{"id":5498,"date":"2023-10-16T14:28:14","date_gmt":"2023-10-16T12:28:14","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5498"},"modified":"2023-10-23T14:44:55","modified_gmt":"2023-10-23T12:44:55","slug":"antimeridiana-di-giovedi-3-ottobre-1946","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5498","title":{"rendered":"ANTIMERIDIANA DI GIOVED\u00cc 3 OTTOBRE 1946"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"5498\" class=\"elementor elementor-5498\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-0fb1805 elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"0fb1805\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-947df3d\" data-id=\"947df3d\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-99dd1c0 elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"99dd1c0\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/19461003sed020ts.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-6abe7cc elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"6abe7cc\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE<\/p><p>TERZA SOTTOCOMMISSIONE<\/p><p>20.<\/p><p>RESOCONTO SOMMARIO<\/p><p>DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI GIOVED\u00cc 3 OTTOBRE 1946<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>GHIDINI<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p><strong>Diritto di propriet\u00e0<\/strong> (<em>Seguito della discussione<\/em>)<\/p><p>Presidente \u2013 Taviani \u2013 Fanfani \u2013 Noce Teresa \u2013 Domined\u00f2 \u2013 Colitto \u2013 Corbi \u2013 Marinaro \u2013 Togni \u2013 Canevari \u2013 Assennato \u2013 Federici Maria.<\/p><p>La seduta comincia alle 10.15.<\/p><p>Seguito della discussione sul diritto di propriet\u00e0.<\/p><p>PRESIDENTE ritiene che nessuno degli articoli presentati nella riunione di ieri possa essere approvato, anche in considerazione che, a suo avviso, \u00e8 dubbio se nella Carta Costituzionale si possa, sia pure a grandi linee, regolamentare la riforma agraria.<\/p><p>Dato che la Sottocommissione ha gi\u00e0 in precedenza espresso il convincimento che la piccola e media propriet\u00e0 industriale ed agraria devono essere tutelate, ritiene che non vi sia altro da aggiungere ai due articoli, gi\u00e0 approvati, sul diritto di propriet\u00e0. Infatti il terzo comma del primo articolo dice: \u00abPer esigenze di utilit\u00e0 collettiva e di coordinamento dell\u2019attivit\u00e0 economica, la legge pu\u00f2 attribuire agli enti pubblici e alle comunit\u00e0 di lavoratori e di utenti la propriet\u00e0 di singoli beni, ecc.\u00bb. Con ci\u00f2 \u00e8 consacrato il diritto dello Stato di espropriare beni singoli e complessi produttivi e quindi sono gi\u00e0 poste le basi di quella che \u00e8 la riforma agraria, in quanto l\u2019espropriazione di beni non pu\u00f2 avere altro esito, se non la riforma stessa. Altrettanto si deve dire per quello che riguarda la riforma industriale, in quanto l\u2019ultimo comma dell\u2019articolo sulle imprese sancisce che: \u00abAllo scopo del bene comune, quando l\u2019impresa per riferirsi a servizi pubblici essenziali, o a situazioni di privilegio o di monopolio, o a fonti di energia, assume carattere di preminenti interessi generali, la legge pu\u00f2 autorizzare l\u2019espropriazione mediante indennizzo, devolvendone propriet\u00e0 ed esercizio diretto o indiretto allo Stato o ad altri enti pubblici o a comunit\u00e0 di lavoratori e di utenti\u00bb. Ora \u00e8 chiaro che questa espropriazione, questa utilizzazione di una grande propriet\u00e0 industriale da parte dello Stato o di un altro ente pubblico non pu\u00f2 avere altro esito se non quella riforma industriale della quale si \u00e8 tanto parlato e che rappresenta una delle aspirazioni comuni ed una delle necessit\u00e0 del divenire sociale del popolo italiano. Ritiene quindi che tutto ci\u00f2 che riguarda il presupposto della riforma industriale ed agraria sia consacrato nei due articoli.<\/p><p>Osserva per\u00f2 che, oltre alla riforma strutturale ve n\u2019\u00e8 un\u2019altra: quella cio\u00e8 che si persegue mediante il controllo e l\u2019incrementazione dell\u2019agricoltura da un lato e dell\u2019industria dall\u2019altro, per cui ritiene sia necessario aggiungere i due seguenti articoli:<\/p><p>1\u00b0) \u00abLo Stato, al fine di potenziare il rendimento nell\u2019interesse sociale, ha il diritto di controllare le aziende private industriali ed agrarie\u00bb.<\/p><p>2\u00b0) \u00abLo Stato, al fine di potenziarne il rendimento nell\u2019interesse sociale e dei singoli, predispone, promuove od integra istituzioni dirette a garantire il credito e l\u2019approvvigionamento dei necessari mezzi di produzione a favore delle piccole e medie aziende industriali ed agrarie\u00bb.<\/p><p>TAVIANI si dichiara d\u2019accordo sull\u2019impostazione che ha fatto il Presidente; ma, per quanto riguarda i due articoli proposti, ritiene che essi debbano essere rinviati alla discussione sul controllo dell\u2019economia da parte dello Stato.<\/p><p>\u00c8 d\u2019accordo con l\u2019impostazione del Presidente, perch\u00e9 effettivamente nei due articoli gi\u00e0 deliberati sulla propriet\u00e0 e sull\u2019impresa ci sono tutte le premesse per poter giungere alla riforma agraria, la quale, secondo il pensiero dell\u2019onorevole Fanfani, si manifesta sotto cinque aspetti, ossia: problema fondiario, agrario, di credito agrario, di contratti agrari e istruzione degli uomini.<\/p><p>Non \u00e8 in questa sede che si deve fare la riforma agraria; ci si deve soltanto preoccupare che essa venga attuata mediante una legge, che gli articoli della Costituzione devono accontentarsi di permettere con le loro statuizioni.<\/p><p>Il dilemma \u00e8 a suo avviso: o rinunciare a trattare completamente l\u2019argomento, limitandosi ai due articoli gi\u00e0 deliberati e rimandando alla discussione del controllo sull\u2019economia gli articoli proposti dal Presidente; o fare un articolo sul problema della propriet\u00e0 terriera, che lasci aperta la possibilit\u00e0 verso la riforma agraria.<\/p><p>Avendo preso visione, per suggerimento del Presidente onorevole Ruini, di una sintesi del lavoro compiuto in materia dalla Commissione presso il Ministero della Costituente, ha ritenuto, tenendo conto di quelle risultanze e delle esigenze emerse nella discussione del giorno precedente, di formulare su tale base un tipo di articolo, che non \u00e8 per\u00f2 indispensabile, perch\u00e9, a rigore, i concetti sono contenuti in articoli precedenti:<\/p><p>\u00abLo Stato si impegna a perseguire la razionale valorizzazione del territorio nazionale, conservandone e potenziandone l\u2019efficienza produttiva nell\u2019interesse di tutto il popolo, ed a promuovere l\u2019elevazione materiale e morale dei lavoratori, specie nelle regioni pi\u00f9 arretrate, pi\u00f9 povere e minacciate.<\/p><p>\u00abA questi scopi, nonch\u00e9 al fine di stabilire pi\u00f9 equi rapporti sociali, esso potr\u00e0 imporre con precise disposizioni di legge obblighi, limiti e vincoli alla propriet\u00e0 terriera\u00bb.<\/p><p>Dichiara che, se si ritenesse che sia detto troppo poco a proposito dei contratti agrari, accetterebbe \u2013 quando si tratter\u00e0 dei contratti di lavoro \u2013 di aggiungere una formulazione analoga a quella proposta nel volume della Commissione presso il Ministero della Costituente.<\/p><p>FANFANI, dichiarando di non entrare per ora nel merito della discussione, cio\u00e8 nella formulazione dell\u2019articolo, fa osservare che la proposta del Presidente di dedicare uno o pi\u00f9 articoli al problema del controllo pubblico dello sfruttamento agricolo, anticipa gli argomenti che dovranno essere trattati sul problema del controllo sociale in genere, per quanto riguarda tutte le forme di attivit\u00e0. Prega quindi il Presidente di accantonare la proposta, in attesa che la Sottocommissione abbia affrontato il problema generale, per scendere poi a quello particolare delle imprese agricole.<\/p><p>Per quanto riguarda l\u2019altro aspetto delle proposte dell\u2019onorevole Presidente, concorda nel ritenere che probabilmente la Sottocommissione dovr\u00e0 fermare nuovamente la sua attenzione sugli articoli dedicati alla propriet\u00e0 e alla impresa, per vedere se sia possibile l\u2019inclusione di altri termini, che, oltre a rendere pi\u00f9 comprensibili gli stessi articoli, estendano la loro efficacia anche al settore dell\u2019agricoltura.<\/p><p>Non nasconde tuttavia la sua perplessit\u00e0 sull\u2019opportunit\u00e0 di non includere nella Costituzione almeno un articolo, sia pur breve, dedicato particolarmente alla questione agraria. La cosa sarebbe forse opportuna da un punto di vista strettamente giuridico, ma sarebbe un errore da quello psicologico e politico. Non si tratta di fare della demagogia, ma bisogna tener presente che la Costituzione non va soltanto in mano a dei giuristi, ma alle pi\u00f9 svariate categorie dei cittadini. Una buona met\u00e0 del popolo italiano cercher\u00e0 nella Costituzione non qualche inciso sibillino che faccia pensare ad una trasformazione agraria, ma almeno un articolo che parli chiaramente della terra.<\/p><p>PRESIDENTE domanda l\u2019opinione dell\u2019onorevole Fanfani sull\u2019opportunit\u00e0 di fare un accenno alla piccola e media propriet\u00e0.<\/p><p>FANFANI ritiene che se ne potr\u00e0 parlare quando vi sar\u00e0 un testo completo sul quale discutere.<\/p><p>NOCE TERESA si dichiara d\u2019accordo, in linea di massima, con l\u2019onorevole Fanfani. La Costituzione che si sta elaborando passer\u00e0 alla storia come la Costituzione del 1946; e siccome attualmente il problema agrario \u00e8 uno dei pi\u00f9 sentiti, non \u00e8 possibile non dedicare ad esso un apposito articolo, senza il quale la Costituzione sarebbe manchevole anche dal punto di vista politico. Quanto agli eventuali pleonasmi, essi potranno essere eliminati in seguito; per ora la preoccupazione principale deve consistere soprattutto nell\u2019indicare le linee generali che il legislatore dovr\u00e0 seguire in avvenire.<\/p><p>Osserva che mentre l\u2019articolo gi\u00e0 approvato sulla riforma industriale \u00e8 chiaro, quello sul diritto di propriet\u00e0 non \u00e8 altrettanto comprensibile, in quanto occorre essere dei giuristi per capirlo.<\/p><p>PRESIDENTE non condivide questa ultima osservazione, ritenendo che non occorra essere dei giuristi per capire che l\u2019espropriazione del latifondo deve essere fatta in vista del conseguimento di determinate finalit\u00e0 sociali.<\/p><p>DOMINED\u00d2, proprio come giurista, avrebbe dovuto formalizzarsi sulla base del testo proposto dal Presidente, che in verit\u00e0 contiene il germe per giungere alle conclusioni desiderate. Conviene tuttavia nel riconoscere che la possibilit\u00e0 di fare discendere dagli articoli proposti tutte le conseguenze alle quali si mira, potrebbe anche essere incerta. Tali finalit\u00e0 sono anzitutto l\u2019incremento della trasformazione agraria nell\u2019interesse della produzione e l\u2019elevazione dei lavoratori della terra. Le disposizioni potrebbero quindi apparire fredde o incomplete, se da esse le suddette finalit\u00e0 dovessero venire faticosamente estratte.<\/p><p>Si associa pertanto alla proposta di un\u2019apposita norma che dimostri l\u2019intendimento di compiere in sede costituzionale il primo passo sulla via della riforma agraria. Quanto alla formulazione, essa potrebbe essere elaborata anche sul testo proposto dall\u2019onorevole Taviani, purch\u00e9 comprensivo delle varie esigenze affiorate nella discussione sia della presente che della precedente seduta.<\/p><p>COLITTO osserva che, come ebbe ieri a rivelare e come ha riconosciuto lo stesso Relatore, le desiderate riforme agrarie e industriali trovano la loro disciplina, in grandi linee, negli articoli gi\u00e0 approvati. Le ripetizioni, che si debbono evitare nelle leggi, sono assolutamente da bandire nella Costituzione, che \u00e8 la legge delle leggi. Ritiene infine che siano da approvarsi i due articoli proposti dal Presidente in materia di controllo, in quanto esprimono concetti esattissimi, gi\u00e0 consacrati in altre norme.<\/p><p>CORBI si associa alle considerazioni fatte dagli onorevoli. Fanfani, Domined\u00f2 e Noce sulla necessit\u00e0 di parlare nella Costituzione in termini pi\u00f9 intelligibili a tutti del problema della terra, fondamentale nella vita economica e politica del nostro Paese. Ritiene soprattutto che ci\u00f2 sia necessario per le considerazioni fatte dall\u2019onorevole Colitto. Non \u00e8 un fatto nuovo per nessuno che le sue posizioni divergono sostanzialmente e profondamente da quelle dell\u2019onorevole Colitto in materia di propriet\u00e0. Il fatto quindi che l\u2019onorevole Colitto ritenga gi\u00e0 sufficientemente trattato, nell\u2019articolo statuito, il problema della terra e quello della propriet\u00e0, deve porre in sospetto. \u00c8 quindi d\u2019avviso che una precisazione sia non solo utile ma necessaria, al fine di non lasciare possibilit\u00e0 di equivoci in avvenire.<\/p><p>Concorda nell\u2019affermare che nell\u2019articolo approvato sulla propriet\u00e0 \u00e8 detto tutto; c\u2019\u00e8 forse troppo e il troppo pu\u00f2 significare, in certi casi, anche il poco nella sostanza. Si parla, \u00e8 vero, di limiti; ma non si stabilisce affatto, ad esempio \u2013 come era stabilito in un articolo precedentemente proposto dall\u2019onorevole Taviani \u2013 che la Repubblica deve impedire l\u2019esistenza della formazione di grandi propriet\u00e0 terriere private. Si parla anche delle esigenze e dell\u2019utilit\u00e0 collettiva, ma non si accenna al problema fondamentale di assicurare una migliore esistenza ai lavoratori della terra.<\/p><p>Ritiene quindi che gli articoli gi\u00e0 approvati sulla propriet\u00e0 non siano sufficienti, perch\u00e9 il problema della riforma agraria e quello della terra sono problemi di ordine economico e politico, dalla cui soluzione dipendono le sorti della democrazia italiana.<\/p><p>COLITTO chiede la parola per fatto personale per manifestare la sua profonda meraviglia per quanto ha affermato nei suoi confronti l\u2019onorevole Corbi, il quale evidentemente non ha tenuto conto, nei suoi sospetti del tutto infondati, del fatto che la proposta non era stata presentata da lui ma bens\u00ec dal Presidente, al quale egli si era soltanto associato.<\/p><p>MARINARO, premesso che la materia in esame va trattata specialmente dal punto di vista del potenziamento della produzione e non da quello del trattamento ai lavoratori della terra, la cui tutela e la cui elevazione morale sono state previste e stabilite in altra sede e saranno ancora oggetto di esame quando si parler\u00e0 dei rapporti sindacali, osserva che le disposizioni statutarie riguardanti l\u2019agricoltura devono avere carattere specifico ed essere formulate con speciale riferimento ai beni fondiari rustici. Esse devono garantire in modo particolare sia la consacrazione della propriet\u00e0 fondiaria, indispensabile ai fini della realizzazione del migliore bene comune, sia le pi\u00f9 larghe possibilit\u00e0 di innovazione, segnando, tuttavia, limiti precisi alla legislazione futura.<\/p><p>A suo avviso, pertanto, i princip\u00ee da fissare potrebbero essere i seguenti: primo, garanzia ai limiti della propriet\u00e0 terriere: secondo, valorizzazione della propriet\u00e0 fondiaria, con speciale riguardo alle regioni pi\u00f9 arretrate e pi\u00f9 povere.<\/p><p>TOGNI parla per mozione d\u2019ordine. Nella discussione svoltasi, si \u00e8 chiarito che la grande maggioranza \u00e8 d\u2019accordo sul fatto che la Costituzione deve contenere un articolo relativo alla parte agraria. Ritiene quindi che, superata questa questione di principio, non resti che passare alla discussione: in pratica, sulla proposta dell\u2019onorevole Taviani che sembra raccogliere, salvo eventuali emendamenti e modifiche, una certa unanimit\u00e0 di adesioni.<\/p><p>PRESIDENTE, dato che, in sostanza, tutti riconoscono che nei due articoli gi\u00e0 approvati sulla propriet\u00e0 sono implicite le premesse di una riforma agraria e industriale, non vede la necessit\u00e0 di inserire un nuovo articolo nella Costituzione. Unico scopo attendibile sarebbe che, siccome non tutti le possono comprendere, si debba mettere in luce questa conseguente finalit\u00e0. Dichiara che se tale \u00e8 lo scopo, non ha nulla da opporre. Ma al fine di non creare duplicati, ritiene che si possa raggiungere lo scopo formulando il terzo comma dell\u2019articolo gi\u00e0 approvato sulla propriet\u00e0 nel modo seguente:<\/p><p>\u00abPer esigenze di utilit\u00e0 collettiva e di coordinamento dell\u2019attivit\u00e0 economica e di costituire le premesse della riforma strutturale nel campo agrario, la legge pu\u00f2 attribuire agli enti pubblici e alle comunit\u00e0 dei lavoratori la propriet\u00e0 della terra\u00bb.<\/p><p>Ritiene inoltre che si debba aggiungere una frase per quanto riguarda l\u2019incremento, il potenziamento, l\u2019incoraggiamento e la tutela della piccola propriet\u00e0 e della piccola industria, secondo le promesse che sono state fatte.<\/p><p>CANEVARI, per le considerazioni svolte da diversi colleghi, ritiene indispensabile che la Carta costituzionale contenga affermazioni direttive e impegni per la riforma agraria, attesa da tutto il Paese, e che tali affermazioni possano essere riassunte nella proposta da lui fatta e sulla quale insiste. Ove tale proposta non fosse accettata dalla maggioranza, dichiara di associarsi a quella dell\u2019onorevole Taviani.<\/p><p>TAVIANI dichiara che, se si passa alla discussione dell\u2019articolo proposto sulla base delle risultanze degli studi del Ministero della Costituente, pu\u00f2 consentire, <em>a priori<\/em>, di omettere la frase \u00abconservandone e potenziandone l\u2019efficienza produttiva\u00bb, in quanto il concetto \u00e8 compreso nelle parole \u00abvalorizzazione del territorio nazionale\u00bb; e di tralasciare i due aggettivi \u00abmateriale e morale\u00bb, come pure l\u2019espressione \u00abpi\u00f9 arretrate\u00bb.<\/p><p>COLITTO chiede il significato della frase \u00abnelle regioni pi\u00f9 minacciate\u00bb contenuta nella proposta dell\u2019onorevole Taviani.<\/p><p>TAVIANI fa presente che l\u2019espressione \u00e8 usata nel volume compilato dalla Commissione del Ministero per la Costituente e si riferisce soprattutto ai fenomeni metereologici.<\/p><p>CANEVARI si dichiara contrario a considerare tale eventualit\u00e0.<\/p><p>FANFANI ritiene che al terzo comma dell\u2019articolo sulla propriet\u00e0, dove pi\u00f9 che ad una ripartizione delle terre si pu\u00f2 pensare ad un concentramento, occorrerebbe aggiungere un concetto atto a far intendere che, oltre alla attivit\u00e0 concentrativa, ce ne pu\u00f2 essere una inversa, ripartitrice.<\/p><p>TOGNI torna ad insistere sulla sua mozione d\u2019ordine.<\/p><p>FANFANI osserva che la mozione d\u2019ordine dell\u2019onorevole Togni non pu\u00f2 essere ritenuta contraria ad un tentativo di completamento degli articoli precedentemente approvati, in quanto si \u00e8 parlato e discusso sulla opportunit\u00e0 di stabilire un articolo unico relativo al problema agrario, previa estensione degli articoli precedenti sulla propriet\u00e0 e sulla impresa. Ritiene quindi che, prima di passare alla discussione dell\u2019articolo proposto, occorra esaminare l\u2019opportunit\u00e0 di completare i suddetti articoli.<\/p><p>DOMINED\u00d2 prega l\u2019onorevole Togni di non insistere, solo per ragioni di principio, nel suo atteggiamento, e di ascoltare le argomentazioni dell\u2019onorevole Fanfani, il quale, a suo avviso, pare voglia riprendere in esame anche il criterio della ripartizione.<\/p><p>TOGNI dichiara di non insistere.<\/p><p>FANFANI insiste sulla sua precedente proposta di aggiungere all\u2019articolo sulla propriet\u00e0 un quarto comma che corregga parzialmente la lettera ed anche lo spirito del terzo. Tale comma aggiuntivo dovrebbe sancire che, per esigenze di utilit\u00e0 collettiva e di coordinamento dell\u2019attivit\u00e0 economica, le terre non sufficientemente sfruttate possono essere ripartite fra i coltivatori diretti. Aggiunge che a questo proposito esiste gi\u00e0 la legge Gullo, modificata dal Ministro Segni, legge provvisoria che la nuova Costituzione non pu\u00f2 trascurare. A grandi linee il nuovo comma potrebbe essere cos\u00ec formulato:<\/p><p>\u00abPer le stesse ragioni e negli stessi modi, la legge pu\u00f2 ripartire tra i coltivatori le terre non sufficientemente sfruttate\u00bb.<\/p><p>ASSENNATO direbbe piuttosto: \u00abAl proprietario fondiario \u00e8 fatto obbligo di coltivare i suoi beni, pena l\u2019esproprio\u00bb.<\/p><p>FANFANI rileva che una tale formulazione darebbe la possibilit\u00e0 ad un latifondista di mantenere la sua propriet\u00e0 passando dalla coltura estensiva a quella intensiva con l\u2019impiego di migliaia di lavoratori.<\/p><p>TOGNI ha l\u2019impressione che la precisazione avanzata dall\u2019onorevole Fanfani tenda a diminuire l\u2019importanza e il significato del terzo comma, in quanto, sottolineando la questione relativa all\u2019esproprio delle propriet\u00e0 terriere, sorge il problema della grande propriet\u00e0 immobiliare che qui non viene considerata, ma che oggi rappresenta un problema gravissimo.<\/p><p>FANFANI crede che a tale scopo si potrebbe formulare un quinto comma.<\/p><p>TAVIANI. Le esigenze prospettate dall\u2019onorevole Fanfani sono giuste, ma non crede sia questo il momento opportuno di prospettarle.<\/p><p>L\u2019articolo sulla terra deve soltanto aprire la possibilit\u00e0 alla legge di fare la riforma agraria. Tenuto presente ci\u00f2 che \u00e8 stato detto sul diritto di propriet\u00e0, questo articolo deve essere un\u2019applicazione, nel campo terriero, del principio dei limiti della propriet\u00e0.<\/p><p>FANFANI richiama l\u2019attenzione dell\u2019onorevole Taviani sul suo punto di vista, in quanto non ritiene che questa non sia la sede adatta per una tale discussione, dato che \u00e8 stato accettato il concetto dei \u00absingoli beni e dei complessi produttivi\u00bb, fra i quali va inclusa anche la terra coltivata. Occorre evitare che sorga il dubbio che l\u2019articolo crei il fatto compiuto e si trovi in conflitto con un altro articolo: ecco la necessit\u00e0 di una precisazione.<\/p><p>DOMINED\u00d2, pur prendendo in considerazione la proposta Fanfani, tendente a inserire il concetto in discussione nel corpo dell\u2019articolo gi\u00e0 approvato sulla propriet\u00e0, dichiara di dissentire dall\u2019opinione da lui espressa, secondo cui lo spirito e la lettera di quell\u2019articolo mirerebbe essenzialmente ad una concentrazione di beni, nel mentre il conferimento pu\u00f2 aver luogo nei confronti dei singoli, di organismi cooperativistici, di comunit\u00e0, senza portar seco una necessaria concentrazione, in antitesi alla idea della ripartizione. La formula ha una latitudine cos\u00ec vasta, da non essere legittimati ad introdurre una tale restrizione interpretativa. Se tuttavia restasse qualche dubbio su questa portata, che nessun interprete \u00e8 autorizzato a restringere, si potrebbe <em>ad abundantiam<\/em> eliminare la parola \u00absingoli\u00bb e ritornare alla dizione lata che pi\u00f9 tranquillizza. Dichiara di non aver inoltre nessuna difficolt\u00e0 che vicino ai \u00abbeni\u00bb si parli di \u00abcomplessi\u00bb, anche perch\u00e9 questo \u00e8 un concetto giuridicamente rilevante, cui \u00e8 connesso quello di azienda e di avviamento.<\/p><p>Ritiene inoltre che si debba tener presente la portata generale dell\u2019articolo, per cui non \u00e8 opportuno inserirvi una norma particolare, in quanto esso abbraccia tutta una materia e sarebbe strano che nel corpo di urta norma generale, indifferenziata rispetto ai particolari settori tecnici, si contemplasse poi un determinato settore e non altri.<\/p><p>FANFANI dichiara che l\u2019onorevole Domined\u00f2 si \u00e8 soffermato a considerare la parte dell\u2019articolo in materia di beni o complessi produttivi; ma se avesse attentamente esaminate le parole precedenti si sarebbe accorto come la destinazione stessa a determinati enti o collettivit\u00e0 crei il presupposto della concentrazione. Quindi, tenendo presenti tali ragioni, richiama ancora una volta l\u2019attenzione dei colleghi sul fatto che una specificazione relativamente alla ripartizione non correggerebbe nulla.<\/p><p>DOMINED\u00d2 replica che, anche tenendo conto della prima parte dell\u2019articolo, resta ferma la sua non esclusiva riferibilit\u00e0 all\u2019ipotesi di concentrazione dal momento che, ad esempio, la devoluzione dei beni alle comunit\u00e0 di lavoratori e di utenti, o alle societ\u00e0 cooperative, risponde precisamente ad un\u2019ipotesi di frazionamento in materia agraria.<\/p><p>Conferma in secondo luogo che, per armonia legislativa, non \u00e8 opportuno differenziare un articolo di carattere generale mediante riferimenti ad un dato settore produttivo (agricoltura) e non anche agli altri (industria).<\/p><p>TAVIANI ritiene che sia molto importante precisare e mettere a fuoco l\u2019esigenza posta in rilievo dall\u2019onorevole Fanfani. Che il terzo comma dell\u2019articolo sulla propriet\u00e0 riguardi piuttosto la concentrazione che la ripartizione risulta effettivamente dall\u2019espressione \u00abattribuire agli enti pubblici ed alle comunit\u00e0 di lavoratori e di utenti\u00bb, ed \u00e8 vero che in tale dizione sono comprese le cooperative; ma sta di fatto che viene esclusa la possibilit\u00e0 dell\u2019attribuzione di propriet\u00e0 di beni a famiglie o a privati. Quindi il problema della ripartizione non \u00e8 risolto da questo terzo comma.<\/p><p>Prendendo atto che l\u2019onorevole Fanfani \u00e8 favorevole a trattare della ripartizione, dichiara di sentire profondamente la seconda esigenza prospettata dall\u2019onorevole Domined\u00f2, cio\u00e8 il fatto che in un articolo riguardante i beni economici si venga a trattare specificamente soltanto della terza. Ritiene perci\u00f2 che della ripartizione si debba parlare soltanto in sede di propriet\u00e0 terriera, oppure (ed \u00e8 forse la soluzione migliore) che si debba aggiungere un quarto comma all\u2019articolo sulla propriet\u00e0, parlando della propriet\u00e0 fondiaria ed usando le espressioni pi\u00f9 generiche.<\/p><p>FANFANI dichiara di essere favorevole alla proposta dell\u2019onorevole Taviani di riferirsi a tutte le forme di propriet\u00e0 fondiaria. Osserva per\u00f2 che la dizione \u00abpropriet\u00e0 fondiaria\u00bb, nonostante tutta la buona volont\u00e0 dei giuristi, pu\u00f2 prestarsi ad equivoci. Quindi, nel caso specifico, riterrebbe pi\u00f9 opportuno parlare di terre o di case, ovvero trovare una dizione pi\u00f9 appropriata. Il comma potrebbe essere, grosso modo, cos\u00ec formulato;<\/p><p>\u00abPer le stesse ragioni e nello stesso modo la legge pu\u00f2 anche dividere fra i singoli coltivatori ed utenti terre e case\u00bb.<\/p><p>NOCE TERESA ritiene che, per quanto riguarda le proposte fatte, si possa accettare il principio della terra, ma non quello delle case. Infatti il coltivatore che coltiva la terra pu\u00f2 avere un diritto di propriet\u00e0 sulla terra stessa, mentre l\u2019utente che abita la casa, non \u00e8 necessario che abbia lo stesso diritto. La terra non \u00e8 soltanto un uso, ma uno strumento, un bene. Anche la propriet\u00e0 urbana pu\u00f2 essere divisa, ma si tratta di tutt\u2019altro problema, e non ritiene che la Costituzione se ne debba occupare in modo specifico.<\/p><p>MARINARO ritiene utile, ai fini della discussione, ricordare l\u2019articolo formulato dal Comitato di studio del Ministero della Costituente, nel quale sono precisati con criteri veramente ammirevoli i concetti della limitazione di propriet\u00e0 fondiaria, di espropriazione nel pubblico interesse, di maggiore produttivit\u00e0 e di un migliore stabilimento di rapporti sociali. L\u2019articolo dice:<\/p><p>\u00abLa Costituzione garantisce in particolare la propriet\u00e0 della terra. Qualora tuttavia essa ecceda un limite di ampiezza tale da essere di impedimento alla migliore sua utilizzazione e allo stabilimento di sani rapporti sociali o qualora essa non sia gestita in modo da assicurarle la pi\u00f9 alta valorizzazione, pu\u00f2 essere oggetto di esproprio per pubblica utilit\u00e0 nei modi e nei limiti che le leggi stabiliscono o stabiliranno\u00bb.<\/p><p>DOMINED\u00d2 comprende che il Relatore si \u00e8 proposto, con il comma aggiunto, di non frazionare la disciplina della propriet\u00e0, circoscrivendo la norma alla sola propriet\u00e0 terriera. Ci\u00f2 \u00e8 logico, e giuridicamente accettabile, ma non si pu\u00f2 ad un tempo ignorare che la riforma agraria \u00e8 il problema del giorno. Insiste pertanto, per considerazioni di opportunit\u00e0 politica, affinch\u00e9 il problema della propriet\u00e0 terriera sia affrontato in un articolo a parte.<\/p><p>CORBI si associa, in quanto voler comprendere la questione agraria in un articolo di portata generale significa diminuire l\u2019importanza della norma.<\/p><p>Ritiene pertanto che la Sottocommissione debba riportare la sua attenzione sull\u2019articolo proposto dal Relatore. Preso infatti come base di discussione l\u2019articolo dell\u2019onorevole Taviani, si potr\u00e0 eventualmente migliorarne la dizione, tenendo soprattutto presente che la Costituzione deve limitarsi ad aprire le porte alla riforma agraria, senza specificare i modi con i quali essa dovr\u00e0 essere realizzata: compito, quest\u2019ultimo, che sar\u00e0 assolto dal futuro legislatore.<\/p><p>COLITTO osserva che il Relatore \u00e8 stato indotto a presentare una nuova formulazione dell\u2019articolo in esame per accedere a giuste considerazioni espresso ieri in seno alla Sottocommissione.<\/p><p>Per parte sua, non trova difficolt\u00e0 ad accettare tale articolo, salvo la sostituzione ed eliminazione di alcune parole che gli sembrano di significato poco intelligibile o di dubbia utilit\u00e0 pratica.<\/p><p>Propone, ad esempio, di sostituire le parole \u00abconservandone l\u2019efficienza produttiva\u00bb con le altre \u00abpotenziandone l\u2019efficienza produttiva\u00bb; di eliminare l\u2019espressione \u00abnell\u2019interesse di tutto il popolo\u00bb; e di togliere infine le parole \u00abpi\u00f9 arretrate e minacciate\u00bb per dire pi\u00f9 semplicemente \u00abnelle regioni pi\u00f9 povere\u00bb.<\/p><p>FEDERICI MARIA dichiara di accettare questa nuova formulazione dell\u2019articolo, in quanto non esclude il concetto gi\u00e0 espresso dall\u2019onorevole Corbi di promuovere l\u2019elevazione materiale e morale dei lavoratori. Nella riforma agraria c\u2019\u00e8 il concetto economico, prevalente, della maggiore e migliore utilizzazione del suolo; vi \u00e8 per\u00f2 anche un concetto di carattere etico che, praticamente, \u00e8 alla radice della riforma, e cio\u00e8 quello che porta alla considerazione che la classe dei lavoratori ha particolare bisogno di vedere, attraverso questa riforma, finalmente risolto il problema della sua elevazione morale. Non si potr\u00e0 mai pensare ad una elevazione dei ceti contadini, specie nell\u2019Italia centrale e meridionale, se non attraverso questa riforma che dovr\u00e0 prendere in considerazione non solo la ripartizione terriera, ma, per esempio, anche le abitazioni, le scuole rurali, ecc.<\/p><p>TOGNI si associa alla collega Federici, in quanto effettivamente, sia nella forma che nella sostanza, l\u2019articolo secondo la formulazione odierna dell\u2019onorevole Taviani \u00e8 pi\u00f9 completo proprio per le considerazioni fatte dall\u2019onorevole Corbi.<\/p><p>Pur ritenendo che il secondo comma sia sufficientemente chiaro perch\u00e9, quando si parla di limiti alla propriet\u00e0 \u00e8 evidente che questi riguardano l\u2019eccesso della propriet\u00e0, tuttavia, volendo ricorrere ad una maggiore precisazione, sarebbe dell\u2019opinione di aggiungere il controllo da parte dello Stato affinch\u00e9 non sorgano eccessive propriet\u00e0 terriere, che sono antisociali e contrarie all\u2019interesse della produzione nazionale. D\u2019altra parte tale riferimento \u00e8 gi\u00e0 incluso nella nuova formulazione. A suo avviso, quindi, non \u00e8 necessario attardarsi in ricerche o in riesumazioni di articoli gi\u00e0 approvati, ma \u00e8 meglio esaminare la formula definitiva proposta dal collega Taviani.<\/p><p>Per quanto riguarda le modifiche proposte dallo stesso onorevole Taviani, \u00e8 d\u2019accordo nel togliere l\u2019espressione \u00abconservandone e potenziandone l\u2019efficienza produttiva\u00bb, che \u00e8 pleonastica; \u00e8 evidente che, quando si afferma che lo Stato si impegna a perseguire la razionale valorizzazione del territorio nazionale, ci\u00f2 significa conservare e potenziare l\u2019efficienza produttiva, cio\u00e8 eccitare e convogliare verso le finalit\u00e0 del suolo l\u2019interessamento dello Stato. Per\u00f2 tale interessamento deve avere come fine primario di perseguire principalmente il bene comune, il bene di tutto il popolo. Per quanto riguarda la frase \u00abpromuove l\u2019elevazione dei lavoratori\u00bb \u00e8 d\u2019accordo nell\u2019eliminare i nuovi due aggettivi \u00abmateriale e morale\u00bb, che sono pleonastici da un lato e limitativi dall\u2019altro: si deve intendere elevazione completa, anche culturale e spirituale, del lavoratore. \u00c8 infine d\u2019accordo per togliere le parole \u00abpi\u00f9 arretrate\u00bb che, se nella sostanza possono essere giuste, nella forma possono dar luogo ad equivoci.<\/p><p>TAVIANI, ritenendo che nella maggioranza tutti siano d\u2019accordo per quanto riguarda il primo comma, dichiara di avere lui stesso dei dubbi sul secondo, che dovrebbe essere meglio precisato. Propone pertanto di mettere in votazione il primo comma e di cercare poi di dare una espressione pi\u00f9 robusta al secondo, in modo da venire incontro alle esigenze esposte dall\u2019onorevole Togni sull\u2019eccessiva propriet\u00e0 terriera.<\/p><p>NOCE TERESA proporrebbe alcune modifiche sul primo comma, tendenti ad includervi taluni concetti mancanti, quale quello della utilizzazione o ripartizione. Il comma dovrebbe quindi essere cos\u00ec formulato: \u00abLo Stato si impegna a perseguire la razionale valorizzazione e utilizzazione (o ripartizione) ecc.\u00bb.<\/p><p>Per quel che riguarda l\u2019elevazione, proporrebbe \u00abelevazione morale e miglioramento materiale\u00bb, allo scopo di meglio specificare e distinguere i due concetti.<\/p><p>TOGNI preferirebbe la dizione \u00abmettere i lavoratori in condizioni materiali e morali da elevarsi\u00bb.<\/p><p>TAVIANI ritiene che la collega Noce tema che nell\u2019elevazione si veda soltanto l\u2019elemento morale.<\/p><p>DOMINED\u00d2 osserva che anche il miglioramento materiale \u00e8 strumento di elevazione morale.<\/p><p>NOCE TERESA dichiara di preferire, in ogni caso, la precisazione.<\/p><p>DOMINED\u00d2 fa presente che il concetto della ripartizione viene nel secondo comma.<\/p><p>NOCE TERESA ritiene allora che sia necessario porre in discussione l\u2019articolo per intero.<\/p><p>Nella seconda parte, lasciando nel primo comma la dizione \u00abripartizione\u00bb, farebbe la seguente modifica: \u00abA questo scopo, nonch\u00e9 al fine di stabilire pi\u00f9 equi rapporti sociali, la Repubblica impedir\u00e0 l\u2019esistenza e la formazione di grandi propriet\u00e0 terriere\u00bb.<\/p><p>TOGNI sostanzialmente \u00e8 d\u2019accordo per includere nell\u2019articolo il concetto della ripartizione, ma non nel primo comma, in quanto lo scopo primario dello Stato non deve essere quello della ripartizione della terra, ma bens\u00ec della sua valorizzazione e utilizzazione. La \u00abripartizione\u00bb \u00e8 un mezzo col quale si giunge a realizzare una migliore valorizzazione e utilizzazione. \u00c8 evidente che anche come logica, si premettano gli scopi e poi si precisino i mezzi con cui essi debbono essere raggiunti. Scopo primo da parte dello Stato deve essere quello di valorizzare al massimo il suolo nazionale e di ottenere una migliore giustizia sociale e una migliore situazione economica, sociale e morale dei lavoratori. A tal fine lo Stato dovr\u00e0 eliminare tutte le possibilit\u00e0 che possono ostacolare questa valorizzazione ed elevazione, tra cui appunto quella di una eccessiva propriet\u00e0 terriera. Ma lo Stato non deve avere, come fine principale e immediato, la ripartizione della terra.<\/p><p>TAVIANI chiede all\u2019onorevole Noce se accetta di lasciare nel primo comma la locuzione \u00absi impegna a perseguire la razionale valorizzazione del territorio nazionale nell\u2019interesse di tutto il popolo ed a promuovere l\u2019elevazione materiale e morale dei lavoratori\u00bb.<\/p><p>NOCE TERESA preferirebbe la seguente formulazione: \u00abLo Stato si impegna a perseguire la razionale valorizzazione del territorio, mediante il controllo della ripartizione nell\u2019interesse di tutto il popolo\u00bb, osservando che in luogo di \u00abripartizione\u00bb si potrebbe anche dire \u00abdistribuzione\u00bb.<\/p><p>TAVIANI propone che la seconda parte dell\u2019articolo sia cos\u00ec formulata: \u00abIn vista di questo scopo, nonch\u00e9 al fine di stabilire pi\u00f9 equi rapporti sociali, esso impedir\u00e0 la formazione e l\u2019esistenza di grandi propriet\u00e0 terriere private\u00bb.<\/p><p>DOMINED\u00d2, pur riconoscendo che le esigenze prospettate dalla onorevole Noce rispondono ad un problema essenziale, preferirebbe che non si adottasse una formula rigida di opposizione alla grande propriet\u00e0 fondiaria, anche se industrializzata o industrializzabile: l\u2019adozione di un tale criterio quantitativo \u00e8, oltre tutto, troppo empirica nei riguardi di una linea di demarcazione fra grande, media e piccola propriet\u00e0. Propone che, al fine di eliminare tale empirismo, si tenga presente la possibilit\u00e0 di adottare un criterio qualitativo oltre che quantitativo.<\/p><p>FEDERICI MARIA, tenuti presenti sia l\u2019articolo dell\u2019onorevole Taviani che le formulazioni fatte in sede di studio dalla Commissione del Ministero della Costituente, propone che il secondo comma sia cos\u00ec formulato:<\/p><p>\u00abA questo scopo, e per stabilire pi\u00f9 equi rapporti sociali, esso potr\u00e0, con disposizioni di legge, impedire la formazione di propriet\u00e0 che eccedano limiti di ampiezza tale da essere di impedimento alla migliore sua utilizzazione\u00bb.<\/p><p>FANFANI dichiara di non essere d\u2019accordo sulla dizione \u00abvalorizzazione del territorio nazionale\u00bb, che \u00e8 troppo vasta e pu\u00f2 addirittura comprendere l\u2019industria turistica. La locuzione \u00abterritorio nazionale\u00bb dovrebbe essere sostituita dalla parola \u00abterra\u00bb, poich\u00e9 evidentemente in tale articolo si ha di mira solo la terra coltivata o coltivabile. Riguardo al concetto dell\u2019elevazione materiale e morale dei lavoratori, osserva che \u00e8 necessario andar cauti per non suscitare l\u2019impressione negli altri lavoratori che si fanno condizioni di privilegio soltanto a quelli della terra; sarebbe quindi del parere di limitarsi ad affermare che \u00ablo Stato incoraggia la razionale utilizzazione della terra nel rispetto dei diritti e del benessere dei coltivatori\u00bb.<\/p><p>Per quanto riguarda la seconda parte dell\u2019articolo, osserva che in essa si tiene conto dei problemi relativi al riordinamento dell\u2019agricoltura italiana solo in termini di riforma fondiaria. Si richiama pertanto a quanto ha affermato nella seduta di ieri, ribadendo che non pu\u00f2 condividere tale punto di vista. Pur ritenendo che non si possa in una Costituzione affrontare e risolvere tutti i problemi dell\u2019agricoltura, rileva che bisogna dare comunque una guida al futuro legislatore per avviare tali problemi a soluzione. Gli attuali problemi non sono soltanto di divisione, ma anche di concentrazione, ed osserva in proposito che in Liguria, ad esempio, l\u201986 per cento del territorio \u00e8 ripartito in 298.000 particelle con reddito annuo inferiore a 1700 lire. Situazioni analoghe si trovano in molte altre zone d\u2019Italia; ci\u00f2 dimostra che in molti casi si dovrebbe pensare a favorire la concentrazione piuttosto che la divisione. Chiede pertanto che in questa sede si parli sia dell\u2019uno che dell\u2019altro fenomeno e che si tenga conto dell\u2019altro gravissimo problema riguardante l\u2019ignoranza tecnica dei coltivatori, che non pu\u00f2 essere risolto n\u00e9 con le scuole elementari, n\u00e9 con un eventuale risorgere delle cattedre ambulanti di agricoltura.<\/p><p>Prospetta quindi l\u2019esigenza, non meno sentita, della bonifica intensiva, perch\u00e9 non si verifichi ci\u00f2 che gi\u00e0 \u00e8 avvenuto in qualche zona d\u2019Italia dove, ripartite le terre per iniziativa degli stessi grandi proprietari, dopo cinque anni i coltivatori avevano gi\u00e0 rivenduto la loro quota per mancanza di strumenti di lavoro e di credito. Si affaccia, cos\u00ec, anche il problema del credito agrario nonch\u00e9 dei consorzi come strumenti determinanti, in vista della trasformazione e del progresso delle colture.<\/p><p>Allo scopo di tener presenti tutte queste esigenze, propone che il secondo comma dell\u2019articolo sia cos\u00ec formulato:<\/p><p>\u00abA questo scopo, diffusa l\u2019istruzione agraria e completata la bonifica, la legge predisporr\u00e0 la divisione del latifondo e delle terre incolte ed il concentramento di quelle eccessivamente parcellate, e promuover\u00e0 il credito agrario cooperativo ed i consorzi per il potenziamento dell\u2019attivit\u00e0 dei coltivatori diretti, specie in vista della trasformazione e del progresso delle colture\u00bb.<\/p><p>CORBI ritiene che la proposta dell\u2019onorevole Fanfani possa essere oggetto di studio. Per quanto riguarda le osservazioni degli onorevoli Togni e Federici osserva che non \u00e8 esatto che lo Stato abbia solo il compito di favorire e potenziare la produzione e che non debba occuparsi di altri aspetti del problema. Lo Stato ha anche l\u2019obbligo di garantire la libert\u00e0 economica di tutti i cittadini e di difenderne le libert\u00e0 politiche. \u00c8 perfettamente noto che i grandi proprietari hanno creato il fascismo in Italia ed anche oggi essi costituiscono le forze pi\u00f9 retrive della Nazione. Ecco perch\u00e9 \u00e8 necessario limitare l\u2019ampiezza della propriet\u00e0 terriera e non ritiene che ci\u00f2 possa eludere una maggiore produzione, poich\u00e9 i limiti saranno stabiliti dai legislatori, confortati dai tecnici. La Sottocommissione deve soltanto preoccuparsi del fatto che la propriet\u00e0 terriera non costituisca ancora, come per il passato, una prepotenza ed una potenza politica che si sovrapponga allo Stato e ad una grande massa di lavoratori italiani che rappresentano il 50 per cento della popolazione. Conclude affermando che l\u2019articolo proposto dall\u2019onorevole Taviani risponde meglio ai fini da perseguire e insiste perch\u00e9 in tale articolo sia chiaramente detto che la Repubblica deve impedire la formazione e l\u2019esistenza di grandi propriet\u00e0 terriere private.<\/p><p>TOGNI deve precisare all\u2019onorevole Corbi che, in merito all\u2019articolo proposto dall\u2019onorevole Taviani, ha parlato di fine primario e non esclusivo dello Stato, nel senso che se lo Stato vuole difendere quella libert\u00e0 economica, che \u00e8 conquista della democrazia, deve preoccuparsi di aumentare il pi\u00f9 possibile il benessere sociale e generale di tutto il popolo italiano. In questo compito rientra la giusta ripartizione della terra. Ecco perch\u00e9 ha insistito che nel primo comma si parli di valorizzazione e di elevazione sociale e nel secondo di limitazioni alla propriet\u00e0 della terra.<\/p><p>Fa poi osservare all\u2019onorevole Fanfani che una norma costituzionale deve essere necessariamente sintetica. A ragion veduta, quindi, il Relatore ha usato la dizione \u00abterritorio nazionale\u00bb e non la parola \u00abterra\u00bb, in quanto il problema terriero non si esaurisce nella migliore coltivazione dei campi, ma riguarda anche le acque interne, le acque demaniali, le fonti idriche che sono connesse allo sfruttamento della terra.<\/p><p>Quanto al concetto relativo alla elevazione dei lavoratori della terra, ritiene che sarebbe inopportuno, sia dal punto di vista politico che da quello giuridico, voler stabilire in una Carta Costituzionale, che deve contenere affermazioni nel senso pi\u00f9 generale ed estensivo, una citazione particolare ad una determinata categoria di lavoratori. Non \u00e8 inoltre favorevole ad includere il concetto della concentrazione della propriet\u00e0 terriera, perch\u00e9 considerazioni di ordine sociale ed economico sconsigliano l\u2019intervento dello Stato nella ripartizione, nei limiti inferiori, della propriet\u00e0 terriera. E invece d\u2019accordo sulla limitazione della eccessiva propriet\u00e0 terriera, sempre che alla parola \u00abeccessiva\u00bb sia data una interpretazione non soggettiva ma oggettiva, nel senso di un riferimento alle grandi propriet\u00e0 che eccedano le normali possibilit\u00e0 utili di coltivazione. Infatti le grandi propriet\u00e0 terriere possono consistere in migliaia di ettari di terreno incolto, in determinate zone dell\u2019Italia meridionale, mentre in altre regioni, specie nell\u2019Italia settentrionale, si considera gi\u00e0 grande una propriet\u00e0 di 50 ettari di terreno fertilissimo e ben coltivato. Si dichiara quindi convinto che, salvo qualche perfezionamento formale nel senso di una ulteriore precisazione, l\u2019articolo proposto dall\u2019onorevole Taviani possa essere accolto nella sua prima parte; quanto alla seconda essa potr\u00e0 venire conciliata con le proposte delle onorevoli Federici e Noce.<\/p><p>PRESIDENTE ritiene che la discussione si sia eccessivamente spezzettata cos\u00ec da far perdere di vista il criterio centrale. E difficile votare contro la proposta dell\u2019onorevole Taviani, in quanto taluni concetti in essa espressi sono accettabilissimi. Tuttavia non pu\u00f2 aderire al concetto di includere nella Carta Costituzionale il principio che la Repubblica dovr\u00e0 impedire l\u2019esistenza e la formazione di grandi propriet\u00e0 terriere private, in quanto non sempre la grande propriet\u00e0 \u00e8 dannosa ma anzi, alle volte, \u00e8 utile.<\/p><p>Ripete che, a suo avviso, l\u2019articolo gi\u00e0 approvato sulla propriet\u00e0 \u00e8 comprensivo, in grandi linee, di tutti i concetti che dovrebbero essere inclusi in un nuovo articolo. Infatti, essendosi sancito che \u00abla propriet\u00e0 privata \u00e8 riconosciuta e garantita dallo Stato, che la legge ne determina i modi di acquisto e di godimento e i limiti, allo scopo di farle assumere funzione sociale e di renderla accessibile a tutti\u00bb, si \u00e8 gi\u00e0 dato al legislatore il modo di contenere entro determinati limiti la propriet\u00e0, e si assegna anzi, a questa limitazione, lo scopo preciso di fare obbedire la propriet\u00e0 alla sua funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.<\/p><p>CORBI fa presente che nessuno ha sostenuto lo spezzettamento delle terre, che \u00e8 notoriamente antieconomico.<\/p><p>PRESIDENTE chiede allora che cosa si voglia intendere con la parola \u00abripartizione\u00bb.<\/p><p>CORBI risponde che si vuole intendere una migliore distribuzione.<\/p><p>PRESIDENTE fa osservare che la dizione \u00e8 estremamente pericolosa, in quanto pu\u00f2 essere interpretata in modi diversi, a seconda di chi detiene il potere.<\/p><p>COLITTO dichiara di essere d\u2019accordo nel sostenere la necessit\u00e0 di una riforma agraria in Italia, al duplice fine di potenziare la produzione e di stabilire pi\u00f9 sani rapporti sociali; ma ritiene che le propriet\u00e0 terriere non debbano essere toccate in qualsiasi caso eccedano determinati limiti di ampiezza, ma bens\u00ec quando la loro ampiezza sia tale o siano gestite in guisa da impedire quella migliore valorizzazione della terra che, diversamente, sarebbe possibile.<\/p><p>FANFANI, d\u2019accordo con il Presidente, propone il seguente articolo:<\/p><p>\u00abLo Stato, per accrescere il rendimento della terra, nell\u2019interesse sociale e dei coltivatori \u2013 diffusa l\u2019istruzione agraria e completata la bonifica \u2013 espropria il latifondo e le terre incolte; favorisce il concentramento di quelle eccessivamente parcellate; promuove ed integra istituzioni dirette a garantire il credito e l\u2019utilizzazione di mezzi di produzione a favore della piccola e media propriet\u00e0; incoraggia la stipulazione di patti agrari secondo giustizia\u00bb.<\/p><p>TAVIANI osserva che l\u2019esposizione fatta dal collega Fanfani mette in evidenza che egli intende giungere ad un articolo che tratti della riforma agraria in tutto il suo complesso. Non essendo di tale avviso, dichiara che preferirebbe allora la proposta del Presidente di non aggiungere nuove norme, ma di limitarsi agli articoli sulla propriet\u00e0 gi\u00e0 approvati.<\/p><p>PRESIDENTE avverte che il seguito della discussione avr\u00e0 luogo nel pomeriggio alle ore 17.30.<\/p><p>La seduta termina alle 13.<\/p><p><em>Erano presenti:<\/em> Assennato, Canevari, Colitto, Corbi, Domined\u00f2, Fanfani, Federici Maria, Ghidini, Marinaro, Noce Teresa, Rapelli, Taviani, Togni.<\/p><p><em>Assenti giustificati: <\/em>Merlin Angelina, Mol\u00e8,<\/p><p><em>Assenti:<\/em> Giua, Lombardo, Paratore.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE TERZA SOTTOCOMMISSIONE 20. RESOCONTO SOMMARIO DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI GIOVED\u00cc 3 OTTOBRE 1946 PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GHIDINI INDICE Diritto di propriet\u00e0 (Seguito della discussione) Presidente \u2013 Taviani \u2013 Fanfani \u2013 Noce Teresa \u2013 Domined\u00f2 \u2013 Colitto \u2013 Corbi \u2013 Marinaro \u2013 Togni \u2013 Canevari \u2013 Assennato \u2013 [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_relevanssi_hide_post":"","_relevanssi_hide_content":"","_relevanssi_pin_for_all":"","_relevanssi_pin_keywords":"","_relevanssi_unpin_keywords":"","_relevanssi_related_keywords":"","_relevanssi_related_include_ids":"","_relevanssi_related_exclude_ids":"","_relevanssi_related_no_append":"","_relevanssi_related_not_related":"","_relevanssi_related_posts":"595,2017,2364,1646,574,572","_relevanssi_noindex_reason":"","_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[103,71],"tags":[],"post_folder":[132],"class_list":["post-5498","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-1946-10ts","category-terza-sottocommissione"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5498","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=5498"}],"version-history":[{"count":6,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5498\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":7940,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5498\/revisions\/7940"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=5498"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=5498"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=5498"},{"taxonomy":"post_folder","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fpost_folder&post=5498"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}