{"id":5429,"date":"2023-10-16T00:12:43","date_gmt":"2023-10-15T22:12:43","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5429"},"modified":"2023-12-08T23:53:10","modified_gmt":"2023-12-08T22:53:10","slug":"martedi-28-gennaio-1947","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5429","title":{"rendered":"MARTED\u00cc 28 GENNAIO 1947"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"5429\" class=\"elementor elementor-5429\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-cec8cde elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"cec8cde\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-3cf445b\" data-id=\"3cf445b\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-002fd5e elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"002fd5e\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/19470128sed086ss.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-247b0e3 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"247b0e3\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE<\/p><p>SECONDA SOTTOCOMMISSIONE<\/p><p>86.<\/p><p>RESOCONTO SOMMARIO<\/p><p>DELLA SEDUTA DI MARTED\u00cc 28 GENNAIO 1947<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>TERRACINI<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p><strong>Consigli ausiliari e Consiglio economico <\/strong>(<em>Discussione<\/em>)<\/p><p>Presidente \u2013 Einaudi \u2013 Nobile \u2013 Fabbri \u2013 Bulloni \u2013 Laconi \u2013 Tosato \u2013 Bozzi \u2013 La Rocca \u2013 Ravagnan \u2013 Mannironi \u2013 Perassi \u2013 Mortati.<\/p><p>La seduta comincia alle 17.50.<\/p><p>Discussione sui Consigli ausiliari e sul Consiglio economico.<\/p><p>\u00a0<\/p><p>PRESIDENTE legge e pone in discussione l\u2019articolo 1 nel testo redatto dall\u2019onorevole Mortati, riguardante i Consigli ausiliari e l\u2019articolo riguardante il Consiglio economico nazionale:<\/p><p>\u00abSono costituiti presso le amministrazioni centrali o gruppi di esse Consigli ausiliari composti di rappresentanti eletti dal Parlamento, dalle associazioni sindacali, dagli ordini professionali o anche da altri enti, secondo le determinazioni che saranno fatte dalla legge.<\/p><p>\u00abTali Consigli, o separatamente, o per gruppi, o riuniti in Consiglio Generale, collaborano con il Parlamento, dando i pareri che siano ad essi richiesti su disegni o proposte di legge, o predisponendo progetti legislativi, su richiesta del Parlamento o del Governo, o di propria iniziativa. Questi ultimi, anche ove il Governo non consenta in essi, sono sottoposti alla stessa procedura delle iniziative legislative dei membri del Parlamento.<\/p><p>\u00abCiascuna Camera pu\u00f2 disporre che sui progetti che siano corredati dalla relazione di un Consiglio non si proceda all\u2019esame preventivo delle Commissioni di cui all\u2019articolo 27.<\/p><p>\u00abIl Parlamento pu\u00f2 conferire per tempo limitato ai Consigli il potere di predisporre regolamenti esecutivi di singole leggi, i quali diverranno efficaci quando siano firmati e promulgati dal Capo dello Stato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.<\/p><p>\u00abI Consigli sono altres\u00ec organi ordinari di consulenza del Governo\u00bb.<\/p><p>\u00abI Consigli ausiliari collegati con servizi di carattere economico, insieme riuniti, formano il Consiglio economico nazionale.<\/p><p>\u00abEsso, oltre alle funzioni previste dal precedente articolo, pu\u00f2 essere autorizzato a compiere inchieste ed altres\u00ec venire incaricato, su richiesta delle parti interessate, di funzionare come organo arbitrale nelle controversie di carattere economico.<\/p><p>\u00abSono sottoposti alla ratifica del Consiglio economico, con le modalit\u00e0 che saranno stabilite dalla legge, i contratti collettivi di lavoro, in quanto essi siano suscettibili di ripercuotersi, attraverso aumenti dei prezzi, su tutta l\u2019economia nazionale.<\/p><p>\u00ab\u00c8 obbligatoria l\u2019audizione del parere del Consiglio economico per tutti i progetti diretti a disciplinare in modo unitario l\u2019attivit\u00e0 produttiva del Paese\u00bb.<\/p><p>EINAUDI domanda in primo luogo come saranno regolati i rapporti tra questi Consigli ausiliari che si vogliono costituire ed i vari Consigli gi\u00e0 esistenti, sorti in seguito a determinate esigenze che si sono manifestate; Consigli che hanno ciascuno una storia, una propria funzione, una propria fisonomia, che in gran parte sono composti di tecnici, e che in qualche caso \u2013 ad esempio per la Commissione centrale delle imposte \u2013 esercitano anche una funzione giurisdizionale. Ritiene che non sia facile effettuare questo agganciamento o questa trasformazione, specialmente per quelli che esercitano funzioni giurisdizionali.<\/p><p>In secondo luogo teme che possano nascere conflitti di competenza, per il fatto che un parere preventivo di questi Consigli, prevalentemente sostanziale e tecnico, non si sa se verrebbe a far cadere la necessit\u00e0 del parere preventivo del Consiglio di Stato, di natura essenzialmente giuridica.<\/p><p>Richiama inoltre l\u2019attenzione sul comma in cui si dice che ciascuna Camera pu\u00f2 disporre che sui progetti che siano corredati dalla relazione di uno di questi Consigli non si proceda all\u2019esame preventivo delle Commissioni di cui all\u2019articolo 27, poich\u00e9 non crede che si possa prescindere dalla procedura normale per l\u2019esame dei disegni di legge.<\/p><p>Rileva, infine, che non vi \u00e8 ragione di chiamare \u00abausiliari\u00bb i Consigli previsti nel primo articolo: direbbe soltanto \u00abConsigli\u00bb, poich\u00e9 si tratta di organi che danno pareri.<\/p><p>NOBILE \u00e8 perplesso, perch\u00e9 teme che questi Consigli ausiliari possano a poco a poco sostituire le Commissioni delle Camere. \u00c8 convinto della utilit\u00e0 di questi Consigli come organi consultivi, ma non crede si possa concedere ad essi, alla leggera, cos\u00ec importanti facolt\u00e0, quale l\u2019iniziativa di progetti legislativi e la formazione di regolamenti esecutivi di singole leggi.<\/p><p>PRESIDENTE manifesta la sua impressione che, con questo articolo, si inficino troppo gravemente i poteri e l\u2019autorit\u00e0 del Parlamento, e che non si tratti pi\u00f9 di organi consultivi, ma di nuovi strumenti che si inseriscano nella struttura generale dello Stato ed ai quali si affidino compiti riservati ad altri organi. Infatti, \u00e8 detto che questi Consigli collaborano col Parlamento \u2013 e si deve intendere una collaborazione su un piede di eguaglianza \u2013; predispongono progetti legislativi di propria iniziativa, a somiglianza dell\u2019iniziativa parlamentare; e sottraggono alla normale procedura parlamentare i progetti corredati di una loro relazione.<\/p><p>Pur accettando, anche per il modo di loro formazione, il criterio della costituzione di questi organismi, non ritiene che essi debbano invadere il campo riservato al Parlamento, la cui autorit\u00e0 in materia legislativa deve restare assolutamente intangibile.<\/p><p>FABBRI pensa che, con i due articoli proposti \u2013 uno sui Consigli ausiliari, l\u2019altro sul Consiglio economico \u2013 si pretenda di colmare quella che alcuni ritengono una lacuna della Carta costituzionale, risolvendo con essi i due gravi problemi dell\u2019ordinamento sindacale che sbocca nel contratto collettivo di lavoro e dell\u2019ordinamento corporativo. Rileva la impreparazione dell\u2019Assemblea all\u2019esame intrinseco di tali problemi, e la inopportunit\u00e0 di creare vere e proprie fonti normative di diritto, poich\u00e9, se i contratti collettivi di lavoro sono sottoposti al Consiglio economico \u00abin quanto siano suscettibili di ripercuotersi, attraverso aumenti di prezzi, su tutta l\u2019economia nazionale\u00bb, tali contratti finiscono per diventare legge per tutti. Osserva che, se pur si domanda il crisma del Consiglio economico per l\u2019approvazione di questi contratti collettivi quando, in seguito ad un accordo tra le parti su un aumento dei prezzi, portano ad un danno rilevante per la popolazione, non si vede tuttavia come si potrebbe inficiare il contratto attraverso il mancato crisma, perch\u00e9, per lo meno tra le parti contraenti, esso potr\u00e0 sempre esser valido.<\/p><p>Ritiene in sostanza che la materia di tali Consigli possa essere affidata al futuro svolgimento legislativo, e che in ogni caso non si possano risolvere cos\u00ec alla leggera, con due soli articoli, questioni tanto importanti: tutto al pi\u00f9, tali articoli dovrebbero essere formulati in modo generico, senza stabilire princip\u00ee che esautorassero completamente il Parlamento usurpandone le funzioni.<\/p><p>BULLONI si dichiara contrario all\u2019articolo riguardante i Consigli ausiliari, sia perch\u00e9 rappresenta indubbiamente una menomazione dell\u2019autorit\u00e0 del Parlamento, sia perch\u00e9, creando organi su organi, si rendono pi\u00f9 facili i contrasti. \u00c8 favorevole invece al Consiglio economico, chiamato a dar parere su determinati casi e materie; ed approva il concetto che le parti possano demandargli in via amichevole la risoluzione delle controversie di lavoro.<\/p><p>LACONI osserva che questi Consigli ausiliari non sono concepiti come organi consultivi, ma come fonti di norme che, avendo la loro base nella struttura delle diverse organizzazioni, hanno determinati poteri. Non si tratta, dunque, in realt\u00e0 di semplici Consigli tecnici, ma di organi rappresentativi di interessi, ed \u00e8 facile immaginare il funzionamento di un organo costituito in tal modo: Sindacati e Parlamento eleggeranno persone in base a criteri politici o a particolari interessi di categoria, e le decisioni saranno soltanto determinate dal numero dei rappresentanti che ciascuna parte potr\u00e0 avere in seno a detti Consigli; cosa che nell\u2019articolo non \u00e8 affatto prevista.<\/p><p>Esamina poi le diverse disposizioni del primo articolo, ed al terzo comma rileva che il procedimento normale stabilito dalla Costituzione per la formazione delle leggi non pu\u00f2 essere in alcun modo scavalcato o violato da Consigli dei quali, tra l\u2019altro, s\u2019ignora ancora la composizione che \u00e8 rinviata ad una legge.<\/p><p>Per quanto riguarda il potere conferito a questi Consigli, di predisporre regolamenti esecutivi di singole leggi, ritiene che la procedura stabilita non sia accettabile: non si tratta, infatti, di un lavoro puramente formale, eseguito da parte di tecnici in seguito a mandato, ma piuttosto di una delega di poteri; perch\u00e9, una volta eseguito il mandato, il Parlamento non \u00e8 pi\u00f9 chiamato a dare un giudizio sulla sua esecuzione, ed i regolamenti divengono efficaci con la sola firma del Capo dello Stato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.<\/p><p>Ritiene perci\u00f2 che l\u2019articolo concernente i Consigli ausiliari possa essere ridotto soltanto all\u2019ultimo comma, in cui \u00e8 detto che tali Consigli sono organi ordinari di consulenza del Governo.<\/p><p>Per quanto poi attiene al Consiglio economico, osserva che la disposizione secondo la quale sono sottoposti alla sua ratifica i contratti collettivi di lavoro in quanto essi siano suscettibili di ripercuotersi, attraverso aumenti di prezzi, su tutta l\u2019economia nazionale, non ha sicuro fondamento, in quanto non si vede come possa effettuarsi questa valutazione della ripercussione dei contratti collettivi su tutta l\u2019economia nazionale. D\u2019altra parte, connessa ai compiti che dovrebbe esercitare il Consiglio economico, egli vede tutta una concezione di carattere corporativistico che rappresenta il punto politico della questione e che ritiene debba essere completamente scartata.<\/p><p>TOSATO si dichiara favorevole, in linea di massima, alla proposta dell\u2019onorevole Mortati, in quanto ha il merito di cercare di risolvere sistematicamente il problema della consulenza tecnica su determinate questioni, nei confronti del Governo ed eventualmente del Parlamento.<\/p><p>Rileva intanto \u2013 a chiarimento dei quesiti posti dall\u2019onorevole Einaudi \u2013 che la proposta dell\u2019onorevole Mortati introduce nella Costituzione un principio nuovo: quello di un rinnovamento e di un inquadramento pi\u00f9 sistematico dei vari organi consultivi, che oggi sono costituiti in modo eterogeneo, con una compartecipazione di efficacia molto dubbia di tecnici e di Consiglieri di Stato, per la pretesa connessione tra questioni tecniche e questioni giuridiche. Rileva pure che la nomina dei membri di tali Consigli \u00e8 oggi affidata esclusivamente al Governo, senza alcuna garanzia che essi possano veramente esprimere la viva voce del Paese per indirizzare l\u2019attivit\u00e0 dello Stato al di fuori della normale vita burocratica; ed inoltre che i vari Consigli tecnici \u2013 che possono essere ottimi singolarmente presi \u2013 mancano di un legame tra loro, ci\u00f2 che \u00e8 fonte di inevitabili contrasti.<\/p><p>Non ritiene poi giustificate le obiezioni sollevate circa una menomazione del potere sovrano del Parlamento, ed esaminando analiticamente i singoli punti dell\u2019articolo, osserva al Presidente che la \u00abcollaborazione\u00bb di tali Consigli non significa che essi siano posti sullo stesso piano del Parlamento, ma soltanto che con i loro pareri partecipano in qualche modo al procedimento per la formazione della volont\u00e0 dello Stato che deve bens\u00ec portare a decisioni politiche, ma tecnicamente maturate, in tutti i rami delle sue attivit\u00e0 oggi cos\u00ec estese. Tale collaborazione, a suo giudizio, si pu\u00f2 esercitare con una consulenza meramente facoltativa, la cui precisazione \u00e8 affidata ad una legge che potr\u00e0, per certi casi, stabilirla anche obbligatoriamente, senza che con ci\u00f2 il parere debba essere vincolante. Circa la obiezione sulla potest\u00e0 di iniziativa concessa ai Consigli ausiliari, rileva che, se essa \u00e8 ammessa per i Consigli regionali, non \u00e8 possibile negarla ad organi i quali rappresentano il substrato motore di tutta l\u2019attivit\u00e0 dello Stato e che seguono da vicino i problemi che sorgono ogni giorno. Se si vuole che questi organi siano veramente efficienti, debbono avere un\u2019attivit\u00e0 propria, essere liberi di prospettare le varie esigenze che si presentano, essere indipendenti nel campo specifico di loro competenza tecnica, perch\u00e9 solo cos\u00ec potranno veramente giovare allo Stato. Non vede in ci\u00f2 alcuna ragione di timore e nulla di contrastante con la Costituzione che si sta elaborando.<\/p><p>Osserva poi che il terzo comma, secondo il quale ciascuna Camera pu\u00f2 disporre che sui progetti corredati della relazione di un Consiglio non si proceda all\u2019esame preventivo delle Commissioni di cui all\u2019articolo 27, significa che le Camere hanno la facolt\u00e0, non l\u2019obbligo, di seguire questa procedura; la quale del resto \u00e8 gi\u00e0 stata prevista in altro caso, in quanto \u00e8 stata gi\u00e0 votata una norma secondo la quale si pu\u00f2 \u2013 qualora la Camera lo decida \u2013 passare direttamente un progetto all\u2019esame dell\u2019Assemblea.<\/p><p>Venendo ad esaminare l\u2019inciso che riguarda il potere di questi Consigli di predisporre regolamenti esecutivi, si chiede se, trattandosi di una legge su materia squisitamente tecnica, sia preferibile che il regolamento esecutivo venga preparato dalla burocrazia o da un Consiglio padrone della materia, dal momento che qui non si tratta di risolvere problemi politici. Nota che del resto \u00e8 un potere rimesso alla piena discrezionalit\u00e0 del Parlamento, e che solleverebbe l\u2019esecutivo da un\u2019attivit\u00e0 la quale diventa di giorno in giorno pi\u00f9 importante e grave.<\/p><p>Non comprende come la proposta dell\u2019onorevole Mortati possa aver sollevato tante preoccupazioni e conclude affermando che essa rappresenta un tentativo di modernizzare la macchina dello Stato, la quale \u00e8 purtroppo uscita dalla Costituzione in esame con una impalcatura ed un aspetto un po\u2019 antiquati rispetto alle esigenze moderne.<\/p><p>BOZZI, rilevata la collaborazione attiva e intensa che questi Consigli dovrebbero esercitare col Parlamento fino al punto di sostituire, in alcuni casi, gli organi normali di funzionamento del Parlamento stesso, osserva che questi nuovi organismi, come sono stati proposti dall\u2019onorevole Mortati, costituiscono delle rappresentanze di interessi e di categorie, e che, pur collaborando in un campo che si dice essere tecnico, valuteranno in modo politico questi interessi tecnici, in quanto non vi \u00e8 una linea di demarcazione netta fra tecnica e politica, tenuto conto soprattutto della facolt\u00e0 di iniziativa in materie che si dicono tecniche. Se questo si vuole, si deve dirlo chiaramente.<\/p><p>Si dichiara poi contrario alla struttura d\u2019insieme dell\u2019articolazione proposta, anche perch\u00e9 teme che tali Consigli avranno una visione unilaterale dei vari problemi, ed andrebbero, se mai, raggruppati per poter avere da essi una valutazione complessiva ed armonica degli interessi generali del Paese. Ritiene per\u00f2 che qualche cosa di questo articolo debba rimanere e che si debba, perci\u00f2, restringerne la formulazione a ci\u00f2 che risponde alla esigenza di raccordare la vita delle pubbliche Amministrazioni, che oggi si muove in una cerchia chiusa, a quelle che sono state chiamate le forze vive del Paese; in modo che questi Consigli, non pi\u00f9 concepiti attraverso la rigida disciplina di collaborazione proposta, possano far sentire ai ministri che sono a capo delle varie amministrazioni la voce di particolari interessi che poi l\u2019organo politico tradurr\u00e0 in proposte di legge. Limiterebbe, perci\u00f2, la formulazione dell\u2019articolo al primo comma, opportunamente adattato, nel senso di ammettere questi Consigli tecnici come organi di consulenza del ministro e come organi di raccordo fra le pubbliche amministrazioni ed il Paese.<\/p><p>EINAUDI si associa all\u2019onorevole Bozzi, nel ritenere che questi corpi ausiliari si dovrebbero limitare a dare consigli intorno a quei problemi che veramente interessano la generalit\u00e0 del Paese. Si domanda poi che cosa potrebbero fare i rappresentanti eletti dal Parlamento, dalle associazioni sindacali e dagli organi professionali in Consigli, come ad esempio quelli delle miniere, quello di statistica o nella Commissione censuaria centrale, dove si tratteranno problemi che devono essere affrontati soltanto da tecnici della materia. Non approva, perci\u00f2, schemi rigidi di nomine fatte da enti diversi, le quali non condurrebbero al fine che ci si propone con la istituzione di questi Consigli ausiliari, e lascerebbe aperta la via all\u2019Amministrazione di poter scegliere i vari membri che li comporranno nel modo che pi\u00f9 si conf\u00e0 alle loro funzioni prettamente tecniche.<\/p><p>NOBILE non ha dubbi sul carattere dei Consigli ausiliari proposti dall\u2019onorevole Mortati, che \u00e8 quello di rappresentanza di interessi economici. Egli \u00e8 d\u2019opinione che oggi, affinch\u00e9 il Governo possa ben funzionare, vi sia bisogno di Consigli di carattere tecnico nel senso pi\u00f9 lato. Rileva perci\u00f2 la necessit\u00e0 di una legge speciale che riordini tutti i Consigli ora esistenti, li integri, ove occorra, e coordini le loro attivit\u00e0 in un piano generale combinato tra i vari organi tecnici dei diversi Ministeri, in modo da avere buone leggi senza inutile sperpero di denaro.<\/p><p>Presenta la seguente proposta:<\/p><p>\u00abPresso le singole Amministrazioni centrali o gruppi di esse, funzioneranno come organi superiori tecnici, dei Consigli, i cui compiti, composizione e ordinamento saranno determinati dalla legge.<\/p><p>\u00abI Consigli suddetti, su richiesta del Parlamento, daranno parere su disegni o proposte di legge\u00bb.<\/p><p>BULLONI fa la seguente proposta:<\/p><p>\u00abUn Consiglio economico, il cui Statuto sar\u00e0 stabilito dalla legge, esprimer\u00e0 il proprio parere sui progetti di legge o sui regolamenti che gli saranno sottoposti dal Parlamento prima della deliberazione. Sar\u00e0 organo ordinario di consulenza del Governo in materia economica.<\/p><p>\u00abFunzioner\u00e0 su richiesta delle parti, quale organo arbitrale nelle controversie del lavoro\u00bb.<\/p><p>LA ROCCA sarebbe d\u2019accordo con le proposte degli onorevoli Nobile e Bulloni, salvo, per quest\u2019ultima, nella parte che riguarda l\u2019arbitrato nelle controversie di lavoro. Ritiene si debba escludere in modo chiaro la creazione di Consigli ausiliari, dei quali non si conosce ancora esattamente la composizione e che praticamente diventano un altro organo legislativo. Vorrebbe invece che si addivenisse alla creazione di un organo con carattere di consulenza tecnica, per aiutare chi di ragione a risolvere problemi di interesse nazionale; a somiglianza di quello adottato in Francia, che d\u00e0 pareri di consulenza, i quali possono essere accolti o respinti, senza alcun impegno da parte del Governo e del Parlamento.<\/p><p>RAVAGNAN ricorda che, quando si parl\u00f2 della creazione di una seconda Camera rappresentativa degli interessi, egli espresse parere contrario, in quanto \u00e8 d\u2019opinione che una Camera siffatta non avr\u00e0 sempre presente l\u2019interesse generale della Nazione; e teme che ad un identico risultato si giungerebbe se si approvasse la proposta dell\u2019onorevole Mortati. Non \u00e8 per\u00f2 contrario al principio che si possa sentire, su determinate materie di particolare carattere tecnico, il parere di competenti o di interessati che potr\u00e0 servire ad illuminare il legislatore. Ritiene che siano da respingere le disposizioni riguardanti l\u2019eventualit\u00e0 di un procedimento all\u2019infuori delle normali Commissioni della Camera e il potere dei Consigli di predisporre regolamenti esecutivi. Conclude, aderendo alle proposte degli onorevoli Nobile e Bulloni, ma crede si debba sopprimere in quest\u2019ultima il comma riguardante l\u2019arbitrato nelle controversie del lavoro.<\/p><p>FABBRI desidererebbe che vi fosse un concetto unico di ausiliariet\u00e0 alla base di ambedue i tipi di Consigli previsti e che non vi fosse alcuna menomazione della competenza del Parlamento, nemmeno nella forma di una richiesta del Parlamento stesso o di una delega a questi Consigli, perch\u00e9 ci\u00f2 implicherebbe una piena irresponsabilit\u00e0 per il Governo. Non aderisce al concetto della completa incompetenza del Parlamento nel campo economico e della necessit\u00e0, quindi, di affidare in tali materie ad un Consiglio, il quale sar\u00e0 forse pi\u00f9 incompetente del Parlamento, e ci\u00f2 specialmente per il modo arbitrario o problematico della sua formazione. Ritiene per\u00f2 che questi Consigli superiori tecnici od economici potrebbero essere utilizzati nelle controversie di categoria come organi arbitratori, nel caso che le legittime rappresentanze delle categorie stesse credessero di deferire loro la composizione delle vertenze. Propone la seguente formulazione:<\/p><p>\u00abI Consigli superiori, tecnici od economici, esistenti presso le Amministrazioni centrali dello Stato, possono, nei casi e nelle forme indicati dalla legge, funzionare quali organi arbitratori di controversie collettive, la composizione delle quali venga loro deferita dalla rappresentanza delle categorie sindacali interessate\u00bb.<\/p><p>MANNIRONI \u00e8 favorevole, in linea di massima, alle proposte dell\u2019onorevole Mortati. Ricorda che nelle Costituzioni di altri Stati sono previste forme diverse di Consigli o come rappresentanti di interessi di categorie, o come organi puramente tecnici, sempre con funzione consultiva, sia per il Governo che per il Parlamento. Rileva la inconsistenza delle preoccupazioni affacciate circa la menomazione dell\u2019autorit\u00e0 e del prestigio del Parlamento, perch\u00e9 si tratta in genere di una facolt\u00e0 di servirsi di questi Consigli quando lo si ritenga opportuno. Afferma che l\u2019unico caso previsto di obbligatoriet\u00e0 di consulenza del Consiglio economico (quando si tratti di progetti diretti a disciplinare in modo unitario l\u2019attivit\u00e0 produttiva del Paese) non menoma egualmente l\u2019autorit\u00e0 del Parlamento, poich\u00e9 si tratta di parere consultivo e non vincolante. Dato ci\u00f2, ritiene che si potrebbe al pi\u00f9 sintetizzare meglio l\u2019articolo proposto dall\u2019onorevole Mortati, mantenendo, peraltro, integre nei Consigli tutte le funzioni che egli ha voluto loro attribuire.<\/p><p>PERASSI ritiene, in primo luogo, che non sia opportuno, n\u00e9 desiderabile che questi Consigli superiori tecnici siano tutti formati con lo stesso criterio; egualmente non ritiene conveniente attribuire una iniziativa diretta a questi Consigli, quantunque in realt\u00e0 non presenti nulla di grave il fatto che un ministro possa conferire ad essi un tale potere nella elaborazione di progetti che potr\u00e0 poi fare propri. \u00c8 inoltre d\u2019avviso che non sia opportuna, o che sia per lo meno inutile, la disposizione contenuta nel terzo comma dell\u2019articolo, poich\u00e9 anche nell\u2019ipotesi di progetti elaborati dai Consigli, che vengono direttamente portati alla Camera, sar\u00e0 praticamente difficile che si possa prescindere dal procedimento normale. Si dichiara contrario al potere regolamentare eventualmente conferito dal Parlamento a tali Consigli, ammessa l\u2019ipotesi che si possa entrare nel merito; poich\u00e9 vi sono aspetti di un regolamento i quali probabilmente possono sfuggire alla competenza di un Consiglio Superiore, che pu\u00f2 essere invece un ottimo elaboratore di regolamenti dal punto di vista tecnico: crede perci\u00f2 opportuno che il regolamento esecutivo di una legge non debba essere sottratto alla procedura ordinaria. Conclude esprimendo l\u2019avviso che si possa mettere nella Costituzione qualche formula generica relativa al Consiglio economico nazionale, in analogia a quanto \u00e8 stato ammesso in altre Costituzioni, lasciando per\u00f2 alla legge di disciplinare quali ne saranno le funzioni e la composizione.<\/p><p>PRESIDENTE, circa la composizione dei Consigli ausiliari, osserva che nella proposta dell\u2019onorevole Mortati vi \u00e8 una mescolanza assolutamente inaccettabile di due elementi nettamente eterogenei: rappresentanti del Parlamento e rappresentanti di associazioni sindacali, di organi professionali, e di altri enti che saranno determinati dalla legge. Scartata l\u2019idea che era sorta in lui, di un organo che potrebbe avere funzioni ispettive nell\u2019Amministrazione pubblica, perch\u00e9 sarebbe fonte di perturbazioni e di mescolanza di fattori politici, crede si potrebbe pensare ad un Comitato tecnico, il quale dovrebbe per\u00f2 essere costituito su base completamente avulsa dal Parlamento, composto cio\u00e8 di rappresentanti scelti tra coloro che adempiono funzioni amministrative in quel determinato ramo di attivit\u00e0 che caratterizza un Ministero: siffatti organi sarebbero Comitati di consulenza non del Governo ma del Ministero, coadiutori del ministro. Chiede poi all\u2019onorevole Mortati se, parlandosi di progetti corredati dalla relazione di un Consiglio, per i quali si pu\u00f2 disporre che non si proceda all\u2019esame preventivo delle Commissioni, si tratta di progetti elaborati dal Consiglio stesso o di progetti del Governo.<\/p><p>MORTATI dichiara che si tratta di progetti del Governo, accompagnati da una relazione dei Consigli ausiliari.<\/p><p>PRESIDENTE accetta la chiarificazione, per quanto essa non valga ai fini di esonerare tali progetti dalla procedura normale. Non ritiene poi opportuna la composizione proposta per il Consiglio economico, considerato quasi un coacervo dei vari Consigli tecnici: esso dovrebbe, a suo parere, avere un suo particolare modo di costituzione, perch\u00e9 deve rappresentare qualche cosa di pi\u00f9 di un puro strumento tecnico, essendo, si pu\u00f2 dire, il cervello economico della Nazione. Concludendo, si dichiara favorevole alla proposta dell\u2019onorevole Bulloni, eccettuata la parte che riguarda l\u2019arbitrato nelle controversie del lavoro, poich\u00e9 in tale tema non \u00e8 possibile pensare ad un organo precostituito: l\u2019arbitro, a suo giudizio, deve essere scelto di volta in volta dalle parti.<\/p><p>EINAUDI, circa il Consiglio economico, conviene con il Presidente che i giudizi arbitrali non possano essere affidati ad organi precostituiti, in quanto l\u2019arbitro deve riscuotere la fiducia delle due parti, affinch\u00e9 la sua decisione sia rispettata. Ricorda due soli esempi di arbitri precostituiti: quelli dell\u2019Australia e della Nuova Zelanda, dove per\u00f2 tale funzione \u00e8 affidata alla Magistratura, considerata assolutamente imparziale, per cui riscuote la fiducia delle parti: afferma che i risultati sono stati buoni, tanto che si \u00e8 formata una giurisprudenza sulle sue decisioni, la quale serve ormai di orientamento. Osserva poi che il terzo comma, il quale dispone che sono sottoposte alla ratifica del Consiglio economico i contratti collettivi del lavoro \u00abin quanto siano suscettibili di ripercuotersi, attraverso aumenti di prezzi, su tutta l\u2019economia nazionale\u00bb, non ha significato, poich\u00e9 non esiste un contratto collettivo che non sia suscettibile di ripercuotersi sulla economia nazionale. Se invece si intendesse, attraverso questa forma un po\u2019 oscura, stabilire la norma che tutti i contratti collettivi debbano avere la ratifica del Consiglio economico, non sarebbe favorevole ad una tale disposizione, in quanto si conferirebbero poteri larghissimi a questo nuovo Parlamento che si verrebbe a creare e che non si sa ancora bene di quali persone debba essere composto.<\/p><p>MORTATI riconosce la giustezza di molte delle osservazioni fatte, ma rileva che i due articoli da lui elaborati non dovevano servire a risolvere i problemi ora affrontati, bens\u00ec e soltanto di avviamento alla discussione di essi, che avrebbe dovuto essere lunga e approfondita in relazione all\u2019importanza dei temi. Non ritiene per\u00f2 che le sue proposte \u2013 le quali fanno parte di una elaborazione di pensiero, sia dottrinale che di politica legislativa, patrimonio di tutta la civilt\u00e0 economica moderna da circa mezzo secolo in qua \u2013 siano aberranti e debbano essere respinte <em>a priori<\/em>, ma che meritino invece una certa considerazione, anche se la loro formulazione possa essere talvolta difettosa; come il rinvio fatto alla legge per quanto riguarda la composizione dei Consigli ausiliari, punto fondamentale sul quale sarebbe stata opportuna un\u2019intesa, che a suo giudizio \u00e8 possibile. Circa il modo di inserzione di questi Consigli in quelli esistenti, nota che taluni di quest\u2019ultimi non sono toccati dalle disposizioni in esame: ad esempio, i Consigli censuari ed in genere quelli che hanno funzioni giurisdizionali. Cos\u00ec crede non avrebbe ragione di essere un Consiglio ausiliario tecnico e giuridico, al quale aveva pur pensato, da costituirsi presso il Ministero della giustizia, con una base tecnica pi\u00f9 larga di quella del Consiglio di Stato, dal momento che \u00e8 stata attribuita a quest\u2019ultimo tale consulenza. Quanto ai Consigli tecnici di studio, come quelli di statistica e quello delle miniere, potrebbero essere non esclusi da questa regolamentazione, poich\u00e9 si tratta in sostanza di avvicinare la burocrazia al Paese. Rileva che il Presidente ha detto che dovrebbe trattarsi di una consulenza interna dei singoli Ministeri; ma nulla toglie che questa consulenza abbia compiti pi\u00f9 vasti.<\/p><p>A suo parere poi non si menoma il prestigio e la dignit\u00e0 del Parlamento parlando di una collaborazione che \u00e8 facoltativa; come non ritiene si debba negare ai Consigli, composti di elementi eletti da gruppi ben qualificati e rappresentanti, attraverso i gruppi, ben pi\u00f9 di centomila persone, l\u2019iniziativa della presentazione di un progetto di legge, per il quale si \u00e8 in altra parte ammessa una iniziativa di sole 100.000 persone non qualificate.<\/p><p>Non comprende pure come la disposizione, la quale permette di prescindere dalla procedura delle Commissioni parlamentari, sia stata ritenuta aberrante, mentre invece rappresenta un tentativo di deflazionare ed abbreviare il procedimento legislativo: nota, del resto, che il ricorrervi \u00e8 lasciato all\u2019arbitrio esclusivo del Parlamento. Osserva inoltre, per quanto riguarda i regolamenti, che il termine \u00abpredisporre\u00bb vuol significare \u00abpreparare\u00bb, nel senso di sottrarne la redazione materiale ad un corpo che pu\u00f2 essere meno qualificato; mentre \u00e8 il Consiglio dei Ministri che assume le responsabilit\u00e0 politiche ed eventualmente giuridiche di tale regolamentazione. Quindi, non vede in questa consulenza, in questa iniziativa ed in questo intervento dei Consigli ausiliari nulla che possa preoccupare e molto meno ledere la dignit\u00e0 del Parlamento.<\/p><p>Un pi\u00f9 lungo esame richiederebbe, a suo parere, il Consiglio economico, a cominciare dal modo di sua formazione: se cio\u00e8 esso debba essere formato, come \u00e8 proposto, da una specie di sintesi dei vari elementi dei Consigli ausiliari o debba essere costituito in modo separato. Ritiene che una risposta a tale quesito sia condizionata ad un esame pi\u00f9 approfondito sul modo di composizione dei Consigli ausiliari. Si tratta anche di accordarsi sulle funzioni particolari del Consiglio economico, ma ritiene intanto fondamentale il suo intervento nei rapporti di lavoro: accenna alla tendenza di sottrarre questi rapporti a qualsiasi regolamentazione, ma ritiene che invece si debba sempre tentare una composizione arbitrale. All\u2019onorevole Fabbri, che parlava di un presupposto di organizzazione, risponde che nel progetto vi \u00e8 il presupposto di questa disciplina che non \u00e8 sogno o reminiscenza di un regime passato, ma inizio di consacrazione costituzionale da parte della nuova Carta.<\/p><p>Non intende affatto, con ci\u00f2, dichiararsi certo della bont\u00e0 della sua proposta e comprende le accuse e le obiezioni fatte. Ricorda per\u00f2 che in Francia i contratti collettivi di lavoro sono sottoposti all\u2019approvazione di un organo burocratico qual \u00e8 il Ministro del lavoro.<\/p><p>PRESIDENTE osserva che la Francia \u00e8 stata sempre pi\u00f9 indietro dell\u2019Italia in fatto di legislazione sociale.<\/p><p>MORTATI ritiene che il problema centrale sia appunto quello di vedere se lo Stato debba prescindere da qualsiasi tentativo di regolamentazione dei conflitti di forze sociali in cui \u00e8 in giuoco tutta l\u2019economia del Paese. Egli non vede ancora chiaramente il modo di realizzare tale regolamentazione, ma ritiene che s\u00ec debba tentarla, e la proposta da lui presentata ha appunto valore di avviamento ad una discussione pi\u00f9 approfondita al riguardo.<\/p><p>La seduta termina alle 20.<\/p><p><em>Erano presenti:<\/em> Ambrosini, Bocconi, Bozzi, Bulloni, Calamandrei, Cappi, Conti, De Michele, Einaudi, Fabbri, Farini, Finocchiaro Aprile, Froggio, Fuschini, Grieco, Laconi, Lami Starnuti, La Rocca, Leone, Lussu, Mannironi, Mortati, Nobile, Perassi, Piccioni, Ravagnan, Rossi Paolo, Targetti, Terracini, Tosato, Uberti.<\/p><p><em>Assenti:<\/em> Bordon, Cannizzo, Castiglia, Codacci Pisanelli, Di Giovanni, Porzio, Zuccarini.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE SECONDA SOTTOCOMMISSIONE 86. RESOCONTO SOMMARIO DELLA SEDUTA DI MARTED\u00cc 28 GENNAIO 1947 PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TERRACINI INDICE Consigli ausiliari e Consiglio economico (Discussione) Presidente \u2013 Einaudi \u2013 Nobile \u2013 Fabbri \u2013 Bulloni \u2013 Laconi \u2013 Tosato \u2013 Bozzi \u2013 La Rocca \u2013 Ravagnan \u2013 Mannironi \u2013 Perassi [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_relevanssi_hide_post":"","_relevanssi_hide_content":"","_relevanssi_pin_for_all":"","_relevanssi_pin_keywords":"","_relevanssi_unpin_keywords":"","_relevanssi_related_keywords":"","_relevanssi_related_include_ids":"","_relevanssi_related_exclude_ids":"","_relevanssi_related_no_append":"","_relevanssi_related_not_related":"","_relevanssi_related_posts":"2017,2042,2085,1646,2036,2364","_relevanssi_noindex_reason":"","_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[127,70],"tags":[],"post_folder":[126],"class_list":["post-5429","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-1947-01ss","category-seconda-sottocommissione"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5429","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=5429"}],"version-history":[{"count":8,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5429\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":10715,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5429\/revisions\/10715"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=5429"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=5429"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=5429"},{"taxonomy":"post_folder","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fpost_folder&post=5429"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}