{"id":5488,"date":"2023-10-16T14:02:39","date_gmt":"2023-10-16T12:02:39","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5488"},"modified":"2023-10-23T14:38:43","modified_gmt":"2023-10-23T12:38:43","slug":"lunedi-30-settembre-1946","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5488","title":{"rendered":"LUNED\u00cc 30 SETTEMBRE 1946"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"5488\" class=\"elementor elementor-5488\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-bd22d4e elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"bd22d4e\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-b003fb2\" data-id=\"b003fb2\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-01c4421 elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"01c4421\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/19460930sed015ts.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-3f74a91 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"3f74a91\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE<\/p><p>TERZA SOTTOCOMMISSIONE<\/p><p>15.<\/p><p>RESOCONTO SOMMARIO<\/p><p>DELLA SEDUTA DI LUNED\u00cc 30 SETTEMBRE 1946<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>GHIDINI<\/strong><\/p><p>INDICE<\/p><p><strong>Diritto di propriet\u00e0 <\/strong>(<em>Seguito della discussione<\/em>)<\/p><p>Colitto \u2013 Presidente \u2013 Domined\u00f2 \u2013 Canevari \u2013 Corbi \u2013 Federici Maria \u2013 Merlin Angelina.<\/p><p>La seduta comincia alle 18.30.<\/p><p>Seguito della discussione sul diritto di propriet\u00e0.<\/p><p>COLITTO dichiara che, se fosse stato presente alla precedente seduta, non avrebbe dato la sua approvazione ai due articoli relativi alla propriet\u00e0, cos\u00ec come sono stati approvati. Prega, ad ogni modo, la Sottocommissione di voler ritornare sull\u2019argomento e di modificare gli articoli nel senso che, invece di parlare di propriet\u00e0 privata, si parli di propriet\u00e0 individuale, per meglio distinguere questa dalle altre due forme di propriet\u00e0, che, a suo avviso, sono sempre forme di propriet\u00e0 privata. Desidererebbe, inoltre, che fosse precisato in che cosa consistano le \u00abforme\u00bb della propriet\u00e0 individuale, che la legge dovrebbe determinare, e in che cosa consistano le \u00abcomunit\u00e0 di lavoratori e di utenti\u00bb, cui la legge potrebbe attribuire la propriet\u00e0 di beni o li complessi produttivi. Propone, infine, di eliminare le parole \u00absia mediante riserva originaria\u00bb, di cui non \u00e8 facilmente comprensibile il significato, e di modificare nel secondo articolo le parole \u00abi diritti della collettivit\u00e0\u00bb, perch\u00e9 ritiene che nella Costituzione, che \u00e8 un documento giuridico, si debbano usare parole giuridiche.<\/p><p>PRESIDENTE chiarisce che la Sottocommissione, pur avendo tenuto presente che la propriet\u00e0 cooperativistica \u00e8 formalmente propriet\u00e0 privata, si \u00e8 anche resa conto, come risulta dall\u2019ampia discussione svolta sull\u2019argomento, che la propriet\u00e0 cooperativistica si differenzia dalla propriet\u00e0 privata, secondo la comune accezione di questa espressione, soprattutto in virt\u00f9 delle finalit\u00e0 di interesse collettivo, non speculativo, che la cooperazione persegue. Ritiene che la dizione \u00abpropriet\u00e0 individuale\u00bb sia meno comprensiva di quella di \u00abpropriet\u00e0 privata\u00bb.<\/p><p>Venendo al secondo comma dell\u2019articolo, esprime l\u2019opinione che debba essere modificato nel senso di sostituire alle parole \u00able forme\u00bb la frase \u00abi modi di acquisto e di godimento\u00bb; in proposito osserva che l\u2019espressione \u00able forme\u00bb rappresenta, per cos\u00ec dire, il troncone di una frase pi\u00f9 ampia riferita ai modi di acquisto e di uso che fu in parte inavvertitamente omessa.<\/p><p>Sempre al fine di meglio chiarire il pensiero della Sottocommissione, ritiene che il terzo comma dell\u2019articolo possa essere formulato pi\u00f9 perspicuamente nel modo seguente: \u00abPer esigenze di utilit\u00e0 collettiva e di coordinamento dell\u2019attivit\u00e0 economica, la legge pu\u00f2 attribuire agli enti pubblici e alle societ\u00e0 cooperative la propriet\u00e0 di beni e complessi produttivi, sia a titolo originario che mediante esproprio contro indennizzo\u00bb.<\/p><p>Chiede agli onorevoli Commissari se con la formulazione proposta abbia, come ritiene, esattamente interpretato il pensiero gi\u00e0 espresso dalla Sottocommissione.<\/p><p>DOMINED\u00d2, premesso che tutto il problema dell\u2019eventuale revisione dell\u2019articolo dovr\u00e0 evidentemente essere sottoposto all\u2019esame dei Commissari nella prossima seduta, osserva specificatamente che per quanto riguarda il mutamento di terminologia da \u00abpropriet\u00e0 privata\u00bb in \u00abpropriet\u00e0 individuale\u00bb, preferirebbe la prima espressione, comprensiva sia della propriet\u00e0 individuale che di quella sociale, apparendo tale espressione pi\u00f9 accettabile sia dal punto di vista formale che da quello intrinseco, in relazione al superamento della visione individualistica del concetto di propriet\u00e0: ma ci\u00f2 a patto di adottare il termine simbolico di propriet\u00e0 \u00abpubblica\u00bb invece che collettiva. Diversamente, starebbe per \u00abindividuale\u00bb e \u00abcollettiva\u00bb.<\/p><p>Per quanto riguarda il secondo comma, \u00e8 d\u2019accordo che la dizione \u00able forme\u00bb mal rende il concetto prevalso nella Sottocommissione e sta a rappresentare quasi un relitto risultante dalle diverse formulazioni originariamente proposte, dal momento che la frase, nel suo testo completo, era stata in un primo tempo cos\u00ec concepita: \u00abmodi di acquisto e di godimento\u00bb.<\/p><p>In merito al terzo comma, non ha difficolt\u00e0 a che, per una ragione di tecnicismo giuridico, in relazione all\u2019attuale stato di cose, si faccia esplicita menzione delle \u00absociet\u00e0 cooperative\u00bb, come nel primo comma, mantenendo eventualmente la ulteriore menzione delle \u00abcomunit\u00e0 di lavoratori e di utenti legalmente riconosciute\u00bb. Conviene infine nell\u2019opportunit\u00e0 di sostituire, sempre al terzo comma, per maggiore tecnicismo, l\u2019espressione \u00aba titolo originario\u00bb all\u2019altra: \u00abriserva originaria\u00bb.<\/p><p>CANEVARI aderisce alle considerazioni dell\u2019onorevole Domined\u00f2 e particolarmente alla proposta di aggiungere alla parola \u00abcooperative\u00bb le altre \u00abo le comunit\u00e0 di lavoratori e di utenti\u00bb. Insiste perch\u00e9 sia detto \u00abo\u00bb invece che \u00abe\u00bb, a significare che si presuppone uno sviluppo che la cooperazione potr\u00e0 avere nel tempo.<\/p><p>COLITTO rileva che, dove, nel terzo comma del primo articolo, si intenda parlare, oltre che di societ\u00e0 cooperative, anche genericamente di comunit\u00e0, dovrebbero essere menzionate non solo le comunit\u00e0 di lavoratori, ma anche quelle di datori di lavoro, le une e le altre legalmente riconosciute.<\/p><p>Insiste, poi, nel rilevare che le parole \u00abi diritti della collettivit\u00e0\u00bb, di cui al secondo articolo, sono, oltre che giuridicamente inesatte, anche inutili, perch\u00e9, dovendo la legge stabilire le norme e i limiti della successione legittima e di quella testamentaria, dovr\u00e0 la legge stessa stabilire anche i diritti di quella che, sia pure impropriamente, si chiama collettivit\u00e0.<\/p><p>DOMINED\u00d2 si associa alla proposta di rivedere la formula \u00abi diritti della collettivit\u00e0\u00bb dell\u2019articolo 2, qualora la Sottocommissione ritenesse di riprendere in esame la disposizione.<\/p><p>CORBI ritiene che, qualora la Sottocommissione decidesse di rivedere la formulazione dei due articoli, sarebbe opportuno riesaminarne anche alcuni aspetti sostanziali, quale ad esempio quello che si riferisce agli espropri; poich\u00e9, come ebbe gi\u00e0 ad affermare nella seduta precedente, l\u2019indennit\u00e0 non deve essere consentita in ogni caso.<\/p><p>Per quanto riguarda la proposta dell\u2019onorevole Colitto, di estendere ai datori di lavoro i benefici che verrebbero concessi a comunit\u00e0 di lavoratori, ad enti cooperativistici, ecc., dichiara di non ritenerla accettabile, in quanto tale proposta verrebbe ad infirmare tutto lo spirito dell\u2019articolo, che ha lo scopo fondamentale di favorire il lavoro degli autentici lavoratori, e non altre categorie. L\u2019estensione di questo beneficio ai datori di lavoro potrebbe rappresentare un serio pericolo per tutta la collettivit\u00e0. Potendo infatti lo Stato cadere esclusivamente nelle mani di forze capitalistiche, egoistiche, queste potrebbero trovare in tale articolo un\u2019arma ed un mezzo potentissimi di accaparramento di mezzi economici a danno della collettivit\u00e0; arma e mezzo potentissimi, mai concessi ai datori di lavoro in altre costituzioni.<\/p><p>FEDERICI MARIA si associa alle considerazioni dell\u2019onorevole Domined\u00f2 e riconosce esatte le modificazioni proposte dal Presidente rispetto ai concetti accettati dalla Sottocommissione nella precedente seduta.<\/p><p>MERLIN ANGELINA ritiene che, prima di addivenire ad una decisione qualsiasi in materia, si dovrebbe sentire il parere di tutti coloro che hanno votato l\u2019articolo. In merito alle osservazioni fatte, e specialmente a quella concernente i datori di lavoro, si associa pienamente a quanto ha detto l\u2019onorevole Corbi e riconosce che le dichiarazioni del Presidente rispondono al pensiero gi\u00e0 manifestato dalla Sottocommissione nella precedente seduta.<\/p><p>PRESIDENTE, non essendosi raggiunto il numero legale per poter prendere qualsiasi decisione in merito alla discussione, rinvia la seduta al giorno successivo, marted\u00ec 1\u00b0 ottobre 1946, alle ore 10.<\/p><p>La seduta termina alle 19.15.<\/p><p><em>Erano presenti:<\/em> Canevari, Colitto, Corbi, Domined\u00f2, Federici Maria, Ghidini, Marinaro, Merlin Angelina.<\/p><p><em>Assenti giustificati<\/em><em>:<\/em> Moro, Noce Teresa.<\/p><p><em>Assenti<\/em><em>:<\/em> Assennato, Fanfani, Giua, Lombardo, Paratore, Rapelli, Taviani, Togni.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE TERZA SOTTOCOMMISSIONE 15. 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