{"id":5454,"date":"2023-10-16T13:48:49","date_gmt":"2023-10-16T11:48:49","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5454"},"modified":"2023-10-23T14:23:46","modified_gmt":"2023-10-23T12:23:46","slug":"lunedi-9-settembre-1946-3","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5454","title":{"rendered":"LUNED\u00cc 9 SETTEMBRE 1946"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"5454\" class=\"elementor elementor-5454\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-b4d2fb4 elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"b4d2fb4\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-e8f52ba\" data-id=\"e8f52ba\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-41a9723 elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"41a9723\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/19460909sed002ts.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-670fe19 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"670fe19\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE<\/p><p>TERZA SOTTOCOMMISSIONE<\/p><p>2.<\/p><p>RESOCONTO SOMMARIO<\/p><p>DELLA SEDUTA DI LUNED\u00cc 9 SETTEMBRE 1946<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>GHIDINI<\/strong><\/p><p><strong>\u00a0<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p><strong>Sui lavori della Sottocommissione<\/strong><\/p><p>Presidente \u2013 Taviani \u2013 Colitto, <em>Relatore \u2013 <\/em>Mol\u00e8 \u2013 Noce Teresa \u2013 Di Vittorio \u2013 Giua.<\/p><p><strong>Dovere sociale del lavoro e diritto al lavoro <\/strong>(<em>Discussione<\/em>)<\/p><p>Presidente \u2013 Colitto, <em>Relatore \u2013 <\/em>Mol\u00e8 \u2013 Taviani \u2013 Canevari \u2013 Di Vittorio \u2013 Togni \u2013 Noce Teresa \u2013 Fanfani \u2013 Giua.<\/p><p>La seduta comincia alle 17.30.<\/p><p>Sui lavori della Sottocommissione.<\/p><p>PRESIDENTE comunica che nel corso dell\u2019ultima settimana, i relatori designati dalla Sottocommissione hanno tenuto varie riunioni allo scopo di coordinare le loro proposte e di accertare i punti di convergenza e di divergenza. Quasi tutte le relazioni sono state stampate. Allo stato attuale, il tema sul quale tutte le relazioni sono state gi\u00e0 presentate \u00e8 quello delle garanzie economico-sociali per l\u2019assistenza della famiglia (relatrice Merlin Angelina, correlatrici Noce Teresa e Federici Maria).<\/p><p>Ricorda, peraltro, che alcuni dei temi che la Commissione per la Costituzione in seduta plenaria attribu\u00ec all\u2019esame della terza Sottocommissione furono successivamente avocati a s\u00e9 anche dalla prima Sottocommissione, la quale ritenne di non poter trattare i problemi delle libert\u00e0 del cittadino prescindendo da quelle che sono le libert\u00e0 economiche. Fra i temi assegnati dalla prima Sottocommissione ai propri relatori figurano, pertanto, il diritto di lavorare scegliendo il proprio lavoro, il dovere del lavoro, il diritto di organizzare i mezzi per controllare le condizioni del lavoro, il diritto di associarsi per la tutela degli interessi di categoria, il diritto di sciopero economico, il diritto all\u2019equa remunerazione del lavoro, ad un orario umano, al riposo settimanale e annuale retribuito, il diritto al risparmio e alla propriet\u00e0 privata, le condizioni per procedere a collettivizzazione: tutti temi che rientrano invece nella specifica competenza della terza Sottocommissione.<\/p><p>Ammette l\u2019opportunit\u00e0 di contatti con la prima Sottocommissione e di eventuali accordi, ma non ritiene che l\u2019interferenza nei temi assegnati alla terza Sottocommissione debba rappresentare un ostacolo ad una discussione anche indipendente, salvo il coordinamento definitivo in sede di seduta plenaria della Commissione.<\/p><p>TAVIANI si dichiara d\u2019accordo e desidera che resti a verbale una protesta per questa invasione della prima Sottocommissione nella materia di studio attribuita alla terza. Ci\u00f2 ha complicato l\u2019ordine dei lavori. Nella ripartizione della materia i diritti economici e sociali furono espressamente esclusi dalla prima Sottocommissione.<\/p><p>COLITTO, <em>Relatore<\/em>, manifesta la sua sorpresa nel constatare che la materia del lavoro come diritto-dovere, per la quale fu nominato relatore dalla terza Sottocommissione, \u00e8 stata trattata anche dall\u2019onorevole Lucifero, della prima Sottocommissione, in una relazione nella quale, in taluni punti, si giunge a conclusioni diverse dalle sue. Di tale altra relazione, comunque, egli terr\u00e0 conto nei suoi rilievi.<\/p><p>MOL\u00c8 comprende bene che lo stesso lavoro compiuto da due diverse Sottocommissioni dia luogo a doppioni e a contrasti, ma pensa che tali inconvenienti derivino dal modo con cui si procedette alla suddivisione dei temi. Data la materia relativa ai diritti e ai doveri del cittadino assegnata alla prima Sottocommissione, questa ha ritenuto di non poter ignorare i diritti e i doveri nel campo economico e in quello sociale: diritti e doveri indubbiamente preminenti in uno Stato moderno, ove non pare possibile considerare il cittadino prescindendo dai rapporti economici, di lavoro, sociali con la collettivit\u00e0. Sarebbe stato, a suo parere, opportuno prestabilire un\u2019intesa delle due Sottocommissioni su questi particolari temi.<\/p><p>Allo stato attuale converrebbe che i relatori delle due Sottocommissioni esaminassero insieme i temi svolti, in modo da evitare conflitti di competenza.<\/p><p>PRESIDENTE nota che sarebbe, a suo avviso, preferibile che la terza Sottocommissione arrivasse a delle conclusioni in tutti i temi svolti, salvo poi a prendere accordi con la prima Sottocommissione.<\/p><p>NOCE TERESA pensa che sul problema della famiglia potrebbero intanto riunirsi le tre relatrici della terza Sottocommissione con gli onorevoli Corsanego e Iotti Leonilde, relatori della prima.<\/p><p>DI VITTORIO di fronte all\u2019inconveniente che alcuni problemi sono stati trattati dalla prima e dalla terza Sottocommissione, crede che la soluzione pi\u00f9 pratica sia quella prospettata dall\u2019onorevole Mol\u00e8, cio\u00e8 che si riuniscano i relatori delle due Sottocommissioni.<\/p><p>GIUA ritiene che, ad evitare perdite di tempo, sia opportuno portare il risultato dei lavori delle singole Sottocommissioni dinanzi alla Commissione plenaria per il necessario coordinamento.<\/p><p>TAVIANI \u00e8 d\u2019accordo col Presidente, nel senso che la terza Sottocommissione prosegua i suoi lavori e prenda le sue decisioni, indipendentemente da interferenze che possano sorgere con la prima Sottocommissione.<\/p><p>(<em>La<\/em> <em>Sottocommissione concorda<\/em>).<\/p><p>PRESIDENTE propone che l\u2019ordine degli argomenti da esaminare sia quello stabilito a conclusione della prima seduta della Commissione.<\/p><p>(<em>Cos\u00ec<\/em> <em>rimane stabilito<\/em>).<\/p><p>Discussione sul dovere sociale del lavoro e diritto al lavoro.<\/p><p>PRESIDENTE d\u00e0 atto che, ai temi trattati, \u00e8 da aggiungersi la cooperazione, che rientra negli aspetti economico-sociali del diritto di associazione e sul quale \u00e8 relatore l\u2019onorevole Canevari.<\/p><p>Invita l\u2019onorevole Colitto a riferire sul dovere sociale del lavoro e diritto al lavoro.<\/p><p>COLITTO, <em>Relatore<\/em>, a conclusione degli argomenti svolti nella relazione scritta, propone che nella Costituzione siano inseriti tre articoli, dei quali l\u2019uno consacrerebbe l\u2019affermazione che deriva dalla vita economica sociale moderna: il dovere del lavoro, il secondo il suo pensiero in ordine al diritto al lavoro, mentre il terzo si occuperebbe delle garanzie, che lo Stato deve predisporre per la tutela del lavoro.<\/p><p>Il lavoro \u2013 come si afferma nella relazione \u2013 \u00e8 un dovere anzitutto individuale, in quanto, considerato l\u2019individuo nella propria autonomia di fronte alla natura e agli altri uomini, costituisce il solo vero mezzo per assicurare il benessere del singolo e la continuit\u00e0 della specie. \u00c8 uno di quei fondamentali doveri, di cui \u00e8 intessuta la nostra essenza spirituale e da cui \u00e8 diretta la nostra vita quotidiana. Esso non vuole essere considerato come uno sforzo od una somma di sforzi isolati, frammentari, episodici, diretti alla soddisfazione di un bisogno immediato, ma come un\u2019attivit\u00e0 complessa, sempre rinnovantesi, in potenza ed in atto, tendente a realizzare il dominio della personalit\u00e0 umana su tutte le vicissitudini e in tutte le contingenze. Tale attivit\u00e0, quindi, non si estingue con l\u2019agiatezza raggiunta, ma permane come una necessit\u00e0 dello spirito, una missione inseparabile dalla natura umana, una nobile passione, che non d\u00e0 tregua e riposo, che piega ad ogni sacrifizio e ad ogni rinunzia.<\/p><p>Il lavoro \u00e8 anche un dovere sociale, cio\u00e8 un dovere verso la collettivit\u00e0, essendo il modo con cui l\u2019individuo, nella solidariet\u00e0 necessaria in tutti i produttori, partecipa o contribuisce alla vita sociale, lo strumento, mediante il quale pu\u00f2 realizzarsi il bene comune ed il comune progresso. Il lavoro, in tutte le sue forme e manifestazioni, non \u00e8 dal singolo, preoccupato del suo egoistico interesse, esplicato solo per s\u00e9 o per la famiglia o per l\u2019imprenditore, ma per tutta una determinata categoria di persone, perch\u00e9 la Nazione, per essere attiva e potente, ha bisogno che ciascuno lavori.<\/p><p>Nel primo articolo, quindi, egli propone che si dica: \u00abOgni cittadino ha il dovere di dedicare la sua opera, manuale o intellettuale, ad una attivit\u00e0 produttiva, da lui liberamente scelta, conforme alle sue attitudini, nei limiti delle sue possibilit\u00e0 e sotto l\u2019osservanza della legge\u00bb.<\/p><p>Pu\u00f2 sorgere, a proposito di questo articolo, la questione se il dovere del lavoro sia da ritenersi dovere morale od anche un dovere giuridico. \u00c8 un dovere morale, per cui potrebbe anche di esso non parlarsi in una Costituzione, la quale \u00e8 un documento essenzialmente giuridico. \u00c8 opportuno, per\u00f2, parlarne, perch\u00e9 tutte le Costituzioni, moderne e contemporanee parlano di questo dovere del lavoro, anche ritenendolo soltanto un dovere etico. Pensa che non si possa parlare di dovere giuridico del lavoro. Chi volesse andare pi\u00f9 in l\u00e0 dovrebbe attribuire alla societ\u00e0 il potere di costringere al lavoro (servizio obbligatorio del lavoro?) e questa \u00e8 una proposizione che nessuno vorrebbe sostenere, perch\u00e9 significherebbe l\u2019annullamento della libert\u00e0 umana.<\/p><p>Il secondo articolo si occupa del diritto al lavoro. Al dovere del singolo di lavorare \u2013 si dice nella relazione \u2013 fa riscontro il dovere della societ\u00e0 di garantire al singolo la reale possibilit\u00e0 di svolgere un\u2019attivit\u00e0 manuale o intellettuale, in conformit\u00e0 delle proprie attitudini ed in armonia col supremo interesse sociale. Ogni cittadino sano, il quale cerchi lavoro, deve poterlo trovare, per la estrinsecazione della sua personalit\u00e0, per il suo miglioramento, per il suo maggiore benessere spirituale e materiale.<\/p><p>A fianco del lavoro-dovere si pone cos\u00ec un diritto al lavoro. Esso trova radice in un canone fondamentale di etica sociale, che ad ogni cittadino sia garantito un minimo di esistenza sufficiente e degna, un diritto ad essere liberato dal bisogno, un diritto a conseguire, secondo l\u2019espressione del Leclercq, \u00abdignit\u00e0 ed indipendenza\u00bb. Assicurare ad ogni cittadino la libert\u00e0 dal bisogno \u00e8 una tappa, assicurargli il pieno sfruttamento della propria capacit\u00e0 di lavoro \u00e8 la meta. Sotto tale aspetto, il diritto individuale al lavoro trova la sua equivalenza nell\u2019interesse collettivo che le esigenze produttive siano soddisfatte dal pi\u00f9 gran numero di consociati, sia per l\u2019incremento della produzione, sia per evidenti ragioni di pace sociale.<\/p><p>Nella Costituzione, che \u00e8 un documento giuridico, ma che deve tendere a fini di ordine pratico, si pu\u00f2, peraltro, inserire un canone il quale, esplicitamente, in modo tassativo dica: \u00abLo Stato riconosce al cittadino il diritto al lavoro\u00bb? Egli ritiene di no, perch\u00e9 potr\u00e0 anche affermarsi che ogni cittadino ha diritto al lavoro; ma a che giova tale affermazione, che vuol dire impegno da parte dello Stato di effettuare un integrale impiego della mano d\u2019opera, se lo Stato ci\u00f2 non pu\u00f2 poi effettuare? L\u2019affermazione va, quindi, fatta non in modo tassativo, ma piuttosto in guisa da esprimere una tendenza.<\/p><p>Pertanto, propone che il secondo articolo sia cos\u00ec formulato:<\/p><p>\u00abLo Stato ha tra i suoi fini essenziali che all\u2019attivit\u00e0 produttiva concorra il maggior numero possibile di cittadini e si riserva di intervenire, stimolando ed eventualmente integrando l\u2019offerta individuale di lavoro\u00bb.<\/p><p>Nel terzo articolo si \u00e8 occupato della garanzia che lo Stato deve dare al lavoro in genere ed ai rapporti di lavoro in ispecie. L\u2019articolo \u00e8 formulato cos\u00ec: \u00abLo Stato assume e garantisce la tutela dei rapporti di lavoro e con le sue leggi disciplina le forme, i limiti e le condizioni della prestazione di lavoro, affinch\u00e9 essa sia realizzata nel modo pi\u00f9 soddisfacente e pi\u00f9 vantaggioso per il singolo e per la collettivit\u00e0\u00bb.<\/p><p>Nella relazione ha sottolineato che, in sede di coordinazione di questi articoli con quelli che saranno formulati dai colleghi, che si occuperanno del problema sindacale, forse non sar\u00e0 inopportuno proclamare che pi\u00f9 che dello Stato \u00e8 delle categorie il diritto di regolare le forme, i limiti e le condizioni delle prestazioni di lavoro, in modo che la tutela dello Stato appaia, come deve essere, sussidiaria e integrativa dell\u2019opera delle associazioni professionali e non primaria e soffocante, anche se esplicata a fin di bene.<\/p><p>MOL\u00c8 quanto all\u2019articolo 1\u00b0, condivide il concetto del relatore, ma adotterebbe la seguente formulazione pi\u00f9 semplice: \u00abIl lavoro manuale o intellettuale costituisce un dovere per ogni cittadino\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE propone il seguente articolo in sostituzione dei primi due formulati dal relatore:<\/p><p>\u00abIl lavoro, conforme alla propria scelta ed alla propria idoneit\u00e0, \u00e8 un diritto e un dovere di ogni cittadino capace\u00bb.<\/p><p>COLITTO, <em>Relatore<\/em>, osserva che se il lavoro \u00e8 conforme alla propria scelta, si pu\u00f2 anche prescindere dall\u2019idoneit\u00e0.<\/p><p>TAVIANI manterrebbe i due criteri di scelta e di idoneit\u00e0, che, a suo parere, non sono necessariamente in contrasto.<\/p><p>Dichiara di essere favorevole alla affermazione del diritto al lavoro e osserva che, come il relatore onorevole Colitto ammette il dovere di lavorare in senso etico, dovrebbe ammettere nello stesso senso il diritto al lavoro. In sostanza, il fine cui deve tendere lo Stato \u00e8 quello del pieno impiego, cio\u00e8 del lavoro per tutti. Si intende che con ci\u00f2 non si riconosce da parte del cittadino un\u2019azione per costringere lo Stato a dargli lavoro, qualora ne sia privo.<\/p><p>COLITTO, <em>Relatore<\/em>, non crede che si possa affermare in un documento di carattere giuridico un diritto al lavoro, dal momento che lo Stato non si trova in condizioni da garantirne l\u2019esercizio. Una simile affermazione, di fronte a milioni di disoccupati, appare come una irrisione. Per questo motivo ha proposto la formula: lo Stato ha \u00abtra i suoi fini essenziali\u00bb quello di dar lavoro al maggior numero possibile di cittadini.<\/p><p>CANEVARI rileva che l\u2019argomento \u00e8 di un\u2019importanza enorme. La Sottocommissione \u00e8 nel complesso d\u2019accordo nel riconoscere il diritto al lavoro dei cittadino. Si prospetta da parte dell\u2019onorevole Colitto una questione di possibilit\u00e0. \u00c8 per\u00f2 da osservare che lo Stato ha delle possibilit\u00e0 che fino ad oggi non ha ancora attuato, quali, ad esempio, lo sviluppo delle industrie, dell\u2019agricoltura, l\u2019adozione di turni di lavoro per occupare il maggior numero di cittadini. Approverebbe, pertanto, l\u2019articolo proposto dal Presidente, passando poi al terzo articolo relativo alla tutela dei rapporti di lavoro.<\/p><p>COLITTO, <em>Relatore<\/em>, pur dichiarando di essere, in via di massima, d\u2019accordo quanto al principio del diritto al lavoro, teme che la sua consacrazione nella Costituzione possa dar luogo a rilievi di carattere giuridico.<\/p><p>DI VITTORIO osserva che la Costituzione segna una tappa storica nella vita di un popolo, pur ispirandosi alla realt\u00e0, deve proiettarsi nell\u2019avvenire come un progresso. Pensa che la Costituzione fallirebbe ad uno dei suoi compiti fondamentali, se non affermasse con molta chiarezza il diritto al lavoro dei cittadini. Ci\u00f2 non vuol dire che domani, ad esempio, un disoccupato possa convenire in giudizio lo Stato. Affermare il diritto al lavoro deve significare un impegno che la societ\u00e0 nazionale, rappresentata dallo Stato, assume di creare condizioni di vita sociale tali che il cittadino possa avere lavoro. Non bisogna, pertanto, considerare l\u2019affermazione di questo diritto dal punto di vista delle possibilit\u00e0 pratiche di questo momento, ma come un orientamento generale che la Costituzione d\u00e0 al Paese.<\/p><p>Del resto, il problema dei disoccupati esiste attualmente; eppure la Confederazione generale del lavoro non chiede allo Stato sussidi, ma chiede che si creino condizioni tali da dare lavoro ai disoccupali. Come dar lavoro? Ecco un esempio concreto: lo Stato non ha denari in cassa, quindi non pu\u00f2 occupare questo gran numero di disoccupati. Ma siccome \u00e8 un dovere della societ\u00e0 nazionale di dare lavoro a tutti i suoi figli, lo Stato deve trarre dalle classi abbienti tutte le possibilit\u00e0, perch\u00e9 i disoccupati siano posti in condizioni di lavorare con beneficio della vita e del progresso della stessa societ\u00e0 nazionale.<\/p><p>\u00c8, in conclusione, del parere che sia affermato il principio del diritto al lavoro come impegno che la societ\u00e0 nazionale assume di fare tutta quello che \u00e8 possibile per assicurare il lavoro a ciascun cittadino.<\/p><p>TAVIANI ribadisce che \u00e8 necessario sancire il diritto al lavoro come formula etica, perch\u00e9 non si pu\u00f2 pensare che ci sia un dovere a cui corrisponde un diritto e viceversa. Si pu\u00f2 essere d\u2019accordo nel dire che questo diritto non ha un valore di impegno giuridico.<\/p><p>TOGNI concorda con l\u2019opinione dell\u2019onorevole Di Vittorio, la quale rappresenta una interpretazione intermedia, con un significato pi\u00f9 rispondente alla realt\u00e0. Occorre preoccuparsi di non concretare formule che non si possano tradurre nella realt\u00e0.<\/p><p>\u00c8 convinto che occorra affermare il principio etico del diritto al lavoro: diritto sociale nella sua espressione, economico nella sua realizzazione. Questa affermazione ha una importanza che dovrebbe riflettersi al di l\u00e0 delle nostre frontiere ed essere uno degli elementi determinanti della economia internazionale di domani.<\/p><p>Ammesso il principio che lo Stato debba fare quanto \u00e8 possibile per assicurare il diritto al lavoro, occorre tuttavia formularlo in modo che non sorgano interpretazioni precipitose o esagerate, che facciano pensare ad un impegno giuridico preciso da parte dello Stato di garantire a tutti il lavoro.<\/p><p>NOCE TERESA, riallacciandosi a quanto ha detto l\u2019onorevole Taviani, e cio\u00e8 che, consacrato nella carta costituzionale il diritto al lavoro, il garantirlo deve essere uno dei fini essenziali del nuovo Stato della Repubblica italiana, propone di far seguire al testo proposto dal Presidente la seguente enunciazione: \u00abLo Stato ha tra i suoi fini essenziali la garanzia del diritto ai lavoro per tutti i cittadini\u00bb. Con le parole \u00abfini essenziali\u00bb deve intendersi un riferimento non ai fini concreti di oggi, ma a quelli dell\u2019avvenire.<\/p><p>TAVIANI pensa che potrebbe parlarsi di \u00abcompiti essenziali\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE preferisce la parola \u00abfini\u00bb, che indica uno scopo che si proietta nel futuro.<\/p><p>TAVIANI concorda sulla opportunit\u00e0 che non ci si debba limitare alla formulazione generica del primo articolo, ma che si debba precisare questa tendenza dello Stato verso la realizzazione concreta del principio affermato. Sotto questo punto di vista la formula proposta dall\u2019onorevole Noce \u00e8 abbastanza ampia. Se si ammette un ordine nella economia, si deve anche ammettere che questo ordine abbia come fine la garanzia del diritto al lavoro.<\/p><p>COLITTO, <em>Relatore<\/em>, come ha specificato nella sua relazione, ritiene opportuno consacrare nella Costituzione il diritto al lavoro, ma, a suo avviso, occorre guardarsi dall\u2019adoperare una formula tassativa, la quale potrebbe avere, soprattutto in questo momento, ma anche nell\u2019avvenire, il sapore di una dolorosa ironia.<\/p><p>Pensa, pertanto, che non debba, parlarsi di un diritto al lavoro garantito dallo Stato e nota come tutti i Commissari, che hanno parlato prima di lui, hanno finito con l\u2019ammettere di avere un certo timore di usare queste parole. L\u2019onorevole Di Vittorio, infatti, ha detto che la Costituzione si deve proiettare nell\u2019avvenire, ma deve anche ispirarsi alla realt\u00e0 ed ha parlato di \u00aborientamento\u00bb, parola il cui significato contrasta con quello di una affermazione tassativa. Lo stesso dicasi per l\u2019onorevole Taviani, che ha parlato di una \u00abtendenza\u00bb, e dell\u2019onorevole Togni, per il quale lo Stato deve fare \u00abquanto \u00e8 possibile\u00bb.<\/p><p>Osserva che secondo le formulazioni proposte si inserisce nel primo articolo il diritto al lavoro per poi diminuirlo e svalutarlo nel secondo articolo. In queste condizioni \u00e8 meglio evitare un\u2019affermazione categorica.<\/p><p>Per queste ragioni insiste sulla formulazione da lui proposta. Affermare categoricamente il diritto al lavoro di ogni cittadino capace pu\u00f2 dar luogo a disillusioni che possono essere penose e che bisognerebbe sforzarsi di evitare.<\/p><p>FANFANI ricorda che i temi assegnati ai relatori Colitto e Togni, seppure distinti, non consideravano che due aspetti di un unico diritto: del diritto alla vita, e quindi delle garanzie che lo Stato deve assumersi affinch\u00e9 di tale diritto ogni cittadino possa pienamente godere. \u00c8 vero che questo diritto rientra fra quelli assegnati alla prima Sottocommissione; tuttavia, in attesa di coordinare i lavori con quella, ritiene opportuno fissare anzitutto in un articolo questo diritto primordiale, dal quale discendono i diritti al lavoro e all\u2019assistenza.<\/p><p>Propone pertanto di suddividere in questo modo la materia: nel primo articolo affermare il diritto del cittadino alla vita: \u00abLa vita dell\u2019uomo \u00e8 sacra e la Repubblica preverr\u00e0 o eviter\u00e0 le guerre; punir\u00e0 quanti attentino alla vita dei cittadini; predisporr\u00e0 tutti i mezzi che consentono la sua piena manifestazione, determinando un orario massimo di lavoro, il riposo festivo, le ferie annuali, predisponendo e coordinando le opere di assistenza igienica e sanitaria per tutti\u00bb.<\/p><p>In un secondo articolo bisognerebbe parlare del diritto-dovere al lavoro: \u00abOgni cittadino ha il dovere di lavorare, ma ha pure il diritto naturale a una continua occupazione, sia pure liberamente scelta, secondo la vocazione personale\u00bb.<\/p><p>In un terzo articolo, infine, occorre prendere in considerazione il modo con cui lo Stato pu\u00f2 garantire il diritto al lavoro e le circostanze di disoccupazione involontaria: \u00abLa Repubblica predispone il godimento dei diritto al lavoro mediante l\u2019incoraggiamento generale e il coordinamento dell\u2019attivit\u00e0 economica promossa dai privati, la politica dell\u2019impiego totale, l\u2019attivit\u00e0 dei pubblici uffici di collocamento, la stipulazione di accordi sull\u2019emigrazione\u00bb.<\/p><p>GIUA conviene che le preoccupazioni dell\u2019onorevole Colitto sono del tutto giustificate sotto il profilo giuridico, ma pensa che la Costituzione debba essere un documento che trascende lo stretto diritto per assumere anche un significato politico, programmatico, sociologico. D\u2019altra parte anche dal punto di vista giuridico pu\u00f2 osservarsi che, almeno per determinate categorie di cittadini, lo Stato assicura i mezzi di esistenza, indipendentemente dal fatto del lavoro: tale \u00e8 il caso dei sussidi di disoccupazione.<\/p><p>COLITTO, <em>Relatore<\/em>, fa notare che questo prova come lo Stato non pu\u00f2 dare sempre il lavoro.<\/p><p>GIUA obietta che il sussidio di disoccupazione serve appunto a sostituire i proventi del lavoro, cui si ha diritto. D\u2019altronde il diritto al lavoro \u00e8 riconosciuto in tutte le moderne costituzioni e non affermarlo significherebbe un arretramento di posizioni.<\/p><p>COLITTO, <em>Relatore<\/em>, prega il Presidente di rinviare la discussione a domani. Tenendo conto di tutte le osservazioni che sono state fatte, formuler\u00e0 un nuovo testo degli articoli in esame, che sottoporr\u00e0 domani al parere della Sottocommissione.<\/p><p>PRESIDENTE accede alla richiesta del Relatore, raccomandandogli di tenere particolarmente presente la formulazione proposta dalla commissaria Noce, in cui si parla di \u00abfine essenziale\u00bb e non di un dovere giuridico dello Stato di garantire il diritto al lavoro.<\/p><p>La seduta termina alle 19.45.<\/p><p><em>Erano presenti:<\/em> Colitto, Di Vittorio, Fanfani, Federici Maria, Ghidini, Giua, Marinaro, Merlin Angelina, Mol\u00e8, Noce Teresa, Paratore, Rapelli, Taviani, Togni.<\/p><p><em>\u00c8<\/em> <em>intervenuto autorizzato:<\/em> Canevari.<\/p><p><em>Assenti giustificati:<\/em> Domined\u00f2, Lombardo, Pesenti, Simonini.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE TERZA SOTTOCOMMISSIONE 2. RESOCONTO SOMMARIO DELLA SEDUTA DI LUNED\u00cc 9 SETTEMBRE 1946 PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GHIDINI \u00a0 INDICE Sui lavori della Sottocommissione Presidente \u2013 Taviani \u2013 Colitto, Relatore \u2013 Mol\u00e8 \u2013 Noce Teresa \u2013 Di Vittorio \u2013 Giua. 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