{"id":5462,"date":"2023-10-16T13:50:13","date_gmt":"2023-10-16T11:50:13","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5462"},"modified":"2023-10-23T14:28:24","modified_gmt":"2023-10-23T12:28:24","slug":"venerdi-13-settembre-1946-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5462","title":{"rendered":"VENERD\u00cc 13 SETTEMBRE 1946"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"5462\" class=\"elementor elementor-5462\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-811acc0 elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"811acc0\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-0d0b435\" data-id=\"0d0b435\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-ef112ac elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"ef112ac\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/19460913sed006ts.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-1f97c3f elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"1f97c3f\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p><strong>COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE<\/strong><\/p><p><strong>TERZA SOTTOCOMMISSIONE<\/strong><\/p><p>6.<\/p><p>RESOCONTO SOMMARIO<\/p><p>DELLA SEDUTA DI VENERD\u00cc 13 SETTEMBRE 1946<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>GHIDINI<\/strong><\/p><p><strong>\u00a0<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p><strong>Garanzie economico-sociali per l\u2019assistenza della famiglia <\/strong>(<em>Discussione<\/em>)<\/p><p>Merlin Angelina, <em>Relatrice<\/em> \u2013 Mol\u00e8 \u2013 Fanfani \u2013 Presidente \u2013 Federici Maria, <em>Correlatrice<\/em> \u2013 Noce Teresa, <em>Correlatrice<\/em> \u2013 Colitto.<\/p><p>La seduta comincia alle 15.25.<\/p><p>Discussione sulle garanzie economico-sociali per l\u2019assistenza della famiglia.<\/p><p>MERLIN ANGELINA, <em>Relatrice<\/em>, dichiara di non aver nulla da aggiungere a quanto ha esposto nella sua relazione e che si riassume nei tre articoli proposti.<\/p><p>Il primo articolo afferma il principio che si devono dare garanzie economico-sociali all\u2019individuo perch\u00e9, se in un certo momento della sua vita volesse formarsi una famiglia, non si trovi ostacolato dalle sue condizioni economiche. Ha gi\u00e0 in precedenza dichiarato che a questo primo articolo avrebbe rinunciato se tale principio fosse stato accolto in altra parte della Costituzione.<\/p><p>In questo primo articolo aveva anche affermato il diritto dell\u2019individuo al minimo necessario per l\u2019esistenza, e precisamente agli alimenti, agli indumenti, all\u2019abitazione e all\u2019assistenza sanitaria anche per la famiglia; ma l\u2019affermazione di questi princip\u00ee e di questi diritti per la famiglia non significa che coloro che non si sono voluti o non hanno potuto costituire una famiglia ne siano privati.<\/p><p>In ordine al secondo articolo, nel quale si parla dei diritti riconosciuti alla donna e si afferma il concetto dell\u2019uguaglianza dei diritti della donna nei confronti dell\u2019uomo, osserva che nessuna differenza deve essere fatta tra gli individui dell\u2019uno e dell\u2019altro sesso. Non sa se questo concetto sia affermato anche in altra parte della Costituzione; comunque ritiene che non sia male ribadirlo anche in questa sede, perch\u00e9 la donna ha un\u2019importanza decisiva nella formazione della famiglia. Una donna, anche se non sia sposata, se ha dei figli potr\u00e0 ugualmente costituire la propria famiglia.<\/p><p>La donna, sotto questo aspetto, \u00e8 la creatura pi\u00f9 importante, l&#8217;essere intorno al quale si forma il nucleo familiare.<\/p><p>MOL\u00c8 osserva che partendo da tale concetto si finir\u00e0 col tornare al matriarcato.<\/p><p>MERLIN ANGELINA, <em>Relatrice<\/em>, riconosce che nella storia millenaria della civilt\u00e0 umana si \u00e8 passati attraverso il periodo del matriarcato; ma ci\u00f2 non vuol dire che vi si debba ora ritornare. Se si dovesse tornare indietro dovremmo disperare di quella che \u00e8 la perfettibilit\u00e0 umana. Non si pu\u00f2 negare, allo stato odierno dei fatti, che ci sono famiglie costituite intorno alla donna, perci\u00f2 \u00e8 necessario stabilire quali ne siano i diritti.<\/p><p>Osserva poi che il riconoscimento della funzione sociale della maternit\u00e0 non interessa solo la donna, o l\u2019uomo, o la famiglia, interessa tutta la societ\u00e0. Proteggere la madre significa proteggere la societ\u00e0 alla sua radice, poich\u00e9 intorno alla madre si costituisce la famiglia e, attraverso la madre, si garantisce l\u2019avvenire della societ\u00e0. Di qui la necessit\u00e0 di istituzioni assistenziali e previdenziali, delle quali tratta l\u2019articolo 3.<\/p><p>Osserva, in proposito, che non intende mettere tutte queste istituzioni a carico dello Stato; pu\u00f2 anche darsi che attraverso altri enti si possa esercitare questa assistenza.<\/p><p>Affermato il principio della protezione della madre, saranno tutelati anche i figli, compresi gli illegittimi, i quali, per il solo fatto di essere nati, hanno diritto alla vita.<\/p><p>Ritiene che, senza arrivare ad una esplicita dichiarazione del genere nella Costituzione, si debba garantire la vita di tutti i bambini, siano essi legittimi che illegittimi.<\/p><p>Quanto alle norme giuridiche riguardanti gli illegittimi, provveder\u00e0 il codice.<\/p><p>FANFANI osserva che nessuno intende porre in una condizione giuridica di inferiorit\u00e0 i figli di ignoti.<\/p><p>PRESIDENTE osserva che tale trattamento di inferiorit\u00e0 esiste nella legge vigente. Dal punto di vista giuridico, i figli illegittimi si distinguono in figli naturali, figli incestuosi e figli adulterini. La diversit\u00e0 di condizione giuridica si ripresenta anche nel diritto successorio.<\/p><p>FEDERICI MARIA, <em>Correlatrice<\/em>, premette di aver presentato al Presidente il testo di un nuovo articolo che si differenzia in parte da quelli precedentemente formulati. Esso \u00e8 cos\u00ec concepito:<\/p><p>\u00abAlla famiglia verranno assicurati, con opportune provvidenze in materia di retribuzione, in fatto di accesso alla propriet\u00e0, specie della casa, di tutela della madre e dei figli, di istruzione e di educazione, di previdenza e di assistenza, di ordinamento finanziario, una difesa ed uno sviluppo consoni al bene della famiglia stessa e della intera societ\u00e0.<\/p><p>\u00abAlla lavoratrice capo-famiglia sono assicurati i diritti riconosciuti al lavoratore capo-famiglia integrati dalle forme assistenziali predisposte per la tutela della maternit\u00e0 e dell\u2019infanzia\u00bb.<\/p><p>Aggiunge che se la Commissione lo riterr\u00e0 opportuno, invece di fare due commi di un unico articolo, si potranno fare due articoli separati.<\/p><p>Per quanto riguarda le garanzie economico-sociali della famiglia ritiene che un articolo sia sufficiente, al massimo due, se si considera il fatto delicato che, oltre ad una famiglia costituita secondo la legge, possono formarsi dei nuclei familiari irregolari, che tuttavia hanno bisogno di garanzie di carattere sociale e giuridico; articolo o articoli nei quali siano considerate le provvidenze da dare in eguale misura agli uni e agli altri.<\/p><p>Ritiene che l\u2019introduzione nel nostro Statuto di un articolo contenente le garanzie economico-sociali, che nelle altre Costituzioni non esiste, si possa giustificare tenendo presente che le nuove Costituzioni si distinguono e si differenziano dalle precedenti perch\u00e9 non considerano pi\u00f9 solo l\u2019individuo ed i suoi diritti, ma altri soggetti, tra i quali, la famiglia, alla quale le pi\u00f9 recenti Costituzioni si preoccupano di dare garanzie economiche.<\/p><p>Ammessa la necessit\u00e0 di introdurre un articolo contenente garanzie economico-sociali, tale articolo viene necessariamente ad essere riassuntivo di tutte le garanzie gi\u00e0 ricordate e che hanno per oggetto la tutela e lo sviluppo della famiglia, in quanto questa \u00e8 la cellula viva e vitale, che a sua volta, produce altre cellule per costituire il tessuto sociale.<\/p><p>Una volta d\u2019accordo sull\u2019opportunit\u00e0 di fare un solo articolo riguardante le garanzie economico-sociali della famiglia, pensa che sia preferibile cominciare con il vero soggetto, che \u00e8 appunto la famiglia; invece nelle formulazioni proposte dalle onorevoli Merlin e Noce il concetto di famiglia \u00e8 scomparso, poich\u00e9 si parla solo di lavoratrici, di figli, ecc.<\/p><p>Alia famiglia, soggetto dell\u2019articolo, devono assicurarsi provvidenze in materia di retribuzioni \u2013 cio\u00e8 i salari familiari \u2013 e di accesso alla propriet\u00e0, con particolare riferimento alla casa. L\u2019unico modo per dare una garanzia economica alla famiglia \u00e8 quello di darle una propriet\u00e0, sia pure piccola, in quanto, specie in questo momento, il grave disagio anche morale della nostra societ\u00e0 \u00e8 dovuto in gran parte alla deficienza di abitazioni.<\/p><p>Naturalmente la tutela della madre e dei figli deve essere tenuta presente anche quando la famiglia \u00e8 irregolare, perch\u00e9 la maternit\u00e0 \u00e8 una cosa cos\u00ec fondamentale e cos\u00ec delicata che ha bisogno di particolari cure, sia da parte della collettivit\u00e0, sia da parte dello Stato in forma integrativa. \u00c8 necessario che l\u2019ordinamento finanziario dello Stato permetta di andare incontro alle necessit\u00e0 delle famiglie numerose con sgravi fiscali, tenendo presente il concetto del reddito minimo indispensabile per assicurare la difesa e lo sviluppo della famiglia e, in definitiva, dell\u2019intera societ\u00e0.<\/p><p>\u00c8 logico che quanto pi\u00f9 le famiglie saranno difese e protette da queste provvidenze, tanto pi\u00f9 ne uscir\u00e0 rafforzata la compagine sociale.<\/p><p>Effettivamente la madre \u00e8 una lavoratrice quando si trova ad essere capo-famiglia, sia per ragioni di vedovanza che per altri motivi; in tal caso la donna ha bisogno di tutte le garanzie riconosciute al lavoratore capo-famiglia, e di tutte le garanzie predisposte per la tutela della maternit\u00e0 ed infanzia, che in questo caso devono assumere un carattere pi\u00f9 efficiente che nei confronti della madre la quale vive nella sua famiglia regolare, con l\u2019aiuto e l\u2019appoggio del marito. Vi dovranno perci\u00f2 essere speciali disposizioni di legge che garantiscano la figura della madre capo-famiglia.<\/p><p>NOCE TERESA, <em>Correlatrice<\/em>, dichiara che nella sua relazione ha cercato di attenersi innanzi tutto al tema proposto, cio\u00e8 le garanzie economico-sociali per l\u2019assistenza della famiglia, considerando la famiglia in senso molto generale e completo.<\/p><p>\u00c8 stato ammesso nelle premesse che la Costituzione democratica della Repubblica italiana non possa limitarsi all\u2019affermazione dei diritti, ma deve anche indicare come si intenda garantire il godimento di tali diritti, e pensa che proprio questo sia il lavoro essenziale della Sottocommissione. Lo stesso titolo, che parla di \u00abgaranzie\u00bb, vuol significare che non si devono affermare dei diritti in maniera astratta, ma occorre indicare anche come si dovranno mettere in pratica.<\/p><p>Gli articoli proposti sono tre. Il primo, che riguarda la famiglia dice: \u00ablo Stato protegge la famiglia\u00bb. Dopo tale affermazione di principio, l\u2019articolo stabilisce in qual modo lo Stato debba dare la garanzia della protezione, ispirandosi alle odierne reali condizioni della famiglia stessa. Oggi in Italia la formazione della famiglia \u00e8 spesso ostacolata a causa di difficolt\u00e0 economiche e di impedimenti di ordine giuridico, come, ad esempio, nel caso delle disposizioni che ne subordinano la formazione a certe condizioni; cos\u00ec per gli agenti di polizia, per i carabinieri, per gli ufficiali dell\u2019esercito. Questi impedimenti devono essere eliminati e lo Stato deve intervenire in casi di particolare bisogno.<\/p><p>MOL\u00c8 osserva che allora lo Stato, per permettere di sposare, deve concedere dei prestiti.<\/p><p>NOCE TERESA, <em>Correlatrice<\/em>, ritiene che, quando ne \u00e8 richiesto, lo Stato debba agevolare la formazione delle famiglie, principio questo che \u00e8 messo in pratica in altri paesi, come in Francia, in cui sono concessi i prestiti matrimoniali.<\/p><p>FEDERICI MARIA, <em>Correlatrice<\/em>, rileva che i prestiti erano stati adottati anche in Italia, sotto il governo fascista.<\/p><p>NOCE TERESA, <em>Correlatrice<\/em>, osserva che i mezzi di protezione economica mediante prestiti rispondono ad una situazione di fatto e sono adottati in molti paesi, nei quali non \u00e8 mai esistito il fascismo. Pensa che la protezione della famiglia per mezzo di prestiti sia uno dei sistemi col quale si pu\u00f2 garantire la possibilit\u00e0 della formazione del nucleo familiare a due individui che vogliano sposarsi. Continuando nella formulazione dell\u2019articolo, ha inserito due punti che non sono di carattere economico, ma che hanno il fine di rimuovere ogni ostacolo alla costituzione della famiglia. Infatti, ancor oggi, esistono ostacoli alla libera unione matrimoniale di due individui, come il caso del marito funzionario dello Stato che pu\u00f2 essere traslocato da una sede all\u2019altra e la moglie, anch\u2019essa impiegata, soggetta alla stessa eventualit\u00e0. Ritiene quindi necessario sancire il principio che di tali particolari situazioni si debba tenere conto.<\/p><p>A tal fine l\u2019articolo dovrebbe essere cos\u00ec formulato:<\/p><p>\u00abLo Stato protegge la famiglia, facilitando la formazione anche con aiuti economici ed abolendo tutte le proibizioni e gli ostacoli riguardanti il matrimonio e la convivenza del nucleo famigliare\u00bb.<\/p><p>Nel secondo articolo ha voluto tenere conto della situazione reale e di fatto esistente in Italia, ritenendo che la questione della maternit\u00e0 non possa essere separata dalla questione della famiglia e che debba essere affermato, in un articolo a s\u00e9 della Carta costituzionale, in qual modo lo Stato deve intervenire per tutelare la maternit\u00e0. Oggi la fraternit\u00e0 \u00e8 considerata in generale, in Italia, come qualche cosa che riguarda l\u2019individuo, mentre essa rappresenta anche una funzione naturale nobilissima della donna, in quanto provvede alla creazione delle nuove generazioni, le quali non possono non interessare la Nazione tutta, trattandosi dell\u2019avvenire e dell\u2019interesse della collettivit\u00e0. In conclusione, la maternit\u00e0 deve essere considerata come una funzione sociale che interessa tutta la collettivit\u00e0 e non soltanto la madre o la famiglia, e lo Stato deve predisporne una tutela e una protezione efficace.<\/p><p>Pensa che tale concetto non possa essere considerato come nuovo, ma come naturale conseguenza della situazione di fatto esistente in Italia. Purtroppo \u00e8 necessario riconoscere che, da questo punto di vista, l\u2019Italia \u00e8 molto arretrata rispetto ad altri paesi, e lo dimostrano le statistiche con le loro altissime percentuali di mortalit\u00e0 delle gestanti e di mortalit\u00e0 infantili.<\/p><p>FEDERICI MARIA, <em>Correlatrice<\/em>, invita la onorevole Noce a dare le cifre di tali statistiche.<\/p><p>NOCE TERESA, <em>Correlatrice<\/em>, rileva come sia doloroso, per chi sia stato in Francia, vedere nelle statistiche comparative col\u00e0 pubblicate la grande differenza che esiste tra la percentuale di mortalit\u00e0 delle gestanti in Italia e in Francia. Perci\u00f2 si \u00e8 preoccupata di stabilire nell\u2019articolo 2 alcune garanzie a favore della maternit\u00e0, cosicch\u00e9 tenendo conto delle obiezioni che sono state fatte nella precedente riunione, l\u2019articolo rimarrebbe cos\u00ec formulato: \u00abLa Repubblica italiana riconosce che la maternit\u00e0 \u00e8 una funzione sociale\u00bb. Non avrebbe nulla in contrario ad aggiungere \u00aboltre che una funzione naturale\u00bb in quanto resterebbe sempre chiaro che \u00e8 un interesse della collettivit\u00e0 nazionale la protezione della maternit\u00e0.<\/p><p>L\u2019articolo 2 continua: \u00abLo Stato italiano garantisce ad ogni donna, qualunque sia la sua situazione sociale e giuridica, la possibilit\u00e0 di procreare in buone condizioni economiche, igieniche e sanitarie\u00bb. Questo per assicurare alle operaie un adeguato periodo di riposo interamente pagato, prima e dopo il parto, istituendo un assegno di gravidanza ed un premio di allattamento e garantendo l\u2019assistenza medica a tutte le gestanti, qualunque sia la loro condizione economica.<\/p><p>Formulato l\u2019articolo 2 si passa al terzo punto, che tratta dell\u2019infanzia. La onorevole Federici ritiene che tale questione non vada trattata in tema di garanzie per la famiglia; a suo parere invece il problema dell\u2019infanzia \u00e8 strettamente collegato con quello familiare.<\/p><p>FEDERICI MARIA, <em>Correlatrice<\/em>, chiarisce di non aver mai detto quanto le attribuisce la onorevole Noce; infatti nella formulazione di uno dei suoi articoli \u00e8 espressamente detto: \u00abtutela della madre e dei figli\u00bb.<\/p><p>NOCE TERESA, <em>Correlatrice<\/em>, si riferisce all\u2019infanzia che, oltre ai figli, comprende anche gli orfani.<\/p><p>Se ci si riporta alla situazione di fatto esistente in Italia, bisogna convenire purtroppo che i bambini non trovano, all\u2019atto della nascita, adeguate assistenze di carattere sanitario. \u00c8 lo Stato che deve garantire un minimo di protezione e di cure dove non possono arrivare n\u00e9 la famiglia, n\u00e9 l\u2019iniziativa individuale privata.<\/p><p>Con l\u2019articolo tre, partendo sempre dalla situazione di fatto esistente in Italia, ha cercato di concretare la garanzia dello Stato nel modo seguente: \u00abLo Stato italiano garantisce a tutti i bambini, legittimi ed illegittimi, un minimo di protezione di cure da parte della societ\u00e0, ed a partire dal momento stesso in cui vengono a farne parte, mediante ambulatori e consultori per i lattanti, asili nido, asili scuola, colonie di vacanze, istruzione elementare con corsi di istruzione pre-professionale e professionale\u00bb.<\/p><p>Ritiene che si dovrebbe insistere nel rendere obbligatoria la istituzione dell\u2019ambulatorio e del consultorio, in modo che la madre debba far visitare il bambino, evitando cos\u00ec la possibilit\u00e0 della diffusione di malattie che purtroppo minano la salute dell\u2019infanzia, riducendo la capacit\u00e0 lavorativa dei futuri lavoratori.<\/p><p>Per quanto riguarda gli asili, essi rappresentano una necessit\u00e0, perch\u00e9 ci sono troppi bambini in giro per le strade. Lo Stato dovrebbe provvedere per le colonie di vacanze, che oggi sono troppo scarse di numero. La istruzione elementare in pratica \u00e8 tutt\u2019altro che obbligatoria; pertanto trova opportuno insistere anche su questo punto. I corsi di istruzione pre-professionale e professionale sono necessari, se si pone mente al dilagare della delinquenza minorile e della prostituzione delle minorenni in Italia. Dando la possibilit\u00e0 a questi adolescenti di fare qualche cosa oltre la scuola, si provveder\u00e0 ad eliminare le cause di queste dolorose piaghe sociali. Concludendo, insiste su quanto ha detto e specialmente sulla concretezza nella formulazione degli articoli, concretezza che le sembra necessaria nella formulazione della nuova Carta costituzionale della Repubblica italiana dei lavoratori.<\/p><p>MERLIN ANGELINA, <em>Relatrice<\/em>, desidera rispondere all\u2019interruzione della collega Federici a proposito delle statistiche.<\/p><p>Sa benissimo che i numeri hanno un valore molto relativo e che bisogna piuttosto guardare la realt\u00e0; desidera perci\u00f2 confermare non con le cifre, ma con la propria esperienza, quanto aveva detto la collega Noce, ricordando come siano gravi le condizioni delle gestanti dell\u2019Ospedale Vecchio di Milano, cos\u00ec gravi da far vergogna anche di fronte ad altri paesi, che non sono al nostro livello di civilt\u00e0. \u00c8 indubbio quindi che la maternit\u00e0 deve essere protetta fin da quando si manifesta veramente: si potr\u00e0 discutere sulla opportunit\u00e0 di introdurre tutti i suggerimenti pratici, ma il principio deve essere ammesso e considerato nella nuova Costituzione.<\/p><p>FEDERICI MARIA, <em>Correlatrice<\/em>, osserva che se si considera la presente situazione, il quadro catastrofico cui ha accennato la collega Noce \u00e8 pienamente giustificato; se per\u00f2 si considerano le statistiche serie che sono state fatte in Italia prima della guerra, allora questo quadro cos\u00ec catastrofico pu\u00f2 apparire esagerato, pur convenendo che in Italia ci sia da fare molto in questo campo e che quello che c\u2019\u00e8 funziona male.<\/p><p>Per quanto riguarda le garanzie economiche che la collega Noce vorrebbe dare alla famiglia che si deve costituire, osserva che nella sua relazione si parla appunto di queste garanzie economiche. A questo punto anzi nota che il titolo che si \u00e8 dato alla relazione dovrebbe essere cambiato: infatti si deve parlare non solamente delle garanzie economiche e sociali che si debbono dare alla famiglia gi\u00e0 costituita, ma anche di quelle che si devono dare alla famiglia che si viene a costituire.<\/p><p>MOL\u00c8 dichiara di essere contrario al concetto che lo Stato debba dare degli aiuti per contrarre matrimonio; lo Stato deve dare agli individui il diritto alla vita, alla retribuzione, i mezzi per lavorare e non il denaro per potersi sposare.<\/p><p>FEDERICI MARIA, <em>Correlatrice<\/em>, afferma che nella sua relazione, nella parte che tratta delle garanzie economiche e sociali, non ha introdotto nessuna disposizione che riguardi questi aiuti pre-matrimoniali.<\/p><p>Circa poi le garanzie da dare alla famiglia, riferendosi alle preferenze per i coniugati, ricorda che proprio nel periodo fascista ci\u00f2 aveva dato luogo a grandi abusi, poich\u00e9 il fatto di essere sposato era un titolo preferenziale, anche nei confronti di chi aveva titoli professionali superiori. Pertanto ritiene che richiedere maggiori garanzie da parte dello Stato per chi \u00e8 coniugato non sia un principio ammissibile.<\/p><p>Che lo Stato debba proteggere la famiglia \u00e8 una disposizione che appare in molte Costituzioni, ma \u00e8 una formula assai equivoca, perch\u00e9 tale protezione dello Stato potrebbe far porgere tutti quei fenomeni che sono stati deprecati nel passato regime: l\u2019opera balilla, per esempio, che toglieva i bambini alle famiglie.<\/p><p>La famiglia ha diritto a tali e tante garanzie da parte dello Stato, della collettivit\u00e0, da non aver bisogno di protezione. Se ci deve essere una protezione, questa deve venire dalla Provvidenza. Arriverebbe quasi a dire che se mai \u00e8 la famiglia che protegge lo Stato, perch\u00e9 se la famiglia sar\u00e0 sana, completa, bene assistila, si avr\u00e0 quello Stato che si pu\u00f2 considerare il pi\u00f9 soddisfacente.<\/p><p>Si oppone quindi alla formula che lo Stato debba proteggere la famiglia, formula che in realt\u00e0 non dice nulla, e che per quello che lascia sottintendere deve essere esclusa.<\/p><p>Sulla funzione sociale della maternit\u00e0 deve dichiarare che la formulazione proposta \u00e8 veramente nuova; si domanda quale pu\u00f2 essere la funzione sociale della maternit\u00e0. Vi sar\u00e0 se mai una funzione sociale della famiglia, ma non della maternit\u00e0 staccata dalla famiglia.<\/p><p>Venendo poi a parlare della protezione dell\u2019infanzia, osserva che non pu\u00f2 sorgere nessun dubbio circa l\u2019interesse che suscita in tutti questo argomento. Le \u00e8 sembrato tuttavia che sia la collega Merlin, che la collega Noce siano andate al di l\u00e0 dei limiti consentiti a questa discussione, in quanto \u00e8 compito della Sottocommissione occuparsi delle garanzie economiche e sociali della famiglia, ma non trattare il problema dell\u2019igiene, del lavoro, della maternit\u00e0 e della infanzia. Si tratta di cose che hanno trovato posto in altre relazioni e che saranno esaminate e sviluppate ampiamente quando queste verranno in discussione. Non \u00e8 possibile che un articolo il quale, come sua impostazione, riassume tutti i problemi che riguardano la famiglia, debba scendere poi a tanti particolari.<\/p><p>Per ci\u00f2 che concerne i figli, ritiene che si debba tener conto che in questo eccezionale periodo si \u00e8 venuto moltiplicando il numero delle madri nubili con un carico di 2 o 3 figli, che formano vere e proprie famiglie. Bisogna dare a queste famiglie tutte le garanzie, in modo che i figli rimangano stretti vicino alla madre; a tale scopo aveva proposto un articolo a parte che riguardava un aspetto cos\u00ec delicato della questione, riconoscendo a queste madri la qualifica di capo-famiglia, in quanto esse hanno la responsabilit\u00e0 di mantenere i loro figlioli e dovranno avere tutti i diritti provenienti dalla loro qualifica di lavoratrici, oltre che da quella di madri.<\/p><p>NOCE TERESA, <em>Correlatrice<\/em>, osserva che non si tratta di fare delle affermazioni di principio, ma occorre introdurre disposizioni concrete.<\/p><p>FEDERICI MARIA, <em>Correlatrice<\/em>, ricorda che a proposito del lavoro, si \u00e8 detto che una lavoratrice capo-famiglia che ha, per esempio, otto figli, godr\u00e0 dello stesso assegno che \u00e8 stabilito per l\u2019uomo con otto figli.<\/p><p>Cos\u00ec per quanto riguarda la legislazione del lavoro dichiara di aver accolto i suggerimenti dei colleghi allargando il periodo del riposo prima del parto e dopo il parto, mantenendo il posto alla donna che deve avere un bambino e che al settimo mese di gravidanza deve lasciare l\u2019impiego. Non solo ha proposto che il posto venga conservato, ma che l\u2019assegno non sia decurtato, anzi corrisposto per intero.<\/p><p>NOCE TERESA, <em>Correlatrice<\/em>, osserva che la lavoratrice capo di famiglia \u00e8 quella che mantiene la famiglia e per mantenere la famiglia fa un lavoro. Ma la donna lavoratrice non \u00e8 soltanto l\u2019operaia, bens\u00ec anche quella che, avendo una numerosa prole da allevare, non pu\u00f2 lavorare; in tal caso viene a mancare la qualifica di capo-famiglia che le consentirebbe di godere di una determinata assistenza.<\/p><p>La donna operaia ha qualche diritto, ma la donna casalinga, la massaia rurale, la contadina non hanno alcun diritto all\u2019assistenza.<\/p><p>FEDERICI MARIA, <em>Correlatrice<\/em>, osserva che per questa ultima categoria di donne esiste il salario familiare.<\/p><p>MOL\u00c8 ricorda che la Costituzione non pu\u00f2 entrare in una specificazione analitica dei singoli casi. Essa deve contenere soltanto i princip\u00ee generali che devono essere formulati in modo molto semplice, quasi in forma di proposizione.<\/p><p>FANFANI afferma che dalla Costituzione si deve pretendere un impegno solenne a segnare una direttiva, una strada sulla quale ci si debba incamminare e non una regolamentazione minuta di provvidenze le quali, per il fatto di essere minute, rischierebbero, dopo qualche anno, di essere superate.<\/p><p>Sufficiente \u00e8 stabilire il principio: penseranno poi il legislatore, i partiti, l\u2019opinione pubblica ad intervenire successivamente, se la legislazione deve essere aderente alla realt\u00e0.<\/p><p>Dichiara di aver studiato attentamente le varie proposte fatte e di aver seguito le correzioni apportate in sede di esposizione dalle varie relatrici. Ritiene tuttavia che le preoccupazioni, che in tutte le relazioni affiorano, di far avere alla donna un salario adeguato agli oneri finanziari (oneri sia della famiglia legittima che di quella illegittima) possano considerarsi gi\u00e0 soddisfatte, qualora in aggiunta all\u2019articolo approvato nella riunione di ieri, in cui \u00e8 detto che i lavoratori hanno diritto ad una retribuzione adeguata alle necessit\u00e0 personali e familiari ed in accoglimento della prima parte dell\u2019articolo 2, formulato dalla onorevole Merlin, si faccia seguire la dizione: \u00abAlla donna lavoratrice sono riconosciuti, nei rapporti di lavoro, gli stessi diritti che spettano al lavoratore\u00bb.<\/p><p>Introducendo questo secondo comma, si avr\u00e0 anche modo di fare un solenne riconoscimento dell\u2019eguaglianza dei diritti su questo terreno, tra gli uomini e le donne, non per il fatto che abbiano sesso diverso, ma la stessa capacit\u00e0.<\/p><p>Vi \u00e8 in tutti la preoccupazione di impegnare solennemente nella Costituzione i futuri legislatori a concedere adeguate protezioni alla maternit\u00e0 ed all\u2019infanzia. \u00c8 necessario per\u00f2 stare attenti a non incorrere nell\u2019errore di istituire una specie di allevamento di Stato. Per conciliare le varie opinioni, ritiene che, adottando una frase, seppure incompleta, proposta dalla onorevole Merlin con un altro concetto espresso nel secondo articolo proposto dalla onorevole Federici, unita al capoverso proposto dalla onorevole Noce, si potrebbe formulare il seguente articolo:<\/p><p>\u00abLa Repubblica Italiana riconosce che \u00e8 interesse nazionale la protezione della maternit\u00e0 e dell\u2019infanzia.<\/p><p>\u00abIn particolare, le condizioni di lavoro devono consentire il completo adempimento della funzione e dei doveri della maternit\u00e0.<\/p><p>\u00abIstituzioni scolastiche, assistenziali e previdenziali, integrate, ove occorra, dallo Stato, devono tutelare la vita e lo sviluppo di ogni bambino\u00bb.<\/p><p>Alla coordinazione dei concetti si provveder\u00e0 poi al termine della discussione. Oltre a ci\u00f2, resta da considerare se debbono esistere garanzie speciali in materia economica e sociale per l\u2019integrazione delle insufficienze che il nucleo familiare presenta di fronte alla sua funzione: allevamento ed educazione della prole. \u00c8 a questo punto che nasce la preoccupazione della onorevole Federici, che non \u00e8 tuttavia in contrasto con quelle della onorevole Noce e della onorevole Merlin. Ma, a suo avviso, la Sottocommissione non si deve occupare di questo problema, in quanto la materia \u00e8 di pertinenza della prima Sottocommissione. \u00c8 invece necessario preoccuparsi del fatto che, esistendo la convivenza familiare, questa convivenza possa arrivare ad essere integrata \u2013 ove ce ne sia bisogno \u2013 in modo che se ne assicuri un\u2019esistenza confacente con la dignit\u00e0 dell\u2019uomo.<\/p><p>Circa il problema della funzione sociale della maternit\u00e0, osserva che la onorevole Noce per \u00abfunzione sociale\u00bb intende dire che la madre, procreando, reca un beneficio alla collettivit\u00e0, in quanto assicura la continuit\u00e0 della specie. Non vi \u00e8 dubbio che in tal senso tutti sono d\u2019accordo, essendo questo un principio generalmente accolto.<\/p><p>NOCE TERESA, <em>Relatrice<\/em>, fa presente che tuttavia non \u00e8 riconosciuta questa funzione.<\/p><p>FANFANI rileva che non \u00e8 vero che non siano stati fatti tentativi di riconoscimento, e anzi si \u00e8 giunti ad assurdi come quelli verificatisi in Germania, dove la scelta delle mogli dei funzionari della pubblica sicurezza, pi\u00f9 adatte a procreare, era subordinata al benestare del Capo della polizia. Quando si dice che la Repubblica italiana, riconosce che \u00e8 di interesse nazionale la protezione della maternit\u00e0, \u00e8 implicito il riconoscimento che la comunit\u00e0 italiana ha un interesse del tutto peculiare ad osservare, a seguire, a proteggere, quei cittadini che si trovano in particolari circostanze.<\/p><p>Concludendo, si augura di aver potuto convincere la onorevole Noce \u2013 perch\u00e9, per ragioni di studio, condivide pienamente i suoi propositi \u2013 dichiarando che se c\u2019\u00e8 un\u2019aspirazione in fondo alla sua anima, \u00e8 quella che sorga dalla Costituzione italiana una comunit\u00e0 nella quale nessun ragazzo, nessun bambino, possa trovarsi nella circostanza di vedersi mancare la possibilit\u00e0 del vitto quotidiano.<\/p><p>COLITTO riconosce che le tre relazioni presentate contengono interessanti proposte di grande importanza: ma ha il timore che nella nuova Costituzione si vogliano inserire delle affermazioni che, per un complesso di ragioni, appaiono molto difficilmente traducibili in realt\u00e0. Se non esistesse in lui tale preoccupazione, sarebbe per l\u2019approvazione integrale degli articoli proposti dalla onorevole Federici; ma ritiene di dover proporre alla Sottocommissione l\u2019approvazione di un articolo pi\u00f9 breve che, eliminando i dettagli non consoni alla natura di una Carta costituzionale, riassuma i princip\u00ee fondamentali. L\u2019articolo dovrebbe essere cos\u00ec formulato:<\/p><p>\u00abLo Stato ha tra i suoi compiti la protezione della maternit\u00e0 e dell\u2019infanzia, legittima ed illegittima\u00bb.<\/p><p>MOL\u00c8 si dichiara d\u2019accordo con le affermazioni dell\u2019onorevole Fanfani, il quale ha proposto una enunciazione di concetti che potrebbe soddisfare un po\u2019 tutti, salvo il criterio di rendere pi\u00f9 che sia possibile generica la formulazione dei princip\u00ee ai quali poi si ispirer\u00e0 la legislazione. Per cercare di contemperare queste esigenze, ritiene che i concetti espressi nelle tre relazioni potranno servire di guida per il legislatore, mentre nella formulazione degli articoli ci si dovr\u00e0 attenere solamente all\u2019enunciazione dei princip\u00ee. A tale proposito invita gli onorevoli Commissari a prendere visione del preambolo della Costituzione francese, il quale, in poche parole, fissa princip\u00ee importantissimi nel campo costituzionale.<\/p><p>Ritiene che l\u2019unit\u00e0 familiare debba essere mantenuta, e che la donna possa essere capo-famiglia soltanto nella condizione in cui l\u2019unit\u00e0 familiare non consenta che il capo-famiglia sia il padre.<\/p><p>Si deve tenere presente che per una necessit\u00e0 etica la famiglia legittima deve avere sempre la preferenza sulla famiglia naturale. A tal fine deve essere mantenuta la protezione della famiglia legittima, nell\u2019interesse del bambino che nella famiglia trova gi\u00e0 una naturale protezione, che non trova invece in quella irregolare, dove il minore pi\u00f9 facilmente pu\u00f2, se non vi \u00e8 un senso morale che lo guidi nei suoi doveri, abbandonare la retta via. Quindi, da un punto di vista giuridico-morale, il bambino e la donna devono essere trattati con parit\u00e0 di condizione, sia che si trovino in una posizione regolare che irregolare, ma, questo non deve incidere sulla unit\u00e0 familiare della famiglia illegittima, che sempre deve avere la preferenza.<\/p><p>Per quanto ha riferimento alla formulazione, invita gli onorevoli Commissari a non intaccare questo principio, nell\u2019interesse della donna stessa e della prole. Circa la questione della funzione sociale, trova superflua la definizione, perch\u00e9 qualunque fatto della comunit\u00e0 potrebbe essere inteso come questione sociale. Inoltre tale definizione potrebbe prestarsi ad interpretazioni di ordine politico vertenti sulla questione della maternit\u00e0, cos\u00ec come gi\u00e0 fu in periodo fascista in cui si concep\u00ec lo Stato come una volont\u00e0 di potenza suprema, alla quale dovevano soggiacere i cittadini. Pertanto ritiene pericolosa la definizione, anche perch\u00e9 la maternit\u00e0 deve essere intesa come qualche cosa di pi\u00f9 elevato della funzione sociale, ossia come funzione etica, dalla quale dipende la stessa vitalit\u00e0 dello Stato.<\/p><p>NOCE TERESA, <em>Relatrice<\/em>, dichiara di essere d\u2019accordo con l\u2019onorevole Fanfani, ma propone di aggiungere dopo le parole: \u00abLo Stato italiano garantisce ad ogni donna, qualunque sia la sua situazione sociale e giuridica, la possibilit\u00e0 di procreare in buone condizioni economiche, igieniche e sanitarie\u00bb, le altre: \u00abe garantisce a tutti i bambini un minimo di protezione e di cura da parte della societ\u00e0, a cominciare dal momento stesso in cui vengono a farne parte\u00bb. Ritiene invece che la frase: \u00abLe condizioni di lavoro non devono impedire il completo adempimento delle funzioni della maternit\u00e0\u00bb dovrebbe essere inclusa nella parte riguardante la tutela del lavoro.<\/p><p>PRESIDENTE, data l\u2019ora tarda, propone di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta.<\/p><p>La seduta termina alle 12.35.<\/p><p><em>Erano presenti<\/em>: Canevari, Colitto, Fanfani, Federici Maria, Ghidini, Giua, Marinaro, Merlin Angelina, Mol\u00e8, Noce Teresa, Paratore, Rapelli.<\/p><p><em>Assenti giustificati:<\/em> Di Vittorio, Domined\u00f2, Lombardo Ivan Matteo, Pesenti, Taviani.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE TERZA SOTTOCOMMISSIONE 6. 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