{"id":5460,"date":"2023-10-16T13:49:54","date_gmt":"2023-10-16T11:49:54","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5460"},"modified":"2023-10-23T14:27:10","modified_gmt":"2023-10-23T12:27:10","slug":"giovedi-12-settembre-1946-3","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5460","title":{"rendered":"GIOVED\u00cc 12 SETTEMBRE 1946"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"5460\" class=\"elementor elementor-5460\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-facb24c elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"facb24c\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-00f7aaa\" data-id=\"00f7aaa\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-a72ed6b elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"a72ed6b\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/19460912sed005ts.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-9df2427 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"9df2427\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE<\/p><p>TERZA SOTTOCOMMISSIONE<\/p><p>5.<\/p><p>RESOCONTO SOMMARIO<\/p><p>DELLA SEDUTA DI GIOVED\u00cc 12 SETTEMBRE 1946<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>GHIDINI<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p><strong>Comunicazioni del Presidente<\/strong><\/p><p>Presidente.<\/p><p><strong>Diritto all\u2019assistenza <\/strong>(<em>Seguito della discussione<\/em>)<\/p><p>Fanfani \u2013 Di Vittorio \u2013 Marinaro \u2013 Presidente \u2013 Colitto \u2013 Canevari.<\/p><p>La seduta comincia alle 10.15.<\/p><p>Comunicazioni del Presidente.<\/p><p>PRESIDENTE comunica che l\u2019onorevole Simonini si \u00e8 dimesso da membro della Commissione per la Costituzione. A sostituirlo nella terza Sottocommissione \u00e8 stato chiamato l\u2019onorevole Canevari, che gi\u00e0 interveniva alle sedute in seguito ad autorizzazione.<\/p><p>Seguito della discussione sul diritto all\u2019assistenza.<\/p><p>FANFANI ritiene che, dopo aver affermato il diritto al lavoro e prima di stabilire il diritto all\u2019assistenza, sia razionale stabilire in un articolo il diritto dei lavoratori ad un compenso proporzionato alla quantit\u00e0 e alla qualit\u00e0 del lavoro prestato e che tenga conto delle sue necessit\u00e0 personali e familiari.<\/p><p>\u00c8 questa una giusta aspirazione ormai diffusa nel mondo dei lavoratori ed alla quale, per iniziativa di illuminati imprenditori, e per disposizione di legge, od anche per dettato di Costituzioni, si \u00e8 cercato di andare incontro. Dopo il riconoscimento del diritto, non sembra superfluo impegnare solennemente lo Stato a dettare norme sulla determinazione di retribuzioni vitali, cio\u00e8 sufficienti alle necessit\u00e0 dei lavoratori; previdenziali, cio\u00e8 atte all\u2019accantonamento di premi assicurativi per provvedere ad ogni evento dannoso prevedibile; familiari, cio\u00e8 atte a fronteggiare le necessit\u00e0 delle madri che attendono alle faccende di casa e dei figli immaturi per l\u2019attivit\u00e0 produttiva.<\/p><p>Propone perci\u00f2 il seguente articolo:<\/p><p>\u00abOgni lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantit\u00e0 e alla qualit\u00e0 dei lavoro prestato e, possibilmente, adeguata alle sue necessit\u00e0 personali e familiari.<\/p><p>\u00abLa Repubblica agevoler\u00e0 il godimento di questo diritto con norme sulla determinazione, nei contratti di lavoro, delle retribuzioni vitali, previdenziali e familiari\u00bb.<\/p><p>Ricorda che il testo da lui ieri proposto, in luogo della frase \u00abpossibilmente adeguata allo sue necessit\u00e0 personali e familiari\u00bb, diceva \u00abproporzionata alle necessit\u00e0 personali e familiari\u00bb. Ha ritenuto di dover tener conto di un\u2019osservazione dell\u2019onorevole Marinaro, il quale \u00e8 d\u2019avviso che la richiesta di proporzionalit\u00e0 alle necessit\u00e0 personali e familiari, nell\u2019attuale sistemazione economica del Paese, non sia forse tale da potersi soddisfare. Appunto per questo, nella prima parte dell\u2019articolo, alla norma con la quale si riconosce il diritto (con una frase che si trova gi\u00e0 nella Costituzione russa nel 1936) a una retribuzione proporzionata alla quantit\u00e0 e alla qualit\u00e0 del lavoro prestato, se ne fa seguire un\u2019altra che cerca di prevedere i carichi eccezionali, personali e familiari.<\/p><p>L\u2019aggiunta della parola \u00abfamiliari\u00bb \u00e8 stata apportata anche in considerazione delle preoccupazioni espresse dalla onorevole Noce nei giorni passati, e che risultano anche dalle relazioni delle onorevoli Merlin e Federici, nelle quali si domanda se lo Stato non debba andare incontro agli oneri che dovranno sopportare i genitori per il fatto di avere una famiglia, e alla convenienza di creare una situazione possibilmente non disagiata a quelle persone che attendono permanentemente a lavori di casa e che non percepiscono un salario a questo titolo. Di qui la necessit\u00e0, che in sede assicurativa o in sede retributiva si provveda in qualche modo.<\/p><p>Ricorda, in proposito, che in altri Paesi \u00e8 stato escogitato il sistema dell\u2019aggiunta di famiglia ai lavoratori e ritiene che nella compilazione di una Costituzione non si possa non tener conto dei progressi ovunque raggiunti.<\/p><p>Ricorda infine che la onorevole Merlin ha osservato che la seconda parte dell\u2019articolo avrebbe potuto essere omessa. Pu\u00f2 essere d\u2019accordo, a condizione per\u00f2 che in tutti gli articoli precedenti si faccia la stessa omissione. Infatti, negli articoli gi\u00e0 approvati, dopo una dichiarazione dei diritti, si \u00e8 incluso un solenne impegno per la Repubblica di provvedere, indicandone genericamente la maniera.<\/p><p>DI VITTORIO \u00e8 d\u2019accordo nel principio informatore dell\u2019articolo e nell\u2019opportunit\u00e0 di riferire la rimunerazione del lavoratore anche ai bisogni della famiglia. Ritiene tuttavia che, con la formulazione proposta, lo Stato invada un campo che \u00e8 pi\u00f9 specifico del sindacato. Desidererebbe che fosse ben chiarito che nell\u2019azione di tutela diretta ad assicurare al lavoratore una remunerazione adeguata ai propri bisogni (che \u00e8 funzione specifica del sindacato) lo Stato asseconda nei suoi compiti il sindacato.<\/p><p>Manifesta inoltre la sua perplessit\u00e0 circa l\u2019opportunit\u00e0 di inserire nella Costituzione una norma secondo la quale la remunerazione del lavoratore deve essere proporzionata alla quantit\u00e0 e alla qualit\u00e0 del lavoro prestato. Questa norma pu\u00f2 trovar luogo nella Costituzione sovietica, perch\u00e9 in Russia vige un sistema sociale differente dal nostro; non in Italia, perch\u00e9 col contratto collettivo di lavoro si determina il salario per categoria e per specializzazione, non per quantit\u00e0 o per qualit\u00e0 di lavoro individuale compiuto. In Russia, vigendo il sistema socialista, lavorando cio\u00e8 tutti i lavoratori per la collettivit\u00e0, \u00e8 stato introdotto il sistema dell\u2019emulazione, che consiste nel valutare e remunerare individualmente ciascun lavoratore per stimolarlo a perfezionarsi professionalmente.<\/p><p>Non c\u2019\u00e8 officina che non abbia la scuola professionale per mezzo della quale tutti possono, almeno teoricamente, diventare specialisti.<\/p><p>FANFANI ritiene che le preoccupazioni manifestate dall\u2019onorevole Di Vittorio non abbiano ragione d\u2019essere. Infatti \u00e8 proprio in vista dell\u2019esistenza del sindacato, e delle funzioni che il sindacato deve esercitare nella stipulazione dei contratti di lavoro che, invece di affermare che la Repubblica determiner\u00e0 i salari previdenziali, ha proposto di dire che la Repubblica agevoler\u00e0 il godimento di questo diritto con norme sulla determinazione, nei contratti di lavoro, delle retribuzioni vitali, previdenziali e familiari.<\/p><p>DI VITTORIO propone che si aggiungano le parole: \u00absecondando l\u2019azione dei sindacati\u00bb.<\/p><p>FANFANI dichiara di non aver nulla in contrario, pur ritenendo che l\u2019argomento troverebbe sede pi\u00f9 appropriata nella discussione sulla relazione dell\u2019onorevole Di Vittorio, quando, determinandosi la funzione del sindacato, si potr\u00e0 fare un richiamo al testo odierno e, in sede di coordinamento dei due testi, rendere esplicito tale concetto.<\/p><p>Quanto alla seconda obiezione, fa rilevare che, quando il contratto di lavoro determina un salario orario, cio\u00e8 una retribuzione rispetto alla quantit\u00e0, lo determina per categorie e tiene conto della qualit\u00e0 del lavoro compiuto. Vi sono contratti collettivi, o possono esservi domani, in cui si tenga conto anche di un certo premio ai lavoratori pi\u00f9 solerti. Nel nostro sistema ci\u00f2 esiste e pu\u00f2 continuare ad esistere. Non vede quindi una contradizione; n\u00e9 ritiene inopportuna l\u2019adozione della formula proposta, e a lui suggerita dal Presidente della Sottocommissione, che non \u00e8 in contrasto col sistema dei contratti collettivi, entro i quali \u00e8 consentito il perfezionamento per stimolare l\u2019emulazione, incoraggiare e spronare i meno solerti.<\/p><p>Quanto all\u2019osservazione che in Russia si \u00e8 adottato il criterio dell\u2019emulazione, economisti americani, recatisi in quella nazione, hanno constatato come in regimi profondamente diversi per ispirazione e per struttura si applichino formule molto simili, Appunto per stimolare questa emulazione.<\/p><p>Quando si tratter\u00e0 del funzionamento sindacale saranno tenute presenti le considerazioni dell\u2019onorevole Di Vittorio che, a suo parere, non infirmano la formula proposta.<\/p><p>MARINARO ritiene che non sia il caso di fare riferimento alle istituzioni sindacali, dopo le spiegazioni fornite dall\u2019onorevole Fanfani. Determinare la retribuzione in base alla quantit\u00e0 e alla qualit\u00e0 del lavoro pu\u00f2 presentare delle difficolt\u00e0 e una formula pi\u00f9 semplice e pi\u00f9 generica si adatterebbe meglio allo scopo. Senza alterare affatto il concetto enunciato dall\u2019onorevole Fanfani, propone la dizione: \u00abOgni lavoratore ha diritto a una retribuzione corrispondente alla sua prestazione\u00bb.<\/p><p>FANFANI fa presente che questa dizione corrisponde alla formula originaria da lui proposta, alla quale non ha alcuna difficolt\u00e0 di tornare.<\/p><p>PRESIDENTE spiega che il suo suggerimento \u00e8 mosso dal concetto che sia opportuno, nella retribuzione, tener conto della quantit\u00e0 e della qualit\u00e0 del lavoro prestato, oltre che delle condizioni di famiglia.<\/p><p>Quando si tratter\u00e0 di stipulare i contratti, questi elementi concorrenti alla equa fissazione del salario andranno tenuti presenti.<\/p><p>COLITTO riconosce l\u2019opportunit\u00e0 di mantenere, nella prima parte dell\u2019articolo, l\u2019accenno alla quantit\u00e0 e alla qualit\u00e0 del lavoro prestato; ci\u00f2 servir\u00e0 di incitamento al lavoratore. Limiterebbe per\u00f2 la seconda parte alla sola prima frase: \u00abLa Repubblica agevoler\u00e0 il godimento di questo diritto\u00bb, e ci\u00f2 per due ragioni: una di sostanza e una di forma; di sostanza, perch\u00e9 ritiene che le parole che seguono \u00abcon norme sulla determinazione, nei contratti di lavoro, delle retribuzioni vitali, previdenziali e familiari\u00bb impegnino lo Stato a dettare norme disciplinatrici del contenuto del contratto di lavoro, mentre la disciplina di tale contenuto va riservata al sindacato; di forma, perch\u00e9 gli sembra che non si possa parlare di retribuzione previdenziale, dato che quello che si d\u00e0 a scopo previdenziale non pu\u00f2 considerarsi come compenso di un lavoro compiuto.<\/p><p>DI VITTORIO, dopo le spiegazioni date dall\u2019onorevole Fanfani nei riguardi della prima osservazione da lui fatta, dichiara di non insistere perch\u00e9 sia inclusa nell\u2019articolo una frase, della quale si potrebbe tener conto poi nei lavori di coordinamento, da cui risulti che la Repubblica agevoler\u00e0 il godimento di questo diritto \u00abattraverso l\u2019opera dei sindacati\u00bb.<\/p><p>Insiste invece nell\u2019altra sua osservazione, perch\u00e9 stima pericolosa la trasposizione meccanica di formule da altre Costituzioni nella nostra. Fa rilevare che la Costituzione russa ha stabilito il principio che, in regime socialista, ciascuno ha diritto al frutto del proprio lavoro. Di qui la necessit\u00e0 di determinare il lavoro di ogni individuo, perch\u00e9 possa goderne il frutto che ne deriva. In Italia, dove \u00e8 ammesso il sistema del lavoro a cottimo, quello dei premi (e la stessa Confederazione del lavoro non \u00e8 contraria ad adottare sistemi che possano indurre il lavoratore a migliorarsi ed a produrre di pi\u00f9), sancire nella Costituzione tale principio, significherebbe fare del sistema del lavoro a cottimo individuale il sistema italiano, ed a ci\u00f2 si dichiara contrario.<\/p><p>Potrebbe accedere all\u2019adozione di questo sistema solo come complemento del sistema del contratto collettivo, che fissa le remunerazioni per tutti i lavoratori della stessa categoria che svolgono le medesime mansioni. Il sistema del lavoro a cottimo vige anche in Italia, ma non per tutte le categorie; per alcune sarebbe pericoloso.<\/p><p>Concludendo, dichiara di essere d\u2019accordo nel concetto della tutela dello Stato sull\u2019opera dei sindacati, ma sopprimerebbe dall\u2019articolo ogni concetto di remunerazione in base alla quantit\u00e0 e alla qualit\u00e0 del lavoro individuale prestato, e la determinerebbe invece in base alle specializzazioni e alle mansioni dei vari operai.<\/p><p>CANEVARI afferma che dire, come propone l\u2019onorevole Fanfani, \u00abil lavoratore ha diritto ad una retribuzione adeguata alle sue necessit\u00e0 personali e familiari\u00bb pu\u00f2 ingenerare il dubbio che si pensi ad una retribuzione personale differente da lavoratore a lavoratore della stessa categoria, e ci\u00f2 in antitesi al contratto di lavoro che stabilisce una remunerazione eguale per tutti i lavoratori di una stessa categoria. Ritiene pertanto necessario chiarire meglio il concetto, dicendo: \u00abadeguata, per necessit\u00e0 personali e familiari\u00bb.<\/p><p>DI VITTORIO rileva che, perch\u00e9 la formula risulti ben chiara, basterebbe eliminare la parte riferentesi alla quantit\u00e0 ed alla qualit\u00e0 e dire: \u00abretribuzione adeguata alle mansioni e alla specializzazione\u00bb, insistendo cos\u00ec sul carattere collettivo della norma e non su quello individuale. L\u2019articolo non avrebbe bisogno di ulteriori emendamenti.<\/p><p>FANFANI dichiara di non aver nessuna difficolt\u00e0 ad ammettere che si faccia un accenno al sindacato, ma quanto all\u2019osservazione fatta dall\u2019onorevole Colitto, in relazione al salario previdenziale, nega che la retribuzione previdenziale non faccia parte del salario. Fu affermato fino da 216 anni fa, dal Cantillon, che il salario deve variare secondo la gravit\u00e0 dei rischi inerenti al lavoro, di qualsiasi genere essi siano. \u00c8 una economia per l\u2019intiera collettivit\u00e0 pagare una quota fissa capace di provvedere alle necessit\u00e0 vitali del lavoratore e della sua famiglia, pi\u00f9 una quota, se non pari all\u2019intiera copertura del rischio, pari alla quota-premio ritenuta, nel complesso, sufficiente a coprire il rischio, prevedibile, che va accantonata sotto forma di assicurazione. Questa quota \u00e8 ancora salario, \u00e8 parte del salario; solo per ragioni di economia sociale viene prelevata, anzich\u00e9 consegnata al lavoratore e, unita a tutte le altre quote-premio, permette, il giorno in cui se ne manifesta il bisogno, di far fronte al rischio che si \u00e8 verificato in danno del lavoratore.<\/p><p>Per quanto ha riferimento alla seconda parte dell\u2019articolo, riguardante i contratti di lavoro, non ha difficolt\u00e0 a modificarla, dato che era sua intenzione di tenere presente il concetto che il salario deve scaturire dal libero accordo delle parti in contrasto. E con ci\u00f2 ha risposto alle obiezioni dell\u2019onorevole Di Vittorio, il quale insiste perch\u00e9 nel testo dell\u2019articolo si parli di sindacati.<\/p><p>Circa la proporzionalit\u00e0 e la qualit\u00e0 del lavoro, poich\u00e9 l\u2019onorevole Di Vittorio ha avuto l\u2019impressione che si tratti di una trasposizione del sistema vigente nel diritto russo in quello italiano, obietta che se la ragione umana \u00e8 giunta in Russia all\u2019affermazione di un principio di corretta scienza economica sul problema del salario, questo non significa che tale principio non possa essere accolto nella Costituzione italiana. D\u2019altronde la formulazione dell\u2019articolo, da lui presentato, \u00e8 stata suggerita dal Presidente della Sottocommissione, il quale, nel dargli tale suggerimento, non pensava certo alla legislazione russa in materia di lavoro, ma intendeva trovare una formula che tenesse conto del lato qualitativo e di quello quantitativo.<\/p><p>L\u2019onorevole Di Vittorio, nel riferirsi alla qualit\u00e0, precisa che questa assume diverse gradazioni rispetto alla professione; ma nel testo proposto non soltanto si \u00e8 tenuto conto di questo aspetto, ma anche dell\u2019altro pi\u00f9 generale e pi\u00f9 complesso della qualit\u00e0 professionale. Nei riguardi della \u00abquantit\u00e0\u00bb l\u2019onorevole Di Vittorio osserva che adottando tale termine, poich\u00e9 non esistono da noi certe condizioni che invece si realizzano in Russia, saremmo costretti ad estendere in Italia il sistema del cottimo in tutti i lavori. Le cose per\u00f2 non stanno cos\u00ec: con la parola \u00abquantit\u00e0\u00bb ci si riferisce non solo al salario, ma anche alla possibilit\u00e0 della retribuzione ad ore.<\/p><p>MARINARO osserva che se si parla di un sistema lavorativo ad ore, non si pu\u00f2 parlare di un sistema a cottimo.<\/p><p>FANFANI ripete che, a suo avviso, nella parola \u00abquantit\u00e0\u00bb si adombrano sia l\u2019uno che l\u2019altro sistema. Tuttavia dichiara di non aver difficolt\u00e0 a tornare al testo primitivo.<\/p><p>PRESIDENTE propone che sia sostituito il termine \u00abvitali\u00bb che nella frase \u00abretribuzioni vitali\u00bb non \u00e8 molto chiaro.<\/p><p>FANFANI fa presente che il termine \u00abvitali\u00bb \u00e8 strettamente tecnico; in economia per salario vitale si intende quello necessario ad un tenore normale di vita.<\/p><p>PRESIDENTE, per risolvere la questione tanto discussa su \u00abqualit\u00e0 e quantit\u00e0\u00bb, propone la dizione: \u00abIl lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantit\u00e0 e alla qualit\u00e0 del lavoro prestato\u00bb.<\/p><p>DI VITTORIO \u00e8 d\u2019accordo, vorrebbe per\u00f2 che venissero indicate anche le mansioni.<\/p><p>FANFANI obietta che la qualit\u00e0 gi\u00e0 indica le mansioni.<\/p><p>DI VITTORIO risponde che la qualit\u00e0 potrebbe essere interpretata in riferimento al lavoro individuale.<\/p><p>FANFANI fa presente che in sede di redazione della Carta costituzionale non \u00e8 possibile scendere ad una eccessiva specificazione dei vari casi.<\/p><p>DI VITTORIO propone la soppressione dell\u2019avverbio \u00abpossibilmente\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti la prima parte dell\u2019articolo, cos\u00ec formulata: \u00abIl lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantit\u00e0 e alla qualit\u00e0 del lavoro e adeguata alle necessit\u00e0 personali e familiari\u00bb.<\/p><p>DI VITTORIO dichiara che voter\u00e0 l\u2019articolo, purch\u00e9 sia chiaro che con esso non si sancisce l\u2019adozione per legge del sistema del lavoro a cottimo.<\/p><p>(<em>La prima parte dell\u2019articolo \u00e8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>CANEVARI propone di abolire la seconda parte dell\u2019articolo.<\/p><p>DI VITTORIO si dichiara d\u2019accordo, perch\u00e9 trova superflua tale seconda parte.<\/p><p>MARINARO si associa alla proposta Canevari.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti la proposta di soppressione della seconda parte dell\u2019articolo.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>La seduta termina alle 11.15.<\/p><p><em>Erano presenti:<\/em> Ghidini, Marinaro, Canevari, Colitto, Di Vittorio, Fanfani, Federici Maria, Giua, Merlin Angelina, Noce Teresa, Taviani, Canevari.<\/p><p><em>Assenti giustificati:<\/em> Domined\u00f2, Lombardo Ivan Matteo, Paratore, Pesenti, Rapelli, Togni.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE TERZA SOTTOCOMMISSIONE 5. 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