{"id":5474,"date":"2023-10-16T13:52:07","date_gmt":"2023-10-16T11:52:07","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5474"},"modified":"2023-10-23T14:35:38","modified_gmt":"2023-10-23T12:35:38","slug":"giovedi-26-settembre-1946-3","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5474","title":{"rendered":"GIOVED\u00cc 26 SETTEMBRE 1946"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"5474\" class=\"elementor elementor-5474\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-cb11bd2 elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"cb11bd2\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-7b9cba6\" data-id=\"7b9cba6\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-875d206 elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"875d206\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/19460926sed012ts.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-3a2a9d8 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"3a2a9d8\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p><strong>COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE<\/strong><\/p><p>TERZA SOTTOCOMMISSIONE<\/p><p>12.<\/p><p>RESOCONTO SOMMARIO<\/p><p>DELLA SEDUTA DI GIOVED\u00cc 26 SETTEMBRE 1946<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>GHIDINI<\/strong><\/p><p>INDICE<\/p><p><strong>Diritto di propriet\u00e0<\/strong> (<em>Seguito della discussione<\/em>)<\/p><p>Taviani, <em>Relatore \u2013 <\/em>Presidente \u2013 Assennato \u2013 Canevari \u2013 Marinaro \u2013 Domined\u00f2 \u2013 Giua \u2013 Corbi \u2013 Fanfani.<\/p><p>La seduta comincia alle 10.<\/p><p>Seguito della discussione sul diritto di propriet\u00e0.<\/p><p>TAVIANI, <em>Relatore<\/em>, ha gi\u00e0 risposto ieri alle due obiezioni formulate dall\u2019onorevole Assennato.<\/p><p>L\u2019onorevole Giua ha ritenuto troppo generico il primo comma e ha detto che \u00e8 impossibile definire quando la propriet\u00e0 sia frutto del lavoro e del risparmio. Lo stesso hanno osservato gli onorevoli Colitto, Domined\u00f2 e Lombardo.<\/p><p>Trova giuste le osservazioni e consente ad eliminare questa espressione.<\/p><p>L\u2019onorevole Colitto ha insistito nell\u2019affermare che non \u00e8 necessaria la dichiarazione delle finalit\u00e0 e del riconoscimento del diritto di propriet\u00e0 e delle norme con cui la legge ne deve stabilire i limiti e la consistenza; su questo punto non \u00e8 d\u2019accordo. Concorda invece con le osservazioni fatte dagli onorevoli Domined\u00f2 e Fanfani e prende atto della dichiarazione dell\u2019onorevole Assennato di non chiedere l\u2019eliminazione del riconoscimento della propriet\u00e0 privata. L\u2019onorevole Corbi era pi\u00f9 o meno d\u2019accordo con l\u2019onorevole Assennato.<\/p><p>Al termine della discussione di ieri non sembrava possibile giungere rapidamente ad un accordo e si profilava l\u2019eventualit\u00e0 che la Sottocommissione potesse dividersi e presentare una relazione di maggioranza e una di minoranza; ma ora, riflettendo alle osservazioni fatte, e dopo aver riletta la relazione Pesenti, non vede pi\u00f9 questa eventualit\u00e0. Ritiene superfluo discutere sulla questione della premessa etico-filosofica al riconoscimento del diritto di propriet\u00e0 privata. Su questo punto sar\u00e0 difficile raggiungere un accordo con l\u2019onorevole Assennato. A malincuore dovr\u00e0 rinunciare a questa esigenza, e cos\u00ec l\u2019accordo potr\u00e0 forse essere raggiunto.<\/p><p>Ci sono secondo lui due esigenze: la prima \u00e8 che la propriet\u00e0 privata debba essere riconosciuta non dalla legge, ma dalla Costituzione: \u00e8 detto anche nelle relazioni Togliatti e Pesenti; il disaccordo \u00e8 derivato dalle osservazioni del Presidente e dal primo accenno dell\u2019onorevole Lombardo al suo articolo che, poi, nella stesura definitiva \u00e8 stato cos\u00ec mutato: \u00abLa propriet\u00e0 \u00e8 riconosciuta e garantita dallo Stato nei limiti e nelle forme stabiliti dalla legge\u00bb.<\/p><p>Gli sembra che l\u2019onorevole Lombardo abbia receduto da questa posizione di ricondurre alla legge il riconoscimento.<\/p><p>ASSENNATO chiede perch\u00e9 il Relatore attribuisce tanta importanza a questa distinzione fra legge e Costituzione.<\/p><p>TAVIANI, <em>Relatore<\/em>, risponde che la legge pu\u00f2 essere modificata e in tal modo la garanzia della propriet\u00e0 privata pu\u00f2 venir tolta, mentre, se \u00e8 riconosciuta dalla Costituzione, per abolirla occorrerebbe fare un\u2019altra Costituzione.<\/p><p>ASSENNATO obietta che, se la Costituzione stabilisce che \u00e8 la legge che deve garantire la propriet\u00e0, la legge, anche modificata, non potr\u00e0 mai sopprimere l\u2019oggetto la cui tutela \u00e8 stata ad essa affidata.<\/p><p>DOMINED\u00d2 pur rilevando l\u2019acutezza del concetto espresso dall\u2019onorevole Assennato, ritiene che il riconoscimento dei diritti fondamentali costituisca compito precipuo di una Carta costituzionale.<\/p><p>TAVIANI, <em>Relatore<\/em>, ricorda che nella relazione dell\u2019onorevole Pesenti si dice: \u00abLo Stato riconosce, garantisce, tutela la propriet\u00e0 ecc.\u00bb.<\/p><p>Sulla seconda esigenza \u00e8 pi\u00f9 acuto il dissenso fra gli onorevoli Pesenti, Domined\u00f2 e Fanfani da una parte, Lombardo e Colitto dall\u2019altra, mentre c\u2019\u00e8 possibilit\u00e0 di accordo con l\u2019onorevole Corbi e l\u2019onorevole Assennato. Si tratta della necessit\u00e0 che la legge, nel fissare i modi, tenga presenti alcuni scopi. Che la legge debba fissare i modi \u00e8 una necessit\u00e0 che tutti riconoscono; ma, come gi\u00e0 nella questione del diritto al lavoro e in quella dell\u2019assistenza e previdenza sono stati fissati gli orientamenti e gli scopi ai quali la legge deve tendere, cos\u00ec anche in questo campo nel fissare le norme specifiche chiede che siano fissati questi scopi.<\/p><p>Primo punto: la propriet\u00e0 privata non ha solo una funzione personale, ma anche sociale, che si esplica non solo in senso negativo ma anche in senso positivo; essa deve essere esercitata conformemente all\u2019utilit\u00e0 sociale e al bene comune; e questo lo dice anche la relazione Pesenti. Ci\u00f2 vuol dire che la propriet\u00e0 privata deve essere inquadrata in una visione organica della vita economica dello Stato.<\/p><p>Secondo punto: la Repubblica \u00e8 tenuta a difendere e diffondere la piccola propriet\u00e0; questo \u00e8 affermato dall\u2019onorevole Colitto e dall\u2019onorevole Pesenti. Qui sorge una divergenza con gli onorevoli Assennato e Corbi, i quali dicono che, invece della piccola propriet\u00e0, al fine di favorire i cittadini, si dovrebbe parlare della propriet\u00e0 cooperativa. Riconosce giusta soltanto in parte l\u2019osservazione. I lavoratori possono essere sottratti allo sfruttamento diffondendo la piccola propriet\u00e0, ma anche attraverso la propriet\u00e0 cooperativistica. Pertanto ritiene che l\u2019accordo possa essere raggiunto su di un articolo di questo tipo:<\/p><p>\u00abLo Stato riconosce e garantisce il diritto di propriet\u00e0 privata. Ciascuno deve potervi accedere col lavoro e col risparmio.<\/p><p>\u00abLa legge determiner\u00e0 le norme che ne regolano l\u2019acquisto e il trasferimento, i limiti, le modalit\u00e0 di godimento allo scopo di assicurare che la propriet\u00e0 privata risponda, oltre che ad una funzione personale, alla sua funzione sociale, nonch\u00e9 allo scopo di difendere e diffondere la piccola propriet\u00e0 e la propriet\u00e0 cooperativa\u00bb.<\/p><p>Ripete che \u00e8 d\u2019accordo nella sostanza dell\u2019articolo proposto dall\u2019onorevole Giua e che rinuncia, bench\u00e9 a malincuore, alle ragioni etico-filosofiche del riconoscimento; ma quello che non accetta \u00e8 di eliminare gli scopi che la legge deve tener presenti nel determinare le norme del diritto di propriet\u00e0.<\/p><p>Dichiara di accettare in pieno la proposta dell\u2019onorevole Domined\u00f2 e di essere disposto ad accettare il primo comma proposto dall\u2019onorevole Lombardo: \u00abLa propriet\u00e0 \u00e8 riconosciuta e garantita dallo Stato nelle forme e nei limiti stabiliti dalla legge\u00bb, purch\u00e9 ci sia accanto al termine \u00abpropriet\u00e0\u00bb l\u2019aggettivo \u00abprivata\u00bb.<\/p><p>Sul secondo comma dell\u2019onorevole Lombardo rileva che sta bene dire che \u00abil diritto di propriet\u00e0 non pu\u00f2 essere esercitato contrariamente ecc.\u00bb, ma manca la parte positiva, e c\u2019\u00e8 solo quella negativa. \u00c8 pienamente d\u2019accordo circa il primo comma proposto dall\u2019onorevole Corbi; sul secondo trova discutibile la parola \u00abeventuale\u00bb; inoltre fra il primo e il secondo comma manca una parte intermedia.<\/p><p>ASSENNATO prega il relatore di sostituire questa dizione: \u00abLa Repubblica riconosce e garantisce il diritto di propriet\u00e0 privata, purch\u00e9 l\u2019uso di questa non contrasti gli interessi del lavoro e della collettivit\u00e0\u00bb. Ritiene che a questa richiesta non sar\u00e0 fatta opposizione.<\/p><p>CANEVARI osserva che nel secondo comma del testo proposto dal relatore sono indicati due scopi: \u00abLa legge determiner\u00e0 le norme che ne regolano l\u2019acquisto e il trasferimento, i limiti, le modalit\u00e0 di godimento allo scopo di assicurare che la propriet\u00e0 privata risponda, oltre che ad una funzione personale, alla sua funzione sociale, e allo scopo di difendere e diffondere la piccola propriet\u00e0 e la propriet\u00e0 cooperativa\u00bb.<\/p><p>Secondo questa dizione, la difesa deve essere assicurata per raggiungere lo scopo di assicurare che la propriet\u00e0 privata risponda ad una funzione personale e ad una funzione sociale; ma parrebbe che la piccola propriet\u00e0 e quella cooperativa non rispondano a questa finalit\u00e0 e quindi non debbano essere difese.<\/p><p>Afferma invece che la legge deve proporsi anche questa difesa, in quanto la piccola propriet\u00e0 e la propriet\u00e0 cooperativa possono essere le forme che meglio rispondono a quel determinato fine.<\/p><p>MARINARO \u00e8 d\u2019avviso che, specialmente dal punto di vista formale, l\u2019emendamento sminuisca il principio del riconoscimento del diritto di propriet\u00e0. Ritiene infatti che riconoscimento di tale diritto debba esser fatto in modo reciso e pieno, salvo poi fissare le limitazioni della propriet\u00e0 per finalit\u00e0 sociali. Invece un riconoscimento condizionato, nel senso che l\u2019uso non sia contrario agli interessi del lavoro e della collettivit\u00e0, costituisce, a suo avviso, un\u2019affermazione vaga, imprecisa e indeterminata: all\u2019atto pratico sarebbe ben difficile stabilire i casi di pieno riconoscimento del diritto di propriet\u00e0.<\/p><p>TAVIANI, <em>Relatore<\/em>, ritiene che la formulazione dell\u2019onorevole Pesenti sia ancora pi\u00f9 forte della sua. Infatti nel comma <em>b<\/em>) si legge che lo Stato riconosce e garantisce la propriet\u00e0 privata e le iniziative private e che il diritto di propriet\u00e0 non potr\u00e0 essere esercitato in contrasto con gli interessi del lavoro.<\/p><p>PRESIDENTE, essendo giunto l\u2019onorevole Giua, prega l\u2019onorevole Taviani di voler ripetere le osservazioni che egli fa alla formulazione da lui proposta.<\/p><p>TAVIANI, <em>Relatore<\/em>, dichiara di accettare la prima parte dell\u2019articolo proposto dall\u2019onorevole Giua, disposto anche a rinunciare, sebbene a malincuore, alle parole \u00abCiascuno deve potervi accedere col lavoro e col risparmio\u00bb. Parimenti a malincuore \u00e8 disposto a rinunciare alle ragioni etiche e filosofiche del riconoscimento del diritto di propriet\u00e0, ma non pu\u00f2 accettare la seconda parte del suddetto articolo, in quanto non vengono fissati gli scopi che la legge dovrebbe tener presenti nel determinare le norme che regolano l\u2019acquisto, il trasferimento, i limiti di estensione e le modalit\u00e0 di godimento del diritto di propriet\u00e0. Tali scopi sono invece espressi nell\u2019affermazione che la propriet\u00e0 privata deve rispondere, oltre che ad una funzione personale, alla sua funzione sociale.<\/p><p>PRESIDENTE desidera mettere in rilievo che l\u2019articolo formulato dall\u2019onorevole Pesenti non gli sembra conforme alle dizioni proposte dagli onorevoli Giua e Taviani. Nell\u2019articolo dell\u2019onorevole Pesenti si afferma, infatti, alla lettera <em>A<\/em>) che \u00abla propriet\u00e0 \u00e8 il diritto inviolabile di usare, di godere, di disporre dei beni garantiti a ciascuno dalla legge\u00bb ripetendo, in sostanza, l\u2019articolo della Costituzione francese che \u00e8 stata recentemente respinta. Pertanto l\u2019espressione cui ha fatto prima cenno l\u2019onorevole Taviani, cio\u00e8 che lo Stato riconosce e garantisce la propriet\u00e0 privata, \u00e8 condizionata alla prima parte della formula, nel senso quindi che lo Stato garantisce soltanto i beni che sono consentiti a ciascuno dalla legge. Pertanto l\u2019articolo dell\u2019onorevole Pesenti \u00e8 piuttosto invocabile per la sua tesi che non per quella dell\u2019onorevole Taviani.<\/p><p>DOMINED\u00d2 ricorda che, in relazione al comma, vi \u00e8 anche la proposta dell\u2019onorevole Assennato di aggiungere alla statuizione di principio una causa mediata di limitazione del diritto, nel senso di circoscrivere la propriet\u00e0 in vista dei fini sociali che essa si deve proporre di raggiungere.<\/p><p>Non vorrebbe ad ogni modo che la Sottocommissione si irrigidisse in questioni formali. Basti pensare che nel caso in cui si eliminasse la seconda parte del l\u00b0 comma e cio\u00e8 \u00abCiascuno deve potervi accedere col lavoro e col risparmio\u00bb, dopo la statuizione si avrebbe subito la determinazione del fine sociale, avvicinandosi cos\u00ec allo scopo che si prefiggeva l\u2019onorevole Assennato.<\/p><p>In realt\u00e0, dal punto di vista logico gli sembra anche corretto che prima si ponga la statuizione ed immediatamente dopo segua la finalit\u00e0 in vista della quale la statuizione \u00e8 stata fatta.<\/p><p>Poich\u00e9 gli sembra che tutti possano essere d\u2019accordo su questo concetto, nel 2\u00b0 comma, dove si specifica la finalit\u00e0 sociale, si potrebbe, a suo avviso, maggiormente svolgere il concetto che l\u2019onorevole Taviani ha formulato forse in forma troppo ristretta, inserendo l\u2019aggiunta proposta dall\u2019onorevole Assennato, opportunamente ritoccata nel senso di parlare piuttosto che di \u00abuso\u00bb di \u00abgodimento\u00bb, espressione pi\u00f9 comprensiva e comunque pi\u00f9 esatta trattandosi qui del diritto e non del suo oggetto. Parimenti nel 2\u00b0 comma, come sono unite dalla congiunzione \u00abe\u00bb le parole \u00abl\u2019acquisto e il trasferimento\u00bb, cos\u00ec collocherebbe con la stessa congiunzione le parole \u00abi limiti e le modalit\u00e0\u00bb, per accentuare il distacco esistente tra i due concetti.<\/p><p>Dichiara poi di condividere le osservazioni dell\u2019onorevole Canevari, perch\u00e9 altro \u00e8 la determinazione dello scopo immediato del riconoscimento del diritto di propriet\u00e0, altro \u00e8 l\u2019enunciazione di uno scopo mediato, di una finalit\u00e0, cio\u00e8, che si prospetta in un secondo tempo. Trattasi di due elementi che non possono essere posti sullo stesso piano di omogeneit\u00e0, perch\u00e9 l\u2019uno rappresenta un fine attuale, l\u2019altro una eventualit\u00e0 futura.<\/p><p>A proposito dell\u2019ultima parte del 2\u00b0 comma, rileva che il termine \u00abdifesa\u00bb \u00e8 un concetto comune a tutte le forme di propriet\u00e0. Per le particolari forme di propriet\u00e0 ivi contemplate, preferirebbe non parlare di \u00abdifesa\u00bb, perch\u00e9 in tal modo si potrebbe dare l\u2019impressione di una mancanza di difesa nei confronti delle altre forme di propriet\u00e0. Si limiterebbe, per tanto, a parlare di \u00abdiffusione\u00bb, termine assai pi\u00f9 ampio che presuppone anche quello pi\u00f9 circoscritto di \u00abdifesa\u00bb. Formulerebbe quindi l\u2019ultima parte nella seguente maniera: \u00abA tal fine sar\u00e0 diffusa la piccola propriet\u00e0 e la propriet\u00e0 cooperativa\u00bb.<\/p><p>Per quanto concerne le osservazioni svolte dall\u2019onorevole Ghidini, si permette insistere sul concetto che il diritto di propriet\u00e0 in s\u00e9 e per s\u00e9 deve essere riconosciuto e garantito dalla Carta costituzionale, mentre \u00e8 logico che al Codice spetti di attuare nella sua concretezza la disciplina dell\u2019istituto garantito costituzionalmente. Non gli sembra d\u2019altra parte che tale tesi contrasti con la formulazione Pesenti, la quale nell\u2019articolo 1 parla di garanzia, non tanto in relazione al diritto di propriet\u00e0, quanto ai singoli beni che possono essere oggetto del diritto stesso: e ci\u00f2 \u00e8 tanto vero che la stessa relazione accede quindi nel successivo articolo 2 a questo concetto con una formulazione pi\u00f9 rigorosa: \u00abLo Stato riconosce e garantisce la propriet\u00e0 privata\u00bb.<\/p><p>GIUA fa innanzi tutto rilevare che se la Repubblica garantisce il diritto di propriet\u00e0 privata, nella garanzia \u00e8 implicito anche il riconoscimento. L\u2019espressione \u00abriconosce\u00bb usata nel 1\u00b0 comma gli sembra pertanto un\u2019affermazione di principio che non lo soddisfa dal suo punto di vista. Anche l\u2019espressione usata alla fine del 2\u00b0 comma: \u00aballo scopo di difendere e diffondere\u00bb non ritiene che sia tale da essere inserita in una Carta costituzionale, specialmente per quanto concerne la funzione che lo Stato avrebbe di diffondere la piccola propriet\u00e0 e la propriet\u00e0 cooperativa. In tutte le Costituzioni, infatti, forse tranne che per la russa, lo Stato non ha mai avuto e non ha questa particolare funzione. Crede che nemmeno lo Stato sorto in seguito alla Rivoluzione francese si sia mai prefissa la funzione di diffondere la piccola propriet\u00e0. Si tratterebbe, in sostanza, di un concetto che non \u00e8 pi\u00f9 giuridico, ma etico-sociale. In un periodo di transizione come quello che attraversa l\u2019Italia in questo momento, un\u2019affermazione simile egli non ritiene, almeno dal suo punto di vista, che possa essere accettata. \u00c8 infatti ipotizzabile che in un domani, in seguito ad una riforma agraria, si voglia diffondere al massimo la propriet\u00e0 cooperativistica e quindi si venga in tal modo ad affermare un principio che sarebbe contrario alla piccola propriet\u00e0. Ma se nella Carta costituzionale si stabilisce che lo Stato deve difendere sia la piccola propriet\u00e0 che la propriet\u00e0 cooperativa, sorger\u00e0 un contrasto di funzioni che avr\u00e0 senza dubbio sensibili ripercussioni nel Parlamento da parte dei rappresentanti dei piccoli proprietari, che si faranno forti della dizione usata nella Carta costituzionale.<\/p><p>Per questi motivi sopprimerebbe il verbo\u00bb diffondere\u00bb, il quale implica una funzione che non si pu\u00f2 attribuire allo Stato, a meno di non voler creare un dualismo, con possibilit\u00e0 di antitesi e lotte di gruppi contrastanti.<\/p><p>MARINARO esprime l\u2019avviso che la prima parte del 2\u00b0 comma contenga un concetto cos\u00ec vasto da comprendere anche le finalit\u00e0 successive. Pertanto il 1\u00b0 comma potrebbe terminare alle parole: \u00aballa sua funzione sociale\u00bb: nel concetto di funzione sociale il legislatore troverebbe senza dubbio l\u2019appiglio per disciplinare sia la difesa che la diffusione della piccola propriet\u00e0 e della propriet\u00e0 cooperativa.<\/p><p>ASSENNATO, per mozione d\u2019ordine, prega di discutere innanzi tutto le modificazioni da apportare alla prima parte dell\u2019articolo.<\/p><p>TAVIANI, <em>Relatore<\/em>, gli sembra che l\u2019articolo costituisca tutto un complesso organico, le cui parti non possono essere scisse.<\/p><p>ASSENNATO propone di modificare il secondo comma nella seguente maniera: \u00abLa legge determiner\u00e0 le norme che ne regolano l\u2019acquisto, il trasferimento, i limiti e le modalit\u00e0 di godimento in modo tale che l\u2019uso della propriet\u00e0 risponda alla funzione sociale. Allo scopo di favorire la produzione sar\u00e0 favorita la propriet\u00e0 cooperativa e la piccola propriet\u00e0\u00bb.<\/p><p>TAVIANI, <em>Relatore<\/em>, rispondendo alla obiezione dell\u2019onorevole Giua che lo Stato non ha mai avuto la funzione di diffondere la piccola propriet\u00e0, ricorda che spesso lo Stato effettu\u00f2 lo spezzettamento del latifondo. Gli sembra inoltre strano che sia proprio l\u2019onorevole Gina a non accettare questa funzione dello Stato, dal momento che ha accettato tutte le precedenti posizioni ed orientamenti. Ad ogni modo, per evitare i dubbi ai quali potrebbe dar luogo, a seconda dell\u2019onorevole Giua, l\u2019espressione: \u00abdifendere e diffondere\u00bb, modificherebbe l\u2019ultima parte del secondo comma nel modo seguente: \u00abA tal fine favorir\u00e0 lo sviluppo della piccola propriet\u00e0 e della propriet\u00e0 cooperativa\u00bb.<\/p><p>L\u2019articolo, non da lui proposto, ma da lui indicato come base di accordo, risulterebbe cos\u00ec formulato: \u00abLa Repubblica riconosce e garantisce il diritto di propriet\u00e0 privata. (Ciascuno deve potervi accedere col lavoro e il risparmio).<\/p><p>\u00abLa legge determiner\u00e0 le norme che ne regolano l\u2019acquisto e il trasferimento, i limiti e le modalit\u00e0 di godimento allo scopo di assicurare che la propriet\u00e0 privata risponda oltre che ad una funzione personale, alla sua funzione sociale e di favorire lo sviluppo della piccola propriet\u00e0 e della propriet\u00e0 cooperativa\u00bb.<\/p><p>GIUA preferirebbe che alla fine si dicesse: \u00abA tal fine favorir\u00e0 lo sviluppo della propriet\u00e0 cooperativa e della piccola propriet\u00e0\u00bb.<\/p><p>CORBI aggiungerebbe al primo comma la seguente espressione: \u00abPurch\u00e9 non contrasti con l\u2019interesse della collettivit\u00e0 e del lavoro\u00bb.<\/p><p>TAVIANI, <em>Relatore<\/em>, gli sembra che l\u2019aggiunta proposta dall\u2019onorevole Corbi annulli il riconoscimento del diritto di propriet\u00e0. La propriet\u00e0 infatti deve considerarsi come il diritto di godere delle cose entro i limiti ammessi dalla legge. Fin quando l\u2019individuo non esce da quella sfera, deve avere la possibilit\u00e0 di poter fare tutto quello che vuole. \u00c8 logico che la legge determini le norme di acquisto, di trasferimento e di godimento secondo determinati scopi, ma ci\u00f2 non vuol dire che la propriet\u00e0 debba essere riconosciuta soltanto se non contrasti con l\u2019interesse della collettivit\u00e0 e del lavoro. In tal maniera si darebbe la facolt\u00e0 al potere esecutivo di fissare se la propriet\u00e0 \u00e8 usata o meno nel senso suddetto, conferendogli cos\u00ec in definitiva il diritto di abolire la propriet\u00e0.<\/p><p>DOMINED\u00d2 ritiene che l\u2019onorevole Assennato sia d\u2019accordo nel concetto che la specificazione della funzione sociale che delimita il riconoscimento del diritto di propriet\u00e0 possa portar seco la tutela degli interessi del lavoro e della collettivit\u00e0. Quindi proporrebbe di inserire dopo le parole: \u00abfunzione sociale\u00bb, le altre: \u00abrispondente agli interessi del lavoro e della collettivit\u00e0\u00bb. Si darebbe cos\u00ec un\u2019esplicazione ulteriore del contenuto della funzione sociale.<\/p><p>PRESIDENTE osserva che c\u2019\u00e8 differenza fra la proposta di Assennato e il concetto dell\u2019onorevole Domined\u00f2.<\/p><p>ASSENNATO ricorda che nel progetto originario non si accennava affatto alla garanzia dello Stato. Si diceva: \u00abLa Repubblica riconosce\u00bb e non che il diritto di propriet\u00e0 \u00e8 garantito dallo Stato. Quindi con la sua ultima proposta ha inteso fare una concessione.<\/p><p>DOMINED\u00d2 osserva che la concessione sul piano del presupposto etico \u00e8 la pi\u00f9 forte.<\/p><p>ASSENNATO risponde che il rafforzamento si ha quando si dice che il diritto \u00e8 garantito dallo Stato. In sostanza, nel tempo in cui si vive, un contrasto sociale pu\u00f2 trovare la sua composizione nel fatto che la propriet\u00e0 sia compatibile con gli interessi del lavoro e della collettivit\u00e0; ed allora si pu\u00f2 aderire a trasferire nella Carta costituzionale questo dato di fatto, che l\u2019uso della propriet\u00e0 sia sempre compatibile con l\u2019interesse del lavoro e della collettivit\u00e0. Aderisce anche a togliere la parola: \u00abpurch\u00e9\u00bb, ma una statuizione va fatta. Porre la parola: \u00abrispondente\u00bb, dopo: \u00abfunzione sociale\u00bb vuol dire fare una subordinata della funzione sociale. \u00abFunzione sociale\u00bb \u00e8 una espressione troppo elastica; per questo chiede la precisazione che l\u2019uso della propriet\u00e0 deve essere sempre compatibile con l\u2019interesse del lavoro e della collettivit\u00e0. Del resto, questo \u00e8 gi\u00e0 nella coscienza di tutti; non si tratta che di trovare il modo di esprimerlo.<\/p><p>FANFANI chiede che cosa egli intenda con la frase che l\u2019uso della propriet\u00e0 sia compatibile con gli interessi del lavoro.<\/p><p>ASSENNATO risponde facendo un esempio. Si pu\u00f2 metter su una fabbrica per produrre calzature a buon prezzo, ma trattando i dipendenti da negriero. Questo non \u00e8 compatibile con gli interessi del lavoro. Non \u00e8 stato detto che la legge stabilir\u00e0 i limiti della propriet\u00e0; si \u00e8 detto che lo Stato riconosce la propriet\u00e0.<\/p><p>PRESIDENTE afferma che dallo svolgimento della discussione si ha la prova di un disaccordo sostanziale. Preferisce pertanto esporre esplicitamente il suo pensiero e le sue finalit\u00e0. Ha gi\u00e0 detto quale sia la sua opinione che non \u00e8 di marca nettamente individualistica, come ha commentato un giornale del mattino. Per suo conto ritiene opportuno che la Carta Costituzionale lasci la pi\u00f9 ampia libert\u00e0 al legislatore del domani.<\/p><p>Non nega il diritto di propriet\u00e0 privata; ritiene che la propriet\u00e0 privata finch\u00e9 c\u2019\u00e8, e ci sar\u00e0 per molti anni, debba essere considerata non solo come interesse personale, ma come un interesse sociale e che perci\u00f2 lo Stato debba disciplinarla e controllarla. Lo Stato deve intervenire non solo in forma negativa, ma anche in forma positiva disciplinandola e controllandola nell\u2019interesse personale del proprietario e nell\u2019interesse della Societ\u00e0.<\/p><p>Si rappresenta anche la possibilit\u00e0 pi\u00f9 o meno prossima che la propriet\u00e0 assuma delle forme diverse: la propriet\u00e0 privata non sar\u00e0 mai cancellata completamente, ma domani potranno consolidarsi nella legislazione e nella prassi forme di propriet\u00e0 sostanzialmente diverse da quelle di oggi, il cui concetto \u00e8 nella dizione: \u00abpropriet\u00e0 privata\u00bb.<\/p><p>In vista di questa possibilit\u00e0, obbedendo ad un sentimento democratico e liberale, esprime l\u2019opinione che la Costituzione debba consentire ai futuri legislatori di applicare quella che sar\u00e0 la volont\u00e0 del popolo, senza che sia necessario modificare la Carta costituzionale o superarla con atto rivoluzionario.<\/p><p>Facendo delle affermazioni in contrasto con quella che potr\u00e0 essere la volont\u00e0 popolare, fra dieci anni il lavoro della Commissione sar\u00e0 stato inutile, perch\u00e9 il popolo lo superer\u00e0 con un gesto di forza e quindi bisogna preoccuparsi di lasciare al futuro la possibilit\u00e0 di affermarsi con quegli istituti che si riterranno pi\u00f9 opportuni.<\/p><p>Pertanto non si pu\u00f2 parlare di propriet\u00e0 privata, come fanno gli onorevoli Colitto, Giua e Domined\u00f2, senza specificazione, come di un istituto il quale, anche nella forma attuale, debba avere un carattere di immanenza e di perpetuit\u00e0. Per propriet\u00e0 privata si deve intendere solo la propriet\u00e0 dei mezzi di produzione, e la frase: \u00abgarantire la libert\u00e0 e la personalit\u00e0\u00bb indica una funzione della propriet\u00e0 dei mezzi di produzione, e anche gli altri commi si. riferiscono precipuamente alla propriet\u00e0 dei mezzi di produzione. Non intende negare il diritto della propriet\u00e0 dei mezzi individuali, ma non vorrebbe che si ipotecasse l\u2019avvenire.<\/p><p>Alla stregua di questo concetto democratico, non crede di poter accettare n\u00e9 l\u2019articolo Giua, che dice che la Repubblica garantisce la propriet\u00e0 privata acquisita nell\u2019ambito della legge, e tanto meno quello dell\u2019onorevole Colitto, col quale si riconosce e si garantisce la propriet\u00e0 privata. Altrettanto dichiara per quello dell\u2019onorevole Domined\u00f2, che pi\u00f9 si avvicina alle proposte del relatore. Considera poi le due proposte degli onorevoli Corbi e Lombardo e vi trova una notevole somiglianza, tanto che non sarebbe alieno dal votare l\u2019una e l\u2019altra.<\/p><p>Riferendosi all\u2019articolo proposto dall\u2019onorevole Lombardo, che dice: \u00abLa propriet\u00e0 \u00e8 riconosciuta e garantita dallo Stato nei limiti e nelle forme stabiliti dalla legge\u00bb, aggiunge che questa formula non \u00e8 conforme allo Statuto Albertino, come ha affermato il Relatore, perch\u00e9 lo Statuto Albertino dice: \u00abTutte le propriet\u00e0, senza alcuna eccezione, sono inviolabili\u00bb; \u00e8 invece quasi la copia di una disposizione del progetto francese che \u00e8 stato poi bocciato, dove si dice: \u00abLa propriet\u00e0 \u00e8 il diritto di godere e di disporre dei beni garantiti a ciascuno dalla legge\u00bb. Quanto poi alla frase: \u00abnei limiti e nelle forme\u00bb, direbbe piuttosto: \u00abnelle forme e nei limiti\u00bb. Questa formulazione \u00e8 accettabile, perch\u00e9 lascia libero l\u2019affermarsi di ogni possibilit\u00e0, quindi \u00e8 liberale e democratica.<\/p><p>La proposta poi degli onorevoli Corbi e Assennato dice: \u00abLa Repubblica garantisce e riconosce il diritto di propriet\u00e0 privata, purch\u00e9 l\u2019uso di questa non sia contrastante con gli interessi del lavoro e della collettivit\u00e0\u00bb. Evidentemente questo secondo inciso \u00e8 condizionato al riconoscimento della propriet\u00e0 privata, ma lascia libert\u00e0 di stabilire una forma diversa della propriet\u00e0 con limiti diversi da quelli di oggi. Per queste ragioni aderisce alle due proposte, come aderir\u00e0 a tutte le proposte in virt\u00f9 delle quali si impedisca alla propriet\u00e0 di venire usata in contrasto con gli interessi legittimi altrui. Occorre attuare oggi, vigendo il sistema della societ\u00e0 capitalistica, quelle provvidenze che ne tolgano le asperit\u00e0, e riservare alle generazioni future il diritto di affermare quanto riterranno opportuno.<\/p><p>CORBI comprende la preoccupazione dell\u2019onorevole Marinaro che venga leso il principio della propriet\u00e0; ma non la crede giustificata, in quanto qui non si tratta che di regolare un diritto che esiste, perch\u00e9 venga esercitato nell\u2019interesse della collettivit\u00e0. Occorre guardare all\u2019avvenire per evitare il pericolo di cadere nelle aberrazioni del passato. Perci\u00f2 ritiene che nella Carta Costituzionale si debbano stabilire non solo il diritto della propriet\u00e0, ma anche i fini ai quali deve corrispondere.<\/p><p>Gli onorevoli Domined\u00f2 e Taviani hanno mostrato delle preoccupazioni, e il Relatore ha affermato che a malincuore rinuncia a certe premesse di carattere ideologico. Ritiene che queste preoccupazioni non abbiano ragione di essere, quando in maniera pi\u00f9 chiara e pi\u00f9 precisa si esprima lo stesso pensiero, affermandosi che il diritto di propriet\u00e0 non deve essere in contrasto con l\u2019interesse del lavoro e della collettivit\u00e0. Si risponde in questo modo a quei fini etici che sono stati indicati dai due colleghi.<\/p><p>Dichiara che accetta la parte formulata dal Relatore e quella dall\u2019onorevole Lombardo; ma, mentre quella proposta dall\u2019onorevole Lombardo l\u2019accetta cos\u00ec come \u00e8, vuole meglio specificare quella proposta dal Relatore.<\/p><p>Propone pertanto la seguente specificazione:<\/p><p>\u00abAllo scopo di impedire che essa arrechi pregiudizio alla propriet\u00e0 altrui e contrasti con gli interessi del lavoro e della collettivit\u00e0, per favorire invece la propriet\u00e0 cooperativa e la piccola propriet\u00e0 nell\u2019interesse della produzione\u00bb.<\/p><p>E cos\u00ec sarebbe stata accolta anche la frase suggerita dagli onorevoli Giua e Canevari.<\/p><p>TAVIANI, <em>Relatore<\/em>, dichiara che le parole dell\u2019onorevole Corbi gli fanno sperare di trovare un piano di intesa, che gli sembrava precluso dalle parole del Presidente.<\/p><p>Nel ringraziare il Presidente per la lealt\u00e0 e la sincerit\u00e0 della sua esposizione, riconosce che effettivamente, come egli ha messo in chiaro, si era rivelato nella precedente riunione un punto di divergenza tra l\u2019oratore e l\u2019onorevole Corbi.<\/p><p>Si augura, per\u00f2, che tale punto di divergenza possa essere superato. Se invece si vuole rimanere fermi su una posizione come quella dell\u2019onorevole Ghidini, la quale logicamente deriva dal pensiero di Carlo Marx, unitamente al suo gruppo affermer\u00e0 a sua volta il pensiero cristiano e la Sottocommissione si presenter\u00e0 in aula con due relazioni differenti.<\/p><p>L\u2019onorevole Ghidini, nel timore di un\u2019eventuale rivoluzione popolare di domani, desidererebbe lasciare la pi\u00f9 ampia libert\u00e0 al legislatore futuro, mentre l\u2019intendimento del relatore \u00e8 invece quello di evitare una rivoluzione nel momento presente, come potrebbe aversi se soltanto si lasciasse l\u2019impressione di non riconoscere efficacemente il diritto di propriet\u00e0 privata. Per quanto riguarda il futuro, se si verificheranno (ma non crede che si verificheranno mai) le condizioni a cui ha fatto cenno l\u2019onorevole Ghidini, vale a dire tali che non sussista pi\u00f9 alcuna propriet\u00e0 privata, a maggior ragione vi sar\u00e0 la possibilit\u00e0 di modificare la Costituzione senza ricorrere ad una rivoluzione. Infatti, un mutamento simile sarebbe di tale importanza che non inciderebbe solo nel campo della propriet\u00e0 privata, ma su tutti gli altri istituti e sulla natura stessa dell\u2019uomo che sarebbe improvvisamente diventato perfetto.<\/p><p>Su di un punto ammette possibile la discussione, cio\u00e8 sulla interpretazione individualistica della posizione del Presidente. Se i colleghi della Sottocommissione lo desiderano, si dichiara lieto di entrare in argomento. Fa per\u00f2 osservare all\u2019onorevole Ghidini che non gli sembra possibile passare da una propriet\u00e0 individuale ad una propriet\u00e0 collettiva, senza la fase intermedia della propriet\u00e0 organizzata nell\u2019ambito sociale.<\/p><p>Conclude ripetendo che se si insiste a mantenersi ognuno sul proprio piano, senza sforzarsi di trovare un punto comune, non rimarr\u00e0 altro che chiarire le posizioni rispettive e prenderne atto.<\/p><p>GIUA dichiara di accettare la proposta dell\u2019onorevole Corbi, con le modificazioni di forma dell\u2019onorevole Taviani, anche perch\u00e9 si stabilisce il criterio che deve seguire di guida in questa Costituzione, vale a dire il criterio storicista, nel senso di non fare una Carta costituzionale astratta, ma in relazione alle condizioni sociali attualmente esistenti in Italia.<\/p><p>Per\u00f2, poich\u00e9 il Presidente lo ha messo in uno con l\u2019onorevole Taviani, desidera spiegare la sua posizione che lo ha portato fin dall\u2019inizio a non fare affermazioni sue personali di principio che non avrebbero potuto essere accolte dalla maggioranza dei componenti della Commissione. Se il suo partito avesse avuto la preponderanza nella Costituente, ben diverso sarebbe stato il suo atteggiamento; ma, data la situazione attuale, fare dichiarazioni di principio costituirebbe un lavoro perfettamente inutile. \u00c8 suo desiderio, invece, far s\u00ec che dalla Costituente venga fuori una Carta costituzionale che possa essere accettata da tutti, in modo che il lavoro di ricostruzione del popolo italiano sia facilitato nell\u2019ambito di questo comune accordo.<\/p><p>Vuole, infine, fare una dichiarazione, in famiglia, al Presidente, in relazione all\u2019affermazione che col lasciare libert\u00e0 al legislatore, si possa arrivare, attraverso successivi adattamenti, fino al raggiungimento dell\u2019ideale socialista. Personalmente invece si trova nella stessa posizione in cui si trovava nel \u201956 Carlo Marx che, nella sua opera \u00abLa miseria della filosofia\u00bb, combattendo Proudhon, che si trovava quasi sullo stesso piano dell\u2019onorevole Ghidini, affermava che per passare dal concetto di propriet\u00e0 individuale a quella collettiva doveva essere necessario un conato rivoluzionario; ci\u00f2 vuol dire che per attuare il trapasso dalla propriet\u00e0 individuale a quella collettiva sar\u00e0 necessario un atto di forza. Non pu\u00f2 quindi credere all\u2019evolversi della propriet\u00e0 attraverso successive graduazioni; e pertanto, volendo da un lato rimanere nella storia e dall\u2019altro fare una Costituzione per il popolo italiano, dichiara di accettare, come democratico, il concetto contenuto nella formulazione degli onorevoli Corbi e Taviani.<\/p><p>ASSENNATO aderisce e fa sua la proposta dell\u2019onorevole Corbi.<\/p><p>PRESIDENTE dichiara che non ha inteso con le sue osservazioni affermare il principio della propriet\u00e0 statizzata e socialista, ma ha inteso, puramente e semplicemente, di lasciare libert\u00e0 a tutti di trasfondere negli istituti la volont\u00e0 non solo presente, ma anche quella che sar\u00e0 nel futuro. La Carta costituzionale, a suo avviso, ha un duplice scopo: in primo luogo di sbarrare la strada ad un ritorno del passato ed essere la consacrazione di tutte le conquiste fatte fino ad oggi; in secondo luogo di provvedere nel tempo stesso per l\u2019avvenire, non nel senso di determinare particolari forme od istituti, ma nel senso di non pregiudicare in nessun modo la volont\u00e0 futura del legislatore. Per questo motivo non ha proposto un articolo in cui si sancisse che la propriet\u00e0 privata dovr\u00e0 cessare ed essere sostituita dalla propriet\u00e0 collettiva, ma si \u00e8 limitato ad aderire al seguente concetto dell\u2019onorevole Lombardo: \u00abLa propriet\u00e0 \u00e8 riconosciuta dallo Stato nella forma e nei limiti stabiliti dalla legge\u00bb, che in sostanza riproduce la formula che \u00e8 stata consacrata nell\u2019ultimo progetto di Costituzione francese.<\/p><p>Nel pregare che non gli si attribuiscano proposte e intenzioni che non ha manifestate, si dichiara convinto di non essere fuori del presente, ma anzi di rimanere nella storia attuale, pur non tralasciando il futuro.<\/p><p>FANFANI ha sentito fare cenno ad articoli di giornali relativi a problemi in discussione. Poich\u00e9 non \u00e8 la prima volta che si approfitta della stampa per turbare la serenit\u00e0 esistente tra i membri della Sottocommissione, si permette di pregare i colleghi, a qualunque opinione o gruppo appartengano, di avere la pazienza di commentare gli articoli soltanto dopo che siano stati approvati, senza interferire sui lavori in corso con apprezzamenti che potrebbero essere antipatici.<\/p><p>PRESIDENTE \u00e8 perfettamente d\u2019accordo con l\u2019onorevole Fanfani, tanto pi\u00f9 trattandosi di opinioni che sono suscettibili di modificazioni.<\/p><p>FANFANI, premesso che aderisce all\u2019idea che gli articoli della Costituzione non debbano scendere in troppi particolari, desidera fare una proposta non di carattere sostanziale, ma formale, nel senso, cio\u00e8, di trovare per l\u2019articolo una forma pi\u00f9 stringata.<\/p><p>Essendo convinto che alcune espressioni non siano pi\u00f9 proprie n\u00e9 dell\u2019una, n\u00e9 dell\u2019altra teoria, ma abbiano acquistato diritto di cittadinanza nel comune linguaggio e possano perci\u00f2 ritenersi sufficientemente significative, anche per sgombrare il campo nel senso accennato dal Presidente, propone la seguente formula:<\/p><p>\u00abLa propriet\u00e0 privata \u00e8 riconosciuta e garantita dallo Stato\u00bb.<\/p><p>\u00abLa legge ne determiner\u00e0 i limiti di estensione, i modi di acquisto, di uso e di trasferimento, anche a titolo ereditario, allo scopo di farla adempiere alla sua funzione sociale e di renderla accessibile a tutti\u00bb.<\/p><p>Insiste in modo particolare sulla espressione: \u00abanche a titolo ereditario\u00bb, rinviando ad altro articolo quanto concerne la facolt\u00e0 di esproprio.<\/p><p>PRESIDENTE non ritenendo possibile ultimare l\u2019argomento nella mattinata, propone di rinviare la contraddizione della discussione al giorno successivo alle ore 9.<\/p><p>(<em>Cos\u00ec rimane stabilito<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>La seduta termina alle 12.30.<\/p><p><em>Erano presenti:<\/em> Assennato, Canevari, Corbi, Domined\u00f2, Fanfani, Federici Maria, Ghidini, Giua, Marinaro, Rapelli, Taviani, Togni.<\/p><p><em>Assenti giustificati: <\/em>Colitto, Lombardo, Mol\u00e8, Noce Teresa.<\/p><p><em>Assente:<\/em> Paratore.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE TERZA SOTTOCOMMISSIONE 12. RESOCONTO SOMMARIO DELLA SEDUTA DI GIOVED\u00cc 26 SETTEMBRE 1946 PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GHIDINI INDICE Diritto di propriet\u00e0 (Seguito della discussione) Taviani, Relatore \u2013 Presidente \u2013 Assennato \u2013 Canevari \u2013 Marinaro \u2013 Domined\u00f2 \u2013 Giua \u2013 Corbi \u2013 Fanfani. La seduta comincia alle 10. Seguito [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_relevanssi_hide_post":"","_relevanssi_hide_content":"","_relevanssi_pin_for_all":"","_relevanssi_pin_keywords":"","_relevanssi_unpin_keywords":"","_relevanssi_related_keywords":"","_relevanssi_related_include_ids":"","_relevanssi_related_exclude_ids":"","_relevanssi_related_no_append":"","_relevanssi_related_not_related":"","_relevanssi_related_posts":"595,1646,574,2017,2364,1942","_relevanssi_noindex_reason":"","_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[102,71],"tags":[],"post_folder":[131],"class_list":["post-5474","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-1946-09ts","category-terza-sottocommissione"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5474","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=5474"}],"version-history":[{"count":6,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5474\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":7908,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5474\/revisions\/7908"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=5474"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=5474"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=5474"},{"taxonomy":"post_folder","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fpost_folder&post=5474"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}