{"id":5431,"date":"2023-10-16T00:13:01","date_gmt":"2023-10-15T22:13:01","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5431"},"modified":"2023-12-08T23:54:31","modified_gmt":"2023-12-08T22:54:31","slug":"giovedi-30-gennaio-1947","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5431","title":{"rendered":"GIOVED\u00cc 30 GENNAIO 1947"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"5431\" class=\"elementor elementor-5431\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-cb613da elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"cb613da\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-4626d33\" data-id=\"4626d33\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-6bac75c elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"6bac75c\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/19470130sed087ss.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-c17b13d elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"c17b13d\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE<\/p><p>SECONDA SOTTOCOMMISSIONE<\/p><p>87.<\/p><p>RESOCONTO SOMMARIO<br \/>DELLA SEDUTA DI GIOVED\u00cc 30 GENNAIO 1947<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>TERRACINI<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p><strong>Consigli ausiliari e Consiglio economico <\/strong>(<em>Seguito della discussione<\/em>)<\/p><p>Presidente \u2013 Nobile \u2013 Grieco \u2013 Ruini \u2013 Tosato \u2013 Lussu \u2013 Fabbri \u2013 Perassi \u2013 Mortati \u2013 Laconi \u2013 Bozzi \u2013 Einaudi.<\/p><p>La seduta comincia alle 17.30.<\/p><p>Seguito della discussione sui Consigli ausiliari e sul Consiglio economico.<\/p><p>\u00a0<\/p><p>PRESIDENTE riassume le proposte dell\u2019onorevole Mortati sui Consigli ausiliari e sul Consiglio economico, che hanno servito finora per base della discussione, ed esprime l\u2019opinione che, poich\u00e9 finora gli argomenti sono stati trattati congiuntamente, sia opportuno formulare al riguardo un solo articolo, in quanto anche nelle conclusioni non ritiene si possa scindere un problema dall\u2019altro. Fa poi presente che le proposte degli onorevoli Fabbri e Nobile ammettono la costituzione di Consigli ausiliari, mentre quella dell\u2019onorevole Bulloni si limita ad ammettere la costituzione di un Consiglio economico, ma tutte e tre queste proposte divergono sensibilmente da quella dell\u2019onorevole Mortati.<\/p><p>NOBILE, dato che non si pu\u00f2 disporre del tempo necessario per approfondire l\u2019argomento, ritiene sia opportuno di non scendere a disposizioni particolari che potrebbero limitare eccessivamente la libert\u00e0 del futuro legislatore; perci\u00f2 egli, nella sua proposta, pur ammettendo l\u2019esistenza di tali Consigli, rinvia alla legge la determinazione della loro composizione e delle loro funzioni. Oltre all\u2019emendamento presentato, crede anche necessario stabilire un coordinamento dell\u2019attivit\u00e0 di questi Consigli.<\/p><p>Rilevata poi l\u2019importanza del Consiglio economico, le cui funzioni tendono a svilupparsi sempre di pi\u00f9, ricorda come anche in Inghilterra \u2013 secondo una proposta di Churchill \u2013 sia stato presentato uno schema di sub-parlamento economico i cui componenti dovrebbero essere nominati dai capi partito (in proporzione delle forze che i partiti stessi hanno nella Camera dei Comuni) tra esperti, rappresentanti delle <em>trades-unions<\/em> e dei sindacati industriali, e membri della Camera dei Pari. Funzione di quest\u2019organo dovrebbe essere quella di collaborare col Parlamento e dare un semplice parere consultivo. Anche per il Consiglio economico riterrebbe perci\u00f2 pi\u00f9 opportuno limitarsi ad affermare in un articolo della Costituzione che esso verr\u00e0 costituito, rimandando ad una legge speciale la determinazione dei particolari.<\/p><p>GRIECO si \u00e8 gi\u00e0 dichiarato favorevole ad includere nella Costituzione un articolo concernente la creazione di un Consiglio economico ed accetta perci\u00f2 la prima parte della proposta dell\u2019onorevole Bulloni. Non ritiene invece opportuno che si parli di questioni arbitrali, come fa l\u2019onorevole Bulloni nella seconda parte della sua proposta, sia perch\u00e9 vi \u00e8 personalmente contrario per le ragioni ieri dette dal Presidente, sia perch\u00e9 non crede corretto che la questione dell\u2019arbitrato, la quale ha notevole importanza, debba entrare per inciso nella Costituzione attraverso la creazione di questi Consigli.<\/p><p>RUINI conviene nella inopportunit\u00e0 di introdurre l\u2019istituto dell\u2019arbitrato nella Costituzione ed in una forma cos\u00ec indiretta: tutt\u2019al pi\u00f9 si potrebbe chiedere l\u2019intervento di questo nuovo organo per la risoluzione di questioni di lavoro, ma non sotto l\u2019aspetto arbitrale vero e proprio.<\/p><p>Circa l\u2019istituzione del Consiglio economico nazionale, pur non inserendo particolari norme per la sua composizione, riterrebbe opportuno stabilire nella Costituzione che in tale Consiglio debbano aver voce le rappresentanze delle varie categorie produttive ed anche i consumatori, data la situazione di economia non controllata che durer\u00e0 ancora per molto tempo, la quale permette di risolvere i conflitti tra datori di lavoro e lavoratori rivalendosi sul consumatore. Ricordati i precedenti storici di detto Consiglio supremo economico, fa presente come, senza scendere a specificazioni sulle sue attribuzioni, sia consigliabile adottare una espressione pi\u00f9 elastica, che non limiti troppo la portata della disposizione; anzi \u2013 tenendo presenti le norme di altre Costituzioni e le tendenze che si vanno manifestando \u2013 riterrebbe opportuno di ampliarla, stabilendo che il Consiglio economico sar\u00e0 organo ordinario di consulenza dello Stato o della Repubblica. In una siffatta formula resta insita la possibilit\u00e0 per il Parlamento di rivolgersi al Consiglio per averne giudizi e pareri.<\/p><p>Circa i Consigli presso i singoli dicasteri, dichiara di non essere d\u2019accordo su quanto suggerisce l\u2019onorevole Nobile nella sua proposta, secondo la quale essi funzionerebbero come organi superiori tecnici. Sarebbe molto lieto se fosse possibile abbattere la barriera che separa le varie Amministrazioni dalla vita; e ritiene che questo fine potrebbe raggiungersi se, in seno a vari Ministeri, si potesse istituire un piccolo Consiglio non soltanto tecnico ma anche economico, composto dei rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori delle attivit\u00e0 interessate in quella determinata branca; Consiglio il quale consentirebbe una collaborazione pi\u00f9 efficace e permetterebbe alla vita di penetrare nelle varie Amministrazioni. Rileva che in tal modo si avrebbe una compenetrazione dal di dentro e sarebbe possibile una collaborazione diretta con le forze vive del Paese. Aggiunge che tale concezione \u00e8 assolutamente diversa da quella del sistema corporativo, giacch\u00e9 il corporativismo creava enormi organismi i quali non riuscivano a funzionare; in questo caso, invece, si tratterebbe di stabilire che gli amministratori avessero vicino a s\u00e9 degli esperti con i quali consigliarsi. Crede che in tal modo si aprirebbe uno spiraglio ad una riforma che potrebbe riuscire utilissima, poich\u00e9 ritiene che solo per questa via di vera ed efficace collaborazione si pu\u00f2 salvare l\u2019Amministrazione.<\/p><p>Concludendo, dichiara di ritenere opportuno sostituire nella proposta dell\u2019onorevole Bulloni, alle parole: \u00abIl Consiglio economico esprimer\u00e0 il proprio parere&#8230;\u00bb, una frase come la seguente: \u00abIl Consiglio economico \u00e8 l\u2019organo di consulenza della Repubblica in materia economica\u00bb; e poi considerare l\u2019istituzione ed il funzionamento presso le singole Amministrazioni o gruppi di amministrazioni di un pi\u00f9 ristretto Consiglio speciale per i vari rami di attivit\u00e0 attinenti a quelle Amministrazioni, al fine di cercare di attivare la collaborazione delle forze vive del Paese. Fa presente che tutto ci\u00f2 non toccherebbe minimamente la funzione degli altri organismi, che trovano il loro fondamento sull\u2019attivit\u00e0 amministrativa dello Stato, quali la Corte dei conti e il Consiglio di Stato, perch\u00e9 il compito di questo nuovo Consiglio sarebbe quello di dare un giudizio limitatamente alla opportunit\u00e0 economica di un determinato progetto.<\/p><p>GRIECO conviene in alcune delle considerazioni fatte dall\u2019onorevole Ruini, circa i Consigli tecnici economici, ma dubita che tale argomento costituisca materia costituzionale. Sarebbe perci\u00f2 contrario ad una loro inserzione nella nuova Carta, tanto pi\u00f9 che il problema dovrebbe esser visto in tutti i suoi aspetti e non in quelli soltanto considerati ora dall\u2019onorevole Ruini. Quanto al Consiglio economico, pensa che l\u2019onorevole Bulloni si sia, nella sua proposta, inspirato alla Costituzione francese, la quale in un titolo di un solo articolo \u00abDel Consiglio economico\u00bb dispone appunto che il Consiglio economico, il cui statuto sar\u00e0 regolato dalla legge, esamina e d\u00e0 pareri sui progetti e sulle proposte di legge di sua competenza (che si pu\u00f2 supporre sar\u00e0 la materia economica); e che questi progetti sono sottoposti all\u2019Assemblea Nazionale prima che essa deliberi. E soggiunge che il Consiglio economico pu\u00f2 essere consultato dal Consiglio dei Ministri; ma deve essere consultato obbligatoriamente sull\u2019elaborazione di un piano economico nazionale avente per oggetto l\u2019impiego degli uomini e l\u2019utilizzazione razionale delle risorse nazionali.<\/p><p>Ripete di essere favorevole, salvo qualche correzione di forma, alla prima parte della proposta dell\u2019onorevole Bulloni, che risponde al significato che si vuole abbia il Consiglio economico, lasciando alla legge di stabilire la formazione di esso e la sfera della sua competenza.<\/p><p>PRESIDENTE osserva che la proposta dell\u2019onorevole Bulloni, nella prima parte, considera la collaborazione del Consiglio economico col Parlamento e, nel periodo successivo, prevede quella col Governo. Prospetta l\u2019opportunit\u00e0 di usare una frase riassuntiva, dicendo che il Consiglio economico \u00e8 l\u2019organo di consulenza economica del Parlamento e del Governo. Ritiene poi che nella Costituzione si potrebbe predisporre un capitolo, da collocarsi dopo la trattazione dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario, dedicato al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti e al Consiglio economico, i quali organi, pur non rientrando nella materia specifica dei tre poteri, sono tuttavia organi costituzionali.<\/p><p>TOSATO obietta che un organo, anche se formalmente costituzionale, non \u00e8 tale se non ha attribuzioni e poteri costituzionali. A proposito dei Consigli ausiliari e specialmente del Consiglio economico, pensa che sia necessario risolvere un quesito: se si d\u00e0 a questi organi soltanto una funzione ausiliaria, ovvero se si d\u00e0 loro anche una competenza propria e diretta, per cui determinati atti dello Stato non possono porsi in essere senza la loro partecipazione: poich\u00e9 in questo secondo caso si inseriscono nell\u2019organizzazione costituzionale.<\/p><p>RUINI rileva innanzi tutto che, dicendo soltanto che il Consiglio economico \u00abd\u00e0 pareri sui progetti di legge\u00bb, si verrebbe ad escludere l\u2019esame dei piani economici: pensa perci\u00f2 che per comprendere tutto riassuntivamente, si potrebbe adottare una formula pi\u00f9 elastica anche di quella accennata dal Presidente e dire che il Consiglio economico \u00e8 organo di consulenza della Repubblica o dello Stato. Osserva poi che non si tratta di classificare o meno tra gli organi costituzionali questi istituti ausiliari, perch\u00e9 veri organi costituzionali sono solo il Governo, il Senato e la Camera. Senza dare quindi a quegli istituti un rilievo costituzionale vero e proprio, essi potrebbero praticamente essere collocati nella Costituzione dopo la parte riguardante il Governo \u2013 il quale va considerato anche come amministrazione \u2013 laddove si dice come devono essere organizzati i pubblici uffici.<\/p><p>PRESIDENTE ritiene si debba dare rilevanza costituzionale soltanto al Consiglio economico che, ricollegato ad un\u2019attivit\u00e0 non ancora ben definita, si pu\u00f2 pensare come il preannunzio di un metodico intervento dello Stato nel processo economico, il quale si manifesta con iniziative che vanno sempre collegate l\u2019una all\u2019altra attraverso un organo. Governo e Parlamento saranno liberi di creare tale organo, quando si avvertir\u00e0 l\u2019esigenza di questo nuovo strumento; ed allora sar\u00e0 il caso di considerarlo con maggiore ponderatezza e con maggiore ampiezza di possibilit\u00e0 di quanto non si possa fare ora.<\/p><p>LUSSU dichiara di essere arrivato alle stesse conclusioni alle quali \u00e8 giunto il Presidente. Rileva che l\u2019importanza dei Consigli ausiliari \u00e8 secondaria in confronto di quella del Consiglio economico, concepito in una forma del tutto moderna, con il quale lo Stato interviene per coordinare e dirigere un\u2019attivit\u00e0 generale cos\u00ec importante. Ritiene perci\u00f2 indispensabile fissare nella Costituzione il concetto del solo Consiglio economico, che risponde alle esigenze del lavoro e della produzione nazionale, e dire con una formulazione concisa che \u00abil Consiglio economico, il cui ordinamento sar\u00e0 stabilito dalla legge, \u00e8 organo consultivo in materia economica del Parlamento e del Governo\u00bb. Ricorda che anche la Costituzione francese considera l\u2019elaborazione di un piano economico, adoperando per\u00f2 una formulazione pi\u00f9 ampia.<\/p><p>MORTATI rileva che la Costituzione francese dice pure che il parere di questo Consiglio \u00e8 in certi casi obbligatorio.<\/p><p>LUSSU non vorrebbe che questo concetto della obbligatoriet\u00e0 fosse fissato nella Costituzione: ritiene sufficiente inserire il concetto del nuovo istituto, lasciando ad esso la pi\u00f9 ampia libert\u00e0 di sviluppo per l\u2019avvenire.<\/p><p>FABBRI circa i Consigli ausiliari, propenderebbe a non farne menzione nella Costituzione, ritenendo questo pi\u00f9 un inconveniente che un pregio, dato che non si precisano n\u00e9 il modo di loro formazione n\u00e9 le loro attribuzioni fondamentali.<\/p><p>Quanto al Consiglio economico, vorrebbe che nella proposta dell\u2019onorevole Bulloni si chiarisse che \u00e8 una facolt\u00e0 e non un obbligo quello di sottoporre leggi e regolamenti a questo Consiglio; perch\u00e9 egli sarebbe contrario ad assegnargli una funzione costituzionale anche in una forma indiretta. Per quanto riguarda gli elementi costitutivi, senza che si tentino inutili divagazioni, pensa che si tratti di un organo di natura corporativa, in cui dovr\u00e0 trovar posto una rappresentanza di datori di lavoro e di lavoratori; e rileva a questo proposito le affinit\u00e0 delle funzioni stabilite per questo Consiglio nella proposta dell\u2019onorevole Mortati con quelle contenute nell\u2019articolo 165 nella Costituzione di Weimar.<\/p><p>Conclude affermando che, se non si volesse pregiudicare in questo momento quella che potr\u00e0 essere l\u2019attivit\u00e0 del futuro legislatore a seconda degli sviluppi dell\u2019economia moderna, non si dovrebbe ora dare un riconoscimento specifico al Consiglio economico, senza che si sappia come nasca e come funzioni. N\u00e9 gli sembra siano da mettere neanche lontanamente sullo stesso piano del Consiglio economico il Consiglio di Stato e la Corte dei conti, organi che hanno indubbiamente funzioni di carattere costituzionale.<\/p><p>PERASSI \u00e8 d\u2019accordo che si debba rinviare alla legge il problema della istituzione dei Consigli ausiliari che ritiene non rientrino nella materia costituzionale. Quanto al Consiglio economico, pensa che una disposizione che lo riguardi, inserita nella Costituzione, dovrebbe avere soltanto il significato di impegnare il futuro legislatore alla creazione di questo organo: crede che non convengano maggiori precisazioni (a somiglianza di quanto fa la Costituzione francese) e che sia sufficiente l\u2019affermazione che il Consiglio economico sar\u00e0 un organo di carattere consultivo generale, il cui ordinamento sar\u00e0 stabilito dalla legge.<\/p><p>NOBILE rileva ancora una volta l\u2019opportunit\u00e0 di far menzione nella Costituzione anche dei Consigli ausiliari e tecnici i quali, oggi che lo Stato esercita tante funzioni di carattere tecnico ed anche industriale, dovrebbero assumere un\u2019importanza ben maggiore di quella che hanno i Consigli attualmente esistenti, i quali andrebbero riformati, perch\u00e9 non rispondono pi\u00f9 alle moderne esigenze. Di quei Consigli dovrebbero essere chiamati a far parte non solo i rappresentanti delle industrie, ma gli esperti, in modo che veramente riuscissero di aiuto allo Stato. Crede anzi che il vantaggio che da tali istituti si potrebbe ricavare sarebbe maggiore, se alle funzioni puramente consultive ora ad essi affidate si volessero aggiungere, in determinati casi, funzioni deliberative.<\/p><p>PRESIDENTE rilegge l\u2019emendamento presentato dall\u2019onorevole Nobile nella precedente seduta:<\/p><p>\u00abPresso le singole Amministrazioni centrali o gruppi di esse, funzioneranno come organi superiori tecnici, dei Consigli, i cui compiti, composizione e ordinamento saranno determinati dalla legge.<\/p><p>\u00abI Consigli suddetti, su richiesta del Parlamento, daranno parere su disegni o proposte di legge\u00bb.<\/p><p>Poich\u00e9 tali Consigli ausiliari di fatto gi\u00e0 esistono, si pone, se mai, il problema della loro riorganizzazione, che potr\u00e0 essere affrontato dal Parlamento senza la necessit\u00e0 di inserire nella Costituzione una disposizione al riguardo. Tale necessit\u00e0 \u00e8 pi\u00f9 sentita invece per quanto riflette il Consiglio economico; ed avverte che anche per questo l\u2019onorevole Nobile ha presentato una proposta di emendamento del seguente tenore:<\/p><p>\u00abA collaborare col Governo e col Parlamento per tutte le questioni di carattere economico, sar\u00e0 istituito un Consiglio economico con funzioni consultive. Il suo ordinamento, composizione e nomina saranno fissati dalla legge\u00bb.<\/p><p>Fa notare come questa proposta si avvicini moltissimo alla prima parte della proposta dell\u2019onorevole Bulloni.<\/p><p>Aggiunge che presenta anch\u2019egli una formulazione la quale si allontana, ancor pi\u00f9 di quella dell\u2019onorevole Bulloni, dalla formula originaria dell\u2019onorevole Mortati, e ne d\u00e0 lettura:<\/p><p>\u00abUn Consiglio economico il cui ordinamento sar\u00e0 stabilito dalla legge, funzioner\u00e0 sia per la consulenza in materia economica del Parlamento e del Governo, sia per quegli altri compiti che gli vengano legislativamente attribuiti\u00bb.<\/p><p>NOBILE ritira la sua proposta.<\/p><p>MORTATI, circa i Consigli ausiliari \u2013 ai quali si \u00e8 negata una rilevanza costituzionale \u2013 ritiene che si dovrebbe prima risolvere il quesito sulla opportunit\u00e0 di chiamare a concorrere, accanto agli organi amministrativi, organi di natura elettiva. Se tale principio si dovesse ammettere, esso avrebbe senza dubbio carattere costituzionale.<\/p><p>Anche per il Consiglio economico \u2013 che non vorrebbe fosse un organo burocratico \u2013 crede sarebbe opportuno affermare il principio della elettivit\u00e0 dei suoi membri, perch\u00e9 anche questa \u00e8 materia di Costituzione e tale da vincolare il futuro legislatore. Riguardo alle sue funzioni, oltre la facolt\u00e0 di dare pareri, di cui qualcuno si potrebbe pensare vincolante, non ritiene sarebbe opportuno escludere a priori il principio di conferirgli il potere di iniziativa per progetti di legge. Dichiara inoltre che sarebbe importante sapere se questo Consiglio economico debba assorbire o meno un eventuale Consiglio del lavoro, perch\u00e9 in caso affermativo \u2013 per il quale egli propende \u2013 sorgerebbe l\u2019altro problema della sua competenza in materia di rapporti di lavoro, al quale si riconnette il principio dell\u2019arbitrato. Desidererebbe che la Commissione esprimesse il suo parere al riguardo.<\/p><p>PRESIDENTE ritiene che sui primi tre quesiti posti dall\u2019onorevole Mortati (elettivit\u00e0 dei membri dei Consigli ausiliari ed economico \u2013 potere d\u2019iniziativa \u2013 arbitrato) la Commissione potrebbe decidere.<\/p><p>Egli personalmente \u00e8 favorevole ad inserire nella Costituzione il principio della elettivit\u00e0 dei membri, almeno in parte, del Consiglio economico ed anche dei Consigli ausiliari, qualora si fosse d\u2019accordo di inserirne l\u2019indicazione nella Costituzione. Si dichiara per\u00f2 contrario ad attribuire un diritto di iniziativa legislativa sia al Consiglio economico che a quelli ausiliari, come \u00e8 contrario ad affidare al Consiglio economico il compito dell\u2019arbitrato. Quanto al quarto quesito, relativo al Consiglio del lavoro, ritiene che sarebbe difficile pronunziarsi, perch\u00e9 questo Consiglio del lavoro, costituito con disposizione legislativa, potrebbe con una nuova legge vedersi tolti tutti o parte dei suoi compiti che potrebbero essere trasferiti ad altri organi.<\/p><p>Nota per\u00f2 che, secondo la sua proposta, resterebbe sempre aperta la via al trasferimento di funzioni al Consiglio economico, in quanto in essa \u00e8 detto che il Consiglio economico funzioner\u00e0 anche \u00abper quegli altri compiti che gli vengano legislativamente attribuiti\u00bb.<\/p><p>FABBRI non \u00e8 personalmente contrario al principio elettivo nella forma pi\u00f9 larga di applicazione, ma in questo caso, considerata l\u2019importanza dell\u2019organo che riflette l\u2019economia dell\u2019intero Paese e dato che non si conoscono gli elettori, n\u00e9 quale sistema di elezione sar\u00e0 applicato, non crede si possa inserire tale Consiglio nella Costituzione. A suo avviso, tanto varrebbe allora consentire che i membri di questo Consiglio siano nominati dal Parlamento, dagli organi professionali, dalle associazioni sindacali, ecc., quantunque anche questo sistema non dia grande affidamento, perch\u00e9 non si conosce il peso delle aziende che rientrano in talune categorie che designano i rappresentanti. Esprime perci\u00f2 i suoi dubbi circa questa designazione elettiva, che sar\u00e0 facile inserire nella Costituzione, ma che in pratica potr\u00e0 condurre ad una situazione del tutto caotica.<\/p><p>PRESIDENTE fa notare che una indicazione approssimativa sul sistema di elezione di questi Consigli \u00e8 inclusa nella proposta dell\u2019onorevole Mortati e che nessuno ha mai pensato ad una elezione e suffragio universale.<\/p><p>LACONI osserva che nessuno potrebbe negare la propria adesione al principio dell\u2019elettivit\u00e0, ma ritiene che si potranno verificare anche qui le stesse difficolt\u00e0 pratiche che si prospettarono quando si discusse sul sistema di elezione della seconda Camera sulla base delle categorie di interessi: basterebbe cio\u00e8 un\u2019alterazione della proporzione fra le varie parti, perch\u00e9 fosse tradito il principio della elettivit\u00e0 e della democraticit\u00e0 dell\u2019organo e consentito qualsiasi arbitrio: senza dire che si costituirebbe qualche cosa di monco, se contemporaneamente si sottraesse alla competenza della Costituzione la parte che riguarda la composizione di questo nuovo organo e la proporzione tra le varie categorie. E perci\u00f2 d\u2019opinione che non se ne debba parlare nella Costituzione.<\/p><p>MORTATI osserva che all\u2019inconveniente lamentato dall\u2019onorevole Laconi non si ovvia non dicendo niente nella Costituzione, perch\u00e9 in tal caso l\u2019arbitrio del legislatore sarebbe ancora pi\u00f9 largo.<\/p><p>PRESIDENTE pone in votazione i seguenti princip\u00ee:<\/p><p>che si debba inserire nel testo della Costituzione una norma relativa ai Consigli ausiliari e tecnici;<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvato<\/em>).<\/p><p>che si debba inserire nel testo della Costituzione una norma relativa al Consiglio economico;<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>che in questa disposizione dovr\u00e0 essere contenuta l\u2019indicazione relativa al modo elettivo di formazione del Consiglio economico.<\/p><p>BOZZI dichiara di astenersi.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvato<\/em>).<\/p><p>PRESIDENTE pone in votazione i princip\u00ee:<\/p><p>che si debba inserire nel testo della Costituzione una norma secondo la quale il Consiglio economico abbia diritto di iniziativa legislativa;<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvato<\/em>).<\/p><p>che il Consiglio economico debba avere costituzionalmente la facolt\u00e0 di esercitare l\u2019arbitrato nelle controversie di lavoro;<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvato<\/em>).<\/p><p>che si debba inserire nella Costituzione una norma secondo la quale al Consiglio economico siano affidati i compiti propri del Consiglio del lavoro.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvato<\/em>).<\/p><p>Dovrebbe porre in votazione la proposta dell\u2019onorevole Lussu.<\/p><p>LUSSU dichiara di ritirarla.<\/p><p>PRESIDENTE d\u00e0 allora lettura e pone in votazione la formula da lui proposta:<\/p><p>\u00abUn Consiglio economico, il cui ordinamento sar\u00e0 stabilito dalla legge, funzioner\u00e0 sia per la consulenza in materia economica del Parlamento e del Governo, sia per quegli altri compiti che gli vengano legislativamente attribuiti\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>EINAUDI, premessa la sua piena adesione alla proposta di soppressione degli Ordini cavallereschi, da lui auspicata fin da trent\u2019anni fa, ricorda come l\u2019articolo 78 dello Statuto albertino contiene un paragrafo in cui \u00e8 detto che le dotazioni di questi Ordini non possono essere impiegate in altro uso fuorch\u00e9 in quello prefisso dalla relativa istituzione. Fa presente che questa disposizione ha salvato l\u2019Ordine Mauriziano come istituto ospitaliero. Rammenta l\u2019importanza delle propriet\u00e0 immobiliari dell\u2019Ordine in Piemonte e come con i redditi di quelle, conservate attraverso i secoli per l\u2019esistenza di quella disposizione vincolante, esso provveda al mantenimento di numerose opere ospitaliere. Ricorda pure che una tale disposizione riproduce, senza saperlo, la norma di un vecchio statuto della Regina Elisabetta d\u2019Inghilterra, in forza della quale gli istituti delle Universit\u00e0 di Oxford e di Cambridge non potevano vendere i loro beni immobiliari. Propone pertanto che nelle disposizioni transitorie della Carta costituzionale si inserisca un articolo il quale dica semplicemente che l\u2019Ordine Mauriziano \u00e8 mantenuto come organo autonomo ospitaliero, e che le dotazioni delle quali presentemente gode non possono essere impiegate in altro uso fuorch\u00e9 in quello prefisso dalle proprie istituzioni e che il suo ordinamento \u00e8 regolato dalla legge. Dichiara che, conservando all\u2019istituto soltanto la funzione ospitaliera di assistenza e beneficenza, non solo si far\u00e0 cosa molto grata ai piemontesi, ma si dar\u00e0 loro modo di continuare, con lasciti e doni, ad accrescere ancora il patrimonio di questa istituzione tanto cara al loro cuore.<\/p><p>RUINI ritiene che quando si disporr\u00e0 sulla questione della Consulta Araldica e sulla abolizione dei titoli nobiliari e cavallereschi, si potr\u00e0 aggiungere una norma la quale specifichi che l\u2019Ordine Mauriziano rimane unicamente con funzione ospitaliera: in tal modo pensa che la norma possa giustificarsi. Propone per\u00f2 che si tolga l\u2019aggettivo \u00abautonomo\u00bb: si dica cio\u00e8 che l\u2019Ordine Mauriziano \u00e8 mantenuto come ente ospitaliero, riassumendo anche la parte centrale della proposta dell\u2019onorevole Einaudi.<\/p><p>LACONI osserva che lo scioglimento degli Ordini cavallereschi, cos\u00ec come altre disposizioni della Costituzione, importeranno conseguenze finanziarie e amministrative. Non ritiene perci\u00f2 che si possa introdurre nella Costituzione una norma limitata ad un Ordine particolare: \u00e8 la legge che provveder\u00e0 a regolare l\u2019amministrazione di tutti i patrimoni degli Ordini cavallereschi e quindi anche quello dell\u2019Ordine Mauriziano.<\/p><p>PRESIDENTE osserva che tra gli Ordini cavallereschi soltanto quello Mauriziano ha un patrimonio. Non crede molto valida l\u2019osservazione dell\u2019onorevole Laconi: appunto per evitare che con una disposizione di carattere generale venga disperso il patrimonio di un ente ospitaliero, si pu\u00f2 ritenere in questa sede di dare una garanzia immediata inserendo una disposizione particolare non nella Costituzione vera e propria, ma nelle disposizioni transitorie.<\/p><p>NOBILE rileva che le preoccupazioni espresse dall\u2019onorevole Laconi potranno essere superate con la considerazione che una norma del genere presa per l\u2019Ordine Mauriziano non comporta la sua estensione a tutti gli altri Ordini cavallereschi, perch\u00e9 essi non hanno un patrimonio. Sarebbe, a suo parere, ingiusto che non si facesse nulla per tutelare il patrimonio di un ente cos\u00ec antico e cos\u00ec benemerito.<\/p><p>LUSSU voter\u00e0 contro la proposta dell\u2019onorevole Einaudi, perch\u00e9 ritiene che non sia il caso di introdurre nella Costituzione una norma la quale fissi il nome e le funzioni di un istituto. Non vede neanche la ragione per cui dovrebbe essere conservato il ricordo del nome di quest\u2019Ordine.<\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti la proposta dell\u2019onorevole Einaudi, la cui esatta formulazione \u00e8 rinviata al Comitato di coordinamento, di inserire come norma transitoria nella Costituzione un articolo del seguente tenore:<\/p><p>\u00abL\u2019Ordine Mauriziano \u00e8 conservato come ente ospitaliero e le dotazioni delle quali presentemente gode non possono essere impiegate in altro uso fuori che in quello prefisso dalle proprie istituzioni. Il suo ordinamento \u00e8 regolato dalla legge\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta era stata lasciata in sospeso la questione relativa alla nomina del Presidente dei Presidenti di Sezione e dei Consiglieri del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, per le quali cariche il progetto degli onorevoli Bozzi e Ambrosini prevede la nomina con decreto del Presidente della Repubblica fra cittadini appartenenti a categorie determinate dalla legge, su proposta delle Presidenze dei due rami del Parlamento, sentite rispettivamente l\u2019Adunanza generale del Consiglio di Stato e le Sezioni riunite della Corte dei conti.<\/p><p>NOBILE ricorda di aver presentato a questo proposito un emendamento che ritira, proponendosi di ripresentarlo alla Commissione plenaria. Spiega che aveva presentato quella proposta per il timore che la nomina alle alte cariche divenisse arbitraria e che perci\u00f2 si potessero ledere le legittime aspettative dei funzionari i quali si vedevano preclusa la possibilit\u00e0 di accedere ai gradi superiori: comprende per\u00f2 essere opportuno che alla direzione suprema di questi istituti si proceda per via elettiva.<\/p><p>BOZZI fa presente che, attualmente, tanto il Consiglio di Stato che la Corte dei conti reclutano i loro funzionari in parte per concorso e in parte per scelta diretta tra determinate categorie di alti funzionari, studiosi di diritto e persone di chiara competenza. Ricorda che la proposta da lui presentata insieme all\u2019onorevole Ambrosini stabilisce che queste nomine devono essere fatte \u00abfra cittadini appartenenti a categorie determinate dalla legge\u00bb; il che vuol significare che la legge determiner\u00e0 anche la quota di tali nomine per coloro che entrano mediante concorso. In tal modo il principio prospettato dall\u2019onorevole Nobile resta salvaguardato.<\/p><p>RUINI osserva che presentemente il Governo pu\u00f2 formalmente nominare alle alte cariche dei due istituti chiunque esso vuole, eccetto una aliquota riservata ai referendari entrati per concorso. Non crede inopportuno stabilire delle norme a questo fine, perch\u00e9 bisogna decidersi: o si accetta la formula latissima proposta dall\u2019onorevole Mortati, secondo la quale la legge determina le condizioni necessarie ad assicurare l\u2019indipendenza dell\u2019istituto e dei suoi componenti di fronte al Governo; o si entra in specificazioni, secondo la proposta degli onorevoli Bozzi e Ambrosini. In quest\u2019ultimo caso per\u00f2 ritiene che si debba esplicitamente prevedere anche la garanzia della inamovibilit\u00e0. Ricorda pure che per la Corte dei conti esiste gi\u00e0 una norma secondo la quale i Magistrati di essa non possono essere rimossi se non col parere favorevole di una Commissione costituita dalla Presidenza delle due Camere. Non ha niente in contrario a che a questa garanzia si unisca la designazione dei corpi legislativi e il parere dell\u2019Adunanza generale del Consiglio di Stato o delle Sezioni riunite della Corte dei conti per procedere alla nomina delle pi\u00f9 alte cariche da parte del Presidente della Repubblica.<\/p><p>EINAUDI si associa all\u2019onorevole Ruini per ci\u00f2 che riguarda l\u2019inamovibilit\u00e0, condizione che ritiene necessaria per i Magistrati che hanno funzioni elevate. Quanto al metodo di elezione, vorrebbe fosse chiarito se si tratta di un parere da chiedere alla Presidenza delle due Camere o di una vera e propria elezione da parte loro: forse si potrebbe integrare il Consiglio di Presidenza delle due Camere con la Presidenza delle Commissioni giudiziarie dei due rami del Parlamento.<\/p><p>RUINI osserva che nel progetto degli onorevoli Bozzi e Ambrosini si dice: \u00absu proposta delle Presidenze dei due rami del Parlamento\u00bb; ma, trattandosi di assicurare l\u2019indipendenza dei due istituti, la proposta per la nomina dei magistrati dovrebbe seguire la via pi\u00f9 logica, provenire cio\u00e8 dal seno stesso dei due istituti: le Presidenze dei due rami del Parlamento delibererebbero sulle proposte stesse.<\/p><p>LACONI osserva che il Consiglio di Stato, oltre ad essere organo di consulenza giuridico-amministrativa del Governo, esercita altre funzioni che sono di carattere giurisdizionale, cio\u00e8, in sostanza, un controllo sulla attivit\u00e0 amministrativa del Governo; anzi \u2013 come rilevava l\u2019onorevole Bozzi \u2013 mano mano che si va avanti nel tempo e nell\u2019attuazione di determinate riforme nella struttura sociale ed economica del Paese, dovr\u00e0 sempre pi\u00f9 aumentare quella sfera di discrezionalit\u00e0 che deve essere affidata al Governo per la sua attivit\u00e0 amministrativa. Per la stessa ragione il Consiglio di Stato vedr\u00e0 crescere sempre pi\u00f9 le sue competenze e prender\u00e0 sempre maggiore importanza il sindacato sull\u2019opera del Governo. Soggiunge che a nessuno pu\u00f2 sfuggire che il carattere di questo sindacato non \u00e8 soltanto tecnico, ma \u00e8 anche politico; onde tale istituto non si pu\u00f2 concepire come organo puramente tecnico di magistrati che seguono la loro carriera, ma come organo profondamente sensibile alle esigenze del Paese e della sua evoluzione politica, a meno che non si aderisca al concetto di fare entrare il Parlamento nella designazione delle pi\u00f9 alte cariche o si accetti la proposta dell\u2019onorevole Ruini di includere fra le altre garanzie quella della inamovibilit\u00e0. In aderenza a questa intima natura dell\u2019ente, per dare ad esso un aspetto appropriato alle funzioni che \u00e8 chiamato a svolgere di sindacato sull\u2019attivit\u00e0 del Governo, in modo che possa esercitarle con autorit\u00e0 e competenza, ritiene che la proposta degli onorevoli Bozzi e Ambrosini debba essere modificata nel senso che non la semplice designazione, ma la elezione debba provenire, non dalle Presidenze delle due Camere, ma dal Parlamento, in modo da farne una vera e propria emanazione di questo. Il Consiglio di Stato deve, a suo giudizio, rispondere infatti a due esigenze ed avere perci\u00f2 non soltanto la competenza tecnica per giudicare la rispondenza di un atto del Governo alla legge, ma anche una investitura politica, in quanto continua il sindacato politico che il Parlamento ha iniziato. Per queste ragioni ritiene che la proposta degli onorevoli Bozzi e Ambrosini debba essere modificata nel senso che il Presidente, i Presidenti di Sezioni ed i Consiglieri di Stato e della Corte dei conti, nonch\u00e9 i Procuratori generali di quest\u2019ultima, debbano essere nominati con decreto del Presidente della Repubblica fra cittadini appartenenti a determinate categorie soltanto su designazione delle due Camere. Propone quindi la soppressione delle parole: \u00absentite rispettivamente l\u2019Adunanza generale del Consiglio di Stato e le Sezioni riunite della Corte dei conti\u00bb.<\/p><p>MORTATI ritiene che, fissando nella Costituzione soltanto che \u00abla legge determina le condizioni necessarie per assicurare l\u2019indipendenza degli istituti e dei suoi componenti di fronte al Governo\u00bb, si compirebbe opera pi\u00f9 proficua, evitando di scendere ad una regolamentazione minuziosa. Dichiara che non \u00e8 esatto tutto quanto ha accennato l\u2019onorevole Laconi: la Corte dei conti in maniera speciale, esercita un controllo di legittimit\u00e0, non ha ingerenza sul merito del provvedimento e non ha competenza ad esprimere un apprezzamento di carattere politico.<\/p><p>NOBILE fa presente che egli era andato ancora pi\u00f9 in l\u00e0 di quanto ha detto l\u2019onorevole Laconi, perch\u00e9 nel suo emendamento aveva proposto che le nomine di cui si tratta fossero addirittura di competenza della Camera, partendo per\u00f2 dal timore di un possibile arbitrario delle Presidenze delle due Camere. Ad ogni modo ritiene che la proposta migliore sia quella dell\u2019onorevole Mortati, di rinviare alla legge.<\/p><p>BOZZI ricorda la lunga discussione avvenuta su questa questione in seno alla seconda Sezione della Sottocommissione e come si fin\u00ec per decidere di non parlarne nella Costituzione e di rinviare alla legge. Esaminando la funzione di questi istituti sotto l\u2019aspetto del controllo che esercitano sull\u2019attivit\u00e0 del Governo, ritiene che in realt\u00e0 si tratta di una funzione di controllo unitario, e che la visione prospettata dall\u2019onorevole Laconi \u2013 per tanti rispetti apprezzabile \u2013 sia un po\u2019 troppo unilaterale. Aderisce alla proposta dell\u2019onorevole Mortati, di fare nella Costituzione un brevissimo accenno alla garanzia della indipendenza di tali istituti.<\/p><p>RUINI obietta all\u2019onorevole Laconi che se questi organi di controllo sull\u2019attivit\u00e0 del Governo sono costituiti su basi mutevoli a seconda del succedersi di determinati partiti al Governo, come avviene se sono costituiti soltanto su designazione del Parlamento, si viene a distruggere l\u2019amministrazione stessa di cui essi sono i consulenti, perch\u00e9 i criteri del buon andamento dell\u2019amministrazione non coincidono col puro indirizzo politico. Ricorda che \u00e8 stato approvato il concetto che tutti i funzionari debbano essere indipendenti da ogni partito: se ora si stabilisce che questi magistrati debbono essere eletti dal Parlamento, questa indipendenza di fatto non ci sar\u00e0 pi\u00f9. La proposta dell\u2019onorevole Bozzi non comporta una ingerenza politica nelle nomine, perch\u00e9 richiede soltanto l\u2019assenso di un determinato organo: ritiene per\u00f2 che si debba preferire la formula dell\u2019onorevole Mortati, aggiungendo l\u2019accenno alla inamovibilit\u00e0.<\/p><p>FABBRI si dichiara d\u2019accordo nel rinviare la questione alla legge, purch\u00e9 siano specificate le esigenze dell\u2019indipendenza e della inamovibilit\u00e0, che sono essenziali per dare la caratteristica di magistrati ai membri dei due istituti.<\/p><p>PRESIDENTE osserva che nel concetto di indipendenza \u00e8 compreso anche quello di inamovibilit\u00e0. Se eventualmente si volesse aggiungere qualche cosa di pi\u00f9, ritiene personalmente che bisognerebbe aggiungere qualche richiamo a quanto hanno detto gli onorevoli Laconi e Bozzi, che tuttavia \u00e8 difficile riassumere in poche parole. Nella difficolt\u00e0 di questa indicazione, ritiene sufficiente parlare di indipendenza.<\/p><p>Rilegge la formula dell\u2019onorevole Mortati:<\/p><p>\u00abLa legge determina le condizioni necessarie ad assicurare l\u2019indipendenza degli istituti e dei loro componenti di fronte al Governo\u00bb.<\/p><p>LUSSU domanda se non sia pleonastico dire \u00abdi fronte al Governo\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE rileva che tale specificazione \u00e8 opportuna, affinch\u00e9 risulti chiaro che \u00e8 il Governo che \u00e8 controllato e non il Parlamento: con questa indicazione si stabiliscono anche certi limiti alle norme che dovranno esser redatte.<\/p><p>Pone ai voti la formulazione proposta dall\u2019onorevole Mortati.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>).<\/p><p>Comunica, che, a proposito della questione riguardante il controllo esercitato dalla Corte dei conti sulle Amministrazioni dipendenti dallo Stato, questione che ha gi\u00e0 formato oggetto di una deliberazione da parte della Sottocommissione, l\u2019onorevole Nobile aveva presentato un emendamento del seguente tenore:<\/p><p>\u00abLe norme per il controllo finanziario sulle Amministrazioni autonome dipendenti dallo Stato saranno oggetto di particolari statuti di tali enti\u00bb.<\/p><p>NOBILE chiarisce che il suo emendamento ha avuto origine dal fatto di avere egli creduto che, con la formula approvata, si intendesse estendere il controllo della Corte dei conti anche a quelle Amministrazioni le quali, pur essendo dipendenti dallo Stato, sono autonome ed hanno un carattere prevalentemente industriale, come ad esempio le Ferrovie dello Stato: aveva perci\u00f2 ritenuto che per queste Amministrazioni il controllo finanziario dovesse essere stabilito in statuti particolari di queste stesse Amministrazioni, perch\u00e9, se lo Stato esercita una attivit\u00e0 industriale, si devono seguire anche nei suoi confronti metodi industriali, e quindi le Amministrazioni delle sue aziende debbono essere distinte dal resto dell\u2019Amministrazione anche per ci\u00f2 che si riferisce al controllo.<\/p><p>MORTATI osserva che le aziende a cui allude l\u2019onorevole Nobile, come ad esempio le Ferrovie dello Stato, sono aziende statali autonome che hanno un proprio ordinamento; ma esse sono comprese nel bilancio dello Stato, sono incorporate nell\u2019Amministrazione dello Stato ed in ogni modo collegate con l\u2019Amministrazione centrale e quindi subiscono il controllo della Corte dei conti, sia pure in una forma particolare. Aggiunge che appunto perci\u00f2 presso le Ferrovie, come presso altri enti, vi sono uffici distaccati della Corte dei conti.<\/p><p>RUINI ritiene che la preoccupazione dell\u2019onorevole Nobile sia rimossa se si considera che in realt\u00e0 vi \u00e8 un pullulare di enti parastatali i quali sfuggono a qualunque controllo da parte dello Stato. D\u2019altra parte rileva che l\u2019aver detto, come nella formula approvata, che la Corte dei conti esercita il controllo anche sugli enti alla cui gestione lo Stato concorre in via ordinaria nei limiti stabiliti dalla legge, consentir\u00e0 certamente una forma di controllo che non sar\u00e0 molto pesante; perch\u00e9 dicendo \u00abnei limiti stabiliti dalla legge\u00bb si d\u00e0 la possibilit\u00e0 di esercitare questo controllo in una forma che potr\u00e0 essere anche attenuata.<\/p><p>BOZZI osserva che, con la formula approvata, la legge potr\u00e0 disporre che questo controllo sia esercitato in una maniera particolare: che vi sar\u00e0 cio\u00e8 un controllo decentrato e ridotto.<\/p><p>PRESIDENTE \u00e8 d\u2019avviso che non si possa pensare che certe Amministrazioni, pur essendo autonome, sfuggano a qualunque controllo, in quanto esso \u00e8 ricollegato all\u2019interesse pubblico: che del resto, anche ammessa la richiesta dell\u2019onorevole Nobile, non \u00e8 escluso che gli statuti particolari di tali enti possano prevedere un controllo della Corte dei conti. Occorrerebbe dire nettamente che per le Amministrazioni autonome dipendenti dallo Stato deve realizzarsi un controllo diverso da quello della Corte dei conti.<\/p><p>NOBILE non insiste nella sua proposta di emendamento.<\/p><p>PRESIDENTE dichiara che con ci\u00f2 la Sottocommissione ha esaurito i temi deferiti al suo esame.<\/p><p>RUINI rileva che \u2013 secondo le norme seguite in altri Paesi durante la elaborazione della Costituzione \u2013 pu\u00f2 darsi che questa Sottocommissione si debba ancora riunire per esaminare qualche questione che si risollevi in Assemblea costituente e che si ritenga debba esserle rinviata per una nuova decisione.<\/p><p>Ad ogni modo \u2013 sicuro di interpretare i sentimenti di tutta la Commissione plenaria \u2013 coglie l\u2019occasione per rivolgere un elogio ed un plauso all\u2019opera svolta da questa Sottocommissione, la quale ha affrontato problemi di cos\u00ec vasta portata, come ad esempio quello sulle autonomie regionali, che avrebbero richiesto un ben pi\u00f9 lungo periodo di tempo per la loro soluzione. Deve riconoscere che il lavoro della Sottocommissione \u00e8 stato adempiuto con grande coscienziosit\u00e0 e nel periodo di tempo strettamente necessario; e che questo risultato si \u00e8 potuto raggiungere anche per l\u2019opera svolta dal Presidente Terracini, al quale rivolge l\u2019espressione del suo compiacimento pi\u00f9 vivo, perch\u00e9 ha dimostrato quelle particolari attitudini che certamente saranno da lui spiegate anche in sede pi\u00f9 alta.<\/p><p>La seduta termina alle 19.30.<\/p><p><em>Erano presenti:<\/em> <em>l\u2019onorevole<\/em> Ruini, <em>Presidente della Commissione,<\/em> <em>e gli onorevoli: <\/em>Ambrosini, Bocconi, Bozzi, Bulloni, Calamandrei, Conti, De Michele, Einaudi, Fabbri, Farini, Grieco, Laconi, Lami Starnuti, La Rocca, Leone Giovanni, Lussu, Mannironi, Mortati, Nobile, Perassi, Ravagnan, Rossi Paolo, Targetti, Terracini, Tosato.<\/p><p><em>Assenti:<\/em> Bordon, Cannizzo, Cappi, Castiglia, Codacci Pisanelli, Di Giovanni, Finocchiaro Aprile, Froggio, Fuschini, Piccioni, Porzio, Uberti, Zuccarini.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE SECONDA SOTTOCOMMISSIONE 87. RESOCONTO SOMMARIODELLA SEDUTA DI GIOVED\u00cc 30 GENNAIO 1947 PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TERRACINI INDICE Consigli ausiliari e Consiglio economico (Seguito della discussione) Presidente \u2013 Nobile \u2013 Grieco \u2013 Ruini \u2013 Tosato \u2013 Lussu \u2013 Fabbri \u2013 Perassi \u2013 Mortati \u2013 Laconi \u2013 Bozzi \u2013 Einaudi. 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