{"id":5420,"date":"2023-10-16T00:11:09","date_gmt":"2023-10-15T22:11:09","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5420"},"modified":"2023-12-08T23:47:56","modified_gmt":"2023-12-08T22:47:56","slug":"venerdi-24-gennaio-1947-seconda-sezione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5420","title":{"rendered":"VENERD\u00cc 24 GENNAIO 1947 (seconda sezione)"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"5420\" class=\"elementor elementor-5420\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-0ea9638 elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"0ea9638\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-4d62312\" data-id=\"4d62312\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-4457c60 elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"4457c60\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/19470124sed023ss.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-ec8fa3c elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"ec8fa3c\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE<\/p><p>SECONDA SOTTOCOMMISSIONE<\/p><p>(SECONDA SEZIONE)<\/p><p>23.<\/p><p>RESOCONTO SOMMARIO<\/p><p>DELLA SEDUTA DI VENERD\u00cc 24 GENNAIO 1947<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>CONTI<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p><strong>Corte costituzionale <\/strong>(<em>Seguito della discussione<\/em>)<\/p><p>Presidente \u2013 Leone Giovanni, <em>Relatore<\/em> \u2013 Ravagnan \u2013 Cappi \u2013 Farini \u2013 Bulloni \u2013 Laconi \u2013 Ambrosini \u2013 Targetti \u2013 Bozzi.<\/p><p>La seduta comincia alle 16.<\/p><p>Seguito, della discussione sulla Corte costituzionale.<\/p><p>\u00a0<\/p><p>PRESIDENTE d\u00e0 lettura degli articoli approvati nella precedente riunione e rivisti dal Comitato di redazione.<\/p><p>Art. 1. \u2013 \u00abLa Corte costituzionale giudica della costituzionalit\u00e0 delle leggi.<\/p><p>\u00abRisolve, inoltre, i conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e giudica sulla responsabilit\u00e0 penale (e civile?) del Presidente della Repubblica e dei ministri\u00bb.<\/p><p>Ricorda che era rimasta in sospeso la questione se la Corte costituzionale debba giudicare anche sulla responsabilit\u00e0 civile, oltre che penale, del Presidente della Repubblica e dei ministri.<\/p><p>LEONE GIOVANNI, <em>Relatore<\/em>, ritiene che la questione debba essere lasciata in sospeso per la necessaria coordinazione con le disposizioni che saranno prese circa il potere esecutivo.<\/p><p>PRESIDENTE \u00e8 d\u2019accordo.<\/p><p>(<em>Cos\u00ec rimane stabilito<\/em>).<\/p><p>Art. 2. \u2013 \u00abLa Corte \u00e8 composta per met\u00e0 di magistrati, per un quarto di avvocati e professori universitari, per un quarto di cittadini, aventi almeno 40 anni, eleggibili a uffici politici\u00bb.<\/p><p>LEONE GIOVANNI, <em>Relatore<\/em>, crede che il limite di et\u00e0 di 40 anni debba estendersi a tutti i componenti della Corte. Preciserebbe anche, per quanto riguarda i professori universitari, che debbono essere ordinari. Formulerebbe, quindi, l\u2019articolo nel seguente modo:<\/p><p>\u00abLa Corte \u00e8 composta per met\u00e0 di magistrati, per un quarto di avvocati e professori ordinari universitari, per un quarto di cittadini eleggibili a uffici politici: tutti aventi l\u2019et\u00e0 di almeno 40 anni\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti l\u2019articolo 2 nel testo indicato dall\u2019onorevole Leone.<\/p><p>(<em>\u00c8<\/em> <em>approvato<\/em>).<\/p><p>Art. 3. \u2013 \u00abI giudici della Corte costituzionale sono eletti dall\u2019Assemblea Nazionale\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8<\/em> <em>approvato<\/em>).<\/p><p>Art. 4. \u2013 \u00abLa Corte elegge tra i suoi componenti il Presidente.<\/p><p>\u00abIl Presidente e i giudici durano in carica sette anni e sono rieleggibili. Durante le funzioni di giudice i magistrati sono collocati fuori ruolo e gli avvocati non possono esercitare la professione.<\/p><p>\u00abSono ineleggibili i membri del Governo, delle Camere e dei Consigli regionali in carica al momento delle elezioni.<\/p><p>\u00abPer i membri della Corte costituzionale non vigono limiti di et\u00e0\u00bb.<\/p><p>Contrariamente a quanto ha detto nella precedente riunione, tiene a precisare che per quanto riguarda gli avvocati, il divieto di continuare ad esercitare la professione, piuttosto che per i componenti della Corte costituzionale, dovrebbe essere introdotto per i membri del Consiglio superiore della magistratura.<\/p><p>RAVAGNAN, invece delle parole: \u00abdurante le funzioni di giudice\u00bb, proporrebbe, per ragioni di chiarezza, di dire: \u00abdurante le funzioni della Corte\u00bb.<\/p><p>CAPPI direbbe: \u00abdurante la loro appartenenza alla Corte\u00bb.<\/p><p>FARINI all\u2019ultimo comma, per non ingenerare dubbi, alla parola \u00abgiudici\u00bb sostituirebbe \u00abmembri\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE ritiene che l\u2019articolo 4 potrebbe essere cos\u00ec formulato:<\/p><p>\u00abLa Corte elegge fra i suoi componenti il Presidente.<\/p><p>\u00abIl Presidente e i giudici durano in carica sette anni e sono rieleggibili. Durante la loro appartenenza alla Corte, i magistrati sono collocati fuori ruolo e gli avvocati non possono esercitare la professione.<\/p><p>\u00abSono ineleggibili i membri del Governo, delle Camere e dei Consigli regionali in carica al momento delle elezioni.<\/p><p>\u00abPer i membri della Corte Costituzionale non vigono limiti di et\u00e0\u00bb.<\/p><p>Lo mette ai voti in questa forma.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>CAPPI, prima di esaminare l\u2019articolo 5, crede opportuno che nel verbale si faccia menzione che nel progetto Calamandrei era prevista l\u2019istituzione dell\u2019ufficio del Pubblico Ministero, presso la Suprema Corte, sia quale tramite attraverso cui il cittadino avrebbe potuto proporre il ricorso di incostituzionalit\u00e0, sia per ragioni di euritmia, non potendosi ammettere un giudice che si trovi davanti ad una sola parte. Il Comitato, invece, ha ritenuto che la funzione del Pubblico Ministero presso la Corte sia superflua e che il giudice assuma sempre una posizione di centro fra le parti, in quanto la parte che impugna sar\u00e0 assistita dal suo patrono e il Governo, che avr\u00e0 interesse a difendere la costituzionalit\u00e0 della legge, sar\u00e0 rappresentato dall\u2019Avvocatura dello Stato.<\/p><p>BULLONI non crede concepibile una impugnativa dinanzi alla Corte costituzionale senza un organo, come il Pubblico Ministero, che difenda le ragioni della legge che, fino a prova contraria, si presume conforme alla Costituzione.<\/p><p>Quindi, non tanto per ragioni di euritmia, quanto per motivi attinenti alla funzionalit\u00e0 del Collegio giudicante, ritiene che presso la Corte Suprema debba essere istituito il Pubblico Ministero.<\/p><p>LACONI trova fondata l\u2019osservazione dell\u2019onorevole Bulloni, sebbene a suo giudizio il Pubblico Ministero, pi\u00f9 che il potere esecutivo, rappresenti le ragioni del potere legislativo.<\/p><p>CAPPI non \u00e8 persuaso delle ragioni addotte dall\u2019onorevole Bulloni. Non pu\u00f2 immaginare infatti un Pubblico Ministero che difenda una presunzione di legalit\u00e0, anche quando potrebbe essere convinto che una legge \u00e8 incostituzionale.<\/p><p>PRESIDENTE osserva che la Corte costituzionale non deve essere concepita come un organo giurisdizionale ordinario, ma come un organo superiore che giudica, senza che le parti agiscano nel modo ordinario, senza, cio\u00e8, la procedura comunemente seguita davanti a tutte le giurisdizioni.<\/p><p>AMBROSINI fa presente che l\u2019onorevole Calamandrei, nel proporre l\u2019istituzione del Pubblico Ministero presso la Corte costituzionale, si riferiva alla nozione storica dell\u2019istituto e alla necessit\u00e0 che nello svolgimento della controversia avanti alla Corte non vi sia una sola parte, quella cio\u00e8 del ricorrente, ma anche la parte resistente, il Pubblico Ministero. Osserva che non occorre l\u2019istituzione del Pubblico Ministero presso la Corte per l\u2019esplicazione della funzione suaccennata, giacch\u00e9 le ragioni della parte resistente, e cio\u00e8 dello Stato ed eventualmente delle Regioni, possono bene essere sostenute dall\u2019organo che normalmente ha questo compito, cio\u00e8 dal l\u2019Avvocatura dello Stato, alla quale istituzionalmente \u00e8 attribuita la consulenza legale e la difesa in giudizio dello Stato e degli altri enti previsti dalla legge.<\/p><p>Ritiene in conseguenza che non sia necessaria l\u2019istituzione del Pubblico Ministero, e che si renda d\u2019altra parte opportuno fare un richiamo espresso all\u2019Avvocatura, dello Stato.<\/p><p>PRESIDENTE si associa alle considerazioni dell\u2019onorevole Ambrosini, soprattutto per l\u2019opportunit\u00e0 di non creare una complicata organizzazione di funzionari, quale sarebbe necessaria per il funzionamento del Pubblico Ministero presso l\u2019Alta Corte.<\/p><p>LEONE GIOVANNI, <em>Relatore<\/em>, si rende conto dell\u2019esigenza prospettata dall\u2019onorevole Bulloni, nel senso che la presenza di due parti serve senza dubbio a delineare meglio le questioni. Non occorrendo per\u00f2 un organo che abbia una particolare investitura, che sia cio\u00e8 la voce del potere esecutivo, o di quello legislativo, ritiene che potrebbe essere utilizzato l\u2019istituto dell\u2019Avvocatura dello Stato, stabilendo \u2013 in sede di Sottocommissione \u2013 che tale istituzione partecipi al giudizio di costituzionalit\u00e0 davanti alla Corte costituzionale. In questo modo, crede che possano essere soddisfatte tutte le esigenze.<\/p><p>BULLONI non vede come possa concepirsi un organo giurisdizionale senza un organo requirente. Gli sembra che siano la natura e la stessa funzione dell\u2019organo giurisdizionale che impongano la presenza dell\u2019organo requirente, il quale non pu\u00f2 essere sostituito dall\u2019Avvocatura dello Stato.<\/p><p>LEONE GIOVANNI, <em>Relatore<\/em>, fa notare che attualmente al Consiglio di Stato funziona come Pubblico Ministero l\u2019Avvocatura dello Stato. Nei riguardi della Corte costituzionale pensa che potrebbe adottarsi la procedura in uso presso il Consiglio di Stato, nel senso che l\u2019Avvocatura dello Stato dovrebbe intervenire sia contro che a favore della impugnativa.<\/p><p>TARGETTI concorda con gli onorevoli Ambrosini e Leone, anche perch\u00e9, come ha detto il Presidente, la Corte costituzionale non ha carattere di organo prettamente giudiziario. Dato per\u00f2 che quest\u2019organo \u00e8 investito anche della competenza a giudicare i ministri e il Capo dello Stato, domanda se in questi casi sia concepibile un giudizio senza il rappresentante dell\u2019accusa.<\/p><p>AMBROSINI riconosce la fondatezza dell\u2019osservazione, ma osserva che la Camera dei Deputati, nell\u2019accusare, designa anche la persona che deve sostenere l\u2019accusa.<\/p><p>LEONE GIOVANNI, <em>Relatore<\/em>, osserva che nella legge processuale prevista dall\u2019ultimo articolo si potr\u00e0 tener conto della esigenza che nei giudizi concernenti il Presidente della Repubblica ed i ministri vi sia un rappresentante della Camera dei Deputati.<\/p><p>PRESIDENTE avverte che rimarr\u00e0 consacrato a verbale che la eventualit\u00e0 prospettata dall\u2019onorevole Targetti dovr\u00e0 essere considerata dal futuro legislatore. Circa il Pubblico Ministero, ritiene che la maggioranza sia favorevole al principio che tale organo non debba essere istituito presso la Corte costituzionale.<\/p><p>Art. 5. \u2013 \u00abLa incostituzionalit\u00e0 di una legge pu\u00f2 essere (entro due anni dall\u2019entrata in vigore? in ogni tempo?) dedotta in giudizio in via incidentale dalle parti o dal Pubblico Ministero, ovvero rilevata d\u2019ufficio.<\/p><p>\u00abIl giudice, se non ritenga di respingere l\u2019eccezione, perch\u00e9 manifestamente infondata o non pertinente alla causa, sospende il giudizio e fissa alla parte interessata un termine per adire la Corte per la decisione. (Rimette gli atti alla Corte per la decisione)\u00bb.<\/p><p>Osserva che, circa il primo comma, bisogna decidere se l\u2019eccezione debba essere dedotta in giudizio entro due anni dall\u2019entrata in vigore della legge, o possa esser dedotta in qualsiasi tempo.<\/p><p>LEONE GIOVANNI, <em>Relatore<\/em>, non stabilirebbe alcun termine per l\u2019impugnazione in via incidentale. Premesso che per quella in via principale sar\u00e0 stabilito un termine, decorso il quale la legge non potr\u00e0 pi\u00f9 essere impugnata, potendo darsi che, quando sorga un conflitto tra l\u2019interesse attuale del cittadino ed una legge non costituzionale, non sia pi\u00f9 possibile l\u2019impugnazione, riterrebbe opportuno lasciare al cittadino la possibilit\u00e0 di dedurre l\u2019incostituzionalit\u00e0 della legge solo per il giudizio che a lui interessa e con effetti limitati al caso concreto.<\/p><p>CAPPI ritiene che si tratti di bilanciare fra di loro da un lato l\u2019esigenza del cittadino, che ha interesse ad impugnare di incostituzionalit\u00e0 la legge anche dopo dieci o quindici anni, e dall\u2019altro lato quella della certezza del diritto. Inoltre una legge, quando \u00e8 stata in vigore per un certo numero di anni, ha creato una quantit\u00e0 di situazioni di diritto, per cui il dichiararla incostituzionale porterebbe senza dubbio a gravi sconvolgimenti.<\/p><p>D\u2019altra parte gli sembra eccessivo stabilire che una spada di Damocle debba pendere su una legge, senza alcuna limitazione di tempo. \u00c8, quindi, favorevole al termine di due anni.<\/p><p>AMBROSINI sopprimerebbe l\u2019espressione \u00abin via incidentale\u00bb, perch\u00e9 teme possa ingenerare qualche dubbio. Tale soppressione, a suo avviso, nulla toglie alla sostanza dell\u2019articolo in discussione.<\/p><p>LEONE GIOVANNI, <em>Relatore<\/em>, obietta che sopprimendo l\u2019inciso \u00abin via incidentale\u00bb potrebbe credersi che il giudizio abbia come unico oggetto di dichiarare incostituzionale una legge.<\/p><p>PRESIDENTE crede che si potrebbe sopprimere l\u2019espressione: \u00abin via incidentale\u00bb, sostituendo per\u00f2 alle parole: \u00abdedotta in giudizio\u00bb le altre: \u00abdedotta nel giudizio\u00bb.<\/p><p>LEONE GIOVANNI, <em>Relatore<\/em>, \u00e8 d\u2019accordo.<\/p><p>BULLONI pensa che il ricorso di incostituzionalit\u00e0 in via incidentale debba essere esperibile in ogni tempo. A suo avviso, l\u2019interesse che un cittadino pu\u00f2 avere anche dopo 15 anni, di far dichiarare incostituzionale una legge, non deve essere sacrificato per il rispetto della situazione che la legge stessa ha in precedenza creato nei confronti di altri cittadini.<\/p><p>CAPPI rileva che, sotto tale profilo, dovrebbe considerarsi iniquo anche l\u2019istituto della prescrizione, perch\u00e9 un diritto, anche dopo cento anni, dovrebbe avere sempre valore. Come ha detto, si tratta di scegliere quale delle due esigenze debba avere maggior peso.<\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti il principio che l\u2019incostituzionalit\u00e0 della legge possa essere dedotta in giudizio in ogni tempo.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvato<\/em>).<\/p><p>Ritiene allora che debba intendersi approvato che dovr\u00e0 essere fatta valere nel termine di due anni.<\/p><p>LEONE GIOVANNI, <em>Relatore<\/em>, si riserva di risollevare la questione nella Commissione.<\/p><p>RAVAGNAN, per rendere la dizione pi\u00f9 alla portata di tutti, invece delle parole: \u00abovvero rilevata d\u2019ufficio\u00bb, direbbe: \u00abovvero rilevata d\u2019ufficio dal magistrato\u00bb.<\/p><p>BOZZI direbbe: \u00abrilevata dal giudice\u00bb.<\/p><p>CAPPI, sul secondo comma, osserva che, siccome l\u2019eccezione di incostituzionalit\u00e0 sollevata in giudizio riveste anche il carattere di un interesse pubblico, invece di lasciare all\u2019arbitrio della parte di adire o meno la Corte sarebbe pi\u00f9 logico rimettere gli atti alla Corte per la decisione.<\/p><p>BOZZI invece della parola \u00abimpugnazione\u00bb metterebbe \u00abeccezione\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti l\u2019espressione: \u00abfissa alla parte interessata un termine per adire alla Corte\u00bb.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvata<\/em>).<\/p><p>Osserva che si intende allora approvata la dizione: \u00abrimette gli atti alla Corte per la decisione\u00bb.<\/p><p>Mette ai voti l\u2019articolo 5 cos\u00ec formulato:<\/p><p>\u00abLa incostituzionalit\u00e0 di una legge pu\u00f2 essere, entro due anni dall\u2019entrata in vigore, dedotta nel corso di ogni giudizio dalle parti o dal Pubblico Ministero, ovvero rilevata dal giudice.<\/p><p>\u00abSe il giudice non ritenga di respingere l\u2019eccezione, perch\u00e9 manifestamente infondata, o non pertinente alla causa, sospende il giudizio e rimette gli atti alla Corte per la decisione\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>).<\/p><p>Art. 6. \u2013 \u00abEntro lo stesso termine, chiunque (ovvero: chiunque abbia interesse; ovvero cento cittadini) pu\u00f2 impugnare una legge avanti la Corte per incostituzionalit\u00e0\u00bb.<\/p><p>LEONE GIOVANNI, <em>Relatore<\/em>, richiama l\u2019attenzione sull\u2019ultimo comma dell\u2019articolo 8 del suo progetto, cos\u00ec formulato:<\/p><p>\u00abUna domanda rigettata non pu\u00f2 essere riproposta neppure da un altro soggetto, tranne, in questo ultimo caso, che per diverso motivo di nullit\u00e0\u00bb.<\/p><p>Con questa formula tendeva a costituire una remora, affinch\u00e9, una volta promosso un giudizio di incostituzionalit\u00e0, non fosse pi\u00f9 possibile riproporlo. Aggiungerebbe, quindi, all\u2019articolo in discussione, come secondo comma, il seguente:<\/p><p>\u00abUna impugnazione di incostituzionalit\u00e0 rigettata non pu\u00f2 pi\u00f9 essere proposta da altro soggetto\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE \u00e8 d\u2019accordo.<\/p><p>BULLONI, mentre era per la massima ampiezza circa il termine dell\u2019eccezione in via incidentale, per l\u2019impugnazione in via principale desidererebbe che il termine fosse il pi\u00f9 ristretto possibile, vale a dire di due o tre mesi.<\/p><p>PRESIDENTE ritiene che anche in questo caso si debba stabilire lo stesso termine di due anni.<\/p><p>CAPPI, in via transattiva, propone di stabilire un anno, anche per dare modo ai cittadini di rendersi conto della legge attraverso la stampa.<\/p><p>TARGETTI, senza formulare una proposta precisa, ritiene che la Sezione si dovrebbe ispirare al concetto di impedire in tutti i modi un eventuale ostruzionismo a cui si andrebbe incontro, ammettendo in chiunque la possibilit\u00e0 di sollevare l\u2019eccezione di incostituzionalit\u00e0, nel senso che tutte le leggi potrebbero essere impugnate.<\/p><p>LEONE GIOVANNI, <em>Relatore<\/em>, ritiene giusta la preoccupazione di impedire azioni infondate, ma fa notare che, ponendo un termine ristretto, quando l\u2019interesse fosse attuale si potrebbe non avere pi\u00f9 il tempo per impugnare la legge. D\u2019altra parte, se si fissa un termine, dato che l\u2019interesse potrebbe sorgere in avvenire, dovrebbe essere dato a chiunque di impugnare una legge, anche non avendo un interesse attuale.<\/p><p>BULLONI stabilirebbe una sanzione civile per chi impugni infondatamente una legge.<\/p><p>LACONI crede che, se si vuole evitare che tutte le leggi possano essere impugnate, non debba essere ammessa indiscriminatamente l\u2019impugnativa.<\/p><p>BOZZI opina che l\u2019inconveniente che chiunque possa impugnare la legge, anche senza fondamento, possa essere ovviato anche con accorgimenti di carattere processuale, mediante cio\u00e8 un giudizio di delibazione preventiva, come avviene attualmente per le sentenze impugnate davanti alla Corte di cassazione penale. Un simile giudizio di delibazione pensa che a maggior ragione si possa instaurare nei riguardi della Corte costituzionale, vale a dire che, senza aprire il giudizio, una commissione dovrebbe preventivamente esaminare le domande di impugnazione per determinare se sia il caso o meno di sottoporle al giudizio della Corte.<\/p><p>PRESIDENTE \u00e8 d\u2019accordo, salvo naturalmente il diritto di ricorrere alla stessa Corte, contro il giudizio di delibazione.<\/p><p>Avverte che sar\u00e0 consacrato a verbale che la Sezione ritiene che il legislatore dovr\u00e0 provvedere a che si abbia un esame preliminare delle domande di dichiarazione di incostituzionalit\u00e0 fatto dalla stessa Corte.<\/p><p>CAPPI proporrebbe di dire:<\/p><p>\u00abChiunque abbia un interesse, anche non attuale (<em>ovvero<\/em> 500, <em>oppure<\/em> 1000 cittadini) pu\u00f2, entro lo stesso termine, impugnare una legge davanti alla Corte per incostituzionalit\u00e0\u00bb.<\/p><p>BULLONI, come al cittadino \u00e8 stato riconosciuto il diritto di iniziativa legislativa, cos\u00ec pensa dovrebbe essere riconosciuto a chiunque il diritto di impugnare una legge, entro un brevissimo tempo, davanti alla Corte costituzionale.<\/p><p>TARGETTI chiede che vengano messe in votazione separatamente le diverse proposte.<\/p><p>PRESIDENTE pone in votazione il principio che chiunque possa impugnare una legge di incostituzionalit\u00e0.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>Pone quindi ai voti il principio che l\u2019impugnativa debba essere proposta entro tre mesi.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvato<\/em>).<\/p><p>Pone in votazione il termine di un anno.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>Pone infine in votazione la formula:<\/p><p>\u00abUna domanda di incostituzionalit\u00e0 respinta non pu\u00f2 essere pi\u00f9 riproposta\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>).<\/p><p>Avverte che l\u2019articolo 6 rimane cos\u00ec formulato:<\/p><p>\u00abChiunque, entro il termine di un anno, pu\u00f2 impugnare una legge avanti la Corte per incostituzionalit\u00e0. Una domanda di incostituzionalit\u00e0 respinta non pu\u00f2 essere pi\u00f9 riproposta\u00bb.<\/p><p>Comunica che per l\u2019articolo 7 sono state proposte le due seguenti dizioni:<\/p><p>1\u00b0) \u00abQualora la dichiarazione sia stata pronunciata in via incidentale ha efficacia vincolante per il caso singolo nella prosecuzione del giudizio rimasto sospeso\u00bb.<\/p><p>2\u00b0) \u00abIn ogni caso, quando si presenti in un nuovo giudizio la questione dell\u2019applicazione di una legge che sia stata dichiarata incostituzionale dalla Corte Suprema, il giudice pu\u00f2 rifiutarsi di applicarla senza bisogno di sospendere il giudizio\u00bb.<\/p><p>Personalmente preferisce la prima dizione.<\/p><p>LEONE GIOVANNI, <em>Relatore<\/em>, chiarisce che nel primo caso l\u2019effetto della dichiarazione di incostituzionalit\u00e0, in via incidentale, si riferisce al caso concreto. Nel secondo caso, che \u00e8 conforme al progetto Calamandrei, gli effetti della dichiarazione di incostituzionalit\u00e0 si estendono anche ai casi nei quali si ripresenti la medesima questione.<\/p><p>CAPPI pone in evidenza che ogni questione sarebbe superata, approvando l\u2019articolo 7<em>-bis<\/em>, da lui proposto e cos\u00ec formulato:<\/p><p>\u00abPronunziata l\u2019incostituzionalit\u00e0 di una legge, questa cessa di aver vigore. Il Parlamento potr\u00e0 promuovere o l\u2019abrogazione normale della legge o la revisione della Costituzione\u00bb.<\/p><p>AMBROSINI sarebbe favorevole a limitare l\u2019efficacia della dichiarazione al caso deciso, perch\u00e9 una diversa soluzione, qual \u00e8 quella proposta nell\u2019articolo 7-<em>bis<\/em> dall\u2019onorevole Cappi, verrebbe a violare uno dei princip\u00ee fondamentali di tutto l\u2019ordinamento giuridico moderno, cio\u00e8 quello della divisione dei poteri.<\/p><p>BOZZI, in relazione all\u2019articolo 7<em>-bis<\/em>, non comprende quale abrogazione o revisione debba fare il Parlamento se, una volta pronunciata l\u2019incostituzionalit\u00e0 di una legge, questa cessa di avere vigore. Dichiarata nulla una legge, gli sembra che i poteri del Parlamento, in ordine ad essa, siano esauriti.<\/p><p>PRESIDENTE crede che, formalmente, sia sempre necessaria l\u2019abrogazione da parte del potere legislativo.<\/p><p>BOZZI riterrebbe pi\u00f9 giusto stabilire che la Corte costituzionale farebbe una indicazione al Parlamento nel senso di rendergli noto che una determinala legge \u00e8 incostituzionale. Il Parlamento allora avr\u00e0 il dovere giuridico e politico di abrogare la legge o modificare la Costituzione. In tal modo, da un lato si salverebbe il principio della divisione dei poteri, e nello stesso tempo si darebbe l\u2019efficacia che merita alla pronuncia della Corte.<\/p><p>CAPPI ritiene di aver contemplato nella sua proposta ambedue le possibilit\u00e0. Di fronte ad una pronuncia di incostituzionalit\u00e0 di una legge, il Parlamento ha davanti a s\u00e9 due vie: o conformarsi alla decisione, oppure far rivivere, in un certo senso, la legge, mettendo in moto il meccanismo di revisione della Costituzione.<\/p><p>BOZZI rileva che in tal caso sar\u00e0 necessario modificare la forma dell\u2019articolo.<\/p><p>LEONE GIOVANNI, <em>Relatore<\/em>, senza dilungarsi in discussioni, ricorda che le Costituzioni estere segnalano a tale proposito varie possibilit\u00e0. Innanzi tutto vi \u00e8 la possibilit\u00e0 che la Corte costituzionale emani una pronuncia semplicemente indicativa di incostituzionalit\u00e0 al Parlamento, il quale, in base a questa decisione segnalativa, pu\u00f2 abrogare la legge o modificarla. La decisione di incostituzionalit\u00e0, in questa ipotesi, non opera fin dal momento della pronuncia, e la legge continua ad avere vigore.<\/p><p>Vi \u00e8 poi la soluzione opposta, per cui la dichiarazione di incostituzionalit\u00e0 opera l\u2019annullamento della legge, o dal momento della pronuncia della sentenza della Corte (o della sua pubblicazione in qualche bollettino), ovvero, con effetto retroattivo, dal momento in cui l\u2019incostituzionalit\u00e0 \u00e8 stata messa in evidenza. Nell\u2019articolo 8 del suo progetto era appunto prevista questa ultima forma.<\/p><p>In sede di Comitato ha ritenuto di accettare una via intermedia, cio\u00e8 la formula dell\u2019articolo 7<em>-bis<\/em> proposto dall\u2019onorevole Cappi, secondo la quale la dichiarazione in via principale della incostituzionalit\u00e0 comporta che la legge da quel momento non abbia pi\u00f9 vigore, cio\u00e8 non sia pi\u00f9 vincolante per i cittadini, ma non possa importare un\u2019abrogazione vera e propria dal punto di vista formale. Il Parlamento, di fronte alla pronuncia della Corte, ha due possibilit\u00e0: abrogazione della legge, nel senso di toglierle anche il residuo crisma formale, ovvero adire le vie per la revisione della Costituzione.<\/p><p>AMBROSINI \u00e8 d\u2019accordo che, pi\u00f9 che alla forma, si debba guardare alla sostanza. Gli sembra infatti contradittorio il sistema in base al quale una legge, pur avendo perso ogni valore in quanto non \u00e8 pi\u00f9 vincolante per i cittadini, conserva per\u00f2 il suo crisma di legge. La situazione diverrebbe ancora pi\u00f9 contrastante coi princip\u00ee generalmente ricevuti nel diritto costituzionale, quando si mettesse il legislatore di fronte all\u2019obbligo o di abrogare la legge, o di promuovere la revisione della Costituzione, giacch\u00e9 cos\u00ec si imporrebbe un obbligo positivo troppo grave all\u2019organo ordinario che rappresenta il popolo ed esercita una delle funzioni sovrane, ed anzi la preminente funzione sovrana dello Stato. Ad ogni modo, anche a mettersi su questa via, sarebbe meglio adottare un sistema pi\u00f9 semplice e coerente, superando qualsiasi pregiudiziale teorica relativa al principio della divisione dei poteri, e dando alla pronuncia della Corte costituzionale la portata logica di dichiarare addirittura la nullit\u00e0 di quella legge che ritenesse contraria alla Costituzione. Altrimenti sarebbe pi\u00f9 opportuno limitare l\u2019efficacia della sentenza della Corte al caso deciso.<\/p><p>CAPPI osserva che anche in questo caso potrebbe esservi la possibilit\u00e0 di una difformit\u00e0 di giudizi.<\/p><p>AMBROSINI risponde che questo inconveniente si verifica anche per i pronunciati della Corte di cassazione.<\/p><p>LEONE GIOVANNI, <em>Relatore<\/em>, si richiama all\u2019articolo 140 della Costituzione austriaca del 1920, per cui la sentenza con la quale la Corte annulla per incostituzionalit\u00e0 una legge, o una parte della legge, obbliga il Cancelliere federale alla pubblicazione immediata dell\u2019annullamento che entra in vigore dal giorno stesso della pubblicazione.<\/p><p>AMBROSINI, riguardo alla Costituzione austriaca che spesso \u00e8 stata richiamata anche in altre occasioni, osserva che essa era improntata a princip\u00ee e per qualche punto a preoccupazioni teoriche. Accenna a taluni istituti di essa, ed in particolare rileva la portata di quella parte della Costituzione che considerava la funzione giudiziaria come avente lo stesso carattere sostanziale della funzione amministrativa.<\/p><p>LEONE GIOVANNI, <em>Relatore<\/em>, rileva che, se si limita la funzione della Corte ad una segnalazione di incostituzionalit\u00e0, possono anche passare degli anni prima che il Parlamento adotti una qualsiasi decisione nei riguardi della legge. Durante il tempo intercorrente fra il deliberato della Corte costituzionale ed il riesame da parte del Parlamento, la legge continuer\u00e0 ad avere la sua efficacia, con conseguenti nuove lesioni della Costituzione. Per questo motivo si dovrebbe sentire la necessit\u00e0 che la sentenza della Corte costituzionale per lo meno sospenda l\u2019efficacia della legge. Una tale soluzione non potrebbe ferire la sovranit\u00e0 del Parlamento, che rimarrebbe cos\u00ec libero di adottare la decisione che riterr\u00e0 pi\u00f9 opportuna.<\/p><p>PRESIDENTE d\u00e0 lettura del seguente lesto dell\u2019articolo 7, presentato dall\u2019onorevole Bozzi:<\/p><p>\u00abLa pronuncia di incostituzionalit\u00e0 \u00e8 comunicata dalla Corte al Parlamento, il quale o abroga la legge o procede alla revisione costituzionale di essa. Sino al momento della deliberazione del Parlamento l\u2019efficacia della legge \u00e8 sospesa\u00bb.<\/p><p>CAPPI aderisce alla proposta dell\u2019onorevole Bozzi, ritirando il suo articolo 7-<em>bis<\/em>.<\/p><p>LEONE GIOVANNI, <em>Relatore<\/em>, concorda con la proposta dell\u2019onorevole Bozzi.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti il testo proposto dall\u2019onorevole Bozzi.<\/p><p>(<em>\u00c8 a<\/em><em>pprovato<\/em>).<\/p><p>Art. 8. \u2013 \u00abLa decisione della Suprema Corte che dichiara l\u2019incostituzionalit\u00e0 di una legge \u00e8 comunicata d\u2019ufficio al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Presidente delle due Camere, affinch\u00e9 sia considerata l\u2019opportunit\u00e0 di procedere in via legislativa alla sua abrogazione o modificazione, ovvero alla modificazione della norma costituzionale contro la quale la legge \u00e8 in conflitto\u00bb.<\/p><p>Fa presente che questo articolo in relazione all\u2019approvazione dell\u2019articolo 7 nel testo proposto dall\u2019onorevole Bozzi, deve intendersi superato, e pertanto ne propone la soppressione.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>).<\/p><p>Art. 9, (che diventer\u00e0 art. 8). \u2013 \u00abUna legge di valore costituzionale discipliner\u00e0 la risoluzione dei conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato.<\/p><p>\u00abLa medesima legge fisser\u00e0 le norme sul funzionamento della Corte costituzionale e le altre leggi procedurali\u00bb.<\/p><p>BULLONI domanda perch\u00e9 si debba rimandare ad un\u2019altra legge costituzionale la risoluzione dei conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, quasi che gli attuali componenti della Costituente non siano in grado di provvedervi. Trattandosi di questioni che si verificano rarissimamente, sopprimerebbe il primo comma.<\/p><p>PRESIDENTE osserva che, sopprimendo la prima parte, la seconda rimarrebbe cos\u00ec formulata:<\/p><p>\u00abUna legge di valore costituzionale fisser\u00e0 le norme sul funzionamento della Corte costituzionale e le altre norme procedurali\u00bb.<\/p><p>CAPPI proporrebbe che fosse una legge ordinaria.<\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti l\u2019articolo nella seguente formula:<\/p><p>\u00abLa legge fisser\u00e0 le norme sul funzionamento della Corte costituzionale e le altre norme procedurali\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>TARGETTI dichiara che, se fosse stato presente alla riunione nella quale fu decisa la composizione della Corte suprema, in relazione al concetto che ha della funzione di questo organo, avrebbe limitato al massimo ad un terzo il numero dei magistrati. Chiede inoltre che questa sua proposta venga inoltrata al Comitato di redazione, per esser compresa fra le \u00abosservazioni\u00bb che saranno indicate nel testo del progetto.<\/p><p>La seduta termina alle 17.50.<\/p><p><em>Erano presenti:<\/em> Ambrosini, Bocconi, Bozzi, Bulloni, Cappi, Conti, Farini, Laconi, Leone Giovanni, Targetti, Ravagnan e Uberti.<\/p><p><em>Assenti:<\/em> Calamandrei, Castiglia, Di Giovanni, Mannironi e Porzio.<\/p><p>\u00a0<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE SECONDA SOTTOCOMMISSIONE (SECONDA SEZIONE) 23. RESOCONTO SOMMARIO DELLA SEDUTA DI VENERD\u00cc 24 GENNAIO 1947 PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CONTI INDICE Corte costituzionale (Seguito della discussione) Presidente \u2013 Leone Giovanni, Relatore \u2013 Ravagnan \u2013 Cappi \u2013 Farini \u2013 Bulloni \u2013 Laconi \u2013 Ambrosini \u2013 Targetti \u2013 Bozzi. La seduta [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_relevanssi_hide_post":"","_relevanssi_hide_content":"","_relevanssi_pin_for_all":"","_relevanssi_pin_keywords":"","_relevanssi_unpin_keywords":"","_relevanssi_related_keywords":"","_relevanssi_related_include_ids":"","_relevanssi_related_exclude_ids":"","_relevanssi_related_no_append":"","_relevanssi_related_not_related":"","_relevanssi_related_posts":"2390,2017,2114,2388,5190,5168","_relevanssi_noindex_reason":"","_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[127,70],"tags":[],"post_folder":[126],"class_list":["post-5420","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-1947-01ss","category-seconda-sottocommissione"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5420","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=5420"}],"version-history":[{"count":8,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5420\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":10699,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5420\/revisions\/10699"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=5420"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=5420"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=5420"},{"taxonomy":"post_folder","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fpost_folder&post=5420"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}