{"id":5468,"date":"2023-10-16T13:51:07","date_gmt":"2023-10-16T11:51:07","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5468"},"modified":"2023-10-23T14:32:24","modified_gmt":"2023-10-23T12:32:24","slug":"venerdi-20-settembre-1946-3","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5468","title":{"rendered":"VENERD\u00cc 20 SETTEMBRE 1946"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"5468\" class=\"elementor elementor-5468\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-6153aed elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"6153aed\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-41c3396\" data-id=\"41c3396\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-adb5d71 elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"adb5d71\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/19460920sed009ts.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-21b5b39 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"21b5b39\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE<\/p><p>TERZA SOTTOCOMMISSIONE<\/p><p>9.<\/p><p>RESOCONTO SOMMARIO<\/p><p>DELLA SEDUTA DI VENERD\u00cc 20 SETTEMBRE 1946<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>GHIDINI<\/strong><\/p><p>INDICE<\/p><p>Garanzie economico-sociali del diritto all\u2019affermazione della personalit\u00e0 del cittadino (<em>Seguito della discussione<\/em>)<\/p><p>Giua, <em>Relatore \u2013 <\/em>Colitto \u2013 Togni \u2013 Presidente \u2013 Mol\u00e8 \u2013 Federici Maria \u2013 Rapelli \u2013 Marinaro.<\/p><p>La seduta comincia alle 10.40.<\/p><p>Seguito della discussione sulle garanzie economico-sociali del diritto all\u2019affermazione della personalit\u00e0 del cittadino.<\/p><p>GIUA, <em>Relatore<\/em>, d\u00e0 lettura dell\u2019articolo da lui proposto sull\u2019educazione, cos\u00ec formulato: \u00abQualora la famiglia si trovi nella impossibilit\u00e0 di dare un\u2019educazione civile ai figli, \u00e8 compito dello Stato di provvedere a tale educazione con istituzioni proprie.<\/p><p>\u00abTale educazione si deve compiere nel rispetto della libert\u00e0 del cittadino\u00bb.<\/p><p>L\u2019articolo rientrerebbe nel tema generale della famiglia, ma ha ritenuto necessario ammettere la possibilit\u00e0 dell\u2019intervento dello Stato in questo settore, soltanto nel caso che la famiglia sia nell\u2019impossibilit\u00e0 di provvedere all\u2019educazione dei figli. \u00c8 un concetto che si deve affermare nella nuova Costituzione per non dare allo Stato il potere di ingerirsi nell\u2019educazione dei giovani, compito che, in linea di massima, deve restare di stretta competenza della famiglia. L\u2019articolo \u00e8 in contrasto con altre Carte costituzionali, e in particolare con l\u2019articolo 120 di quella di Weimar, che ammette la possibilit\u00e0 da parte dello Stato di sorvegliare l\u2019educazione che i genitori impartiscono ai loro figliuoli. Tale sorveglianza sarebbe in contrasto con l\u2019indirizzo generale adottato dalla Commissione e con l\u2019affermazione della piena libert\u00e0 dell\u2019individuo, che lo Stato deve rispettare. Tale rispetto deve trovare particolare applicazione nel campo della famiglia, che costituisce il nucleo base dell\u2019organizzazione sociale.<\/p><p>Il secondo comma \u00abTale educazione si deve compiere nel rispetto della libert\u00e0 del cittadino\u00bb afferma che l\u2019indirizzo non si deve discostare da quella che sarebbe l\u2019educazione data dalla famiglia, nel caso che questa potesse provvedervi.<\/p><p>COLITTO chiede al relatore che cosa si debba intendere con il termine \u00abcivile\u00bb.<\/p><p>GIUA, <em>Relatore<\/em>, chiarisce che con tale termine si evita la possibilit\u00e0 di intendere l\u2019educazione come espressione di un indirizzo confessionale, di partito, settario, ecc.<\/p><p>COLITTO propone la soppressione del termine \u00abcivile\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE non concorda con la proposta dell\u2019onorevole Colitto, trovando necessaria la specificazione.<\/p><p>COLITTO propone la formula \u00abnell\u2019impossibilit\u00e0 di educare i figli\u00bb, invece che \u00abnell\u2019impossibilit\u00e0 di dare un\u2019educazione civile\u00bb.<\/p><p>GIUA, <em>Relatore<\/em>, concorda con la proposta dell\u2019onorevole Colitto, poich\u00e9, lasciando invariato il secondo comma, resta chiaro l\u2019indirizzo che si vuol dare all\u2019educazione.<\/p><p>Quanto ai collegi di educazione, fa rilevare che gli istituti gi\u00e0 esistenti in Italia si limitano all\u2019istruzione media, mentre sarebbe necessaria l\u2019istituzione di convitti anche per quella elementare, ed i figliuoli di genitori condannati a pene detentive e gli orfani potrebbero formare in questi istituti la loro educazione.<\/p><p>TOGNI ritiene che il termine \u00abcivile\u00bb implichi una limitazione del concetto della educazione. A suo parere \u00e8 necessaria l\u2019affermazione del principio che lo Stato deve garantire, provvedere o intervenire, nel campo dell\u2019educazione, ma non necessariamente e direttamente, come sembra sia previsto nella formula dell\u2019articolo proposta dall\u2019onorevole Giua. \u00c8 noto che esistono convitti tenuti da sacerdoti o da civili, che provvedono alla educazione dei giovani e che lo Stato dovrebbe sovvenzionare, senza tuttavia intervenire direttamente nell\u2019educazione.<\/p><p>GIUA, <em>Relatore<\/em>, non pu\u00f2 convenire con le affermazioni fatte dall\u2019onorevole Togni. Pur non condividendo le tesi estremiste, che vorrebbero investire lo Stato interamente dell\u2019importante compito dell\u2019educazione, non pu\u00f2 accedere all\u2019idea di un assoluto agnosticismo in materia da parte dello Stato.<\/p><p>PRESIDENTE fa notare che, con la formulazione dell\u2019articolo proposto dall\u2019onorevole Giua, non vengono precluse le possibilit\u00e0 di educazione da parte di istituti privati. Se lo Stato \u00e8 investito dell\u2019obbligo di provvedere in certi casi all\u2019educazione, non per questo restano escluse le istituzioni private.<\/p><p>COLITTO propone la seguente formulazione: \u00abQualora la famiglia si trovi nell\u2019impossibilit\u00e0 di educare i figli, \u00e8 compito dello Stato di provvedervi\u00bb.<\/p><p>GIUA, <em>Relatore<\/em>, trova eccessivamente generica la formulazione proposta dall\u2019onorevole Colitto.<\/p><p>PRESIDENTE insiste per l\u2019adozione della formula integrale proposta dall\u2019onorevole Giua, che ritiene la pi\u00f9 rispondente al tema dell\u2019educazione. Il termine \u00abcivile\u00bb, a suo parere, significa che l\u2019educazione deve essere ispirata a sensi di civismo e non \u00e8 affatto in opposizione con il concetto della religione. Dichiara, che voter\u00e0 pertanto la formula proposta dall\u2019onorevole Giua, in quanto \u00e8 l\u2019unica che elimina qualunque sottinteso politico, confessionale o settario.<\/p><p>Anche il termine \u00abistituzioni proprie\u00bb gli sembra ben apposto, perch\u00e9 \u00e8 evidente che quando lo Stato deve intervenire non pu\u00f2 farlo che direttamente e con mezzi propri. L\u2019opera educativa compiuta da istituti privati pu\u00f2 essere integrativa di quella dello Stato.<\/p><p>TOGNI ritiene che la migliore educazione sia quella integrata dall\u2019insegnamento religioso, che non si limita ad una formula esteriore civile, ma mette radici nel sentimento religioso del fanciullo. Se potesse formulare un articolo in tale materia, direbbe che lo Stato deve appoggiarsi alle organizzazioni religiose; ma poich\u00e9 tale concetto non pu\u00f2 essere condiviso da altri, ritiene che non sia il caso di precisare n\u00e9 il concetto dell\u2019intervento diretto dello Stato, n\u00e9 quello del predominio religioso. Che lo Stato provveda direttamente o indirettamente \u00e8 una questione che sar\u00e0 decisa caso per caso, a seconda della situazione particolare o speciale dei tempi; ma, poich\u00e9 il termine \u00abeducazione civile\u00bb pu\u00f2 far pensare che sia esclusa la parte educativa religiosa, ritiene che nell\u2019articolo si dovrebbe parlare di educazione in generale. Sar\u00e0 poi compito degli organi dello Stato vedere quale educazione convenga adottare tenendo conto della famiglia, della religione, della razza, ecc. Non vi \u00e8 la necessit\u00e0 di stabilire fin da ora il principio che lo Stato debba provvedere direttamente all\u2019educazione, soprattutto in quanto lo Stato \u00e8 stato sempre il peggior educatore.<\/p><p>MOL\u00c8 afferma che lo Stato pu\u00f2 essere cattivo educatore, quando voglia imprimere una determinata ideologia politica nel campo dell\u2019educazione, ma non pu\u00f2 essere considerato tale, quando si adegui a princip\u00ee di libert\u00e0.<\/p><p>TOGNI rileva che lo Stato \u00e8 sempre l\u2019espressione di un partito, e cercher\u00e0 quindi di imprimere alla vita della Nazione un determinato indirizzo politico.<\/p><p>PRESIDENTE ritiene che dicendo \u00abqualora la famiglia si trovi nell\u2019impossibilit\u00e0 di dare un\u2019educazione civile ai figli\u00bb non si menomi la libert\u00e0 della famiglia di educare i figli, anche inviandoli presso istituti privati, n\u00e9 si crei un monopolio dello Stato nel campo della educazione; si intende affermare l\u2019obbligo dello Stato di provvedere all\u2019educazione, quando la famiglia non possa assolvere a tale compito n\u00e9 con mezzi propri, n\u00e9 con l\u2019aiuto di istituti privati. Richiama l\u2019attenzione sul fatto che il problema generale dell\u2019educazione \u00e8 di competenza della prima Sottocommissione, mentre la terza deve studiare le garanzie economico-sociali, che hanno attinenza con tale problema.<\/p><p>TOGNI ritiene che la formula proposta dall\u2019onorevole Colitto sia la pi\u00f9 precisa e la meglio rispondente per una Carta costituzionale, in quanto afferma il principio dell\u2019obbligo dello Stato nel campo dell\u2019educazione, togliendo la limitazione derivante dal termine \u00abcivile\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE ritiene che l\u2019intervento dello Stato non debba essere ispirato ad una educazione di colore politico, ma ad un senso di civismo, all\u2019infuori di qualsiasi ideologia di partito. Insiste perci\u00f2 per il mantenimento della parola \u00abcivile\u00bb.<\/p><p>COLITTO chiede al Relatore di voler pi\u00f9 chiaramente specificare il significato che ha voluto dare alla parola \u00abcivile\u00bb.<\/p><p>GIUA, <em>Relatore<\/em>, dichiara che per \u00abeducazione civile\u00bb ha inteso educazione non confessionale o ispirata ad ideologie politiche, quale sarebbe, ad esempio, quella statolatria che afferma la preminenza dello Stato sui cittadini; ed ha voluto sottolineare l\u2019obbligo del rispetto della libert\u00e0 anche in questo settore. Riferendosi a quanto ha detto l\u2019onorevole Togni, in merito all\u2019educazione religiosa, dichiara di non essere contrario ad essa purch\u00e9 sia considerata dal punto di vista etico-cristiano; ma dal punto di vista della superfetazione della religione come insegnamento catechistico, non pu\u00f2 ammetterla. Quindi, come \u00e8 necessario che lo Stato moderno crei una pedagogia indirizzata a tutto il complesso della vita civile, cio\u00e8 al rispetto della libert\u00e0 e delle opinioni politiche, cos\u00ec pure si deve ammettere l\u2019esistenza di una vita civile che sia al disopra delle situazioni politiche di destra o di sinistra. Lo Stato deve dare un\u2019educazione fondamentale, ma lasciar libere le famiglie che vogliono educare religiosamente i loro figliuoli inviandoli ad istituti religiosi.<\/p><p>MOL\u00c8 rileva che vi sono due casi di impossibilit\u00e0 della famiglia ad educare i figli: quando il genitore o i genitori siano condannati ad una pena detentiva, o quando vi sia l\u2019estrema indigenza. In questi casi lo Stato deve direttamente intervenire. Per\u00f2, se la famiglia \u00e8 nell\u2019impossibilit\u00e0 economica, ma ha ancora la sua entit\u00e0 morale, pu\u00f2 chiedere che i bambini siano affidati ad un istituto religioso; nell\u2019altro caso lo Stato provveder\u00e0 ad un\u2019educazione che risponda alle comuni esigenze di tutti gli uomini civili, siano essi ebrei o cattolici o protestanti. Ricorda che nella scuola italiana si insegna la religione, il che esclude il pericolo di un\u2019educazione atea da parte dello Stato. Pertanto non condivide il parere dell\u2019onorevole Togni che l\u2019educazione da parte dello Stato costituisca un pericolo e ritiene che la formula proposta dall\u2019onorevole Colitto non differisca molto da quella del Relatore.<\/p><p>TOGNI non crede che la formula proposta dall\u2019onorevole Colitto sia equivalente a quella dell\u2019onorevole Giua, in quanto il relatore afferma che \u00e8 compito dello Stato di provvedere all\u2019educazione con istituzioni proprie. Lo Stato, a suo parere, ha a suo carico l\u2019onere finanziario dell\u2019educazione, ma questa educazione dovr\u00e0 essere data secondo i desideri della famiglia. Non si pu\u00f2 obbligare lo Stato ad intervenire nell\u2019educazione dei fanciulli, assumendo la figura di tutore, ma limitare il suo intervento a sussidi da erogare ad istituti privati.<\/p><p>MOL\u00c8 ritiene che con l\u2019adozione della proposta dell\u2019onorevole Togni vi sarebbe il pericolo che lo Stato fosse costretto a sovvenzionare istituti aventi determinati colori politici.<\/p><p>Il problema educativo \u00e8 troppo importante perch\u00e9 lo Stato se ne disinteressi; come si deve evitare l\u2019estremismo dello Stato totalitario, si deve anche evitare quello dello Stato completamente agnostico. Lo Stato deve fornire il paradigma dell\u2019educazione e, quando questa non sia possibile, provvedervi direttamente.<\/p><p>FEDERICI MARIA desidera che sia chiarito come si debba accertare l\u2019impossibilit\u00e0 della famiglia a provvedere all\u2019educazione dei figli.<\/p><p>PRESIDENTE risponde che la materia \u00e8 oggetto di legislazione.<\/p><p>FEDERICI MARIA osserva che vi \u00e8 il caso di una carenza della famiglia di ordine legale e il caso di una carenza di ordine economico. Per quanto riguarda la prima, lo Stato deve evidentemente intervenire; ma, per quanto riguarda la seconda, \u00e8 difficile stabilire l\u2019intervento dello Stato; si potrebbe verificare il caso di una folla di persone che chiedano l\u2019intervento dello Stato e allora, praticamente, si avrebbe quell\u2019educazione statale che deve essere evitata. Chiede poi se sarebbe possibile fare un\u2019aggiunta all\u2019articolo approvato il giorno avanti, riguardante l\u2019istruzione dei ragazzi poveri.<\/p><p>PRESIDENTE dichiara che se si riconoscessero gli istituti privati come integrativi dell\u2019intervento dello Stato, questo li deve sussidiare; ma se si ritiene che lo Stato possa fare a meno di questi istituti privati, dovrebbe provvedere con istituti propri indipendentemente da qualunque ideologia politica, religiosa ecc. Per questo motivo ritiene ben formulata la dizione dell\u2019onorevole Giua: \u00ab\u00e8 compito dello Stato di provvedere all\u2019educazione con istituzioni proprie\u00bb. Non ritiene che si tratti di un monopolio arrogato dallo Stato nel campo dell\u2019educazione, ma che anzi la proposta ammetta resistenza di istituzione private.<\/p><p>RAPELLI ritiene che, facendosi l\u2019ipotesi di una carenza economica della famiglia, lo Stato debba intervenire soltanto dal punto di vista dei mezzi materiali, essendo gi\u00e0 stato affermato il principio che lo Stato riconosce a tutti i cittadini italiani il diritto al lavoro e predispone i mezzi necessari al suo godimento.<\/p><p>TOGNI, d\u2019accordo con l\u2019onorevole Mol\u00e8, presenta la seguente modificazione dell\u2019articolo: \u00abQualora la famiglia si trovi nella impossibilit\u00e0 di educare i figli, \u00e8 compito dello Stato di provvedervi\u00bb. Aggiunge che lo Stato, creando una sene di istituzioni che accompagnino i bambini dai primi anni della vita fino all\u2019et\u00e0 della ragione, dando loro un\u2019educazione, si assume un compito di grande responsabilit\u00e0. Ci\u00f2 potrebbe ammettersi in uno Stato concepito astrattamente, ma in pratica lo Stato \u00e8 l\u2019espressione del partito dominante e pertanto pu\u00f2 avvenire che mutando i partiti, mutino le direttive dell\u2019educazione dei ragazzi. Insiste quindi affinch\u00e9 venga fissato il principio che lo Stato deve provvedere in senso generale all\u2019educazione, senza ulteriori specificazioni, e che l\u2019articolo resti cos\u00ec formulato:<\/p><p>\u00abQualora la famiglia si trovi nell\u2019impossibilit\u00e0 di educare i figli, \u00e8 compito dello Stato di provvedervi nel rispetto della libert\u00e0 del cittadino\u00bb.<\/p><p>MOL\u00c8 non approva l\u2019inclusione dei concetti di educazione e di libert\u00e0 in un solo periodo.<\/p><p>PRESIDENTE rileva che, quando si parla di educazione in senso generale, l\u2019attributo \u00abcivile\u00bb intende un\u2019educazione ispirata a sensi di civismo. Pertanto insiste sull\u2019adozione di tale attributo.<\/p><p>Dichiara di accettare integralmente la formula presentata dall\u2019onorevole Giua, che ritiene la pi\u00f9 rispondente alle garanzie che si richiedono in materia di educazione.<\/p><p>GIUA, <em>Relatore,<\/em> dichiara di accettare la formula proposta dall\u2019onorevole Togni, purch\u00e9 sia approvato il secondo comma da lui proposto, che dice: \u00abTale educazione si deve compiere nel rispetto della libert\u00e0 del cittadino\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE dichiara che, poich\u00e9 l\u2019onorevole Giua ritira la sua proposta per aderire alla formulazione dell\u2019onorevole Togni, insieme cogli onorevoli Colitto e Mol\u00e8, fa proprio l\u2019articolo proposto nella relazione.<\/p><p>Pone quindi in votazione l\u2019articolo cos\u00ec formulato:<\/p><p>\u00abQualora la famiglia si trovi nell\u2019impossibilit\u00e0 di dare un\u2019educazione civile ai figli, \u00e8 compito dello Stato di provvedere a tale educazione con istituzioni proprie.<\/p><p>\u00abTale educazione si deve compiere nel rispetto della libert\u00e0 del cittadino\u00bb.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>D\u00e0 lettura dell\u2019articolo presentato dagli onorevoli Giua, Togni. Mol\u00e8 e Colitto, che dice:<\/p><p>\u00abQualora la famiglia si trovi nell\u2019impossibilit\u00e0 di educare i figli, \u00e8 compito dello Stato di provvedervi.<\/p><p>\u00abTale educazione si deve compiere nel rispetto della libert\u00e0 del cittadino\u00bb.<\/p><p>Lo pone in votazione, dichiarando di astenersi.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>GIUA, <em>Relatore<\/em>, legge gli articoli da lui proposti.<\/p><p>Art. \u2026<\/p><p>Tutti i cittadini italiani, senza distinzione di sesso, sono ammessi agli impieghi pubblici in base a concorsi, senza alcuna restrizione, tranne quella della capacit\u00e0.<\/p><p>L\u2019esercizio dell\u2019insegnamento universitario \u00e8 aperto a tutti i capaci indipendentemente da distinzioni di razza, religione, credo politico e nazionalit\u00e0. L\u2019accesso agli impieghi privati \u00e8 aperto a tutti i cittadini italiani, senza distinzione di sesso.<\/p><p>Art. \u2026<\/p><p>Il cittadino italiano in possesso del titolo necessario ha diritto di esercitare una professione nel territorio della Repubblica. Tale diritto \u00e8 tutelato dallo Stato e disciplinato dalle leggi e dai regolamenti degli ordini professionali.<\/p><p>Lo stesso diritto compete ai cittadini di altri paesi che stabiliscano il trattamento di reciprocit\u00e0.<\/p><p>Fa osservare che, data la carenza dell\u2019insegnamento universitario, dipendente dal fatto che durante il periodo fascista la quasi totalit\u00e0 delle cattedre universitarie \u00e8 stata coperta da giovani insegnanti venuti su in clima fascista, occorre provvedere urgentemente. Gi\u00e0 in altra epoca il De Sanctis ed il Sella avevano aperto le nostre Universit\u00e0 ad insegnanti stranieri; anche ora \u00e8 necessario ricorrere a questa possibilit\u00e0, se si vuol rinnovare lo spirito dell\u2019insegnamento universitario.<\/p><p>\u00c8 evidente che per le scienze giuridiche difficilmente verranno insegnanti stranieri, ma per le altre scienze di carattere internazionale, e specialmente per quelle sperimentali, \u00e8 ovvia la necessit\u00e0 che all\u2019insegnamento siano ammesse anche persone che non abbiano la nazionalit\u00e0 italiana.<\/p><p>COLITTO propone di sopprimere l\u2019inciso \u00absenza alcuna restrizione, tranne quella della capacit\u00e0\u00bb.<\/p><p>MOL\u00c8 espone alcuni dubbi: questa specificazione circa le modalit\u00e0 per i concorsi non crede sia materia di Costituzione, ma di legge. Da un punto di vista tecnico, non \u00e8 la Costituzione che deve stabilire che gli uffici sono assegnati per concorso; per\u00f2 dichiara di non fare alcuna proposta in merito.<\/p><p>Quanto alla seconda affermazione: la parificazione assoluta dei sessi in tutti gli uffici, osserva che vi sono uffici in cui tale parificazione non \u00e8 possibile, ad esempio in quelli che riguardano le funzioni giudiziarie e militari.<\/p><p>FEDERICI MARIA non trova ammissibili queste discriminazioni.<\/p><p>MOL\u00c8 risponde che gi\u00e0 nel diritto romano, e poi dai Santi Padri era stato riconosciuto che la donna, in determinati periodi della sua vita, non ha la piena capacit\u00e0 di lavoro.<\/p><p>PRESIDENTE direbbe \u00abidoneit\u00e0\u00bb invece di \u00abcapacit\u00e0\u00bb.<\/p><p>MOL\u00c8 infine osserva che se non si pu\u00f2 evitare, per ragioni contingenti, che si debba ricorrere alla partecipazione di stranieri ad un alto ufficio quale \u00e8 quello dell\u2019insegnamento superiore, non si dovrebbe stabilire come norma statutaria tale partecipazione. Potrebbe avvenire che in un futuro pi\u00f9 o meno prossimo la direzione spirituale della Nazione italiana venisse affidata ad uomini che non sono italiani e che non hanno alcun attaccamento alla storia e alle esigenze della Nazione. Ci\u00f2 sarebbe molto pericoloso, specialmente dal punto di vista politico.<\/p><p>TOGNI in luogo del secondo articolo del Relatore propone di premettere al primo un\u2019affermazione di principio alla garanzia del libero esercizio professionale cos\u00ec concepita: \u00abLa Repubblica garantisce a tutti i cittadini il libero esercizio della propria attivit\u00e0 professionale, nel rispetto della legge\u00bb.<\/p><p>Al primo comma proposto dal Relatore toglierebbe l\u2019inciso \u00absenza alcuna restrizione, tranne quella della capacit\u00e0\u00bb e sostituirebbe \u00abe in relazione alla propria idoneit\u00e0\u00bb.<\/p><p>Dove si parla dell\u2019insegnamento universitario, anzich\u00e9 dire \u00ab\u00e8 aperto\u00bb direbbe \u00abpu\u00f2 essere aperto\u00bb.<\/p><p>Non ritiene poi necessario l\u2019ultimo punto, ma non fa alcuna proposta in merito. Il testo dell\u2019articolo cos\u00ec modificato sarebbe il seguente:<\/p><p>\u00abLa Repubblica garantisce a tutti i cittadini il libero esercizio della propria attivit\u00e0 professionale nel rispetto delle leggi. Tutti i cittadini italiani, senza distinzione di sesso, sono ammessi agli impieghi pubblici in base a concorsi ed in relazione alla propria idoneit\u00e0. Per l\u2019insegnamento universitario, ai concorsi possono essere ammessi anche cittadini stranieri. L\u2019accesso agli impieghi privati \u00e8 aperto a tutti i cittadini italiani, senza distinzione di sesso\u00bb.<\/p><p>GIUA, <em>Relatore<\/em>, dichiara di accettare la formulazione Togni.<\/p><p>COLITTO \u00e8 d\u2019accordo con l\u2019onorevole Mol\u00e8 che la donna non abbia la capacit\u00e0 di svolgere le funzioni giudiziarie, ma fa rilevare che sostituire \u00abidoneit\u00e0\u00bb a \u00abcapacit\u00e0\u00bb non chiarisce il concetto.<\/p><p>FEDERICI MARIA trova inammissibile l\u2019affermazione dell\u2019incapacit\u00e0 della donna a ricoprire funzioni giudiziarie; quanto poi ad impieghi di carattere militare fa notare che si vanno sviluppando i cos\u00ec detti servizi ausiliari, compiuti da donne, e che, anche nella polizia, \u00e8 preveduto l\u2019impiego delle donne.<\/p><p>MOL\u00c8 consente che le donne possano ben corrispondere nei corpi ausiliari dell\u2019esercito; ma si tratta di un caso che non permette generalizzazioni. Non intende affermare una inferiorit\u00e0 nella donna; per\u00f2 da studi specifici sulla funzione intellettuale in rapporto alle necessit\u00e0 fisiologiche dell\u2019uomo e della donna risultano certe diversit\u00e0, specialmente in determinati periodi della vita femminile.<\/p><p>FEDERICI MARIA ritiene che basterebbe sostituire a \u00abcapacit\u00e0\u00bb \u00abidoneit\u00e0\u00bb.<\/p><p>COLITTO, poich\u00e9 nella Costituzione non si pu\u00f2 fare della casistica, direbbe: \u00abL\u2019accesso ai pubblici impieghi \u00e8 libero ai cittadini, salvo le limitazioni stabilite dalla legge. Agli impieghi si accede mediante concorsi\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE propone di modificare la proposta Togni, riferendo l\u2019idoneit\u00e0 al sesso e precisamente: \u00abTutti i cittadini italiani sono ammessi agli impieghi pubblici in base a concorso, senza restrizione di sesso, tranne quella della idoneit\u00e0\u00bb.<\/p><p>FEDERICI MARIA ricorda che anche nella discussione sul lavoro furono sollevate eccezioni per le donne.<\/p><p>TOGNI \u00e8 del parere che non si debba scendere a dettagli sulle limitazioni. Queste verranno fatte all\u2019atto del concorso in riferimento alle qualit\u00e0 fisiche che l\u2019ufficio richiede. Se gi\u00e0 si dice che sono ammessi senza limitazioni di sesso, tranne quella della idoneit\u00e0, l\u2019idoneit\u00e0 pu\u00f2 riferirsi tanto alla persona che al sesso. Nella Costituzione non possono essere posti dei limiti all\u2019accesso di un sesso agli impieghi.<\/p><p>COLITTO, poich\u00e9 non \u00e8 possibile scendere a dettagli, insiste nel proporre il seguente articolo:<\/p><p>\u00abL\u2019accesso ai pubblici impieghi \u00e8 libero ai cittadini, salvo le limitazioni stabilite dalla legge. Agli impieghi si accede mediante concorsi\u00bb.<\/p><p>TOGNI obietta che la Costituzione non pu\u00f2 rimandare alle leggi: deve dare delle direttive. Del resto in America ed in Inghilterra limitazioni del genere non vengono fatte; tutte le carriere, dalla militare alla professionale, sono aperte alle donne.<\/p><p>FEDERICI MARIA, poich\u00e9 nessuna Costituzione fa restrizioni in materia, insiste perch\u00e9 non siano fatte nella nostra.<\/p><p>MOL\u00c8 dichiara di accettare la formula proposta dall\u2019onorevole Colitto.<\/p><p>PRESIDENTE chiarisce che l\u2019articolo sarebbe cos\u00ec formulato:<\/p><p>\u00abLa Repubblica garantisce a tutti i cittadini il libero esercizio della propria attivit\u00e0 professionale nel rispetto delle leggi\u00bb.<\/p><p>Pone ai voti questo comma.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>D\u00e0 poi lettura delle due proposte, quella degli onorevoli Colitto e Mol\u00e8, e l\u2019altra dell\u2019onorevole Togni, per il comma successivo.<\/p><p>La prima \u00e8 cos\u00ec formulata:<\/p><p>\u00abL\u2019accesso ai pubblici impieghi \u00e8 libero ai cittadini, salvo le limitazioni stabilite dalla legge. Agli impieghi si accede mediante concorsi\u00bb.<\/p><p>L\u2019altra \u00e8 la seguente:<\/p><p>\u00abTutti i cittadini italiani, senza distinzione di sesso, sono ammessi agli impieghi pubblici in base a concorsi ed in relazione alla propria idoneit\u00e0\u00bb.<\/p><p>MARINARO \u00e8 favorevole alla prima formula, ma con la seguente modificazione alla seconda parte:<\/p><p>\u00abAgli impieghi nelle amministrazioni statali, parastatali o comunque soggette alla vigilanza dello Stato, si accede mediante concorsi\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE fa considerare che la distinzione tra uffici pubblici e non pubblici non \u00e8 facile.<\/p><p>MARINARO, appunto per eliminare tale difficolt\u00e0, ritiene necessaria la distinzione proposta.<\/p><p>PRESIDENTE osserva che c\u2019\u00e8 grande incertezza nei criteri di distinzione fra enti pubblici ed enti privati.<\/p><p>MARINARO potrebbe modificare la proposta e dire: \u00abNelle amministrazioni statali o in enti di diritto pubblico\u00bb e ci\u00f2 perch\u00e9 in certe amministrazioni che hanno funzioni prevalentemente di interesse pubblico non \u00e8 mai stato introdotto il concorso.<\/p><p>COLITTO chiede che sia fatto risultare dal verbale che, parlando di impieghi pubblici, si intende far riferimento a quanto ha specificato l\u2019onorevole Marinaro.<\/p><p>MARINARO fa considerare che la Cassazione ha ripetutamente affermato che quando si dice impiego pubblico ci si riferisce a impieghi nelle amministrazioni dello Stato.<\/p><p>PRESIDENTE rileva che ci sono impieghi pubblici presso enti privati e ci sono impieghi privati presso enti pubblici. Fa l\u2019esempio del Consorzio agrario che \u00e8 indubbiamente un ente privato, ma che esplica anche funzioni pubbliche, quale \u00e8 quella dell\u2019ammasso del grano. L\u2019impiegato addetto all\u2019ammasso del grano esercita un impiego pubblico presso un ente privato. Ritiene perci\u00f2 sufficiente dire \u00abimpieghi pubblici\u00bb.<\/p><p>MARINARO aggiunge che la Cassazione ha definito ente di diritto pubblico quello che assolve ad una funzione pubblica. Ci sono istituti che hanno attivit\u00e0 mista, altri che hanno una figura giuridica <em>sui generis<\/em>, che esercitano una pubblica attivit\u00e0, che danno buone remunerazioni e assicurano una carriera vantaggiosa. Non vede perch\u00e9 non si dovrebbe richiedere che le assunzioni del personale si facciano per concorso.<\/p><p>PRESIDENTE legge la proposta degli onorevoli Colitto, Mol\u00e8, Marinaro:<\/p><p>\u00abL\u2019accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto pubblico \u00e8 libero ai cittadini, salvo le limitazioni stabilite dalla legge. Agli impieghi si accede mediante concorsi\u00bb;<\/p><p>\u00a0<\/p><p>e quella dell\u2019onorevole Togni:<\/p><p>\u00abTutti i cittadini, senza distinzione di sesso, sono ammessi agli impieghi pubblici in base a concorsi e in relazione alla propria idoneit\u00e0\u00bb.<\/p><p>COLITTO dichiara di essere disposto ad aggiungere nella sua formula l\u2019inciso \u00absenza distinzione di sesso\u00bb. La formula risulterebbe cos\u00ec espressa:<\/p><p>\u00abL\u2019accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto pubblico \u00e8 libero ai cittadini, senza distinzione di sesso, salvo le limitazioni stabilite dalla legge. A tali impieghi si accede mediante concorsi\u00bb.<\/p><p>FEDERICI MARIA insiste perch\u00e9 sia tolto l\u2019inciso \u00absalvo le limitazioni stabilite dalla legge\u00bb.<\/p><p>COLITTO non lo ritiene opportuno. Ad esempio, un concorso per soli maschi indetto dall\u2019Accademia militare per arruolamento di allievi ufficiali, risulterebbe anticostituzionale.<\/p><p>MARINARO afferma che queste limitazioni esistono in quasi tutte le Costituzioni.<\/p><p>FEDERICI MARIA ritiene che quell\u2019inciso sia pericoloso, perch\u00e9 non si possono specificare i casi ai quali si intende riferito. Con la proposta dell\u2019onorevole Togni, dove \u00e8 prevista la idoneit\u00e0, queste preoccupazioni non avrebbero ragione di essere.<\/p><p>MOL\u00c8 osserva che la idoneit\u00e0 serve a stabilire un criterio individuale che riguarda tanto il maschio che la femmina.<\/p><p>PRESIDENTE pensa che mutando la collocazione dell\u2019inciso \u00absalvo le limitazioni stabilite dalla legge\u00bb, potrebbe essere eliminato ogni disaccordo. Propone pertanto la seguente formula:<\/p><p>\u00abL\u2019accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto pubblico \u00e8 libero ai cittadini, salvo le limitazioni stabilite dalla legge, senza distinzione di sesso, razza, religione e fede politica.<\/p><p>A tali impieghi si accede mediante concorso\u00bb.<\/p><p>Mette ai voti questa proposta.<\/p><p>(<em>\u00c8<\/em> <em>approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>D\u00e0 poi lettura della nuova formulazione del punto successivo:<\/p><p>\u00abPer l\u2019insegnamento universitario i concorsi possono essere aperti anche a cittadini stranieri\u00bb.<\/p><p>Pone ai voti questa proposta.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>).<\/p><p>La seduta termina alle 13.<\/p><p><em>Erano presenti:<\/em> Ghidini, Marinaro, Colitto, Federici Maria, Giua, Mol\u00e8, Rapelli, Togni.<\/p><p><em>Assenti giustificati:<\/em> Di Vittorio, Noce Teresa, Pesenti.<\/p><p><em>Assenti:<\/em> Canevari, Domined\u00f2, Fanfani, Lombardo Ivan Matteo, Merlin Angelina, Paratore, Taviani.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE TERZA SOTTOCOMMISSIONE 9. 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