{"id":5490,"date":"2023-10-16T14:26:33","date_gmt":"2023-10-16T12:26:33","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5490"},"modified":"2023-10-23T14:40:05","modified_gmt":"2023-10-23T12:40:05","slug":"antimeridiana-di-martedi-1-ottobre-1946","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5490","title":{"rendered":"ANTIMERIDIANA DI MARTED\u00cc 1\u00b0 OTTOBRE 1946"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"5490\" class=\"elementor elementor-5490\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-038bcf0 elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"038bcf0\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-c8a7f8a\" data-id=\"c8a7f8a\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-e808504 elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"e808504\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/19461001sed016ts.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-bf47333 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"bf47333\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE<\/p><p>TERZA SOTTOCOMMISSIONE<\/p><p>16.<\/p><p>RESOCONTO SOMMARIO<\/p><p>DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI MARTED\u00cc 1\u00b0 OTTOBRE 1946<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>GHIDINI<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p><strong>Intrapresa economica <\/strong>(<em>Discussione<\/em>)<\/p><p>Corbi, <em>Relatore \u2013 <\/em>Presidente \u2013 Domined\u00f2, <em>Correlatore \u2013 <\/em>Canevari \u2013 Colitto \u2013 Marinaro \u2013 Taviani \u2013 Lombardo.<\/p><p>La seduta comincia alle 10.30.<\/p><p>Discussione sull\u2019intrapresa economica.<\/p><p>CORBI, <em>Relatore<\/em>, premette che ha integrato la sua relazione con elementi di quella gi\u00e0 presentata dall\u2019onorevole Pesenti, il quale, essendo impedito di intervenire alle sedute, \u00e8 stato da lui sostituito nella Sottocommissione. Passando ad esaminare l\u2019argomento all\u2019ordine del giorno, osserva che, avendo la relazione Taviani esaminato l\u2019istituto della propriet\u00e0 nel suo aspetto statico, spetta ora a lui di esaminarlo nella sua dinamicit\u00e0, nel momento cio\u00e8 in cui la propriet\u00e0 cessa di essere un bene di per se stessa, puro e semplice, per divenire elemento operante nel campo della produzione, stabilendo quei rapporti che costituiscono i motivi essenziali di ogni societ\u00e0 che si fonda sul lavoro produttivo.<\/p><p>Rileva che ormai la Sottocommissione \u00e8 d\u2019accordo nel riconoscere alla propriet\u00e0 privata, nell\u2019attuale momento storico, una sua ragione d\u2019essere, che consiste nell\u2019avere ancora funzione economicamente utile e necessaria, e che tutti convengono che la vecchia formulazione del diritto romano non pu\u00f2 essere accettata, perch\u00e9 in troppo stridente contrasto con la realt\u00e0 e con le esigenze nuove; l\u2019una va superando quel vecchio concetto della propriet\u00e0 privata, le altre esigono che ad essa siano imposte limitazioni non solo per ragioni etiche e politiche, ma anche per motivi economici produttivistici e di interesse nazionale.<\/p><p>Le Carte costituzionali moderne, non solo quella sovietica, ma anche quella di Weimar, quella jugoslava, quella francese, riconoscono l\u2019istituto della propriet\u00e0 privata solo in quanto essa adempie ad una funzione sociale e non contrasta, quindi, con gli interessi della collettivit\u00e0 e dell\u2019economia sociale. In Italia questo principio \u00e8 acutamente sentito e gi\u00e0 in parte opera nella realt\u00e0 economica di tutti i giorni; per cui la nuova Carta costituzionale non ha che a fissarlo giuridicamente e con ampia prospettiva di sviluppo. Perch\u00e9, se \u00e8 vero che i fatti precedono le norme, \u00e8 altrettanto vero che queste li ostacolano o li favoriscono nel loro tendenziale sviluppo.<\/p><p>Le norme, adunque, che la nuova Carta costituzionale deve contenere, debbono, facendo tesoro dell\u2019esperienza, impedire, per quanto \u00e8 possibile, l\u2019evolversi negativo dei fatti economici ed aprire la strada a quello positivo di essi. In altri termini, la Carta costituzionale deve rendere impossibile ai vecchi princip\u00ee privilegiati, responsabili della catastrofe nazionale, di riprendere il sopravvento a danno di tutto il popolo e garantire invece la possibilit\u00e0 di operare nel Paese una profonda trasformazione economica e sociale, alla quale \u00e8 indispensabile il concorso dello Stato.<\/p><p>Osserva che taluno si inalbera e protesta ogni qual volta sente parlare di ordine, di coordinamento, di controllo, di pianificazione economica, ancora sollecito nell\u2019esaltare la concezione individualistica del liberismo economico; il che in ultima analisi altro non \u00e8 che un tentativo di giustificare e difendere, con formule dottrinarie, l\u2019egoismo dei privilegiati. Ma ci\u00f2 non pu\u00f2 distogliere il legislatore dall\u2019esame obiettivo dei fatti, i quali lo convincono che solo un\u2019azione decisiva ed accorta, capace di valorizzare tutte le energie e di scoprirne delle nuove e di unificare e guidare tutte le risorse nazionali, pu\u00f2 dare inizio ad un nuovo corso economico per la ricostruzione e la rinascita del Paese.<\/p><p>Altri negano ai lavoratori (tecnici, operai, impiegati) il diritto di partecipare alla direzione dell\u2019impresa, adducendo che ci\u00f2 costituisce una violazione, oltre tutto, anche dei sani principii economici. Ma anche in questo campo l\u2019esperienza dimostra il contrario, che, cio\u00e8, \u00e8 necessario favorire, promuovere e creare consigli di azienda \u2013 non solo in quello private \u2013 per incrementare ed esercitare il controllo sulla produzione e sulla distribuzione dei beni, nell\u2019interesse di tutta la collettivit\u00e0.<\/p><p>Rileva che la Sottocommissione, concordemente, ha affermato che la propriet\u00e0 deve assolvere una funzione sociale e ha riconosciuto che sino ad oggi questa funzione non sempre essa ha adempiuto, in conseguenza di un cattivo ordinamento economico; \u00e8 evidente perci\u00f2 che, in omaggio a quel principio, sar\u00e0 pure condiviso il parere che allo Stato debba competere non solo il diritto, ma il dovere di avocare a s\u00e9, sotto diverse forme \u2013 statizzazione, nazionalizzazione, controllo \u2013 quelle forme di impresa che, per dimensioni o funzioni adempiute, costituiscono un pericolo per la societ\u00e0 ed assumono un aspetto di preminente interesse nazionale.<\/p><p>Ci\u00f2 per garantire, non solo a parole, la sicurezza, l\u2019indipendenza, la libert\u00e0, la dignit\u00e0 ed il desiderio di pace dei cittadini; e per assicurare, almeno nell\u2019avvenire, migliori condizioni di vita al popolo, favorendo lo sviluppo delle forze produttive che la propriet\u00e0 privata \u2013 per il passato mezzo potente ed efficace di progresso economico \u2013 oggi il pi\u00f9 delle volte ostacola.<\/p><p>Ritiene, infine, che non debbano essere dimenticate dalla tutela dello Stato le cooperative, le piccole e medie imprese industriali, agricole ed artigiane, che nel quadro dell\u2019economia italiana assolvono una funzione di grande importanza.<\/p><p>Passando ad esaminare gli articoli formulati nella relazione dell\u2019onorevole Pesenti, osserva che taluni di essi sono superati da quelli gi\u00e0 approvati dalla Sottocommissione sul diritto di propriet\u00e0; ve ne sono invece altri che conservano tutto il loro valore e che dovranno essere presi in esame.<\/p><p>D\u00e0 quindi lettura degli articoli:<\/p><p>1\u00b0) la propriet\u00e0 \u00e8 il diritto inviolabile di usare, di godere, di disporre dei beni garantiti a ciascuno dalla legge;<\/p><p>2\u00b0) lo Stato riconosce e garantisce e tutela la propriet\u00e0 privata e l\u2019iniziativa economica privata. Lo Stato e tutti i cittadini hanno il dovere di difendere la propriet\u00e0 statale demaniale, la propriet\u00e0 delle collettivit\u00e0 pubbliche, la propriet\u00e0 degli enti pubblici e delle imprese statali e nazionalizzate;<\/p><p>3\u00b0) la propriet\u00e0 privata non pu\u00f2 essere espropriata che per legge o mediante indennizzo;<\/p><p>4\u00b0) il diritto di propriet\u00e0 non potr\u00e0 essere esercitato in contrasto con l\u2019utilit\u00e0 sociale, con le direttive ed i programmi economici stabiliti dallo Stato od in modo da arrecare pregiudizio alla propriet\u00e0 altrui, alla sicurezza, alla libert\u00e0, alla dignit\u00e0 umana, col deprimere il livello di esistenza al disotto del minimo stabilito dai bisogni umani essenziali;<\/p><p>5\u00b0) ogni propriet\u00e0 che nel suo sviluppo ha acquistato o acquista, sia per riferirsi a servizi pubblici essenziali o a situazioni di monopolio o a fonti di energia, o a dimensioni relativamente rilevanti, caratteri tali da assumere un aspetto di preminente interesse nazionale, deve diventare propriet\u00e0 della collettivit\u00e0 nazionale od essere posta sotto il diretto controllo della Nazione;<\/p><p>6\u00b0) per garantire lo sviluppo economico del Paese e per assicurare nell\u2019interesse nazionale l\u2019esercizio del diritto e delle forme di propriet\u00e0 previste dalla legge, lo Stato assicura al lavoratore il diritto di partecipare alle funzioni di direzione dell\u2019impresa, siano esse aziende private, pubbliche o sotto il controllo della Nazione;<\/p><p>7\u00b0) lo Stato riconosce la funzione sociale:<\/p><p>delle imprese gestite direttamente o indirettamente dalla Nazione;<\/p><p>delle imprese cooperative;<\/p><p>delle imprese private direttamente gestite dal proprietario.<\/p><p>Nell\u2019interesse della Nazione ne assicura lo sviluppo e la protezione\u00bb.<\/p><p>Esaminando singolarmente gli articoli, osserva che il 1<sup>o<\/sup> \u00e8 superato da quanto \u00e8 stato sancito nell\u2019articolo sul diritto di propriet\u00e0; anche del 2\u00b0 \u00e8 gi\u00e0 stato affermato il principio, ma vi \u00e8 un punto sul quale desidera richiamare l\u2019attenzione della Sottocommissione, e cio\u00e8: \u00abLo Stato e tutti i cittadini hanno il dovere di difendere la propriet\u00e0 statale o demaniale, la propriet\u00e0 delle collettivit\u00e0 pubbliche, la propriet\u00e0 di enti pubblici e delle imprese statali e nazionalizzate\u00bb. Qualcuno potrebbe affermare che il concetto \u00e8 ovvio, ma, conoscendo la cattiva abitudine del popolo italiano di considerare il patrimonio dello Stato e degli enti locali come la cosa di tutti, di cui \u00e8 lecito qualsiasi abuso, ritiene che sia utile richiamare l\u2019attenzione del legislatore o dell\u2019autorit\u00e0 su questo particolare aspetto.<\/p><p>Osserva che l\u2019articolo 3, pur essendone gi\u00e0 stati approvati i concetti in precedenza, si discosta fondamentalmente dallo spirito dell\u2019articolo esaminato e votato nella precedente seduta, nella parte che riguarda l\u2019indennizzo, per il quale \u00e8 stato stabilito che deve essere corrisposto, senz\u2019altro, in tutti i casi. Ritiene invece, che l\u2019indennizzo \u00abpossa\u00bb essere dato, ma non \u00abdebba\u00bb essere necessariamente dato, in considerazione del fatto che, volendo operare vaste riforme in agricoltura, nell\u2019industria ed in tutti i settori della vita economica italiana, tale principio potrebbe costituire un grave ostacolo a tali riforme.<\/p><p>Ritiene anche che l\u2019articolo 4 sia superato, perch\u00e9 i concetti sono contenuti in quello sulla propriet\u00e0, gi\u00e0 precedentemente approvato e che, se mai, potr\u00e0 essere rivisto.<\/p><p>Con gli articoli 5, 6 e 7 si entra invece nel vivo della questione.<\/p><p>PRESIDENTE, sull\u2019articolo 1, si dichiara d\u2019accordo con l\u2019onorevole Corbi nel ritenerlo superato, tanto pi\u00f9 che si tratta di una definizione. Ritiene anche superflua la seconda parte dell\u2019articolo 2 l\u00e0 dove \u00e8 detto: \u00ablo Stato e tutti cittadini hanno il dovere di difendere la propriet\u00e0 statale, demaniale, ecc.\u00bb, in quanto in essa si parla di dovere e non di obbligo giuridico, mentre, in una Carta costituzionale, \u00e8 bene sancire pi\u00f9 che altro degli obblighi. Inoltre non \u00e8 necessario richiamare i cittadini al dovere di difendere la propriet\u00e0 statale e demaniale, dato che rientra nei loro comuni doveri di rispettare quello che \u00e8 di tutti, senza bisogno di specificazioni.<\/p><p>Osserva poi che \u00e8 questo un obbligo giuridico gi\u00e0 largamente affermato dalle nostre leggi. Nel Codice penale sono contenute disposizioni a proposito, per esempio, del danneggiamento, reato che diventa perseguibile d\u2019ufficio quando si commette sopra cose appartenenti ad enti pubblici o che abbiano finalit\u00e0 di pubblico interesse. Sono inoltre previsti reati contro la pubblica incolumit\u00e0, reati di danneggiamento di linee ferroviarie, di ponti, di strade, di navi. In sostanza la propriet\u00e0 pubblica \u00e8 difesa dalla legge; non solo, ma vi sono anche le contravvenzioni a tutela del patrimonio artistico, storico ed archeologico della Nazione.<\/p><p>Concorda invece pienamente sulla disposizione contenuta nell\u2019articolo 4.<\/p><p>Finora nei confronti della propriet\u00e0 sono stati sanciti e consacrati i diritti ed i doveri dello Stato, ma non i doveri e gli obblighi del cittadino; questa \u00e8 la parte che manca nella relazione dell\u2019onorevole Taviani, nella quale si parla dei doveri che il cittadino ha nei riguardi della propriet\u00e0, ma soltanto in senso negativo.<\/p><p>Un testo analogo \u00e8 compreso nell\u2019articolazione fatta dall\u2019onorevole Lombardo, con solo lievi modificazioni di forma; difatti esso dice: \u00abIl diritto di propriet\u00e0 non pu\u00f2 essere esercitato contrariamente alla utilit\u00e0 sociale ed in modo da arrecare pregiudizio alla libert\u00e0 ed ai diritti altrui\u00bb. Anche l\u2019onorevole Togliatti ha presentato, alla prima Sottocommissione, un articolo in materia cos\u00ec formulato: \u00abIl diritto di propriet\u00e0 non potr\u00e0 essere esercitato in modo contrario all\u2019interesse sociale, n\u00e9 in modo che rechi danno all\u2019altrui diritto\u00bb.<\/p><p>Dato che le tre disposizioni citate mirano al medesimo scopo, ritiene che sarebbe necessario aggiungere nell\u2019articolo in esame l\u2019elemento positivo dell\u2019esercizio del dovere da parte del cittadino; e pensa che la formulazione proposta dal l\u2019onorevole Pesenti sia pi\u00f9 dettagliata, mentre quella dell\u2019onorevole Lombardo \u00e8 pi\u00f9 sintetica, come del resto quella dell\u2019onorevole Togliatti.<\/p><p>Nella formulazione dell\u2019onorevole Pesenti si dice che il diritto di propriet\u00e0 \u00abnon potr\u00e0 essere esercitato in contrasto con l\u2019utilit\u00e0 sociale, con le direttive ed i programmi economici stabiliti dallo Stato o in modo da arrecare pregiudizio alla propriet\u00e0 altrui, alla sicurezza, alla libert\u00e0, alla dignit\u00e0 umana, col deprimere il livello di esistenza al disotto del minimo stabilito dai bisogni umani essenziali\u00bb. \u00c8 stato chiesto che cosa vuol dire la parola \u00absicurezza\u00bb. Spiega che vi sono modi di esercitare la propriet\u00e0 che minacciano la sicurezza dei cittadini: un proprietario che affitti una casa, il cui pavimento sia pericolante; questo \u00e8 un esercizio della propriet\u00e0 pericoloso per la sicurezza, ma possono esserci molti altri casi.<\/p><p>Sopprimerebbe per\u00f2 l\u2019ultima parte dell\u2019articolo \u00abcol deprimere il livello di esistenza\u00bb, ecc., perch\u00e9 la dignit\u00e0 umana non si esprime solo attraverso le condizioni economiche. Dichiara che non sarebbe contrario a questa disposizione, ma ritiene pi\u00f9 comprensiva quella dell\u2019onorevole Lombardo. Il 3\u00b0 comma di quello Taviani prende l\u2019abbrivo dall\u2019utilit\u00e0 sociale e fa alcune specificazioni che non sarebbe male fossero richiamate. Forse sarebbe il caso di fare un articolo a parte per integrare, in sede di coordinamento, l\u2019articolo dell\u2019onorevole Taviani.<\/p><p>Anche sui consigli di gestione vi \u00e8 accordo; tutti ritengono necessario l\u2019intervento dei lavoratori nel processo produttivo.<\/p><p>L\u2019articolo 7 parla delle diverse imprese e pensa che possa essere formulato in modo pi\u00f9 conciso.<\/p><p>Riguardo al concetto espresso nell\u2019articolo 3, ha gi\u00e0 manifestato la sua opinione ed ha fatto mettere a verbale che, in linea generale, debba essere dato un indennizzo; regola alla quale forse non potrebbe farsi eccezione nemmeno nel caso in cui l\u2019esproprio si rendesse utile per procedere a quelle profonde riforme strutturali di cui tutti riconoscono la necessit\u00e0. Ma in certi casi, come quando ad esempio il proprietario non coltiva affatto le proprie terre, non si dovrebbe dare l\u2019indennizzo.<\/p><p>Propone quindi: \u00abLa propriet\u00e0 privata pu\u00f2 essere espropriata, mediante indennizzo, salvo che la legge disponga altrimenti\u00bb.<\/p><p>DOMINED\u00d2, <em>Correlatore<\/em>, premesso che la Carta costituzionale deve avere un significato storicistico, interpretando la realt\u00e0 attuale in tutte le sue manifestazioni in corso di sviluppo, ritiene che in questo articolo relativo all\u2019impresa si debba \u2013 evitando di fare doppioni rispetto al momento statico gi\u00e0 esaminato nei riguardi della propriet\u00e0 \u2013 disciplinare il momento dinamico e vedere quali norme la Carta costituzionale debba contenere in relazione a tale fase. L\u2019opera di selezione, in relazione alle norme proposte, \u00e8 infatti notevole, in quanto molte di esse si riferiscono direttamente o indirettamente al momento della propriet\u00e0.<\/p><p>Considerando quindi l\u2019aspetto dinamico dell\u2019impresa, ritiene che la Carta costituzionale dovrebbe tener presente un trinomio, analogamente a quanto \u00e8 stato fatto per la propriet\u00e0, cio\u00e8: 1\u00b0) l\u2019impresa individualistica, riconosciuta come regola in quanto operi in funzione sociale; 2\u00b0) l\u2019impresa collettivistica, che va da quella statizzata a quella municipalizzata, la quale deve essere riconosciuta dallo Stato come forma necessaria, quando il bene comune lo imponga, in quanto le esigenze della pubblica utilit\u00e0 non siano realizzabili dall\u2019impresa individualistica; 3\u00b0) l\u2019impresa cooperativistica, distinta da quella individualistica, che ha per fine caratteristico il lucro, e da quella collettivistica, che ha per fine il pubblico interesse, mentre la forma cooperativa si distacca dalla finalit\u00e0 lucrativa e si avvicina ad una funzione di pubblico interesse, procurando ad una comunit\u00e0 di lavoratori o di utenti l\u2019acquisizione di beni o di mezzi di lavoro a prezzo di costo.<\/p><p>Pensa quindi che dovrebbero essere fissate delle norme relative ad ognuno delle tre ipotesi, prendendo come punto di partenza l\u2019articolo 7 proposto dall\u2019onorevole Pesenti.<\/p><p>Per quanto riguarda l\u2019impresa individualistica, andrebbe ribadito il concetto che la sua funzionalit\u00e0 deve essere connessa con l\u2019utilit\u00e0 sociale. L\u2019impresa privata costituisce la regola, in quanto non leda l\u2019interesse pubblico: su questo piano deve essere costituzionalmente garantita la libert\u00e0 d\u2019iniziativa economica. Rispetto alla formula adottata all\u2019articolo 4, pensa che il concetto andrebbe inserito nel 3\u00b0 comma dell\u2019articolo 7, ma preferirebbe una formulazione di carattere sintetica sul tipo di quella proposta dall\u2019onorevole Lombardo.<\/p><p>Per quanto riguarda l\u2019impresa cooperativistica, affermerebbe un concetto che non gli pare incluso nella formula Pesenti, e si ricollegherebbe alla relazione Canevari, innestando la forma in parola nel secondo comma dell\u2019articolo 7 e svincolandola dalla pi\u00f9 stretta disciplina dell\u2019impresa privatistica: occorre a tal fine tener presente da un lato l\u2019esigenza del pubblico interesse e dall\u2019altro il controllo nei riguardi della cooperazione. Si dovr\u00e0 a questo proposito studiare se questo debba essere affidato al potere esecutivo, ovvero se, almeno nei riguardi del controllo di merito, esso non debba, in base all\u2019esperienza e alle esigenze di libert\u00e0 del cooperativismo, spettare ad organi collegiali, rappresentatvi della categoria: sembra opportuno che la Costituzione deferisca il problema alla legge.<\/p><p>Le imprese pubblicistiche, ovvero colletivistiche, vanno contemplate tenendo conto delle esigenze analiticamente enunciate nell\u2019articolo 7 della relazione Pesenti, salva tuttavia l\u2019opportunit\u00e0 di fare capo ad un concetto sovrastante e sintetico come quello del bene comune, elemento idoneo per la sua stessa comprensivit\u00e0 a giustificare l\u2019eccezionale trasformazione dell\u2019impresa da individuale in collettiva. Quanto all\u2019articolo 5, ci\u00f2 che esso dice \u00e8 gi\u00e0 stato considerato nel momento statico, allorch\u00e9 fu stabilito quando una propriet\u00e0 privata deve divenire collettiva. Quindi conviene una formula sintetica, per evitare il doppione, analogamente a quanto ha gi\u00e0 proposto l\u2019onorevole Lombardo.<\/p><p>Disciplinate cos\u00ec le tre ipotesi, resterebbe un ulteriore punto da menzionare: cio\u00e8 la posizione fatta dallo Stato al lavoratore, contemplata nell\u2019articolo 6. \u00c8 un problema delicato, che potrebbe essere eventualmente tenuto presente in un comma a parte, oppure in un distinto articolo.<\/p><p>Il problema della partecipazione del lavoratore \u00e8 comune alle imprese private ed alle pubbliche. Si pu\u00f2 parlare di un partecipazionismo del lavoratore sotto diversi aspetti, trattandosi di fenomeno complesso; se ne pu\u00f2 parlare in relazione alla titolarit\u00e0 dell\u2019impresa e gi\u00e0 se ne vedono alcune forme determinate nell\u2019agricoltura e nell\u2019industria, con gli istituti del riscatto e dell\u2019azionariato. Ma questa partecipazione alla titolarit\u00e0 dell\u2019impresa \u00e8 l\u2019ipotesi massima. La ipotesi media riguarda invece la partecipazione non alla compropriet\u00e0 dell\u2019impresa, ma alla sua gestione o alla direzione. Sente tale esigenza, ma la vorrebbe contemperata con quella di dare, non al proprietario, bens\u00ec all\u2019imprenditore, che \u00e8 il <em>dominus<\/em> dell\u2019impresa, i poteri che gli spettano in conseguenza della propria responsabilit\u00e0. Per esempio, i consigli di gestione possono essere concepiti come organi di consulenza tecnica, come avviene per i comitati misti di produzione nell\u2019ordinamento anglo-americano. Anche nell\u2019ordinamento russo, con la modifica apportata nel 1934, i consigli di gestione sono stati, per quanto gli consta, o eliminati o circoscritti. Ritiene quindi che tali problemi particolari, oggetto di futura disciplina legislativa, andrebbero approfonditi prima che si pensi ad alcuna inserzione del principio in una norma costituzionale.<\/p><p>PRESIDENTE osserva che nella relazione Di Vittorio vi \u00e8 il richiamo all\u2019intervento dei lavoratori nel processo produttivo dell\u2019impresa. Nell\u2019articolo 6 \u00e8 ammessa la partecipazione dei lavoratori mediante i consigli di gestione in tutte le aziende che abbiano almeno cinquanta dipendenti; ma questa partecipazione \u00e8 ammessa genericamente, riservando alla legge di stabilire i particolari. Ritiene che effettivamente occorra limitarsi all\u2019impostazione generica del principio; stabilire senz\u2019altro le norme particolari presenterebbe gravi difficolt\u00e0.<\/p><p>CANEVARI ritiene che in questa sede sia opportuno tener presente la sua relazione, gi\u00e0 discussa e approvata, riguardante la cooperazione, in quanto, esaminando le proposte dell\u2019onorevole Pesenti, ha constatato che una parte di esse \u00e8 gi\u00e0 assorbita da precedenti decisioni.<\/p><p>Ritenendo, d\u2019accordo con il Presidente, superfluo il primo articolo, osserva sul secondo che, per quanto riguarda il dovere imposto dal cittadino di difendere la propriet\u00e0 statale, si tratta soprattutto di una questione di educazione, che purtroppo in Italia manca e che quindi, pi\u00f9 che di disposizioni legislative, si tratti di una mentalit\u00e0 da rifare e che questo sia un dovere indipendente dalle norme della Carta costituzionale e dalle disposizioni di legge.<\/p><p>Il concetto espresso nell\u2019articolo 3, che cio\u00e8 la propriet\u00e0 privata non pu\u00f2 essere espropriata che per legge, \u00e8 gi\u00e0 stato sancito.<\/p><p>Conviene con l\u2019onorevole Domined\u00f2 sulla opportunit\u00e0 di iniziare l\u2019articolazione dall\u2019ultimo articolo proposto dall\u2019onorevole Pesenti. Tuttavia, sulla dizione di tale articolo: \u00ablo Stato riconosce la funzione sociale delle imprese gestite direttamente o indirettamente dalla Nazione\u00bb, osserva che vi sono imprese non gestite dalla Nazione, ma dai comuni, dagli enti pubblici, che non hanno una relazione diretta con la Nazione stessa. Propone quindi di aggiungere le parole \u00abo da enti pubblici\u00bb. Inoltre, nello stesso articolo, quando si parla dell\u2019interesse della Nazione, preferirebbe che fosse detto \u00abinteresse generale\u00bb, in quanto vi sono imprese che interessano determinati settori e non tutta la Nazione, come, per esempio, gli enti comunali per la costruzione di case popolari, che rappresentano interessi particolari dei comuni e delle provincie.<\/p><p>Il secondo articolo dovrebbe essere sostituito dal quarto e in esso si dovrebbe affermare che il diritto di propriet\u00e0 non pu\u00f2 essere esercitato in contrasto con l\u2019interesse comune.<\/p><p>Si dichiara infine d\u2019accordo sull\u2019articolo 5, salvo alcuni ritocchi di dettaglio che si potranno vedere in appresso.<\/p><p>\u00c8 d\u2019avviso che ai tre articoli riguardanti la propriet\u00e0 privata nei rapporti delle imprese statali o collettive, si debba aggiungere quello che \u00e8 stato affermato per la cooperazione in sede di discussione dei Relatori, cio\u00e8 che lo Stato favorisce con i mezzi pi\u00f9 idonei lo sviluppo delle cooperative e ne vigila il funzionamento.<\/p><p>Concludendo, afferma che, a suo parere, la discussione dovrebbe essere limitata alla formulazione dell\u2019ultimo articolo, che dovrebbe diventare il primo, seguito dagli articoli 4, 5, 6, abbandonando tutte le altre affermazioni che sono gi\u00e0 incluse nella precedente articolazione.<\/p><p>COLITTO si associa a quanto ha affermato il Presidente sulla superfluit\u00e0 del secondo articolo proposto, in quanto, una volta affermato che lo Stato riconosce e garantisce la propriet\u00e0 privata e quella pubblica o demaniale, \u00e8 evidente che ogni cittadino ha l\u2019obbligo, non solo morale, ma giuridico, di rispettarla. Ugualmente superflui ritiene gli articoli successivi. Infatti, a suo avviso, gli articoli 3 e 4 sono inutili, in quanto \u00e8 gi\u00e0 stato detto, in sede di discussione sul diritto di propriet\u00e0, che questa deve avere una funzione sociale. Ad ogni modo, non \u00e8 sufficiente parlare solo di divieto dell\u2019esercizio del diritto di propriet\u00e0 con pregiudizio della propriet\u00e0 altrui, non rientrando in tale formula gli atti cos\u00ec detti di emulazione, che, anche con la legislazione vigente, sono vietati. Se si vuole, quindi, mantenere l\u2019articolo, sarebbe opportuno integrarlo, tenendo conto di tale osservazione.<\/p><p>Anche l\u2019articolo 5 \u00e8 inutile, in quanto non \u00e8 che la ripetizione, in altre parole, della norma, gi\u00e0 discussa e approvata, che consente la espropriazione dei beni di propriet\u00e0 privata in caso di utilit\u00e0 pubblica. Comunque, ritiene necessario sostituire la parola \u00abStato\u00bb alle parole \u00abcollettivit\u00e0 nazionale\u00bb e \u00abnazione\u00bb, perch\u00e9 lo Stato \u00e8 appunto la collettivit\u00e0 nazionale giuridicamente organizzata.<\/p><p>Anche inutile gli appare il sesto articolo in quanto, costituendo il diritto del lavoratore di partecipare alle funzioni di gestione o di direzione dell\u2019impresa, o dell\u2019una e dell\u2019altra insieme, un limite al diritto di propriet\u00e0 del datore di lavoro, gi\u00e0 \u00e8 stato stabilito che le leggi particolari determineranno i limiti della propriet\u00e0 privata. Ad ogni modo l\u2019articolo potrebbe essere formulato, ove si riconoscesse l\u2019opportunit\u00e0 di inserirlo nella Costituzione, nel modo seguente:<\/p><p>\u00abIl lavoratore, salvo che la legge disponga diversamente, ha il diritto di partecipare alle funzioni di gestione dell\u2019impresa in conformit\u00e0 delle disposizioni che saranno dettate dalla legge\u00bb.<\/p><p>Si eviterebbe cos\u00ec l\u2019inutile enunciazione dei fini, cui si tende con il riconoscimento di tale diritto. La Costituzione deve affermare il diritto, senza indicare le finalit\u00e0 cui si mira affermandolo.<\/p><p>CORBI, <em>Relatore<\/em>, dichiara di accettare le osservazioni dei vari colleghi, e particolarmente quelle degli onorevoli Ghidini, Domined\u00f2, Canevari, poich\u00e9 ritiene che in sostanza non si tratti che di trovare un\u2019articolazione pi\u00f9 precisa e pi\u00f9 snella; appunto per questo si \u00e8 astenuto dal proporne una, in quanto prevedeva che dalla discussione si sarebbe arrivati pi\u00f9 facilmente ad un\u2019articolazione che non ripetesse quella gi\u00e0 fatta, presentando il vantaggio di una maggiore sinteticit\u00e0. Per quanto riguarda la seconda parte dell\u2019articolo 2 \u2013 sulla quale si sono soffermati gli onorevoli Ghidini e Colitto \u2013 si dichiara d\u2019accordo per ometterla.<\/p><p>Ritiene opportuna la proposta fatta dall\u2019onorevole Domined\u00f2 di prendere per primo in esame l\u2019articolo 7; e ritiene che sia utile seguire il suggerimento dell\u2019onorevole Canevari di trattare anche delle iniziative economiche degli enti pubblici; in quanto, parlando delle imprese gestite direttamente o indirettamente dalla Nazione, parrebbe che ci si riferisse soltanto allo Stato, mentre vi sono anche quelle dei Comuni delle regioni, che hanno una funzione di primo piano e che devono essere tutelate.<\/p><p>Per quanto riguarda l\u2019altra proposta dell\u2019onorevole Canevari, di introdurre cio\u00e8 un articolo specifico che riguardi la cooperativa, si dichiara d\u2019accordo, affinch\u00e9 lo Stato vigili proprio sulla natura della cooperativa.<\/p><p>Circa le osservazioni dell\u2019onorevole Colitto, dichiara che parte di esse lo trovano consenziente, mentre altre saranno oggetto di discussione come, ad esempio, l\u2019articolo da lui proposto: \u00abIl lavoratore ha il diritto di partecipare alla direzione, ecc.\u00bb, in cui si vuole non menzionare le finalit\u00e0 della partecipazione del lavoratore all\u2019azienda. Ma, appunto per garantire l\u2019opera, la funzione, il carattere di tale partecipazione, e perch\u00e9 non avvenga che essa snaturi completamente il suo significato o che si risolva in una turlupinatura (perch\u00e9 potrebbe avvenire che l\u2019industriale o il datore di lavoro ricorressero a forme tali per cui forse sarebbe salvo il principio in riferimento alla Carta costituzionale, ma non sarebbe invece pi\u00f9 salvo il principio dal punto di vista sostanziale), ritiene che, in definitiva, sia utile specificare le finalit\u00e0 della partecipazione dei lavoratori alla direzione dell\u2019azienda. L\u2019onorevole Colitto ha inoltre proposto che in luogo di \u00abcollettivit\u00e0 nazionale\u00bb e di \u00abnazione\u00bb, si sostituita la parola \u00abStato\u00bb, giustificando la sostituzione anche dal punto di vista strettamente giuridico. Pur accettando il principio che l\u2019osservazione sia calzante ed abbia una ragion d\u2019essere dal punto di vista giuridico, crede che risponda meglio allo scopo la dizione: \u00abcollettivit\u00e0 nazionale\u00bb, in quanto vi possono essere collettivit\u00e0 nazionali che non sono tutto lo Stato, come i sindacati che, pur potendo svolgere funzioni anche economiche, sono una collettivit\u00e0 nazionale, ma non tutto lo Stato. Ecco perch\u00e9 ritiene che la dizione \u00abcollettivit\u00e0 nazionale\u00bb risponda meglio allo scopo.<\/p><p>Per quanto riguarda l\u2019indennizzo, si associa pienamente a quanto ha detto il Presidente, ritenendo che, in linea di massima, l\u2019indennizzo debba essere corrisposto e che solo in linea eccezionale possa non esserlo. Nei casi citati dal Presidente, come quello del proprietario che non coltiva la sua terra o di un bene che sia stato acquistato in maniera illecita e che offende anche la collettivit\u00e0, non si pu\u00f2 parlare di indennizzo, ma si tratta soltanto di colpire delle propriet\u00e0 male acquisite o mal condotte. Quindi, a suo avviso, l\u2019indennizzo deve essere corrisposto, salvo i casi previsti dalla legge.<\/p><p>DOMINED\u00d2, <em>Correlatore<\/em>, ritiene che, considerando i vari punti della relazione Pesenti e tenendo conto dei criteri emersi dalla discussione, si potrebbe proporre un articolo cos\u00ec formulato: \u00abLe imprese economiche possono essere individuali, cooperativistiche, collettive. L\u2019impresa individuale non pu\u00f2 essere esercitata in contrasto con l\u2019utilit\u00e0 sociale o in modo da recar danno alla sicurezza, alla libert\u00e0, alla dignit\u00e0 umana. L\u2019impresa gestita cooperativamente deve rispondere alla funzione della mutualit\u00e0 ed \u00e8 sottoposta alla vigilanza stabilita dalla legge. Quando le esigenze del bene comune lo impongano, la legge devolve l\u2019impresa, in forma diretta o indiretta, allo Stato o ad altri enti pubblici<\/p><p>Osserva che si tratter\u00e0 poi di vedere se fare un eventuale articolo a parte, o un ulteriore comma, per quanto riguarda il problema della partecipazione dei lavoratori.<\/p><p>MARINARO propone la seguente formulazione: \u00abL\u2019iniziativa e l\u2019impresa privata sono libere. Lo Stato interviene per impedire la formazione di privilegi e di monopoli o per coordinare e dirigere le attivit\u00e0 economiche ad un aumento di produzione e di benessere sociale. Quando ci\u00f2 sia necessario per imprescindibili esigenze di servizi pubblici e per ovviare a situazioni di fatto di monopoli privati dannosi alla collettivit\u00e0, lo Stato e gli enti locali sono autorizzati, con disposizione di legge, salvo indennizzi, ad assumere le imprese od a parteciparvi. La gestione di tali imprese ha luogo in forma industrializzata ed \u00e8 sottoposta a controllo finanziario\u00bb.<\/p><p>Rileva che il punto sostanziale di questa formulazione sta nel fatto che lo Stato e gli enti locali sono autorizzati ad intervenire con disposizioni di legge; in altri termini \u00e8 necessaria un\u2019apposita legge che autorizzi l\u2019intervento dello Stato nell\u2019interesse dell\u2019economia generale del Paese.<\/p><p>COLITTO insiste nel rilevare che non \u00e8 necessario, una volta affermato il diritto, indicare le ragioni che ne hanno consigliato l\u2019affermazione, anche perch\u00e9 l\u2019enunciazione dello stesso potrebbe, nella sua necessaria genericit\u00e0, costituire un limite al diritto stesso. Ci\u00f2 appare molto chiaro, proprio nella specie, in cui si afferma che \u00abil lavoratore ha il diritto di accedere, ecc., per garantire lo sviluppo economico del Paese e per assicurare nell\u2019interesse nazionale l\u2019esercizio del diritto e delle forme di propriet\u00e0, previste dalla legge\u00bb, con la quale frase, in sostanza, si sminuisce e certamente si limita il diritto dei lavoratori.<\/p><p>PRESIDENTE d\u00e0 lettura di un articolo concordato fra gli onorevoli Domined\u00f2 e Corbi, cos\u00ec formulato:<\/p><p>\u00abL\u2019iniziativa e l\u2019impresa privata sono libere. Le imprese economiche possono essere individuali, cooperativistiche, collettive.<\/p><p>\u00abL\u2019impresa individuale non pu\u00f2 essere esercitata in contrasto con l\u2019utilit\u00e0 sociale o in modo da recar danno alla sicurezza, alla libert\u00e0 e alla dignit\u00e0 umana.<\/p><p>\u00abL\u2019impresa gestita in forma cooperativa deve rispondere alla funzione della mutualit\u00e0 ed \u00e8 sottoposta alla vigilanza stabilita dalla legge. Lo Stato ne favorisce l\u2019incremento con i mezzi pi\u00f9 idonei.<\/p><p>\u00abQuando le esigenze del bene comune lo impongano, la legge devolve l\u2019impresa, in forma diretta o indiretta, in favore dello Stato o di enti pubblici\u00bb.<\/p><p>Chiede all\u2019onorevole Domined\u00f2 di chiarire la ragione per la quale nell\u2019articolo non si parli dell\u2019esproprio.<\/p><p>DOMINED\u00d2, <em>Correlatore<\/em>, Ritiene che l\u2019argomento trovi sede pi\u00f9 opportuna nell\u2019articolo sulla propriet\u00e0.<\/p><p>MARINARO chiede che all\u2019articolo proposto sia aggiunto il seguente comma: \u00abLa gestione di tali imprese ha luogo in forma industrializzata ed \u00e8 sottoposta a controlli finanziari\u00bb.<\/p><p>COLITTO si associa alla proposta dell\u2019onorevole Marinaro ed a sua volta propone che il secondo comma dell\u2019articolo sia, unicamente per ragioni di euritmia legislativa, cos\u00ec semplificato:<\/p><p>\u00abL\u2019impresa individuale non pu\u00f2 essere esercitata in modo da recare pregiudizio al bene comune. L\u2019impresa cooperativa deve essere esercitata in modo da rispondere alla funzione della mutualit\u00e0.\u00bb.<\/p><p>Chiede, inoltre, che nel terzo comma dello stesso articolo siano inserite, al punto opportuno, le parole: \u00absalvo indennizzo\u00bb.<\/p><p>Ripete, infine, la richiesta di approvazione del seguente articolo:<\/p><p>\u00abIl lavoratore, salvo che la legge disponga diversamente, ha il diritto di partecipare alle funzioni di gestione dell\u2019impresa, in conformit\u00e0 delle disposizioni che saranno dettate dalla legge\u00bb.<\/p><p>TAVIANI, per mozione d\u2019ordine, ritiene che l\u2019ultimo articolo proposto dall\u2019onorevole Colitto debba essere esaminato separatamente, dopo esaurita la discussione sull\u2019impresa.<\/p><p>Passando ad esaminare il desto dell\u2019articolo concordato, fa rilevare che dapprima si richiama l\u2019attenzione sull\u2019impresa privata, poi si passa ad esaminare tutte le imprese economiche per poi tornare alla privata. Si dice che le imprese possono essere individuali, cooperativistiche e collettive; non vede la ragione per cui si parli di individuali, invece che di private; forse perch\u00e9 era stato sancito di andare verso la forma cooperativistica, ma evidentemente altro \u00e8 un\u2019impresa composta di due o tre soci e altro \u00e8 una vera e propria azienda cooperativistica. Ritiene quindi che si dovrebbe parlare semplicemente di imprese private, cooperativistiche e collettive.<\/p><p>Per quanto riguarda l\u2019indennizzo, \u00e8 d\u2019accordo con l\u2019onorevole Domined\u00f2 nel dire che di esso si debba parlare in sede di propriet\u00e0.<\/p><p>PRESIDENTE propone di accantonare, momentaneamente, il problema dell\u2019indennizzo, per decidere sull\u2019articolo in esame. Ricorda in proposito che vi \u00e8 anche un\u2019aggiunta proposta dall\u2019onorevole Marinaro.<\/p><p>MARINARO ritiene che il servizio debba essere organizzato sotto forma industriale in modo da non risolversi in sicura perdita per l\u2019ente che lo esercita.<\/p><p>LOMBARDO, pur ritenendo giusto il concetto dell\u2019onorevole Marinaro, crede che sia di difficile applicazione.<\/p><p>TAVIANI ritiene che l\u2019espressione non renda il concetto espresso. A suo avviso, l\u2019idea dell\u2019onorevole Marinaro \u00e8 che tale impresa debba avere bilancio proprio, finalit\u00e0 proprie, organizzazione propria, ecc.<\/p><p>PRESIDENTE osserva che realmente nei servizi pubblici eserc\u00ecti, ad esempio, dai Comuni anche direttamente, vi \u00e8 la tendenza ad industrializzarne la gestione.<\/p><p>TAVIANI dichiara che sol piano concettuale \u00e8 d\u2019accordo con l\u2019onorevole Marinaro, nel senso che la socializzazione va decentrata, ed in maniera che il gestore abbia una diretta responsabilit\u00e0 anche dal punto di vista economico; osserva che quando oggi si parla di socializzare non si intende certo la stessa cosa di quella che si pensava quaranta anni fa. Comunque, dichiara di essere contrario ad inserire la dizione nella Carta costituzionale.<\/p><p>MARINARO fa presente che fino ad oggi si \u00e8 avuta questa organizzazione in forma industriale e che i grandi comuni, come Roma e Milano, hanno applicato questo sistema; non vorrebbe che l\u2019innovazione si risolvesse in una perdita per il comune. Bisognerebbe dunque, a suo avviso, organizzare il servizio in maniera tale da conseguire possibilmente redditi che vadano a vantaggio del bilancio comunale.<\/p><p>DOMINED\u00d2, <em>Correlatore<\/em>, ritiene che in tal caso bisognerebbe pensare ad una forma di gestione autonoma, ad un\u2019ipotesi di decentramento economico; ma non pensa che una tale definizione si possa inserire nella Carta costituzionale.<\/p><p>PRESIDENTE \u00e8 d\u2019avviso che tuttavia sia necessario sancire il principio del controllo finanziario.<\/p><p>MARINARO propone la dizione \u00abla gestione di tali imprese \u00e8 sottoposta a controllo amministrativo e finanziario\u00bb.<\/p><p>TAVIANI dichiara di ammettere soltanto il controllo finanziario e non quello amministrativo, che \u00e8 contrario all\u2019autonomia dell\u2019azienda.<\/p><p>MARINARO aderisce alla dizione: \u00abLa gestione di tali imprese \u00e8 sottoposta al controllo finanziario\u00bb. Sul quarto comma che dice: \u00abQuando le esigenze del bene comune lo impongano, ecc.\u00bb, osserva che la dizione \u00e8 troppo indeterminata e lascia un campo troppo vasto all\u2019arbitrio dell\u2019autorit\u00e0. Ricorda che la formula da lui proposta precisava invece i casi di intervento da parte dello Stato e diceva: \u00abQuando sia necessario, per imprescindibili esigenze di servizi pubblici, ecc.\u00bb, considerando innanzi tutto il caso pi\u00f9 comune, cio\u00e8 quello dei servizi pubblici che riguarda specialmente le municipalizzazioni.<\/p><p>La formula troppo generica che invoca le esigenze del bene comune annulla in pratica lo scopo dell\u2019intervento statale, che deve avvenire per legge. Sul principio generale di tale intervento tutti sono d\u2019accordo: dove l\u2019interesse della collettivit\u00e0 \u00e8 minacciato, lo Stato deve intervenire; ma \u00e8 necessario precisare i casi in cui questo interesse \u00e8 minacciato. La prima ipotesi, quella dei servizi pubblici, \u00e8 fuori discussione; del resto la materia \u00e8 ormai generalmente regolata in questo modo: quando un servizio pubblico non funziona regolarmente o quando, sotto la gestione dei privati, \u00e8 fonte di speculazioni, lo Stato interviene e municipalizza.<\/p><p>TAVIANI propone la dizione: \u00abQuando lo impongano le esigenze del bene comune, al fine di evitare situazioni di privilegio o di monopolio privato e di ottenere una pi\u00f9 equa e conveniente prestazione dei servizi e distribuzione dei prodotti\u00bb.<\/p><p>MARINARO dichiara di accettare tale formulazione.<\/p><p>CANEVARI prega l\u2019onorevole Domined\u00f2 di modificare il terzo comma l\u00e0 dove si parla di imprese gestite in forma cooperativa, dicendo semplicemente \u00abcooperative\u00bb. Quanto al 4\u00b0 comma osserva che \u00e8 gi\u00e0 stato deliberato, parlando della propriet\u00e0, l\u2019intervento per legge relativo ad espropriazioni a favore dello Stato, di enti pubblici e di comunit\u00e0.<\/p><p>DOMINED\u00d2, <em>Correlatore<\/em>, consente.<\/p><p>PRESIDENTE avverte che la discussione sar\u00e0 proseguita nel pomeriggio alle ore 17.<\/p><p>La seduta termina alle 13.10.<\/p><p><em>Erano presenti:<\/em> Canevari, Colitto, Corbi, Domined\u00f2, Federici Maria, Ghidini, Lombardo, Marinaro, Merlin Angelina, Noce Teresa, Taviani.<\/p><p><em>Assenti giustificati<\/em><em>:<\/em> Mol\u00e9.<\/p><p><em>Assenti<\/em><em>:<\/em> Assennato, Fanfani, Giua, Paratore, Rapelli, Togni.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE TERZA SOTTOCOMMISSIONE 16. RESOCONTO SOMMARIO DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI MARTED\u00cc 1\u00b0 OTTOBRE 1946 PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GHIDINI INDICE Intrapresa economica (Discussione) Corbi, Relatore \u2013 Presidente \u2013 Domined\u00f2, Correlatore \u2013 Canevari \u2013 Colitto \u2013 Marinaro \u2013 Taviani \u2013 Lombardo. La seduta comincia alle 10.30. Discussione sull\u2019intrapresa economica. 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