{"id":5506,"date":"2023-10-16T14:29:49","date_gmt":"2023-10-16T12:29:49","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5506"},"modified":"2023-10-23T14:52:19","modified_gmt":"2023-10-23T12:52:19","slug":"antimeridiana-di-venerdi-11-ottobre-1946","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5506","title":{"rendered":"ANTIMERIDIANA DI VENERD\u00cc 11 OTTOBRE 1946"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"5506\" class=\"elementor elementor-5506\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-a58ab61 elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"a58ab61\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-1e48cd2\" data-id=\"1e48cd2\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-5313abd elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"5313abd\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/19461011sed024ts.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-9d7b01a elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"9d7b01a\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE<\/p><p>TERZA SOTTOCOMMISSIONE<\/p><p>24.<\/p><p>RESOCONTO SOMMARIO<\/p><p>DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI VENERD\u00cc 11 OTTOBRE 1946<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>GHIDINI<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p><strong>Comunicazioni del Presidente<\/strong><\/p><p>Presidente<\/p><p><strong>Sui lavori della Sottocommissione<\/strong><\/p><p>Merlin Angelina \u2013 Presidente \u2013 Taviani.<\/p><p><strong>Intrapresa economica <\/strong>(<em>Seguito della discussione<\/em>)<\/p><p>Presidente \u2013 Pesenti, <em>Relatore \u2013 <\/em>Paratore \u2013 Taviani \u2013 Giua \u2013 Colitto \u2013 Corbi \u2013 Merlin Angelina \u2013 Marinaro \u2013 Fanfani.<\/p><p><strong>Diritto di associazione e ordinamento sindacale <\/strong>(<em>Discussione<\/em>)<\/p><p>Presidente \u2013 Pesenti \u2013 Giua \u2013 Fanfani \u2013 Paratore \u2013 Canevari \u2013 Colitto \u2013 Taviani.<\/p><p>La seduta comincia alle 10.20.<\/p><p>Comunicazioni del Presidente.<\/p><p>PRESIDENTE comunica che \u00e8 rientrato a far parte della Sottocommissione l\u2019onorevole Pesenti, che era stato temporaneamente sostituito dall\u2019onorevole Corbi.<\/p><p>Sui lavori della Sottocommissione.<\/p><p>MERLIN ANGELINA propone di intensificare al massimo i lavori della Sottocommissione, anche con sedute notturne, diminuendo invece il numero delle giornate di riunione, onde permettere ai componenti della Sottocommissione di partecipare alla campagna per le elezioni amministrative, attualmente in atto, dando cos\u00ec loro il modo di svolgere nel Paese la necessaria opera di persuasione.<\/p><p>PRESIDENTE, premesso che i lavori per la Costituzione devono avere la precedenza su qualsiasi altra attivit\u00e0, non ritiene che il lavoro della Sottocommissione possa intensificarsi ulteriormente, dato che gi\u00e0 sono state fissate due sedute giornaliere.<\/p><p>TAVIANI propone che sia limitato a quindici minuti il tempo assegnato ad ogni oratore.<\/p><p>PRESIDENTE non crede che si possano fissare dei limiti di tempo agli oratori, perch\u00e9 la pratica ha dimostrato che tali limiti non si sono mai potuti rispettare.<\/p><p>Seguito della discussione sull\u2019intrapresa economica.<\/p><p>PRESIDENTE ricorda che nella precedente riunione tutti si erano dichiarati favorevoli, per evidenti finalit\u00e0, all\u2019intervento dei lavoratori nella gestione delle aziende. Si tratta ora di vedere se questo diritto dei lavoratori debba essere articolato nella Costituzione, in modo da tracciare una via che impegni il legislatore futuro, ovvero possa essere consacrato in linea di principio, lasciando libert\u00e0 alla legislazione ordinaria di fissarne il contenuto e i limiti.<\/p><p>Invita l\u2019onorevole Pesenti ad illustrare il suo punto di vista.<\/p><p>PESENTI, <em>Relatore<\/em>, ritiene che la Costituzione debba limitarsi soltanto ad un principio fondamentale, cio\u00e8 all\u2019affermazione che al lavoratore \u00e8 riconosciuto il diritto di partecipare alla direzione dell\u2019impresa. Per direzione intende sia il Consiglio di amministrazione, che la direzione generale, o qualsiasi altro organismo dell\u2019impresa. La Carta costituzionale non pu\u00f2, infatti, entrare nel campo della legislazione particolare, senza rischiare da un lato di diventare affetta da elefantiasi e dall\u2019altro di affermare criteri che inevitabilmente, col mutare delle situazioni, saranno soggetti a revisione a breve scadenza.<\/p><p>Il nuovo principio che la Costituzione deve affermare in questo campo \u00e8 che la direzione dell\u2019impresa non \u00e8 pi\u00f9 affidata esclusivamente al proprietario, ma che in essa viene ammessa la partecipazione delle forze del lavoro. I particolari di applicazione di questo principio saranno di competenza della futura Assemblea legislativa, in seno alla quale ciascuno cercher\u00e0 di far prevalere il proprio punto di vista.<\/p><p>PARATORE condivide il punto di vista dell\u2019onorevole Pesenti, che la Costituzione debba limitarsi all\u2019affermazione del principio intorno al quale vi \u00e8 gi\u00e0 un consenso unanime. Anche l\u2019uomo pi\u00f9 retrogrado deve oggi ammettere che il rapporto fra il lavoratore e la direzione dell\u2019azienda non pu\u00f2 limitarsi al salario, ma che \u00e8 necessario, invece, arrivare alla collaborazione, nell\u2019interesse dell\u2019azienda e dell\u2019economia del Paese. Preferirebbe soltanto che nell\u2019articolo si parlasse di \u00abgestione\u00bb invece che \u00abdirezione\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE ricorda le varie proposte in materia. Una \u00e8 quella contenuta nella relazione dell\u2019onorevole Pesenti cos\u00ec formulata: \u00abPer garantire lo sviluppo economico del Paese e per assicurare nell\u2019interesse nazionale l\u2019esercizio del diritto e delle forme di propriet\u00e0 previste dalla legge, lo Stato assicura al lavoratore il diritto di partecipare alle funzioni di direzione dell\u2019impresa, siano esse aziende private, pubbliche o sotto il controllo della Nazione\u00bb.<\/p><p>Vi \u00e8 poi la proposta dell\u2019onorevole Lombardo: \u00ab\u00c8 diritto dei lavoratori di partecipare con propri organi e propri rappresentanti alla conduzione delle imprese in cui prestano la loro opera\u00bb.<\/p><p>Infine vi \u00e8 quella della relazione dell\u2019onorevole Di Vittorio, che \u00e8 del seguente tenore: \u00abAi lavoratori di aziende di ogni genere, aventi almeno 50 dipendenti, \u00e8 riconosciuto il diritto di partecipare alla gestione dell\u2019azienda mediante appositi Consigli di gestione, le cui norme costitutive ed i cui compiti saranno fissati dalla legge\u00bb.<\/p><p>Tutti questi articoli si trovano nell\u2019ordine di idee indicato dagli onorevoli Paratore e Pesenti: affermare cio\u00e8 il principio, senza impegnare l\u2019avvenire in particolari determinazioni.<\/p><p>D\u2019accordo con l\u2019onorevole Giua, propone la formula seguente che ritiene riassuntiva del pensiero di tutti:<\/p><p>\u00ab\u00c8 diritto dei lavoratori partecipare con propri delegati alla conduzione delle aziende ove prestano la loro opera.<\/p><p>La legge stabilisce i limiti di applicazione del diritto, la costituzione e le attribuzioni dell\u2019organo a ci\u00f2 predisposto\u00bb.<\/p><p>Fa presente che nella formulazione proposta si \u00e8 evitato di proposito di parlare in modo specifico di consigli di gestione, o di usare altri termini, per non pregiudicare quella che potr\u00e0 essere fa futura denominazione.<\/p><p>PESENTI, <em>Relatore<\/em>, osserva che tlte formulazione \u00e8 soggettiva, in quanto riguarda il riconoscimento di un diritto al lavoratore, mentre quella da lui proposta \u00e8 oggettiva, riferendosi ad un interesse generale dello Stato e non al diritto del singolo.<\/p><p>TAVIANI concorda sul principio di non scendere nei dettagli, in quanto la situazione nel campo industriale \u00e8 talmente mutevole da non poter legare un testo costituzionale a fattori contingenti. Riconosce la fondatezza dell\u2019osservazione dell\u2019onorevole Pesenti, perch\u00e9 se da un lato quello che importa \u00e8 il diritto del lavoratore, dall\u2019altro \u00e8 evidente che la meta finale deve essere il bene comune. Compito della Sottocommissione sarebbe, in questo caso, di conciliare l\u2019interesse particolare del lavoratore, ed il suo conseguente diritto, con l\u2019interesse generale della collettivit\u00e0.<\/p><p>Accetterebbe quindi la formulazione soggettiva Ghidini-Giua, inserendo nella prima parte anche l\u2019elemento oggettivo dell\u2019articolazione Pesenti, non parlando per\u00f2 n\u00e9 di conduzione, n\u00e9 di direzione, ma semplicemente di gestione. Semplificherebbe, poi, la seconda parte, su cui particolarmente dichiara di concordare, nel modo seguente: \u00abLa legge determina i modi e i limiti di applicazione del diritto\u00bb.<\/p><p>PARATORE dichiara di essere d\u2019accordo.<\/p><p>PESENTI, <em>Relatore<\/em>, concorda, pur ritenendo che in tal modo si verrebbe ad appesantire il testo della Costituzione.<\/p><p>GIUA ritiene che la prima parte della formulazione proposta dall\u2019onorevole Pesenti non sia adatta per una Costituzione; per questo motivo, d\u2019accordo col Presidente, ha proposto la nuova formulazione che riassume, in sintesi, articoli di altre costituzioni moderne. Concorda, invece, con la seconda parte di tale formulazione e, pur rilevando che il termine \u00abconduzione\u00bb potrebbe essere accettato, non si dimostra contrario a parlare di gestione.<\/p><p>PRESIDENTE dichiara di aderire alle osservazioni dell\u2019onorevole Giua.<\/p><p>PESENTI, <em>Relatore<\/em>, per introdurre un elemento oggettivo nella dizione Ghidini-Giua direbbe: \u00abLo Stato assicura al lavoratore il diritto di partecipare, ecc.\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE concorda.<\/p><p>COLITTO si associa all\u2019onorevole Giua, perch\u00e9 ritiene che non sia il caso di indicare nella Costituzione le finalit\u00e0 per le quali un diritto si afferma. Non vede, poi, una sostanziale differenza fra le formulazioni degli onorevoli Pesenti e Ghidini. Pensa, pertanto, che, eliminata l\u2019enunciazione delle predette finalit\u00e0, si possa inserire nella Costituzione un articolo in materia, adottandosi o la formula dell\u2019onorevole Ghidini, o quella dell\u2019onorevole Pesenti. Solo sostituirebbe il termine \u00abconduzione\u00bb con \u00abgestione\u00bb.<\/p><p>CORBI preferirebbe \u00abgestione\u00bb perch\u00e9 \u00e8 un termine che \u00e8 entrato ormai nell\u2019uso comune.<\/p><p>MERLIN ANGELINA si associa all\u2019onorevole Colitto, in quanto non vede la ragione per cui si debba parlare di diritti oggettivi e soggettivi. Ritiene necessario far prevalere il principio che si debbano affermare i diritti del lavoro, comprendendo in essi sia quelli del lavoratore, che quelli della collettivit\u00e0.<\/p><p>MARINARO ricorda che nella penultima seduta fu presentato un ordine del giorno dell\u2019onorevole Fanfani in cui erano fissati i criteri ai quali avrebbe dovuto informarsi la discussione successiva. Si chiede se la Sottocommissione intenda o meno abbandonare tale ordine del giorno.<\/p><p>Ritiene che tutti siano d\u2019accordo sulla opportunit\u00e0 di accordare alle classi lavoratrici il diritto ai rendersi conto dell\u2019andamento delle industrie e di controllarle, ma ritiene parimenti opportuno indicare la forma di tale controllo che, a suo avviso, senza dar luogo ad inconvenienti, potrebbe giovare al consolidamento ed al migliore sviluppo della produzione ed esercitare un\u2019azione regolatrice e pacificatrice fra capitale e lavoro. Ci\u00f2 premesso, propone il seguente articolo: \u00abTutte le imprese industriali sono sottoposte a controllo tecnico ed amministrativo da parte dei lavoratori maggiormente interessati e raccolti in sindacati di categoria addetti all\u2019industria. La legge determiner\u00e0 le forme, i modi ed i limiti di tale controllo\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE esprime l\u2019avviso che la formulazione proposta dall\u2019onorevole Marinaro, parlando solo di imprese industriali e di un controllo tecnico ed amministrativo da parte dei lavoratori \u00abmaggiormente interessati\u00bb, iscritti nei sindacati industriali, limiti alquanto la portata della disposizione.<\/p><p>COLITTO sopprimerebbe nell\u2019articolo Ghidini-Giua le parole \u00abcon propri delegati\u00bb, essendo gi\u00e0 questa una precisazione che dovrebbe essere riservata alla legge ordinaria.<\/p><p>PARATORE si dichiara contrario all\u2019articolo dell\u2019onorevole Marinaro, principalmente perch\u00e9 dalla collaborazione si passa al controllo, che \u00e8 una forma anch\u2019essa di collaborazione, ma assai pericolosa. Forse l\u2019onorevole Marinaro ha creduto di attenuare la portata della disposizione, mentre, piuttosto che limitarla, si verrebbero a creare infinite complicazioni, specialmente dal punto di vista tecnico.<\/p><p>Ricorda che, nell\u2019altro dopo-guerra, dopo la famosa occupazione delle fabbriche, la Commissione paritetica, istituita da Giolitti, fra la Confederazione del lavoro e la Confederazione dell\u2019industria, non essendo giunta, come era prevedibile, ad un accordo, ognuno dei due organi present\u00f2 un progetto con relativa relazione. La Confederazione bianca present\u00f2, a sua volta, un progetto di legge che era il pi\u00f9 estremista, arrivando all\u2019azionariato sociale, alla partecipazione agli utili ed alla possibilit\u00e0 per i lavoratori di giungere col tempo anche alla propriet\u00e0 dell\u2019azienda. Bench\u00e9 questi tre progetti e relative relazioni fossero stati presentati alla Camera, unitamente al progetto del Capo del Governo, nessuna delle parti interessate chiese che il proprio progetto fosse messo all\u2019ordine del giorno. Questo sta a dimostrare la difficolt\u00e0 e la complessit\u00e0 del problema, tenendo anche presente che qualunque formulazione pu\u00f2 rappresentare una limitazione a destra o a sinistra.<\/p><p>Esprime l\u2019avviso che con lo sviluppo industriale di oggi, il problema potrebbe essere utilmente risolto sulla base di una collaborazione nella gestione, da attuarsi anche gradualmente:<\/p><p>Riconosce la difficolt\u00e0 di fissare il modo; come questa collaborazione possa esplicarsi, ma ritiene che un\u2019utile base possa trovarsi nell\u2019esperienza delle Commissioni interne che hanno gi\u00e0 dato risultati favorevoli sia dal punto di vista tecnico, che amministrativo.<\/p><p>I consigli di gestione possono essere utili e dovranno essere liberamente eletti, ma difficilissima cosa sar\u00e0 fissarne la facolt\u00e0 e i modi di composizione. Quanto alla partecipazione ai consigli di amministrazione, ricorda che nella migliore delle ipotesi i rappresentanti dei lavoratori hanno fatto la figura di comparse.<\/p><p>Prega il collega Marinaro di considerare queste sue osservazioni, che sono frutto dell\u2019esperienza di un vecchio parlamentare ed anche dell\u2019esperienza industriale quotidiana.<\/p><p>MARINARO \u00e8 spiacente di trovarsi in disaccordo su questo argomento con un maestro in materia, quale l\u2019onorevole Paratore. In verit\u00e0, ritiene che la sua formula attenui, piuttosto che aggravare la situazione. Infatti quando si dice che i rappresentanti delle classi lavoratrici hanno il diritto di partecipare alla gestione dell\u2019azienda, si d\u00e0 ai lavoratori il diritto di partecipare anche ai consigli di amministrazione, con voto deliberativo; almeno secondo le intenzioni dei democristiani.<\/p><p>La sua formula invece tende a precisare che la collaborazione dei lavoratori debba limitarsi soltanto al controllo tecnico e amministrativo, come del resto era previsto, se non erra, nel progetto di legge presentato dall\u2019onorevole Giolitti dopo l\u2019occupazione delle fabbriche.<\/p><p>Data l\u2019attuale situazione, la quale non consente pi\u00f9 di negare ai lavoratori la conoscenza dello svolgimento dell\u2019industria, dei risultati dell\u2019esercizio e delle ultime conquiste tecniche, ritiene che tutti potrebbero essere d\u2019accordo sulla necessit\u00e0 di un controllo tecnico ed amministrativo, per consentire ai lavoratori di intervenire tempestivamente e di dare i necessari suggerimenti, al fine di migliorare l\u2019industria. Invece la partecipazione alla gestione dell\u2019azienda pu\u00f2 essere una facolt\u00e0 di assai pi\u00f9 ampia portata, che non era prevista nemmeno dal progetto Giolitti del 1921.<\/p><p>Comunque se, in seguito alle osservazioni dell\u2019onorevole Paratore, la Commissione ritiene che la formula di partecipazione alla gestione attenui, piuttosto che aggravare, la situazione dell\u2019industria, si dichiara anche egli favorevole a tale soluzione. Conferma per\u00f2 il suo punto di vista, che cio\u00e8 sarebbe stato preferibile precisare, in sede costituzionale, il diritto dei lavoratori al solo controllo tecnico-amministrativo, delimitando cos\u00ec il campo al futuro legislatore per la regolamentazione di tutta questa delicata materia.<\/p><p>PARATORE ribadisce il concetto che nell\u2019interesse di una azienda sia molto pi\u00f9 utile la collaborazione che il controllo, il quale, potendo esplicarsi anche col veto, potrebbe causare il caos nell\u2019industria. \u00c8 necessario, invece, creare, nell\u2019interesse dell\u2019azienda, una collaborazione pacifica che in un domani pu\u00f2 anche arrivare alla parte tecnica.<\/p><p>MARINARO non \u00e8 d\u2019accordo che il controllo si possa risolvere anche in un veto; ma ad ogni modo dichiara di ritirare il suo articolo.<\/p><p>FANFANI \u00e8 convinto, nonostante le gravi difficolt\u00e0 alle quali accennava l\u2019onorevole Paratore, che la strada del progresso sociale ed economico sia ancora indicata dal complesso dei progetti presentati nel 1921 ed in base ai quali bisognava allora, e bisogna ora, spianare la strada alla partecipazione integrale dei lavoratori all\u2019azienda.<\/p><p>Per questo motivo nell\u2019ultima riunione aveva prospettato l\u2019opportunit\u00e0 che nella Costituzione non si precludesse la strada ad uno sviluppo della legislazione in quel senso. A tale proposito, l\u2019espressione \u00abgestione\u00bb sembrandogli di significato troppo esclusivo, pregherebbe di trovare un termine pi\u00f9 lato.<\/p><p>Domanda, infine, se la Commissione ritenga superfluo specificare che trattasi di lavoratori \u00abdi ogni categoria\u00bb.<\/p><p>GIUA non ritiene necessaria tale specificazione.<\/p><p>PARATORE fa presente la difficolt\u00e0 di trovare una espressione diversa di \u00abgestione\u00bb. Personalmente \u00e8 convinto che tale termine sia il pi\u00f9 completo.<\/p><p>PRESIDENTE in relazione alle varie proposte, ritiene che l\u2019articolo potrebbe essere cos\u00ec formulato: \u00abLo Stato assicura il diritto dei lavoratori di partecipare alla gestione delle aziende ove prestano la loro opera. La legge stabilisce i modi e i limiti di applicazione del diritto\u00bb.<\/p><p>COLITTO, per euritmia, modificherebbe cos\u00ec l\u2019ultima parte: \u00abLa legge stabilisce i modi e i limiti di tale partecipazione\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE, non variando il significato, preferisce la dizione dianzi proposta. Mette ai voti l\u2019articolo.<\/p><p>FANFANI dichiara di votare l\u2019articolo e di approvarne la terminologia, intendendo, per\u00f2 \u2013 (e gli sembra che molti consentano con lui) \u2013 che la parola \u00abgestione\u00bb non precluda ogni altro modo di partecipazione alla vita attiva delle imprese e che riguardi i lavoratori di ogni categoria.<\/p><p>TAVIANI si associa interamente alla dichiarazione dell\u2019onorevole Fanfani.<\/p><p>(<em>L\u2019articolo \u00e8 approvato all\u2019unanimit\u00e0<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Discussione sul diritto di associazione e sull\u2019ordinamento sindacale.<\/p><p>PRESIDENTE, in assenza del Relatore Assennato e del Correlatore Rapelli, ravvisa l\u2019opportunit\u00e0 di prendere in esame gli articoli proposti degli onorevoli Di Vittorio, gi\u00e0 Relatore, e Rapelli, Correlatore.<\/p><p>Il primo articolo proposto dall\u2019onorevole Di Vittorio \u00e8 il seguente:<\/p><p>\u00abIl diritto di associazione \u00e8 riconosciuto a tutti i cittadini d\u2019ambo i sessi ed agli stranieri residenti legalmente sul territorio nazionale, senza distinzione di razza.<\/p><p>\u00abTale diritto \u00e8 garantito dalla legge e non potr\u00e0 essere limitato dagli scopi politici, sociali, religiosi o filosofici che persegue l\u2019associazione\u00bb.<\/p><p>Il primo articolo proposto dall\u2019onorevole Rapelli \u00e8 il seguente:<\/p><p>\u00ab\u00c8 garantito ad ognuno, ed a tutte le professioni, la libert\u00e0 di associazione per la difesa ed il miglioramento delle condizioni di lavoro e della vita economica\u00bb.<\/p><p>PESENTI formulerebbe cos\u00ec l\u2019articolo:<\/p><p>\u00abIl diritto di associazione \u00e8 riconosciuto a tutti indipendentemente e senza distinzioni di nazionalit\u00e0\u00bb.<\/p><p>GIUA ricorda che sullo stesso argomento la prima Sottocommissione ha approvato il seguente articolo:<\/p><p>\u00abIl diritto di associarsi senza autorizzazione e per fini che non contrastino con la legge penale \u00e8 riconosciuto a tutti. Le associazioni che perseguono fini politici mediante una organizzazione militare sono vietate\u00bb.<\/p><p>FANFANI fa presente che, secondo le intenzioni dell\u2019onorevole Di Vittorio, il diritto di associazione sindacale deve essere bens\u00ec compreso nel quadro del diritto di associazione in genere, ma con una particolare specificazione, conseguente alle caratteristiche che ne determinano l\u2019essenza.<\/p><p>Propone il seguente comma da aggiungere alla fine dell\u2019articolo gi\u00e0 approvato dalla prima Sottocommissione sul diritto di associazione:<\/p><p>\u00abIl diritto di associazione per la tutela dei propri interessi economici e professionali \u00e8 riconosciuto a tutti coloro i quali partecipano all\u2019attivit\u00e0 economica\u00bb.<\/p><p>Tale norma, non facendo particolari specificazioni, sottintende, a suo giudizio, che il diritto di associarsi sindacalmente \u00e8 riconosciuto non soltanto ai cittadini italiani, ma anche agli stranieri, e comunque in assoluta indipendenza da presupposti di sesso o di razza.<\/p><p>PARATORE nota che nella formula proposta dall\u2019onorevole Fanfani, non risultando specificato il carattere sindacale, dovrebbe presumersi che la norma potesse applicarsi anche ad associazioni, ad esempio, di esportatori, le quali, pure se rivolte alla tutela di interessi economici collettivi, non rivestono per\u00f2 le caratteristiche di associazioni sindacali.<\/p><p>CANEVARI concorda.<\/p><p>COLITTO afferma che, a suo giudizio, il termine \u00abprofessionale\u00bb equivale a \u00absindacale\u00bb. \u00c8 convinto che il medesimo concetto che l\u2019onorevole Fanfani vuole affermare possa essere reso pi\u00f9 sinteticamente mediante la seguente formulazione: \u00abL\u2019associazione professionale (o sindacale) \u00e8 libera\u00bb.<\/p><p>TAVIANI non concorda. Le associazioni di utenti, ad esempio, non sono organizzazioni professionali, per quanto perseguano la tutela di interessi economici collettivi. Parlerebbe quindi di associazioni professionali e sindacali.<\/p><p>COLITTO risponde che le associazioni di utenti non sono associazioni professionali.<\/p><p>PESENTI propone: \u00abL\u2019associazione per la tutela degli interessi economici \u00e8 libera\u00bb.<\/p><p>TAVIANI, fondendo le proposte Fanfani e Pesenti, l\u2019articolo potrebbe essere cos\u00ec formulato:<\/p><p>\u00abL\u2019associazione per la tutela dei propri interessi economici e professionali \u00e8 libera\u00bb.<\/p><p>CANEVARI direbbe: \u00abL\u2019associazione per la tutela dei propri interessi economici professionali e sindacali \u00e8 libera\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE assicura che delle varie proposte sar\u00e0 dato atto a verbale. Deve tuttavia rinviare ogni decisione, data l\u2019assenza dei due Relatori. Apre intanto la discussione sull\u2019articolo 2 della relazione Di Vittorio, di cui d\u00e0 lettura:<\/p><p>\u00abIl lavoro \u00e8 la base della vita e dello sviluppo della societ\u00e0 nazionale. Lo Stato dovr\u00e0 garantire per legge una efficace protezione sociale dei lavoratori manuali ed intellettuali. I sindacati dei lavoratori, quali organi di auto-difesa e di tutela dei diritti e degli interessi economici professionali e morali dei lavoratori, sono riconosciuti enti di interesse collettivo\u00bb.<\/p><p>PESENTI domanda quale sia il significato della espressione \u00abenti di interesse collettivo\u00bb.<\/p><p>COLITTO esprime l\u2019avvisto che sarebbe pi\u00f9 opportuno rimandare la discussione a quando saranno presenti i Relatori. Ad ogni modo ritiene inutile precisare nella Costituzione la natura giuridica delle associazioni professionali, perch\u00e9 le stesse saranno o meno, enti di diritto pubblico, a seconda della legislazione che discipliner\u00e0 la materia e, quindi, a seconda dei compiti che avranno e dei controlli cui saranno sottoposte.<\/p><p>PRESIDENTE rinvia la discussione al pomeriggio alle 17.<\/p><p>La seduta termina alle 11.15.<\/p><p><em>Erano presenti:<\/em> Canevari, Colitto, Fanfani, Federici Maria, Ghidini, Giua, Marinaro, Merlin Angelina, Paratore, Pesenti, Taviani.<\/p><p><em>Era presente autorizzato l\u2019onorevole:<\/em> Corbi.<\/p><p><em>Erano assenti:<\/em> Assennato, Lombardo, Noce Teresa, Rapelli, Togni.<\/p><p><em>In congedo:<\/em> Domined\u00f2, Mol\u00e8.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE TERZA SOTTOCOMMISSIONE 24. RESOCONTO SOMMARIO DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI VENERD\u00cc 11 OTTOBRE 1946 PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GHIDINI INDICE Comunicazioni del Presidente Presidente Sui lavori della Sottocommissione Merlin Angelina \u2013 Presidente \u2013 Taviani. Intrapresa economica (Seguito della discussione) Presidente \u2013 Pesenti, Relatore \u2013 Paratore \u2013 Taviani \u2013 Giua [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_relevanssi_hide_post":"","_relevanssi_hide_content":"","_relevanssi_pin_for_all":"","_relevanssi_pin_keywords":"","_relevanssi_unpin_keywords":"","_relevanssi_related_keywords":"","_relevanssi_related_include_ids":"","_relevanssi_related_exclude_ids":"","_relevanssi_related_no_append":"","_relevanssi_related_not_related":"","_relevanssi_related_posts":"595,2017,2364,1646,574,572","_relevanssi_noindex_reason":"","_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[103,71],"tags":[],"post_folder":[132],"class_list":["post-5506","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-1946-10ts","category-terza-sottocommissione"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5506","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=5506"}],"version-history":[{"count":6,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5506\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":7956,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5506\/revisions\/7956"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=5506"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=5506"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=5506"},{"taxonomy":"post_folder","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fpost_folder&post=5506"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}