{"id":5476,"date":"2023-10-16T13:52:26","date_gmt":"2023-10-16T11:52:26","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5476"},"modified":"2023-10-23T14:36:41","modified_gmt":"2023-10-23T12:36:41","slug":"antimeridiana-di-venerdi-27-settembre-1946","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5476","title":{"rendered":"ANTIMERIDIANA DI VENERD\u00cc 27 SETTEMBRE 1946"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"5476\" class=\"elementor elementor-5476\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-0c7329d elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"0c7329d\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-3f302ef\" data-id=\"3f302ef\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-358ee80 elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"358ee80\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/19460927sed013ts.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-613590d elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"613590d\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE<\/p><p>TERZA SOTTOCOMMISSIONE<\/p><p>13.<\/p><p>RESOCONTO SOMMARIO<\/p><p>DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI VENERD\u00cc 27 SETTEMBRE 1946<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>GHIDINI<\/strong><\/p><p>INDICE<\/p><p>Diritto di propriet\u00e0 (<em>Seguito della discussione<\/em>)<\/p><p>Presidente \u2013 Federici Maria \u2013 Taviani, <em>Relatore \u2013 <\/em>Giua \u2013 Domined\u00f2 \u2013 Fanfani \u2013 Assennato \u2013 Marinaro \u2013 Lombardo \u2013 Corbi.<\/p><p>La seduta comincia alle 9.20.<\/p><p>Seguito della discussione sul diritto di propriet\u00e0.<\/p><p>PRESIDENTE d\u00e0 lettura dei seguenti articoli, risultanti dalla discussione della precedente riunione.<\/p><p>Articolo proposto dall\u2019onorevole Taviani:<\/p><p>\u00abLa Repubblica riconosce e garantisce il diritto di propriet\u00e0 privata. Ciascuno deve potervi accedere col lavoro e col risparmio.<\/p><p>\u00abLa legge determiner\u00e0 le norme che ne regolano l\u2019acquisto e il trasferimento, i limiti e le modalit\u00e0 di godimento, allo scopo di assicurare che la propriet\u00e0 privata risponda, oltre che ad una funzione personale, alla sua funzione sociale. In conformit\u00e0 agli interessi della produzione, la legge favorir\u00e0 lo sviluppo della propriet\u00e0 cooperativa e della piccola propriet\u00e0\u00bb.<\/p><p>Articolo proposto dall\u2019onorevole Corbi:<\/p><p>\u00abLa Repubblica riconosce e garantisce il diritto di propriet\u00e0 privata.<\/p><p>\u00abLa legge determiner\u00e0 le norme che ne regolano i limiti, l\u2019acquisto, il trasferimento, le modalit\u00e0 di godimento, allo scopo di impedire che essa arrechi pregiudizio alla propriet\u00e0 altrui e contrasti con gli interessi del lavoro e della collettivit\u00e0, per favorire invece la propriet\u00e0 cooperativa e la piccola propriet\u00e0 nell\u2019interesse della produzione\u00bb.<\/p><p>Articolo proposto dall\u2019onorevole Fanfani:<\/p><p>\u00abLa propriet\u00e0 privata \u00e8 riconosciuta e garantita dallo Stato.<\/p><p>\u00abLa legge ne determiner\u00e0 i limiti di estensione, i modi di acquisto, di uso e di trasferimento, anche a titolo ereditario, allo scopo di farla adempiere alla sua funzione sociale e di renderla accessibile a tutti\u00bb.<\/p><p>Articolo proposto dall\u2019onorevole Lombardo (modificato dall\u2019onorevole Ghidini):<\/p><p>La propriet\u00e0 \u00e8 riconosciuta e garantita dallo Stato nelle forme e nei limiti stabiliti dalla legge.<\/p><p>\u00abIl diritto di propriet\u00e0 non pu\u00f2 essere esercitato contrariamente alla utilit\u00e0 sociale o in modo da arrecare pregiudizio alla libert\u00e0 e ai diritti altrui, ma dovr\u00e0 esserlo in conformit\u00e0 all\u2019interesse della collettivit\u00e0\u00bb.<\/p><p>Tiene a precisare di aver modificato quest\u2019ultimo articolo, in seguito al rilievo fatto dall\u2019onorevole Taviani che in esso erano contenute affermazioni soltanto negative, mentre lo Stato deve intervenire in forma positiva, allo scopo che la propriet\u00e0 venga esercitata in conformit\u00e0 agli interessi della collettivit\u00e0.<\/p><p>FEDERICI MARIA propone di cominciare l\u2019esame dalla formulazione proposta dal Relatore.<\/p><p>TAVIANI, <em>Relatore<\/em>, rende noto che, tenendo conto delle esigenze sue e degli onorevoli Corbi e Fanfani, nonch\u00e9 avendo rinunziato ciascuno ad una parte delle proprie posizioni, l\u2019articolo potrebbe anche formularsi cos\u00ec:<\/p><p>\u00abLa Repubblica riconosce e garantisce il diritto di propriet\u00e0 privata.<\/p><p>\u00abLa legge determiner\u00e0 le norme che ne regolano i limiti, l\u2019acquisto, il trasferimento \u00e8 le modalit\u00e0 di godimento, allo scopo di farla adempiere ad una funzione sociale e di renderla accessibile a tutti, favorendo la propriet\u00e0 cooperativa e la piccola propriet\u00e0.<\/p><p>\u00abL\u2019esercizio del diritto di propriet\u00e0 privata non potr\u00e0 essere in contrasto con gli interessi del lavoro ed i programmi economici dello Stato (o della collettivit\u00e0), in modo da arrecare pregiudizio alla propriet\u00e0 altrui, alla sicurezza, alla libert\u00e0, alla dignit\u00e0 umana col deprimere il livello di esistenza al disotto del minimo determinato dai bisogni umani essenziali\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE, circa il 1\u00b0 e il 2\u00b0 comma, gli sembra che la formulazione sia incompleta, in quanto mancante di qualsiasi riferimento alla propriet\u00e0 collettiva. Per quanto riguarda la 3<sup>a<\/sup> parte, non ha osservazioni da fare. Se non era, \u00e8 interamente tratta dalla relazione Pesenti.<\/p><p>TAVIANI, <em>Relatore<\/em>, risponde al Presidente che per la propriet\u00e0 collettiva potr\u00e0 farsi un apposito articolo. Nel 2\u00b0 comma sono state concordate le esigenze della funzione sociale e della accessibilit\u00e0 di tutti alla propriet\u00e0, mediante le cooperative e la piccola propriet\u00e0. Nel 3\u00b0 comma \u00e8 stata analiticamente spiegata l\u2019espressione \u00abfunzione sociale\u00bb. Il contenuto di questo comma avrebbe dovuto essere inserito nel secondo, ma per ragioni di forma si \u00e8 preferito farne un comma a parte.<\/p><p>GIUA rileva che l\u2019articolo proposto presenta tutti gli inconvenienti che sono propri di una formulazione concordata. Avrebbe potuto ammettere una formulazione sintetica che comprendesse tutti i vari concetti, ma l\u2019aver preso una parte da ogni articolo che rappresenta una diversa tendenza, ha portato a creare una formulazione che non pu\u00f2 soddisfare n\u00e9, in particolare, il suo punto di vista, n\u00e9, in generale, quello giuridico. Quando infatti si dice che lo Stato deve favorire la piccola propriet\u00e0 e la propriet\u00e0 cooperativa, si afferma un concetto che domani potrebbe essere in opposizione con l\u2019evoluzione sociale ed attualmente potrebbe dar luogo a contrasti che faranno sentire la loro eco anche in Parlamento.<\/p><p>Come ha affermato nella precedente riunione, non spetta alla Commissione di svolgere idee programmatiche, come sarebbe avvenuto se il suo partito avesse avuto la maggioranza, ma, data la situazione di transizione che attraversa l\u2019Italia, crede che sia invece necessario dare al popolo l\u2019impressione che la Costituzione si basi su princip\u00ee ben netti che non contrastino gli uni con gli altri. In realt\u00e0 lo Stato non pu\u00f2 favorire contemporaneamente la piccola propriet\u00e0 e quella cooperativa, che sono due cose antitetiche. Non sarebbe tuttavia alieno dal lasciare ambedue i termini, perch\u00e9 da un lato la piccola propriet\u00e0 gi\u00e0 esiste di fatto e dall\u2019altro, se si arriver\u00e0 a favorire effettivamente la propriet\u00e0 cooperativa, sorgeranno tante forme di vere e false cooperative che quella che oggi \u00e8 l\u2019eccezione, domani diventer\u00e0 la norma generale.<\/p><p>Preferirebbe perci\u00f2 adottare la formula proposta dall\u2019onorevole Lombardo, nella dizione modificata dall\u2019onorevole Ghidini, che, per quanto non lo soddisfi interamente, \u00e8 tuttavia la pi\u00f9 sintetica, pur abbracciando tutti i princip\u00ee che sono emersi negli altri articoli preposti. Pu\u00f2 anche errare, ma ritiene che non vi siano differenze sostanziali tra la formula Lombardo e quella di cui ha dato lettura l\u2019onorevole Taviani, la quale, specialmente nell\u2019ultima parte, \u00e8 troppo estesa e caotica.<\/p><p>Nella dizione dell\u2019onorevole Lombardo vede per\u00f2 malvolentieri l\u2019espressione \u00ab\u00e8 riconosciuta\u00bb che \u00e8 troppo impegnativa e aggiungerebbe alla parola \u00abpropriet\u00e0\u00bb la specificazione \u00abprivata\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE \u00e8 contrario a parlare specificatamente di propriet\u00e0 privata. Gli sembra che in sostanza si verrebbe a formulare tutto l\u2019articolo basandolo esclusivamente sulla propriet\u00e0 privata e cooperativa, trascurando invece la propriet\u00e0 collettiva.<\/p><p>GIUA fa rilevare all\u2019onorevole Ghidini che di fatto in Italia si ha solo la propriet\u00e0 privata (anche la propriet\u00e0 cooperativa \u00e8 in fondo privata), perch\u00e9 quella dello Stato, delle provincie e dei comuni non pu\u00f2 certamente considerarsi collettiva. Si avrebbe quindi nella Costituzione un termine di cui non si conosce il valore.<\/p><p>TAVIANI, <em>Relatore<\/em>, non avrebbe nulla in contrario ad iniziare l\u2019articolo con la seguente affermazione: \u00abLa propriet\u00e0 pu\u00f2 essere privata o pubblica\u00bb.<\/p><p>DQMINED\u00d2 per venire incontro al desiderio dell\u2019onorevole Ghidini, farebbe precedere all\u2019articolo la seguente dizione: \u00abLa propriet\u00e0 pu\u00f2 essere individuale, cooperativa e collettiva\u00bb, ovvero: \u00abLa propriet\u00e0 pu\u00f2 essere privata, cooperativa, pubblica\u00bb.<\/p><p>TAVIANI, <em>Relatore<\/em>, ricorda che egli in precedenza aveva proposto di dire: \u00abLa propriet\u00e0 pu\u00f2 essere privala e collettiva\u00bb, ma tale dizione non fu accettata, perch\u00e9 si afferm\u00f2 che il concetto di propriet\u00e0 collettiva non era ancora giuridicamente riconosciuto.<\/p><p>GIUA fa rilevare al Presidente che in regime borghese non pu\u00f2 parlarsi di propriet\u00e0 collettiva nel senso socialista, in quanto anche la propriet\u00e0 statale o demaniale non pu\u00f2 essere considerata collettiva. A tale tipo di propriet\u00e0 non si potr\u00e0 giungere fin quando non saranno radicalmente mutate le norme giuridiche che attualmente regolano i rapporti tra produzione e consumo.<\/p><p>PRESIDENTE, come ha gi\u00e0 detto, ritiene che la Costituzione non debba consacrare i soli istituti esistenti, ma anche provvedere per quelli che saranno nel futuro. Una Costituzione la quale non facesse che consacrare e difendere quello che \u00e8 ora in atto, senza preoccuparsi anche di quelle che possono essere le esigenze future, non raggiungerebbe, a suo modo di vedere, il suo vero scopo.<\/p><p>Comprende un tipo di Costituzione che consacri, come quella russa, un regime vigente, in quanto tutti gli ordinamenti hanno subito profonde e radicali trasformazioni; ma in un periodo di transizione, di mutamenti di istituti sociali, giuridici ed economici come \u00e8 quello attuale, la Costituzione non pu\u00f2 e non deve soltanto consacrare lo stato presente, ma deve intravedere quello che ci sar\u00e0 nel domani, senza negare la libert\u00e0 alla volont\u00e0 popolare del futuro.<\/p><p>Per questi motivi ama parlare di propriet\u00e0 collettiva, non come qualche cosa che attualmente esiste, ma nel senso invece di una possibilit\u00e0 a venire. D\u2019altra parte non si sente nemmeno disposto a legarsi in modo assoluto al concetto di difesa e incremento della piccola propriet\u00e0 a suo giudizio spesso antieconomica alla quale in vista di una finalit\u00e0 futura preferirebbe la grande propriet\u00e0 industrializzata e socializzata. Se si accedesse al suo punto di vista, parlerebbe solo di propriet\u00e0, senza specificare se privata, cooperativa o collettiva. Se invece si inseriscono le specificazioni di propriet\u00e0 privata e cooperativa, dovrebbe essere anche fatto cenno a quella collettiva, perch\u00e9 il primo tipo di propriet\u00e0 rappresenta l\u2019oggi, il secondo il domani, il terzo il dopodomani.<\/p><p>GIUA ripete che attualmente, in un articolo della Costituzione, non si pu\u00f2 parlare di propriet\u00e0 collettiva. L\u2019onorevole Ghidini crede <em>\u2013 <\/em>e questo \u00e8 il dissidio in famiglia <em>\u2013 <\/em>che formulando una Costituzione elastica si possa giungere, attraverso grad\u00ec successivi, alla societ\u00e0 socialista. Nega recisamente che attraverso tale elasticit\u00e0 si possa raggiungere questo risultato, anche perfezionando la Costituzione, perch\u00e9 il passaggio tra lo stato presente e la societ\u00e0 socialista del domani avverr\u00e0 solo attravers\u00f2 un salto brusco, o conato rivoluzionario che porter\u00e0 ad una Costituzione completamente nuova.<\/p><p>PRESIDENTE ritiene che sarebbe preferibile, se fosse possibile, evitare i salti bruschi.<\/p><p>DOMINED\u00d2 pensa che la preoccupazione dell\u2019onorevole Ghidini trovi risposta negli intendimenti originari della relazione Taviani, la quale snoda tre ipotesi della propriet\u00e0: individuale, cooperativa e collettiva.<\/p><p>Desidera chiarire che quando si parla di propriet\u00e0 collettiva, si intende alludere a qualche cosa di ben diverso dalla propriet\u00e0 demaniale o sociale. La prima, fra l\u2019altro, si differenzia dalla propriet\u00e0 collettiva per il fatto di essere formalmente imprescrittibile e inalienabile; la seconda \u00e8 anch\u2019essa individuale in quanto fa capo ad un ente a cui \u00e8 riconosciuta una personalit\u00e0 giuridica. La propriet\u00e0 collettiva deve invece rispondere all\u2019avvento di quel mondo nuovo cui mirano anche l\u2019oratore e il suo gruppo. Non avrebbe quindi alcuna difficolt\u00e0 ad un\u2019enunciazione con la quale si affermasse che la propriet\u00e0 pu\u00f2 essere individuale, cooperativa e collettiva, intendendosi per\u00f2 che quando si parla di funzione sociale, ci si vuole riferire alla sola propriet\u00e0 individuale, per la quale appunto sorge il particolare problema di contemperare individualit\u00e0 e socialit\u00e0.<\/p><p>Chiariti questi concetti fondamentali, ritiene che la Sottocommissione si trovi di fronte a due ipotesi: o premettere esplicitamente la indicazione dei tre tipi di propriet\u00e0, ovvero limitarsi ad una enunciazione di principio e poi, nello snodarsi dei singoli articoli, con senso storicistico, vedere quali delle tre ipotesi debbano essere tradotte in norme della Carta costituzionale, in modo da evitare la possibilit\u00e0 di salti bruschi per il futuro.<\/p><p>FANFANI chiede ai colleghi di spiegare che cosa si intende per propriet\u00e0 privata, cooperativistica e collettiva.<\/p><p>DOMINED\u00d2 spiega che la propriet\u00e0 collettiva \u00e8 diversa dalla propriet\u00e0 demaniale. Si tratta di qualche cosa di nuovo e di diverso rispetto alla tradizionale propriet\u00e0 di diritto pubblico e alla propriet\u00e0 demaniale strettamente intesa. Le propriet\u00e0 demaniali si concretano per loro natura nella destinazione inalienabile di determinati beni dello Stato o dei comuni; per quelle collettive invece non v\u2019\u00e8 un uguale concetto della inalienabilit\u00e0. \u00c8 possibile passare dalla gestione individuale alla collettiva o da quella collettiva a forme miste o addirittura individuali, ad esempio in tema di trasporti, perch\u00e9 in tale caso manca un rigoroso presupposto di inalienabilit\u00e0; questo \u00e8 il fatto giuridico differenziale, e occorre trovare una formula rispondente a questo concetto.<\/p><p>FANFANI non \u00e8 d\u2019accordo: la propriet\u00e0 collettiva \u00e8 riservata alla intera collettivit\u00e0 e non \u00e8 alienabile.<\/p><p>PRESIDENTE osserva che una piazza \u00e8 una propriet\u00e0 inalienabile; ma se se ne modifica la destinazione pu\u00f2 diventare alienabile. Il concetto di inalienabilit\u00e0 \u00e8 vero solo in quanto glielo attribuisce lo Stato; quindi \u00e8 valido fino ad un certo momento, ma non lo \u00e8 in senso assoluto e perpetuo.<\/p><p>DOMINED\u00d2 ha dato un primo concetto della demanialit\u00e0, ma si avvede che l\u2019idea va approfondita. Non v\u2019\u00e8 dubbio che la demanialit\u00e0 comporti la non alienabilit\u00e0 e la non trasformabilit\u00e0 fino a che duri la stessa destinazione; ma l\u2019essenziale \u00e8 che questa operi per legge naturale, mentre, parlando di propriet\u00e0 collettiva, le cose stanno diversamente. Un impianto potrebbe essere ridotto, aumentato o trasformato, e potrebbe avvenire il passaggio dalla gestione collettiva ad un\u2019altra forma, diretta o indiretta; non esiste pi\u00f9 il concetto rigoroso della inalienabilit\u00e0 o intrasformabilit\u00e0; subentra una discrezionalit\u00e0 e una latitudine di manovra ben diversa. Chiede se ci possa essere una maggiore precisazione del concetto. Ritiene che questo sia compito del domani, occorrendo porre l\u2019accento piuttosto sull\u2019aspetto dinamico che su quello statico, essendo l\u2019impresa collettiva quella che meglio esprime il significato di una gestione il cui fine \u00e8 rivolto nell\u2019interesse diretto della generalit\u00e0. Si intende forse che questa propriet\u00e0 collettiva non vada allo Stato? Ritiene evidente che debba andare allo Stato.<\/p><p>MARINARO prega i colleghi di precisare dove si trova determinato il concetto della propriet\u00e0 collettiva al quale si \u00e8 accennato.<\/p><p>DOMINED\u00d2 risponde che nel sistema vigente non esiste questa determinazione.<\/p><p>MARINARO afferma che per il momento si conosce la propriet\u00e0 demaniale e quella di diritto pubblico. Qui si parla di propriet\u00e0 collettiva, come se se ne facesse menzione nei codici o nelle leggi, mentre non \u00e8 cos\u00ec. Ed allora ritiene innanzitutto necessario precisare il concetto di tale propriet\u00e0 sino ad oggi inesistente.<\/p><p>PRESIDENTE risponde che il concetto di demanialit\u00e0 si differenzia dagli altri e un elemento per differenziarlo \u00e8 quello accennato della inalienabilit\u00e0. La differenza potrebbe essere in questo: che la propriet\u00e0 demaniale ha una funzionalit\u00e0 in rapporto al servizio al quale \u00e8 destinata, mentre la collettiva ha una funzionalit\u00e0 pi\u00f9 che altro economica e produttiva.<\/p><p>Il fatto che non ci sia ancora non vuol dire che non possa esservi in avvenire; ed allora occorre prevedere il domani, se non si vuol fare una Costituzione che si chiuda in quello che vi \u00e8 gi\u00e0.<\/p><p>Se si stabilisce che la Costituzione deve considerare solo quello che gi\u00e0 esiste, \u00e8 disposto a votare l\u2019articolo proposto dall\u2019onorevole Taviani; ma se si vuole proiettare nel futuro l\u2019efficienza della Costituzione, si pu\u00f2 parlare anche della propriet\u00e0 collettiva.<\/p><p>TAVIANI, <em>Relatore<\/em>, fa una dichiarazione pregiudiziale. Rifiuta l\u2019affermazione del Presidente che accetterebbe l\u2019articolo nel caso che si volesse sanzionare solo il passato. Afferma che la sua formulazione \u00e8 innovatrice. Ricorda che la sua prima formulazione, discussa in una adunanza dei Relatori, cominciava con le parole: \u00abLa propriet\u00e0 pu\u00f2 essere privata e collettiva\u00bb. Gli onorevoli Colitto e Marinaro fecero allora le stesse osservazioni che oggi ha ripetuto l\u2019onorevole Marinaro, cio\u00e8 che non esiste nella legislazione il concetto di propriet\u00e0 collettiva, ma solo quello di propriet\u00e0 privata e demaniale. Quindi o si resta alla vecchia formulazione giuridica, e si pu\u00f2 benissimo cominciare dicendo: la propriet\u00e0 pu\u00f2 essere privata o pubblica; o si vuole aprire la strada a qualche cosa di nuovo, cio\u00e8 a questo istituto di una propriet\u00e0 che non \u00e8 demaniale, chiamandola propriet\u00e0 collettiva; ma allora occorre distinguere la propriet\u00e0 cooperativa da quella collettiva; e a questo non ha nulla in contrario. Si tratter\u00e0 di intendersi sulla formulazione specifica e precisare che per collettiva si intende quella propriet\u00e0 che, appartenendo alla societ\u00e0, si prefigge uno scopo sociale.<\/p><p>Ripete che, sia che si parli di propriet\u00e0 cooperativa e collettiva, sia che si formuli un comma dedicato esclusivamente alla propriet\u00e0 collettiva, egli, l\u2019onorevole Domined\u00f2 e altri sono intransigenti su una proposizione in cui si riconosca e garantisca il diritto di propriet\u00e0 privata, perch\u00e9, se cos\u00ec non fosse, si determinerebbe la deprecata divisione della Commissione.<\/p><p>PRESIDENTE nota che la divergenza \u00e8 sulla premessa, perch\u00e9 sulle altre deduzioni vi sarebbe l\u2019accordo.<\/p><p>LOMBARDO si dichiara disposto ad accettare la premessa togliendo la parola \u00abprivata\u00bb.<\/p><p>Passando ad esaminare l\u2019articolo nella nuova formulazione proposta dal Relatore, punto per punto, trova superfluo dire: \u00abLa legge determiner\u00e0 le norme che ne regolano i limiti, l\u2019acquisto, il trasferimento e le modalit\u00e0 di godimento\u00bb, perch\u00e9 tutto questo si riferisce alla propriet\u00e0 privata.<\/p><p>In seguito si dice: \u00aballo scopo di farla adempiere ad una funzione sociale (questa \u00e8 una limitazione) e di renderla accessibile a tutti\u00bb, e trova che qui si tratta di cosa che gi\u00e0 esiste, e che non occorre ripetere per non accordare, con questa dizione, troppo favore alla piccola propriet\u00e0 e a quella cooperativa, in quanto nel futuro possono venir modificati i concetti di propriet\u00e0 da qualche rivolgimento di carattere scientifico.<\/p><p>Personalmente poi, se deve ispirarsi alla sua ideologia, non direbbe \u00abfavorendo la propriet\u00e0 cooperativa e la piccola propriet\u00e0\u00bb; preferirebbe non specificare, perch\u00e9 il concetto di propriet\u00e0 si pu\u00f2 evolvere attraverso il tempo.<\/p><p>Osserva che invece dell\u2019espressione \u00abin contrasto con gli interessi del lavoro, ecc.\u00bb. si limiterebbe a dire che la propriet\u00e0 non pu\u00f2 essere in contrasto con l\u2019utilit\u00e0 sociale; cos\u00ec sarebbe detto tutto, perch\u00e9 gli interessi del lavoro rientrano nell\u2019ambito della utilit\u00e0 sociale e, se vengono delimitati con indicazioni precise, possono diventare, ad un certo momento, una beffa, perch\u00e9 l\u2019interesse del lavoro di oggi pu\u00f2 essere negato o superato domani.<\/p><p>Poi si dice: \u00abin modo da recare pregiudizio alla propriet\u00e0 altrui, alla sicurezza\u00bb; chiede se si vuol parlare della sicurezza individuale o di quella della propriet\u00e0.<\/p><p>Si parla poi di libert\u00e0 e di dignit\u00e0 umana, ma ritiene che il concetto di dignit\u00e0 umana sia assorbito dal concetto di libert\u00e0: non c\u2019\u00e8 dignit\u00e0 umana, se non c\u2019\u00e8 libert\u00e0.<\/p><p>Infine trova elastica l\u2019espressione \u00abbisogni umani essenziali\u00bb perch\u00e9, se ci si riporta al 1917, ad esempio, 700 grammi di pane al giorno potevano essere sufficienti per pagare un individuo che dovesse provvedere ai suoi bisogni umani essenziali, ma \u00e8 molto differente se si considerano i bisogni di oggi e quelli assai pi\u00f9 vasti di domani.<\/p><p>Quindi gli sembra che l\u2019articolo sia limitativo: la formulazione deve avere il carattere pi\u00f9 ampio possibile e permettere di porre a fuoco la situazione di oggi e quella che sar\u00e0 domani, di procedere verso quelle finalit\u00e0 sociali alle quali il cammino \u00e8 aperto.<\/p><p>Tornerebbe alla formula del Presidente che gli sembra possa includere con sufficiente latitudine tutti gli aspetti di quella che \u00e8 l\u2019interpretazione odierna della propriet\u00e0 e di quella che sar\u00e0 nel futuro.<\/p><p>ASSENNATO si dichiara d\u2019accordo con l\u2019onorevole Lombardo. Accetta, per la prima parte dell\u2019articolo, la formula: \u00abLa Repubblica riconosce e garantisce il diritto di propriet\u00e0\u00bb.<\/p><p>Crede che i colleghi saranno d\u2019accordo nel riconoscere l\u2019opportunit\u00e0 di non porre una premessa che definisca la vecchia forma di propriet\u00e0.<\/p><p>Seguiterebbe poi la formulazione nei seguenti termini:<\/p><p>\u00abLa legge determiner\u00e0 le norme che ne regolano i limiti, le forme e le modalit\u00e0 allo scopo di farla adempiere ad una funzione sociale e renderla accessibile a tutti, attraverso le varie forme.<\/p><p>\u00abL\u2019esercizio del diritto di propriet\u00e0 privata non dovr\u00e0 essere in contrasto con gli interessi del lavoro e i programmi sociali ed economici dello Stato, n\u00e9 recare pregiudizio alla propriet\u00e0 altrui, alla sicurezza, alla libert\u00e0 e dignit\u00e0 umana\u00bb.<\/p><p>MARINARO limiterebbe il secondo comma alle parole: \u00abregoler\u00e0 i limiti, le forme e le modalit\u00e0 allo scopo di farla adempiere ad una funzione sociale\u00bb.<\/p><p>Certo, lo Stato deve determinare la funzione sociale e ha la facolt\u00e0 di intervenire per stabilire le norme, acciocch\u00e9 la propriet\u00e0 adempia a questa funzione sociale, e lo pu\u00f2 fare per raggiungere tutti gli scopi previsti nella seconda parte dell\u2019articolo. Ne risulterebbe un articolo pi\u00f9 snello che non lega le mani del legislatore, il quale potrebbe intervenire in ogni momento.<\/p><p>PRESIDENTE osserva che l\u2019onorevole Assennato elimina la parola \u00abprivata\u00bb dalla prima parte, per non escludere la propriet\u00e0 collettiva. E questo sta bene, perch\u00e9 riconoscere solo il diritto di propriet\u00e0 privata potrebbe interpretarsi come un\u2019esclusione di altre forme di propriet\u00e0.<\/p><p>In seguito per\u00f2 dice: \u00abla legge determiner\u00e0 le norme che ne regolano i limiti, le forme e le modalit\u00e0\u00bb e si chiede se potr\u00e0 la legge ordinaria raggiungere la finalit\u00e0 alla quale si aspira, qualora nella Costituzione non venga riconosciuta anche la propriet\u00e0 collettiva. Un futuro interprete potrebbe dire che per il fatto di non essere riconosciuta dalla Costituzione, non \u00e8 ammissibile. Per queste ragioni chiede che nella Costituzione se ne faccia un cenno; questo potrebbe trovar luogo l\u00e0 dove si parla di funzione sociale.<\/p><p>FANFANI rileva di non aver ricevuto risposta alla sua domanda, eppure \u00e8 indispensabile, ai fini di quel cappello al primo articolo, di sapere quale contenuto si d\u00e0 alle espressioni: \u00abpropriet\u00e0 privata, collettiva, cooperativa\u00bb. Pensava che dai colleghi che da tre giorni usano queste parole sarebbe potuta venire qualche specificazione chiarificatrice.<\/p><p>Pensa che dire propriet\u00e0 privata e collettiva abbia un senso molto preciso solo se si tiene presente la finalit\u00e0 per la quale la propriet\u00e0 privata e quella collettiva vengono attuate, e baster\u00e0 sfiorare un po\u2019 la Costituzione russa per rendersene conto.<\/p><p>La propriet\u00e0 privata \u00e8 il contrapposto di quella collettiva non quanto all\u2019estensione o alla appropriazione di beni, ma alla modalit\u00e0; non a fini produttivi, se mai a fini distributivi; la propriet\u00e0 privata \u00e8 un modo di riservare i frutti della produzione ad un privato gestore possessore di beni; la collettiva invece si propone o di non ricavare un profitto, o se profitto ci deve essere per la differenzia fra il costo e il ricavo, di non riservarlo a beneficio del gestore, ma di distribuirlo ai singoli partecipanti al processo produttivo.<\/p><p>Detto questo, e se in questo vi \u00e8 l\u2019accordo, riconosce la necessit\u00e0 di premettere un articolo in cui si specifichi che i beni economici possono essere oggetto di appropriamento da parte di persone private, di comunit\u00e0 di lavoro, della collettivit\u00e0. Ma, dato che nella Costituzione italiana, negli istituti italiani e nel diritto italiano questi concetti non sono precisati, anzich\u00e9 con parole che presuppongono una definizione che oggi non c\u2019\u00e8 e dire \u00abpropriet\u00e0 privata e collettiva\u00bb, converrebbe adottare una espressione un po\u2019 pi\u00f9 generica che richiami al fatto della propriet\u00e0 da parte di questi tre tipi diversi: \u00abI beni economici possono essere oggetto di diritto di propriet\u00e0 da parte di privati, di comunit\u00e0 di lavoro della collettivit\u00e0\u00bb.<\/p><p>Questo primo articolo sgombrerebbe il terreno, e molte delle discussioni fatte sarebbero state evitate, se si fosse partiti da una simile premessa.<\/p><p>Fatto questo articolo, se ne dovrebbero formulare due o pi\u00f9 altri diretti a precisare quando e perch\u00e9 vengano ammesse le varie forme. Un articolo va dedicato alla propriet\u00e0 privata per stabilire che \u00e8 riconosciuta, ma riconosciuta in vista di determinati scopi e entro certi limiti.<\/p><p>Diceva l\u2019onorevole Lombardo nella sua critica che parlando di limiti e di modalit\u00e0 si veniva a circoscrivere e forse a ridurre a ben poco il diritto di propriet\u00e0 privata.<\/p><p>Questo sarebbe vero se non si uscisse da un sistema di vita in cui quella forma ha avuto un contenuto pressoch\u00e9 illimitato. Quindi per far risaltare che si esce da questo sistema di vita in cui il proprietario ha avuto libert\u00e0 di poter fare quello che vuole, \u00e8 indispensabile precisare che, dopo essere stato riconosciuto il diritto di propriet\u00e0 privata, esso viene limitato con scopi specifici, per inserirlo come una delle tante forme in questo sistema sociale nuovo che si vuol costruire per far s\u00ec che non sia il privilegio di un abile o di un fortunato, ma che l\u2019accesso alla propriet\u00e0 possa essere aperto a tutti.<\/p><p>A questo punto si dichiara nettamente contrario a parlare di piccola propriet\u00e0, perch\u00e9 cos\u00ec si limiterebbero le possibilit\u00e0 di sviluppo tecnico, mentre limitazioni non dovrebbero trovar posto nella Costituzione; e anche perch\u00e9 potrebbe sorgere l\u2019idea che l\u2019accessibilit\u00e0 si possa concretizzare solo in una porzione di terreno, mentre si deve non solo pensare alla propriet\u00e0 del suolo o della casa, ma a tutto quello che pu\u00f2 rappresentare un bene economico.<\/p><p>Per questo motivo, nessun accenno all\u2019idea della piccola propriet\u00e0. Naturalmente subito dopo bisogna formulare un altro articolo relativo alle altre due possibilit\u00e0 prospettate con l\u2019articolo primo: propriet\u00e0 cooperativa e propriet\u00e0 della collettivit\u00e0; e stabilire i motivi per cui si passa a queste altre forme, motivi di utilit\u00e0 collettiva, motivi di giustizia sociale; e stabilire che per questi motivi la legge pu\u00f2 rivendicare a tutti gli enti pubblici, territoriali o alle comunit\u00e0 di lavoro la propriet\u00e0 di alcune energie naturali, di porzione di territorio, di determinati compiessi produttivi. In qual modo? In due soli modi: o con una riserva originaria, o, dopo avvenuto appropriamento, attraverso un esproprio contro indennizzo.<\/p><p>A conclusione propone alla discussione i seguenti tre articoli:<\/p><p>Art. 1.<\/p><p>I beni economici possono essere oggetto di diritto di propriet\u00e0 da parte dei privati, delle comunit\u00e0 di lavoro, della collettivit\u00e0.<\/p><p>Art. 2.<\/p><p>La propriet\u00e0 privata \u00e8 riconosciuta e garantita dallo Stato (pensa che si possa anche omettere la parola \u00abgarantita\u00bb).<\/p><p>La legge ne determiner\u00e0 i limiti, l\u2019estensione, i modi di acquisto, di uso e di trasferimento, anche a titolo ereditario, allo scopo di farla adempiere alla sua funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.<\/p><p>Art. 3.<\/p><p>Per esigenze di utilit\u00e0 collettiva, di coordinamento della attivit\u00e0 economica e di giustizia sociale, la legge pu\u00f2 rivendicare agli enti pubblici territoriali e alle comunit\u00e0 di lavoro la propriet\u00e0 di alcune energie naturali, di porzioni di territorio, di determinati complessi produttivi, sia mediante riserva originaria, sia mediante esproprio dei privati contro indennizzo.<\/p><p>ASSENNATO fa notare che dopo quattro giorni la discussione viene completamente spostata.<\/p><p>FANFANI ritiene di avere riassunto la discussione.<\/p><p>ASSENNATO per mozione d\u2019ordine, pur ringraziando il collega Fanfani del contributo che d\u00e0 alla discussione con il suo schema, non pu\u00f2 fare a meno di notare che dopo quattro giorni di discussioni tale schema rischia di mandare a monte tutto il lavoro svolto precedentemente, spostando completamente i termini della questione.<\/p><p>DOMINED\u00d2 crede invece che lo schema proposto sia il frutto dello sviluppo della discussione, alla quale l\u2019onorevole Fanfani non ha fatto altro che aggiungere un anello della catena, tanto \u00e8 vero che egli si \u00e8 ricollegato alle tre ipotesi fondamentali, indugiando sulla definizione delle finalit\u00e0 economiche inerenti alla propriet\u00e0 e all\u2019impresa collettiva, nello stesso modo in cui l\u2019oratore si era soffermato prevalentemente sulla definizione dei caratteri giuridici, sottolineando l\u2019esigenza di approfondire la nuova ipotesi. Non ritiene pertanto fondata la mozione Assennato.<\/p><p>CORBI ha seguito con molta attenzione l\u2019interessantissima e complessa discussione; per\u00f2 tiene a mettere in evidenza che si discute da pi\u00f9 di tre giorni e, se si continua in tal modo, difficilmente si arriver\u00e0 a concludere i lavori nel termine fissato, tenendo conto del numero di articoli che la Sottocommissione deve ancora esaminare. Crede che la colpa sia del sistema seguito, nel senso che la discussione sta scivolando nel bizantinismo, da cui difficilmente si potr\u00e0 uscire se non dando ai lavori un\u2019impostazione diversa. Propone pertanto che il Presidente scelga un articolo che possa servire come base di discussione per apportarvi tutte le modifiche che saranno ritenute necessarie. Il presentare ad ogni momento un articolo nuovo allontana sempre di pi\u00f9 da una conclusione.<\/p><p>Si permette poi richiamare il Presidente sulla necessit\u00e0 di una maggiore autoritariet\u00e0 sia nel dirigere la discussione, in modo che non vada fuori tema, sia nel mettere in evidenza tutti gli aspetti che possano far confluire verso un punto di convergenza, per arrivare cos\u00ec ad una soluzione pi\u00f9 rapida.<\/p><p>PRESIDENTE risponde all\u2019onorevole Corbi che \u00e8 difficile poter forzare il proprio temperamento, e del resto non crede che vi sia bisogno di richiami nei confronti di colleghi cos\u00ec sapienti e cortesi. Pertanto pi\u00f9 che sulla sua fermezza, far\u00e0 conto sulla buona volont\u00e0 di tutti i membri della Sottocommissione.<\/p><p>FANFANI desidera chiarire all\u2019onorevole Assennato che se non ha presentato prima il suo schema \u00e8 solo perch\u00e9 non rientra nelle sue abitudini di venire alle riunioni con una ricetta pronta in tasca; ma stando a sentire attentamente, cerca di rendersi conto della comune opinione e ne trae le conseguenze.<\/p><p>Non pu\u00f2 infine accettare il velato rimprovero rivoltogli dall\u2019onorevole Corbi, in quanto non desidera che i suoi articoli siano discussi nel loro insieme, ma solo dimostrare l\u2019interdipendenza delle tre diverse ipotesi.<\/p><p>ASSENNATO insiste nell\u2019affermare che la formulazione proposta dall\u2019onorevole Fanfani pu\u00f2 essere causa di profondo sconvolgimento di tutto il lavoro in precedenza svolto. A tale proposito fa notare che la nomina del Relatore ha lo scopo di affidare ad uno dei componenti il lavoro pi\u00f9 pesante, di porre le basi della discussione, proponendo una formulazione sulla quale devono convergere tutte le osservazioni per apportarvi le necessarie modifiche. Se ognuno presenta nuove formulazioni, la nomina del Relatore risulta inutile.<\/p><p>PRESIDENTE, venendo incontro al desiderio espresso dall\u2019onorevole Corbi, desidera mettere in luce i punti di divergenza e convergenza nelle proposte dell\u2019onorevole Fanfani.<\/p><p>Sull\u2019articolo 1 non trova nulla da eccepire, e crede che sulla sua formulazione possano essere tutti d\u2019accordo. Lo stesso concetto afferma per l\u2019articolo 2, anche per quanto concerne la precisazione relativa ai trasferimenti a titolo ereditario, perch\u00e9 se lo Stato riconosce e garantisce la propriet\u00e0 privata, deve anche correlativamente assicurare la possibilit\u00e0 di poterla acquistare <em>mortis causa.<\/em><\/p><p>Sul 3\u00b0 articolo riconosce invece che possano sorgere divergenze. Si dichiara innanzi tutto favorevole al verbo \u00abpu\u00f2\u00bb, bench\u00e9 in altre Costituzioni, come in quella francese, sia usato invece il verbo \u00abdeve\u00bb. Soffermandosi poi sulla frase: \u00abla propriet\u00e0 di alcune energie naturali, di porzioni di territorio, di determinati complessi produttivi\u00bb, esprime l\u2019avviso che la dizione usata sia troppo indeterminata.<\/p><p>Domanda se tutti siano d\u2019accordo nel riconoscere queste tre forme di propriet\u00e0, e che alla propriet\u00e0 privata possano essere segnati limiti di uso.<\/p><p>ASSENNATO trova strano che proprio a lui, comunista, tocchi di rivendicare il diritto di propriet\u00e0 delle societ\u00e0, che non \u00e8 compreso nella formulazione del primo articolo.<\/p><p>TAVIANI, <em>Relatore<\/em>, a suo avviso, le societ\u00e0 sono anch\u2019esse da considerarsi come private.<\/p><p>ASSENNATO ritiene che allora anche le comunit\u00e0 di lavoro dovrebbero considerarsi alla stessa stregua e perci\u00f2 sarebbe inutile per esse il riferimento dell\u2019articolo 1.<\/p><p>Premesso poi che gli sembra ambiguo il termine \u00abcollettivo\u00bb, fa presente che la parola \u00abterritorio\u00bb ha una speciale significazione come parte della estensione del suolo nazionale. Si domanda allora perch\u00e9 si debba escludere dalla espropriazione la propriet\u00e0 immobiliare costituita da stabili. Nel complesso la formulazione proposta, oltre ad essere incerta e lacunosa, mette in condizioni di non poter pi\u00f9 discutere.<\/p><p>Propone di sospendere per qualche minuto la riunione, per cercare di trovare, in una conversazione amichevole, una via di accomodamento.<\/p><p>GIUA non \u00e8 d\u2019accordo con l\u2019onorevole Corbi di limitare le discussioni, ma \u00e8 anzi d\u2019avviso che debbano estendersi quanto pi\u00f9 \u00e8 possibile, se da esse possa ricavarsi qualche concreta utilit\u00e0.<\/p><p>In particolare paragona la posizione dei suoi colleghi Corbi e Assennato a quella di Proudhon e Marx, il quale, in opposizione al primo, nel suo libro <em>La miseria della filosofia <\/em>affermava: \u00abIl voler dare una definizione della propriet\u00e0 come di un rapporto indipendente di una categoria a parte, come un\u2019idea astratta o eterna, non pu\u00f2 essere che una illusione di metafisica e di giurisprudenza\u00bb.<\/p><p>Si dichiara poi favorevole alla formulazione proposta dall\u2019onorevole Fanfani, sia perch\u00e9 personalmente nega che in regime borghese possa affermarsi una propriet\u00e0 collettiva in senso socialista, sia perch\u00e9 la dizione usata porta una maggiore estensione non solo al concetto di propriet\u00e0 privata e cooperativa, ma anche a quello di propriet\u00e0 collettiva che \u00e8 assai diverso da ci\u00f2 che i socialisti intendono.<\/p><p>TAVIANI, <em>Relatore<\/em>, per una volta tanto, si dichiara d\u2019accordo col Presidente e lo ringrazia per aver fatto un ulteriore passo verso le posizioni del suo gruppo. Salvo ad integrare l\u2019articolo 3 in modo che siano meglio precisati i beni che possono essere oggetto di espropriazione a favore di enti pubblici territoriali o di comunit\u00e0 di lavoro, gli sembra che tutti siano d\u2019accordo sul principio del riconoscimento della propriet\u00e0 privata. Del resto anche le formulazioni degli onorevoli Corbi e Lombardo non divergono nettamente e sar\u00e0 facile giungere ad una intesa. Nel timore per\u00f2 che successivamente, in sede di votazione, sorgano dei contrasti, desidera riaffermare ancora una volta la assoluta necessit\u00e0 che nella Carta costituzionale sia sancito ben chiaro il principio che lo Stato riconosce e garantisce la propriet\u00e0 privata. Questo principio rappresenta per il suo gruppo un\u2019esigenza imprescindibile, dalla quale \u00e8 impossibile derogare. Su questo argomento considera quindi inutile continuare la discussione, dichiarandosi disposto, in caso contrario, a presentarsi all\u2019Assemblea con una separata relazione.<\/p><p>Desidera anche precisare che la formulazione ultima che ha proposto era il frutto di un accordo a cui si era pervenuti dopo un\u2019amichevole conversazione svoltasi tra l\u2019oratore e gli onorevoli Corbi e Assennato.<\/p><p>PRESIDENTE, circa l\u2019ultima parte dell\u2019articolo 3, formulato dall\u2019onorevole Fanfani, fa presente che \u00e8 pervenuta la proposta di sostituire alle parole \u00abcontro indennizzo\u00bb le altre \u00abcon riserva di indennizzo\u00bb.<\/p><p>LOMBARDO ha gi\u00e0 detto che a suo giudizio l\u2019aggettivo \u00abprivata\u00bb era una superfetazione, perch\u00e9 la sostanza del dibattito sulla propriet\u00e0 verte in sede ideologico-filosofica sul concetto della propriet\u00e0 privata. Dichiara di riconoscere in pieno la propriet\u00e0 privata, ma nella formulazione accennata dal Relatore gli sembrava che \u00abprivata\u00bb significasse che fino ad oggi c\u2019era stata un\u2019altra forma di propriet\u00e0 e che fosse venuto il momento di riconoscere quella privata. Invece questa esiste ed ha costituito l\u2019oggetto di ampi dibattiti attraverso i secoli.<\/p><p>Dicendo soltanto \u00abpropriet\u00e0\u00bb si considera qualunque tipo di propriet\u00e0, quella personale, quella di carattere pubblico e quella collettiva.<\/p><p>Oggi c\u2019\u00e8 la propriet\u00e0 privata e, per limitarne gli abusi, si debbono assegnare alcune finalit\u00e0. Quindi non vi \u00e8 dissenso per quanto riguarda la enunciazione del diritto di propriet\u00e0 privata; solo non vorrebbe limitare il concetto a quella privata unicamente e non indurre in errore chi leggesse questo testo, che potrebbe immaginare che la Commissione si stia occupando di una cosa che non esiste.<\/p><p>La riunione termina alle 11.40.<\/p><p><em>Erano presenti:<\/em> Assennato, Canevari, Corbi, Domined\u00f2, Fanfani, Federici Maria, Ghidini, Giua, Lombardo, Marinaro, Merlin Angelina, Rapelli, Taviani, Togni.<\/p><p><em>Assenti giustificati:<\/em> Colitto, Mol\u00e8, Noce Teresa.<\/p><p><em>Assente:<\/em> Paratore.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE TERZA SOTTOCOMMISSIONE 13. RESOCONTO SOMMARIO DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI VENERD\u00cc 27 SETTEMBRE 1946 PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GHIDINI INDICE Diritto di propriet\u00e0 (Seguito della discussione) Presidente \u2013 Federici Maria \u2013 Taviani, Relatore \u2013 Giua \u2013 Domined\u00f2 \u2013 Fanfani \u2013 Assennato \u2013 Marinaro \u2013 Lombardo \u2013 Corbi. La seduta [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_relevanssi_hide_post":"","_relevanssi_hide_content":"","_relevanssi_pin_for_all":"","_relevanssi_pin_keywords":"","_relevanssi_unpin_keywords":"","_relevanssi_related_keywords":"","_relevanssi_related_include_ids":"","_relevanssi_related_exclude_ids":"","_relevanssi_related_no_append":"","_relevanssi_related_not_related":"","_relevanssi_related_posts":"595,1646,574,2017,2364,1942","_relevanssi_noindex_reason":"","_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[102,71],"tags":[],"post_folder":[131],"class_list":["post-5476","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-1946-09ts","category-terza-sottocommissione"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5476","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=5476"}],"version-history":[{"count":6,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5476\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":7912,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5476\/revisions\/7912"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=5476"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=5476"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=5476"},{"taxonomy":"post_folder","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fpost_folder&post=5476"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}