro stipuler\u00e0 i contratti collettivi con le singole industrie o gruppi di industrie. Ma per far ci\u00f2 occorre, come gi\u00e0 ha detto, inserire nella Carta costituzionale il riconoscimento della Confederazione generale del lavoro.<\/p><p>CANEVARI si associa alla proposta dell\u2019onorevole Giua.<\/p><p>RAPELLI, <em>Correlatore<\/em>, non ritiene accettabile senz\u2019altro la proposta Giua.<\/p><p>La Confederazione generale del lavoro \u00e8 un ente associativo volontario e la Costituzione non pu\u00f2 inquadrarlo senz\u2019altro nello Stato. La stessa Confederazione pu\u00f2 non pu\u00f2 avere interesse a questo riconoscimento giuridico.<\/p><p>Uno dei postulati della regolamentazione del lavoro \u00e8 la libert\u00e0 sindacale; e anche la lesi dell\u2019onorevole Di Vittorio, che vi debba essere un sindacato maggioritario, \u00e8 contro il principio della libert\u00e0 di associazione.<\/p><p>Oggi la Confederazione del lavoro costituisce la rappresentanza unitaria dei lavoratori, appunto perch\u00e9 non vi sono associazioni concorrenti. Il contratto collettivo, poi, potrebbe anche essere opera di legge e c\u2019\u00e8 una scuola socialista che tende ad assicurare, attraverso la legge, le condizioni generali di lavoro. L\u2019orario di lavoro, ad esempio, \u00e8 un fatto protettivo del quale deve preoccuparsi lo Stato.<\/p><p>In sostanza la Sottocommissione deve studiare quali sono gli obiettivi che la Costituzione dovr\u00e0 assicurare; la legge determiner\u00e0 poi come potr\u00e0 essere formata la rappresentanza unitaria delle varie categorie.<\/p><p>GIUA ripete che, a suo avviso, il riconoscimento giuridico, stabilito nella prima parte di questo articolo, debba farsi per quei sindacati che aderiscono alla Confederazione generale del lavoro. Nessuno mette in dubbio che vi sia la libert\u00e0 di organizzazione; possiamo stabilirla nella Costituzione; per\u00f2 la stipulazione dei contratti collettivi di lavoro deve avvenire attraverso i sindacati che aderiscono alla Confederazione.<\/p><p>Se dal punto di vista giuridico nessuno pu\u00f2 negare la possibilit\u00e0 dei sindacati plurimi, dal punto di vista pratico si chiede che cosa succederebbe se vi fossero tre o quattro Confederazioni del lavoro. Risulterebbero svalutati i contratti collettivi e tutte le conquiste delle classi lavoratrici.<\/p><p>I datori di lavoro possono anche non costituire una Confederazione dell\u2019industria. Si possono stabilire con la \u00abFiat\u00bb dei contratti di lavoro, come con ogni altra categoria di datori di lavoro.<\/p><p>PRESIDENTE osserva che nell\u2019ambito di una stessa categoria si avrebbero sperequazioni enormi.<\/p><p>GIUA risponde che i contratti collettivi di lavoro possono anche essere stipulati con i singoli industriali, ma da un organismo nazionale, perch\u00e9 i contratti stessi debbono poi valere per tutta la nazione.<\/p><p>RAPELLI, <em>Correlatore<\/em>, accetta il concetto di rappresentanza unitaria, ma la Confederazione generale del lavoro ha attualmente un carattere molto diverso da quello che l\u2019onorevole Giua vorrebbe assegnarle.<\/p><p>MERLIN ANGELINA, riconosce tutta l\u2019importanza della discussione, ma chiede che sia rinviata per dar modo a ciascuno di conoscere le direttive del proprio partito in merito.<\/p><p>PRESIDENTE rilegge le tre proposte pervenute alla Presidenza.<\/p><p>La prima dice:<\/p><p>\u00abL\u2019organizzazione sindacale \u00e8 libera. I sindacati hanno soltanto l\u2019obbligo della registrazione presso gli organi del lavoro locali e nazionali, composti di delegati dei sindacati in proporzione del numero degli iscritti.<\/p><p>\u00abI contratti collettivi di lavoro stipulati da tali organi hanno efficacia per tutti gli appartenenti alla categoria cui si riferiscono\u00bb.<\/p><p>La seconda proposta presentata dall\u2019onorevole Colitto dice:<\/p><p>\u00abL\u2019associazione professionale \u00e8 libera. La legge ne preciser\u00e0 i poteri. Il contratto collettivo di lavoro ha valore di legge\u00bb.<\/p><p>La terza proposta presentata dall\u2019onorevole Rapelli dice:<\/p><p>\u00abL\u2019associazione per la difesa dei propri interessi economici, professionali e sindacali \u00e8 libera. La legge regoler\u00e0 la formazione delle rappresentanze unitarie delle varie categorie professionali e le norme per la stipulazione dei contratti collettivi di lavoro aventi efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie stesse\u00bb.<\/p><p>COLITTO osserva che la Sottocommissione \u00e8 chiamata a fissare delle linee programmatiche in materia sindacale. Pensa che basti affermare che l\u2019associazione professionale \u00e8 libera. Provveder\u00e0 poi la legislazione a determinarne i poteri. Anche la legislazione dir\u00e0 quali delle associazioni costituitesi nell\u2019ambito delle categorie potranno stipulare il contratto collettivo di lavoro e le formalit\u00e0 da osservarsi perch\u00e9 il contratto collettivo possa dirsi regolarmente stipulato ed efficace. \u00c8 opportuno per\u00f2, a suo avviso, fermare fin d\u2019ora nella Costituzione la norma che il contratto collettivo di lavoro dovr\u00e0 avere valore di legge.<\/p><p>Insiste perci\u00f2 perch\u00e9 la Sottocommissione approvi l\u2019articolo da lui proposto.<\/p><p>PRESIDENTE ritiene che l\u2019articolo proposto dall\u2019onorevole Colitto non sia in contrasto con la proposta dell\u2019onorevole Rapelli. Comunque, data l\u2019ora tarda, rinvia il seguito della discussione alla seduta del giorno successivo.<\/p><p>La seduta termina alle 19.45.<\/p><p><em>Erano presenti:<\/em> Canevari, Colitto, Fanfani, Federici Maria, Ghidini, Giua, Marinaro, Merlin Angelina, Pesenti, Rapelli, Taviani.<\/p><p><em>Assenti giustificati:<\/em> Domined\u00f2, Mol\u00e8.<\/p><p><em>Assenti:<\/em> Assennato, Lombardo, Noce Teresa, Paratore, Togni.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE TERZA SOTTOCOMMISSIONE 25. 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