{"id":5427,"date":"2023-10-16T00:12:22","date_gmt":"2023-10-15T22:12:22","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5427"},"modified":"2023-12-08T23:51:53","modified_gmt":"2023-12-08T22:51:53","slug":"lunedi-27-gennaio-1947-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5427","title":{"rendered":"LUNED\u00cc 27 GENNAIO 1947"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"5427\" class=\"elementor elementor-5427\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-0cdeebf elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"0cdeebf\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-81a237b\" data-id=\"81a237b\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-1d7d632 elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"1d7d632\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/19470127sed085ss.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-82de583 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"82de583\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE<\/p><p>SECONDA SOTTOCOMMISSIONE<\/p><p>85.<\/p><p>RESOCONTO SOMMARIO<\/p><p>DELLA SEDUTA DI LUNED\u00cc 27 GENNAIO 1947<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>TERRACINI<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p><strong>Organizzazione costituzionale dello Stato<\/strong> (<em>Seguito della discussione<\/em>)<\/p><p>Presidente \u2013 Calamandrei \u2013 Bozzi \u2013 Uberti \u2013 Fuschini \u2013 Mortati \u2013 Nobile \u2013 Tosato \u2013 Fabbri \u2013 La Rocca \u2013 Einaudi \u2013 Perassi \u2013 Conti.<\/p><p>La seduta comincia alle 18.<\/p><p>Seguito della discussione sull\u2019organizzazione costituzionale dello Stato.<\/p><p>\u00a0<\/p><p>PRESIDENTE fa presente che nella riunione odierna dovr\u00e0 essere esaminato il progetto sul Consiglio di Stato e sulla Corte dei conti presentato dagli onorevoli Bozzi e Ambrosini. Avverte che la seconda Sezione della Sottocommissione, che ha avuto l\u2019incarico di redigere il progetto della Costituzione per la parte riguardante il potere giudiziario, ha gi\u00e0 stabilito le norme relative alla attivit\u00e0 giurisdizionale del Consiglio di Stato e della Corte dei conti. La Sottocommissione, quindi, dovr\u00e0 esaminare l\u2019attivit\u00e0 dei due organi anzidetti che non riguarda il campo giurisdizionale.<\/p><p>CALAMANDREI ricorda che nella seconda Sezione era stato proposto di trasformare le attuali Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato e della Corte dei conti in Sezioni specializzate della giurisdizione ordinaria, i cui componenti avrebbero dovuto essere reclutati, per farli diventare magistrati, tra i funzionari aventi quella preparazione amministrativa o contabile che attualmente hanno i consiglieri dei due istituti anzidetti. Tale proposta fu respinta e fu deciso di mantenere le Sezioni giurisdizionali della Corte dei conti e del Consiglio di Stato come organi speciali di giurisdizione. Unica innovazione quella per la quale \u00e8 stato ammesso che contro tutte le sentenze di tali giurisdizioni speciali \u00e8 possibile ricorrere presso la Corte di cassazione, il che attualmente era consentito soltanto in alcuni casi.<\/p><p>PRESIDENTE mette in discussione l\u2019articolo 1 del progetto presentato dagli onorevoli Bozzi e Ambrosini:<\/p><p>\u00abIl Consiglio di Stato \u00e8 l\u2019organo supremo di consulenza giuridico-amministrativa del Governo.<\/p><p>\u00abEsso d\u00e0 parere su richiesta del Governo o del Parlamento nei casi previsti dalla legge sugli atti della Pubblica amministrazione, sulle norme giuridiche da emanarsi dal potere esecutivo nonch\u00e9 sui disegni di legge di iniziativa governativa.<\/p><p>\u00abIl Governo pu\u00f2 commettere al Consiglio di Stato la formulazione di progetti di legge e di regolamenti.<\/p><p>\u00abSpetta, inoltre, al Consiglio di Stato la decisione dei ricorsi proposti contro gli atti illegittimi della Pubblica amministrazione nei termini fissati dalla legge\u00bb.<\/p><p>BOZZI avverte che presso la seconda Sezione della Sottocommissione fu anche trattata la questione se la Costituzione dovesse, oppur no, contenere qualche norma circa il modo di composizione del Consiglio di Stato e della Corte dei conti. A tale proposito egli fece una proposta, che \u00e8 riprodotta nel progetto in esame, ma che la seconda Sezione non accolse, stabilendo che il modo di composizione dei due istituti anzidetti dovesse essere rimesso alla legge. Si discusse a lungo se tale legge dovesse essere oppure no una legge costituzionale e infine si decise che dovesse essere una legge ordinaria.<\/p><p>Circa le funzioni del Consiglio di Stato, si pu\u00f2 affermare che esse hanno un carattere unitario, perch\u00e9 tale istituto, sia come organo consultivo che come organo giurisdizionale, esercita sempre una funzione di controllo, per quanto espressa, nei due casi, in modo diverso. Lo stesso si pu\u00f2 dire per la Corte dei conti.<\/p><p>Fa presente che egli e l\u2019onorevole Ambrosini credono necessario che nella Costituzione si abbia una delineazione del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, in cui siano chiaramente individuati la natura e i compiti di questi due fondamentali organi dello Stato.<\/p><p>Nel primo comma dell\u2019articolo in esame si stabilisce che il Consiglio di Stato \u00e8 \u00abl\u2019organo supremo di consulenza giuridico-amministrativa del Governo\u00bb. \u00c8 sembrato opportuno di usare l\u2019aggettivo \u00absupremo\u00bb, perch\u00e9 presso varie amministrazioni si hanno altri organi consultivi, con funzioni particolari e subordinate.<\/p><p>Nel secondo comma si ammette la possibilit\u00e0 che il Consiglio d\u00ec Stato sia chiamato a dare il suo parere su richiesta del Parlamento. Ci\u00f2 costituisce una innovazione, perch\u00e9 attualmente il Consiglio di Stato d\u00e0 pareri soltanto su richiesta del Governo. Si \u00e8 pensato, ai fini di un perfezionamento delle leggi \u2013 che \u00e8 un\u2019esigenza quanto mai sentita \u2013 che il Parlamento possa valersi della speciale competenza del Consiglio di Stato, quando esso lo ritenga opportuno. Inutile dire che la richiesta del parere del Consiglio di Stato da parte del Parlamento riguarder\u00e0 soltanto l\u2019aspetto tecnico legislativo e non mai il contenuto politico di un dato provvedimento.<\/p><p>Nel terzo comma si prevede anche la possibilit\u00e0 che il Governo commetta al Consiglio di Stato la formulazione di progetti di legge e di regolamenti.<\/p><p>Nel quarto ed ultimo comma \u00e8 stata riportata, con una formulazione diversa, la deliberazione gi\u00e0 approvata dalla seconda Sezione della Sottocommissione riguardante la competenza del Consiglio di Stato a decidere sui ricorsi proposti contro gli alti illegittimi della Pubblica amministrazione. Resta da decidere se la disposizione contenuta in questo comma debba essere trasferita nella parte della Costituzione relativa al potere giudiziario o essere mantenuta fra le norme riguardanti direttamente il Consiglio di Stato.<\/p><p>UBERTI \u00e8 contrario a che il Parlamento possa commettere al Consiglio di Stato la formulazione di progetti di legge e di regolamenti perch\u00e9, cos\u00ec stabilendo, si attribuirebbe ad un organo avente funzioni consultive compiti di carattere legislativo. Naturalmente nulla potr\u00e0 impedire al Parlamento di richiedere al Consiglio di Stato un parere su un dato provvedimento o la formulazione di un progetto di legge, ma non \u00e8 opportuno parlarne nella Costituzione: una norma in tal senso potrebbe, infatti, sembrare originata da una sfiducia nel Parlamento nella sua qualit\u00e0 di organo legiferante.<\/p><p>BOZZI assicura che, secondo il suo intendimento e quello dell\u2019onorevole Ambrosini, la disposizione dell\u2019articolo in esame, a cui si \u00e8 dichiarato contrario l\u2019onorevole Uberti, non \u00e8 stata dettata da un senso di sfiducia nel Parlamento. Intanto, la richiesta del parere del Consiglio di Stato da parte del Parlamento \u00e8 facoltativa e il Parlamento non \u00e8 affatto obbligato a seguire il parere espresso dal Consiglio di Stato, una volta che l\u2019abbia richiesto. Ed \u00e8 anche facoltativa la richiesta del Governo al Consiglio di Stato di formulare progetti di legge o di regolamento. Nell\u2019uno e nell\u2019altro caso, infine, si tratta sempre di una attivit\u00e0 consultiva limitata a un campo strettamente giuridico-amministrativo. A suo avviso, quindi, le preoccupazioni manifestate dall\u2019onorevole Uberti non hanno ragione d\u2019essere.<\/p><p>FUSCHINI propone che nell\u2019articolo in esame siano soppressi il secondo e il terzo comma, perch\u00e9 ritiene necessario, per affermare l\u2019autorit\u00e0 del Consiglio di Stato, che nella Costituzione siano inserite soltanto le disposizioni contenute nel primo e nell\u2019ultimo comma dell\u2019articolo anzidetto.<\/p><p>PRESIDENTE osserva che \u00e8 necessario parlare del Consiglio di Stato nella Costituzione, in quanto questo \u00e8 uno degli organi costituzionali d\u2019importanza rilevante. \u00c8 di accordo, per\u00f2, con l\u2019onorevole Fuschini nel ritenere che l\u2019articolo in esame debba essere formulato in modo pi\u00f9 conciso, come si conviene a una norma costituzionale. A suo avviso, il primo comma dovrebbe essere cos\u00ec redatto:<\/p><p>\u00abIl Consiglio di Stato \u00e8 organo di consulenza giuridico-amministrativa del Governo e del Parlamento\u00bb.<\/p><p>A tale comma dovrebbe seguire l\u2019ultimo, contenuto nell\u2019articolo presentato dagli onorevoli Bozzi e Ambrosini, in cui si stabilisce la competenza del Consiglio di Stato a decidere sui ricorsi proposti contro gli atti illegittimi della Pubblica amministrazione.<\/p><p>MORTATI rileva, circa l\u2019ultimo comma dell\u2019articolo in esame, che riguarda la competenza giurisdizionale del Consiglio di Stato su cui si \u00e8 gi\u00e0 pronunciata la seconda Sezione, che \u00e8 impreciso parlare di \u00abatti illegittimi\u00bb, e che pertanto bisognerebbe trovare una espressione pi\u00f9 appropriata.<\/p><p>Si domanda poi se sia il caso di inserire nella Costituzione una norma che stabilisca la facolt\u00e0 del Governo di valersi della consulenza giuridico-amministrativa del Consiglio di Stato. Una simile disposizione non gli sembra di rilevanza costituzionale. Si dovrebbe fare parola nella Costituzione della richiesta del parere del Consiglio di Stato da parte del Governo, se tale richiesta dovesse essere obbligatoria; consacrare invece in una norma costituzionale la facolt\u00e0 del Governo di richiedere pareri al Consiglio di Stato non gli sembra necessario. Si tratta, a suo avviso, di una materia che potrebbe essere riservata alla legge.<\/p><p>Ritiene eccessive le preoccupazioni manifestate dall\u2019onorevole Uberti circa la facolt\u00e0 del Governo di commettere al Consiglio di Stato la formulazione dei progetti di legge e dei regolamenti, secondo quanto dispone il terzo comma dell\u2019articolo in esame, e ci\u00f2 perch\u00e9 una tale facolt\u00e0 riguarda solo un momento della formazione della legge. Ma anche in questo caso \u00e8 da domandare se sia necessario includere una disposizione di questo genere nella Costituzione.<\/p><p>A suo avviso, il problema della consulenza giuridico-amministrativa del Consiglio di Stato rientra in quello pi\u00f9 vasto di una consulenza tecnica che dovrebbe essere data, ai fini di un migliore coordinamento di ogni disegno di legge con il complesso della legislazione vigente, da un apposito organo da costituirsi, che potrebbe assumere il nome di Consiglio ausiliario giuridico. Una proposta di articolo in tal senso, da aggiungersi alla parte della Costituzione riguardante il potere legislativo, \u00e8 gi\u00e0 stata fatta da lui, ma egli non vi insiste, perch\u00e9 ha intenzione di trasformarla in raccomandazione al futuro legislatore. Ad ogni modo, prescindendo dalla questione anzidetta, dichiara di non comprendere la ragione per la quale il Consiglio di Stato non potrebbe sussistere senza un esplicito riconoscimento della sua esistenza nella Costituzione. Non ritiene, infatti, necessario che tutti gli organi amministrativi dello Stato trovino nella Costituzione la loro origine. Tali organi possono benissimo trovare la ragione della loro esistenza nella legge ordinaria, quando ci\u00f2 non sia impedito espressamente da una norma della Costituzione. Le osservazioni fatte in proposito dal Presidente gli sembrano quindi infondate.<\/p><p>PRESIDENTE fa presente all\u2019onorevole Mortati che, usando l\u2019espressione: \u00abIl Consiglio di Stato \u00e8 organo di consulenza giuridico-amministrativa del Governo\u00bb, non si stabilirebbe la competenza esclusiva del Consiglio di Stato stesso in materia di consulenza giuridico-amministrativa.<\/p><p>NOBILE si domanda se sia necessario non solo menzionare nella Costituzione il Consiglio di Stato e la Corte dei conti, ma anche specificare con tanta precisione il loro modo di composizione, secondo quanto \u00e8 stato proposto con gli articoli in esame dagli onorevoli Bozzi e Ambrosini. A suo avviso, non si dovrebbe fare parola nella Costituzione del modo di composizione del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, perch\u00e9 in avvenire potrebbe sorgere la necessit\u00e0 di un cambiamento e allora si dovrebbe modificare la Costituzione.<\/p><p>Se poi si ritenesse opportuno menzionare il Consiglio di Stato e la Corte dei conti nella Costituzione, ci\u00f2 dovrebbe essere fatto in un solo articolo del seguente tenore:<\/p><p>\u00abSono organi ausiliari dello Stato il Consiglio di Stato, quale organo di consulenza giuridico-amministrativa, e la Corte dei conti, come organo di controllo di legalit\u00e0 degli atti del Governo. Una legge specificher\u00e0 i loro compiti e la loro composizione\u00bb.<\/p><p>CALAMANDREI desidera sapere la ragione per la quale gli onorevoli Bozzi e Ambrosini hanno ritenuto opportuno di menzionare nella Costituzione il Consiglio di Stato come organo di consulenza giuridico-amministrativa e non altri organi consultivi quali, ad esempio, il Consiglio Superiore dell\u2019istruzione pubblica, il Consiglio Superiore delle belle arti e quello dei lavori pubblici.<\/p><p>BOZZI dichiara che gli organi consultivi a cui ha fatto riferimento l\u2019onorevole Calamandrei sono menzionati in un altro articolo proposto dall\u2019onorevole Mortati.<\/p><p>PRESIDENTE ritiene assolutamente necessario che nella Costituzione siano espressamente menzionati il Consiglio di Stato e la Corte dei conti e specificate le loro funzioni, per impedire che tali organi possano in qualche modo assumere o assorbire compiti che ad essi naturalmente non competono.<\/p><p>TOSATO \u00e8 favorevole alla proposta dell\u2019onorevole Mortati di non fare alcun accenno nella Costituzione alla funzione consultiva del Consiglio di Stato. Ritiene, infatti, che nella Costituzione debbano essere soltanto ricordati gli organi aventi funzioni costituzionali. Il Consiglio di Stato attualmente non ha funzioni simili. Potrebbe comprendere una norma riguardante il Consiglio di Stato, qualora si stabilisse l\u2019obbligo di richiedere il suo parere almeno sui progetti di legge di iniziativa governativa, prima che essi siano sottoposti all\u2019approvazione delle due Camere. In tal caso il parere del Consiglio di Stato assumerebbe un valore costituzionale, in quanto rappresenterebbe una determinata fase del procedimento di formazione delle leggi. Ma, allo stato attuale, le funzioni del Consiglio di Stato non hanno tale rilevanza costituzionale, essendo di carattere puramente consultivo in materia amministrativa. D\u2019altra parte, le proposte degli onorevoli Bozzi e Ambrosini non mirano a dare un carattere costituzionale alle funzioni del Consiglio di Stato.<\/p><p>Indubbiamente \u00e8 un\u2019esigenza da tutti sentita quella di procedere con una certa omogeneit\u00e0 nella formulazione delle leggi. \u00c8 da dubitare, per\u00f2, che il Consiglio di Stato, cos\u00ec come esso attualmente \u00e8 costituito, possa sodisfare a una simile esigenza. Si dovrebbe, a suo avviso, per ottenere una migliore formulazione delle leggi con criteri unitari, costituire un apposito Consiglio legislativo da inquadrare negli uffici della Presidenza del Consiglio. La soluzione di questo problema \u00e8 per\u00f2 ancora prematura e non \u00e8 il caso di pregiudicarla con decisioni affrettate. Anche in considerazione di ci\u00f2, \u00e8 bene che il Consiglio di Stato continui a svolgere le sue funzioni attuali.<\/p><p>BOZZI fa presente all\u2019onorevole Tosato che nel progetto della Costituzione non sempre sono state introdotte soltanto norme su materie di carattere costituzionale. Certamente non si pu\u00f2 sostenere che il Consiglio di Stato sia un organo costituzionale nel senso tecnico della parola; tuttavia bisogna riconoscere che i rapporti prospettati nell\u2019articolo in esame fra il Consiglio di Stato da una parte e, dall\u2019altra, il Governo e il Parlamento hanno indubbiamente una rilevanza costituzionale. Osserva poi che si potr\u00e0 sempre far fronte alle esigenze di una pi\u00f9 estesa consulenza giuridico-amministrativa sugli atti del Governo con la formulazione da lui proposta insieme all\u2019onorevole Ambrosini, se ci\u00f2 dovesse rendersi necessario.<\/p><p>FABBRI propone di sostituire all\u2019articolo in esame un altro cos\u00ec concepito:<\/p><p>\u00abIl Consiglio di Stato \u00e8 costituito a garanzia dei cittadini per l\u2019attuazione della giustizia negli atti della Pubblica amministrazione.<\/p><p>\u00abLe leggi regolano i casi, le forme e i termini per la richiesta di pareri, vincolanti o no, al Consiglio di Stato da parte del Governo e per la presentazione dei ricorsi contro atti dell\u2019amministrazione da parte dei cittadini\u00bb.<\/p><p>In tale formulazione si avrebbe una definizione riassuntiva delle due funzioni del Consiglio di Stato, quella consultiva e quella giurisdizionale. Non \u00e8 del parere che alla parola \u00abatti\u00bb debba essere aggiunta la parola \u00abillegittimi\u00bb, perch\u00e9 con ci\u00f2 si escluderebbe il controllo di merito.<\/p><p>BOZZI trova troppo analitico il testo dell\u2019articolo presentato dall\u2019onorevole Fabbri, che sostanzialmente, del resto, riproduce la enunciazione proposta da lui e dall\u2019onorevole Ambrosini, e pertanto, anche a nome di questo, dichiara di essere favorevole alla formulazione suggerita dal Presidente.<\/p><p>LA ROCCA ritiene che debba essere fissata nella Costituzione la competenza del Consiglio di Stato, in modo da impedire che quest\u2019organo possa in avvenire assumere pi\u00f9 estese attribuzioni. \u00c8 pertanto favorevole a che nella Costituzione si faccia menzione del Consiglio di Stato con una formulazione il pi\u00f9 possibilmente breve e precisa.<\/p><p>MORTATI dichiara che la sua proposta di non fare alcun accenno nella Costituzione alla funzione consultiva del Consiglio di Stato non sta a significare che egli intende abolire tale funzione.<\/p><p>EINAUDI \u00e8 contrario alla proposta dell\u2019onorevole Mortati e favorevole a quella del Presidente, perch\u00e9 ritiene che il problema dell\u2019attribuzione ad altri organismi della funzione di dar pareri sulla formazione delle leggi non sia ancora abbastanza approfondita. In considerazione di ci\u00f2, \u00e8 dell\u2019avviso che nella Costituzione si debba far menzione della funzione consultiva del Consiglio di Stato.<\/p><p>La riorganizzazione del Consiglio di Stato all\u2019epoca di Napoleone ebbe lo scopo di attribuire ad un unico Corpo il compito di dar pareri, non soltanto su questioni riguardanti la Pubblica amministrazione, ma anche sulla formazione delle leggi. Oggi che si prospetta l\u2019opportunit\u00e0 di creare un altro Consiglio a cui affidare la mansione di esprimere pareri sulla formazione delle leggi, non si vorrebbe fare alcun accenno nella Costituzione alla funzione consultiva del Consiglio di Stato. Se un simile criterio dovesse essere accolto, si verrebbe indubbiamente a pregiudicare ci\u00f2 che l\u2019esperienza potrebbe suggerire di fare nell\u2019avvenire.<\/p><p>Ricorda che il Consiglio di Stato fu creato solo per dare pareri: la funzione giurisdizionale gli fu attribuita in un secondo momento, dopo un celebre discorso di Silvio Spaventa.<\/p><p>Ritiene infine che con la formula proposta dal Presidente non si pregiudichi la possibilit\u00e0 della creazione di altri organismi che dovessero venire ad assumere la competenza del Consiglio di Stato.<\/p><p>PRESIDENTE mette in votazione la proposta degli onorevoli Mortati e Tosato, secondo la quale nella Costituzione non si dovrebbe fare parola della funzione consultiva del Consiglio di Stato.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvata<\/em>).<\/p><p>Avverte che \u00e8 ora in discussione la sua proposta per la quale l\u2019articolo concernente la funzione consultiva del Consiglio di Stato dovrebbe essere cos\u00ec concepita:<\/p><p>\u00abIl Consiglio di Stato \u00e8 organo di consulenza giuridico-amministrativa del Governo e del Parlamento\u00bb.<\/p><p>Con l\u2019accoglimento della proposta anzidetta, sarebbero esclusi dalla formulazione dell\u2019articolo il secondo e il terzo comma dell\u2019articolo proposto dagli onorevoli Bozzi e Ambrosini. Quanto al quarto comma ritiene inutile metterlo in votazione, perch\u00e9 la disposizione in esso contenuta \u00e8 gi\u00e0 stata approvata dalla seconda Sezione della Sottocommissione. Metter\u00e0 in votazione la formula da lui proposta prima di quella suggerita dall\u2019onorevole Fabbri, perch\u00e9 \u00e8 assai pi\u00f9 concisa.<\/p><p>FABBRI sarebbe disposto a ritirare la sua proposta, se dalla formulazione suggerita dal Presidente questi volesse togliere le parole \u00abe del Parlamento\u00bb. La Presidenza di ciascuna delle Camere potr\u00e0 sempre richiedere, se lo riterr\u00e0 opportuno, il parere del Consiglio di Stato su di un dato provvedimento, ma sarebbe fuori luogo esigere un atto solenne, quale una deliberazione del Parlamento, affinch\u00e9 questo potesse richiedere il parere del Consiglio di Stato. D\u2019altra parte, ci\u00f2 costituirebbe una implicita svalutazione dell\u2019autorit\u00e0 e del prestigio delle Assemblee legislative.<\/p><p>PRESIDENTE ritiene che anche il Parlamento, oltre che il Governo, possa rivolgersi al Consiglio di Stato per la richiesta di un parere. Non si dimentichi, poi, che si tratterebbe di una facolt\u00e0, non gi\u00e0 di un obbligo, e che il parere espresso dal Consiglio di Stato non sarebbe vincolante.<\/p><p>Ad ogni modo metter\u00e0 ai voti per divisione la formula da lui proposta.<\/p><p>TOSATO \u00e8 contrario alla formula proposta dal Presidente, perch\u00e9 \u00e8 troppo generica.<\/p><p>FABBRI si dichiara pure contrario alla formula del Presidente, perch\u00e9 con essa si mette in luce soltanto la funzione consultiva del Consiglio di Stato, mentre con l\u2019articolo da lui proposto si stabilisce contemporaneamente che i compiti del Consiglio di Stato sono di natura giurisdizionale e consultiva.<\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti la formula:<\/p><p>\u00abIl Consiglio di Stato \u00e8 organo di consulenza giuridico-amministrativa del Governo\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>).<\/p><p>Avverte che ora \u00e8 in discussione il seguito della formula da lui proposta: \u00abe del Parlamento\u00bb.<\/p><p>PERASSI osserva che, usando il termine \u00abParlamento\u00bb, si pu\u00f2 far sorgere il dubbio che la richiesta di un parere al Consiglio di Stato da parte delle Assemblee legislative debba essere deliberata da ambedue le Camere congiuntamente.<\/p><p>BOZZI ritiene ovvio che per la richiesta di un parere al Consiglio di Stato da parte del Parlamento basti una deliberazione di una delle due Camere.<\/p><p>PRESIDENTE osserva che, per la richiesta di un parere al Consiglio di Stato da parte del Parlamento, non dovrebbe essere necessaria una deliberazione in forma solenne del Parlamento stesso: potrebbe bastare a tal fine una richiesta delle Commissioni legislative della Camera.<\/p><p>NOBILE voter\u00e0 contro la proposta di aggiungere alla formula test\u00e9 approvata le parole \u00abe del Parlamento\u00bb, perch\u00e9 a suo avviso ci\u00f2 potrebbe essere interpretato nel senso che il Parlamento sia quasi obbligato a richiedere il parere del Consiglio di Stato.<\/p><p>FUSCHINI \u00e8 contrario alla proposta in discussione, perch\u00e9 ritiene che essa diminuirebbe la libert\u00e0 d\u2019azione del Parlamento.<\/p><p>CONTI si associa alle ragioni esposte dall\u2019onorevole Fuschini.<\/p><p>PRESIDENTE crede che sia pi\u00f9 opportuno, in considerazione dell\u2019osservazione fatta dall\u2019onorevole Perassi, usare l\u2019espressione \u00abdelle Camere\u00bb, anzich\u00e9 quella \u00abdel Parlamento\u00bb. Mette pertanto in votazione la proposta di aggiungere alla formula test\u00e9 approvata le parole: \u00abe delle Camere\u00bb.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvata<\/em>).<\/p><p>Avverte che, in seguito all\u2019esito della votazione, l\u2019articolo concernente la funzione consultiva del Consiglio di Stato, approvato dalla Sottocommissione, resta cos\u00ec concepito:<\/p><p>\u00abIl Consiglio di Stato \u00e8 organo di consulenza giuridico-amministrativa del Governo\u00bb.<\/p><p>Mette in discussione l\u2019articolo 2, relativo alla Corte dei conti, del progetto presentato dagli onorevoli Bozzi e Ambrosini:<\/p><p>\u00abLa Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legalit\u00e0 sugli atti del Governo, nonch\u00e9, anche in via successiva, su quelli di gestione del bilancio dello Stato e degli enti alla cui gestione lo Stato concorre in via ordinaria.<\/p><p>\u00abIl Parlamento pu\u00f2 richiedere che il Presidente della Corte dei conti intervenga alle sedute per riferire in sede di approvazione del rendiconto generale dello Stato\u00bb.<\/p><p>NOBILE \u00e8 contrario a che l\u2019articolo in discussione sia incluso nella Costituzione, perch\u00e9 esso contiene disposizioni troppo particolareggiate. Per il caso in esame basta il rinvio alla legge.<\/p><p>PRESIDENTE avverte che l\u2019onorevole Mortati propone di sostituire all\u2019articolo in esame un altro cos\u00ec concepito:<\/p><p>\u00abLa Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimit\u00e0 sugli atti del Governo, nonch\u00e9 quello preventivo e successivo sull\u2019amministrazione finanziaria dello Stato e degli enti alla cui gestione lo Stato concorre in via ordinaria con propri contributi, secondo le norme stabilite da apposita legge.<\/p><p>\u00abEssa riferisce direttamente al Parlamento sui risultati del riscontro effettuato.<\/p><p>\u00abComunicazione delle relazioni \u00e8 data al Primo Ministro. Questi pu\u00f2 giovarsi dell\u2019opera della Corte dei conti al fine della coordinazione dell\u2019azione dei vari Ministeri e della vigilanza nel loro funzionamento.<\/p><p>\u00abLa legge determina le condizioni necessarie ad assicurare l\u2019indipendenza dell\u2019istituto e dei suoi componenti di fronte al Governo\u00bb.<\/p><p>MORTATI dichiara che la rilevanza costituzionale della Corte dei conti sorge dal fatto che, secondo quanto \u00e8 stato sempre inteso dal 1862 sino ad oggi, l\u2019istituto della Corte dei conti \u00e8 un organo ausiliario del Parlamento nella importante funzione del controllo finanziario. Difatti, una delle funzioni fondamentali del Parlamento \u00e8 quella del controllo sulla gestione finanziaria dello Stato. La Corte dei conti corrisponde con il Parlamento in due momenti: nel momento in cui invia alle Assemblee legislative il rendiconto e la relazione sul rendiconto generale della spesa, a chiusura del bilancio consuntivo; e nel momento in cui trasmette alle Assemblee legislative stesse i decreti registrati con riserva. Questi rapporti con il Parlamento pongono la rilevanza costituzionale della Corte dei conti.<\/p><p>Tale rilevanza, a suo avviso, deve essere senz\u2019altro affermata nella Costituzione, perch\u00e9 una delle pi\u00f9 gravi iatture nel momento presente \u00e8 data dalla mancanza di ogni controllo efficace sulle spese pubbliche. Il Parlamento, vista l\u2019enormit\u00e0 delle spese che lo Stato oggi \u00e8 costretto a sopportare, non \u00e8 sempre in grado di effettuare quel controllo. Si pu\u00f2 obiettare che neanche la Corte dei conti ha eseguito sempre soddisfacentemente il controllo sulle spese pubbliche; ma questa, a suo avviso, non \u00e8 una ragione per negare l\u2019importanza del controllo sulle spese pubbliche, anzi costituisce una ragione di pi\u00f9 per rendere maggiormente efficace tale controllo e rafforzare il potere della Corte dei conti.<\/p><p>Nell\u2019articolo da lui proposto \u00e8 previsto sia il controllo preventivo sugli atti del Governo che importino una spesa, sia il controllo nella gestione finanziaria vera e propria. Quanto al controllo preventivo, \u00e8 da osservare che esso \u00e8 esercitato mediante una serie di interventi della Corte dei conti, quanto mai utili ai fini della tutela della legalit\u00e0. Tale controllo non si risolve soltanto in atti annullati o dichiarati illegittimi, ma anche in una mancata emanazione di provvedimenti contrari alle disposizioni di legge. In altri termini, la Corte dei conti, mediante i suoi contatti con le diverse amministrazioni dello Stato, fa preventivamente sapere che certi provvedimenti non possono essere adottati, perch\u00e9 contrari alla legge. \u00c8 cos\u00ec che molti provvedimenti illegittimi non vengono adottati da parte delle varie amministrazioni. Il controllo preventivo sugli atti del Governo riguarda anche l\u2019uniformit\u00e0 di interpretazione di norme che, pur avendo un unico oggetto, si riferiscono a varie amministrazioni. L\u2019intervento preventivo della Corte dei conti giova cos\u00ec a conferire unit\u00e0 di esecuzione a disposizioni di legge, che altrimenti potrebbero essere applicate con criteri diversi dalle singole amministrazioni. \u00c8 da osservare soltanto che in tale campo il controllo preventivo della Corte dei conti dovrebbe essere reso assai pi\u00f9 efficace.<\/p><p>Ritiene che sia anche opportuno sancire l\u2019esigenza del controllo preventivo sull\u2019amministrazione di enti alla cui gestione lo Stato concorre in via ordinaria con propri contributi, secondo le norme stabilite da apposite leggi.<\/p><p>\u00c8 bene inoltre stabilire nella Costituzione che la Corte dei conti riferisce direttamente al Parlamento sui risultati del riscontro effettuato: per mezzo, infatti, della relazione inviata dalla Corte dei conti al Parlamento, viene a crearsi un contatto diretto tra questa e il Parlamento stesso, e in tal modo si pu\u00f2 evitare ogni intromissione del Governo, che \u00e8 l\u2019organo controllato.<\/p><p>\u00c8 poi dell\u2019avviso che nella Costituzione si debba fare parola del fatto che il Primo Ministro pu\u00f2 giovarsi dell\u2019opera della Corte dei conti al fine della coordinazione dell\u2019azione dei vari Ministeri e della vigilanza nel loro funzionamento, in relazione a quella speciale posizione di superiorit\u00e0 che si \u00e8 voluto conferire al Presidente del Consiglio.<\/p><p>L\u2019ultimo comma dell\u2019articolo da lui proposto stabilisce che la legge determina le condizioni necessarie ad assicurare l\u2019indipendenza della Corte dei conti e dei suoi componenti di fronte al Governo. Una tale disposizione si rende necessaria per impedire che il Governo possa interferire nell\u2019azione che la Corte dei conti \u00e8 chiamata a svolgere come organo di controllo. Con il rinvio alla legge in tale campo si mira poi a non gravare la Costituzione di disposizioni troppo particolari.<\/p><p>Non \u00e8 favorevole al secondo comma dell\u2019articolo 2 proposto dagli onorevoli Bozzi e Ambrosini, con il quale si dispone che il Parlamento pu\u00f2 richiedere che il Presidente della Corte dei conti intervenga alle sedute per riferire in sede di approvazione del rendiconto generale dello Stato. Ci\u00f2 sarebbe contrario al principio per il quale non si ammette l\u2019intervento di estranei al Parlamento. A suo avviso, nulla pu\u00f2 impedire che una Commissione parlamentare inviti il Presidente della Corte dei conti a riferire: tale facolt\u00e0 per\u00f2 non dovrebbe essere sancita in un\u2019apposita norma costituzionale.<\/p><p>Sarebbe opportuno anche non accogliere l\u2019articolo 3 proposto dagli onorevoli Bozzi \u00e8 Ambrosini, relativo ai decreti registrati con riserva, perch\u00e9 la materia di quest\u2019articolo potrebbe formare oggetto di regolamentazione legislativa, e ci\u00f2 tanto pi\u00f9 in quanto si tratterebbe di confermare disposizioni gi\u00e0 esistenti.<\/p><p>EINAUDI si associa alle dichiarazioni fatte dall\u2019onorevole Mortati. La Corte dei conti \u00e8 un istituto che merita di essere menzionato nella Costituzione. Nei regimi precedenti all\u2019epoca parlamentare era la Corte dei conti che aveva il compito di controllare le spese pubbliche ed essa lo assolveva con la pi\u00f9 grande severit\u00e0. Basti ricordare a tale proposito che in Piemonte la Corte dei conti si sottometteva alla volont\u00e0 del Sovrano circa la richiesta di spese soltanto dopo il terzo comandamento: in tal caso per\u00f2 essa dichiarava di interinare il decreto relativo a determinate spese soltanto perch\u00e9 le era stato ordinato di interinarlo. Questa funzione storica della Corte dei conti non \u00e8 scemata di importanza nell\u2019epoca moderna con il regime parlamentare. La Corte dei conti ha costituito e costituisce ancora il terrore di tutti coloro che si propongono di locupletarsi ai danni della pubblica finanza. \u00c8 pertanto necessario affermare nella maniera pi\u00f9 chiara e precisa la funzione che la Corte dei conti \u00e8 chiamata a svolgere e ci\u00f2 perch\u00e9, una volta che le spese sono state avviate, riesce impossibile al Parlamento di impedirle. Occorre anche affermare nella Costituzione che il Presidente e i consiglieri della Corte dei conti debbono essere indipendenti dal potere esecutivo. Gli onorevoli Bozzi e Ambrosini hanno proposto che tali alti funzionari siano nominati dal Presidente della Repubblica, su proposta delle Presidenze dei due rami del Parlamento. Al riguardo non intende fare una proposta precisa: si limita soltanto a dichiarare che il Parlamento dovrebbe intervenire indirettamente nella nomina del Presidente e dei consiglieri della Corte dei conti. Osserva che non di rado la carica di consigliere della Corte dei conti \u00e8 conferita come premio ai funzionari anziani dei Ministeri finanziari. Tale sistema pu\u00f2 anche presentare qualche vantaggio, se le persone cos\u00ec nominate hanno effettivamente la dovuta competenza; ma non vi si dovrebbe ricorrere, come spesso accade, per allontanare qualche direttore generale da un Ministero e promuovere al suo posto un altro.<\/p><p>Dubita poi se sia opportuno stabilire la possibilit\u00e0 di fare intervenire il Presidente della Corte dei conti alle sedute del Parlamento per riferire in sede di approvazione del rendiconto generale dello Stato. A tale riguardo osserva che potrebbe essere ripristinato l\u2019istituto del Commissario, che un tempo aveva l\u2019incarico di riferire al Parlamento su determinate branche della Pubblica amministrazione in sede di discussione del bilancio. Non ritiene infine opportuno stabilire nella Costituzione che il Primo Ministro possa giovarsi dell\u2019opera della Corte dei conti al fine della coordinazione dell\u2019azione dei vari Ministeri e della vigilanza nel loro funzionamento; ci\u00f2 per non aggiungere un altro compito ai quelli gi\u00e0 gravi ed importanti che l\u2019istituto in questione \u00e8 chiamato ad assolvere.<\/p><p>PERASSI \u00e8 perfettamente d\u2019accordo con l\u2019onorevole Mortati sulla necessit\u00e0 di menzionare nella Costituzione la Corte dei conti, perch\u00e9 la sua funzione di controllo si ricollega, come giustamente \u00e8 stato osservato dall\u2019onorevole Mortati stesso, con quella specifica del Parlamento.<\/p><p>Desidera fare una sola osservazione relativamente alla disposizione contenuta nel primo comma dell\u2019articolo proposto dall\u2019onorevole Mortati, secondo cui il controllo preventivo e successivo della Corte dei conti dovrebbe esercitarsi anche sull\u2019amministrazione finanziaria degli enti alla gestione dei quali lo Stato concorre in via ordinaria con propri contributi. Dubita dell\u2019opportunit\u00e0 di inserire una tale disposizione nella Costituzione, perch\u00e9 il controllo di molti enti alla cui gestione lo Stato concorre con propri contributi avviene per mezzo di speciali Collegi, nei quali la Corte dei conti \u00e8 rappresentata da un suo funzionario. Si tratta cio\u00e8 di un controllo indiretto da parte dell\u2019istituto in questione. Sar\u00e0 meglio quindi che la legge ordinaria stabilisca volta per volta quali enti debbano essere sottoposti al controllo diretto e quali altri al controllo indiretto della Corte dei conti.<\/p><p>NOBILE riconosce che le osservazioni degli onorevoli Mortati ed Einaudi sono quanto mai importanti e vi si associa.<\/p><p>PRESIDENTE \u00e8 favorevole al controllo preventivo di legalit\u00e0 sugli atti finanziari del Governo, ma vorrebbe escludere da tale controllo gli atti del Governo che non comportino spese, non vedendone la ragione. Ci\u00f2 considerato, propone il seguente emendamento all\u2019articolo presentato dagli onorevoli Bozzi e Ambrosini:<\/p><p>\u00abLa Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legalit\u00e0 su tutti gli atti del Governo che comportino spese\u00bb.<\/p><p>\u00c8 anche contrario alla proposta degli onorevoli Bozzi e Ambrosini, secondo la quale il Parlamento potrebbe richiedere che il Presidente della Corte dei conti intervenga alle sedute per riferire in sede di approvazione del rendiconto generale dello Stato, e ci\u00f2 innanzi tutto perch\u00e9 la Corte dei conti presenta al Parlamento una relazione che pu\u00f2 sempre sodisfare a tutte le esigenze, e in secondo luogo perch\u00e9, stando alla realt\u00e0 dei fatti, l\u2019esame del rendiconto generale dello Stato da parte del Parlamento avviene in maniera sommaria: sarebbe inutile quindi un intervento del Presidente della Corte dei conti per dare delucidazioni, di cui il Parlamento praticamente non si varrebbe.<\/p><p>\u00c8 d\u2019accordo con l\u2019onorevole Einaudi circa la necessit\u00e0 di stabilire un intervento diretto della Camera nella nomina del Presidente e dei consiglieri della Corte dei conti.<\/p><p>\u00c8 contrario infine alla proposta dell\u2019onorevole Mortati, secondo la quale il Primo Ministro potrebbe giovarsi dell\u2019opera della Corte dei conti al fine della coordinazione dell\u2019azione dei vari Ministeri e della vigilanza nel loro funzionamento, e ci\u00f2 anche in relazione all\u2019emendamento da lui presentato, perch\u00e9 la Corte dei conti, a suo avviso, se deve controllare gli atti finanziari delle varie amministrazioni, non dovrebbe mai intervenire in quelli dei diversi Ministeri, che non comportassero spese.<\/p><p>EINAUDI dichiara che un\u2019osservazione fatta dal Presidente deve esser messa in debito rilievo, cio\u00e8 quella concernente il carattere formale che ormai ha assunto il controllo delle pubbliche spese da parte del Parlamento. \u00c8 necessario che il Parlamento riprenda ad esercitare tale controllo con l\u2019oculatezza e l\u2019efficacia di un tempo. Le Commissioni della Camera e del Senato dovrebbero tornare a controllare le spese di ogni singolo Ministero e non limitarsi ad un esame superficiale del bilancio statale. Ci\u00f2 un tempo veniva fatto con grande rigorosit\u00e0. Qualche volta in quest\u2019opera di controllo si esagerava o per ragioni elettorali o per inimicizie personali; ma ci\u00f2 non toglie che il rigore fosse giusto. Sar\u00e0 bene ricordare a tale proposito quanto avviene negli Stati Uniti in cui non solo i Segretari di Stato, ma anche gli stessi funzionari sono quotidianamente chiamati per dare giustificazione del loro operato davanti alle Commissioni del Congresso. Negli Stati Uniti d\u2019America si \u00e8 molto cauti in materia di spese, perch\u00e9 si sa di essere chiamati a rendere ragione di esse davanti al Congresso.<\/p><p>Desidera poi osservare che non \u00e8 necessario n\u00e9 opportuno che in tutti i casi il controllo della Corte dei conti sia esercitato nella stessa maniera. Occorre infatti che sia esercitato compatibilmente con le esigenze di ogni data amministrazione. Ad esempio, l\u2019amministrazione ferroviaria deve far marciare ogni giorno regolarmente i treni e pu\u00f2 essere quindi costretta a procedere ad alcune spese immediate per assicurare la regolarit\u00e0 del servizio. In tal caso non \u00e8 possibile fare ricorso al sistema di controllo usato normalmente dalla Corte dei conti, perch\u00e9 risulterebbe di intralcio al funzionamento delle ferrovie. Ci\u00f2 valga come esempio, perch\u00e9 gi\u00e0 la Corte dei conti esercita il controllo sulle ferrovie dello Stato in maniera diversa da quella con cui l\u2019esercita sulle altre amministrazioni dello Stato. Quello che interessa \u00e8 che l\u2019articolo della Costituzione, relativo alla Corte dei conti, sia redatto in modo da non impedire l\u2019uso di diversi sistemi di controllo a seconda delle esigenze particolari delle varie amministrazioni dello Stato.<\/p><p>Cos\u00ec anche gli sembra troppo rigida la disposizione proposta dall\u2019onorevole Mortati, secondo la quale la Corte dei conti dovrebbe esercitare il controllo preventivo e successivo sull\u2019amministrazione finanziaria degli enti alla cui gestione lo Stato concorra con propri contributi, perch\u00e9 pu\u00f2 accadere che il concorso dello Stato alla gestione di tali enti sia per una minima parte del loro bilancio. In tal caso sottoporre tutta la gestione di quegli enti al controllo della Corte dei conti potrebbe portare a seri inconvenienti nel loro funzionamento.<\/p><p>Egualmente troppo rigida e restrittiva \u00e8 la proposta fatta dal Presidente, per la quale il controllo preventivo di legalit\u00e0 da parte della Corte dei conti non dovrebbe aver luogo per gli atti del Governo che non comportino spese: vi possono essere infatti atti che siano causa di spesa non gi\u00e0 direttamente, ma indirettamente. Se si volesse accogliere la proposta del Presidente, bisognerebbe trovare un\u2019altra formula pi\u00f9 adeguata ai diversi casi.<\/p><p>BOZZI \u00e8 contrario alla proposta di emendamento fatta dal Presidente per le considerazioni gi\u00e0 esposte dall\u2019onorevole Einaudi. In ogni modo, rileva che non \u00e8 facile distinguere un atto che non comporti spese da un altro che le comporti. \u00c8 poi anche contrario all\u2019emendamento proposto dal Presidente, perch\u00e9 il controllo preventivo, che l\u2019onorevole Mortati ha definito di legittimit\u00e0 e che sarebbe meglio denominare di legalit\u00e0, sugli atti del Governo da parte della Corte dei conti \u00e8 una delle garanzie fondamentali dello Stato di diritto: con esso infatti si esercita un giudizio sulla conformit\u00e0 o meno dell\u2019atto del Governo alla legge.<\/p><p>\u00c8 stato osservato che l\u2019eventuale intervento presso il Parlamento del Presidente della Corte dei conti per riferire sul rendiconto generale dello Stato, secondo quanto egli ha proposto insieme all\u2019onorevole Ambrosini, sarebbe contrario al divieto fatto agli estranei di partecipare alle sedute del Parlamento stesso. La deroga a tale principio, a suo avviso, pu\u00f2 essere giustificata se si tenga presente che la Corte dei conti \u00e8 sostanzialmente un organo paraparlamentare. Comunque, non crede che la proposta in questione possa risolversi in una menomazione dell\u2019autonomia del Parlamento: con essa si voleva soltanto affermare che, data la posizione della Corte dei conti, il Presidente di essa potesse essere invitato dal Parlamento ad intervenire alle sedute per riferire in sede di approvazione del rendiconto generale dello Stato.<\/p><p>Non \u00e8 favorevole poi al penultimo comma dell\u2019articolo proposto dall\u2019onorevole Mortati, secondo cui il Primo Ministro potrebbe giovarsi dell\u2019opera della Corte dei conti al fine della vigilanza su l\u2019azione svolta dei vari Ministeri. Pu\u00f2 essere che tale vigilanza sia necessaria, ma non crede che ci\u00f2 costituisca una materia di carattere costituzionale. Tuttavia, osserva che un\u2019attivit\u00e0 del Primo Ministro nel senso indicato dalla proposta dell\u2019onorevole Mortati, pu\u00f2 aversi di riflesso dall\u2019attivit\u00e0 stessa che la Corte dei conti \u00e8 chiamata a svolgere.<\/p><p>L\u2019osservazione fatta dall\u2019onorevole Perassi circa l\u2019opportunit\u00e0 di non inserire nella Costituzione la norma proposta dall\u2019onorevole Mortati, secondo cui dovrebbe essere ammesso anche il controllo preventivo e successivo sull\u2019amministrazione finanziaria degli enti alla cui gestione lo Stato concorra con propri contributi, conferma a suo avviso la necessit\u00e0 della norma proposta. \u00c8 noto infatti che oggi \u00e8 in atto un decentramento amministrativo che certo non \u00e8 da approvarsi, per cui si istituiscono sezioni staccate della Corte dei conti, presso, ad esempio, gli uffici regionali del Ministero dei lavori pubblici. Ci\u00f2 \u00e8 un male, perch\u00e9 fa perdere alla Corte dei conti quella visione generale che \u00e8 indispensabile affinch\u00e9 essa possa espletare efficacemente la sua funzione di controllo.<\/p><p>Quanto all\u2019articolo 3, che riguarda i decreti registrati con riserva, dichiara, anche a nome dell\u2019onorevole Ambrosini, di essere disposto a ritirarlo.<\/p><p>MORTATI \u00e8 contrario alla proposta di emendamento fatta dal Presidente: se essa dovesse essere accolta, si introdurrebbe una grave modificazione nei compiti affidati alla Corte dei conti, che dal 1862 sino ad oggi ha sempre svolto in modo encomiabile la sua attivit\u00e0. Forse il Presidente con la sua proposta mira ad evitare il sorgere di un eventuale contrasto tra la Corte dei conti e il Governo; ma in tal caso \u00e8 da osservare che pu\u00f2 soccorrere il rimedio della registrazione con riserva. Tale procedimento, infatti, non comporta l\u2019arresto dell\u2019attivit\u00e0 amministrativa, perch\u00e9 l\u2019atto registrato con riserva dalla Corte dei conti segue egualmente il suo corso. Non vi sono quindi ragioni plausibili per giustificare la proposta di emendamento fatta dal Presidente.<\/p><p>FABBRI \u00e8 contrario all\u2019istituzione dei molteplici enti alla cui gestione lo Stato concorre con i propri contributi. D\u2019altra parte, poich\u00e9 tali enti esistono e non sarebbe possibile sopprimerli, non ritiene opportuno che per essi si debba prescrivere il controllo della Corte dei conti, perch\u00e9 ci\u00f2 ne intralcerebbe gravemente il funzionamento, secondo quanto giustamente hanno osservato gli onorevoli Perassi ed Einaudi.<\/p><p>FUSCHINI \u00e8 favorevole all\u2019articolo proposto dall\u2019onorevole Mortati con le modificazioni suggerite dagli onorevoli Perassi ed Einaudi.<\/p><p>PRESIDENTE mette in votazione la seguente parte dell\u2019articolo proposto dagli onorevoli Bozzi e Ambrosini:<\/p><p>\u00abLa Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legalit\u00e0 sugli atti del Governo\u00bb.<\/p><p>Osserva che la formulazione di cui ha dato lettura \u00e8 eguale a quella presentata dall\u2019onorevole Mortati, salvo per il termine usato in quest\u2019ultima di \u00ablegittimit\u00e0\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>).<\/p><p>Avverte che ora metter\u00e0 in votazione la sua proposta di emendamento. Essa pu\u00f2 essere giustificata dal fatto che, ammettendo il controllo preventivo della Corte dei conti anche sugli atti del Governo che non comportino spese, si accorderebbe alla Corte dei conti stessa un enorme potere di carattere politico, che potrebbe essere causa di gravi intralci nello svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 del Governo. A suo avviso, tale inconveniente non sarebbe attenuato dal procedimento delle registrazioni con riserva, come vorrebbe l\u2019onorevole Mortati. Sono queste le ragioni che lo hanno indotto a presentare la sua proposta di emendamento.<\/p><p>Mette pertanto in votazione la seguente formula che, nel caso in cui fosse accolta, dovrebbe essere aggiunta a quella test\u00e9 approvata: \u00abche comportino spese\u00bb.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvata<\/em>).<\/p><p>Mette ora in votazione la seguente parte dell\u2019articolo proposto dagli onorevoli Bozzi e Ambrosini: \u00abnonch\u00e9 anche in via successiva, su quelli di gestione del bilancio dello Stato\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>Avverte che ora \u00e8 da mettere in votazione la seguente parte dell\u2019articolo proposto dagli onorevoli Bozzi e Ambrosini: \u00abe degli enti alla cui gestione lo Stato concorre in via ordinaria\u00bb, e fa presente che tale formulazione \u00e8 pressoch\u00e9 identica a quella suggerita dall\u2019onorevole Mortati riguardo alla questione in esame.<\/p><p>NOBILE \u00e8 contrario alla formulazione in esame, non ritenendo opportuno prescrivere il controllo della Corte dei conti sulla gestione degli enti sovvenzionati dallo Stato, perch\u00e9 ci\u00f2 significherebbe intralciarne l\u2019attivit\u00e0.<\/p><p>MORTATI propone che alla fine della formulazione di cui test\u00e9 ha dato lettura il Presidente siano aggiunte le seguenti parole: \u00abnei limiti stabiliti dalla legge\u00bb.<\/p><p>PERASSI \u00e8 contrario alla formulazione in esame.<\/p><p>PRESIDENTE mette in votazione la seguente formulazione: \u00abe degli enti alla cui gestione lo Stato concorre in via ordinaria nei limiti stabiliti dalla legge\u00bb, dichiarando di votare contro di essa.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>).<\/p><p>NOBILE presenta la seguente proposta:<\/p><p>\u00abLe norme per il controllo finanziario nelle amministrazioni autonome dipendenti dallo Stato saranno oggetto di particolari statuti di tali enti\u00bb.<\/p><p>Dichiara che la sua proposta si riferisce agli enti industriali dello Stato, quale, ad esempio, il Poligrafico dello Stato.<\/p><p>MORTATI osserva che il controllo della Corte dei conti esiste gi\u00e0 di fatto sugli enti a cui ha accennato l\u2019onorevole Nobile.<\/p><p>NOBILE fa presente che se si ammette la facolt\u00e0 dello Stato di esercitare anche attivit\u00e0 industriali, si deve dare ad esso la possibilit\u00e0 di esercitarle effettivamente, senza intralci di carattere burocratico.<\/p><p>PRESIDENTE rileva che con la proposta dell\u2019onorevole Nobile non si esclude la possibilit\u00e0 del controllo da parte della Corte dei conti sulle amministrazioni autonome dipendenti dallo Stato, visto che tali enti, secondo la proposta dell\u2019onorevole Nobile stesso, potrebbero stabilire nei loro statuti di far ricorso al controllo della Corte dei conti.<\/p><p>Mette in votazione la seguente formula contenuta nell\u2019articolo proposto dall\u2019onorevole Mortati:<\/p><p>\u00abEssa riferisce direttamente al Parlamento sui risultati del riscontro effettuato\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>).<\/p><p>MORTATI non insiste nella sua proposta relativa all\u2019obbligo di comunicare le relazioni al Primo Ministro e alla possibilit\u00e0 del Primo Ministro stesso di giovarsi dell\u2019opera della Corte dei conti al fine della coordinazione dell\u2019azione dei vari Ministeri e della vigilanza del loro funzionamento.<\/p><p>BOZZI ritira, anche a nome dell\u2019onorevole Ambrosini, la proposta per la quale il Parlamento potrebbe richiedere che il Presidente della Corte dei conti intervenisse alle sedute per riferire in sede di approvazione del rendiconto generale dello Stato.<\/p><p>PRESIDENTE avverte che \u00e8 ora in discussione la proposta dell\u2019onorevole Mortati relativa all\u2019indipendenza della Corte dei conti. A tale proposito osserva che potrebbe essere adottata la seguente formulazione:<\/p><p>\u00abLa legge determina le condizioni necessarie ad assicurare l\u2019indipendenza dell\u2019istituto\u00bb.<\/p><p>La mette in votazione.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>).<\/p><p>BOZZI dichiara, anche a nome dell\u2019onorevole Ambrosini, di ritirare la sua proposta relativa ai decreti registrati con riserva.<\/p><p>PRESIDENTE avverte che, secondo le deliberazioni test\u00e9 approvate, l\u2019articolo relativo alla Corte dei conti resta cos\u00ec formulato:<\/p><p>\u00abLa Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legalit\u00e0 sugli atti del Governo nonch\u00e9, anche in via successiva, su quelli di gestione del bilancio dello Stato e degli enti alla cui gestione lo Stato concorre in via ordinaria, nei limiti stabiliti dalla legge.<\/p><p>\u00abEssa riferisce direttamente al Parlamento sui risultati del riscontro effettuato.<\/p><p>\u00abLa legge determina le condizioni necessarie ad assicurare l\u2019indipendenza dell\u2019istituto\u00bb.<\/p><p>NOBILE propone il seguente emendamento:<\/p><p>\u00abLa composizione, la nomina e gli organici del personale direttivo della Corte dei conti sono di competenza della Camera dei Deputati\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE avverte che nella prossima riunione si discuter\u00e0 il modo di nomina del personale direttivo della Corte dei conti e che in quella occasione sar\u00e0 presa in esame la proposta di emendamento fatta dall\u2019onorevole Nobile.<\/p><p>La seduta termina alle 20.15.<\/p><p><em>Erano presenti: <\/em>Ambrosini, Bocconi, Bozzi, Bulloni, Calamandrei, Cappi, Codacci Pisanelli, Conti, De Michele, Einaudi, Fabbri, Farini, Finocchiaro Aprile, Froggio, Fuschini, Grieco, Laconi, Lami Starnuti, La Rocca, Lussu, Mannironi, Mortati, Nobile, Perassi, Ravagnan, Rossi Paolo, Targetti, Terracini, Tosato, Uberti e Zuccarini.<\/p><p><em>Assenti<\/em><em>: <\/em>Bordon, Cannizzo, Castiglia, Di Giovanni, Leone Giovanni, Piccioni e Porzio.<\/p><p>\u00a0<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE SECONDA SOTTOCOMMISSIONE 85. RESOCONTO SOMMARIO DELLA SEDUTA DI LUNED\u00cc 27 GENNAIO 1947 PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TERRACINI INDICE Organizzazione costituzionale dello Stato (Seguito della discussione) Presidente \u2013 Calamandrei \u2013 Bozzi \u2013 Uberti \u2013 Fuschini \u2013 Mortati \u2013 Nobile \u2013 Tosato \u2013 Fabbri \u2013 La Rocca \u2013 Einaudi \u2013 [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_relevanssi_hide_post":"","_relevanssi_hide_content":"","_relevanssi_pin_for_all":"","_relevanssi_pin_keywords":"","_relevanssi_unpin_keywords":"","_relevanssi_related_keywords":"","_relevanssi_related_include_ids":"","_relevanssi_related_exclude_ids":"","_relevanssi_related_no_append":"","_relevanssi_related_not_related":"","_relevanssi_related_posts":"2017,2042,2036,2265,2364,1646","_relevanssi_noindex_reason":"","_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[127,70],"tags":[],"post_folder":[126],"class_list":["post-5427","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-1947-01ss","category-seconda-sottocommissione"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5427","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=5427"}],"version-history":[{"count":8,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5427\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":10711,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5427\/revisions\/10711"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=5427"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=5427"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=5427"},{"taxonomy":"post_folder","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fpost_folder&post=5427"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}