{"id":5492,"date":"2023-10-16T14:26:59","date_gmt":"2023-10-16T12:26:59","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5492"},"modified":"2023-10-23T14:41:20","modified_gmt":"2023-10-23T12:41:20","slug":"pomeridiana-di-martedi-1-ottobre-1946","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5492","title":{"rendered":"POMERIDIANA DI MARTED\u00cc 1\u00b0 OTTOBRE 1946"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"5492\" class=\"elementor elementor-5492\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-27d1b09 elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"27d1b09\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-5f31197\" data-id=\"5f31197\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-f19a631 elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"f19a631\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/19461001sed017ts.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-2abceb0 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"2abceb0\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE<\/p><p>TERZA SOTTOCOMMISSIONE<\/p><p>17.<\/p><p>RESOCONTO SOMMARIO<\/p><p>DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI MARTED\u00cc 1\u00b0 OTTOBRE 1946<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>GHIDINI<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p><strong>Intrapresa economica <\/strong>(<em>Seguito della discussione<\/em>)<\/p><p>Marinaro \u2013 Taviani \u2013 Colitto \u2013 Merlin Angelina \u2013 Corbi, <em>Relatore \u2013 <\/em>Canevari \u2013 Presidente \u2013 Domined\u00f2, <em>Correlatore \u2013 <\/em>Assennato \u2013 Noce Teresa.<\/p><p><strong>Diritto di propriet\u00e0 <\/strong>(<em>Seguito della discussione<\/em>)<\/p><p>Taviani, <em>Relatore \u2013 <\/em>Domined\u00f2 \u2013 Federici Maria \u2013 Rapelli \u2013 Presidente \u2013 Colitto \u2013 Assennato \u2013 Corbi.<\/p><p>La seduta comincia alle 17.30.<\/p><p>Seguito della discussione sull\u2019intrapresa economica.<\/p><p>MARINARO ricorda di avere insistito nella seduta antimeridiana sulla necessit\u00e0 che sia bene specificata l\u2019esigenza che deve determinare il provvedimento legislativo, accennando a esigenze di servizi pubblici e all\u2019opportunit\u00e0 di ovviare a situazioni monopolistiche dannose alla collettivit\u00e0. Ora insiste sulla necessit\u00e0 che sia contemplata l\u2019ipotesi dell\u2019indennizzo, in seguito a quanto ha dichiarato l\u2019onorevole Taviani. Questi ha fatto presente che l\u2019indennizzo, essendo stato previsto nell\u2019articolo relativo alla propriet\u00e0, si intende previsto anche in questo caso; invece egli ritiene che l\u2019averlo previsto a proposito della propriet\u00e0 e non in questo caso, potrebbe dar luogo ad equivoci e al dubbio che il legislatore non abbia voluto prevedere l\u2019indennizzo, mentre dal principio concordemente affermato che la propriet\u00e0 \u00e8 riconosciuta e garantita dallo Stato, deriva che, anche nel caso della impresa, l\u2019indennizzo non pu\u00f2 essere dimenticato.<\/p><p>Non ha difficolt\u00e0 ad adoperare l\u2019espressione \u00abequo indennizzo\u00bb.<\/p><p>Infine, dichiara di avere, insieme con l\u2019onorevole Colitto, formulato il seguente articolo, che tiene conto delle osservazioni fatte dai colleghi Domined\u00f2, Corbi e Taviani:<\/p><p>\u00abPer imprescindibili esigenze di servizi pubblici, o per la necessit\u00e0 di eliminare situazioni di privilegio o di monopolio dannose alla collettivit\u00e0, lo Stato e gli enti locali possono con legge essere autorizzati ad assumere l\u2019impresa o a parteciparvi, salvo indennizzo.<\/p><p>\u00abLa gestione dell\u2019impresa, in tal caso, ha luogo in forma industrializzata ed \u00e8 sottoposta a controllo\u00bb.<\/p><p>TAVIANI propone di discutere l\u2019articolo, ma di riservare ad un secondo tempo la questione dell\u2019indennizzo. La formula Marinaro-Colitto non gli dispiace, ma preferirebbe dire:<\/p><p>\u00abLe imprese economiche possono essere private, cooperativistiche e collettive.<\/p><p>\u00abL\u2019iniziativa privata \u00e8 libera. L\u2019impresa privata non pu\u00f2 essere esercitata in contrasto, ecc.\u00bb.<\/p><p>COLITTO trova eccessiva la casistica.<\/p><p>TAVIANI risponde che nella discussione sulla propriet\u00e0 non si \u00e8 specificato, ma in questa sede c\u2019\u00e8 il problema dei salari, il problema dei rapporti di lavoro, e occorre fare una specificazione; parlare solo di \u00abbene comune\u00bb \u00e8 troppo vago.<\/p><p>MERLIN ANGELINA afferma che stamani, quando \u00e8 stato letto l\u2019articolo, era rimasta colpita da quella disarmonia che ha poi notato l\u2019onorevole Taviani, e si associa a quanto egli ha detto. Per\u00f2 osserva che questa dichiarazione di imprese, che possono essere individuali, cooperativistiche e collettive le sembra inutile, in primo luogo perch\u00e9 \u00e8 sempre contraria a queste definizioni, ma poi perch\u00e9 negli altri commi si parla di impresa individuale, impresa cooperativa, ecc. Quindi ritiene implicita l\u2019esistenza di queste imprese senza bisogno di inutili definizioni.<\/p><p>TAVIANI fa notare che questo \u00e8 un problema di secondo ordine: bisogna essere d\u2019accordo sul concetto. Ricorda la votazione dell\u2019articolo sulla propriet\u00e0, di cui l\u2019articolo in esame vuole essere il parallelo e l\u2019eco che ha avuto nella stampa, per cui non ritiene inutile parlare di impresa cooperativistica.<\/p><p>Occorre una formulazione giuridica per questi tre tipi di impresa, che possa servire di base al futuro legislatore.<\/p><p>L\u2019onorevole Colitto trova superfluo specificare tanto; ma, se trattando della propriet\u00e0 ci si \u00e8 limitati alla espressione \u00abfunzione sociale\u00bb, qui, nella parte dinamica della vita economica, \u00e8 necessario specificare.<\/p><p>CORBI, <em>Relatore<\/em>, fa una mozione d\u2019ordine. Quando si inizi\u00f2 la discussione sulla relazione Taviani, espresse il parere che sarebbe stato opportuno esaminare insieme la relazione Taviani e la relazione Pesenti, perch\u00e9 si integrano a vicenda. Poich\u00e9 nello spirito vi \u00e8 l\u2019accordo, nel rivedere la formulazione degli articoli pensa che si potrebbe intanto procedere ad una fusione.<\/p><p>TAVIANI osserva che l\u2019articolo in discussione trover\u00e0 un collocamento molto lontano da quello della \u00abpropriet\u00e0\u00bb nella Costituzione.<\/p><p>PRESIDENTE non nega che si possa fare anche un articolo solo. Intanto metter\u00e0 ai voti i primi tre commi.<\/p><p>CANEVARI anzich\u00e9 \u00abl\u2019impresa gestita in forma cooperativa\u00bb propone \u00abl\u2019impresa cooperativa\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti i primi tre commi nel seguente nuovo testo:<\/p><p>\u00abLe imprese economiche possono essere private, cooperativistiche, collettive.<\/p><p>\u00abL\u2019iniziativa privata \u00e8 libera. L\u2019impresa privata non pu\u00f2 essere in contrasto con l\u2019utilit\u00e0 sociale in modo da recar danno alla sicurezza, alla libert\u00e0, alla dignit\u00e0 umana.<\/p><p>\u00abL\u2019impresa cooperativa deve rispondere alla funzione della mutualit\u00e0 ed \u00e8 sottoposta alla vigilanza stabilita per legge. Lo Stato ne favorisce l\u2019incremento con i mezzi pi\u00f9 idonei\u00bb.<\/p><p>(<em>Sono approvati<\/em>).<\/p><p>MERLIN ANGELINA ha approvato i tre commi, ma fa una riserva per quanto riguarda quella specificazione di \u00abprivtle, cooperativistiche e collettive\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE d\u00e0 lettura del 4\u00b0 comma, proposto dagli onorevoli Domined\u00f2 e Corbi:<\/p><p>\u00abQuando le esigenze del bene comune lo impongano, la legge devolve l\u2019impresa, in forma diretta o indiretta, in favore dello Stato o di enti pubblici\u00bb.<\/p><p>Avverte che gli onorevoli Marinaro e Colitto propongono la formula seguente:<\/p><p>\u00abPer imprescindibili esigenze di servizi pubblici o per la necessit\u00e0 di eliminare situazioni di privilegio o di monopolio dannose alla collettivit\u00e0, lo Stato e gli enti locali possono con legge essere autorizzati ad assumere l\u2019impresa o a parteciparvi, salvo indennizzo.<\/p><p>\u00abLa gestione dell\u2019impresa ha in tal caso luogo in forma industrializzata ed \u00e8 sottoposta a controllo\u00bb.<\/p><p>CORBI, <em>Relatore<\/em>, rileva che il 4\u00b0 comma, proposto insieme con l\u2019onorevole Domined\u00f2, \u00e8 un po\u2019 generico.<\/p><p>Bisognerebbe specificare che cosa si intenda per bene comune, soprattutto perch\u00e9 si tratta di materia nuova, e prendere provvedimenti che prevedano il futuro e servano come indirizzo al legislatore.<\/p><p>Lo trova anche incompleto, in quanto non specifica le varie forme in cui lo Stato potrebbe esercitare questo suo potere.<\/p><p>La proposta dell\u2019onorevole Marinaro presenta il vantaggio di entrare di pi\u00f9 in argomento e non \u00e8 in contrasto con la formulazione dell\u2019articolo 5 dell\u2019onorevole Pesenti; questa \u00e8 per\u00f2 pi\u00f9 analitica e nello stesso tempo anche abbastanza sintetica. L\u2019articolo Pesenti ha soprattutto il vantaggio di indicare alcuni aspetti che non sono contemplati in quello dell\u2019onorevole Marinaro. L\u2019articolo Pesenti, infatti, premette le finalit\u00e0 e dice:<\/p><p>\u00abOgni propriet\u00e0 che nel suo sviluppo ha acquistato o acquista, sia per riferirsi a servizi pubblici essenziali o a situazioni di monopolio o a fonti di energia, o a dimensioni relativamente rilevanti, caratteri tali da assumere un aspetto di preminente interesse nazionale, deve diventare propriet\u00e0 della collettivit\u00e0 nazionale o essere posta sotto il diretto controllo della Nazione\u00bb.<\/p><p>Osserva che la parola \u00abimprescindibili\u00bb nella dizione Marinaro ha un valore molto restrittivo del concetto.<\/p><p>Chiede, poi, all\u2019onorevole Marinaro le ragioni per le quali non crede di potere accettare la formulazione proposta dall\u2019onorevole Pesenti.<\/p><p>MARINARO risponde che la ragione \u00e8 quella accennata dall\u2019onorevole Corbi; l\u2019articolo \u00e8 troppo analitico.<\/p><p>CORBI, <em>Relatore<\/em>, \u00e8 perfettamente d\u2019accordo sul concetto che un testo costituzionale non debba scendere ai particolari; tuttavia, nel caso specifico, trattandosi di provvedimenti che hanno un carattere di assoluta novit\u00e0, ritiene che sia opportuno fare qualche precisazione. Una frase come \u00able esigenze del bene comune\u00bb \u00e8, a suo parere, troppo generica.<\/p><p>DOMINED\u00d2, <em>Correlatore<\/em>, crede che si possano conciliare le due esigenze, col mantenere da un lato il concetto sintetico accolto nella seduta antimeridiana anche dall\u2019onorevole Taviani, e con l\u2019introdurre successivamente alcune specificazioni, aderendo in questo all\u2019esigenza espressa dal Relatore Corbi sulla opportunit\u00e0 di fissare dei dettagli rispondenti ad una materia nuova: e ci\u00f2 anche allo scopo di ottenere cos\u00ec una ulteriore delimitazione, in sede costituzionale, delle ipotesi in cui si rende indispensabile il passaggio da forme di economia privata ad economia pubblica. Nel merito non ha difficolt\u00e0 ad esaminare le ipotesi che involgano un giudizio qualitativo, escludendo quelle che si riducano invece ad una mera valutazione quantitativa (dimensioni dell\u2019impresa), empirica e indeterminabile giuridicamente.<\/p><p>PRESIDENTE preferisce la formulazione dell\u2019onorevole Pesenti, in quanto non limita l\u2019intervento dello Stato ai soli casi del \u00abdanno\u00bb potenziale o in atto.<\/p><p>MARINARO non ritiene di poter accettare la concezione dell\u2019onorevole Pesenti, il quale prevede l\u2019intervento dello Stato tutte le volte che un\u2019impresa assuma carattere nazionale. A suo avviso, l\u2019intervento dello Stato deve verificarsi solo quando l\u2019impresa privata, assunto carattere nazionale, diventi dannosa alla collettivit\u00e0.<\/p><p>PRESIDENTE fa presente che un tale giudizio \u00e8 estremamente pericoloso e difficile. Come dimostrare che una impresa sia dannosa? Insiste sul suo punto di vista, inteso a provocare l\u2019intervento statale tutte le volte che sia in giuoco un preminente interesse nazionale.<\/p><p>ASSENNATO afferma che la bont\u00e0 del progetto Pesenti, a suo avviso, consiste nel considerare non il danno nel momento della sua consumazione \u2013 e quindi la necessit\u00e0 dell\u2019intervento dello Stato per riparare \u2013 ma anche un pericolo di danno. Quando l\u2019impresa privata, per lo sviluppo assunto, minaccia di contrastare gli interessi nazionali, determina una situazione di pericolo alla quale bisogna porre riparo. Il problema, quindi, deve essere affrontato dal punto di vista dell\u2019opportunit\u00e0 di tener presente \u2013 nel testo costituzionale \u2013 la situazione di pericolo e la possibilit\u00e0 di prevenzione del danno. In altri termini, un\u2019azienda che \u00e8 gi\u00e0 pervenuta ad una situazione di monopolio, per il fatto stesso di essere in mano ad un privato, costituisce gi\u00e0 un danno potenziale.<\/p><p>PRESIDENTE \u00e8 d\u2019avviso che il concetto dell\u2019onorevole Pesenti non sia questo, ma che voglia riferirsi esclusivamente al preminente interesse nazionale, indipendentemente dal danno o dal pericolo. Ritiene pregiudizievole accettare il punto di vista dell\u2019onorevole Assennato, in quanto, nella pratica attuazione, sar\u00e0 estremamente difficile dimostrare che un\u2019impresa presenti un pericolo di danno.<\/p><p>NOCE TERESA concorda col punto di vista del Presidente sulla necessit\u00e0 di considerare esclusivamente l\u2019interesse nazionale e crede che sia proprio questo il pensiero dell\u2019onorevole Pesenti. Quando l\u2019impresa privata ha assunto certe forme che nell\u2019interesse nazionale vanno circoscritte, lo Stato deve essere autorizzato ad assumere l\u2019impresa. Questo concetto va affermato nella Carta costituzionale.<\/p><p>CANEVARI richiama l\u2019attenzione della Sottocommissione sulla legislazione attuale e ricorda che sull\u2019affermazione degli scopi del bene comune tante discussioni si sono fatte alla Camera \u2013 sia nelle Commissioni che in Assemblea plenaria \u2013 fin dal 1921 in occasione dell\u2019esame del disegno di legge proposto dal Governo sulla trasformazione del latifondo e sulla colonizzazione interna. Si arriv\u00f2 allora ad una semplice e chiara dizione, cio\u00e8: \u00abPer scopi di pubblica utilit\u00e0 e per ragioni di ordine sociale\u00bb. Propone pertanto che l\u2019ultimo comma proposto dall\u2019onorevole Domined\u00f2 venga cos\u00ec modificato:<\/p><p>\u00abPer scopi di pubblica utilit\u00e0 e per ragioni di ordine sociale la legge determina l\u2019esercizio diretto o indiretto dell\u2019impresa da parte dello Stato, di enti pubblici o di comunit\u00e0 di lavoratori e di utenti\u00bb.<\/p><p>Si vedr\u00e0 poi l\u2019opportunit\u00e0 di aggiungere: \u00abdietro pagamento di equo indennizzo, salvo diverse disposizioni\u00bb.<\/p><p>COLITTO non crede che possa essere approvata la formula Pesenti, perch\u00e9 contempla solo l\u2019impresa che nel suo sviluppo acquista carattere tale da diventare di preminente carattere nazionale e quindi non tiene conto delle esigenze e dei pericoli che sono sottolineati nella formula da lui stesso proposta d\u2019accordo con l\u2019onorevole Marinaro.<\/p><p>TAVIANI ritiene che un accordo si possa considerare raggiunto per quanto riguarda la parte analitica del comma Pesenti, cio\u00e8 per i riferimenti ai servizi pubblici essenziali, alle situazioni di monopolio ed alle fonti di energia. Aggiunge di essere favorevole a considerare quest\u2019ultima espressione \u00abfonti di energia\u00bb e di ritenere superfluo con l\u2019onorevole Domined\u00f2 accennare al concetto di \u00abdimensioni rilevanti\u00bb. Il punto di divergenza, a suo avviso, consiste nello stabilire il momento e nel valutare le condizioni obiettive che richiedono l\u2019intervento dello Stato. Basta, cio\u00e8, un atto esecutorio della norma costituzionale, oppure \u00e8 necessaria una legge? Ritiene che sia necessaria una legge, lasciando alla Costituzione il compito della dichiarazione di principio, anche abbastanza analitica e particolareggiata, soprattutto perch\u00e9 trattasi di materia nuova.<\/p><p>Osserva inoltre che il comma proposto dall\u2019onorevole Canevari non ha un senso specifico, dato che si dice \u00abla legge devolve\u00bb. La legge determina sempre; occorrerebbe dire \u00abpu\u00f2 devolvere\u00bb, ma in questo caso si avrebbe una disposizione molto blanda. Pertanto propone la seguente formulazione:<\/p><p>\u00abQuando le esigenze del bene comune lo impongano, perch\u00e9 l\u2019impresa assume un aspetto di preminente interesse nazionale, sia per riferirsi a servizi pubblici essenziali, sia a situazioni di monopolio, sia a fonti di energia, la legge pu\u00f2 devolvere l\u2019esercizio diretto o indiretto dell\u2019impresa stessa da parte dello Stato o di altri enti pubblici\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE non concorda sull\u2019espressione: \u00abbene comune\u00bb. A suo avviso, la formulazione potrebbe essere la seguente:<\/p><p>\u00abQuando l\u2019impresa abbia o acquisii nel suo sviluppo, sia per riferirsi a servizi pubblici essenziali o a situazioni di monopolio o a fonti di energia, carattere tale da assumere un aspetto di preminente interesse nazionale, la legge devolve, ecc&#8230;\u00bb.<\/p><p>DOMINED\u00d2, <em>Correlatore<\/em>, conferma che la menzione della esigenza sintetica e la specificazione della ipotesi analitica possono abbinarsi perfettamente.<\/p><p>L\u2019esigenza sintetica di carattere generale costituisce un passo avanti rispetto alla concezione che pu\u00f2 emergere dalla formula Pesenti, perch\u00e9 include una visione attiva del problema. Occorre che positivamente vi sia la rispondenza ad un concetto sovrastante, preciso e comprensivo ad un tempo, e non basta limitarsi a formulazioni negative.<\/p><p>Propone, pertanto, questa formula:<\/p><p>\u00abQuando le esigenze del bene comune lo impongano, perch\u00e9 l\u2019impresa assume carattere di preminente interesse nazionale, per riferirsi a servizi pubblici essenziali o a situazioni di monopolio o a fonti di energia, la legge devolve l\u2019impresa, in forma diretta o indiretta, allo Stato o ad altri enti pubblici\u00bb.<\/p><p>CORBI, <em>Relatore<\/em>, direbbe \u00ab&#8230;o ne devolve l\u2019esercizio diretto o indiretto, o la sottopone a controllo&#8230;\u00bb.<\/p><p>NOCE TERESA chiede di modificare, al principio, e dire:<\/p><p>\u00abQuando le esigenze del bene comune&#8230; o quando l\u2019impresa, ecc.\u00bb.<\/p><p>Con la particella \u00abo\u00bb si distinguono i due concetti.<\/p><p>DOMINED\u00d2, <em>Correlatore<\/em>, si oppone perch\u00e9 ritiene che il primo comma rappresenti il concetto generale, mentre i successivi incisi costituiscono le specificazioni concrete di tale concetto.<\/p><p>NOCE TERESA teme che il legislatore possa non tener conto del concetto che \u00e8 implicito e, se si attiene alla parola della Costituzione, possa applicarlo solo quando lo richiedono le esigenze del bene comune; mettendo una \u00abo\u00bb i due concetti risultano pi\u00f9 evidenti.<\/p><p>DOMINED\u00d2, <em>Correlatore<\/em>, replica che nessuna legge pu\u00f2 prescindere dalla circostanza che nella Costituzione sia specificato un ordine di ipotesi concrete: il \u00abperch\u00e9\u00bb snoda il concetto generale nelle ipotizzazioni particolari.<\/p><p>CANEVARI fa osservare che da tutte queste dizioni esula completamente ogni considerazione di ordine sociale; si hanno presenti gli scopi palesi da raggiungere: il servizio pubblico, la maggiore produzione, l\u2019affermazione che provvedimenti di questa natura possono essere assunti per altre ragioni, ma non si parla di fini di ordine sociale.<\/p><p>TAVIANI risponde che questi rientrano nel \u00abbene comune\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE fa presente che quando si parla di preminente interesse nazionale, si dice tutto: vi \u00e8 compreso l\u2019ordine sociale, il bene comune ecc.<\/p><p>Quindi, per suo conto, trova pi\u00f9 sobria, pi\u00f9 precisa, pi\u00f9 chiara e pi\u00f9 comprensiva la formula in questi termini:<\/p><p>\u00abQuando l\u2019impresa abbia o acquisti, nel suo sviluppo, per riferirsi a servizi pubblici o a situazioni di monopolio o a fonti di energia, carattere tale da assumere un aspetto di preminente interesse nazionale, la legge ne devolve l\u2019esercizio, diretto o indiretto, allo Stato o ad altri enti pubblici\u00bb.<\/p><p>ASSENNATO eliminerebbe nella proposta Domined\u00f2 il termine \u00abimpongano\u00bb che ha carattere estremamente restrittivo, e direbbe: \u00aballo scopo del bene comune\u00bb.<\/p><p>CORBI, <em>Relatore<\/em>, concorda con la formulazione proposta dal Presidente; vi manca per\u00f2 un inciso, che ha molta importanza: \u00abdimensioni relativamente rilevanti\u00bb. Richiama la sua attenzione su questa espressione, con la quale si limiterebbero i poteri dei grandi proprietari, dei grandissimi industriali e si considererebbero anche gli aspetti negativi del grande capitalismo. \u00c8 un\u2019espressione che ha valore sociale e politico pi\u00f9 che produttivo e tende ad evitare che si creino grandi complessi, che possano turbare la vita politica e i rapporti sociali.<\/p><p>MARINARO domanda all\u2019onorevole Domined\u00f2 se basta, per lui, che un\u2019impresa assuma carattere di preminente interesse nazionale, perch\u00e9 si possa giungere alla socializzazione.<\/p><p>DOMINED\u00d2, <em>Correlatore<\/em>, risponde affermativamente, sempre che la socializzazione risponda a irreprensibili esigenze di bene comune.<\/p><p>MARINARO chiede se l\u2019impresa che abbia assunto carattere di preminente interesse nazionale, ma non contrasti con esigenze di pubblici servizi e non costituisca situazioni di fatto di monopolio dannose alla collettivit\u00e0, debba egualmente essere socializzata.<\/p><p>Cita ad esempio la Montecatini; non c\u2019\u00e8 dubbio che abbia carattere di interesse nazionale, ma se questa grande impresa non danneggia la collettivit\u00e0, anzi con la sua attivit\u00e0 e col perfezionamento della sua industria si risolve in bene nazionale, chiede perch\u00e9 bisognerebbe socializzarla.<\/p><p>Comprende il principio del collega Corbi; giunte ad un certo punto, per finalit\u00e0 politiche, le imprese devono essere socializzate; ma non comprende quello dell\u2019onorevole Domined\u00f2.<\/p><p>DOMINED\u00d2, <em>Correlatore<\/em>, risponde di non aver mai pensato di scindere ci\u00f2 che nell\u2019articolo \u00e8 collegato logicamente e letteralmente: cio\u00e8 il fatto dell\u2019assumere preminente interesse nazionale con le circostanze determinanti del riferirsi a pubblici servizi o a situazioni di monopolio. Pensa che, almeno tendenzialmente, quando si venga a determinare in un\u2019impresa economica il carattere di preminente interesse nazionale, si venga quasi automaticamente a prospettare l\u2019eventualit\u00e0 di uno Stato nello Stato, di una potenza nella potenza collettiva. \u00c8 il pericolo in atto della forma monopolistica. Ma l\u2019esigenza di colpire questo accentramento supercapitalistico, monopolistico, plutocratico, \u00e8 specificata con chiarezza nella seconda parte dell\u2019inciso. Quindi l\u2019eventualit\u00e0 che l\u2019impresa assuma carattere di preminente interesse nazionale resta collegata ad ipotesi concrete, in correlazione al fatto che un\u2019impresa si riferisca a servizi pubblici essenziali o quando costituisca un intollerabile monopolio privato.<\/p><p>TAVIANI si rende conto della incomprensione dell\u2019onorevole Marinaro. Egli parte da un\u2019ipotesi di economia liberistica e quindi \u00e8 chiaro che capisca la posizione dell\u2019onorevole Corbi, che dice: Noi vogliamo superare il capitalismo arrivando al collettivismo; mentre non capisce la posizione di altri, la quale, come per lui, supera il capitalismo senza giungere al collettivismo.<\/p><p>Il suo gruppo condivide con quello di Corbi l\u2019esigenza di superare la posizione capitalistica e ci\u00f2 non per esigenze meramente produttive, ma anche per esigenze sociali.<\/p><p>Per il bene della collettivit\u00e0 bisogna evitare il pericolo di certe forze capitalistiche che indubbiamente vengono ad essere vere forze politiche nella Nazione. Dal punto di vista pratico, non crede che l\u2019Italia si debba porre sulla strada della grande industria.<\/p><p>Mettere o no la frase \u00abo a dimensioni relativamente rilevanti\u00bb non ha importanza; \u00e8 un\u2019espressione ambigua che non si adatta a tutti i settori dell\u2019industria.<\/p><p>COLITTO si associa a quanto ha affermato l\u2019onorevole Marinaro. Sottolinea che, a suo giudizio, si recherebbe danno enorme alla produzione, ove le imprese sapessero in partenza che quanto maggiore \u00e8 il loro sviluppo, tanto pi\u00f9 forte \u00e8 il pericolo di essere gestite dallo Stato, o da altri enti pubblici. Quindi insiste nella formulazione dell\u2019articolo cos\u00ec come \u00e8 stato proposto da lui e dall\u2019onorevole Marinaro.<\/p><p>CANEVARI insiste nella proposta che ha fatto, perch\u00e9 sia considerato l\u2019aspetto sociale del problema. Inoltre, secondo le proposte fatte, l\u2019intervento \u00e8 reso possibile soltanto davanti al fatto che l\u2019impresa abbia assunto carattere di preminente interesse nazionale. Ma se si giungesse ad un\u2019autonomia regionale, provinciale o comunale, con questa disposizione non sarebbe possibile l\u2019intervento per un interesse limitato a quell\u2019ente comunale, regionale, provinciale.<\/p><p>Con questa disposizione sarebbe impossibile risolvere il problema agrario.<\/p><p>DOMINED\u00d2, <em>Correlatore<\/em>, pensa che invece di \u00abnazionale\u00bb si potrebbe forse dire \u00abcollettivo\u00bb. Se si considera l\u2019articolo nel suo complesso, si trova che al primo comma, quello relativo all\u2019iniziativa privata, \u00e8 menzionato appunto un concetto che corrisponde alla proposta dell\u2019onorevole Canevari. L\u2019intervento \u00e8 previsto quando l\u2019impresa privata non risponda all\u2019utilit\u00e0 pubblica; ma vanno quivi compresi tutti gli aspetti, compreso quello dell\u2019utilit\u00e0 sociale.<\/p><p>Quindi invece di \u00abnazionale\u00bb proporrebbe eventualmente \u00abgenerale\u00bb o \u00abcollettivo\u00bb.<\/p><p>CANEVARI osserva che non lo interessa tutta quell\u2019elencazione; potranno sorgere altre ragioni che giustifichino l\u2019intervento.<\/p><p>Lo scopo da affermare quale quello della pubblica utilit\u00e0 o dell\u2019ordine sociale; poi, a seconda degli uomini e del tempo, la legge interverr\u00e0 per vedere se vi siano ragioni di pubblica utilit\u00e0 o scopi d\u2019ordine sociale che giustifichino il provvedimento.<\/p><p>ASSENNATO propone la formula seguente: \u00abAllo scopo del bene comune, quando l\u2019impresa, per riferirsi a servizi pubblici essenziali o a situazioni di privilegio o di monopolio o a fonti di energia, assuma carattere di preminente interesse generale, la legge ne devolve l\u2019esercizio diretto o indiretto allo Stato o ad altri enti pubblici\u00bb. Cos\u00ec sarebbe tolta la frase \u00abo a dimensioni relativamente rilevanti\u00bb, come ha proposto l\u2019onorevole Marinaro.<\/p><p>CANEVARI insisterebbe sulla formulazione gi\u00e0 da lui proposta: \u00abPer scopi di utilit\u00e0 pubblica o per ragioni di ordine sociale, la legge determina l\u2019esercizio diretto o indiretto dell\u2019impresa da parte dello Stato, di enti pubblici o di comunit\u00e0 di lavoratori e di utenti, dietro pagamento di equo indennizzo, salvo diverse disposizioni\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE osserva che questa formulazione \u00e8 pi\u00f9 sintetica, mentre l\u2019altra \u00e8 pi\u00f9 analitica. La seconda parte \u00e8 alquanto diversa, perch\u00e9 viene aggiunta la frase \u00abcomunit\u00e0 di lavoratori e di utenti\u00bb.<\/p><p>TAVIANI, cogliendo un punto della proposta Canevari, osserva che si potrebbe completare nel seguente modo: \u00abAllo scopo del bene comune, quando l\u2019impresa per riferirsi a servizi pubblici essenziali o a situazioni di privilegio o di monopolio o a fonti di energia, abbia caratteri tali da assumere un aspetto di preminente interesse generale, la legge ne devolve l\u2019esercizio diretto o indiretto allo Stato o ad altri enti pubblici o a comunit\u00e0 di lavoratori e utenti\u00bb.<\/p><p>DOMINED\u00d2, <em>Correlatore<\/em>, propone di sostituire le parole: \u00abassume un aspetto di preminente interesse\u00bb con le parole: \u00abassume carattere di preminente interesse generale\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti il comma proposto dagli onorevoli Colitto e Marinaro:<\/p><p>\u00abPer imprescindibili esigenze di servizi pubblici o per necessit\u00e0 di eliminare situazioni di privilegio o di monopolio dannose alla collettivit\u00e0, lo Stato e gli enti locali possono con legge essere autorizzati ad assumere l\u2019impresa o a parteciparvi, salvo indennizzo.<\/p><p>\u00abLa gestione dell\u2019impresa ha in tal caso luogo in forma industrializzata ed \u00e8 sottoposta a controllo\u00bb.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvato<\/em>).<\/p><p>Mette ai voti il comma proposto dagli onorevoli Taviani e Domined\u00f2:<\/p><p>\u00abAllo scopo del bene comune, quando l\u2019impresa per riferirsi a servizi pubblici essenziali o a situazioni di privilegio o di monopolio o a fonti di energia, assume carattere di preminente interesse generale, la legge devolve l\u2019impresa, in forma diretta o indiretta, allo Stato o ad altri enti pubblici o a comunit\u00e0 di lavoratori ed utenti\u00bb<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>TAVIANI dichiara che resta inteso che si rimanda alla discussione della relazione Fanfani l\u2019eventuale aggiunta della frase \u00absotto il controllo dello Stato\u00bb.<\/p><p>Seguito della discussione sul diritto di propriet\u00e0.<\/p><p>TAVIANI, <em>Relatore<\/em>, innanzi tutto intende che sia ben chiaro che l\u2019adesione all\u2019articolo approvato non \u00e8 affatto adesione ad una formula di compromesso, come qualche giornale ha rilevato e come gli sembra sia stato detto da qualcuno in questa adunanza, perch\u00e9 non c\u2019\u00e8 da parte sua e dei colleghi del suo gruppo l\u2019intenzione di fare compromessi su questioni particolarmente delicate di principio. \u00c8 una formula che ha trovato l\u2019adesione di colleghi di altri gruppi e che rappresenta quella che \u00e8 effettivamente la migliore soluzione nell\u2019attuale momento storico; a meno che per compromesso non si voglia intendere una formula conciliativa fra il termine individuo ed il termine societ\u00e0, compromesso che si \u00e8 verificato in questo caso in tutti i sistemi economici dalle origini ad oggi.<\/p><p>Prega inoltre che sia verbalizzata questa seconda dichiarazione. Siccome alcuni giornali hanno parlato di proposte di carattere ideologico da lui fatte e respinte dalla totalit\u00e0 dei commissari, precisa che la espressione \u00aballo scopo di garantire la libert\u00e0 e l\u2019affermazione della persona umana, viene garantita e riconosciuta la propriet\u00e0 privata\u00bb \u00e8 stata effettivamente da lui proposta e quindi abbandonata; ma che la rinunzia a chiedere una votazione su questa espressione, che quasi certamente non sarebbe stata accolta in sede di Sottocommissione, ma che probabilmente potrebbe venire accolta dall\u2019Assemblea plenaria \u00e8 stata da lui fatta per giungere ad una formula di accordo con commissari di altri gruppi, dei quali ha ammirato lo spirito di comprensione e di conciliazione, specialmente laddove essi hanno aderito alla formula per cui il diritto di propriet\u00e0 privata \u00e8 riconosciuto e garantito dallo Stato.<\/p><p>DOMINED\u00d2, FEDERICI MARIA e RAPELLI si associano alla dichiarazione dell\u2019onorevole Taviani.<\/p><p>PRESIDENTE prende atto delle dichiarazioni dell\u2019onorevole Taviani, ma osserva che le posizioni dei vari commissari risultano gi\u00e0 chiaramente dai verbali delle precedenti discussioni.<\/p><p>Comunica alla Sottocommissione che nella riunione di ieri, che si tenne senza aver raggiunto il numero legale e quindi senza prendere deliberazioni, fu oggetto di un nuovo particolareggiato esame la formulazione dell\u2019articolo sulla propriet\u00e0. Gli emendamenti accettati dai presenti e che ora sottopone all\u2019approvazione della Sottocommissione con votazione separate sono i seguenti:<\/p><p>Nel secondo comma dell\u2019articolo gi\u00e0 approvato sostituire le parole: \u00abi limiti e le forme\u00bb, con le altre: \u00abi modi di acquisto c di godimento e i limiti\u00bb.<\/p><p>Pone ai voti questo emendamento.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>Nel terzo comma si propone di sostituire le parole: \u00abagli enti pubblici e alle comunit\u00e0 di lavoratori e di utenti\u00bb, con le altre: \u00abagli enti pubblici, alle societ\u00e0 cooperative o ad altre comunit\u00e0 di lavoratori e di utenti legalmente riconosciute\u00bb; ed inoltre di sostituire le parole: \u00abmediante riserva originaria\u00bb, con le altre: \u00aba titolo originario\u00bb.<\/p><p>Sempre a proposito del terzo comma avverte che l\u2019onorevole Colitto, per ragioni del tutto inerenti al perfezionamento della forma, e non per ragioni di sostanza, propone di modificare la formula \u00able propriet\u00e0 di beni e di complessi produttivi\u00bb, in quanto anche i complessi produttivi sono dei beni.<\/p><p>COLITTO si permette di aggiungere altre considerazioni. In luogo di \u00abutilit\u00e0 collettiva\u00bb propone di dire \u00abutilit\u00e0 pubblica\u00bb, in quanto \u00e8 evidente che la parola \u00abcollettiva\u00bb ha il significato di \u00abpubblica\u00bb. Laddove poi si parla di \u00abcoordinamento dell\u2019attivit\u00e0 economica\u00bb, osserva che si deve parlare di attivit\u00e0 \u00abeconomiche\u00bb, perch\u00e9 si coordinano almeno due cose, ma una cosa sola si pu\u00f2 solo disciplinare e non coordinare, sicch\u00e9 la forma singolare \u00e8 usata impropriamente.<\/p><p>Non comprende poi il significato delle parole \u00abcomunit\u00e0 di lavoratori\u00bb e chiede se ci si riferisca sempre alle cooperative, oppure ad altre societ\u00e0 legalmente riconosciute o anche ad associazioni di fatto.<\/p><p>TAVIANI, <em>Relatore<\/em>, osserva che dal punto di vista strettamente giuridico le considerazioni dell\u2019onorevole Colitto sono fondate, ma che le dizioni usate nell\u2019articolo approvato non possono considerarsi imperfette dal punto di vista della terminologia economica.<\/p><p>Non ha tuttavia nulla in contrario a sostituire la parola \u00abcollettivit\u00e0\u00bb con \u00abpubblica\u00bb, per quanto con la prima espressione egli intenda, ad esempio, anche imprese giuridicamente rientranti nel diritto privato, come, ad esempio, l\u2019Ansaldo, la quale, economicamente parlando, \u00e8 una propriet\u00e0 collettiva, dato che la maggioranza delle azioni \u00e8 posseduta dallo Stato, mentre da un punto di vista giuridico \u00e8 una propriet\u00e0 privata.<\/p><p>COLITTO osserva che quando grande parte delle azioni \u00e8 posseduta dallo Stato, ci si trova di fronte ad una forma di controllo da parte dello Stato. Qui si introducono delle innovazioni, ma si dimenticano i punti di partenza; occorre cominciare col dire che cosa si intende per propriet\u00e0.<\/p><p>TAVIANI, <em>Relatore<\/em>, spiega che propriet\u00e0 \u00e8 la facolt\u00e0 di disporre, di usare e godere dei beni.<\/p><p>COLITTO risponde che una propriet\u00e0 privata pu\u00f2 bene essere utilizzata a fini pubblici. Direbbe quindi: \u00abper esigenze di utilit\u00e0 pubblica e di coordinamento delle attivit\u00e0 economiche\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE osserva che pu\u00f2 stare anche il singolare, trattandosi di un complesso che ha significato collettivo.<\/p><p>L\u2019onorevole Colitto aveva inoltre proposto di dire \u00abpubblica\u00bb anzich\u00e9 \u00abcollettiva\u00bb. Su questo si pu\u00f2 essere anche d\u2019accordo.<\/p><p>Inoltre l\u2019onorevole Colitto modificherebbe la frase \u00abbeni o complessi produttivi\u00bb; per\u00f2 la Carta costituzionale va redatta non solo in modo da poter essere letta dai professori, ma che sia alla portata di tutti. Comprende che si parli di beni singoli in contrapposto di complessi produttivi, e si dica: \u00abdi singoli beni e di complessi produttivi\u00bb.<\/p><p>TAVIANI, <em>Relatore<\/em>, \u00e8 per la formula: \u00abpropriet\u00e0 collettiva\u00bb, anzich\u00e9 \u00abpubblica\u00bb.<\/p><p>ASSENNATO ritiene pi\u00f9 restrittivo il termine \u00abpubblico\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE, a suo avviso, c\u2019\u00e8 pi\u00f9 ampiezza nella dizione \u00abpubblica che in quella di \u00abcollettiva\u00bb.<\/p><p>COLITTO \u00e8 d\u2019accordo col Presidente a questo riguardo.<\/p><p>ASSENNATO osserva che potrebbe trattarsi di una societ\u00e0 privata, per esempio, in cui il <em>dossier<\/em> di azioni sia in mano allo Stato: avere una forma privata ed una sostanza pubblica.<\/p><p>TAVIANI, <em>Relatore<\/em>, ricorda che circa le modifiche di forma da apportare all\u2019articolo, l\u2019onorevole Colitto ha proposto di dire \u00abutilit\u00e0 pubblica\u00bb, invece di \u00abutilit\u00e0 collettiva\u00bb. La maggioranza non \u00e8 d\u2019accordo; quindi ritiene che si debba lasciare \u00abcollettiva\u00bb.<\/p><p>Anche la proposta di dire \u00abcooperative\u00bb invece di \u00abcomunit\u00e0 di lavoratori\u00bb non \u00e8 accettata dalla maggioranza.<\/p><p>Accetterebbe la varianti: \u00abla propriet\u00e0 di singoli beni o di complessi produttivi, sia a titolo originario, sia mediante esproprio\u00bb.<\/p><p>Quanto all\u2019indennizzo, la questione sar\u00e0 trattata in seguito.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti la formula: \u00abla propriet\u00e0 dei singoli beni o di complessi produttivi, sia a titolo originario, sia mediante esproprio contro indennizzo\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8<\/em> <em>approvata<\/em>).<\/p><p>COLITTO ricorda di avere proposto anche la formula: \u00abcomunit\u00e0 di lavoratori e di datori di lavoro, le une e le altre legalmente riconosciute\u00bb.<\/p><p>TAVIANI, <em>Relatore<\/em>, osserva che questa \u00e8 una modifica sostanziale; che non pu\u00f2 essere apportata ad un articolo gi\u00e0 approvato.<\/p><p>COLITTO obietta che, se possono mettersi in votazione le modifiche di forma, non vede perch\u00e9 non si possa modificare anche la sostanza.<\/p><p>CORSI ritiene opportuno rivedere anche la sostanza, particolarmente per quanto riguarda l\u2019indennizzo.<\/p><p>COLITTO afferma che non \u00e8 possibile procedere alla votazione distinguendo la forma dalla sostanza. O l\u2019articolo resta fermo con le sue dichiarazioni postume, o, se si modifica, non c\u2019\u00e8 ragione di soffermarsi alla forma, obliando la sostanza.<\/p><p>TAVIANI, <em>Relatore<\/em>, d\u00e0 atto che si debba ancora trattare il problema dell\u2019indennizzo, perch\u00e9 gi\u00e0 se ne \u00e8 fatta riserva in verbale, ma non accetta che si debba rimettere in discussione tutta la materia. Cambiare la forma \u00e8 cosa diversa dal mutare la sostanza. Alla stessa stregua si dovrebbero rivedere tutti gli articoli.<\/p><p>Il lavoro della Sottocommissione \u00e8 un lavoro preparatorio: tutti gli articoli devono poi passare in sede di Commissione plenaria e saranno allora riveduti definitivamente.<\/p><p>COLITTO non vede la ragione per la quale una Commissione di studio, che va alla ricerca di una formula che si augura sia sempre la migliore, non possa ritornare su un argomento gi\u00e0 valutato, nella ipotesi in cui la stessa Commissione si accorga che vi \u00e8 un errore <em>Errare humanum est, diabolicum perseverare.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE rinvia il seguito della discussione alla seduta antimeridiana del giorno successivo.<\/p><p>La seduta termina alle 19.45.<\/p><p><em>Erano presenti:<\/em> Assennato; Canevari, Colitto, Corbi, Domined\u00f2, Federici Maria, Ghidini, Marinaro, Merlin Angelina, Noce Teresa, Rapelli, Taviani.<\/p><p><em>Assente giustificato<\/em><em>: <\/em>Mol\u00e8.<\/p><p><em>Assenti<\/em><em>:<\/em> Fanfani, Giua, Lombardo, Paratore, Togni.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE TERZA SOTTOCOMMISSIONE 17. RESOCONTO SOMMARIO DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI MARTED\u00cc 1\u00b0 OTTOBRE 1946 PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GHIDINI INDICE Intrapresa economica (Seguito della discussione) Marinaro \u2013 Taviani \u2013 Colitto \u2013 Merlin Angelina \u2013 Corbi, Relatore \u2013 Canevari \u2013 Presidente \u2013 Domined\u00f2, Correlatore \u2013 Assennato \u2013 Noce Teresa. 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