{"id":5472,"date":"2023-10-16T13:51:46","date_gmt":"2023-10-16T11:51:46","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5472"},"modified":"2023-10-23T14:34:31","modified_gmt":"2023-10-23T12:34:31","slug":"mercoledi-25-settembre-1946-3","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5472","title":{"rendered":"MERCOLED\u00cc 25 SETTEMBRE 1946"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"5472\" class=\"elementor elementor-5472\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-848daf5 elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"848daf5\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-00b0f1b\" data-id=\"00b0f1b\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-49009f9 elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"49009f9\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/19460925sed011ts.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-a1e09fd elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"a1e09fd\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE<\/p><p>TERZA SOTTOCOMMISSIONE<\/p><p>11.<\/p><p>RESOCONTO SOMMARIO<\/p><p>DELLA SEDUTA DI MERCOLED\u00cc 25 SETTEMBRE 1946<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>GHIDINI<\/strong><\/p><p>INDICE<\/p><p>Diritto di propriet\u00e0 (<em>Discussione<\/em>)<\/p><p>Taviani, <em>Relatore \u2013 <\/em>Assennato \u2013 Giua \u2013 Colitto \u2013 Domined\u00f2 \u2013 Corbi \u2013 Presidente \u2013 fanfani \u2013 lombardo \u2013 Canevari.<\/p><p>La seduta comincia alle 10.30.<\/p><p>Discussione sul diritto di propriet\u00e0.<\/p><p>TAVIANI, <em>Relatore<\/em>, osserva che quasi tutte le Costituzioni contemporanee dedicano pi\u00f9 di un articolo all\u2019istituto della propriet\u00e0; mentre nelle Costituzioni del secolo scorso tale istituto era soltanto accennato tra i diritti della persona umana. Le Costituzioni contemporanee che non parlano della propriet\u00e0 sono quelle che non trattano affatto i problemi economici, ma si limitano alle questioni finanziarie, come quelle dell\u2019Austria, della Turchia, della Lettonia, della Polonia. Altre Costituzioni trattano i problemi economici soltanto di sfuggita, e di conseguenza accennano brevemente al diritto di propriet\u00e0. Ha fatto questa premessa per chiarire che quella che pu\u00f2 essere ritenuta un\u2019eccessiva estensione dei tre articoli da lui proposti \u00e8 dovuta al fatto che la Sottocommissione aveva deciso di trattare tutti i problemi economici, sia pure restando sul terreno dei princip\u00ee. Non si pu\u00f2 quindi fare a meno di trattare anche della propriet\u00e0, sempre sotto l\u2019aspetto statico, perch\u00e9 trattandolo dal punto di vista del suo dinamismo si uscirebbe d\u2019argomento per entrare nel tema trattato dall\u2019onorevole Pesenti, riguardante, pi\u00f9 che la propriet\u00e0 in quanto istituto, l\u2019iniziativa privata o l\u2019impresa.<\/p><p>Gli articoli 1 e 2 del progetto di Costituzione, gi\u00e0 approvati dalla prima Sottocommissione, affermano che la Costituzione italiana ha come scopo l\u2019autonomia, la libert\u00e0 e la dignit\u00e0 della persona umana nell\u2019ambito della vita sociale organicamente intesa, ed \u00e8 per questo che, nel trattare il diritto di propriet\u00e0, ha voluto attenersi allo stesso principio ed ha cos\u00ec formulato il primo comma dell\u2019articolo primo:<\/p><p>\u00abAllo scopo di garantire la libert\u00e0 e l\u2019affermazione della persona viene riconosciuta e garantita la propriet\u00e0 privata frutto del lavoro e del risparmio\u00bb.<\/p><p>Si parla di persona e non di individuo; si parla cio\u00e8 di un diritto della persona organicamente concepita nella societ\u00e0. Sul terreno dell\u2019individualismo si potrebbe anche arrivare alla eliminazione dell\u2019istituto della propriet\u00e0 privata, mentre invece ne rimane il valore naturale, in quanto tende all\u2019affermazione e alla garanzia della libert\u00e0 della persona umana. Ritiene che, innanzi tutto, occorra stabilire che la propriet\u00e0 viene riconosciuta e garantita dalla Repubblica italiana, e particolarmente la propriet\u00e0 frutto del lavoro e del risparmio. Naturalmente su questo ci sarebbe da obiettare che vi sono altre specie di formazione del diritto di propriet\u00e0 privata. Il Codice parla anche di accessione e di eredit\u00e0. Per l\u2019eredit\u00e0 il Relatore ha formulato un articolo a parte, ma per quanto riguarda l\u2019accessione fa presente che essa \u00e8 argomento particolare del diritto civile, e non \u00e8 il caso di includerla in una Carta costituzionale.<\/p><p>Affermato il diritto di propriet\u00e0 e la garanzia di tale diritto, bisogna stabilire che cosa debbano sancire le norme della legge ed entro quali limiti il diritto di propriet\u00e0 abbia una forma e un contenuto. Perch\u00e9 parlare di propriet\u00e0 privata <em>sic et simpliciter <\/em>\u00e8 troppo poco, in quanto la propriet\u00e0 pu\u00f2 essere sia quella assoluta del diritto romano, sia quella, limitata ai beni d\u2019uso, della Costituzione russa. Il diritto positivo di propriet\u00e0 \u00e8 costituito dalla legge, dal codice, che stabiliscono le norme e inquadrano positivamente il diritto naturale di propriet\u00e0 nei diversi momenti della contingenza storica; quindi il Relatore non si \u00e8 limitato a fissare una garanzia e un riconoscimento del diritto di propriet\u00e0, ma ha voluto sancire che tale diritto ha i suoi limiti e la sua precisazione nella legge. Sorge qui il problema vastissimo della conciliazione dei diritti e degli interessi del singolo con quelli della societ\u00e0.<\/p><p>Se ci si limitasse al primo comma dell\u2019articolo da lui proposto, evidentemente si potrebbe supporre di essere rimasti sulla base individualistica, che invece va superata affermando che la societ\u00e0 ha il diritto di regolare i rapporti, allo scopo di garantire quelle che sono le funzioni del diritto di propriet\u00e0; e non soltanto la funzione personale, ma anche quella sociale, in quanto \u00e8 evidente che la propriet\u00e0 privata non ha il solo scopo della garanzia della libert\u00e0 del singolo, ma anche quello di servire al bene della societ\u00e0. Altro scopo \u00e8 la possibilit\u00e0 per tutti di accedere alla propriet\u00e0, perch\u00e9, se si costituisce un diritto di propriet\u00e0 che elimini tale possibilit\u00e0, si toglierebbe ogni valore all\u2019affermazione che il diritto di propriet\u00e0 \u00e8 garanzia della libert\u00e0 umana. A tal fine ha formulato il secondo comma dell\u2019articolo nel modo seguente:<\/p><p>\u00abAllo scopo di garantire la funzione personale e la funzione sociale della propriet\u00e0 privata e la possibilit\u00e0 per tutti di accedervi con il lavoro e con il risparmio, la legge determiner\u00e0 le norme che ne regolano l\u2019acquisto e il trasferimento, i limiti di estensione e le modalit\u00e0 di godimento\u00bb.<\/p><p>L\u2019ultima parte del comma non deve essere intesa nel senso che si debba fissare come e in qual modo la propriet\u00e0 debba essere goduta, perch\u00e9 allora non sarebbe pi\u00f9 propriet\u00e0 privata. in quanto la propriet\u00e0 privata consiste nel disporre dei beni secondo la propria volont\u00e0 ma nel senso che si possano fissare i limiti di queste modalit\u00e0.<\/p><p>Non \u00e8 una novit\u00e0 ricordare in una Costituzione la funzione sociale della propriet\u00e0, in quanto, a parte le Costituzioni pi\u00f9 note, come quella di Weimar, basta pensare a quella della Columbia, dove la propriet\u00e0 \u00e8 affermata addirittura come una funzione sociale. Anche il progetto di Costituzione francese dello scorso anno diceva a proposito della propriet\u00e0: \u00abCiascuno deve potervi accedere col lavoro e col risparmio\u00bb, e questa enunciazione si integrava con l\u2019altra: \u00abil diritto di propriet\u00e0 non pu\u00f2 essere esercitato contrariamente all\u2019attivit\u00e0 sociale\u00bb. Ritiene l\u2019affermazione del progetto francese lacunosa, perch\u00e9 non basta prevedere dei limiti che impediscano il pregiudizio di determinati diritti altrui; la legge deve anche fissare dei limiti in vista della funzione sociale della propriet\u00e0 e della possibilit\u00e0 per tutti di accedervi.<\/p><p>Qualcuno ha osservato che desidererebbe l\u2019inserimento della parola \u00abinviolabile\u00bb, usata in quasi tutte le vecchie Costituzioni. Ma bisogna specificare che cosa si intenda per \u00abinviolabile\u00bb, perch\u00e9, con tale parola, nelle vecchie Costituzioni si intendeva dire che la propriet\u00e0 era un diritto assoluto che, una volta stabilito, non poteva pi\u00f9 essere mutato dalla legge. Preso in questo senso, ritiene che non sia il caso di usare tale termine, in quanto, entro i limiti stabiliti dalla legge, tutti i diritti sono inviolabili. Gli pare che l\u2019inviolabilit\u00e0 si potrebbe riferire con un concetto esposto in un articolo della Costituzione cecoslovacca, che dice: \u00abSoltanto la legge pu\u00f2 porre dei limiti alla propriet\u00e0 privata\u00bb; esso afferma che i limiti non possono essere posti dal potere giudiziario o da quello esecutivo, ma soltanto dal legislativo. Ma questo concetto \u00e8 gi\u00e0 chiaro quando si dice: \u00abla legge determiner\u00e0 le norme che ne regolano l\u2019acquisto ed il trasferimento, i limiti di estensione e le modalit\u00e0 di godimento\u00bb. Vi potrebbe essere possibilit\u00e0 di violazione da parte dei poteri esecutivo e giudiziario, qualora non vi fosse questa affermazione, e qualora invece si usasse la dizione della Costituzione francese: \u00abIl diritto di propriet\u00e0 non pu\u00f2 essere esercitato contrariamente all\u2019utilit\u00e0 sociale\u00bb, che lascia aperta una porta. all\u2019intervento diretto del potere esecutivo e di quello giudiziario.<\/p><p>Passando a trattare uno dei problemi pi\u00f9 gravi, cio\u00e8 quello dei rapporti fra propriet\u00e0 privata e propriet\u00e0 collettiva, dichiara subito che per propriet\u00e0 collettiva non intende la demaniale, bens\u00ec quella dello Stato, delle regioni e dei comuni o di qualsiasi altro ente di diritto pubblico. Intesa in questo senso, l\u2019espressione di propriet\u00e0 collettiva imposta il problema in maniera diversa da quella in cui \u00e8 risolto dalle norme del codice civile. Rileva che tali rapporti non sono studiati esclusivamente nella sua relazione e negli articoli proposti, ma anche nella parte riguardante l\u2019iniziativa privata, dato che della propriet\u00e0 non si pu\u00f2 vedere soltanto l\u2019aspetto statico, ma anche quello dinamico.<\/p><p>Osserva che, rifacendosi al secondo capoverso proposto, la societ\u00e0 pu\u00f2 indirizzare la propriet\u00e0 a rispondere alla sua funzione sociale e pu\u00f2 determinare la possibilit\u00e0 per tutti di accedervi con il lavoro e con il risparmio. Ora possono non essere sufficienti le norme sul diritto di propriet\u00e0 privata, e pu\u00f2 essere necessario che lo Stato introduca altre norme costituzionali per passare alla propriet\u00e0 collettiva, allorch\u00e9 l\u2019armonia degli interessi non si realizzi in alcun modo, restandosi nel campo del privatismo. Quando evidenti esigenze lo impongano, \u00e8 necessario passare alla collettivizzazione della propriet\u00e0. Ha creduto inoltre opportuno specificare che, soltanto al fine di evitare situazioni di privilegio o di monopolio privato (qualche cosa di simile faceva il primo progetto di Costituzione francese), la legge pu\u00f2 riservare alla propriet\u00e0 collettiva le imprese ed i beni di determinati e delimitati settori dell\u2019attivit\u00e0 economica, per evitare cos\u00ec che essi, invece di essere una garanzia dell\u2019affermazione della persona umana, si trasformino in mezzi di sfruttamento. Pertanto il terzo comma dovrebbe essere cos\u00ec formulato:<\/p><p>\u00abQuando lo impongono le esigenze del bene comune, al fine di evitare situazioni di privilegio o di monopolio privato e di ottenere una pi\u00f9 equa e conveniente prestazione dei servizi e distribuzione dei prodotti, la legge pu\u00f2 riservare alla propriet\u00e0 collettiva dello Stato, delle regioni, dei comuni o di altri enti di diritto pubblico le imprese e i beni di determinati e delimitati settori dell\u2019attivit\u00e0 economica. Sempre in conformit\u00e0 agli scopi indicati la legge pu\u00f2 trasferire alla collettivit\u00e0 la propriet\u00e0 di imprese o beni determinati\u00bb.<\/p><p>Dichiara che dove si parla \u00abdelle regioni, dei comuni e di altri enti di diritto pubblico\u00bb, ha ritenuto necessaria la precisazione, perch\u00e9 sia ben chiaro che per propriet\u00e0 collettiva non si intende soltanto quella dello Stato, e gli sembra necessario riferirsi a tale decentramento, per evitare il pericolo che la collettivizzazione si trasformi in una burocratizzazione, con tutti i pericoli che ne conseguono. Rileva inoltre che il problema del passaggio dalla propriet\u00e0 privata alle propriet\u00e0 collettiva comporta la questione della espropriazione. Quasi tutte le Costituzioni hanno un capoverso analogo a quello da lui proposto: \u00abL\u2019espropriazione si attua solo contro giusto indennizzo\u00bb. Precisa che, nella sua intenzione, tale capoverso non \u00e8 esclusivamente riferito al terzo comma dell\u2019articolo ma a qualsiasi espropriazione. Non ha usato il termine \u00abqualsiasi\u00bb, perch\u00e9 lo riteneva superfluoe, dato che il capoverso \u00e8 a s\u00e9 stante; ma, qualora si volesse interpretarlo come collegato al terzo comma, sarebbe meglio trovare un\u2019altra parola, in quanto non vi \u00e8 espropriazione soltanto nel caso di collettivizzazione, ma anche per cessione ad altri o per motivi di utilit\u00e0 pubblica.<\/p><p>Esaurito l\u2019argomento della propriet\u00e0 visto nel suo complesso, rimane quello della trasmissione ereditaria, che \u00e8 legata alla propriet\u00e0 privata. A tal fine propone il seguente articolo:<\/p><p>\u00abIl diritto di trasmissione ereditaria \u00e8 garantito. Spetta alla legge stabilire le norme e i limiti sia della successione nell\u2019ambito della famiglia, sia di quella testamentaria. Spetta pure alla legge determinare la parte che lo Stato preleva sulle eredit\u00e0\u00bb.<\/p><p>Passando ad esaminare l\u2019ultimo articolo da lui proposto nella relazione, osserva che esso potrebbe essere considerato superfluo; ma ha ritenuto di dover dire qualcosa sulle possibilit\u00e0 delle condizioni concrete cui si deve aspirare per rendere operanti le affermazioni del primo articolo. In uno Stato povero e in un territorio immensamente popolato come \u00e8 quello italiano, sarebbe illusorio parlare di possibilit\u00e0 per tutti di accedere alla propriet\u00e0. L\u2019articolo \u00e8 cos\u00ec formulato:<\/p><p>\u00abLa Repubblica ha il diritto di controllare la ripartizione e l\u2019utilizzazione del suolo, intervenendo al fine di svilupparne e potenziarne il rendimento nell\u2019interesse di tutto il popolo; al fine di assicurare ad ogni famiglia una abitazione sana e indipendente; al fine di garantire ad ognuno che ne abbia la capacit\u00e0 e i mezzi la possibilit\u00e0 di accedere alla propriet\u00e0 della terra che coltiva.<\/p><p>A questi scopi la Repubblica impedir\u00e0 l\u2019esistenza e la formazione di grandi propriet\u00e0 fondiarie. Il limite massimo della propriet\u00e0 fondiaria privata sar\u00e0 fissato dalla legge\u00bb.<\/p><p>Nella prima parte dell\u2019articolo, parlando del controllo dello Stato, ha interferito in quello che \u00e8 il tema dell\u2019onorevole Fanfani; ma ricorda che mentre l\u2019onorevole Fanfani tratta l\u2019argomento da un punto di vista dinamico, egli lo tratta invece da quello statico. Rileva che i princip\u00ee enunciati sono gi\u00e0 stati praticamente adottati dal Governo italiano, come ad esempio la legge sulle terre incolte, che precorre queste norme costituzionali. La possibilit\u00e0 per il contadino di accedere alla propriet\u00e0 della terra che coltiva \u00e8 un principio ormai adottato da tutti i partiti di massa; \u00e8 pertanto evidente che questa norma deve essere posta come principio generale, pur non essendovi la possibilit\u00e0 di arrivare subito a porla in atto. Tali scopi non saranno realizzabili se non si pongono dei limiti all\u2019estensione della propriet\u00e0. Si tratta di una questione assai discussa; molti si domandano: \u00e8 utile porre dei limiti nella estensione o meglio nel valore imponibile alla propriet\u00e0, o non \u00e8 meglio provvedere con mezzi fiscali piuttosto che con limitazioni automatiche? L\u2019osservazione \u00e8 importante. Nel campo economico infatti realizzano molto di pi\u00f9 le limitazioni poste con mezzi fiscali che non quelle automatiche. Non si tratta per\u00f2 soltanto di un problema di migliore distribuzione del reddito, ma di un problema di distribuzione della propriet\u00e0 terriera. \u00c8 possibile che si propenda e si sostenga che tutti possano essere piccoli proprietari, o almeno compartecipi della propriet\u00e0, se non si limita la grande propriet\u00e0 terriera nella sua estensione? Certamente in altri territori, come ad esempio quello brasiliano, l\u2019ultimo capoverso proposto non avrebbe ragion d\u2019essere, data la grande estensione di territorio ancora vergine e aperto alla coltivazione. Ma, nel caso dell\u2019Italia, ritiene che sia necessaria l\u2019esigenza di una norma come quella proposta, in quanto paese povero, piccolo e sovrappopolato.<\/p><p>Osserva che a taluno potranno apparire un po\u2019 ardite le ultime espressioni dell\u2019articolo proposto; ma occorre tener presente che esse d\u00e0nno all\u2019economia italiana quell\u2019aspetto di rinnovamento sociale che gli elettori hanno nella grande maggioranza mostrato di desiderare.<\/p><p>Intende rispondere in antecedenza ad alcune obiezioni che gli potranno essere fatte. Si potrebbe osservare, innanzi tutto, che gli articoli sono troppo prolissi: Dichiara subito che ha preferito abbondare piuttosto che essere lacunoso, pensando che sar\u00e0 poi compito della Sottocommissione ridurre le sue formulazioni a norme pi\u00f9 concise, pur lasciando inalterata la sostanza. Per incidenza, fa rilevare agli onorevoli colleghi che in un numero del <em>Giornale d\u2019Italia<\/em> \u00e8 stato falsato il concetto delle proposte da lui fatte sul diritto di propriet\u00e0. Tale giornale diceva infatti che la sua formulazione garantiva soltanto la propriet\u00e0 in quanto frutto del lavoro, il che sarebbe esatto, se non vi fosse l\u2019articolo successiva sulla eredit\u00e0. Ci si trova quindi di fronte ad un tentativo di allarmare l\u2019opinione pubblica.<\/p><p>Altra obiezione \u00e8 quella che ci sono troppi accenni filosofici. Ci\u00f2 dipende dalla necessit\u00e0 di inquadrare organicamente questi articoli nel complesso della Costituzione, senza farne delle norme staccate. L\u2019articolo 34 della Costituzione francese dell\u2019anno scorso, che riguardava lo stesso tema, sembrava una norma di codice civile. Ora, non gli sembra il caso di ridurre la Carta costituzionale a semplici norme di diritto civile, ma ritiene che sia necessario fare delle dichiarazioni di principio.<\/p><p>Altra obiezione sarebbe quella che alcuni argomenti sono stati tralasciati. Ribadisce che questi sono da rimandare all\u2019esame di altri problemi.<\/p><p>Ultima osservazione potrebbe essere quella che taluni concetti sono troppo arditi. Bisogna tener presente che le affermazioni non sono fatte per demagogia, ma in quanto ritiene che vi sia la possibilit\u00e0 di una loro pratica realizzazione. Compito della Commissione \u00e8 quello di preparare i princip\u00ee umani e sociali necessari per adeguarsi alle esigenze del popolo italiano, che a tal fine ha nominato i suoi deputati alla Costituente.<\/p><p>ASSENNATO chiede per quale motivo il Relatore alcune volte usa la parola \u00abStato\u00bb e alcune altre \u00abRepubblica\u00bb.<\/p><p>TAVIANI, <em>Relatore<\/em>, risponde che dove \u00e8 detto \u00abdello Stato, delle regioni, dei comuni\u00bb \u00e8 preferibile usare la parola Stato, perch\u00e9 con repubblica s\u2019intende lo Stato nella sua complessa organicit\u00e0.<\/p><p>ASSENNATO osserva che, mentre da tutti si vuole per il futuro la limitazione delle grandi propriet\u00e0, con l\u2019ultimo capoverso dell\u2019ultimo articolo si contribuisce a consolidare le grandi propriet\u00e0 attuali.<\/p><p>TAVIANI, <em>Relatore<\/em>, non ha difficolt\u00e0 a sostituire il presente al futuro e dire: \u00abimpedisca\u00bb; del resto anche altre Costituzioni usano il futuro, e il dire che il diritto di propriet\u00e0 non potr\u00e0 essere esercitato non significa che lo possa al presente. In questo caso la Costituzione rimanda alle leggi sulla riforma agraria.<\/p><p>ASSENNATO chiede chiarimenti sulla prima parte dell\u2019articolo 1.<\/p><p>TAVIANI, <em>Relatore<\/em>, risponde che la propriet\u00e0 privata si ammette solo in quanto sussiste lo scopo indicato.<\/p><p>GIUA ritiene troppo generico il primo articolo, dove si afferma che la propriet\u00e0 privata deve essere frutto del lavoro e del risparmio. \u00c8 difficile stabilire questa condizione e si corre il pericolo di fare una Costituzione che non fissi norme ben determinate.<\/p><p>Inoltre, nelle attuali condizioni della Repubblica italiana, \u00e8 difficile stabilire che cosa si intenda per propriet\u00e0 collettiva. Il concetto di propriet\u00e0 collettiva \u00e8 per i socialisti diverso da quello che si pu\u00f2 fissare oggi nella Carta costituzionale; e se rimanesse questa denominazione, i socialisti dovrebbero trovare un altro termine per esprimere il loro concetto.<\/p><p>Propone, pertanto, di modificare la dizione nel modo seguente:<\/p><p>\u00abLa Repubblica garantisce la propriet\u00e0 privata acquisita nell\u2019ambito della legge (senza stabilire se \u00e8 frutto di lavoro e di risparmio o altro) la quale determiner\u00e0 le norme che ne regolino l\u2019acquisto o il trasferimento, i limiti, la estensione e le modalit\u00e0 di godimento\u00bb.<\/p><p>Verrebbe cos\u00ec tolta l\u2019altra parte dell\u2019articolo che richiama il concetto di propriet\u00e0 collettiva e si evita anche il grave inconveniente che pu\u00f2 derivare dalla espressione \u00abgiusto indennizzo\u00bb. Pensa che si potrebbe stabilire un equo indennizzo, qualora si espropriasse una piccola propriet\u00e0; ma quando si consideri il problema delle grandi propriet\u00e0, del latifondo siciliano, quando si pensi che il proprietario non conosce nemmeno tutta la sua propriet\u00e0, che questa non \u00e8 stata mai usata, non si trova giustificabile stabilire nella Carta costituzionale il concetto dell\u2019indennizzo per espropriazione.<\/p><p>COLITTO ritiene che in una Costituzione, la quale \u00e8 un documento fondamentalmente giuridico, non sia necessario indicare le finalit\u00e0 che lo Stato si propone nel riconoscere un diritto; basta affermare il diritto. Per le finalit\u00e0, \u00e8 sufficiente quanto \u00e8 detto nella relazione.<\/p><p>Sul primo comma del primo articolo, che contiene le parole \u00abfrutto del lavoro e del risparmio\u00bb, \u00e8 d\u2019accordo con l\u2019onorevole Giua nel chiedere che tali parole siano eliminate.<\/p><p>Il secondo comma dello stesso articolo contiene varie enunciazioni: propriet\u00e0 collettiva, bene comune, situazione di privilegio, monopolio privato, equit\u00e0 e convenienza di prestazione, equit\u00e0 e convenienza di distribuzione, che non sono facilmente definibili.<\/p><p>\u00c8 d\u2019avviso che l\u2019articolo 2 possa essere fuso col primo e propone che la Sottocommissione approvi un articolo cos\u00ec redatto:<\/p><p>\u00ab\u00c8 riconosciuto e garantito il diritto di propriet\u00e0 privata. Il contenuto, i limiti, i modi di acquisto, di trasferimento, fra vivi ed a causa di morte, di perdita, sono stabiliti dalla legge.<\/p><p>\u00abPer motivi di pubblica necessit\u00e0 e di utilit\u00e0 definiti con legge si potr\u00e0 procedere ad espropriazione contro indennizzo\u00bb.<\/p><p>Quanto all\u2019ultimo articolo, \u00e8 d\u2019avviso che, nella sostanza, ci\u00f2 che vi \u00e8 scritto debba essere affermato in un documento fondamentale della nostra legislazione, quale \u00e8 la Costituzione; ma pensa che tutto l\u2019articolo possa essere sintetizzato in poche parole che, ritiene, bastino ad esprimere il concetto del relatore: \u00abLo Stato favorir\u00e0 lo sviluppo della piccola propriet\u00e0\u00bb.<\/p><p>DOMINED\u00d2, al primo comma dell\u2019articolo primo, consente nell\u2019abolizione proposta dall\u2019onorevole Giua, ma per questa ragione: che il riconoscimento del diritto alla propriet\u00e0, circoscritto all\u2019ipotesi che questa sia frutto di lavoro e risparmio, eccezionale rispetto al sistema vigente, sposterebbe l\u2019asse del sistema stesso. Non vedrebbe la norma realizzabile, in quanto una disposizione successiva prevede una propriet\u00e0 di origine ereditaria. Manterrebbe largo lo scacchiere delle fonti della propriet\u00e0, accennando s\u00ec alle necessit\u00e0 sociali, ma non precludendo il novero delle fonti stesse. Preferirebbe una terminologia diversa, pi\u00f9 vicina a quella usata nella Costituzione francese, dove si dice: \u00abCiascuno deve potervi accedere col lavoro e risparmio\u00bb. Per rimanere aderente alla realt\u00e0, userebbe questa formula generica, allo scopo di introdurre l\u2019affermazione di massima che d\u00e0 il tono sociale alla norma, per cui nostra meta tendenziale \u00e8 la propriet\u00e0 fondata sul lavoro e il risparmio.<\/p><p>Quindi accede ai concetti espressi dall\u2019onorevole Colitto e propone che l\u2019articolo sia cos\u00ec formulato:<\/p><p>\u00abAllo scopo di assicurare la libert\u00e0 e l\u2019affermazione della persona umana, viene riconosciuto e garantito il diritto di propriet\u00e0 privata. Ciascuno vi potr\u00e0 accedere con il lavoro e con il risparmio. Allo scopo di assicurare la funzione personale e sociale della propriet\u00e0 privata e il diritto di accedervi, la legge determiner\u00e0 le norme che regolano l\u2019acquisto, il trasferimento, i limiti, le modalit\u00e0 di godimento\u00bb.<\/p><p>CORBI ritiene opportuno, per avere una visione pi\u00f9 organica del problema, riferirsi anche alla relazione Pesenti, dove sono trattati vari problemi accennati nella relazione Taviani. Ci\u00f2 faciliterebbe il compito della Commissione.<\/p><p>TAVIANI, <em>Relatore<\/em>, dichiara di aver tenuto presenti la relazione Pesenti e quella Togliatti; quest\u2019ultima per\u00f2 \u00e8 molto rapida e lacunosa.<\/p><p>CORBI \u00e8 d\u2019accordo con l\u2019onorevole Giua nel ritenere che nel primo articolo non si facciano affermazioni filosofiche, che possono anche essere omesse. Che la propriet\u00e0 privata debba essere frutto del lavoro e del risparmio, \u00e8 un concetto generico e difficile a definirsi. Intanto occorrerebbe stabilire il concetto di lavoro.<\/p><p>TAVIANI, <em>Relatore<\/em>, dichiara di accettare le modifiche proposte dall\u2019onorevole Domined\u00f2.<\/p><p>CORBI concorda in quanto \u00e8 contenuto nel terzo articolo del relatore, perch\u00e9, a suo avviso, non basta dire che la piccola e media propriet\u00e0 sono tutelate dallo Stato; cos\u00ec non si risolve il problema della propriet\u00e0 fondiaria in Italia. Nell\u2019articolo proposto dal Relatore si sono considerate le varie facce del problema: occupazione di terre, necessit\u00e0 di potenziare il rendimento delle terre, di garantire l\u2019abitazione a ciascuna famiglia, possibilit\u00e0 di accedere alla propriet\u00e0 della terra che si coltiva; sono questi concetti che rispondono meglio alle esigenze della Costituzione che viene formulata nel clima attuale.<\/p><p>\u00c8 necessario dire che si limiter\u00e0 la propriet\u00e0 terriera, date le caratteristiche del nostro Paese. Per tutte queste ragioni ritiene che l\u2019articolo vada tenuto in grande considerazione, e non approva la proposta dell\u2019onorevole Colitto, che vorrebbe limitare le enunciazioni.<\/p><p>GUIA fa una mozione d\u2019ordine, chiedendo che si discuta articolo per articolo.<\/p><p>DOMINED\u00d2 si associa all\u2019onorevole Giua.<\/p><p>GIUA osserva che con la limitazione della propriet\u00e0 privata si pu\u00f2 giungere anche a limitare lo sviluppo delle cooperative.<\/p><p>ASSENNATO si dichiara d\u2019accordo per la soppressone della parte dell\u2019articolo che riguardarla finalit\u00e0. Quando si afferma che la propriet\u00e0 privata deve avere per scopo e finalit\u00e0 la libert\u00e0 e l\u2019affermazione della persona, ci si riporta, come ha notato giustamente l\u2019onorevole Domined\u00f2, all\u2019affermazione corrispondente della Costituzione francese. Tale richiamo \u00e8 esatto, ma osserva che l\u2019affermazione fatta in quell\u2019epoca ha una funzione diversa, in quanto ogni affermazione di carattere statutario \u00e8 assoluta, ma anche relativa al tempo.<\/p><p>DOMINED\u00d2 dichiara che l\u2019onorevole Assennato non ha interpretato esattamente il suo concetto, in quanto egli si riferiva al precedente dello schema francese non per quanto riguarda l\u2019affermazione di principio, ma solo rispetto al secondo punto del primo comma: \u00abciascuno deve poter accedere alla propriet\u00e0 col lavoro\u00bb. Il richiamo, che concerneva soltanto quest\u2019ultima parte, ha determinato l\u2019equivoco.<\/p><p>Ritiene che il primo comma sia importante, in quanto costituisce un corrispettivo del secondo: dalla sintesi nasce l\u2019equilibrio.<\/p><p>PRESIDENTE dichiara di essere nemico delle enunciazioni di carattere generale e filosofico. Si pu\u00f2 bene pensare che la libert\u00e0 e l\u2019affermazione della personalit\u00e0 non dipendano necessariamente dalla \u00abpropriet\u00e0 privata\u00bb. Si pu\u00f2 essere liberi e non disporre di alcuna propriet\u00e0. Non dobbiamo vincolare il legislatore futuro a enunciazioni di princip\u00ee che domani potrebbero essere sconfessati o superati. L\u2019affermazione contenuta nella Costituzione che la \u00abpropriet\u00e0 privata\u00bb \u00e8 condizione di libert\u00e0, potrebbe impedire al legislatore futuro di sostituire alla propriet\u00e0 privata, o di accompagnarvi, altre diverse forme di propriet\u00e0.<\/p><p>Se domani il legislatore volesse abolire la propriet\u00e0 privata, dovrebbe necessariamente rinnegare il contenuto della prima parte dell\u2019articolo proposto dall\u2019onorevole Taviani. Concludendo, preferisce che la prima parte dell\u2019articolo si limiti alla enunciazione proposta dall\u2019onorevole Colitto: \u00abLo Stato garantisce il diritto di propriet\u00e0 privata\u00bb.<\/p><p>FANFANI \u00e8 d\u2019accordo che tutte le qualificazioni finiscono coll\u2019invecchiare la Costituzione stessa. Ma si domanda se le affermazioni proposte dall\u2019onorevole Taviani possano impedire un razionale sviluppo della legislazione in materia di propriet\u00e0 privata. Se ci si limitasse al solo primo comma, sarebbe d\u2019accordo con la tesi enunciata dal Presidente; ma ritiene che mettendolo in relazione col secondo sulla funzione sociale della propriet\u00e0 e col terzo che considera anche la propriet\u00e0 collettiva, quelle norme abbiano soltanto lo scopo di rivendicare alla propriet\u00e0 privata la difesa della personalit\u00e0 umana, ma possano, se mai, acquistare sapore di invito a modificare la propriet\u00e0 privata tutte le volte che questa non serva a garantire la libert\u00e0 e il bene, non solo del singolo cittadino, ma di tutti quanti i cittadini. Da qui la necessit\u00e0 di un secondo articolo il quale, riferendosi alla funzione sociale della propriet\u00e0 e alla necessit\u00e0 di fare accedere alla propriet\u00e0 tutti i cittadini, limiti nell\u2019estensione, nell\u2019origine, nei modi di trasferimento, anche a tipo ereditario, la propriet\u00e0 privata; e infine di un terzo articolo in cui si prende in esame la propriet\u00e0 collettiva stabilendo i modi e i tempi in cui lo Stato dovr\u00e0 sottrarre la propriet\u00e0 all\u2019iniziativa, o al dominio privato per passarla all\u2019iniziativa o al dominio collettivo, per dare a tutti gli uomini il massimo di libert\u00e0 e di benessere che, in quei determinati casi, la propriet\u00e0 privata non garantisce.<\/p><p>Non vede alcun pericolo a che in ogni articolo, alla formula prettamente giuridica che afferma il diritto o la possibilit\u00e0 di limitarlo, si stabilisca e si faccia seguire anche un\u2019idea direttrice, che faccia capire il perch\u00e9 di quella affermazione giuridica o costituzionale. Con questo non scende a studiare quale deve essere il tenore della giustificazione; si limita ad opporsi all\u2019idea espressa dall\u2019onorevole Colitto e dall\u2019onorevole Presidente, perch\u00e9 ritiene che, come si \u00e8 fatto finora a proposito dell\u2019istituto della propriet\u00e0 privata, qualche messa a fuoco dal punto di vista dottrinario sia necessaria, purch\u00e9 sia condivisa da tutta la Commissione, per illuminare il futuro sviluppo legislativo.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Fanfani non disconosce che l\u2019enunciazione della parte dell\u2019articolo potrebbe limitare la libert\u00e0 del legislatore futuro. Questo pericolo, per\u00f2, verrebbe corretto dal capoverso che afferma la funzione sociale della propriet\u00e0 e affida alla legge la determinazione della modalit\u00e0 e dei limiti della propriet\u00e0. Ma l\u2019obiezione non gli pare esauriente. Il principio che la propriet\u00e0 privata \u00e8 necessaria perch\u00e9 assicura \u00abla libert\u00e0 e l\u2019affermazione della personalit\u00e0\u00bb non \u00e8 incrinata dal fatto che le si riconosca una funzione sociale o si assegni un limite alla sua <em>estensione.<\/em> Quando la legge fosse chiamata a determinare il contenuto della propriet\u00e0, allora andrebbe bene la seconda parte. Se si dicesse: \u00abSi garantisce il diritto di propriet\u00e0 nei limiti che saranno fissati dalla legge\u00bb, come ha fatto il progetto francese, oppure si dicesse. \u00abLa legge garantisce il diritto di propriet\u00e0 stabilendone il consentito, i limiti, le modalit\u00e0, ecc.\u00bb, potrebbe accedere alla proposta Taviani.<\/p><p>TAVIANI, <em>Relatore<\/em>, chiede all\u2019onorevole Presidente che cosa si debba intendere per contenuto della propriet\u00e0.<\/p><p>PRESIDENTE dichiara che la parola \u00abcontenuto\u00bb pu\u00f2 essere ritenuta un termine impreciso. Ma con essa intende significare che la legge potr\u00e0 liberamente determinare la forma che dovr\u00e0 assumere la propriet\u00e0 (privata, pubblica, socializzata, ecc.) secondale necessit\u00e0 e la volont\u00e0 popolare del tempo nel quale sar\u00e0 formata.<\/p><p>TAVIANI, <em>Relatore<\/em>, fa una precisazione. Si pu\u00f2 discutere sulla opportunit\u00e0 dell\u2019affermazione filosofica nel senso che a tale affermazione si pu\u00f2 arrivare da diversi punti di partenza; ma come l\u2019onorevole Presidente ha posto la questione non sar\u00e0 mai possibile giungere ad un punto d\u2019accordo; sulla richiesta di lasciare una porta aperta alla legge in modo che questa possa un giorno abolire qualsiasi forma di propriet\u00e0 singola e personale, non pu\u00f2 esservi un punto d\u2019accordo tra le sue idee e quelle dell\u2019onorevole Presidente. Si pu\u00f2 concordare nel senso di dire che la possibilit\u00e0 di acquisto della propriet\u00e0 privata potr\u00e0 essere limitata in forma estrema come in Russia, o potr\u00e0 avere un pi\u00f9 largo raggio di azione; ma da lui non pu\u00f2 essere ammessa la possibilit\u00e0 di abolire una qualsiasi propriet\u00e0 privata. Sia ben chiaro che non dipende dalla legge il fatto dell\u2019esistenza di una qualsiasi propriet\u00e0 privata. Insiste su questo punto, perch\u00e9 comprende la posizione di altri partiti su questo importante problema: per esempio, del partito comunista. Questi pensano che fra un secolo possa non esserci pi\u00f9 alcuna propriet\u00e0 privata. Afferma per\u00f2 che a suo parere anche i comunisti devono comprendere la posizione dei democristiani, i quali ritengono che almeno un minimo di propriet\u00e0 privata ci sar\u00e0 sempre.<\/p><p>ASSENNATO dichiara di non voler fare dissertazioni di carattere filosofico, che forse allontanerebbero dal tema trattato, rendendo il lavoro della Sottocommissione difficile; desidera soltanto far notare che l\u2019esistenza di una Costituzione e la dichiarazione di un diritto vanno valutati in rapporto all\u2019epoca che si vive. Questa stessa dichiarazione si trova come aggiunta dei primi progetti della Costituzione francese. A quei tempi era un concetto innovativo rivendicare la propriet\u00e0 privata ed era chiaro che quella situazione conteneva qualche cosa in pi\u00f9, in quanto c\u2019era un riferimento non solo al lavoro, ma anche all\u2019abilit\u00e0.<\/p><p>Desidera porre un quesito di carattere etico ai colleghi democristiani: se credono che senza possedere propriet\u00e0 non vi sia libert\u00e0. Quello che lo preoccupa \u00e8 l\u2019eccesso di propriet\u00e0 da parte di alcuno a danno dei molti. Se si d\u00e0 alla propriet\u00e0 un carattere finalistico, nel senso che bisogna che la persona sia aiutata in vista della acquisizione della propriet\u00e0, chiede ai colleghi democristiani se quando dicono ci\u00f2, allo scopo di garantire la libert\u00e0 e l\u2019affermazione della persona, attribuiscono alla propriet\u00e0 la capacit\u00e0 di irrobustire la libert\u00e0 umana. In altri termini essi darebbero ai figli un\u2019educazione rivolta alla acquisizione della propriet\u00e0. Sarebbe d\u2019accordo nel dire: \u00abAllo scopo di garantire la libert\u00e0 e l\u2019affermazione della persona viene riconosciuto e garantito il diritto della gratuit\u00e0 dell\u2019istruzione\u00bb. Da un punto di vista conservatore si potrebbe ritenere opportuno un controllo e fare il processo dell\u2019origine della propriet\u00e0; ma le statuizioni filosofiche potrebbero allontanarci dal vivo del problema e potrebbero essere superate con l\u2019andar del tempo. Il vero principio sul quale la Commissione \u00e8 d\u2019accordo \u00e8 che la Costituzione che si sta elaborando non possa essere abolita prima della propriet\u00e0, e allora la cosa che deve preoccupare di pi\u00f9 \u00e8 la difesa della societ\u00e0 dagli eccessi della propriet\u00e0 privata. Propone di eliminare ogni affermazione che porti disaccordo nella Commissione. Fa notare che nell\u2019articolo 2, dove si parla della successione, sia nell\u2019ambito della famiglia sia di quella testamentaria, si aggiunge \u00abspetta pure alla legge determinare la parte che lo Stato preleva sulle eredit\u00e0\u00bb. Questo riconoscimento allo Stato, sul quale tutti sono d\u2019accordo, messo in questa forma, assume un carattere puramente fiscale. Invece, a suo parere, occorre vedere nell\u2019intervento dello Stato nella successione testamentaria una funzione sociale; vorrebbe pregare quindi di introdurre questa affermazione, in modo che si stabiliscano i limiti della successione.<\/p><p>TAVIANI, <em>Relatore<\/em>, dichiara, rispondendo all\u2019ultima richiesta dell\u2019onorevole Assennato, che tale \u00e8 la sua intenzione; il riferimento alle sole misure fiscali in materia testamentaria non dovrebbe essere compreso in una carta Costituzionale.<\/p><p>LOMBARDO desidererebbe che non si dicesse se la propriet\u00e0 sia una forma di libert\u00e0 o di schiavit\u00f9. Fa osservare che in una Costituzione, che in ultima analisi riguarda un delimitato periodo storico, e che in rapporto al progresso dell\u2019umanit\u00e0, quale si svolge attraverso i secoli, potrebbe essere considerato ancor pi\u00f9 limitato nel tempo, occorre attenersi ad enunciazioni che si riferiscono ai tempi in cui si vive. Quello che dovrebbe preoccupare \u00e8 il fatto di sancire pi\u00f9 o meno se la propriet\u00e0 sia riconosciuta e garantita, cio\u00e8 se esiste il diritto di propriet\u00e0 e se tale diritto possa essere in realt\u00e0 garantito dalla legge. Se si ammette che la propriet\u00e0 possa essere garantita e riconosciuta, ci si deve preoccupare che non se ne abusi. Da questi concetti si arriva a dedurre che la propriet\u00e0 pu\u00f2 essere eventualmente sottratta a chi ne abusi, oppure, indipendentemente dagli abusi, se si sono verificate determinate situazioni, questa propriet\u00e0 pu\u00f2 essere, per ragioni di carattere sociale, sottratta a chi la possiede. Per tale motivo ha formulato una proposta in maniera pi\u00f9 concisa da sostituire al primo comma dell\u2019onorevole Taviani:<\/p><p>\u00abLa propriet\u00e0 \u00e8 riconosciuta e garantita dalla legge nei limiti e nelle forme da essa stabiliti\u00bb.<\/p><p>In altri termini la Costituzione stessa lascerebbe il campo aperto ad uno sviluppo ulteriore, quando successive variazioni permettessero di modificare i limiti e le forme della propriet\u00e0.<\/p><p>TAVIANI, <em>Relatore<\/em>, fa presente all\u2019onorevole Lombardo che, con la sua proposta, si affianca ai concetti esposti dal Presidente e gli chiede se desideri che sia ben chiaro che la legge riconosce e garantisce il diritto della propriet\u00e0 privata oppure se ammetta che tale diritto \u00e8 garantito dalla Costituzione e la legge ne stabilisca le norme e i limiti.<\/p><p>LOMBARDO a suo parere, la Costituzione \u00e8 una legge a carattere generale.<\/p><p>TAVIANI, <em>Relatore<\/em>, dichiara di essere disposto a discutere purch\u00e9 si dica che la propriet\u00e0 <em>privata<\/em> \u00e8 riconosciuta dalla Costituzione; poich\u00e9 la legge non pu\u00f2 abolire una qualsiasi propriet\u00e0 privata. Se una legge facesse questo sarebbe anticostituzionale.<\/p><p>ASSENNATO riterrebbe opportuno fare una premessa all\u2019articolo 1 proposto dall\u2019onorevole Taviani, dicendo: \u00abLa propriet\u00e0 pu\u00f2 essere propriet\u00e0 privata, propriet\u00e0 demaniale, propriet\u00e0 collettiva, ecc.\u00bb; perch\u00e9 nel titolo si parla del diritto di propriet\u00e0, mentre nell\u2019articolo si tratta soltanto della propriet\u00e0 privata.<\/p><p>TAVIANI, <em>Relatore<\/em>, dichiara che in un primo momento aveva fatto la distinzione e aveva detto propriet\u00e0 privata e collettiva come proposto dall\u2019onorevole Assennato; l\u2019aveva poi tralasciata in quanto la parola \u00abcollettiva\u00bb non ha, come gli era stato fatto notare da alcuni colleghi, un significato giuridico.<\/p><p>DOMINED\u00d2 osserva non essere esatto neppure parlare di propriet\u00e0 demaniale.<\/p><p>FANFANI dichiara di non conoscere epoca storica in cui non si siano avute le due forme di propriet\u00e0, la collettiva e la privata.<\/p><p>PRESIDENTE fa presente che non si dovrebbe sbarrare la strada a quelle che saranno le future esigenze della societ\u00e0. Egli non nega il diritto alla propriet\u00e0 privata, ma \u00e8 anche disposto a riconoscere un\u2019altra forma diversa di propriet\u00e0.<\/p><p>TAVIANI, <em>Relatore<\/em>, fa presente che il problema \u00e8 ormai impostato chiaramente. Tutti sono d\u2019accordo che vi possa essere una propriet\u00e0 privata; il disaccordo nasce quando si dichiara che potr\u00e0 arrivare il giorno in cui non vi sar\u00e0 alcuna propriet\u00e0 privata e che questo giorno possa essere previsto dalla Costituzione. Ritiene che tali previsioni non si possano fare. Finora nella formulazione degli articoli approvati dalla Sottocommissione si \u00e8 seguito il criterio di concretare. La formulazione proposta dall\u2019onorevole Presidente pu\u00f2 impressionare l\u2019opinione pubblica, che, come \u00e8 gi\u00e0 accaduto in Francia, potrebbe, in caso di <em>referendum<\/em>, respingere la Carta costituzionale. L\u2019onorevole Presidente ha detto di preoccuparsi di quelle che potrebbero essere le violente scosse sociali in un lontano domani; il Relatore si preoccupa ancor pi\u00f9 di quelle che potrebbero anche essere le scossa attuali dell\u2019opinione pubblica in un Paese come l\u2019Italia, quando essa intravvedesse nella Costituzione la possibilit\u00e0 sia pure di un eventuale misconoscimento del diritto di propriet\u00e0. Perci\u00f2 egli insiste che non sia ricondotto alla legge, ma venga affermato nella Costituzione il riconoscimento del diritto di propriet\u00e0 privata.<\/p><p>LOMBARDO propone che all\u2019articolo primo sia premessa un\u2019affermazione con la quale si garantisce la propriet\u00e0. L\u2019articolo, secondo la sua proposta, dovrebbe essere cos\u00ec formulato:<\/p><p>\u00abLa propriet\u00e0 \u00e8 riconosciuta e garantita dallo Stato nei limiti e nelle forme da esso stabiliti. Nessuno pu\u00f2 esserne privato, se non per cause di utilit\u00e0 sociale, legalmente constatate, e con riserva di indennizzo.<\/p><p>\u00abIl diritto di propriet\u00e0 non pu\u00f2 essere esercitato contrariamente all\u2019utilit\u00e0 sociale o in modo da arrecare pregiudizio alla libert\u00e0 e ai diritti altrui.<\/p><p>\u00abLe imprese che esercitano attivit\u00e0 di servizio pubblico e di interesse generale sono nazionalizzate o socializzate a norma di legge\u00bb.<\/p><p>COLITTO si dice lieto nel constatare che da pi\u00f9 parti si \u00e8 d\u2019accordo nel riconoscere che non \u00e8 opportuno che nella Costituzione, documento fondamentalmente giuridico, si inseriscano enunciazioni di finalit\u00e0 di ordine filosofico. La proposta dell\u2019onorevole Lombardo, in sostanza, coincide con i suoi concetti. Non \u00e8 d\u2019accordo che si debba aggiungere la frase proposta dall\u2019onorevole Domined\u00f2, cio\u00e8 che alla propriet\u00e0 ciascuno pu\u00f2 accedere col risparmio e col lavoro. \u00c8 una bella frase, ma manca di contenuto giuridico.<\/p><p>Aggiunge che non riesce a comprendere come si possa accedere alla propriet\u00e0 col lavoro; ci si pu\u00f2 accedere quando si utilizzi il risparmio.<\/p><p>DOMINED\u00d2 dichiara di avere escluso la eventualit\u00e0 di una riduzione delle norme ad una semplice enunciazione delle forme di propriet\u00e0, per la ragione che poi occorrerebbe disporre norme particolari per ogni singola figura di propriet\u00e0.<\/p><p>Inoltre l\u2019onorevole Assennato vorrebbe che fossero depennate le motivazioni di principio dell\u2019istituto della propriet\u00e0 privata, ma le sue considerazioni non lo lasciano convinto, perch\u00e9, se la formulazione di princip\u00ee \u00e8 mantenuta nei riguardi della funzione sociale, non si comprende perch\u00e9 dovrebbe essere esclusa per gli altri aspetti. Per tranquillizzare l\u2019onorevole Assennato, rileva che quando si pone la premessa che la propriet\u00e0 \u00e8 una forma di tutela della personalit\u00e0 umana, non si esclude che vi siano altri mezzi di difesa. Inoltre la formulazione proposta, a chi ben guardi, costituisce una limitazione della propriet\u00e0. \u00c8 vero che gi\u00e0 la Costituzione francese del \u2019700 riconosceva il diritto di propriet\u00e0, ma allora la formulazione era quasi incondizionata. Oggi, ponendo in evidenza la premessa per cui si connette l\u2019istituto alla personalit\u00e0 umana, l\u2019istituto viene ad essere riferito non al singolo ma a tutte le persone, e con ci\u00f2 se ne limitano gli eccessi. Difendendo la personalit\u00e0 come substrato del diritto, il riconoscimento della propriet\u00e0 \u00e8 fatto nell\u2019interesse di tutti e di conseguenza gli eventuali abusi del godimento sono colpiti.<\/p><p>CANEVARI vorrebbe chiarire il concetto esposto dal Presidente. Quando si parla di propriet\u00e0, deve essere ben distinta la propriet\u00e0 bene della persona dalla propriet\u00e0 che serve al bene sociale, al bene della generalit\u00e0. Non gli risulta che finora sia stata fatta questa differenziazione; la propriet\u00e0 \u00e8 stata considerata sotto un solo aspetto, non \u00e8 stata considerata anche come mezzo di produzione e di lavoro. In questo caso pu\u00f2 essere oggetto di disposizioni legislative che ne modifichino l\u2019uso nei limiti e nei mezzi a beneficio di tutti.<\/p><p>Dichiara di essere favorevole alla proposta dell\u2019onorevole Lombardo.<\/p><p>ASSENNATO fa notare all\u2019onorevole Domined\u00f2 che non vi \u00e8 nulla di pi\u00f9 evidente, nel negare l\u2019affermazione della personalit\u00e0 umana, quanto la successione, di cui si parla nell\u2019articolo successivo. La ricezione per successione \u00e8 un atto negativo della propria personalit\u00e0.<\/p><p>DOMINED\u00d2 dichiara che a suo avviso la successione \u00e8 una continuazione della personalit\u00e0 umana.<\/p><p>ASSENNATO trova strano sancire l\u2019acquisto della propriet\u00e0 privata come meta finale della educazione. La democrazia cristiana ha la preoccupazione che attraverso la depennazione proposta si miri ad attenuare o eliminare la propriet\u00e0 privata dalla Carta costituzionale; ma osserva che non si pu\u00f2 consentire, in questa epoca, di dichiarare che alla propriet\u00e0 si assegna lo scopo di stabilire la libert\u00e0 e la formazione della persona, proprio in questa epoca, in cui anche le pi\u00f9 reazionarie legislazioni vanno attenuando il significato della propriet\u00e0.<\/p><p>DOMINED\u00d2 spiega che qui si tratta di porre in evidenza il significato sociale che nasce dalla formulazione proposta.<\/p><p>FANFANI depreca che per la prima volta, nel corso di questa discussione, sia saltato fuori che si parla a nome dei democratici cristiani o dei comunisti. Prega i colleghi di dimenticare, non le loro opinioni personali, ma le etichette; preoccupazione comune deve essere di formare una Carta costituzionale che rispecchi i desideri pressoch\u00e9 universalmente diffusi tra gli italiani.<\/p><p>Per quanto riguarda la tesi in contrasto fra l\u2019onorevole Domined\u00f2 e l\u2019onorevole Assennato, li invita a rendersi conto che la situazione attuale non \u00e8 quella del 1789, anzi \u00e8 il contrapposto di quella. Oggi la preoccupazione \u00e8 di compiere uno sforzo, dal punto di vista ideologico e legislativo, per scardinare la difesa della propriet\u00e0 privata dal principio aristotelico e darle invece una nuova forma di giustificazione, considerarla quasi un modo di affermarsi della persona. Tutte le dottrine economiche aspirano alla formazione di una societ\u00e0 in cui l\u2019individuo goda il massimo possibile di libert\u00e0 e ciascuno possa ottenere quello di cui ha bisogno.<\/p><p>Quando si dice che lo Stato riconosce e difende la propriet\u00e0 privata quale modo di affermazione della personalit\u00e0 del cittadino, si viene a limitare la propriet\u00e0 privata e si adotta una norma che inspirer\u00e0 la legislazione di domani, affinch\u00e9 questa propriet\u00e0 privata non sia lo schiacciamento della personalit\u00e0 altrui.<\/p><p>Riconosce giusto quanto ha detto l\u2019onorevole Assennato, che non si pu\u00f2 porre come obiettivo dell\u2019educazione delle nostre creature l\u2019acquisizione della propriet\u00e0; ma non pu\u00f2 essere disconosciuto il fatto che l\u2019individuo afferma le proprie qualit\u00e0 costruttive anche attraverso l\u2019appropriazione di ci\u00f2 che riesce a produrre, ma solo nei limiti che non impediscano la formazione della stessa propriet\u00e0 privata presso gli altri.<\/p><p>Quando si dice che la propriet\u00e0 \u00e8 garanzia elementare della libert\u00e0 della persona e del suo sviluppo, ci si riferisce a questa epoca storica, anche se si pensa che tutte le epoche si rassomiglieranno, salvo nella quantit\u00e0 di propriet\u00e0 o di libert\u00e0 acquisita. Che la propriet\u00e0 privata sia garanzia elementare della libert\u00e0 della persona, lo dimostra il fatto delle possibilit\u00e0 diverse che hanno avuto, anche recentemente, uomini che si trovavano in determinate condizioni economiche di fronte ad altri che non le possedevano. Ricorda a questo proposito come gli impiegati di Stato, che non avevano altre possibilit\u00e0 di vita, furono costretti a prendere, anche contro voglia, una tessera; ci\u00f2 fa pensare che probabilmente se avessero avuto un minimo di propriet\u00e0 personale si sarebbero sentiti incoraggiati a difendere la loro libert\u00e0.<\/p><p>E se questo pu\u00f2 affermarsi oggi anche al di fuori della Costituzione, domanda quale pericolo esista se frasi simili vengono incluse nella Costituzione. Se si potesse dimostrare che tali frasi tendono a riportarci ai princip\u00ee del 1789 sarebbe opportuno lasciarle cadere; ma se esse dovessero servire a limitare la propriet\u00e0 privata e a sgombrare il terreno con la sua pi\u00f9 accentuata limitazione a vantaggio della collettivit\u00e0, \u00e8 opportuno che siano mantenute. Invita i presenti a chiarire il punto, perch\u00e9 se si dovesse correre il rischio di fare una Costituzione individualistica, le frasi andrebbero tolte.<\/p><p>CORBI constata che dall\u2019ampia discussione svoltasi risulta la preoccupazione di ognuno di superare o ridurre le concezioni individualistiche.<\/p><p>Allo scopo di evitare equivoci ritiene opportuno non far alcuna di queste affermazioni che possono dividere la Commissione.<\/p><p>DOMINED\u00d2 ripete che il suo concetto \u00e8 di dare significato sociale a tali affermazioni. Ci\u00f2 sarebbe particolarmente utile, se questo contenuto sociale non dovesse essere poi sviluppato dalle successive disposizioni che la Costituzione conterr\u00e0, perch\u00e9 il problema non si conclude col primo comma del presente articolo.<\/p><p>Resta comunque stabilito, e in questo l\u2019accordo \u00e8 generale, che il diritto di propriet\u00e0 \u00e8 garantito, salvo quelle limitazioni che si riterranno opportune. Pensa in proposito che si possa accedere alla proposta dell\u2019onorevole Lombardo la quale, se dovesse suscitare preoccupazioni, potrebbe essere ancora pi\u00f9 schematizzata, dicendosi: \u00abIl diritto di propriet\u00e0 \u00e8 riconosciuto e garantito dallo Stato. Nessuno pu\u00f2 esserne privato, se non per causa di pubblica utilit\u00e0 legalmente constatata e previo indennizzo\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE rinvia la discussione alla seduta di domani.<\/p><p>La riunione termina alle 12.40.<\/p><p><em>Erano presenti:<\/em> Assennato, Canevari, Colitto, Corbi, Domined\u00f2, Fanfani, Federici Maria, Ghidini, Giua, Lombardo Ivan Matteo, Marinaro, Merlin Angelina, Rapelli, Taviani.<\/p><p><em>Assenti giustificati:<\/em> Mol\u00e9, Noce Teresa.<\/p><p><em>Assenti:<\/em> Paratore, Togni.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE TERZA SOTTOCOMMISSIONE 11. RESOCONTO SOMMARIO DELLA SEDUTA DI MERCOLED\u00cc 25 SETTEMBRE 1946 PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GHIDINI INDICE Diritto di propriet\u00e0 (Discussione) Taviani, Relatore \u2013 Assennato \u2013 Giua \u2013 Colitto \u2013 Domined\u00f2 \u2013 Corbi \u2013 Presidente \u2013 fanfani \u2013 lombardo \u2013 Canevari. La seduta comincia alle 10.30. 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