{"id":5458,"date":"2023-10-16T13:49:31","date_gmt":"2023-10-16T11:49:31","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5458"},"modified":"2023-10-23T14:25:48","modified_gmt":"2023-10-23T12:25:48","slug":"mercoledi-11-settembre-1946-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5458","title":{"rendered":"MERCOLED\u00cc 11 SETTEMBRE 1946"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"5458\" class=\"elementor elementor-5458\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-57004aa elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"57004aa\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-926d8ba\" data-id=\"926d8ba\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-ef22f05 elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"ef22f05\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/19460911sed004ts.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-fe5ab30 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"fe5ab30\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE<\/p><p>TERZA SOTTOCOMMISSIONE<\/p><p>4.<\/p><p>RESOCONTO SOMMARIO<\/p><p>DELLA SEDUTA DI MERCOLED\u00cc 11 SETTEMBRE 1946<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>GHIDINI<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p><strong>Diritto all\u2019assistenza<\/strong> (<em>Discussione<\/em>)<\/p><p>Presidente \u2013 Togni, <em>Relatore \u2013 <\/em>Mol\u00e8 \u2013 Noce Teresa \u2013 Giua \u2013 Merlin Angelina\u2013 Fanfani \u2013 Canevari \u2013Taviani \u2013 Marinaro.<\/p><p>La sedata comincia alle 10.20.<\/p><p>Discussione sul diritto all\u2019assistenza.<\/p><p>PRESIDENTE invita l\u2019onorevole Togni a riferire sul tema dell\u2019assistenza e della previdenza.<\/p><p>TOGNI, <em>Relatore<\/em>, espone la seguente sua relazione:<\/p><p>\u00abLo Stato manifesta la propria individualit\u00e0 specifica anzitutto nella Costituzione.<\/p><p>In essa imprime, con l\u2019atto di nascita, le ragioni della sua vitalit\u00e0, le grandi linee della sua struttura organizzativa, e, pi\u00f9 ancora, lo spirito che lo anima, l\u2019indirizzo propulsivo delle finalit\u00e0 sociali cui tende la collettivit\u00e0 che lo immedesima.<\/p><p>La Costituzione, perci\u00f2, non si esaurisce, n\u00e9 si pu\u00f2 esaurire, in espressioni tecnico-giuridiche fredde, le quali, pur complete, riuscirebbero circoscritte, ad esito in un certo senso limitativo, ma deve principalmente contemplare gli aspetti dinamico-politici per rispecchiare la volont\u00e0 ascensionale di un Popolo, entro l\u2019ambito che la Provvidenza gli ha affidato.<\/p><p>Come ogni individuo nella sua piccola sfera, cos\u00ec il Popolo nello spazio in cui vive, ha la sua missione da compiere per la elevazione della propria vita interiore, per agevolare la convivenza pacifica con gli altri popoli, per raggiungere, grado a grado, una solidariet\u00e0 umana sempre pi\u00f9 intensa, sempre pi\u00f9 responsabile.<\/p><p>La nostra Costituzione deve ispirarsi a questi postulati, accentuandoli con particolare concretezza nel settore \u00abassistenza e previdenza\u00bb. A bella posta riunisco assistenza e previdenza come due aspetti di uno stesso fenomeno, univocamente intesi alla protezione del nostro popolo, per garantire ad esso la sicurezza di vita.<\/p><p>Dagli elaborati delle altre relazioni potr\u00e0 scaturire un principio del diritto al lavoro e delinearsi la responsabilit\u00e0 dello Stato rispetto alla necessaria predisposizione delle condizioni nelle quali il diritto stesso riesca pienamente e completamente a svilupparsi, ma il postulato, anche avvertito come fonte primaria di un benessere cui si aspira, trova limitati i propri effetti dalle inevitabili circostanze che, temporaneamente o permanentemente, precludono la possibilit\u00e0 di lavoro ai singoli individui.<\/p><p>La preclusione della possibilit\u00e0, non l\u2019astensione volontaria, entra nella fenomenologia ricorrente, purtroppo a carattere normale, fra le vicende della convivenza collettiva e richiama il concetto della solidariet\u00e0, cui tutti i cittadini devono sentirsi legati per dare ciascuno il loro proporzionale contributo di sollievo.<\/p><p>Anche e principalmente sotto questo aspetto, amo ricordare la nobile iniziativa della nuova Costituzione francese approvata dall\u2019Assemblea Costituente il 29 aprile 1946 (art. 27), per cui la Repubblica, proclamando l\u2019eguaglianza, fa appello altres\u00ec alla solidariet\u00e0 di tutti rispetto agli oneri che l\u2019eguaglianza stessa pretende.<\/p><p>Se l\u2019eguaglianza, infatti, comprende il diritto alla vita, come non alimentare tale sacrosanto diritto in maniera concreta, al di l\u00e0 delle nuove formule?<\/p><p>Scendendo al particolare, vediamo come l\u2019<em>iter<\/em> del lavoratore abbia o possa avere periodi di sosta forzata, per malattia, infortunio, gravidanza della donna, carenza di lavoro e conseguente disoccupazione, ecc., e qui devono soccorrere efficacemente le norme assistenziali, vuoi per fornire i mezzi di riattamento della personalit\u00e0 fisica, vuoi per fornire i mezzi di sostentamento onde supplire al difetto della fonte normale di reddito.<\/p><p>Entra poi in considerazione l\u2019incapacit\u00e0 lavorativa dovuta a cause fisiche e psichiche (infermit\u00e0 fisiche e mentali), costituzionali o sopravvenute, che, senza l\u2019intervento della previdenza, porrebbe l\u2019individuo al di fuori delle garanzie vitali; sicch\u00e9 necessaria si appalesa la manifestazione previdenziale, per esprimere la pi\u00f9 squisita solidariet\u00e0.<\/p><p>Altro fenomeno inevitabile, la vecchiaia, deve pur essa appoggiarsi ad un sistema assicurativo che coroni una vita di lavoro, allontanando ogni pena altrimenti connessa con l\u2019inabilit\u00e0 e con l\u2019invalidit\u00e0.<\/p><p>Garanzia di vita, garanzia di sostentamento, si \u00e8 detto; ma le espressioni non devono indurre a concezioni ristrette, analoghe a quelle che potrebbero scaturire dal concetto di beneficenza o di carit\u00e0.<\/p><p>La previdenza e l\u2019assistenza, infatti, hanno e devono avere una pi\u00f9 elevata e precisa fonte: il diritto, cio\u00e8, di tutti e di ciascuno verso l\u2019Ente collettivit\u00e0 e non la semplice facolt\u00e0 discrezionale, pi\u00f9 o meno patetica.<\/p><p>L\u2019assistenza e la previdenza debbono avere anche un contenuto pi\u00f9 largo: l\u2019indispensabile per i bisogni quotidiani, che comprenda il conforto del minimo di agio e riesca apportatore di sereno amore alla vita e non costituisca, invece, fomite di odio alla vita.<\/p><p>Nel quadro panoramico, l\u2019ordinamento assistenziale-previdenziale, infine, deve apparire come mezzo di perfezionamento morale e fisico della specie, affinch\u00e9 questa risponda ai compiti evolutivi che le sono propri.<\/p><p>Ritorno alla Costituzione francese per ricordare l\u2019articolo 33:<\/p><p>\u00abOgni essere umano che, a motivo dell\u2019et\u00e0, dello stato fisico o mentale, della situazione economica, si trovi nella impossibilit\u00e0 di lavorare, ha diritto di ottenere dalla collettivit\u00e0 mezzi adeguati di assistenza\u00bb.<\/p><p>\u00abLa garanzia di questo diritto \u00e8 assicurata dalla istituzione di organi pubblici di protezione sociale\u00bb.<\/p><p>Tale formula enuclea in parte i concetti cui sopra ho fatto ricorso e, anche se non li completa, pu\u00f2, quindi, servire di paradigma nel nostro lavoro.<\/p><p>Altra enunciazione, cui faccio volentieri richiamo, \u00e8 quella contenuta nell\u2019articolo 120 della Costituzione dell\u2019U.R.S.S. (5 dicembre 1936) e successive modifiche:<\/p><p>\u00abI cittadini dell\u2019U.R.S.S. hanno diritto all\u2019assistenza materiale nella vecchiaia e parimenti in caso di malattia e di perdita della capacit\u00e0 lavorativa\u00bb.<\/p><p>\u00abQuesto diritto viene assicurato mediante l\u2019ampio sviluppo della assicurazione sociale a carico dello Stato a favore degli operai e degli impiegati, con l\u2019assistenza medica gratuita e con cessione in uso ai lavoratori di un\u2019ampia rete di stazioni di cura\u00bb.<\/p><p>Lodevole il testo e completo, la sua essenza meriterebbe di essere trasfusa nella nostra Costituzione, quando pervasa, per\u00f2, di un senso di <em>humanitas<\/em> che il clima latino ci suggerisce, vale a dire non trascurando il movente della direttiva: la tranquillit\u00e0 domestica familiare, la promozione del benessere generale e la elevazione anche dello spirito del popolo; sicch\u00e9 la nostra formulazione dia ingresso ad istituti e ad istituzioni che, nel campo previdenziale e assistenziale, contemplino, nonch\u00e9 le carenze materiali, quelle spirituali che dalle comuni vicissitudini possano derivare.<\/p><p>Per concretare e proporre il testo definitivo, sarebbe, forse, desiderabile la preconoscenza dell\u2019elaborato, circa la struttura organizzativa dello Stato. Comunque, sottopongo all\u2019esame una formula che, ubbidendo al canone della necessaria concisione, contiene in germe, a mio avviso, l\u2019indirizzo basilare della nostra evoluzione legislativa, tenendo conto delle nostre tendenze attuali e delle nostre reali possibilit\u00e0.<\/p><p>Art. &#8230;<\/p><p>Al cittadino italiano deve essere assicurata, con la protezione della vita e della libert\u00e0, la tranquillit\u00e0 domestica familiare e la elevazione spirituale.<\/p><p>Dal lavoro consegue il diritto all\u2019assistenza materiale in caso di malattia, di infortunio, di perdita della capacit\u00e0 lavorativa, di disoccupazione involontaria.<\/p><p>Ogni essere che, a motivo dell\u2019et\u00e0, dello stato fisico o mentale, della situazione economica, si trovi nella impossibilit\u00e0 di lavorare, ha diritto di ottenere dalla collettivit\u00e0 mezzi adeguati di assistenza.<\/p><p>Organi pubblici di protezione sociale garantiranno i menzionati diritti, attuando e promovendo ogni forma di assistenza, compresa quella medica gratuita, che deve tendere anche al riattamento fisico della persona minorata.<\/p><p>La formula prospettata deriva dagli insegnamenti di altre Costituzioni cui \u00e8 opportuno accostarsi per una auspicabile unicit\u00e0 di sistema, ma contiene anche, in implicito, il richiamo ad una solidariet\u00e0 sociale che risponde alla consapevole generosit\u00e0 dello spirito, prima e spontanea fonte del nostro diritto\u00bb.<\/p><p>Afferma, in conclusione, che ogni cittadino, pel fatto stesso che esiste e vive, ha diritto di essere messo in condizioni di poter far fronte alle minime esigenze della vita; e queste possono venir soddisfatte attraverso ad una attivit\u00e0 diretta, in quanto l\u2019individuo ha la possibilit\u00e0 fisica od intellettuale e l\u2019occasione sociale ed economica di lavorare (nel qual caso ha anche il dovere di farlo), ovvero attraverso l\u2019obbligo che incombe alla collettivit\u00e0, quando il cittadino, indipendentemente dalla sua volont\u00e0, non sia in condizioni, o per una crisi sociale, o per causa fisica, intellettuale o psichica, di lavorare.<\/p><p>Dichiara di non aver voluto affrontare il problema molto dibattuto, se l\u2019assistenza e la previdenza debbano essere a carico dello Stato o della produzione, ovvero a carico dell\u2019uno e dell\u2019altra, perch\u00e9 gli sembra che rivesta un carattere secondario che dovr\u00e0 essere comunque precisato dalle leggi speciali; essenziale \u00e8 l\u2019affermazione che spetta alla collettivit\u00e0 di corrispondere alle esigenze determinate d\u00e0 particolari situazioni di carenza economica.<\/p><p>MOL\u00c8 trova generica l\u2019espressione \u00abtranquillit\u00e0 domestica\u00bb, che potrebbe riguardare perfino i rapporti tra marito moglie.<\/p><p>NOCE TERESA, pur essendo d\u2019accordo sulle premesse del Relatore, ritiene opportuna una specificazione circa i concetti di assistenza e di previdenza. Il diritto nei riguardi della previdenza \u00e8 di natura diversa da quello che si riferisce all\u2019assistenza. Chi lavora e paga i contributi alla previdenza, ha un diritto a questa forma assicurativa; ma c\u2019\u00e8 poi una categoria di cittadini che non paga contributi, pur avendo diritto ad una assistenza, della quale devono essere precisati i limiti.<\/p><p>Con la formula proposta dal Relatore sorge il dubbio se il legislatore voglia far rientrare una numerosa serie di cittadini tra coloro che hanno diritto all\u2019assistenza o meno. Si tratta di quelle persone che non fanno un lavoro salariato e in modo particolare delle madri di famiglia, delle cosiddette casalinghe, le quali, pur non facendo un lavoro salariato, sono utili alla collettivit\u00e0 in quanto hanno cura dell\u2019allevamento dei bambini.<\/p><p>Ritiene quindi che i due concetti vadano distinti e precisati, anche per una questione di dignit\u00e0 umana. Diversa \u00e8 la condizione di chi lavora e ha sempre lavorato; questi, in caso di malattia, di invalidit\u00e0, di vecchiaia, ha diritto all\u2019assistenza o alla pensione per quello che ha fatto o per quello che ha pagato; non si tratta qui di una pura e semplice assistenza da parte della collettivit\u00e0.<\/p><p>MOL\u00c8 obietta che il diritto si matura soltanto quando sono pagate le quote per un certo periodo di tempo.<\/p><p>NOCE TERESA insiste sulla opportunit\u00e0 di una specificazione nel senso indicato, che \u00e8 consigliata sia da ragioni pratiche che da ragioni morali. La distinzione tra previdenza ed assistenza implica la precisazione che l\u2019assistenza va data anche a tutte le persone che non godono della previdenza.<\/p><p>GIUA, pur non dissentendo dai criteri esposti nella relazione dell\u2019onorevole Togni, trova che la formulazione dell\u2019articolo non \u00e8 sempre felice. Soprattutto non ritiene accettabile l\u2019espressione \u00abtranquillit\u00e0 domestica\u00bb che, come \u00e8 stato gi\u00e0 rilevato, \u00e8 troppo generica.<\/p><p>In realt\u00e0 si tratta di assicurare un minimo di tranquillit\u00e0 economica attraverso l\u2019assistenza. Questo soltanto la legge pu\u00f2 fare.<\/p><p>Propone pertanto che si parli di assistenza materiale degli individui e delle loro famiglie, ovvero che si sopprima quella parte dell\u2019articolo che, per la sua eccessiva genericit\u00e0, pu\u00f2 far cadere in equivoci.<\/p><p>Invita il Relatore a tener conto di tutte le disposizioni riguardanti l\u2019assistenza e la previdenza, alle quali va coordinata la norma in esame.<\/p><p>Insiste nelle sue proposte, perch\u00e9 non si possa muovere alla Commissione l\u2019appunto di avere soltanto fatto delle affermazioni teoriche ed astratte.<\/p><p>MOL\u00c8 \u00e8 d\u2019accordo sulla necessit\u00e0 di rendere pi\u00f9 concreto l\u2019articolo. Quanto alle osservazioni dell\u2019onorevole Noce, ritiene che in questa sede non si debba parlare dell\u2019assistenza ai bambini, che si ricollega piuttosto alla loro educazione e riguarda forme diverse dell\u2019assistenza.<\/p><p>NOCE TERESA chiarisce che ha solo espresso il desiderio che si usi una dizione da cui appaia evidente che hanno diritto all\u2019assistenza coloro che non hanno diritto alla previdenza. Si preoccupa della sorte delle casalinghe e delle vecchie madri di famiglia, che non hanno diritto a pensione, non avendo fatto un lavoro salariato.<\/p><p>MOL\u00c8 osserva che si entrerebbe nel campo della beneficenza, mentre qui si tratta dei diritti che scaturiscono dal diritto al lavoro. L\u2019infanzia va protetta, ma bisogna non ricadere nell\u2019errore del fascismo di sospingere a prolificare con la promessa che lo Stato si preoccuper\u00e0 dei figliuoli.<\/p><p>Tutto ci\u00f2 che attiene all\u2019educazione e all\u2019istruzione dei bambini deve costituire argomento di una discussione a parte.<\/p><p>PRESIDENTE rileva che il dubbio sollevato dall\u2019onorevole Noce \u00e8 implicitamente risolto nel progetto di Costituzione francese, il quale all\u2019articolo 33 dice che \u00abogni essere umano, che, a motivo dell\u2019et\u00e0, dello stato fisico o mentale, della situazione economica, si trovi nell\u2019impossibilit\u00e0 di lavorare, ha diritto di ottenere dalla collettivit\u00e0 mezzi adeguati di assistenza\u00bb.<\/p><p>MERLIN ANGELINA \u00e8 d\u2019accordo con l\u2019onorevole Togni sull\u2019impostazione umana e sociale che ha dato alla sua relazione, ma \u00e8 in disaccordo per quanto riguarda la formulazione dell\u2019articolo. Ritiene che i concetti formulati nella proposta dell\u2019onorevole Togni siano espressi in modo pi\u00f9 preciso nel seguente articolo da lei proposto nella parte riguardante le garanzie economico-sociali per l\u2019assistenza della famiglia: \u00abLo Stato ha il compito di assicurare a tutti i cittadini il minimo necessario all\u2019esistenza per ci\u00f2 che concerne, ecc.; in particolare dovr\u00e0 provvedere all\u2019esistenza di chi sia disoccupato senza sua colpa o incapace al lavoro per et\u00e0 o per invalidit\u00e0\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE ritiene che questa disposizione si possa allacciare alla parte che si riferisce al diritto al lavoro; ora per\u00f2 va considerato in modo particolare il solo diritto all\u2019assistenza e alla previdenza.<\/p><p>Riconosce che non c\u2019\u00e8 contrasto fra quello che ha detto l\u2019onorevole Noce e quello che sostiene l\u2019onorevole Togni; ma la discussione deve rimanere nell\u2019ambito dei problemi dell\u2019assistenza e della previdenza.<\/p><p>FANFANI \u00e8 d\u2019avviso che, sia nella relazione dell\u2019onorevole Togni, che nei discorsi pronunziati da altri colleghi, vi sia stata la preoccupazione di trovare un ponte fra l\u2019articolo gi\u00e0 approvato sul diritto al lavoro e l\u2019articolo proposto sul diritto all\u2019assistenza; e ritiene che sarebbe necessario inserire fra i due articoli una norma che garantisca, oltre al diritto al lavoro, un minimo di retribuzione in relazione allo sforzo e alle necessit\u00e0 del lavoratore. Propone quindi i seguenti due articoli:<\/p><p>Art. 1.<\/p><p>Ogni lavoratore ha diritto ad un reddito proporzionato al suo sforzo ed alle sue necessit\u00e0 personali o familiari. La Repubblica predisporr\u00e0 il godimento di questo diritto con norme sulle retribuzioni familiari e previdenziali.<\/p><p>Art. 2.<\/p><p>Ogni cittadino che a motivo dell\u2019et\u00e0, dello stato fisico o mentale, della situazione economica, si trovi nell\u2019impossibilit\u00e0 di lavorare, ha diritto di ottenere dalla collettivit\u00e0 mezzi adeguati per vivere, garantiti dalle assicurazioni sociali e dalle istituzioni di assistenza.<\/p><p>CANEVARI escluderebbe la seconda parte dell\u2019articolo secondo, perch\u00e9 solo in tempi successivi si stabiliranno le norme relative con leggi speciali, a seconda delle condizioni economiche del momento.<\/p><p>TAVIANI riconosce perfetta l\u2019impostazione della relazione; quanto all\u2019articolazione, ritiene opportuno sottolineare i due aspetti del problema: il primo, che il lavoratore va tutelato nei suoi diritti ad un reddito proporzionato, il secondo, che riguarda l\u2019assistenza da dare a coloro che, non per propria colpa, non lavorano, come le madri di famiglia, i bambini, ecc.<\/p><p>Osserva che, trattandosi di due problemi tipicamente diversi, sarebbe necessario dividerli in due articoli.<\/p><p>Dichiara di essere favorevole alla proposta Fanfani, ma concorda con l\u2019onorevole Canevari circa l\u2019opportunit\u00e0 di non insistere sull\u2019ultima parte del secondo articolo proposto e di lasciare soltanto l\u2019accenno alla collettivit\u00e0. Sarebbe anche necessario trovare una frase con la quale si spiegasse che non \u00e8 sempre lo Stato a soddisfare tali esigenze, ma che vi possono essere altri organismi che possono intervenire in questa garanzia.<\/p><p>\u00c8 anche d\u2019accordo con l\u2019onorevole Giua sull\u2019opportunit\u00e0 di togliere l\u2019accenno alla tranquillit\u00e0 domestica; prende atto a questo proposito che l\u2019onorevole Giua non riconosce allo Stato l\u2019obbligo di dover intervenire in questo campo.<\/p><p>MARINARO aderisce alla formulazione proposta dal Relatore, tanto nella sostanza quanto nella forma, con l\u2019abolizione, per\u00f2, di quanto \u00e8 superfluo ed inutile.<\/p><p>Crede, anzitutto, che il primo comma si possa tranquillamente eliminare. Invece trova molto ben precisato il concetto sostanziale della disposizione enunciata al secondo comma, che \u00e8 esauriente e si collega con l\u2019affermazione del diritto al lavoro da parte di ogni cittadino. Anche il terzo comma gli sembra ben precisato. Pregherebbe tuttavia l\u2019onorevole Togni di non insistere sul quarto comma, che si riferisce ai mezzi di esecuzione. A questi provvederanno leggi speciali; la Costituzione non pu\u00f2 che affermare dei princip\u00ee.<\/p><p>PRESIDENTE fa presente che, oltre quelli considerati dall\u2019onorevole Togni nella sua proposta, vi sono altri obblighi che incombono allo Stato sotto forma di assicurazione, di garanzia, di tutela e di controllo, ed altri doveri che incombono a protezione del lavoratore contro la possibilit\u00e0 di guai, di infortuni di ogni genere: c\u2019\u00e8 tutta una legislazione in proposito ed \u00e8 compito dello Stato assicurare il rispetto di tali obblighi. Tutto ci\u00f2 pu\u00f2 trovar posto o in questa sede o, forse pi\u00f9 opportunamente, dove si tratter\u00e0 dell\u2019azione sindacale.<\/p><p>Prospetta poi l\u2019opportunit\u00e0 di inserire una norma che si riferisca ai danni derivati alle persone o ai beni dalle calamit\u00e0 pubbliche. Nel progetto francese di Costituzione \u00e8 detto che i danni causati dalle calamit\u00e0 nazionali alle persone o ai beni sono sostenuti dalla Nazione. Gli risulta che su questo tema avrebbe riferito l\u2019onorevole Lombardi, il quale avrebbe prospettato la soluzione nei seguenti termini: \u00abI danni arrecati alle persone e ai loro beni per cause di calamit\u00e0 nazionali sono sostenuti dallo Stato; la legge ne stabilir\u00e0 la forma e la misura\u00bb. Crede che un articolo di questo genere debba essere aggiunto alla formulazione suggerita dal Relatore Togni, rientrando anch\u2019esso nel campo dell\u2019assistenza e della solidariet\u00e0 nazionale.<\/p><p>TOGNI, <em>Relatore<\/em>, richiama l\u2019attenzione su tre aspetti diversi del problema; la protezione del cittadino in quanto lavoratore o ex lavoratore e la sua tutela giuridica; la previdenza ed infine l\u2019assistenza.<\/p><p>Sono tre aspetti complementari, ma nettamente diversi. Dichiara di non aver preso in considerazione la parte relativa alla tutela, perch\u00e9 parte di un\u2019altra relazione. Intende riferirsi a quel complesso di disposizioni, che sono in continua evoluzione e trasformazione, per la protezione dell\u2019operaio da un eccessivo sforzo fisico, dalle malattie professionali, da tutto ci\u00f2 che pu\u00f2 nuocere alla sua integrit\u00e0 fisica e che costituiscono la parte pi\u00f9 nobile dello sforzo delle legislazioni moderne per adeguarsi alle esigenze umane dei lavoratori.<\/p><p>Si \u00e8 limitato a prendere in considerazione l\u2019assistenza e la previdenza, due aspetti che ritiene cio\u00e8 molto vicini l\u2019uno all\u2019altro, la cui distinzione \u00e8 stata sottolineata dall\u2019onorevole Noce. La previdenza deriva dal lavoro effettuato; l\u2019assistenza \u00e8 una forma generica di intervento della collettivit\u00e0. La prima \u00e8 volontaria (anche quando la legge la impone), perch\u00e9 vi \u00e8 il concorso economico diretto del lavoratore; la seconda non \u00e8 volontaria, ma dipende dalla iniziativa della collettivit\u00e0.<\/p><p>Rileva che la parola \u00abassistenza\u00bb, di cui al secondo comma, va intesa nel senso di previdenza; ma osserva che sarebbe stato improprio usare questa parola, perch\u00e9 si tratta di assistenza che deriva dal lavoro, dal fatto cio\u00e8, che quel determinato individuo ha svolto un\u2019attivit\u00e0 lavorativa che in un determinato momento non pu\u00f2 pi\u00f9 esplicare a causa di malattia, di infortunio, di perdita della capacit\u00e0 lavorativa o di disoccupazione involontaria.<\/p><p>Il terzo comma invece riguarda l\u2019assistenza in genere, e in questo caso la parola \u00abassistenza\u00bb significa mezzo per vivere ed \u00e8 quella che la collettivit\u00e0 compie nei confronti di quel notevole numero di persone che sono impossibilitate a vivere col reddito del proprio lavoro, perch\u00e9 non hanno la possibilit\u00e0 di lavorare in quanto costituzionalmente inadatte al lavoro.<\/p><p>\u00c8 una materia destinata a svilupparsi ampiamente e a diffondersi col progredire della civilt\u00e0; perci\u00f2 egli si \u00e8 limitato ad affermare questo diritto generale che ritiene ben definito.<\/p><p>L\u2019onorevole Noce ha parlato delle donne casalinghe; osserva che questa categoria \u00e8 compresa in tutti e due i casi, perch\u00e9, se si tratta di lavoratrici, beneficeranno dell\u2019assistenza in caso di malattie, infortuni ecc., a norma del secondo comma; se invece sono buone madri di famiglia e non impiegate, rientrano in quanto \u00e8 stabilito nel terzo comma. Non vede quindi la necessit\u00e0 di stabilire una voce particolare.<\/p><p>NOCE TERESA precisa di non desiderare una formulazione particolare, ma una formulazione dalla quale risulti chiaramente che la seconda parte non dipende dalla prima, cos\u00ec come sembrerebbe.<\/p><p>TOGNI, <em>Relatore<\/em>, risponde che i due concetti sono nettamente diversi e chiaramente risultano dalla formulazione.<\/p><p>L\u2019onorevole Giua si \u00e8 preoccupato dell\u2019obbligo fatto allo Stato di assicurare al cittadino anche la tranquillit\u00e0 domestica, familiare. Naturalmente la dizione proposta si riferisce alla tranquillit\u00e0 economica della famiglia.<\/p><p>Il campo dell\u2019assistenza e della previdenza ha una sua particolare influenza non meno nobile, anche nelle relazioni sociali. Infatti questa assistenza e questa previdenza si prefiggono di sottrarre le masse a quella miseria che pu\u00f2 essere cattiva consigliera e spingerle a turbare la pubblica tranquillit\u00e0; si prefiggono di assicurare il diritto ad una certa tranquillit\u00e0 in seno alla famiglia, onde permettere a tutti una elevazione personale e culturale.<\/p><p>\u00c8 del parere che il primo comma dell\u2019articolo non debba essere soppresso; se la Commissione lo ritenesse opportuno, si potrebbe eventualmente modificare.<\/p><p>Quanto alla proposta di abolire o di coordinare la formulazione con altri articoli di altre relazioni, \u00e8 d\u2019accordo nel senso di coordinare e non di abolire, poich\u00e9 tutte le Costituzioni danno un rilievo particolare a questa nota di umanit\u00e0 e di socialit\u00e0. Riconosce la necessit\u00e0 del coordinamento per evitare ripetizioni, ma intanto si potrebbe passare alla votazione, subordinando il particolare riferimento ai singoli articoli a quella che deve essere l\u2019affermazione di principio e di ordine generale.<\/p><p>L\u2019onorevole Merlin si \u00e8 preoccupata della formulazione dell\u2019articolo. Se si vuole affrontare il problema dell\u2019assistenza insieme con quello della previdenza nel suo complesso, va tenuta presente la necessit\u00e0 pratica di precisare il meno possibile, in quanto si tratta di materia alla quale devono provvedere leggi speciali, accordi diretti e norme varie che possono essere concordate volta per volta.<\/p><p>Concludendo, per quanto riguarda il primo comma, sarebbe d\u2019avviso di lasciarlo com\u2019\u00e8, modificando tutt\u2019al pi\u00f9 le parole \u00abla tranquillit\u00e0 o possibilit\u00e0 economica familiare per consentire un\u2019elevazione spirituale\u00bb, o qualche cosa di simile. Quanto alla proposta di soppressione dell\u2019ultima parte dell\u2019articolo, pur non opponendosi, fa considerare che vi \u00e8 un\u2019affermazione che deve essere presa in considerazione, se non in questa, in altra sede, in quanto esiste un obbligo da parte dello Stato di assicurare la residua capacit\u00e0 lavorativa a favore degli invalidi ed a favore di coloro i quali, pur non potendo al cento per cento svolgere un lavoro, hanno comunque una possibilit\u00e0 lavorativa.<\/p><p>MARINARO, ritenendo che tale materia riguardi di pi\u00f9 la sanit\u00e0 pubblica, propone che si proceda alla votazione dell\u2019articolo del Relatore con la soppressione, da lui gi\u00e0 proposta, del primo e dell\u2019ultimo comma.<\/p><p>PRESIDENTE ritiene conveniente accogliere la proposta dell\u2019onorevole Marinaro di porre in votazione il secondo e il terzo comma, essendo con lui pienamente d\u2019accordo nel ritenere superfluo anche il quarto comma, in quanto i due commi centrali mettono a fuoco i due problemi fondamentali dell\u2019assistenza e della previdenza.<\/p><p>TOGNI, <em>Relatore<\/em>, accetta la proposta dell\u2019onorevole Marinaro; propone per\u00f2 le seguenti modifiche: al primo comma dire \u00abdal diritto al lavoro\u00bb invece che \u00abdal lavoro\u00bb e \u00aba mezzi adeguati per vivere\u00bb al posto delle parole \u00abassistenza materiale\u00bb.<\/p><p>MARINARO ritiene che al 2\u00b0 comma la frase \u00absituazione economica\u00bb possa ingenerare confusione, non potendosi trattare della situazione economica personale del lavoratore.<\/p><p>TAVIANI chiarisce che deve essere intesa come \u00abcongiuntura\u00bb. Propone, anzi, di sostituire tale parola a \u00absituazione economica\u00bb.<\/p><p>Aggiunge che la votazione dei due commi lascia insoluto il problema della tutela del lavoro, problema che per altro \u00e8 gi\u00e0 contenuto nelle conclusioni formulate dall\u2019onorevole Colitto ed approvate dalla Sottocommissione.<\/p><p>NOCE TERESA propone di aggiungere che il lavoratore ha diritto all\u2019assicurazione dei mezzi materiali per vivere e per far rientrare in questa enunciazione il concetto della previdenza, suggerisce la formula: \u00abconseguire il diritto all\u2019assicurazione di mezzi adeguati all\u2019assistenza\u00bb.<\/p><p>TOGNI, <em>Relatore<\/em>, osserva che l\u2019onorevole Noce \u00e8 mossa giustamente dalla preoccupazione di assicurare l\u2019assistenza alle donne casalinghe e dichiara di non aver nulla in contrario a modificare il suo enunciato; ma ritiene che in tal modo si perderebbe di vista il concetto della previdenza, perch\u00e9 la disoccupazione involontaria che consegue dal diritto al lavoro non rientra nel campo della previdenza, o almeno non vi rientra sempre. La disoccupazione pu\u00f2 essere considerata dal punto di vista della previdenza, quando si tratta di una parentesi dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa; pu\u00f2 essere invece considerata dal punto di vista assistenziale, quando \u00e8 conseguenza del diritto al lavoro e quindi della mancata capacit\u00e0, da parte dello Stato, di procurare il lavoro stesso. Ritiene che debba darsi maggior rilievo al caso dell\u2019assistenza, piuttosto che a quello della previdenza, e concorda che per la previdenza si dica: \u00abcon mezzi adeguati per vivere\u00bb. Nel caso dell\u2019assistenza lascerebbe invece la dizione \u00abmezzi adeguati di assistenza\u00bb.<\/p><p>NOCE TERESA vorrebbe che fosse fatta una differenza nel modo e non nei mezzi, perch\u00e9 non si tratta di assistenza sotto forma di carit\u00e0 pubblica, sia pure sociale, ma di qualche cosa che sorge da un diritto.<\/p><p>TAVIANI afferma che il bambino ha diritto a vivere n\u00e9 pi\u00f9 n\u00e9 meno che il lavoratore. Pertanto il diritto \u00e8 uguale per tutti.<\/p><p>FANFANI fa notare che, pur essendo lo Stato tenuto a combattere la disoccupazione, questa pu\u00f2 assumere uno sviluppo imprevedibile e determinare una situazione generale, alla quale non \u00e8 possibile rimediare.<\/p><p>PRESIDENTE chiarisce che il concetto di disoccupazione involontaria contempla tanto i casi dipendenti dal singolo come quelli dipendenti da una situazione generale. Pertanto non ritiene necessaria una specificazione.<\/p><p>TOGNI, <em>Relatore<\/em>, per togliere l\u2019equivoco propone di dire che ogni cittadino, a motivo dell\u2019et\u00e0, dello stato fisico o mentale o per calamit\u00e0 generali, che possono essere di ordine economico (perch\u00e9 in definitiva nel caso della crisi economica si rientra nel primo comma), ha diritto all\u2019assistenza.<\/p><p>MARINARO ritiene preferibile la parola \u00abcontingenza\u00bb in luogo di \u00abcalamit\u00e0\u00bb, in quanto \u00e8 logico che in caso di calamit\u00e0 lo Stato intervenga. Direbbe \u00abcontingenze di carattere generale\u00bb.<\/p><p>TOGNI, <em>Relatore<\/em>, pensa che l\u2019espressione \u00abogni cittadino che si trova nell\u2019impossibilit\u00e0 di lavorare\u00bb sia giusta nei confronti del caso precedente, ma incompleta. D\u2019altra parte, col termine \u00abadeguati mezzi\u00bb si intende che questi debbono essere sufficienti a quelle che sono le necessit\u00e0 fisiche.<\/p><p>MERLIN ANGELINA propone di seguire l\u2019esempio della Carta costituzionale francese, che parla di \u00abmezzi convenienti di assistenza\u00bb, dicendo pertanto: \u00abmediante opere di assistenza o di previdenza\u00bb.<\/p><p>MARINARO propone la dizione: \u00aba titolo di ottenere dallo Stato mezzi adeguati di assistenza\u00bb.<\/p><p>TOGNI, <em>Relatore<\/em>, vorrebbe tenere distinti i concetti. Assicurare i mezzi adeguati per vivere significa, ad esempio, assicurare un\u2019indennit\u00e0 pecuniaria speciale; quando invece si parla di mezzi adeguati di assistenza si intende che venga data al lavoratore un\u2019assistenza adeguata, tenendo conto delle possibilit\u00e0 dello Stato o della collettivit\u00e0.<\/p><p>MARINARO propone di sostituire alla parola, \u00abcollettivit\u00e0\u00bb la parola \u00abStato\u00bb.<\/p><p>FANFANI osserva che quando si parla di Stato ci si pu\u00f2 riferire a quelle assicurazioni centralizzate le quali badano soltanto a costruire dei bei palazzi, ma che non fanno certo l\u2019interesse dei lavoratori. Un sindacato od una fabbrica potrebbero realizzare nel loro interno una forma di assicurazione assai pi\u00f9 efficiente dell\u2019odierna assicurazione burocratizzata.<\/p><p>La previdenza, poi, si risolve in un intervento economico, generalmente saltuario. Infatti, salvo che per la vecchiaia, in cui \u00e8 continuo fino alla morte, negli altri casi l\u2019intervento per malattia, per infortunio, per perdita parziale della capacit\u00e0 lavorativa \u00e8 temporaneo. Nel caso degli inabili, di coloro che non hanno mai potuto lavorare, l\u2019assistenza si risolve in un complesso di azioni che vanno oltre il fatto economico.<\/p><p>Ci sono istituti di cura, ospedali, orfanotrofi, tutto un complesso che costituisce la grande attivit\u00e0 assistenziale dello Stato. \u00c8 un\u2019attivit\u00e0 di protezione fisica ed economica nei confronti dei cittadini minorati; e pertanto, quando si parla dei mezzi adeguati di assistenza, si ha gi\u00e0 un concetto preciso e si completa l\u2019idea di possibilit\u00e0 di vita, non solo materiale, ma anche intellettuale.<\/p><p>TOGNI, <em>Relatore<\/em>, rinuncia, bench\u00e9 a malincuore, al primo comma, ma si riserva di parlare in proposito in altra sede. Circa il secondo comma propone di modificarne la prima parte nel modo seguente: \u00abDal lavoro consegue il diritto a mezzi adeguati per vivere in caso di malattia, infortunio, ecc.\u00bb.<\/p><p>Il terzo comma dovrebbe suonare cos\u00ec: \u00abOgni cittadino che, a motivo dell\u2019et\u00e0, dello stato fisico o mentale, o per contingenze di carattere generale si trovi nell\u2019impossibilit\u00e0 di lavorare, ha diritto di ottenere dalla collettivit\u00e0 mezzi adeguati di assistenza\u00bb.<\/p><p>Per quanto riguarda il quarto comma, pur dichiarando di aderire alla proposta fatta di sopprimerlo, si riserva di riprenderne la discussione in altra sede.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti il secondo e il terzo comma dell\u2019articolo proposto dal Relatore che viene cos\u00ec a costituire un articolo cos\u00ec formulato:<\/p><p>Art. &#8230;<\/p><p>\u00abDal lavoro consegue il diritto a mezzi adeguati per vivere in caso di malattia, di infortunio, di perdita della capacit\u00e0 lavorativa, di disoccupazione involontaria\u00bb.<\/p><p>\u00abOgni cittadino che, a motivo dell\u2019et\u00e0, dello stato fisico o mentale, o per contingenze di carattere generale, si trovi nell\u2019impossibilit\u00e0 di lavorare, ha diritto di ottenere dalla collettivit\u00e0 mezzi adeguati di assistenza\u00bb.<\/p><p>FANFANI propone il seguente articolo aggiuntivo:<\/p><p>\u00abOgni lavoratore ha diritto ad un reddito proporzionato alla quantit\u00e0 e alla qualit\u00e0 della prestazione e alle sue necessit\u00e0 personali e familiari.<\/p><p>\u00abLa Repubblica predisporr\u00e0 il godimento di questo diritto con norme sulle retribuzioni vitali previdenziali e familiari\u00bb.<\/p><p>Desidera sia messo a verbale che approva l\u2019articolo proposto dal Relatore, soltanto se preceduto da una formula di questo genere.<\/p><p>TAVIANI si associa. Ritiene indispensabile un articolo del tenore di quello proposto dal collega Fanfani, salvo a mettersi d\u2019accordo sulla forma.<\/p><p>MERLIN ANGELINA ritiene che non sia materia da inserire nella Costituzione quella che forma oggetto del capoverso dell\u2019articolo proposto.<\/p><p>FANFANI dichiara di non avere difficolt\u00e0 a rinunciarvi. Lo riteneva necessario per il fatto che finora si \u00e8 seguito il criterio, pi\u00f9 o meno discutibile, di fare un\u2019enunciazione di principio ed un invito all\u2019attuazione.<\/p><p>PRESIDENTE rinvia la discussione al giorno successivo.<\/p><p>La seduta termina alle 12.<\/p><p><em>Erano presenti:<\/em> Fanfani, Ghidini, Giua, Marinaro, Merlin Angelina, Mol\u00e8, Noce Teresa, Taviani, Togni.<\/p><p><em>\u00c8 intervenuto autorizzato:<\/em> Canevari.<\/p><p><em>Assenti giustificati:<\/em> Colitto, Di Vittorio, Domined\u00f2, Federici Maria, Lombardo Ivan Matteo, Paratore, Pesenti, Rapelli, Simonini.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE TERZA SOTTOCOMMISSIONE 4. RESOCONTO SOMMARIO DELLA SEDUTA DI MERCOLED\u00cc 11 SETTEMBRE 1946 PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GHIDINI INDICE Diritto all\u2019assistenza (Discussione) Presidente \u2013 Togni, Relatore \u2013 Mol\u00e8 \u2013 Noce Teresa \u2013 Giua \u2013 Merlin Angelina\u2013 Fanfani \u2013 Canevari \u2013Taviani \u2013 Marinaro. La sedata comincia alle 10.20. 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