{"id":5470,"date":"2023-10-16T13:51:25","date_gmt":"2023-10-16T11:51:25","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5470"},"modified":"2023-10-23T14:33:28","modified_gmt":"2023-10-23T12:33:28","slug":"martedi-24-settembre-1946-3","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5470","title":{"rendered":"MARTED\u00cc 24 SETTEMBRE 1946"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"5470\" class=\"elementor elementor-5470\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-946209b elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"946209b\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-d9f527f\" data-id=\"d9f527f\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-0c5ff68 elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"0c5ff68\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/19460924sed010ts.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-9c06809 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"9c06809\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE<\/p><p>TERZA SOTTOCOMMISSIONE<\/p><p>10.<\/p><p>RESOCONTO SOMMARIO<\/p><p>DELLA SEDUTA DI MARTED\u00cc 24 SETTEMBRE 1946<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>GHIDINI<\/strong><\/p><p>INDICE<\/p><p><strong>Comunicazione del Presidente<\/strong><\/p><p>Presidente<strong>.<\/strong><\/p><p><strong>Sulla protezione della puerpera e del <\/strong><strong>bam<\/strong><strong>bino<\/strong><\/p><p>Merlin Angelina \u2013 Presidente.<\/p><p>Garanzie economico-sociali del diritto all\u2019affermazione della personalit\u00e0 del cittadino (<em>Seguito della discussione<\/em>)<\/p><p>Presidente \u2013 Merlin Angelina \u2013 Giua, <em>Relatore \u2013 <\/em>Colitto \u2013 Paratore \u2013 Mol\u00e8 \u2013 Fanfani \u2013 Assennato.<\/p><p>La seduta comincia alle 15.15.<\/p><p>Comunicazione del Presidente.<\/p><p>PRESIDENTE comunica che gli onorevoli Di Vittorio e Pesenti non fanno pi\u00f9 parte della terza Sottocommissione e che sono stati sostituiti dagli onorevoli Assennato e Corbi.<\/p><p>Sulla protezione della puerpera e del bambino.<\/p><p>MERLIN ANGELINA desidera fare una questione pregiudiziale, osservando che sul quotidiano <em>L\u2019Unit\u00e0<\/em> del 22 settembre \u00e8 apparso un articolo nel quale \u00e8 detto che la Terza Sottocommissione avrebbe votato un articolo che non impegna lo Stato nella protezione della puerpera e del bambino. Tiene a precisare che nell\u2019articolo da lei proposto, in accordo con la onorevole Federici Maria, approvato a grande maggioranza dalla Sottocommissione, non si parlava di neonati e di puerpere, ma di madri e di fanciulli, in quanto con tali termini si intendeva sia la gestante, sia la donna che allatta, sia la donna che porta i suoi figli fino alla loro completa autonomia; la parola \u00abfanciullo\u00bb \u00e8 stata scelta in quanto nella lingua italiana non c\u2019\u00e8 un termine che indichi la creatura dal momento in cui nasce fino al momento in cui entra nella giovent\u00f9, come invece c\u2019\u00e8 nella latina, dove \u00abpuer\u00bb indica il bambino da quando nasce a quando veste la toga. Tiene a riconfermare quanto ha detto, perch\u00e9 resti ben chiaro che la Sottocommissione non ha affatto inteso, con l\u2019approvazione dell\u2019articolo, escludere le puerpere e i bambini, ma anzi ha inteso comprenderli nelle parole \u00abmadre\u00bb e \u00abfanciullo\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE prende atto delle dichiarazioni fatte dalla onorevole Merlin, condividendo pienamente il suo pensiero in merito a tale precisazione.<\/p><p>Seguito della discussione sulle garanzie economico-sociali del diritto all\u2019affermazione della personalit\u00e0 del cittadino.<\/p><p>PRESIDENTE apre la discussione sui due articoli proposti dall\u2019onorevole Giua, riguardanti il diritto di migrazione.<\/p><p>GIUA, <em>Relatore<\/em>, avendo preso visione di un articolo approvato dalla prima Sottocommissione in materia di migrazione, che riproduce quasi letteralmente quelli da lui proposti, chiede quale sia il pensiero della Sottocommissione in proposito.<\/p><p>PRESIDENTE risponde che la questione sar\u00e0 risolta in sede di coordinamento.<\/p><p>D\u00e0 quindi lettura degli articoli proposti dall\u2019onorevole Giua:<\/p><p>\u00abOgni cittadino pu\u00f2 circolare e fissare la propria residenza o domicilio in ogni parte del territorio nazionale, salvo i limiti imposti dalla legge per motivi di sanit\u00e0 e di ordine pubblico\u00bb.<\/p><p>\u00abLa libert\u00e0 di movimento del cittadino italiano all\u2019esterno del territorio nazionale (diritto di emigrazione) non pu\u00f2 essere limitata dallo Stato, altro che per ci\u00f2 che concerne la tutela del lavoro volontariamente collettivo. Il cittadino italiano che abbandona volontariamente il territorio nazionale per ragioni di lavoro non perde il diritto alla protezione dello Stato\u00bb.<\/p><p>Ritiene, d\u2019accordo con altri colleghi, che gli articoli, con lievi modifiche di forma, potrebbero essere formulati nel modo seguente:<\/p><p>\u00abIl cittadino pu\u00f2 circolare e fissare la propria residenza, domicilio o dimora in ogni parte del territorio dello Stato, salvo i limiti imposti dalla legge per motivi di sanit\u00e0 e di ordine pubblico.<\/p><p>\u00abLa libert\u00e0 di movimento del cittadino italiano all\u2019estero (diritto di emigrazione) pu\u00f2 essere limitata dallo Stato solo per la tutela del lavoro nell\u2019interesse collettivo. Il cittadino che emigra non perde il diritto alla protezione dello Stato\u00bb.<\/p><p>Pone in discussione il primo articolo.<\/p><p>GIUA, <em>Relatore<\/em>, dichiara di consentire nella nuova formulazione, in quanto contiene gli stessi concetti degli articoli da lui proposti.<\/p><p>COLITTO propone di togliere le parole \u00abpu\u00f2 circolare\u00bb, poich\u00e9 il concetto esposto da esse \u00e8 implicito l\u00e0 dove si parla \u00abdi fissare la propria dimora\u00bb.<\/p><p>GIUA, <em>Relatore<\/em>, propone di mettere \u00abpu\u00f2 muoversi liberamente\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE conviene che si pu\u00f2 usare un\u2019altra parola che esprima lo stesso concetto, ma fa presente che il termine \u00abcircolare\u00bb \u00e8 usato anche in altre Costituzioni.<\/p><p>COLITTO insiste nella sua proposta, in quanto, a suo parere, \u00e8 chiaro che, quando si pu\u00f2 fissare liberamente la propria dimora, si pu\u00f2 anche circolare.<\/p><p>PRESIDENTE osserva che, effettivamente, se nell\u2019articolo si parlasse soltanto di domicilio e di residenza il termine \u00abcircolare\u00bb si renderebbe necessario, ma con l\u2019aggiunta della parola \u00abdimora\u00bb si rende chiaro il concetto della libert\u00e0 di muoversi; tuttavia, eliminarlo completamente ridurrebbe il concetto che si vuole esprimere.<\/p><p>COLITTO propone di adottare il termine \u00abmuoversi\u00bb, per una semplice questione di propriet\u00e0 di linguaggio.<\/p><p>GIUA \u00e8 del parere di lasciare l\u2019espressione che si ritrova in tutte le Costituzioni; tanto pi\u00f9 che, se si dovesse giungere alle autonomie regionali, potrebbero venire stabiliti dei divieti di trasferimento da regione a regione.<\/p><p>COLITTO propone la dizione \u00abmuoversi liberamente\u00bb.<\/p><p>PARATORE concorda con l\u2019onorevole Colitto nel trovare linguisticamente poco felice il termine \u00abcircolare\u00bb, che pare riferirsi pi\u00f9 a dei veicoli che a degli individui.<\/p><p>MERLIN ANGELINA propone l\u2019adozione del termine \u00abtrasferirsi\u00bb.<\/p><p>PARATORE, data la difficolt\u00e0 di trovare un termine sostitutivo, propone di lasciare \u00abcircolare\u00bb.<\/p><p>MOL\u00c8 non trova opportuno far riferimento, nella Costituzione, a ragioni di ordine pubblico; \u00e8 un concetto di grande discrezionalit\u00e0 lasciato all\u2019arbitrio della polizia. Le ragioni sanitarie sono applicate in base a determinazioni del Governo, i motivi di ordine pubblico possono sempre essere sollevati dalla polizia.<\/p><p>COLITTO propone la formula \u00absalvi i limiti imposti della legge\u00bb.<\/p><p>MOL\u00c8, per quanto riguarda l\u2019eccezione sollevata dall\u2019onorevole Colitto sul termine \u00abcircolare\u00bb, propone che questo venga sostituito con \u00abtrasferirsi\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE propone di mettere accanto al termine \u00abcircolare\u00bb l\u2019avverbio \u00abliberamente\u00bb.<\/p><p>Concordando nella necessit\u00e0 di togliere il termine \u00abordine pubblico\u00bb, propone che l\u2019articolo resti cos\u00ec formulato:<\/p><p>\u00abIl cittadino pu\u00f2 liberamente circolare e fissare la propria residenza, domicilio e dimora in ogni parte del territorio dello Stato, salvo i limiti imposti dalla legge\u00bb.<\/p><p>COLITTO propone di invertire l\u2019ordine dei termini \u00abresidenza, domicilio e dimora\u00bb in \u00abdomicilio, residenza e dimora\u00bb, uniformandosi alla dizione seguita dal Codice civile italiano. Propone di sopprimere l\u2019aggettivo \u00abproprio\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE dichiara che, accogliendo la proposta dell\u2019onorevole Colitto, l\u2019articolo resta cos\u00ec formulato:<\/p><p>\u00abIl cittadino pu\u00f2 circolare e fissare il domicilio, la residenza e la dimora in ogni parte del territorio dello Stato, salvo i limiti imposti dalla legge\u00bb.<\/p><p>Lo pone ai voti.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Apre la discussione sul secondo articolo proposto dall\u2019onorevole Giua, articolo che, come ha gi\u00e0 detto, \u00e8 stato, d\u2019accordo con alcuni colleghi, cos\u00ec modificato:<\/p><p>\u00abLa libert\u00e0 di movimento del cittadino italiano all\u2019estero (diritto di emigrazione) pu\u00f2 essere limitata dallo Stato solo per la tutela del lavoro nell\u2019interesse collettivo. Il cittadino che emigra non perde il diritto alla protezione dello Stato\u00bb.<\/p><p>MOL\u00c8 fa considerare che la libert\u00e0 di movimento all\u2019estero non dipende dallo Stato italiano; da questo, se mai, dipende la libert\u00e0 di uscire.<\/p><p>COLITTO pensa che con questo articolo si voglia affermare che il cittadino che valica i confini conserva la protezione dello Stato.<\/p><p>GIUA, <em>Relatore<\/em>, osserva che se il cittadino vuole emigrare, lo Stato non glielo pu\u00f2 impedire. Si potrebbe dire: \u00abIl diritto di emigrazione \u00e8 garantito dallo Stato\u00bb.<\/p><p>PARATORE ritiene la dichiarazione troppo categorica, perch\u00e9 l\u2019emigrazione non dipende sempre dallo Stato.<\/p><p>PRESIDENTE spiega che il diritto di emigrazione pu\u00f2 essere limitato dallo Stato solo per ci\u00f2 che concerne la tutela del lavoro o l\u2019interesse collettivo.<\/p><p>PARATORE aggiunge che l\u2019emigrante ha diritto a speciale protezione.<\/p><p>MERLIN ANGELINA fa il caso dell\u2019operaio, che, con i suoi risparmi, si rechi, ad esempio, in Isvizzera e si ammali. Se deve essere ricoverato all\u2019ospedale chi pagher\u00e0 la retta se egli non ne avesse i mezzi?<\/p><p>MOL\u00c8 risponde che nei trattati internazionali sono regolati anche i rapporti nei riguardi dell\u2019assistenza. Se poi questo regolamento manca, sar\u00e0 il Console italiano che dovr\u00e0 provvedere.<\/p><p>GIUA, <em>Relatore<\/em>, aggiunge che se il cittadino \u00e8 andato all\u2019estero per ragioni di lavoro ha diritto ad una maggiore tutela.<\/p><p>MOL\u00c8 ricorda che i rappresentanti italiani, sotto tutti i regimi, anche sotto quello totalitario, hanno sempre protetto il cittadino italiano all\u2019estero. Quindi non trova necessario riaffermare qui questo diritto, che \u00e8 considerato sotto il diritto internazionale.<\/p><p>FANFANI propone la seguente formula: \u00abIl diritto di espatriare \u00e8 garantito dallo Stato nei limiti consentiti dagli accordi internazionali e dalle leggi sulla tutela del lavoro. Il cittadino emigrato non perde il diritto alla protezione dello Stato\u00bb.<\/p><p>PARATORE osserva che quando si dice \u00abnon perde il diritto alla tutela\u00bb si suppone la legge sull\u2019emigrazione. Questo deve restar chiaro.<\/p><p>PRESIDENTE dichiara che l\u2019articolo rimarrebbe cos\u00ec formulato:<\/p><p>\u00abIl diritto di espatriare \u00e8 garantito dallo Stato nei limiti consentiti dagli accordi internazionali e dalle leggi sulla tutela del lavoro. Il cittadino emigrato non perde il diritto alla protezione dello Stato\u00bb.<\/p><p>Propone di riunire in uno solo i due articoli proposti dal relatore.<\/p><p>MOL\u00c8 userebbe la parola \u00abstabiliti\u00bb invece di \u00abconsentiti\u00bb.<\/p><p>ASSENNATO direbbe \u00abemigrato per ragioni di lavoro\u00bb.<\/p><p>COLITTO rileva che questa precisazione pu\u00f2 far pensare che il cittadino che espatria per altre ragioni perde la protezione.<\/p><p>FANFANI preferirebbe la parola \u00abespatriato\u00bb ad \u00abemigrato\u00bb.<\/p><p>PARATORE osserva che c\u2019\u00e8 differenza fra l\u2019emigrante e colui che va all\u2019estero non per ragioni di lavoro. Bisogna chiarire a chi si fa riferimento.<\/p><p>COLITTO risponde che si fa riferimento al cittadino italiano che, per il fatto che va all\u2019estero, ha diritto alla protezione.<\/p><p>PARATORE ritiene pi\u00f9 proprio dire \u00abespatriato\u00bb che \u00abemigrato\u00bb.<\/p><p>ASSENNATO non ritiene uguale la posizione del cittadino che espatria per lavoro a quella di chi espatria per altri motivi. Gli pare opportuno dichiarare che vi \u00e8 un diritto particolare alla protezione a favore di chi espatria per ragioni di lavoro.<\/p><p>\u00c8 ovvio che chi espatria conservi il diritto alla protezione dello Stato di origine; l\u2019essenziale \u00e8 sottolineare il diritto dell\u2019emigrato che deve sentirsi sempre particolarmente protetto dalla Patria.<\/p><p>PARATORE, poich\u00e9 la Commissione dovr\u00e0 pure occuparsi dell\u2019emigrazione, pensa che il problema vada trattato in quella occasione; qui occorre solo limitarsi a considerare che chi lascia l\u2019Italia \u00e8 tutelato come cittadino italiano; quindi \u00e8 inutile parlare di emigranti.<\/p><p>COLITTO ricorda che la Commissione si deve occupare delle questioni economico-sociali, perci\u00f2 anche della emigrazione. Si dovrebbe dire: \u00abIl diritto di emigrare per ragioni di lavoro \u00e8 consentito nei limiti delle leggi\u00bb.<\/p><p>MERLIN ANGELINA osserva che si pu\u00f2 espatriare anche per ragioni di studio, ed essere oggetto di soprusi.<\/p><p>GIUA, <em>Relatore<\/em>, risponde che a questo provvedono gli accordi internazionali.<\/p><p>PRESIDENTE ritiene che l\u2019osservazione dell\u2019onorevole Assennato, di ammettere una particolare protezione dello Stato per l\u2019emigrante, non \u00e8 superata dal fatto che si parli di emigrante.<\/p><p>Pone ai voti l\u2019articolo cos\u00ec formulato: \u00abIl diritto di emigrare \u00e8 garantito dallo Stato nei limiti stabiliti dagli accordi internazionali e dalle leggi sul lavoro.<\/p><p>\u00abIl cittadino emigrato ha diritto alla protezione dello Stato\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pone ai voti la proposta da lui formulata di riunire in uno solo i due articoli approvati.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>D\u00e0 lettura dell\u2019articolo nel suo testo definitivo: \u00abIl cittadino pu\u00f2 circolare e fissare il domicilio, la residenza e la dimora in ogni parte del territorio dello Stato, salvo i limiti imposti dalla legge.<\/p><p>\u00abIl diritto di emigrare \u00e8 garantito dallo Stato nei limiti stabiliti dagli accordi internazionali e dalle leggi sul lavoro.<\/p><p>\u00abIl cittadino emigrato ha diritto alla protezione dello Stato\u00bb.<\/p><p>Lo pone ai voti.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>La sedata termina alle 16.<\/p><p><em>Erano presenti:<\/em> Assennato, Colitto, Corbi, Fanfani, Federici Maria, Ghidini, Giua, Merlin Angelina, Mol\u00e8, Paratore.<\/p><p><em>Assenti giustificati:<\/em> Canevari, Domined\u00f2, Lombardo Ivan Matteo, Marinaro, Noce Teresa, Rapelli, Taviani, Togni.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE TERZA SOTTOCOMMISSIONE 10. RESOCONTO SOMMARIO DELLA SEDUTA DI MARTED\u00cc 24 SETTEMBRE 1946 PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GHIDINI INDICE Comunicazione del Presidente Presidente. Sulla protezione della puerpera e del bambino Merlin Angelina \u2013 Presidente. 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