{"id":5478,"date":"2023-10-16T13:52:43","date_gmt":"2023-10-16T11:52:43","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5478"},"modified":"2023-10-23T14:37:46","modified_gmt":"2023-10-23T12:37:46","slug":"pomeridiana-di-venerdi-27-settembre-1946","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5478","title":{"rendered":"POMERIDIANA DI VENERD\u00cc 27 SETTEMBRE 1946"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"5478\" class=\"elementor elementor-5478\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-fb42b18 elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"fb42b18\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-eba6409\" data-id=\"eba6409\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-7b8466d elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"7b8466d\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/19460927sed014ts.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-3178394 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"3178394\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE<\/p><p>TERZA SOTTOCOMMISSIONE<\/p><p>14.<\/p><p>RESOCONTO SOMMARIO<\/p><p>DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI VENERD\u00cc 27 SETTEMBRE 1946<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>GHIDINI<\/strong><\/p><p>INDICE<\/p><p><strong>Diritto di propriet\u00e0<\/strong> (<em>Seguito della discussione<\/em>)<\/p><p>Presidente \u2013 Domined\u00f2 \u2013 Merlin Angelina \u2013 Taviani, <em>Relatore \u2013 <\/em>Canevari \u2013 Corbi \u2013 Lombardo \u2013 Fanfani \u2013 Giua \u2013 Marinaro.<\/p><p>La seduta comincia alle 17.15.<\/p><p>Seguito della discussione sul diritto di propriet\u00e0.<\/p><p>PRESIDENTE comunica che alla fine della seduta antimeridiana, alcuni membri della Sottocommissione si sono riuniti per concordare un testo di articolo che, tenendo conto delle varie opinioni, riassumesse i concetti espressi dal Relatore e dai singoli oratori.<\/p><p>D\u00e0 quindi lettura dell\u2019articolo concordato, formulato nei seguenti termini, avvertendo che le frasi fra parentesi sono quelle sulle quali non \u00e8 stato ancora raggiunto accordo:<\/p><p>\u00abI beni economici possono essere oggetto di diritto di propriet\u00e0 da parte dei privati, delle comunit\u00e0 (dei lavoratori e degli utenti) e della collettivit\u00e0.<\/p><p>\u00abLa propriet\u00e0 privata \u00e8 riconosciuta e garantita dallo Stato. La legge ne determina i limiti e le forme allo scopo di farle assumere funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.<\/p><p>\u00abPer esigenze di utilit\u00e0 collettiva, di coordinamento dell\u2019attivit\u00e0 economica (e di giustizia sociale) la legge pu\u00f2 rivendicare agli enti pubblici e alla comunit\u00e0 (dei lavoratori e degli utenti) la propriet\u00e0 di beni mobili e immobili (di beni singoli o di determinati settori economici) sia mediante riserva originaria, sia mediante esproprio contro indennizzo (salvo i casi previsti dalla legge)\u00bb.<\/p><p>Desidera fare innanzi tutto un\u2019osservazione, cio\u00e8 che al 1\u00b0 comma si dovrebbe dire: \u00aboggetto di propriet\u00e0\u00bb, invece di: \u00aboggetto di diritto di propriet\u00e0\u00bb.<\/p><p>DOMINED\u00d2 si associa alla proposta del Presidente.<\/p><p>MERLIN ANGELINA \u00e8 d\u2019avviso che tutto il 1\u00b0 comma dell\u2019articolo sia superfluo.<\/p><p>TAVIANI, <em>Relatore<\/em>, fa notare che esso \u00e8 il frutto di una lunga discussione che non \u00e8 certo il caso di affrontare una seconda volta.<\/p><p>MERLIN ANGELINA chiede che allora l\u2019articolo sia votato per divisione, in modo che sia possibile astenersi o votare contro.<\/p><p>PRESIDENTE propone che intanto si discuta se si debba lasciare o meno dopo la frase: \u00abdelle comunit\u00e0\u00bb, la specificazione: \u00abdei lavoratori e degli utenti\u00bb.<\/p><p>CANEVARI si dichiara favorevole all\u2019aggiunta.<\/p><p>CORBI propone che invece di: \u00abcomunit\u00e0 dei lavoratori e degli utenti\u00bb, si dica: \u00abcooperativistica\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE osserva che nell\u2019articolazione proposta dall\u2019onorevole Pesenti la formulazione \u00e8 ancora pi\u00f9 esatta, in quanto dice: \u00abLa propriet\u00e0 dei mezzi di produzione e di scambio pu\u00f2 essere privata, di cooperativa e di Stato\u00bb.<\/p><p>CANEVARI si associa alla proposta dell\u2019onorevoli Corbi, anche perch\u00e9 non c\u2019\u00e8 solo la propriet\u00e0 di Stato, ma anche quella dei comuni, delle province, delle regioni, ecc.<\/p><p>PRESIDENTE ritiene che allora si potrebbe dire: \u00abPossono essere oggetto di propriet\u00e0 privata, cooperativistica e collettiva\u00bb.<\/p><p>LOMBARDO \u00e8 d\u2019avviso che, se si accetta il 2\u00b0 comma, la prima parte dell\u2019articolo diventi inutile, essendo superfluo specificare che cosa possa essere la propriet\u00e0.<\/p><p>FANFANI rileva che l\u2019articolo \u00e8 a carattere storico.<\/p><p>LOMBARDO ripete che, a suo avviso, la prima parte \u00e8 superflua e non ha ragion d\u2019essere. Quando si enuncia che i beni economici possono essere oggetto di diritto di propriet\u00e0 privata, di comunit\u00e0, ecc. si deve anzitutto cominciare a sceverare di quali comunit\u00e0 si tratta. Se questo articolo fosse stato formulato un anno fa, quando non si parlava della regione, ci sarebbe stata una lacuna.<\/p><p>PRESIDENTE fa presente che la difficolt\u00e0 \u00e8 stata risolta con la parola: \u00abcollettiva\u00bb.<\/p><p>TAVIANI, <em>Relatore<\/em>, osserva che i vari Commissari hanno rivissuto in tre giorni tutto il tormento della sua relazione che ha richiesto un mese di lavoro e che cominciava inizialmente con le parole: \u00abLa propriet\u00e0 pu\u00f2 essere privata o collettiva\u00bb. Gli onorevoli Colitto, Marinaro e Merlin, durante uno scambio di idee non ufficiale fra i Relatori, si erano ribellati proprio all\u2019aggettivo: \u00abcollettiva\u00bb.<\/p><p>GIUA propone di dire: \u00abcollettivistica\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE preferirebbe la dizione: \u00abdelle cooperative e della collettivit\u00e0\u00bb.<\/p><p>GIUA propone di tralasciare per ora questa parte, riservando di parlarne in sede di coordinamento.<\/p><p>PRESIDENTE non ritenendo opportuna la proposta dell\u2019onorevole Giua, propone la dizione: \u00abdi propriet\u00e0 privata, delle cooperative e collettiva\u00bb.<\/p><p>FANFANI osserva che in tal modo si limita troppo la dizione, in quanto si viene a permettere che una collettivit\u00e0 di lavoratori possa ottenere domani la propriet\u00e0 di uno stabilimento, anche non nella tradizionale forma classica della cooperativa.<\/p><p>CANEVARI osserva che, se \u00e8 un sindacato, la propriet\u00e0 divenga collettiva.<\/p><p>DOMINED\u00d2 ribadisce che sarebbe probabilmente propriet\u00e0 collettivistica.<\/p><p>GIUA ritiene che, oltre alle tre forme elencate, non ve ne siano altre possibili.<\/p><p>FANFANI non trova molto chiara la definizione di: \u00abcollettivistica\u00bb, ritenendo che si tratti sempre di propriet\u00e0 private associate.<\/p><p>DOMINED\u00d2, pur riconoscendo quanto v\u2019\u00e8 di vero nel rilievo che la cooperativa \u00e8 formalmente una specie di societ\u00e0 privata, osserva che, anche a prescindere dalle future riforme del diritto speciale, la differenza \u00e8 oggi sociale piuttosto che giuridica: socialmente c\u2019\u00e8 il fatto della gestione comune, parallela alla gestione collettivistica.<\/p><p>PRESIDENTE ritiene che nella definizione: \u00abdelle comunit\u00e0 dei lavoratori e degli utenti\u00bb sia compreso tutto.<\/p><p>LOMBARDO non la ritiene sufficiente.<\/p><p>FANFANI osserva che se si fa una elencazione, \u00e8 necessario farla completa.<\/p><p>LOMBARDO propone di togliere il primo comma che aveva soltanto lo scopo di inserire nell\u2019articolo l\u2019aggettivo: \u00abprivata\u00bb; ma siccome si \u00e8 poi chiarito che non vi era nessuna intenzione di ledere il sacrosanto principio della propriet\u00e0 privata, ritiene che ora sia superfluo lasciarlo.<\/p><p>PRESIDENTE, dato che queste comunit\u00e0 o sono enti privati, come le cooperative, o sono enti pubblici, crede che basterebbe sopprimere la parola: \u00abcomunit\u00e0\u00bb e dire: \u00aboggetto di propriet\u00e0 da parte dei privati e della collettivit\u00e0\u00bb.<\/p><p>CANEVARI osserva che non bisogna dimenticare che la cooperativa deve essere considerata come un ente privato, ma con scopi sociali, e quindi soggetto a vigilanza.<\/p><p>GIUA ritiene che non si possa escludere la possibilit\u00e0 che si formino cooperative a carattere sociale. Insiste nel proporre di discutere questa parte in sede di coordinamento.<\/p><p>Sull\u2019inutilit\u00e0 del primo comma, sostenuta dall\u2019onorevole Lombardo, pur essendo dubbio se delle affermazioni dottrinarie siano o meno necessarie nella Costituzione, osserva che tutte le Costituzioni ne hanno; ritiene quindi che anche nella nostra non possono essere omesse del tutto.<\/p><p>TAVIANI, <em>Relatore<\/em>, propone di porre in votazione il secondo e terzo comma, rimettendo successivamente alla discussione dell\u2019intiera Commissione l\u2019opportunit\u00e0 o meno di inserire il primo, che nella sostanza \u00e8 accettato da tutti: si tratta di una questione formale che si vota per quello che dice nella sostanza. Ritiene che la proposta dell\u2019onorevole Giua vada completata in questo senso: che si debba essere tutti d\u2019accordo sulla sostanza del primo comma, di modo che il fatto di lasciarlo o meno sia un giudizio puramente formale; si potr\u00e0 sempre mettere a verbale che i pareri sono divisi circa l\u2019opportunit\u00e0 di inserirlo, dato che taluni lo ritengono superfluo.<\/p><p>PRESIDENTE ritiene che in tal modo la questione venga protratta, ma non risolta.<\/p><p>TAVIANI, <em>Relatore<\/em>, fa presente che se la Sottocommissione vota oggi questo comma, cio\u00e8 che la propriet\u00e0 pu\u00f2 essere privata, cooperativistica e collettiva, e poi nella Commissione plenaria viene proposto un emendamento per toglierlo, tale progetto di emendamento verrebbe ad assumere un significato sostanziale. Ad evitare tale possibilit\u00e0, propone che la Sottocommissione si metta d\u2019accordo sulla sostanza, precisando bene la questione delle cooperative, delle comunit\u00e0, ecc.; una volta precisato questo, si potr\u00e0 dire che il comma ha un valore di pura definizione teorica.<\/p><p>PRESIDENTE \u00e8 d\u2019avviso di lasciare: \u00abpropriet\u00e0 privata e collettiva\u00bb.<\/p><p>GIUA osserva che si \u00e8 in periodo di transizione e quindi nella necessit\u00e0 di affermare questa forma di propriet\u00e0 cooperativistica, che \u00e8 intermedia tra la propriet\u00e0 privata e quella collettiva e che ha dei legami con quella che \u00e8 la propriet\u00e0 del singolo e la propriet\u00e0 pubblica. Pure accettando la distinzione pura e semplice di propriet\u00e0 privata e collettiva, vorrebbe che fosse inserita la specificazione: \u00abcooperativistica\u00bb, per stabilire che le cooperative non sono intese nel senso ordinario di propriet\u00e0 privata, ma nel senso intermedio tra propriet\u00e0 privata e pubblica.<\/p><p>DOMINED\u00d2 si associa a quanto ha detto l\u2019onorevole Giua, considerando che bisogna tener presente il passaggio dal momento statico della propriet\u00e0 al momento dinamico dell\u2019impresa.<\/p><p>PRESIDENTE ritiene che la formulazione dovrebbe essere allora la seguente: \u00aboggetto di propriet\u00e0 privata, cooperativistica e collettiva\u00bb.<\/p><p>LOMBARDO insiste per l\u2019abolizione del primo comma. In caso di mantenimento, dichiara di non essere contrario al termine: \u00abcooperativistica\u00bb.<\/p><p>TAVIANI, <em>Relatore<\/em>, tiene a precisare il suo pensiero nel senso che egli \u00e8 favorevole a che si voti la sostanza del primo comma; ma se un comma dichiarativo di questo genere deve essere premesso all\u2019articolo, allora il comma dovr\u00e0 essere quello proposto e non altro. Sar\u00e0 poi rimessa alla Commissione plenaria la decisione circa l\u2019utilit\u00e0 o superfluit\u00e0 del comma stesso.<\/p><p>PRESIDENTE non \u00e8 di questo avviso in quanto o il comma \u00e8 inutile e allora non si vota, o \u00e8 utile e allora bisogna votarlo. Ritiene che si possa passare quindi alla votazione del primo comma.<\/p><p>TAVIANI, <em>Relatore<\/em>, per dichiarazione di voto afferma che voter\u00e0 contro, non perch\u00e9 sia contrario alla sostanza, ma in quanto ritiene il comma superfluo.<\/p><p>LOMBARDO per dichiarazione di voto si associa a quanto ha affermato l\u2019onorevole Taviani.<\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti il primo comma, di cui d\u00e0 lettura: \u00abI beni economici possono essere oggetto di propriet\u00e0 privata, cooperativistica e collettiva\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8<\/em> <em>approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pone in discussione il secondo comma, cos\u00ec concepito: \u00abLa propriet\u00e0 privata \u00e8 riconosciuta e garantita dallo Stato. La legge ne determina i limiti e le forme, allo scopo di farle assumere funzione sociale e di renderla accessibile a tutti\u00bb.<\/p><p>Propone, innanzi tutto, di dire: \u00able forme e i limiti\u00bb e non viceversa.<\/p><p>MERLIN ANGELINA ritiene che il comma possa essere formulato nel modo seguente: \u00abLa propriet\u00e0 privata \u00e8 riconosciuta e garantita dallo Stato: la legge ne determina le forme e i limiti. La propriet\u00e0 deve assumere funzione sociale e deve essere accessibile a tutti\u00bb.<\/p><p>LOMBARDO si associa alla proposta della onorevole Merlin.<\/p><p>CORBI, dato che tutti sono d\u2019accordo sulla sostanza, ritiene che non si debba arrivare affrettatamente alla votazione, ma trovare un punto di incontro per la forma.<\/p><p>PRESIDENTE non crede che le differenze siano soltanto formali.<\/p><p>FANFANI \u00e8 del parere che il testo primitivo sia tale da tranquillizzare. In altri termini si vuole che il proprietario non dimentichi che la propriet\u00e0 ha una funzione sociale; sar\u00e0 poi compito del legislatore di correggere gli spropositi e gli eccessi di libert\u00e0.<\/p><p>MERLIN ANGELINA replica che la sua preoccupazione sta proprio nel fatto che possa mancare l\u2019intervento del legislatore.<\/p><p>FANFANI ritiene, allora, che il testo proposto dalla onorevole Merlin non sia il pi\u00f9 indicato ad evitare l\u2019inconveniente.<\/p><p>LOMBARDO si dichiara convinto delle obiezioni dell\u2019onorevole Fanfani.<\/p><p>MERLIN ANGELINA dichiara di non insistere nella sua proposta.<\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti il secondo comma, con la sola inversione delle parole: \u00able forme e i limiti\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8<\/em> <em>approvato all\u2019unanimit\u00e0<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Apre la discussione sul terzo comma, cos\u00ec concepito: \u00abPer esigenze di utilit\u00e0 collettiva e di coordinamento dell\u2019attivit\u00e0 economica, la legge pu\u00f2 rivendicare agli enti pubblici e alle comunit\u00e0 di lavoratori e di utenti la propriet\u00e0 di beni mobili ed immobili o di complessi produttivi, sia mediante riserva originaria, sia mediante esproprio contro indennizzo\u00bb.<\/p><p>Fa presente che taluni Commissari vorrebbero che alla fine del comma fosse specificato: \u00absalvo i casi fissati dalla legge\u00bb.<\/p><p>FANFANI ritiene che in questo terzo comma sia bene lasciare la dizione: \u00abcomunit\u00e0 di lavoratori e di utenti\u00bb e non cambiarla in: \u00abcooperativistica\u00bb.<\/p><p>DOMINED\u00d2 invece di: \u00abrivendicare\u00bb, direbbe pi\u00f9 rigorosamente: \u00abconferire\u00bb, oppure: \u00abattribuire\u00bb.<\/p><p>CORBI dichiara di preferire il termine: \u00abrivendicare\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE preferisce: \u00abattribuire\u00bb. Inoltre al posto delle parole: \u00abcomplessi produttivi\u00bb, metterebbe le altre: \u00abimprese e aziende\u00bb.<\/p><p>TAVIANI, <em>Relatore<\/em>, volendo fare una specificazione, preferirebbe che si tornasse alla primitiva dizione: \u00abdi beni singoli e di determinati settori economici\u00bb.<\/p><p>FANFANI osserva che l\u2019espressione: \u00abbeni singoli\u00bb non ha senso.<\/p><p>LOMBARDO propone di parlare soltanto di: \u00abdeterminati settori economici\u00bb.<\/p><p>DOMINED\u00d2 dichiara che l\u2019espressione: \u00abbeni mobili ed immobili\u00bb sia comprensiva di tutto.<\/p><p>FANFANI propone quindi in tal caso di abolire l\u2019espressione: \u00abcomplessi produttivi\u00bb.<\/p><p>LOMBARDO rileva che l\u2019avviamento, ad esempio, non \u00e8 compreso nella dizione: \u00abbeni mobili ed immobili\u00bb.<\/p><p>DOMINEDO osserva che l\u2019avviamento \u00e8 un bene incorporale, o una qualit\u00e0 dell\u2019azienda. Inoltre, riferendosi alla proposta del Presidente, parlerebbe di: \u00abaziende\u00bb e non di: \u00abimprese\u00bb.<\/p><p>FANFANI rileva che l\u2019espressione: \u00abcomplesso produttivo\u00bb risponde ad un\u2019esigenza moderna e serve a determinare un complesso di aziende ed una concatenazione di imprese. \u00c8 una terminologia non accettata volentieri dai giuristi, ma della quale non si pu\u00f2 fare a meno.<\/p><p>\u00a0<\/p><p>TAVIANI, <em>Relatore<\/em>, propone di dire semplicemente: \u00abbeni e complessi produttivi\u00bb.<\/p><p>DOMINED\u00d2 e CANEVARI concordano.<\/p><p>LOMBARDO si dichiara contrario ad aggiungere alla fine del comma la limitazione: \u00absalvo i casi fissati dalla legge\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE fa presente che secondo dottrina e anche giurisprudenza l\u2019indennizzo di una lira \u00e8 considerato come rinunzia al rifacimento dei danni.<\/p><p>Il concetto di \u00abindennizzo\u00bb implica l\u2019altro di adeguatezza e a suo parere nessun indennizzo \u00e8 dovuto, eccezionalmente, nel caso, ad esempio, del proprietario che abbandona completamente la coltivazione del suo potere.<\/p><p>CANEVARI ritiene che la legge debba essere libera di stabilire anche l\u2019esproprio senza indennizzo.<\/p><p>LOMBARDO a tal fine propone di dire: \u00abcon riserva di indennizzo\u00bb.<\/p><p>FANFANI preferirebbe: \u00absia mediante esproprio contro indennizzo, salvo contraria disposizione\u00bb.<\/p><p>DOMINED\u00d2 osserva che, se si riconosce il diritto di propriet\u00e0, si deve essere conseguenti nello stabilire come regola precisa e generale il diritto all\u2019indennizzo. L\u2019ipotesi eccezionale prospettata dal Presidente pu\u00f2 trovare eccezionali soluzioni, che non spetta alla Carta costituzionale contemplare. L\u2019ordinamento giuridico non \u00e8 insensibile a queste esigenze.<\/p><p>PRESIDENTE rileva che l\u2019ipotesi da lui fatta trova riscontro in una disposizione del Codice civile: cio\u00e8 nel caso dell\u2019abbandono del proprio fondo, nel quale \u00e8 ammesso l\u2019esproprio.<\/p><p>LOMBARDO ritiene che vi siano due sole soluzioni, cio\u00e8 o la riserva di indennizzo, o contro indennizzo.<\/p><p>FANFANI osserva che il caso positivo \u00e8 quello dell\u2019indennizzo; il caso negativo quello senza indennizzo.<\/p><p>\u00abRiserva di indennizzo\u00bb vuol dire che la regola \u00e8 \u00absenza indennizzo\u00bb Non si pu\u00f2 dire che il legislatore si riserva di determinare l\u2019indennizzo, in quanto bisogna essere coerenti rispetto al comma secondo, come ha detto l\u2019onorevole Domined\u00f2.<\/p><p>CANEVARI ritiene che la proposta del Presidente sia intermedia, in quanto lascia alla legge la facolt\u00e0 di stabilire secondo i casi.<\/p><p>PRESIDENTE dato che, una volta riconosciuto il diritto di propriet\u00e0, \u00e8 giusto prevedere l\u2019indennizzo, propende per la dizione \u00abmediante esproprio contro indennizzo, salvo i casi fissati dalla legge\u00bb.<\/p><p>TAVIANI, <em>Relatore<\/em>, dichiarandosi d\u2019accordo sulla necessit\u00e0 che si debbano espropriare senza indennizzo le propriet\u00e0 dagli speculatori, osserva che in questo caso non si effettua l\u2019esproprio per pubblica utilit\u00e0, ma bens\u00ec la confisca, in quanto la propriet\u00e0 \u00e8 ingiustamente formata. Anzi non esiste in questo caso la propriet\u00e0.<\/p><p>Ma quando la propriet\u00e0 \u00e8 legittimamente costituita, allora il giusto indennizzo deve essere riconosciuto. Ricorda che nell\u2019articolo da lui inizialmente proposto era detto: \u00abcontro giusto indennizzo\u00bb. Dato che l\u2019onorevole Corbi ha sostenuto che dall\u2019espressione \u00abgiusto\u00bb poteva derivare la possibilit\u00e0 o meno di fare la riforma agraria, per spirito di conciliazione ha rinunziato a quell\u2019espressione che, dal punto di vista logico, riteneva esatta. Prega per\u00f2 che nell\u2019articolo sia almeno lasciato il termine \u00abindennizzo\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE non comprende come sia possibile espropriare senza indennizzo una propriet\u00e0 formata attraverso la speculazione o un terreno non coltivato, senza mutare profondamente l\u2019istituto della confisca, il quale \u00e8 attualmente subordinato alla condanna o a casi di vietata detenzione, alienazione, ecc.<\/p><p>TAVIANI, <em>Relatore<\/em>, dichiara che sentiva tanto questa esigenza, da aver proposto la formula della \u00abpropriet\u00e0 frutto del lavoro e del risparmio\u00bb. Ma osserva che si tratta di due problemi diversi: uno \u00e8 quello dell\u2019esproprio di propriet\u00e0 legittima, che per\u00f2 deve essere espropriata per motivi di utilit\u00e0 pubblica o di coordinamento delle attivit\u00e0 economiche; l\u2019altro \u00e8 il problema della propriet\u00e0 mal formata e mal usata.<\/p><p>MARINARO ritiene che l\u2019indennizzo sia la logica necessaria conseguenza del principio affermato nella prima parte dell\u2019articolo: una volta riconosciuto e garantito il diritto di propriet\u00e0 privata, non si pu\u00f2 giungere che a quella conseguenza. Lo Stato pu\u00f2 espropriare per ragioni di carattere generale, ma non pu\u00f2 lasciare il proprietario senza indennizzo; altrimenti violerebbe il principio fondamentale del diritto di propriet\u00e0 gi\u00e0 riconosciuto.<\/p><p>FANFANI ricorda che sebbene nella Costituzione non vi sia un articolo che si occupa del furto, ci\u00f2 nonostante i codici hanno proibito il furto.<\/p><p>Osserva che la propriet\u00e0 si pu\u00f2 considerare da tre punti di vista: 1\u00b0) propriet\u00e0 illegittimamente formata, per la quale non si pu\u00f2 parlare di esproprio, ma vi saranno leggi speciali che la elimineranno; 2\u00b0) propriet\u00e0 legittimamente formata e male usata, e tal caso sar\u00e0 preso in considerazione nella parte riguardante il diritto di impresa; 3\u00b0) propriet\u00e0 legittimamente formata e utilizzata appieno, ma che, per esigenza di utilit\u00e0 collettiva o di coordinamento delle attivit\u00e0 economiche, conviene riservare a determinati enti (e questo \u00e8 il caso che riguarda la terza Sottocommissione) e allora vi \u00e8 il diritto all\u2019indennizzo.<\/p><p>PRESIDENTE dichiara di accettare la distinzione e, con l\u2019intesa che se ne ridiscuter\u00e0 in sede di esame dell\u2019impresa, rinuncia all\u2019inciso: \u00absalvo i casi fissati dalla legge\u00bb.<\/p><p>Mette ai voti l\u2019ultimo comma dell\u2019articolo nella seguente formulazione:<\/p><p>\u00abPer esigenze di utilit\u00e0 collettiva e di coordinamento dell\u2019attivit\u00e0 economica, la legge pu\u00f2 attribuire agli enti pubblici e alle comunit\u00e0 di lavoratori e di utenti la propriet\u00e0 di beni o di complessi produttivi, sia mediante riserva originaria, sia mediante esproprio contro indennizzo\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato all\u2019unanimit\u00e0<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>TAVIANI, <em>Relatore<\/em>, d\u00e0 lettura dell\u2019articolo sull\u2019eredit\u00e0 da lui proposto nella relazione:<\/p><p>\u00abIl diritto di trasmissione ereditaria \u00e8 garantito. Spetta alla legge stabilirne le norme e i limiti sia della successione nell\u2019ambito della famiglia, sia di quella testamentaria.<\/p><p>\u00abSpetta pure alla legge determinare la parte che lo Stato preleva sulla eredit\u00e0\u00bb.<\/p><p>Ritiene che la formulazione sia sufficientemente chiara; desidera soltanto mettere in evidenza che il prelievo da parte dello Stato non ha soltanto scopo fiscale, ma scopo sociale, di ridistribuzione.<\/p><p>FANFANI ritiene che il contenuto di questo articolo sia gi\u00e0 compreso in quello precedentemente votato, l\u00e0 dove \u00e8 detto: \u00abLa legge determina le forme e i limiti della propriet\u00e0\u00bb. Con questo, evidentemente, lo Stato, riconoscendo la propriet\u00e0, deve anche riconoscerne il trasferimento. A suo avviso, il nuovo articolo \u00e8 quindi superfluo.<\/p><p>Osserva inoltre che, per quanto riguarda il prelievo, se \u00e8 a scopo fiscale, non \u00e8 questa la sede per parlarne; se \u00e8 a scopo sociale, \u00e8 gi\u00e0 stato contemplato nel precedente articolo.<\/p><p>TAVIANI, <em>Relatore<\/em>, fa presente che nelle varie Costituzioni \u00e8 contemplato questo concetto, derivante dal fatto che l\u2019eredit\u00e0 \u00e8 una proiezione della propriet\u00e0.<\/p><p>PRESIDENTE propone la dizione: \u00abIl diritto di trasmissione ereditaria \u00e8 garantito.<\/p><p>Spetta alla legge stabilire le norme e i limiti sia della successione legittima, sia di quella testamentaria\u00bb.<\/p><p>DOMINED\u00d2 non ritiene che l\u2019articolo sia un pleonasma, perch\u00e9 si potrebbero concepire delle ipotesi di propriet\u00e0 non proiettate in tutto o in parte nel tempo.<\/p><p>FANFANI chiede se tale prelievo sull\u2019eredit\u00e0 non possa essere destinato ad enti minori dello Stato.<\/p><p>CANEVARI \u00e8 d\u2019avviso di completare il primo articolo sulla propriet\u00e0 inserendovi questi concetti.<\/p><p>DOMINED\u00d2 propone di depennare la seconda parte dell\u2019articolo, dove \u00e8 detto: \u00abSpetta pure alla legge, ecc.\u00bb.<\/p><p>FANFANI, concordando con l\u2019onorevole Domined\u00f2, rileva che il tempo e la entit\u00e0 del prelievo della ricchezza da parte dello Stato saranno determinati dal legislatore ordinario.<\/p><p>PRESIDENTE, siccome la tassa di successione intacca profondamente il diritto di propriet\u00e0, ritiene che non sia anticostituzionale fissare il principio nella Costituzione, anche in considerazione che altre ne parlano. Non si tratta di stabilire il <em>quantum<\/em>, ma solo il diritto alla tassazione, vedendo anche se non sia il caso di tener presente il carico familiare.<\/p><p>FANFANI propone di aggiungere al 2\u00b0 comma: \u00abcome pure le quote riservate alla collettivit\u00e0\u00bb.<\/p><p>MARINARO preferirebbe la dizione \u00abcome pure i diritti riservati alla collettivit\u00e0\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti l\u2019articolo cos\u00ec formulato: \u00abIl diritto di trasmissione ereditaria \u00e8 garantito. Spetta alla legge stabilire le norme e i limiti della successione legittima, di quella testamentaria e i diritti della collettivit\u00e0\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>La sedata termina alle 19.25.<\/p><p><em>Erano presenti:<\/em> Canevari, Corbi, Domined\u00f2, Fanfani, Federici Maria, Ghidini, Giua, Lombardo, Marinaro, Merlin Angelina, Rapelli e Taviani.<\/p><p><em>Assenti giustificati:<\/em> Colitto, Mol\u00e8, Noce Teresa.<\/p><p><em>Assenti:<\/em> Assennato, Paratore, Togni.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE TERZA SOTTOCOMMISSIONE 14. RESOCONTO SOMMARIO DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI VENERD\u00cc 27 SETTEMBRE 1946 PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GHIDINI INDICE Diritto di propriet\u00e0 (Seguito della discussione) Presidente \u2013 Domined\u00f2 \u2013 Merlin Angelina \u2013 Taviani, Relatore \u2013 Canevari \u2013 Corbi \u2013 Lombardo \u2013 Fanfani \u2013 Giua \u2013 Marinaro. 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