{"id":5416,"date":"2023-10-16T00:10:19","date_gmt":"2023-10-15T22:10:19","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5416"},"modified":"2023-12-08T23:45:20","modified_gmt":"2023-12-08T22:45:20","slug":"giovedi-23-gennaio-1947-seconda-sezione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5416","title":{"rendered":"GIOVED\u00cc 23 GENNAIO 1947 (seconda sezione)"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"5416\" class=\"elementor elementor-5416\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-5f6c5ea elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"5f6c5ea\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-5a57924\" data-id=\"5a57924\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-2505ee4 elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"2505ee4\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/19470123sed022ss.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-2ef510a elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"2ef510a\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE<\/p><p>SECONDA SOTTOCOMMISSIONE<\/p><p>(SECONDA SEZIONE)<\/p><p>22.<\/p><p>RESOCONTO SOMMARIO<\/p><p>DELLA SEDUTA DI GIOVED\u00cc 23 GENNAIO 1947<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>CONTI<\/strong><\/p><p>INDI<\/p><p>DEL DEPUTATO <strong>AMBROSINI<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p><strong>Corte di garanzia costituzionale <\/strong>(<em>Seguito della discussione<\/em>)<\/p><p>Presidente \u2013 Leone Giovanni, <em>Relatore \u2013 <\/em>Laconi \u2013 Calamandrei, <em>Relatore \u2013 <\/em>Cappi \u2013 Mannironi \u2013 Ambrosini \u2013 Targetti \u2013 Bulloni \u2013 Farini \u2013 Bozzi \u2013 Uberti.<\/p><p>La seduta comincia alle 16.<\/p><p>Seguito della discussione sulla Corte di garanzia costituzionale.<\/p><p>\u00a0<\/p><p>PRESIDENTE comunica che il Comitato incaricato della formulazione degli articoli ha presentato le sue proposte. D\u00e0 lettura dell\u2019articolo 1:<\/p><p>\u00abLa Corte costituzionale giudica della costituzionalit\u00e0 delle leggi, degli atti amministrativi e dei conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato. Ha, inoltre, competenza a conoscere dell\u2019azione di responsabilit\u00e0 penale e civile contro il Presidente della Repubblica e i ministri\u00bb.<\/p><p>Avverte che la frase: \u00abdegli atti amministrativi\u00bb, aggiunta su proposta dell\u2019onorevole Leone, non ha trovato consenziente l\u2019onorevole Ambrosini, il quale ha espresso il timore che possa creare una certa confusione tra la competenza della Corte costituzionale e quella del Consiglio di Stato.<\/p><p>LEONE GIOVANNI, <em>Relatore<\/em>, spiega che, d\u2019accordo con l\u2019onorevole Calamandrei, ha sostenuto che l\u2019impugnazione degli atti amministrativi per incostituzionalit\u00e0 sarebbe una impugnazione in ultima istanza, potendosi gli atti amministrativi sempre impugnare per le vie ordinarie. Quando si presentasse un problema di conformit\u00e0 dell\u2019atto ai diritti consacrati nella Carta costituzionale, si ammetterebbe un ultimo grado di impugnazione dinanzi alla Corte costituzionale.<\/p><p>LACONI chiede quale compito sarebbe riservato allora al Consiglio di Stato.<\/p><p>CALAMANDREI, <em>Relatore<\/em>, aggiunge che la proposta risponde anche ad un voto della Commissione di studio per il sindacato sugli atti amministrativi e rientra in un ordine di idee che fu sostenuto dall\u2019Australia durante la discussione dei trattati di pace. L\u2019Australia propose che si inserisse in tutti i trattati di pace una clausola \u2013 che pu\u00f2 essere presa in considerazione come preannuncio di future istituzioni \u2013 che prevedesse la creazione di una Corte Suprema internazionale dei diritti umani; una Corte alla quale ogni cittadino degli Stati contraenti potrebbe ricorrere nel caso che i diritti fondamentali costituzionali fossero stati disconosciuti da atti di autorit\u00e0 di questi Stati.<\/p><p>Quest\u2019idea \u00e8 stata confutata dall\u2019onorevole Ambrosini, il quale ha ritenuto che in questo modo si farebbe una confusione con la tutela data, in generale, agli organi della giustizia amministrativa contro atti amministrativi illegali.<\/p><p>Come esempio, fa l\u2019ipotesi di un cittadino al quale venga negata, ingiustamente, l\u2019autorizzazione a pubblicare un giornale, e di cui non siano accolti i ricorsi al Prefetto e al Consiglio di Stato. In questo caso l\u2019atto amministrativo ha violato un diritto garantito dalla Costituzione, onde si pu\u00f2 ricorrere alla Corte costituzionale.<\/p><p>LACONI osserva che il fatto stesso che il Relatore debba ricorrere ad un esempio per chiarire la disposizione dimostra che questa non \u00e8 chiara.<\/p><p>Sarebbe pi\u00f9 semplice dire che al Consiglio di Stato compete il giudizio di legittimit\u00e0, ma che il giudizio \u00e8 riservato alla Corte costituzionale quando si assume violata la Costituzione.<\/p><p>CAPPI, poich\u00e9 non si tratta di distinguere l\u2019impugnazione di legittimit\u00e0 da quella di incostituzionalit\u00e0, ma di creare un\u2019ultima istanza a cui ricorrere dopo sperimentate le altre, propone che l\u2019articolo sia cos\u00ec modificato:<\/p><p>\u00abLa Corte costituzionale giudica della costituzionalit\u00e0 delle leggi e dei conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato. Giudica pure della costituzionalit\u00e0 degli atti amministrativi, dopo sperimentato il ricorso alle autorit\u00e0 ordinarie. Ha, inoltre, ecc.\u00bb.<\/p><p>LEONE GIOVANNI, <em>Relatore<\/em>, fa considerare che, dovendosi questo primo articolo rendere il pi\u00f9 possibile solenne, la proposta dell\u2019onorevole Cappi troverebbe sede pi\u00f9 opportuna in articoli successivi.<\/p><p>LACONI rileva che ogni atto amministrativo trae origine da una determinata legge, legge che deve essere emanata nel quadro della Costituzione. Quindi, mettere il singolo atto amministrativo in relazione diretta con la Costituzione gli sembra un non senso.<\/p><p>Il sindacato sugli atti amministrativi \u00e8 sempre di competenza del Consiglio di Stato o degli organi della giustizia amministrativa. Sar\u00e0 invece competente la Corte costituzionale a giudicare se la legge, in base alla quale \u00e8 stato posto in essere l\u2019atto amministrativo, \u00e8 nel quadro della Costituzione.<\/p><p>MANNIRONI ricorda che in precedenti disposizioni fu stabilito che, contro il giudicato di tutte le giurisdizioni, \u00e8 ammesso il ricorso in Cassazione. Col ricorso alla Corte costituzionale si stabilirebbe un quarto grado di giurisdizione.<\/p><p>PRESIDENTE, poich\u00e9 la discussione svoltasi pone in questione l\u2019inciso \u00abdegli atti amministrativi\u00bb, lo mette ai voti.<\/p><p>AMBROSINI dichiara che voter\u00e0 contro, perch\u00e9 con questa aggiunta si verrebbe ad interferire su tutto il sistema adottato, non solo riguardo alla giurisdizione ordinaria, ma anche riguardo agli organi speciali della giustizia amministrativa: fa notare che la Sottocommissione ha proposto di estendere, avverso le decisioni di questi ultimi, la facolt\u00e0 di ricorrere fino in Cassazione da parte degli interessati.<\/p><p>TARGETTI dichiara di associarsi a quanto ha detto l\u2019onorevole Ambrosini, riservandosi di presentare in altra sede una forma di speciale ricorso a tutela dei diritti fondamentali.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvato<\/em>).<\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti la prima parte dell\u2019articolo, senza l\u2019inciso che \u00e8 stato respinto.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>).<\/p><p>Sulla seconda parte dell\u2019articolo ricorda che fu discusso se fosse il caso di affermare la responsabilit\u00e0 penale del Presidente della Repubblica e si concluse affermativamente.<\/p><p>LEONE GIOVANNI, <em>Relatore<\/em>, ritiene che sia opportuno porre in parentesi la responsabilit\u00e0 civile.<\/p><p>In regime monarchico la responsabilit\u00e0 penale del monarca era esclusa, ma in regime repubblicano, quindi democratico, deve essere affermata la responsabilit\u00e0 del Capo dello Stato.<\/p><p>Preferirebbe per\u00f2 che l\u2019organo chiamato a dichiararla fosse non il Tribunale ordinario, bens\u00ec il pi\u00f9 alto organo giurisdizionale.<\/p><p>LACONI chiede chi promuoverebbe l\u2019azione.<\/p><p>LEONE GIOVANNI, <em>Relatore<\/em>, risponde che si dovr\u00e0 stabilire se debba esservi un Pubblico Ministero.<\/p><p>AMBROSINI osserva che per i ministri occorre distinguere tra reati comuni e reati che non possono essere commessi che nell\u2019esercizio del loro ufficio.<\/p><p>LEONE GIOVANNI, <em>Relatore<\/em>, pensa che di queste responsabilit\u00e0 debba giudicare la Corte. Se poi la prima Sezione adottasse il principio della irresponsabilit\u00e0 del Presidente, o stabilisse una responsabilit\u00e0 condizionata, la questione potrebbe essere riesaminata in altra sede.<\/p><p>AMBROSINI osserva che bisogna indicare tassativamente i casi di responsabilit\u00e0 del Presidente della Repubblica.<\/p><p>LACONI propone che si voti per divisione.<\/p><p>PRESIDENTE consente e pone ai voti la frase: \u00abe dei conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>).<\/p><p>Mette ai voti l\u2019ultima parte:<\/p><p>\u00abGiudica sulla responsabilit\u00e0 penale (e civile) del Presidente della Repubblica e dei ministri\u00bb.<\/p><p>Avverte che si vota con la riserva che in sede di coordinamento sar\u00e0 stabilito quale debba essere la procedura.<\/p><p>BULLONI dichiara di votare a favore, riferendosi solo alla responsabilit\u00e0 penale.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>).<\/p><p>AMBROSINI pensa che debba restare inteso che la competenza normale della Corte costituzionale \u00e8 quella che riguarda il sindacato sulle leggi. Le altre funzioni alle quali si \u00e8 fatto cenno sono di indole cos\u00ec eccezionale che presumibilmente non impegneranno l\u2019attivit\u00e0 della Corte che in casi rarissimi. Questo va tenuto presente quando si tratter\u00e0 di determinare il numero dei componenti della Corte.<\/p><p>PRESIDENTE d\u00e0 lettura dell\u2019articolo 2:<\/p><p>\u00abLa Corte \u00e8 composta per met\u00e0 di magistrati, per un quarto di avvocati e professori universitari, per un quarto di cittadini eleggibili politici aventi almeno 40 anni\u00bb.<\/p><p>Propone di aggiungere dopo la parola \u00abavvocati\u00bb la frase: \u00abche cessano l\u2019esercizio professionale\u00bb.<\/p><p>Spiega che con questa aggiunta vuole evitare che si possa trar profitto dall\u2019alta funzione esercitata per accrescere la propria clientela.<\/p><p>MANNIRONI ammette l\u2019incompatibilit\u00e0 tra l\u2019esercizio della professione di avvocato e la funzione di giudice nel periodo in cui questa funzione \u00e8 esercitata, ma ritiene eccessivo stabilire che l\u2019avvocato non possa riprendere l\u2019esercizio della professione alla cessazione della funzione di giudice.<\/p><p>PRESIDENTE ritiene necessario troncare alla radice ogni illecito profitto.<\/p><p>LACONI \u00e8 d\u2019accordo col Presidente. Si tratta di funzione talmente alta che non ritiene conveniente far rientrare chi l\u2019ha ricoperta nella vita professionale comune.<\/p><p>LEONE GIOVANNI, <em>Relatore<\/em>, \u00e8 invece d\u2019accordo con l\u2019onorevole Mannironi. Stabilire che un professionista, assurto a quell\u2019alta carica, divenga incapace, non gli sembra logico. La stessa incapacit\u00e0 non \u00e8 considerata per il Capo dello Stato, n\u00e9 per i ministri; nemmeno per quello della giustizia.<\/p><p>D\u2019altra parte va anche tenuto presente il problema economico. \u00c8 stata respinta la proposta di assegnare a vita ai giudici della Corte costituzionale uno stipendio, e non si pu\u00f2 pretendere che, alla fine dei sette anni, un professionista di rilievo torni a casa senza stipendio e con la proibizione di esercitare la professione.<\/p><p>AMBROSINI non crede che questa incapacit\u00e0 possa essere stabilita. Sarebbe d\u2019altra parte una incongruenza stabilire l\u2019incapacit\u00e0 all\u2019esercizio della professione per i membri della Corte e non estenderla a coloro che ricoprono altre pi\u00f9 elevate cariche dello Stato. Osserva, inoltre, che si tratter\u00e0 di poche persone illustri non solo dal punto di vista intellettuale, ma anche della correttezza personale, e che colpirle in partenza con questa incapacit\u00e0 sarebbe veramente eccessivo.<\/p><p>FARINI non ritiene indispensabile porre questo inciso nell\u2019articolo 2; ne rinvierebbe l\u2019esame a quando sar\u00e0 discusso l\u2019articolo 4.<\/p><p>PRESIDENTE ritira la sua proposta, riservandosi di ripresentarla in sede opportuna.<\/p><p>BULLONI chiede che risulti dal verbale che con la parola \u00abmagistrati\u00bb si comprendono non solo i magistrati ordinari, ma anche i componenti del Consiglio di Stato.<\/p><p>CALAMANDREI, <em>Relatore<\/em>, osserva che \u00e8 gi\u00e0 stato compiuto ogni sforzo per scegliere fra i pi\u00f9 autorevoli magistrati i componenti del Consiglio Supremo della Magistratura. Per la Corte costituzionale, invece, che riveste un carattere anche pi\u00f9 elevato, ha l\u2019impressione che con i criteri adottati, anzich\u00e9 aumentati, siano stati diminuiti i requisiti per il reclutamento dei componenti, e possa risultarne una scelta meno squisita.<\/p><p>AMBROSINI aderisce al concetto svolto dall\u2019onorevole Calamandrei e lo invita a concretarlo in una proposta.<\/p><p>LEONE GIOVANNI, <em>Relatore<\/em>, ricorda i la sua proposta, in cui si parla di consiglieri di Cassazione o equiparati. Essa fu approvata soltanto per la parte concernente il criterio quantitativo delle percentuali.<\/p><p>Si tratta di un istituto nuovissimo, di grande importanza, del quale ogni caratteristica pu\u00f2 costituire un pericolo o essere una conquista democratica. Ne faranno parte magistrati: ma questi saranno scelti in ogni grado o solo nei gradi pi\u00f9 alti? E i professori universitari saranno scelti fra quelli appena saliti sulla cattedra o fra i pi\u00f9 insigni? Per gli avvocati baster\u00e0 il titolo o si richieder\u00e0 una lunga esperienza?<\/p><p>LACONI teme che il prevedere tanti dettagli diminuisca la solennit\u00e0 dell\u2019istituto. Le Camere chiamate a dargli vita sceglieranno uomini che, non soltanto per i titoli acquisiti, ma per il prestigio nazionale e per la competenza universalmente riconosciuta, siano degni di ricoprire cos\u00ec alta carica.<\/p><p>Ponendo tante clausole si restringerebbe talmente la cerchia, che la libert\u00e0 di scelta dell\u2019Assemblea ne apparrebbe eccessivamente limitata.<\/p><p>Per quanto poi riguarda la Magistratura, ricorda che fu stabilito che in essa si avranno differenze non gi\u00e0 di gradi, bens\u00ec di funzioni, mentre qui, tornando al criterio dei gradi, si farebbe un passo indietro.<\/p><p>AMBROSINI ritiene con l\u2019onorevole Calamandrei che, se si sono richiesti tanti requisiti per i membri del Consiglio Superiore della Magistratura, <em>a fortiori<\/em> debbano esser richiesti per i membri della Corte Costituzionale, che \u00e8 un organo a quello superiore.<\/p><p>LEONE GIOVANNI, <em>Relatore<\/em>, alle parole: \u00abper met\u00e0 di magistrati\u00bb aggiungerebbe: \u00abcon funzioni non inferiori a Consigliere di Cassazione o equiparate\u00bb.<\/p><p>LACONI afferma che questo criterio pu\u00f2 valere per la scelta dei magistrati in seno al Consiglio Superiore della Magistratura, ma non pu\u00f2 essere determinante per i membri della Corte costituzionale. Nella scelta si deve solo tener conto del prestigio personale e della cultura del giudice, non del grado che riveste.<\/p><p>CAPPI ritiene opportuno togliere qualunque specificazione di termine (anzianit\u00e0 dell\u2019insegnamento, o dell\u2019esercizio della professione forense) limitando la scelta, per i professori universitari, a quelli di materie giuridiche ed intendendo esteso il limite di et\u00e0 di 40 anni a tutte le categorie.<\/p><p>LEONE GIOVANNI, <em>Relatore<\/em>, insiste sulla sua proposta richiedendo un <em>minimum <\/em>di anzianit\u00e0 nella carica o nella professione.<\/p><p>BULLONI, per gli avvocati, preferirebbe che l\u2019anzianit\u00e0 richiesta fosse quella di iscrizione all\u2019Albo della Cassazione.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti la proposta dell\u2019onorevole Cappi, di togliere dall\u2019articolo ogni riferimento alla durata dell\u2019esercizio professionale.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>).<\/p><p>Pone ai voti l\u2019articolo 2 cos\u00ec formulato:<\/p><p>\u00abLa Corte \u00e8 composta per met\u00e0 di magistrati, per un quarto di professori universitari di materie giuridiche e di avvocati e per un quarto di cittadini eleggibili politici, tutti aventi almeno 40 anni\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>LEONE GIOVANNI, <em>Relatore<\/em>, non ritiene questa formulazione adeguata allo scopo, e dichiara formalmente che si riserva di ripresentare la questione in sede di Commissione plenaria.<\/p><p>(<em>Poich\u00e9 l\u2019onorevole Conti \u00e8 costretto ad assentarsi, la Sezione invita ad assumere la presidenza l\u2019onorevole Ambrosini<\/em>).<\/p><p>PRESIDENTE pone in discussione l\u2019articolo 3:<\/p><p>\u00abI giudici della Corte costituzionale sono eletti dall\u2019Assemblea, col sistema di votazione previsto per l\u2019elezione del Presidente della Repubblica\u00bb.<\/p><p>LEONE GIOVANNI, <em>Relatore<\/em>, rileva che l\u2019articolo prevede lo stesso sistema adottato per l\u2019elezione del Presidente della Repubblica. Non si sa per\u00f2 ancora se questa elezione sar\u00e0 fatta dall\u2019Assemblea Nazionale o dal popolo col suffragio universale diretto. Propone, quindi, di rinviare ogni decisione alla legge speciale che discipliner\u00e0 la materia.<\/p><p>LACONI obietta che una cosa \u00e8 eleggere una sola persona e un\u2019altra eleggerne molte, come nel caso dei giudici della Corte costituzionale, per cui ritiene che, per questi ultimi, si dovrebbe adottare un criterio di proporzionalit\u00e0.<\/p><p>PRESIDENTE propone che il metodo di elezione sia rinviato ad una successiva legge costituzionale.<\/p><p>(<em>Cos\u00ec rimane stabilito<\/em>).<\/p><p>Aggiungerebbe, nella prima parte, dopo \u00abAssemblea\u00bb l\u2019aggettivo \u00abNazionale\u00bb, e pone ai voti la prima parte dell\u2019articolo cos\u00ec formulata: \u00abI giudici della Corte costituzionale sono eletti dall\u2019Assemblea Nazionale\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>).<\/p><p>Pone in discussione l\u2019articolo 4:<\/p><p>\u00abLa Corte elegge nel suo seno il Presidente. Il Presidente e i giudici durano in carica 7 anni e sono rieleggibili. I giudici, avvocati e magistrati, non potranno esercitare le loro funzioni durante l\u2019esercizio del loro ufficio presso la Corte. Le altre incompatibilit\u00e0 saranno previste dalla legge. Per i giudici della Corte costituzionale non vigono limiti di et\u00e0\u00bb.<\/p><p>TARGETTI fa rilevare che la Corte risulterebbe composta di un numero pari di membri, il che pu\u00f2 presentare degli inconvenienti in caso di votazioni.<\/p><p>PRESIDENTE risponde che la difficolt\u00e0 sorgerebbe solo qualora i voti si dividessero perfettamente per met\u00e0, il che \u00e8 difficile.<\/p><p>MANNIRONI, per snellire l\u2019articolo, propone di sopprimere l\u2019ultimo comma che stabilisce che non vigano limiti di et\u00e0.<\/p><p>LEONE GIOVANNI, <em>Relatore<\/em>, preferirebbe che si approvasse il testo proposto, demandando al Comitato di redazione di trovare la migliore forma di espressione.<\/p><p>Per il primo comma propone la seguente modificazione:<\/p><p>\u00abLa Corte elegge il Presidente fra i suoi componenti\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti il primo comma cos\u00ec emendato.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>Pone ai voti il secondo comma:<\/p><p>\u00abIl Presidente e i giudici durano in carica 7 anni e sono rieleggibili.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>LEONE GIOVANNI, <em>Relatore<\/em>, richiamandosi alla questione della incompatibilit\u00e0, fa considerare che esiste anche un problema di ineleggibilit\u00e0. Nella sua formulazione aveva elencato alcune categorie di ineleggibili: il Capo dello Stato, i ministri e i Sottosegretari di Stato, i deputati, i senatori, i deputati regionali, i Capi del potere esecutivo regionale e provinciale e, infine, coloro che abbiano ricoperta una o pi\u00f9 di queste cariche da non oltre 4 anni.<\/p><p>La sua proposta moveva dal concetto che la Corte deve essere espressa dal potere politico, cio\u00e8 dall\u2019Assemblea Nazionale; ma non deve essere in funzione dell\u2019Assemblea Nazionale, n\u00e9 esserne una emanazione politica.<\/p><p>Occorre quindi, determinando non solo le categorie degli eleggibili, ma anche quelle degli ineleggibili, far s\u00ec che la Corte sia formata da elementi insensibili, al massimo, al fluttuare della vita politica. Vorrebbe, quindi, dichiarare ineleggibili quanti rivestano cariche politiche ed anche porre dei limiti per coloro che nel passato le hanno rivestite.<\/p><p>Ricorda che le altre Costituzioni che disciplinano la Corte costituzionale si diffondono largamente su questo istituto. Col rinviare alla legislazione futura tante decisioni, per timore di fare una Costituzione troppo particolareggiata, si finir\u00e0 col rendere tardivi l\u2019applicazione e il funzionamento di questo istituto.<\/p><p>LACONI si dichiara di parere contrario, e ritiene sufficiente dire che colui il quale \u00e8 chiamato a far parte della Corte deve automaticamente decadere da qualunque altra funzione, perch\u00e9 non si possono considerare gli uomini incasellati in due categorie, cos\u00ec che da una parte siano coloro che militano nella politica e dall\u2019altra coloro che non vi militano.<\/p><p>PRESIDENTE osserva che l\u2019esclusione di coloro i quali hanno prima ricoperto delle cariche politiche porterebbe spesso alla esclusione degli elementi migliori.<\/p><p>TARGETTI, contrariamente a quanto ha sostenuto l\u2019onorevole Leone, pensa esser necessario che nella Corte sia in larga misura l\u2019elemento politico, perch\u00e9 i casi che deferiti al suo giudizio saranno in esigua minoranza casi tecnici, ma dovranno in gran parte essere risolti con l\u2019interpretazione di norme politiche della Costituzione. Il giudice della Corte dovr\u00e0 rinunziare a fare della politica militante, ma non potr\u00e0 rinunziare alla sua esperienza politica e, soprattutto, alle sue convinzioni politiche. Dichiarare ineleggibile chi \u00e8 stato deputato, significherebbe, come ha gi\u00e0 detto il Presidente, precludere la via agli elementi pi\u00f9 idonei.<\/p><p>MANNIRONI si dichiara sostanzialmente d\u2019accordo con l\u2019onorevole Leone, ma, anzich\u00e9 stabilire la ineleggibilit\u00e0, vorrebbe sancire l\u2019incompatibilit\u00e0 fra il mandato politico e l\u2019appartenenza alla Corte per tutto il tempo della legislatura, nel senso che un deputato non possa essere eletto a far parte dell\u2019Alta Corte, quand\u2019anche rinunzi al mandato politico, per la durata della legislatura.<\/p><p>BOZZI ritiene che la questione sollevata dall\u2019onorevole Targetti investa la fisionomia della Corte. Chi pensa che in questo tribunale debba prevalentemente partecipare l\u2019elemento tecnico della giurisdizione propende per una prevalente partecipazione di tecnici, mentre chi pensa che le funzioni della Corte siano prevalentemente politiche auspica una pi\u00f9 larga partecipazione di elementi politici. Ma \u00e8 gi\u00e0 stato deciso che la Corte debba essere mista, cio\u00e8 composta di elementi tecnici e politici.<\/p><p>\u00c8, a suo avviso, molto interessante il problema sollevato dall\u2019onorevole Leone. I membri della Corte durano in carica 7 anni e i deputati, normalmente, 5 anni. Quindi, se alla Corte potessero essere eletti dei deputati durante il corso della legislatura, potrebbe avvenire che alcuni di coloro che hanno preso parte alla formazione di leggi sottoposte a controllo costituzionale venissero a far parte del tribunale che \u00e8 chiamato a giudicare della loro costituzionalit\u00e0, ci\u00f2 che non sarebbe ammissibile. Di qui la necessit\u00e0 che il potere giudicante sia tenuto distinto dal legislativo.<\/p><p>PRESIDENTE trova convincenti le considerazioni dell\u2019onorevole Bozzi per quanto riguarda i deputati in carica, ma non per gli ex deputati.<\/p><p>LEONE GIOVANNI, <em>Relatore<\/em>, solo in considerazione dell\u2019orientamento della Commissione, dichiara di ritirare la sua proposta.<\/p><p>PRESIDENTE crede opportuno rilevare che la Corte costituzionale deve essere riguardata come un organo giurisdizionale e non di natura politica. Che possa essere composto di uomini che hanno partecipato alla vita politica \u00e8 criterio giustissimo; ma ci\u00f2 non pu\u00f2 snaturare il carattere di quest\u2019organo supremo, la cui funzione \u00e8 di esame giuridico sulla costituzionalit\u00e0 delle leggi; giudizio che deve basarsi sui criteri normali di interpretazione della legge.<\/p><p>Nota che le osservazioni dell\u2019onorevole Targetti potrebbero invece indurre nell\u2019equivoco, e che \u00e8 per ci\u00f2 necessario riaffermare il principio che la funzione della Corte ha carattere giurisdizionale e non politico.<\/p><p>TARGETTI spiega che non ha inteso dire che questo organo debba esercitare un\u2019azione politica; ha detto invece che una gran parte dei casi che potranno essere sottoposti al suo giudizio saranno casi di incostituzionalit\u00e0 in relazione al significato politico della Carta costituzionale. Dovr\u00e0 quindi emettere spesso giudizi di contenuto squisitamente politico.<\/p><p>Perci\u00f2, se la Corte fosse costituita solo di elementi tecnici, probabilmente potrebbe, nei suoi giudicati, incorrere in errori che la presenza di uomini politici eviterebbe.<\/p><p>PRESIDENTE esprime il suo disaccordo. Ricorda sentenze della Suprema Corte di cassazione in cui sono stati affrontati e risolti problemi di natura politica con criteri squisitamente giuridici.<\/p><p>Qualsiasi magistrato sarebbe in grado di esprimere un giudizio sui problemi, anche i pi\u00f9 ardui, che potessero presentarsi. L\u2019aver deciso la instaurazione di una Corte costituzionale non mira che a dare un prestigio maggiore all\u2019esercizio della funzione, ma non importa il cambiamento della sua natura; ragione per cui i componenti la Corte dovranno giudicare seguendo lo stesso metodo dei magistrati.<\/p><p>Per abbreviare la discussione, sottopone alla Commissione il principio pregiudizionale che tutti i casi di incompatibilit\u00e0 e di ineleggibilit\u00e0 devono essere previsti dalla Costituzione. Lo mette ai voti.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>LEONE GIOVANNI, <em>Relatore<\/em>, fa rilevare che occorre considerare i casi di ineleggibilit\u00e0 del Presidente della Repubblica, dei ministri e Sottosegretari di Stato.<\/p><p>BOZZI ricorda che, per quanto riguarda il Presidente della Repubblica, gi\u00e0 un articolo dice che la qualit\u00e0 di Presidente della Repubblica \u00e8 incompatibile con qualsiasi altra carica. Quindi pu\u00f2 essere scartata la relativa formulazione.<\/p><p>LEONE GIOVANNI, <em>Relatore<\/em>, propone che si stabilisca che sono ineleggibili anche i ministri e Sottosegretari di Stato in carica al momento dell\u2019elezione.<\/p><p>CALAMANDREI, <em>Relatore<\/em>, dichiara di essere stato favorevole all\u2019inclusione nella Costituzione di una norma che stabilisca le incompatibilit\u00e0, senza tuttavia ritenere che sia il caso di formulare una elencazione casistica. Basterebbe dire che qualunque ufficio di carattere politico e amministrativo \u00e8 incompatibile con la carica di componente la Corte costituzionale.<\/p><p>LACONI \u00e8 contrario a tutte queste incompatibilit\u00e0, ritenendo che la decadenza dalle cariche, gi\u00e0 prevista in altro articolo, sia sufficiente a garantire da ogni pericolo.<\/p><p>PRESIDENTE avverte che si tratta di stabilire se i ministri e i Sottosegretari siano ineleggibili.<\/p><p>MANNIRONI chiede se non sarebbe sufficiente stabilire la ineleggibilit\u00e0 dei componenti dell\u2019Assemblea Nazionale.<\/p><p>LEONE GIOVANNI, <em>Relatore<\/em>, non lo ritiene sufficiente, in quanto un ministro o un Sottosegretario potrebbero anche non far parte dell\u2019Assemblea Nazionale.<\/p><p>BOZZI \u00e8 favorevole a che si dichiari questo caso di ineleggibilit\u00e0, per quanto ritenga assurdo pensare che l\u2019Assemblea possa eleggere a membri della Corte un ministro o un Sottosegretario in carica.<\/p><p>CAPPI crede si debba dichiarare solo l\u2019ineleggibilit\u00e0 dei membri del Governo e dell\u2019Assemblea Nazionale in carica al momento della elezione.<\/p><p>UBERTI chiede che siano aggiunti anche i Presidenti delle Assemblee regionali, perch\u00e9 potrebbero sorgere conflitti tra leggi regionali e leggi statali.<\/p><p>LEONE GIOVANNI, <em>Relatore<\/em>, propone che la votazione avvenga per divisione sulle singole categorie. La sua proposta si limita ai membri del Governo, ai membri dell\u2019Assemblea Nazionale e ai membri delle Assemblee regionali.<\/p><p>BULLONI non crede che la formula proposta eviti il pericolo che vi siano giudici della Corte costituzionale chiamati a giudicare della costituzionalit\u00e0 o meno di leggi da essi stessi votate.<\/p><p>PRESIDENTE invita la Commissione a votare sulla formula proposta dall\u2019onorevole Cappi:<\/p><p>\u00abMembri del Governo e dell\u2019Assemblea in carica al momento dell\u2019elezione\u00bb.<\/p><p>BULLONI ripete che potranno essere eletti giudici della Corte degli ex membri di una Camera che abbiano preso parte alla formazione della legge da giudicare.<\/p><p>PRESIDENTE ritiene che, se verranno in discussione leggi alla cui formazione hanno partecipato, essi si asterranno.<\/p><p>BULLONI si dichiara sodisfatto, purch\u00e9 risulti dal verbale la dichiarazione del Presidente, cio\u00e8 che varr\u00e0 per essi obbligo di astensione.<\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti per divisione la proposta Cappi:<\/p><p>\u00abSono ineleggibili i membri del Governo in carica al momento dell\u2019elezione\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>\u00abI membri dell\u2019Assemblea Nazionale in carica al momento dell\u2019elezione\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>FARINI chiede che sia consacrato a verbale che il gruppo cui egli appartiene ha votato contro.<\/p><p>CAPPI dichiara di essersi astenuto.<\/p><p>PRESIDENTE, passando alle altre categorie, pone ai voti:<\/p><p>\u00abI Presidenti delle Assemblee regionali\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>\u00abI membri delle Assemblee regionali\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Avverte che per tutte le categorie, in armonia a quanto risulta implicitamente dalla discussione, vale l\u2019aggiunta: \u00abin carica al momento delle elezioni\u00bb. Pertanto la formula completa risulta la seguente:<\/p><p>\u00abSono ineleggibili i membri del Governo e dell\u2019Assemblea Nazionale, i Presidenti e i membri delle Assemblee regionali in carica al momento delle elezioni\u00bb.<\/p><p>LEONE GIOVANNI, <em>Relatore<\/em>, per quanto riguarda il problema dell\u2019incompatibilit\u00e0, ricorda che fu gi\u00e0 votata l\u2019incompatibilit\u00e0 per i magistrati di esercitare, durante la carica, le funzioni giudiziarie e l\u2019incompatibilit\u00e0 per gli avvocati di esercitare, durante la carica, la professione, e che qui vi era la proposta dell\u2019onorevole Conti della cessazione definitiva dall\u2019esercizio professionale. Per i professori universitari non fu stabilita l\u2019incompatibilit\u00e0 con l\u2019insegnamento e fu deciso di trovare una formula adatta che evitasse di far apparire questo criterio come un particolare privilegio.<\/p><p>La formulazione da lui proposta sarebbe: \u00abIl collocamento fuori ruolo dei magistrati eletti giudici dell\u2019Alta Corte, l\u2019incompatibilit\u00e0 dell\u2019esercizio delle professioni legali, le altre incompatibilit\u00e0, nonch\u00e9 il trattamento economico, sono determinati dalla legge\u00bb.<\/p><p>BULLONI aderisce alla proposta dell\u2019onorevole Leone.<\/p><p>CAPPI trova pericoloso questo rinvio delle incompatibilit\u00e0 alla legge. Del resto, come \u00e8 stata stabilita l\u2019incompatibilit\u00e0 per i magistrati, gli avvocati, ecc., potrebbe essere stabilita anche per i membri delle Assemblee Nazionali. Un giudice dell\u2019Alta Corte potrebbe essere eletto deputato.<\/p><p>PRESIDENTE crede che la questione possa essere esaminata in altra sede.<\/p><p>LEONE GIOVANNI, <em>Relatore<\/em>, propone di perfezionare la sua formula dicendo: \u00able altre incompatibilit\u00e0 relative ad incarichi politici\u00bb.<\/p><p>BULLONI ritiene che quanto forma oggetto della preoccupazione dell\u2019onorevole Cappi potrebbe trovare collocamento opportuno nella legge elettorale.<\/p><p>MANNIRONI esprime il parere che dall\u2019insieme dell\u2019espressione gi\u00e0 approvata derivi anche quella incompatibilit\u00e0 di cui si preoccupa l\u2019onorevole Cappi, perch\u00e9 quando si dice che non pu\u00f2 essere nominato membro dell\u2019Alta Corte un deputato, \u00e8 logico che non possa essere nominato deputato un membro dell\u2019Alta Corte.<\/p><p>BOZZI riconosce la necessit\u00e0 di precisare se si intenda stabilire una ragione di ineleggibilit\u00e0 o di incompatibilit\u00e0. \u00c8 stato votato il principio che non pu\u00f2 essere eletto giudice dell\u2019Alta Corte chi \u00e8 deputato. Con ci\u00f2 \u00e8 stata ammessa una ragione di incompatibilit\u00e0, perch\u00e9, in altre parole, si dice che non si pu\u00f2 essere contemporaneamente giudici dell\u2019Alta Corte e deputati. \u00c8 ovvio che se la qualit\u00e0 di giudice preesiste, si determina quella ragione di incompatibilit\u00e0 per chi dovesse essere eletto deputato. Le leggi vanno interpretate anche nel loro spirito, nella loro economia; non occorre che tutto sia espressamente detto.<\/p><p>PRESIDENTE aggiunge che, siccome in ogni caso sarebbe la legge elettorale che dovrebbe occuparsi di questa questione, non occorra decidere in proposito.<\/p><p>Sulla proposta dell\u2019onorevole Leone, che si riferisce all\u2019incompatibilit\u00e0 dell\u2019esercizio delle professioni legali e al trattamento economico dei componenti la Corte, osserva che, forse, non \u00e8 necessario fare di questo secondo argomento un\u2019espressa menzione.<\/p><p>LEONE GIOVANNI, <em>Relatore<\/em>, afferma di averne fatta menzione, perch\u00e9 in Italia v\u2019\u00e8 la triste prassi che quanto pi\u00f9 alta \u00e8 la funzione, tanto pi\u00f9 essa deve essere onoraria.<\/p><p>CAPPI ripete che rinviare le altre incompatibilit\u00e0 alla legge gli sembra pericoloso. Una legge potrebbe stabilire che gli appartenenti ai partiti politici si trovano in questa situazione di incompatibilit\u00e0.<\/p><p>LEONE GIOVANNI, <em>Relatore<\/em>, ritira la parte della sua proposta che riguarda le altre incompatibilit\u00e0.<\/p><p>PRESIDENTE crede che non dovrebbe precludersi la possibilit\u00e0 di stabilire altre incompatibilit\u00e0; sono state esaminate solo quelle emerse nella discussione; ma potrebbero in seguito presentarsene delle altre.<\/p><p>LACONI propone di rinviare la questione.<\/p><p>PRESIDENTE, concludendo la discussione, dichiara che circa l\u2019articolo 4 restano approvate queste disposizioni:<\/p><p>\u00abLa Corte elegge il Presidente tra i suoi componenti. Il Presidente e i giudici durano in carica 7 anni e sono rieleggibili.<\/p><p>\u00abPer i giudici della Corte non vigono limiti di et\u00e0.<\/p><p>\u00abSono ineleggibili i membri del Governo e dell\u2019Assemblea Nazionale, i Presidenti e i membri delle Assemblee regionali in carica al momento dell\u2019elezione\u00bb.<\/p><p>La seduta termina alle 17.50.<\/p><p><em>Erano presenti:<\/em> Ambrosini, Bocconi, Bozzi, Bulloni, Calamandrei, Cappi, Conti, Farini, Laconi, Leone Giovanni, Mannironi, Ravagnan, Targetti, Uberti.<\/p><p><em>Assenti:<\/em> Castiglia, Di Giovanni, Porzio.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE SECONDA SOTTOCOMMISSIONE (SECONDA SEZIONE) 22. RESOCONTO SOMMARIO DELLA SEDUTA DI GIOVED\u00cc 23 GENNAIO 1947 PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CONTI INDI DEL DEPUTATO AMBROSINI INDICE Corte di garanzia costituzionale (Seguito della discussione) Presidente \u2013 Leone Giovanni, Relatore \u2013 Laconi \u2013 Calamandrei, Relatore \u2013 Cappi \u2013 Mannironi \u2013 Ambrosini \u2013 [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_relevanssi_hide_post":"","_relevanssi_hide_content":"","_relevanssi_pin_for_all":"","_relevanssi_pin_keywords":"","_relevanssi_unpin_keywords":"","_relevanssi_related_keywords":"","_relevanssi_related_include_ids":"","_relevanssi_related_exclude_ids":"","_relevanssi_related_no_append":"","_relevanssi_related_not_related":"","_relevanssi_related_posts":"2390,2017,2114,2388,5190,5168","_relevanssi_noindex_reason":"","_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[127,70],"tags":[],"post_folder":[126],"class_list":["post-5416","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-1947-01ss","category-seconda-sottocommissione"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5416","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=5416"}],"version-history":[{"count":8,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5416\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":10691,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5416\/revisions\/10691"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=5416"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=5416"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=5416"},{"taxonomy":"post_folder","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fpost_folder&post=5416"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}