{"id":5494,"date":"2023-10-16T14:27:23","date_gmt":"2023-10-16T12:27:23","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5494"},"modified":"2023-10-23T14:42:39","modified_gmt":"2023-10-23T12:42:39","slug":"antimeridiana-di-mercoledi-2-ottobre-1946","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5494","title":{"rendered":"ANTIMERIDIANA DI MERCOLED\u00cc 2 OTTOBRE 1946"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"5494\" class=\"elementor elementor-5494\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-9be41b9 elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"9be41b9\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-28881d8\" data-id=\"28881d8\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-f007048 elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"f007048\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/19461002sed018ts.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-d26b801 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"d26b801\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE<\/p><p>TERZA SOTTOCOMMISSIONE<\/p><p>18.<\/p><p>RESOCONTO SOMMARIO<\/p><p>DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI MERCOLED\u00cc 2 OTTOBRE 1946<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>GHIDINI<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p><strong>Diritto di propriet\u00e0 e intrapresa economica<\/strong> (<em>Seguito della discussione<\/em>)<\/p><p>Presidente \u2013 Taviani \u2013 Corbi \u2013 Noce Teresa \u2013 Domined\u00f2 \u2013 Marinaro \u2013 Fanfani \u2013 Canevari \u2013 Colitto \u2013 Assennato.<\/p><p>La seduta comincia alle 10.45.<\/p><p>Seguito della discussione sul diritto di propriet\u00e0 e sulla intrapresa economica.<\/p><p>PRESIDENTE, premesso che la discussione verter\u00e0 oggi sul problema dell\u2019indennizzo, rileva che, come gi\u00e0 ebbe a precisare altra volta, questo problema non va posto nei riguardi dell\u2019impresa, per la quale, trattandosi di un processo produttivo, non si pu\u00f2 prevedere un caso di abbandono. \u00c8 anche molto difficile non solo a verificarsi, ma specialmente ad accertarsi, il caso di una impresa acquistata con mezzi illeciti. Il problema invece si pone nei confronti della propriet\u00e0, per la quale, per\u00f2, dovr\u00e0 considerarsi il caso \u2013 e qui si potr\u00e0 arrivare ad una precisazione \u2013 in cui l\u2019indennizzo non sia assolutamente dovuto.<\/p><p>TAVIANI conferma quanto ha detto in proposito nella seduta di ieri. Concorda col Presidente che la questione dell\u2019indennizzo deve porsi soltanto in sede di propriet\u00e0 statica. Rileva a questo proposito che l\u2019esproprio pu\u00f2 eseguirsi soltanto nei confronti di una propriet\u00e0 e non di una iniziativa; si espropria, cio\u00e8, un bene. Si dichiara favorevole alla forma dell\u2019esproprio mediante indennizzo ed ha aderito a togliere l\u2019aggettivo \u00abequo\u00bb onde evitare il pericolo di contestazioni da parte di privati sulla entit\u00e0 dello indennizzo stesso. Non concorda per\u00f2 col Presidente per quanto riguarda l\u2019esproprio senza indennizzo delle propriet\u00e0 male acquistate; in questi casi non si ha tanto un esproprio quanto un mancato riconoscimento della formazione della propriet\u00e0. Se la propriet\u00e0 \u00e8 formata dalla cattiva speculazione, la societ\u00e0 non deve espropriarla, ma addirittura non riconoscerla. Pu\u00f2 sorgere la obiezione sul modo come accertare queste condizioni di fatto, ma a questo proposito osserva che, se non si hanno i mezzi per non riconoscere la propriet\u00e0, tanto meno si potranno avere per espropriarla senza indennizzo. Il problema consiste nel dare la possibilit\u00e0 allo Stato di intervenire nella sorveglianza della formazione della propriet\u00e0; una volta per\u00f2 che la propriet\u00e0 \u00e8 formata e quindi riconosciuta, l\u2019esproprio deve avvenire dietro indennizzo.<\/p><p>Si obietta pure che una tale concezione dell\u2019esproprio possa avere conseguenze gravi nei riguardi della riforma agraria, specie per quanto riguarda le grandi propriet\u00e0 formatesi almeno da tre o quattro secoli e per le quali non \u00e8 possibile stabilire se la loro formazione sia avvenuta giustamente o ingiustamente. Volendo dare un indennizzo a questi proprietari in caso di esproprio, si verrebbe a frustrare la stessa riforma agraria. Risponde anche a questa obiezione osservando che, anzitutto, soccorrono i mezzi fiscali, primo fra tutti l\u2019imposta straordinaria sul patrimonio; in secondo luogo, in questo caso il termine indennizzo, senza l\u2019aggettivo \u00abequo\u00bb, ha un senso preciso che si riallaccia a quanto venne praticato, nelle riforme agrarie dell\u2019altro dopo guerra, calcolando il valore dei terreni nella moneta prebellica, senza tener conto della svalutazione. Questa non \u00e8 affatto una finzione, ma l\u2019applicazione di un principio di giustizia, in quanto si viene a colpire la rendita fondiaria \u2013 profondamente ingiusta \u2013 e non l\u2019interesse che, contrariamente a quanto afferma il Proudhon, \u00e8 perfettamente giustificato e legittimo. In altre parole, ingiusto non \u00e8 l\u2019affitto ma quel soprappi\u00f9, la rendita, che i proprietari percepiscono senza aver nulla fatto, avvantaggiandosi soltanto \u2013 ecco l\u2019ingiustizia \u2013 delle congiunture, della carestia e delle vicende monetarie, le quali aumentano fino a proporzioni elevatissime il valore della terra. \u00c8 proprio questo valore che lo Stato non deve considerare, calcolando la propriet\u00e0 terriera al valore di cinque o sei anni fa; cos\u00ec facendo, si potr\u00e0 benissimo dare l\u2019indennizzo.<\/p><p>Per tali considerazioni propone che rimanga l\u2019espressione: \u00abesproprio contro indennizzo\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE rileva che occorrer\u00e0 sempre aggiungere: \u00absalvo i casi tassativamente disposti dalla legge\u00bb.<\/p><p>CORBI osserva che nulla ha da aggiungere a quanto sull\u2019argomento ha detto in altra occasione; si associa alle considerazioni del Presidente, proponendo che l\u2019articolo sull\u2019esproprio tenga conto dell\u2019indennizzo, salvo i casi tassativamente fissati dalla legge. Considera giuste le osservazioni dell\u2019onorevole Taviani, almeno da un punto di vista teorico; ma praticamente non sono applicabili, in quanto sarebbe molto difficile considerare il modo di formazione della propriet\u00e0 e comunque si impiegherebbe tanto tempo da frustrare e le legittime aspettative del Paese e gli stessi interessi economici della Nazione.<\/p><p>NOCE TERESA non concorda con le osservazioni dell\u2019onorevole Taviani per quanto riguarda il non riconoscimento della propriet\u00e0 male acquistata. Che cos\u2019\u00e8 in altre parole questo non riconoscimento se non un esproprio? Porta l\u2019esempio dei beni male acquistati dai fascisti durante il ventennio: in questo caso lo Stato confisca, cio\u00e8 si ha un\u2019equiparazione fra espropriazione e non riconoscimento del diritto.<\/p><p>Osserva che l\u2019indennizzo deve essere riconosciuto per quei casi in cui la propriet\u00e0 ripeta le sue origini da un titolo illegittimo e conclude associandosi alle proposte del Presidente.<\/p><p>DOMINED\u00d2 vorrebbe eliminare tali preoccupazioni, che pure appaiono legittime anche dal punto di vista etico, osservando che, a suo avviso, l\u2019ordinamento giuridico gi\u00e0 fornisce i mezzi per contemplare le eventualit\u00e0 che giustamente toccano l\u2019animo della collega Noce, come quello di tutti.<\/p><p>Due sono le ipotesi: o la propriet\u00e0 \u00e8 stata acquistata ed usata in correlazione alle norme che l\u2019ordinamento giuridico prevede ed alle finalit\u00e0 sociali cui essa deve ispirarsi, quivi compresa quella funzione che \u00e8 stata inserita nella Carta costituzionale come elemento costitutivo del diritto, ed allora, nel caso in cui la propriet\u00e0 privata debba essere colpita per esigenze di pubblico interesse, spetta sempre l\u2019indennizzo pieno; o viceversa, manca questo presupposto, come nei casi di acquisizione indebita, ed allora la stessa Carta costituzionale gi\u00e0 offre l\u2019arma per colpire, perch\u00e9, mancando il presupposto enunciato come elemento costitutivo, \u00e8 venuto meno, con la socialit\u00e0 del diritto di propriet\u00e0, lo stesso titolo della sua piena protezione, che non pu\u00f2 non influire sulla misura dell\u2019indennizzo o forse sullo stesso diritto all\u2019indennizzo.<\/p><p>Peraltro, le formazioni illecite di cui si fa da altri parola, possono essere colpite e sono gi\u00e0 state colpite con norme speciali, che attengono ad un concetto giuridicamente diverso, quale quello della confisca.<\/p><p>Cosicch\u00e9, le ipotesi eccezionali trovano sempre possibilit\u00e0 di essere contemplate nell\u2019ordinamento giuridico, il quale, dalla sede fiscale, ordinaria o straordinaria, fino all\u2019ipotesi massima della confisca, pu\u00f2 offrire gli strumenti, secondo i princip\u00ee generali, per colpire ogni illiceit\u00e0. Si preoccupa soprattutto di preservare la propriet\u00e0 sana. Ora, il principio per cui la Carta deferirebbe alla legge la determinazione dei casi in cui l\u2019indennizzo spetti o non, ferirebbe, proprio in linea di principio, quell\u2019esigenza di difesa della propriet\u00e0 normale, che qui si tiene presente. Quindi si avrebbe il danno senza il vantaggio.<\/p><p>Ecco il pericolo inerente alla proposta di abdicare alla disciplina in sede costituzionale, rinviando alla legge un principio che \u00e8 connesso inscindibilmente alla tutela del diritto di propriet\u00e0, inteso nella sua completezza etica e giuridica.<\/p><p>Desidera, s\u00ec, venire incontro alle esigenze espresse dalla collega Noce, ma esprime la convinzione che l\u2019ordinamento giuridico offra i mezzi sufficienti al fine; mentre, deferendo alla legge la concessione o meno dell\u2019indennizzo, si potrebbe incrinare l\u2019istituto della propriet\u00e0 in sede normale.<\/p><p>PRESIDENTE non ritiene che la dizione \u00absalvo i casi tassativamente espressi\u00bb incrini il principio della propriet\u00e0, quando essa \u00e8 legittima. Anzi, direbbe che \u00e8 il contrario, per il fatto stesso che, se si crea un\u2019eccezione, si conferma la regola, non la si indebolisce.<\/p><p>Sull\u2019osservazione dell\u2019onorevole Domined\u00f2 che l\u2019ordinamento giuridico soccorre ugualmente, indipendentemente da una dichiarazione che venga fatta nella Carta costituzionale, non crede che esista in proposito una disposizione generale. Se l\u2019onorevole Domined\u00f2 si riferisce alla confisca, questa nel nostro ordinamento ha caratteri nettamente delimitati. Dovremmo concepire questo istituto diversamente di come \u00e8 configurato nella nostra legislazione. Oggi la confisca, com\u2019\u00e8 regolata dalla legge, non consente di arrivare all\u2019espropriazione senza indennizzo nei casi enunciati. Oggi si arriva alla confisca in base all\u2019articolo 240 del Codice penale od in base a leggi speciali: c\u2019\u00e8 la confisca, per esempio, in materia di contrabbando ed in casi consimili. L\u2019istituto giuridico della confisca \u00e8 solo disciplinato, salvo errore, nel Codice penale, il quale dice che la confisca \u00e8 un accessorio della condanna penale, salvo che si tratti di cose che non possono essere n\u00e9 acquistate, n\u00e9 alienate, n\u00e9 detenute, ecc.<\/p><p>In sostanza non trova nella nostra legislazione la possibilit\u00e0 di addivenire all\u2019esproprio senza indennizzo, se non in quanto lo si dica; ed il dirlo non ferisce il principio, che \u00e8 di giustizia, che, una volta riconosciuta legittima la propriet\u00e0 privata, la sua espropriazione debba avere per corrispettivo un indennizzo, anzi un giusto indennizzo.<\/p><p>L\u2019aggiunta che propone, riferibile alla propriet\u00e0 statica, conferma la regola e risponde al sentimento comune, perch\u00e9 tutti sono di questo ordine di idee.<\/p><p>DOMINED\u00d2 rileva che qui \u00e8 in giuoco un problema pi\u00f9 largo della mera ipotesi di confisca. Comunque la figura della confisca senza condanna \u00e8 precisamente contemplata dalla legge per l\u2019avocazione dei profitti di regime.<\/p><p>PRESIDENTE osserva che ci\u00f2 avviene per legge speciale, ma che non c\u2019\u00e8 una legge generale.<\/p><p>DOMINED\u00d2 rileva che evidentemente le leggi speciali possono essere emanate in correlazione ad un principio generale.<\/p><p>MARINARO osserva che \u00e8 sempre una sanzione, anche in quel caso. La legge ha carattere punitivo.<\/p><p>DOMINED\u00d2 aggiunge che occorre tener presenti alcuni precedenti esteri, quale quello della riforma agraria lituana, la quale ha determinato l\u2019ammontare dell\u2019indennizzo decurtando il valore della rendita ricardiana.<\/p><p>FANFANI richiama l\u2019attenzione sul fatto che il discorso avviato dal Presidente porta a questo interrogativo: per caso si ritiene che la propriet\u00e0 soltanto in alcuni casi debba essere riconosciuta come legittima ed in altri casi occorra fare tutto un lungo processo per accertare la legittimit\u00e0 o meno della sua accumulazione?<\/p><p>Si domanda se, per caso, questo si debba fissare nella Costituzione, e cio\u00e8 dire che da oggi si determina una revisione generale delle propriet\u00e0. Per quelle che riceveranno il brevetto di legittimit\u00e0, si procede secondo l\u2019esproprio con indennizzo: le altre cadono.<\/p><p>MARINARO osserva che \u00e8 inconcepibile che l\u2019autorit\u00e0 amministrativa debba, di volta in volta, quando procede all\u2019espropriazione, indagare sulla legittimit\u00e0 o meno della propriet\u00e0.<\/p><p>CANEVARI rileva che il Presidente nella sua proposta ha accennato ai fatti che potrebbero indurre a non corrispondere nessun indennizzo. Se non si accenna, sia pure sommariamente, alla natura di questi fatti, si lascia nell\u2019animo il dubbio che l\u2019indennizzo possa essere anche non corrisposto per altre ragioni. Questo \u00e8 il dubbio sollevato dai colleghi. E perch\u00e9 allora non si cerca di chiarire questo punto?<\/p><p>A questo scopo proporrebbe la dizione: \u00absalvo contrarie disposizioni di legge per i casi di inadempienza alle finalit\u00e0 prescritte e acquisti o arricchimenti ingiustificati\u00bb, che fisserebbe fin da ora i casi nei quali la legge deve intervenire, per non corrispondere quell\u2019indennizzo, o perch\u00e9 la propriet\u00e0 non corrisponde alla sua finalit\u00e0 o perch\u00e9 si tratta di arricchimento ingiustificato.<\/p><p>PRESIDENTE, dichiarandosi d\u2019accordo riguardo alla propriet\u00e0 male acquistata, chiede quali sarebbero i casi di inadempienza.<\/p><p>CANEVARI cita, per esempio, la terra non coltivata, che non risponde alla sua finalit\u00e0.<\/p><p>PRESIDENTE fa rilevare che il Codice civile prevede il caso dell\u2019abbandono, per il quale \u00e8 comminato l\u2019esproprio; per\u00f2 mantiene l\u2019indennizzo, il che \u00e8 contradditorio. Quindi, l\u2019inadempienza \u00e8 prevista.<\/p><p>CANEVARI trova giustificata la disposizione dell\u2019attuale Codice, perch\u00e9 anche quando un podere \u00e8 abbandonato, espropriandolo si porta via una ricchezza e l\u2019indennizzo sar\u00e0 limitato. Ma che quella propriet\u00e0 rappresenti un bene, dal quale il proprietario non trae profitto e profitto invece ne pu\u00f2 trarre la collettivit\u00e0, non induce la collettivit\u00e0 a non pagare niente. Ammette anche che non si debba corrispondere l\u2019indennizzo, come castigo al proprietario, il quale non fa fruttare la sua terra in relazione ai bisogni della collettivit\u00e0, in quanto non accettando tale principio difficilmente si potrebbe contestare il diritto del proprietario, che abbandona la sua terra, ad avere l\u2019indennizzo, sia pure limitato.<\/p><p>Se si considera che un terreno rappresenta un mezzo di produzione di altra ricchezza, per cui debba essere corrisposto un indennizzo limitato, in questo caso il diritto non pu\u00f2 essere negato. Pu\u00f2 essere negato soltanto quando si ammette che intervengono considerazioni di ordine sociale.<\/p><p>COLITTO esprime l\u2019avviso che, ove si proceda ad espropriazione di beni, quale ne sia la natura, occorre dare un equo indennizzo. Ritiene che all\u2019indennizzo occorra far cenno sia nell\u2019articolo che si occupa della propriet\u00e0, sia nell\u2019articolo che si occupa dell\u2019impresa, giacch\u00e9, parlandosi anche in tale secondo articolo di beni singoli e di complessi produttivi, potrebbe sorgere il dubbio, ove non si parlasse anche in esso di indennizzo, che potrebbe senza indennizzo aver luogo quella devoluzione di beni di cui si parla in detto secondo articolo.<\/p><p>Non ritiene, poi, che si possano fare eccezioni. L\u2019autorit\u00e0 amministrativa, infatti, non pu\u00f2 ricercare la provenienza di beni che, in difetto di sentenze di magistrati o di altri organi all\u2019uopo dalla legge incaricati, non potrebbero non essere considerati legittimi. Si aprirebbe evidentemente la via a possibili arbitri. Se non \u00e8 l\u2019autorit\u00e0 amministrativa che interviene e chi invoca l\u2019indennizzo \u00e8 il titolare del diritto di propriet\u00e0, le parole \u00absalvo i casi\u00bb, che il Presidente vorrebbe aggiungere, sarebbero, a suo avviso, del tutto inutili.<\/p><p>MARINARO si associa pienamente alle considerazioni fatte dall\u2019onorevole Colitto, ed osserva che, fra la formula suggerita dal Presidente Ghidini e quella proposta dall\u2019onorevole Canevari, riterrebbe preferibile, in ogni caso, la seconda, poich\u00e9 mentre la formula Ghidini darebbe la possibilit\u00e0 ai pi\u00f9 larghi arbitr\u00ee, specialmente dal punto di vista politico, quella Canevari delimiterebbe e preciserebbe in certo qual modo il campo di applicazione della facolt\u00e0 di non indennizzare l\u2019espropriato; salvo naturalmente ad indicare con precisione i casi di non indennizzo.<\/p><p>Indipendentemente dalle considerazioni che precedono, propone che rimanga fermo l\u2019articolo sulla propriet\u00e0 cos\u00ec come \u00e8 stato votato, e che, per quanto riguarda la socializzazione dell\u2019impresa, sia esplicitamente prevista la corresponsione di un equo indennizzo, anche sotto il profilo dell\u2019avviamento commerciale ed industriale dell\u2019impresa stessa.<\/p><p>PRESIDENTE ritiene che l\u2019indennizzo per quanto riguarda l\u2019impresa si possa sempre aggiungere.<\/p><p>ASSENNATO desidera far notare che sul preambolo della relazione dell\u2019onorevole Taviani, ossia sull\u2019origine della propriet\u00e0 come \u00abfrutto del lavoro e del risparmio\u00bb, tutti erano d\u2019accordo per eliminarlo allo scopo di evitarne le conseguenze, e cio\u00e8 dei processi diabolici sull\u2019origine della propriet\u00e0. Questo per\u00f2 non toglie che vi possano essere ragioni di espropriazione senza indennizzo dello Stato.<\/p><p>Un esempio di ci\u00f2 pu\u00f2 essere offerto dal testo di pubblica sicurezza e da analoghe disposizioni anche di legislazioni straniere. Lo Stato in ogni momento, quando vede che un individuo ha un certo tenore di vita senza svolgere alcuna attivit\u00e0 giustificata, pu\u00f2 chiedere conto o sull\u2019origine delle sue propriet\u00e0 o sul lavoro che compie. Questo \u00e8 uno dei casi in cui potr\u00e0 essere disposta l\u2019espropriazione senza indennizzo. \u00c8 sempre un esproprio anche se manca originariamente la legittimazione della propriet\u00e0. Altra ragione per la quale ha aderito alla liquidazione di quel preambolo, \u00e8 perch\u00e9 vi sono attivit\u00e0 illecite, che lo Stato riconosce, come ad esempio quella del tenutario di una casa di piacere o di una casa da giuoco. Negare ai titolari il diritto di propriet\u00e0 \u00e8 atto assai ingenuo, essendo agevole eludere il divieto: perci\u00f2 quello che interessa \u00e8 di lasciare la possibilit\u00e0 allo Stato di espropriare, quando il cittadino non giustifichi dove abbia attinto le sue ricchezze o il suo modo di vivere. Ritiene quindi che non si possa, in sede di Costituzione, stabilire un disposto da testo di pubblica sicurezza e che si debba lasciare alla legge di stabilire i singoli casi, come ha proposto il Presidente.<\/p><p>MARINARO osserva che c\u2019\u00e8 la legge sulla pubblica sicurezza, la legge sui beni demaniali, sugli usi civici, ecc., che gi\u00e0 prevedono e regolano tutti i singoli casi. Perch\u00e9 si deve allora includere una cos\u00ec grave limitazione in una materia cos\u00ec delicata?<\/p><p>ASSENNATO, circa l\u2019aggiunta dell\u2019aggettivo \u00abequo\u00bb alla parola \u00abindennizzo\u00bb, osserva che basta ricorrere alla legge di Napoli di espropriazione per espropriare senza l\u2019equo indennizzo. In realt\u00e0 l\u2019orientamento della societ\u00e0 moderna \u00e8 di espropriare con indennizzo lievissimo, anche non adeguato, spesso simbolico. In Italia lo Stato, quando vede che l\u2019indennizzo pu\u00f2 essere molto pesante dice: \u00abApplico la legge di Napoli anche se ora esproprio a Torino\u00bb. Quindi \u00e8 vano impegnarsi con un \u00abequo\u00bb che poi non risponde e non deve rispondere.<\/p><p>FANFANI, lasciando impregiudicato per il momento il problema della corresponsione dell\u2019indennizzo in tutti i casi o soltanto in casi determinati, ritiene che, dato che si \u00e8 parlato di indennizzo nell\u2019articolo relativo alla propriet\u00e0, non si possa non parlarne anche in quello relativo all\u2019impresa; tanto pi\u00f9 che il quarto comma dell\u2019articolo sull\u2019impresa, a suo modo di vedere, presenta qualche imperfezione. Sembrerebbe infatti da questo articolo che la legge devolva allo Stato solo l\u2019esercizio. E la propriet\u00e0 a chi resta? Cos\u00ec come \u00e8 formulato l\u2019articolo, la propriet\u00e0 resterebbe all\u2019originale detentore; per\u00f2 se l\u2019impresa venisse messa sotto tutela ed un ente pubblico la esercitasse a suo arbitrio, si avrebbe il curioso effetto che il rischio dell\u2019errore commesso dall\u2019ente ricadrebbe sul proprietario.<\/p><p>Cos\u00ec stando le cose, c\u2019\u00e8 da domandarsi se l\u2019articolo precedente sulla propriet\u00e0 non debba essere coordinato con questo, in quanto si sta disciplinando lo stesso oggetto in due articoli diversi, perch\u00e9 nell\u2019articolo precedente, terzo comma, si era parlato di complessi produttivi. Dato che precedentemente era stato formulato l\u2019articolo sulle imprese, proprio in vista di un coordinamento, \u00e8 opportuno che in sede di revisione di questo articolo si tenga presente che forse dovr\u00e0 dirsi che la legge deve o pu\u00f2 espropriare mediante indennizzo, devolvendo la propriet\u00e0 e l\u2019esercizio, o fare un\u2019altra precisazione in proposito circa la propriet\u00e0 e l\u2019esercizio.<\/p><p>Ad ogni modo, forse l\u2019articolo \u00e8 un po\u2019 troppo sintetico per poter comprendere tutti i casi che l\u2019esperienza e la pratica dell\u2019ultimo decennio ha profilati. Evidentemente, nell\u2019esercizio diretto ed indiretto, vi \u00e8 un\u2019allusione molto imperfetta al sistema delle societ\u00e0 miste. Ritiene quindi che, nell\u2019ipotesi che in una forma o nell\u2019altra, migliorando l\u2019articolo e studiando meglio il comma, si arrivi ad includere l\u2019espressione \u00abmediante indennizzo\u00bb, anche in tal caso riaffiori il problema posto dal Presidente per l\u2019articolo precedente. Pensa che una prima conclusione della discussione porti uniformemente tutti a concludere che, nel caso che la propriet\u00e0 sia legittimamente acquisita (cio\u00e8 secondo le norme di legge), l\u2019indennizzo debba essere pagato. Sorge allora l\u2019altra ipotesi della propriet\u00e0 detenuta contro la legge.<\/p><p>DOMINED\u00d2 osserva che in tal caso non si tratta di diritto di propriet\u00e0.<\/p><p>FANFANI, facendo l\u2019ipotesi che la Costituzione fosse all\u2019origine del nostro ordinamento giuridico e che gli italiani per la prima volta si fossero consociati per stabilire la regolamentazione della propriet\u00e0, pensa che avrebbero detto: \u00abIn caso di propriet\u00e0 che si ritiene illegittimamente detenuta non si ha l\u2019indennizzo\u00bb. \u00c8 vero o non \u00e8 vero che una Costituzione, nascendo in un determinato ambiente giuridico, tende a riconsiderare tutto l\u2019ambiente giuridico? In questa ipotesi \u00e8 male che nella Costituzione vi sia un comma il quale preveda che l\u2019indennizzo resti stabilito e commisurato al valore economico in tutti i casi in cui non c\u2019\u00e8 discussione circa la detenzione legittima di questi beni? Concludendo la sua ipotesi \u2013 imperfetta dal punto di vista giuridico \u2013 propone di inserire, dopo l\u2019articolo precedente sulle imprese e dopo l\u2019antecedente sulla propriet\u00e0, un articolo cos\u00ec formulato:<\/p><p>\u00abPer quanto disposto nei precedenti articoli in merito all\u2019indennizzo in caso di esproprio, resta stabilito che l\u2019indennizzo, salvo la provata, illegittima origine del bene espropriato, \u00e8 determinato dalla legge in misura proporzionata al valore economico del bene al momento dell\u2019esproprio\u00bb.<\/p><p>DOMINED\u00d2 deve nuovamente far notare che non \u00e8 probante sollevare eccezione per il caso di illegittima origine del bene, perch\u00e9, a rigore, non \u00e8 concepibile una propriet\u00e0 che sorga contro la legge.<\/p><p>MARINARO desidererebbe che l\u2019onorevole Taviani precisasse il suo pensiero, perch\u00e9 ieri ha avuto l\u2019impressione che egli non fosse, in linea di principio, contrario all\u2019indennizzo anche per quanto riguarda le imprese. Se ben ricorda, l\u2019onorevole Taviani aveva sostenuto che siccome l\u2019indennizzo \u00e8 stato previsto in tema di propriet\u00e0, e poich\u00e9 si tratta, pi\u00f9 che altro, di espropriare sostanzialmente la propriet\u00e0, \u00e8 superfluo parlare anche in questa sede di indennizzo; al che egli aveva osservato che il fatto di non parlare in questa sede di indennizzo potrebbe creare un equivoco, nel senso che l\u2019interprete della legge potrebbe ritenere che, siccome in tema di propriet\u00e0 \u00e8 stato previsto l\u2019indennizzo ed in tema di imprese no, si sia voluto di proposito escluderlo per l\u2019impresa. Di guisa che riteneva che non parlarne in questa sede significasse aggravare la situazione e soprattutto creare un pericoloso equivoco. Ma se tutti sono d\u2019accordo sulla sostanza, sul principio cio\u00e8 che l\u2019indennizzo sia dovuto, non comprende perch\u00e9 non si debba stabilire esplicitamente che l\u2019espropriazione delle imprese pu\u00f2 aver luogo soltanto contro indennizzo.<\/p><p>TAVIANI precisa che era contrario a parlare dell\u2019indennizzo nell\u2019articolo sulle imprese, in quanto in esso non si parla di espropriazione, mentre \u00e8 favorevole a parlarne nell\u2019articolo sulla propriet\u00e0, dove si parla di espropriazione. Se con l\u2019aggiunta proposta dall\u2019onorevole Fanfani, di cui comprende l\u2019importanza ed il valore, si parla di espropriazione anche in questa sede, allora si dichiara d\u2019accordo sulla parola \u00abindennizzo\u00bb, che va aggiunta ogni volta che si parla di espropriazione.<\/p><p>Venendo all\u2019articolo proposto dall\u2019onorevole Fanfani, gli sembra strano che sia stato accolto con tanto favore. \u00c8 d\u2019accordo sulla dizione: \u00absalvo la provata illegittima origine del bene espropriato\u00bb, nel qual caso non spetta l\u2019indennizzo. \u00c8 invece contrario alla frase: \u00abl\u2019indennizzo deve essere determinato dalla legge in misura proporzionata al valore economico del bene al momento dell\u2019esproprio\u00bb, in quanto impedirebbe di fare la riforma agraria; perch\u00e9, come pi\u00f9 sopra ha gi\u00e0 spiegato, se si vuole fare tale riforma, si deve indennizzare la terra non in base al valore che essa ha in questo momento.<\/p><p>COLITTO afferma che non gli sembra il caso di formulare un articolo apposito per l\u2019indennizzo (la Costituente ridurr\u00e0 al minimo questi articoli e certamente non accoglier\u00e0 un articolo specifico per l\u2019indennizzo) e pertanto ritiene che sia opportuno inserire detto concetto nell\u2019articolo in cui si parla delle imprese ed in quello che parla della propriet\u00e0, con la semplice aggiunta: \u00absalvo indennizzo\u00bb, o \u00abcontro indennizzo\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE dato che vi \u00e8 una corrente che vuole la formula con l\u2019indennizzo puramente e semplicemente, riservando alla legislazione ordinaria di determinare i criteri in base ai quali si dovr\u00e0 indennizzare il bene espropriato, e che ve ne \u00e8 un\u2019altra, la quale, pur ritenendo che come regola si debba lasciare alla legislazione ordinaria di determinare i criteri in base ai quali si dar\u00e0 l\u2019indennizzo, pensa che si debbano contemplare anche le eccezioni che dovranno essere genericamente o rigorosamente enunciate, pone ai voti i due progetti: il primo riguardante la formulazione generica e il secondo la formulazione completata con l\u2019eccezione.<\/p><p>(Votano favorevolmente la prima formula gli onorevoli Taviani, Domined\u00f2, Federici Maria, Rapelli, Marinaro, Colitto; votano per la seconda formula gli onorevoli Ghidini, Corbi, Assennato, Noce Teresa, Canevari. Astenuto l\u2019onorevole Fanfani).<\/p><p>(<em>\u00c8<\/em> <em>approvata la prima formula proposta<\/em>).<\/p><p>FANFANI dichiara di essersi astenuto ritenendo che la formula \u00abcontro indennizzo\u00bb possa essere suscettibile vantaggiosamente di qualificazioni.<\/p><p>Propone poi che nel quarto comma dell\u2019articolo sulla impresa, ieri approvato, dopo le parole \u00abla legge\u00bb vengano inserite le altre \u00abo pu\u00f2 espropriarla mediante indennizzo, devolvendone la propriet\u00e0 e l\u2019esercizio allo Stato\u00bb.<\/p><p>DOMINED\u00d2 fa presente che, effettivamente, si tratta di devolvere la titolarit\u00e0 della impresa; d\u2019altra parte, in corrispondenza con la relazione Pesenti, si parlava di esercizio diretto o indiretto, intendendosi con questa espressione di comprendere tutte le ipotesi intermedie, evitandone una ulteriore specificazione.<\/p><p>Si chiede se, con la formula del puro e semplice esproprio di ci\u00f2 che \u00e8 di pertinenza altrui, resti esclusa l\u2019ipotesi gi\u00e0 preveduta nell\u2019articolo sulla propriet\u00e0, vale a dire della requisizione per riserva o per titolo originario. Ecco perch\u00e9 si era usata la formula generale del \u00abdevolvere\u00bb.<\/p><p>FANFANI pensa che la formula \u00abesercizio diretto o indiretto\u00bb non dica molto o dica troppo e che comunque non sia felice. Ad ogni modo non insiste per la soppressione di queste parole.<\/p><p>PRESIDENTE pone in votazione la proposta di modificare come segue la seconda parte del quarto comma dell\u2019articolo sull\u2019impresa, gi\u00e0 approvato: \u00ab&#8230;la legge pu\u00f2 autorizzare l\u2019espropriazione mediante indennizzo, devolvendone propriet\u00e0 ed esercizio, diretto o indiretto, allo Stato o ad altri enti pubblici o a comunit\u00e0 di lavoratori e di utenti\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>).<\/p><p>PRESIDENTE d\u00e0 lettura dell\u2019articolo proposto dal relatore Taviani sulla propriet\u00e0 fondiaria.<\/p><p>\u00abLa Repubblica ha il diritto di controllare la ripartizione e l\u2019utilizzazione del suolo, intervenendo al fine di svilupparne e potenziarne il rendimento nell\u2019interesse di tutto il popolo; al fine di assicurare ad ogni famiglia una abitazione sana e indipendente; al fine di garantire ad ognuno \u2013 che ne abbia la capacit\u00e0 e i mezzi.\u2013 la possibilit\u00e0 di accedere alla propriet\u00e0 della terra che coltiva. A questi scopi la Repubblica impedir\u00e0 l\u2019esistenza e la formazione di grandi propriet\u00e0 fondiarie. Il limite massimo della propriet\u00e0 fondiaria privata sar\u00e0 fissato dalla legge\u00bb.<\/p><p>COLITTO fa presente che nella seduta precedente egli fece una proposta relativamente all\u2019articolo sulla propriet\u00e0: propose, cio\u00e8, che dove si parla di comunit\u00e0 \u00abdi lavoratori\u00bb, si aggiungesse anche comunit\u00e0 \u00abdi datori di lavoro\u00bb.<\/p><p>FANFANI osserva che quando si parla della comunit\u00e0 di datori di lavoro, si arriva a parlare del Sindacato industriale obbligatorio.<\/p><p>COLITTO dichiara che egli non comprende ancora che cosa si intenda per \u00abcomunit\u00e0\u00bb, perch\u00e9 per lui non esistono che enti legalmente riconosciuti; ma, poich\u00e9 si \u00e8 approvato che nell\u2019articolo si debba parlare di \u00abcomunit\u00e0\u00bb, egli ritiene che a fianco delle comunit\u00e0 di lavoratori si possano porre le comunit\u00e0 di datori di lavoro. Non comprende come la devoluzione o attribuzione di beni si debba effettuare soltanto a favore delle prime e non anche a favore delle seconde. Propone, pertanto, di modificare l\u2019articolo con una precisazione al riguardo.<\/p><p>FANFANI si dichiara d\u2019accordo con quello che ha detto ieri in proposito l\u2019onorevole Corbi e osserva che la proposta dell\u2019onorevole Colitto snatura completamente il terzo comma e verrebbe a porre un altro problema. Cio\u00e8, l\u2019onorevole Colitto domanda indirettamente se, ai fini della utilit\u00e0 collettiva e del coordinamento dell\u2019attivit\u00e0 economica, non sia da profilarsi la possibilit\u00e0 che si riserbi ad un determinato gruppo di imprenditori o di proprietari lo sfruttamento.<\/p><p>Sostiene in proposito che la preoccupazione della Sottocommissione su questo comma non era quella di studiare i problemi della razionalizzazione della vita economica attraverso la concentrazione industriale, ma di impedire che gli interessi dei singoli imprenditori prendessero il sopravvento sul criterio di produttivit\u00e0. Ad evitare questo, era stato detto che la sostituzione coattiva di una impresa privata o della libera iniziativa dei singoli produttori privati con la propriet\u00e0 e la gestione da parte di enti pubblici o di comunit\u00e0 di lavoratori o di utenti, pu\u00f2 portare ad un rispetto maggiore di quelle esigenze nel coordinamento dell\u2019attivit\u00e0 economica, di quanto si otterrebbe con le forme attualmente invalse.<\/p><p>Quindi, dati i fini che l\u2019articolo si propone, \u00e8 necessario separatamente richiamare l\u2019attenzione di tutti sulla convenienza di studiare anche il problema del coordinamento attraverso il fenomeno della concentrazione industriale, cio\u00e8, dei sindacati industriali obbligatori. Il problema esiste e potrebbe domani presentarsi la necessit\u00e0 di fare qualche cosa del genere in questo campo. Invita pertanto l\u2019onorevole Colitto ad affrontare il problema cercando di esaurirlo in un senso o nell\u2019altro.<\/p><p>ASSENNATO ritiene che il problema sia stato gi\u00e0 risoluto con la formulazione approvata, la quale esclude l\u2019oggetto della richiesta dell\u2019onorevole Colitto. D\u2019altra parte si associa al parere espresso gi\u00e0 ieri dall\u2019onorevole Corbi.<\/p><p>COLITTO insiste per il completamento dell\u2019articolo ed esprime la sua meraviglia per quello che da altri colleghi si \u00e8 affermato, quasi che i datori di lavoro debbano essere posti al di fuori dell\u2019attivit\u00e0 produttiva della Nazione.<\/p><p>FANFANI non sa se l\u2019onorevole Colitto, con le ultime parole, si riferisse alla sua interpretazione, ma in tale ipotesi sente il dovere di chiarire che non intendeva minimamente mettere al di fuori della comunit\u00e0 nazionale i datori di lavoro, ma affermare che in tutta la formulazione dell\u2019articolo sulla propriet\u00e0 era stato seguito il principio che l\u2019interesse privato non controllato possa, in determinati momenti, agire anche in senso antisociale.<\/p><p>Si tratta di evitare che gli individui, abbandonati a se stessi, mentre sono fino ad un certo punto artefici del bene sociale, oltrepassandolo possano diventare danneggiatori dello stesso; ed \u00e8 in questa ipotesi che si devono chiamare a raccolta le forze sociali perch\u00e9 si sostituiscano all\u2019iniziativa privata, e, al momento in cui vi siano inconvenienti, cerchino di ripararvi, sostituendo all\u2019iniziativa di singoli imprenditori privati o a quella del gruppo di imprenditori privati, l\u2019iniziativa pubblica.<\/p><p>COLITTO rileva che artefici del bene sociale sono anche i datori di lavoro, e, poich\u00e9 nell\u2019articolo si dice che la legge attribuisce i beni ed i complessi produttivi a comunit\u00e0 di lavoratori e di utenti, egli insiste perch\u00e9 nell\u2019articolo si parli anche di \u00abcomunit\u00e0 di datori di lavoro\u00bb.<\/p><p>FANFANI ritiene che nel terzo comma nulla si possa inserire senza snaturarlo.<\/p><p>L\u2019onorevole Colitto pu\u00f2 quindi fare un articolo aggiuntivo.<\/p><p>COLITTO afferma che la proposta \u00e8 stata da lui fatta. Spetta ora ai Commissari di dire s\u00ec o no.<\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti la proposta dell\u2019onorevole Colitto di aggiungere all\u2019articolo sulla propriet\u00e0, gi\u00e0 approvato, le parole: \u00abcomunit\u00e0 di datori di lavoro\u00bb.<\/p><p>TAVIANI dichiara di votare contro tale proposta, perch\u00e9 non trova che essa abbia sede nell\u2019attuale norma, nel mentre potr\u00e0 essere esaminato e approfondito nella dovuta sede il tema dei sindacati industriali insieme con gli altri problemi connessi.<\/p><p>(<em>La proposta non \u00e8 approvata<\/em>).<\/p><p>PRESIDENTE osserva che rimane da esaminare il terzo articolo sul diritto di propriet\u00e0 proposto dall\u2019onorevole Taviani nella sua relazione.<\/p><p>TAVIANI, dato che dalla presentazione della sua relazione \u00e8 passato molto tempo ed \u00e8 stata fatta in materia un\u2019ampia discussione, ritiene che il testo dell\u2019articolo risulti ormai cos\u00ec ridotto:<\/p><p>\u00abLo Stato ha il diritto di controllare la ripartizione e l\u2019utilizzazione del suolo, intervenendo al fine di svilupparne e potenziarne il rendimento nell\u2019interesse di tutto il popolo.<\/p><p>\u00abIn vista di questi scopi, lo Stato impedir\u00e0 l\u2019esistenza e la formazione delle grandi propriet\u00e0 terriere private\u00bb.<\/p><p>CANEVARI parla per mozione d\u2019ordine. Ritiene che non si possa mettere in discussione la proposta Taviani prima di aver discusso il problema agrario nelle sue grandi linee, in quanto, a suo avviso, \u00e8 necessario che nella Carta costituzionale siano fatte affermazioni che diano poi luogo ad ulteriore sviluppo nel campo legislativo e portino alla riforma agraria. Propone quindi il seguente articolo:<\/p><p>\u00abL\u2019impresa agricola deve avere di mira il benessere della collettivit\u00e0 nazionale e una pi\u00f9 alta possibilit\u00e0 di civile esistenza per i lavoratori della terra.<\/p><p>\u00abLa legge dovr\u00e0 promuovere un movimento di trasformazione che, sviluppandosi nel tempo, determini negli uomini, nella politica e nella economia del Paese, le condizioni pi\u00f9 favorevoli per conseguire come risultato finale un\u2019agricoltura in via di continuo, progresso, condotta dal lavoro associato per il maggiore benessere dei singoli e della collettivit\u00e0\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE, data l\u2019ora tarda e l\u2019importanza dell\u2019argomento proposto dall\u2019onorevole Canevari, sospende la seduta, avvertendo che la discussione sar\u00e0 ripresa nel pomeriggio.<\/p><p>La seduta termina alle 12.35.<\/p><p><em>Erano presenti:<\/em> Assennato, Canevari, Colitto, Corbi, Domined\u00f2, Fanfani, Federici Maria, Ghidini, Marinaro, Noce Teresa, Rapelli, Taviani, Togni.<\/p><p><em>Assenti giustificati:<\/em> Merlin Angelina, Mol\u00e8.<\/p><p><em>Assenti:<\/em> Giua, Lombardo, Paratore.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE TERZA SOTTOCOMMISSIONE 18. RESOCONTO SOMMARIO DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI MERCOLED\u00cc 2 OTTOBRE 1946 PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GHIDINI INDICE Diritto di propriet\u00e0 e intrapresa economica (Seguito della discussione) Presidente \u2013 Taviani \u2013 Corbi \u2013 Noce Teresa \u2013 Domined\u00f2 \u2013 Marinaro \u2013 Fanfani \u2013 Canevari \u2013 Colitto \u2013 Assennato. 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