{"id":5414,"date":"2023-10-16T00:09:54","date_gmt":"2023-10-15T22:09:54","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5414"},"modified":"2023-12-08T23:43:53","modified_gmt":"2023-12-08T22:43:53","slug":"mercoledi-22-gennaio-1947","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5414","title":{"rendered":"MERCOLED\u00cc 22 GENNAIO 1947"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"5414\" class=\"elementor elementor-5414\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-d3b2291 elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"d3b2291\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-09b9d7a\" data-id=\"09b9d7a\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-9aba248 elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"9aba248\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/19470122sed082ss.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-eb4aa8f elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"eb4aa8f\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE<\/p><p>SECONDA SOTTOCOMMISSIONE<\/p><p>82.<\/p><p>RESOCONTO SOMMARIO<\/p><p>DELLA SEDUTA DI MERCOLED\u00cc 22 GENNAIO 1947<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>TERRACINI<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p><strong>Organizzazione costituzionale dello Stato <\/strong>(<em>Seguito della discussione<\/em>)<\/p><p>Presidente \u2013 Grieco \u2013 Mortati, <em>Relatore \u2013 <\/em>Uberti \u2013 Nobile \u2013 Perassi \u2013 Zuccarini \u2013 Bozzi \u2013 Fabbri \u2013 Ambrosini \u2013 Einaudi \u2013 Fuschini \u2013 Cappi \u2013 Lussu.<\/p><p>La seduta comincia alle 18.15.<\/p><p>Seguito della discussione sull\u2019organizzazione costituzionale dello Stato.<\/p><p>\u00a0<\/p><p>PRESIDENTE ricorda che resta da esaminare l\u2019ultimo articolo del progetto dell\u2019onorevole Mortati, che considera l\u2019applicazione dell\u2019istituto del <em>referendum<\/em> nel pi\u00f9 ristretto ambito territoriale delle Regioni e dei Comuni.<\/p><p>Lo pone in discussione:<\/p><p>\u00abArt. 7. \u2013 Gli Statuti regionali potranno disporre, per la formazione delle leggi regionali, l\u2019impiego del <em>referendum<\/em>, in conformit\u00e0 ai princip\u00ee posti per tale materia dalla Costituzione.<\/p><p>\u00abPotr\u00e0 altres\u00ec essere affidata al <em>referendum <\/em>l\u2019approvazione di singoli provvedimenti. Sono in ogni caso sottoposte al voto degli elettori le deliberazioni relative all\u2019assunzione diretta dei pubblici servizi, o alla contrazione di prestiti, non destinati alla conversione di debiti precedenti, in misura superiore a lire &#8230;, o all\u2019erogazione di spese tali da impegnare il bilancio dell\u2019ente per oltre cinque anni, in misura superiore al decimo delle entrate annuali ordinarie\u00bb.<\/p><p>GRIECO domanda la ragione della parola \u00abaltres\u00ec\u00bb contenuta all\u2019inizio del secondo comma, della quale non vede la necessit\u00e0 se sotto la dizione: \u00ableggi regionali\u00bb, contenuta nel primo comma, sono gi\u00e0 comprese le materie di cui parla il comma secondo.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, chiarisce che, mentre il primo comma si riferisce alle vere e proprie \u00ableggi regionali\u00bb, il secondo riguarda anche atti amministrativi e provvedimenti singoli che non abbiano forma di leggi.<\/p><p>PRESIDENTE osserva che dicendosi: \u00abgli Statuti regionali potranno disporre l\u2019impiego del <em>referendum<\/em>, ecc.\u00bb, si vuol significare che si tratta di una facolt\u00e0; mentre egli ritiene che l\u2019istituto del <em>referendum<\/em>, per la sua importanza, debba essere posto come obbligatorio in modo uniforme, con disposizione fondamentale di ogni Statuto regionale; tanto pi\u00f9 se si pensi che in qualche Regione, il cui governo potr\u00e0 cadere nelle mani della parte pi\u00f9 reazionaria, si potrebbe evitare a bella posta di includerlo nello Statuto e quindi di farvi ricorso, non permettendo cos\u00ec alle masse popolari di far sentire le loro voci.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, condivide l\u2019opinione del Presidente ed accetta che sia introdotta una modificazione intesa a stabilire l\u2019obbligo di prevedere e regolare negli Statuti regionali l\u2019istituto del <em>referendum<\/em>. In luogo di \u00abpotranno disporre\u00bb, si potrebbe dire \u00abdisporranno\u00bb.<\/p><p>UBERTI \u00e8 d\u2019avviso che debba essere ammessa l\u2019iniziativa popolare nel caso che gli Statuti regionali non stabilissero il <em>referendum.<\/em><\/p><p>NOBILE propone che in luogo di dire: \u00abin conformit\u00e0 ai princip\u00ee posti per tale materia dalla Costituzione\u00bb, si dica: \u00abcon disposizioni analoghe a quelle gi\u00e0 stabilite per il <em>referendum<\/em> nazionale\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE mette ai voti la seguente formulazione:<\/p><p>\u00abGli Statuti regionali regoleranno l\u2019esercizio dei diritti di iniziativa e di <em>referendum <\/em>in armonia ai princip\u00ee posti negli articoli precedenti\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>).<\/p><p>Pone in discussione il secondo comma del testo proposto dell\u2019onorevole Mortati.<\/p><p>NOBILE ritiene occorra specificare che il popolo ha diritto di chiedere in ogni caso il <em>referendum<\/em>, stabilire cio\u00e8 anche in questa materia l\u2019iniziativa popolare; altrimenti, lasciando l\u2019iniziativa all\u2019ente Regione, potrebbe essere escluso il ricorso al <em>referendum<\/em> per qualche provvedimento non compreso nella specificazione proposta. Egualmente si potrebbe, a suo giudizio, richiedere l\u2019iniziativa popolare per annullare un provvedimento emanato in base alla legge comunale e regionale.<\/p><p>PRESIDENTE ricorda che, trattandosi negli articoli precedenti di <em>referendum<\/em> nazionale, il diritto di iniziativa \u00e8 stato riconosciuto ai cittadini elettori e ad enti diversi dallo Stato, e ritiene che analogamente dovr\u00e0 farsi per il <em>referendum<\/em> regionale, perch\u00e9 la Regione non potr\u00e0 farsi essa stessa promotrice di <em>referendum<\/em> in confronto delle proprie leggi. Ricorda pure che il <em>referendum<\/em> abrogativo \u00e8 stato ammesso anche per le leggi regionali e ritiene che, se mai, si potrebbe pensare di estenderlo anche ai regolamenti.<\/p><p>UBERTI osserva che la questione va impostata diversamente a seconda che si tratti dello Stato, o della Regione, o dei Comuni.<\/p><p>PRESIDENTE rileva che allora bisognerebbe togliere dal comma gi\u00e0 approvato l\u2019inciso: \u00abin armonia coi princip\u00ee posti negli articoli precedenti\u00bb.<\/p><p>PERASSI ritiene che tale inciso debba essere inteso nel senso che lo Statuto regionale possa anche andare oltre: che, ad esempio, per certi provvedimenti possa stabilire il <em>referendum<\/em> obbligatorio quando per lo Stato \u00e8 previsto solo come facoltativo; e lo stesso dicasi per i Comuni.<\/p><p>ZUCCARINI trova inutile far menzione di questa facolt\u00e0 \u2013 per le Regioni e per lo Stato \u2013 di indire un <em>referendum<\/em>, poich\u00e9 ci\u00f2 \u00e8 pacifico come un diritto riconosciuto.<\/p><p>UBERTI ritiene che lo Statuto regionale possa anche stabilire \u2013 e ci\u00f2 si potrebbe espressamente specificare \u2013 di fare un <em>referendum <\/em>anche su iniziativa dei Consigli degli enti interessati. Nessuno ostacolo dovrebbe esservi a tale possibilit\u00e0, anche perch\u00e9 le stesse Assemblee regionali potrebbero essere interessate a sentire sopra un problema di grande importanza il parere della popolazione. Ad ogni modo, dovrebbe essere ben chiaro che gli enti possono, quando vogliano, sottoporre alla decisione della volont\u00e0 popolare la soluzione di importanti questioni.<\/p><p>Ricorda che attualmente il <em>referendum <\/em>\u00e8 previsto con valore deliberativo per la municipalizzazione dei pubblici servizi; egualmente decisivo potrebbe essere il <em>referendum<\/em> che i Consigli comunali o regionali intendessero indire sopra una determinata questione. In sostanza, il <em>referendum<\/em> non \u00e8 che l\u2019esercizio della democrazia diretta.<\/p><p>PRESIDENTE crede che questi casi dovrebbero essere previsti, perch\u00e9 tutto il sistema che si sta creando non \u00e8 basato sulla democrazia diretta.<\/p><p>UBERTI, ai provvedimenti previsti dall\u2019onorevole Mortati, riguardanti prestiti, erogazioni di spese, ecc., per i quali la volont\u00e0 popolare si esprime attraverso un <em>referendum <\/em>deliberativo, ritiene che si potrebbero aggiungere: \u00abtutti quegli altri provvedimenti che l\u2019ente ritenesse di sottoporre al popolo\u00bb.<\/p><p>BOZZI ritiene indubbio che le Regioni e i Comuni possano indire un <em>referendum<\/em>, se ad esso si d\u00e0 valore di consultazione e di parere non impegnativo. Altra cosa sarebbe se al <em>referendum<\/em> si intendesse dare valore deliberativo, in quanto con ci\u00f2 si verrebbe a sostituire l\u2019espressione della volont\u00e0 popolare a quella degli organi che per legge sono chiamati ad esprimere la volont\u00e0 giuridica, eludendo cos\u00ec il modo normale di formazione di questa volont\u00e0. Se il parere degli elettori dovesse essere vincolante, occorrerebbe dichiararlo esplicitamente, perch\u00e9 ove \u00e8 attribuzione di competenza che disciplini il modo in cui la volont\u00e0 si deve manifestare, non si vede come si possa mettere da parte la legge e sentire direttamente il popolo.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, osserva che \u00e8 previsto in questo articolo l\u2019obbligo degli Statuti regionali di stabilire il <em>referendum<\/em> per quei casi per cui \u00e8 fissato il <em>referendum<\/em> nazionale. Si domanda ora se il Comune o la Regione possano indire un <em>referendum<\/em> all\u2019infuori di questi casi, ed egli ritiene che la questione possa essere risolta affidandola alla autonomia degli Statuti, in quanto il <em>referendum<\/em> non incida in qualche norma di carattere costituzionale. Entro questi limiti non crede vi sia bisogno di farne espressa menzione nella Costituzione.<\/p><p>Un <em>referendum<\/em> preventivo, a scopo consultivo, si potr\u00e0 sempre fare, poich\u00e9 esso non incide sulla formazione di una legge o sui provvedimenti da prendere; ma non \u00e8 possibile che lo Statuto regionale affidi al popolo una decisione che spetta ad altri organi, perch\u00e9 dovrebbe, per farlo, derogare alle norme che sono state fissate nella Costituzione per gli Statuti regionali.<\/p><p>FABBRI propone la seguente formulazione:<\/p><p>\u00abGli Statuti regionali prevederanno l\u2019esercizio dei diritti di iniziativa popolare e di <em>referendum<\/em>, anche per singoli provvedimenti amministrativi, in armonia delle norme vigenti per le leggi nazionali. Le Regioni ed i Comuni saranno in ogni caso tenuti a sottoporre agli elettori le deliberazioni, ecc.\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE nota che questa formula raggruppa le disposizioni contenute nel comma gi\u00e0 votato e in quello ora in esame.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, non crede opportuna l\u2019iniziativa popolare per l\u2019emanazione di singoli provvedimenti, perch\u00e9 \u2013 presa da persone irresponsabili \u2013 potrebbe essere non abbastanza meditata.<\/p><p>FABBRI osserva che la formula da lui proposta prevede l\u2019iniziativa popolare non per tutti i provvedimenti, ma per quelli che sono disciplinati dallo Statuto regionale.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, pensa che l\u2019iniziativa debba presupporre una conoscenza ed una valutazione del complesso delle esigenze amministrative, ci\u00f2 che il popolo non pu\u00f2 fare: bisognerebbe dire che il provvedimento \u00e8 stato gi\u00e0 previsto dall\u2019amministrazione; ma ci\u00f2 non \u00e8 detto nella proposta dell\u2019onorevole Fabbri.<\/p><p>FABBRI risponde che si tratta della stessa iniziativa ammessa per proporre un disegno di legge: il vincolo si deve intendere nel senso che l\u2019organo regionale \u00e8 obbligato a prendere in considerazione la richiesta di <em>referendum<\/em>.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, ritiene che, dopo questo chiarimento, si possa accogliere la proposta dell\u2019onorevole Fabbri.<\/p><p>UBERTI, anche per chiarire questa questione, insiste sulla opportunit\u00e0 di aggiungere che l\u2019approvazione di singoli provvedimenti potr\u00e0 essere affidata al <em>referendum<\/em>, su iniziativa dei Consigli comunali e degli Enti regionali.<\/p><p>PERASSI osserva che gli Statuti regionali avranno una certa libert\u00e0 per quanto riguarda il <em>referendum<\/em>, rispetto agli atti amministrativi dei Comuni, e di questa libert\u00e0 potranno usare in due diversi modi: o stabilendo che un certo provvedimento debba essere sottoposto a <em>referendum<\/em>, oppure limitandosi a dire che certi provvedimenti saranno sottoposti a <em>referendum <\/em>se o quando lo richieda una certa aliquota di cittadini.<\/p><p>PRESIDENTE nota che, nella formulazione dell\u2019onorevole Mortati, segue una elencazione di casi in cui \u00e8 ritenuto obbligatorio il <em>referendum<\/em>. Ritiene che non si possano far rilievi circa il ricorso al <em>referendum<\/em> per le deliberazioni relative all\u2019assunzione diretta di pubblici servizi; ma che qualche dubbio possa invece sorgere circa il <em>referendum<\/em> obbligatorio per la contrazione di prestiti non destinati alla conversione di debiti precedenti.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, spiega che si tratta di impegni i quali possono incidere gravemente sulla economia di una Regione e che \u00e8 quindi opportuno sentire il parere delle popolazioni interessate, le quali sono poi quelle che dovranno soddisfare a tali impegni.<\/p><p>PRESIDENTE osserva che, in fatto di prestiti, il giudizio dei cittadini pu\u00f2 avere un valore relativo, poich\u00e9 essi sono portati a ritenere una eventualit\u00e0 fortunata quella di fare comunque affluire danaro nelle casse pubbliche, senza rendersi conto o preoccuparsi troppo delle conseguenze che da questi prestiti possono derivare: ritiene invece una garanzia maggiore il giudizio elaborato dalle amministrazioni regionali e comunali.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, chiarisce che una valutazione da parte degli organi amministrativi esister\u00e0 sempre e che il <em>referendum <\/em>rappresenta una successiva garanzia, che non elimina quella preventiva deliberazione. Pensa anzi che la deliberazione di un prestito dovrebbe essere accompagnata anche da un accenno alla sua destinazione.<\/p><p>Ad ogni modo questo ulteriore vaglio affidato al popolo, stimolando il senso civico dell\u2019elettore, potrebbe costituire una remora per nuove spese ed un avviamento a quella educazione politica che si tende a raggiungere attraverso queste forme di democrazia diretta.<\/p><p>AMBROSINI ritiene che si debbano inserire nella Costituzione le disposizioni in esame, in quanto ricorda che in sede di Comitato di redazione per le autonomie locali questa specificazione si volle stabilire per porre un qualche ostacolo alla finanza cosiddetta allegra degli enti pubblici in genere e perch\u00e9 fu respinto il principio del controllo sul merito.<\/p><p>Concorda perci\u00f2 nelle considerazioni dell\u2019onorevole Mortati ed aggiunge che, essendo alla proposta di un prestito accompagnata una dichiarazione sul modo di pagamento, le stesse popolazioni eserciteranno un controllo che potr\u00e0 riuscire efficace.<\/p><p>NOBILE ritiene che sarebbe forse meglio non parlare di questo nella Costituzione, poich\u00e9 il giudizio della volont\u00e0 popolare potrebbe essere previsto solo per quanto riguarda le condizioni a cui un prestito viene contratto: per il resto esiste gi\u00e0 un controllo sulle spese.<\/p><p>FABBRI, per dare lo stesso carattere di rilevanza alle disposizioni di questa parte dell\u2019articolo, ritiene si potrebbe togliere la doppia alternativa e dire: \u00able deliberazioni relative alla assunzione diretta dei pubblici servizi e alla contrazione di prestiti non destinati alla conversazione di debiti precedenti o alla erogazione di spese, ecc.\u00bb.<\/p><p>Infatti, la rata di restituzione del prestito non differisce da una qualsiasi erogazione di spesa, e quindi l\u2019impegno sul bilancio dell\u2019ente per oltre cinque anni in quella certa misura potrebbe valere sia per la contrazione del prestito che per l\u2019erogazione di altre spese.<\/p><p>UBERTI osserva che vi pu\u00f2 essere una diversit\u00e0 di destinazione, in quanto il prestito pu\u00f2 essere destinato ad una spesa o ad un investimento anche a carattere redditizio. A questo proposito ritiene troppo vincolante l\u2019obbligatoriet\u00e0 del <em>referendum<\/em> in fatto di erogazione di spese tali da impegnare il bilancio dell\u2019ente \u00abin misura superiore al decimo delle entrate annuali ordinarie\u00bb, perch\u00e9 mette i Comuni in condizione di non poter far ricorso al prestito anche quando ne hanno una esigenza particolare e quando esso rappresenta una semplice commutazione di beni, come ad esempio un investimento in immobili. \u00c8 d\u2019avviso che bisognerebbe fissare una aliquota maggiore ed arrivare almeno fino al doppio delle entrate annuali ordinarie.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, tenendo conto delle osservazioni dell\u2019onorevole Uberti, dopo le parole: \u00abnon destinati alla conversione di debiti precedenti\u00bb, propone di aggiungere le altre: \u00abe ad investimenti\u00bb.<\/p><p>EINAUDI osserva che oggi qualsiasi investimento sar\u00e0 certamente improduttivo.<\/p><p>UBERTI non insiste nella sua proposta circa gli investimenti.<\/p><p>PRESIDENTE richiama l\u2019attenzione sull\u2019altra proposta dell\u2019onorevole Uberti, secondo la quale l\u2019obbligo del <em>referendum <\/em>sarebbe previsto per le deliberazioni relative all\u2019erogazioni di spese tali da impegnare il bilancio dell\u2019ente \u00abin misura superiore al doppio delle entrate ordinarie annuali\u00bb, in luogo del decimo di tali entrate stabilito nella proposta dell\u2019onorevole Mortati.<\/p><p>EINAUDI osserva che, se lo Stato dovesse attenersi alla stessa misura, potrebbe contrarre un prestito di 800 miliardi: una cifra alquanto esagerata.<\/p><p>FUSCHINI non crede che il grave problema dei controlli sulla Regione si possa risolvere con un <em>referendum<\/em>, ed osserva che tutta la casistica di cui si sta discutendo riguarda problemi non sufficientemente maturati. Ritiene perci\u00f2 che una legge potr\u00e0 pi\u00f9 ponderatamente studiare i diversi casi ed affrontarne meglio la soluzione. Propone quindi che l\u2019articolo in esame termini con l\u2019affermazione che gli Statuti regionali regoleranno altres\u00ec il <em>referendum<\/em> su determinati provvedimenti legislativi, senza aggiungere alcuna specificazione.<\/p><p>UBERTI ricorda che le specificazioni inserite in questo articolo trovano la loro ragione nel fatto che il <em>referendum<\/em> fu considerato come un sostitutivo del controllo di merito. Occorreva impedire che un Consiglio comunale potesse impegnare le entrate per un periodo superiore al suo mandato. Anche facendo un rinvio alla legge, ritiene tuttavia necessario farne un accenno nella Costituzione e propone la seguente formula:<\/p><p>\u00abLa legge fisser\u00e0 i limiti di spesa e di prestito che non potranno essere deliberati senza ricorso al <em>referendum<\/em>\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE osserva che coloro i quali redigeranno la legge sulle amministrazioni regionali e comunali avvertiranno i diversi problemi come li ha prospettati l\u2019onorevole Uberti e cercheranno di risolverli. Rileva inoltre che, secondo la proposta dell\u2019onorevole Fuschini, \u00e8 il principio stesso del <em>referendum<\/em> come controllo sulle spese che deve essere ulteriormente esaminato e approfondito.<\/p><p>FABBRI vorrebbe fossero posti dei limiti alle autonomie regionali nella stessa Carta costituzionale, poich\u00e9, sebbene egli abbia auspicato pi\u00f9 volte una legge comunale e regionale al fine di ottenere una certa uniformit\u00e0 di regolamentazione in questo campo, quel suo concetto di uniformit\u00e0 per tutte le Regioni non \u00e8 stato votato.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, \u00e8 contrario alla proposta dell\u2019onorevole Fuschini, perch\u00e9, una volta ritenuta di importanza costituzionale la materia del controllo, questi limiti generali circa l\u2019attivit\u00e0 finanziaria dei Comuni \u2013 concepiti appunto in funzione di controllo sull\u2019amministrazione regionale \u2013 meritano di essere inseriti nella Carta costituzionale.<\/p><p>PERASSI chiarisce i termini della questione, rilevando che in base dell\u2019articolo 8 del testo predisposto dal Comitato di redazione sulle autonomie locali, le forme ed i limiti dell\u2019autonomia finanziaria delle Regioni sono stabiliti da leggi costituzionali; mentre in base all\u2019articolo 15 l\u2019autonomia finanziaria del Comune pu\u00f2 essere limitata da una legge ordinaria dello Stato.<\/p><p>FABBRI insiste perch\u00e9 si chiarisca quale legge regoler\u00e0 i limiti dell\u2019autonomia delle Regioni, essendosi affermato che la legge ordinaria rimane completamente estranea ai provvedimenti amministrativi degli enti autonomi.<\/p><p>PRESIDENTE ritiene che, per quanto riguarda le Regioni, il problema dei limiti alla loro autonomia finanziaria si presenti alquanto delicato e ricorda l\u2019articolo 8, il quale determina che tale autonomia va considerata \u00abnelle forme e nei limiti stabiliti da leggi costituzionali per coordinarla con le finanze dello Stato e dei Comuni\u00bb: crede sarebbe opportuno chiarire la questione.<\/p><p>FUSCHINI rileva che gi\u00e0 nell\u2019articolo 8 vi sono i limiti che s\u2019intende porre all\u2019autonomia finanziaria della Regione, in quanto si fa riferimento a leggi costituzionali.<\/p><p>Non ritiene quindi necessario aggiungere altro nella Carta costituzionale.<\/p><p>PRESIDENTE pone in votazione la proposta dell\u2019onorevole Fuschini, secondo la quale l\u2019ultima parte dell\u2019articolo 7 sul <em>referendum<\/em> dovrebbe chiudersi con la formula:<\/p><p>\u00abGli Statuti regionali regoleranno altres\u00ec il <em>referendum<\/em> su determinati provvedimenti amministrativi\u00bb.<\/p><p>(<em>Con 11 voti favorevoli ed 8 contrari, \u00e8 approvata<\/em>).<\/p><p>Fa notare che l\u2019articolo 7 resta pertanto cos\u00ec formulato:<\/p><p>\u00abGli Statuti regionali regoleranno l\u2019esercizio dei diritti di iniziativa e di <em>referendum <\/em>in armonia ai princip\u00ee posti negli articoli precedenti.<\/p><p>\u00abGli Statuti regionali regoleranno altres\u00ec il <em>referendum<\/em> su determinati provvedimenti amministrativi\u00bb.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, circa la questione del <em>referendum<\/em> abrogativo di leggi tributarie, presenta \u2013 secondo l\u2019incarico ricevuto \u2013 questa nuova formulazione:<\/p><p>\u00abNon \u00e8 consentito il ricorso <em>al referendum <\/em>diretto all\u2019abrogazione di leggi tributarie o di quelle non contenenti norme giuridiche\u00bb.<\/p><p>Fa presente che l\u2019onorevole Einaudi avrebbe desiderato che quei limiti fossero stati formulati in altro modo, poich\u00e9 voleva che fosse vietata la richiesta di abrogazione di leggi le quali apportassero aumento di entrate, se contemporaneamente non si fosse proposta una diminuzione di spesa e viceversa; ma, poich\u00e9 il <em>referendum<\/em> abrogativo ha un contenuto negativo e non pu\u00f2 \u2013 a meno di sconvolgere tutto il sistema gi\u00e0 adottato \u2013 essere accompagnato da una proposta positiva, non si pot\u00e9 accogliere la proposta dell\u2019onorevole Einaudi, ritenendosi pi\u00f9 opportuno attenersi ad una formulazione pi\u00f9 generale come quella presentata.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti la formula proposta dall\u2019onorevole Mortati:<\/p><p>\u00abNon \u00e8 consentito il ricorso a <em>referendum<\/em> diretto all\u2019abrogazione di leggi tributarie o di quelle non contenenti norme giuridiche\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Fa presente che in base ai princip\u00ee ieri approvati sul <em>referendum<\/em> abrogativo ed alla proposta test\u00e9 votata, la formulazione riguardante tale istituto resta cos\u00ec determinata:<\/p><p>\u00abSi procede analogamente quando il <em>referendum<\/em> sia rivolto alla abrogazione di una legge o di un decreto legislativo in vigore.<\/p><p>\u00abNon \u00e8 consentito il ricorso al <em>referendum <\/em>diretto all\u2019abrogazione di leggi tributarie o di quelle non contenenti norme giuridiche\u00bb.<\/p><p>PERASSI ricorda che \u00e8 stata approvata una proposta dell\u2019onorevole Fabbri circa un determinato <em>quorum<\/em> per la validit\u00e0 del <em>referendum.<\/em> In conseguenza di ci\u00f2, vorrebbe che rimanesse chiarito che, se nella votazione popolare il prescritto <em>quorum<\/em> non \u00e8 raggiunto, l\u2019iniziativa del <em>referendum<\/em> non ha ulteriore seguito, cio\u00e8 la votazione popolare dell\u2019oggetto, per il quale era stato domandato il <em>referendum<\/em>, non \u00e8 rinnovata.<\/p><p>(<em>La Commissione concorda<\/em>).<\/p><p>PRESIDENTE dichiara con ci\u00f2 esaurito il tema del <em>referendum<\/em>.<\/p><p>Avverte che si riprende ora in esame il sistema di elezione della seconda Camera e che su tale argomento il Comitato di redazione fu incaricato di redigere una nuova proposta.<\/p><p>PERASSI legge la proposta seguente sostitutiva del terzo comma dell\u2019articolo 3 del testo precedentemente adottato:<\/p><p>\u00abI Senatori sono eletti per un terzo dai Consigli regionali e per due terzi da delegati eletti a suffragio universale\u00bb.<\/p><p>EINAUDI \u00e8 contrario a questa proposta, perch\u00e9 il sistema di elezione di doppio grado, lungi dall\u2019essere quel toccasana che dai teorici si riteneva e che forse nei primi tempi della Costituzione americana \u2013 quando la mancanza di mezzi rapidi di comunicazione impediva un preventivo accordo tra i delegati \u2013 ha funzionato, si \u00e8 in pratica dimostrato un\u2019illusione, se non una farsa, perch\u00e9 i delegati sono divenuti solo dei fantocci che portano dei voti. Tanto varrebbe dire che i Senatori sono nominati dagli elettori a suffragio universale diretto, senza passare per la trafila dei delegati i quali poi, anche per una combinazione casuale di cifre, possono non rappresentare la volont\u00e0 della maggioranza degli elettori. A questa elezione di delegati riterrebbe perci\u00f2 preferibile il sistema del suffragio diretto (ed in tal caso rileva che si potrebbero differenziare gli elettori della seconda Camera, elevando ad esempio la loro et\u00e0 a 25 anni); ma \u00e8 d\u2019avviso che il sistema delle elezioni per mezzo dei Consigli comunali che era stato precedentemente stabilito sia il migliore, perch\u00e9 offre almeno il vantaggio che quei Consigli sono nominati non per eleggere i Senatori, ma per provvedere all\u2019amministrazione dei Comuni, e quindi sono composti di notabili, i quali danno un certo affidamento di seriet\u00e0 e di saggezza.<\/p><p>FUSCHINI propone il seguente emendamento:<\/p><p>\u00abArt. 3. \u2013 I senatori sono eletti per met\u00e0 dai membri delle Assemblee regionali e dai consiglieri comunali dei Comuni superiori a 30 mila abitanti e per l\u2019altra met\u00e0 dai consiglieri comunali dei Comuni inferiori ai 30 mila abitanti\u00bb.<\/p><p>CAPPI ricorda di avere egli proposto il sistema di elezione di due terzi di senatori da parte dei Consigli comunali, ma, convinto della impossibilit\u00e0 di adeguare il peso del voto di questi consiglieri al numero della popolazione da loro rappresentata, ritiene che occorra cercare un correttivo. La proposta dell\u2019onorevole Fuschini, se non presentasse le stesse difficolt\u00e0 della sua, sarebbe accettabile; altrimenti si potrebbe stabilire che met\u00e0 dei senatori fossero eletti dalle Assemblee regionali e met\u00e0 a suffragio universale dagli elettori dell\u2019intera Regione. Questo rappresenta gi\u00e0 un criterio discriminativo, in quanto i collegi elettorali per la prima Camera sono meno ampi dei collegi regionali; e tale criterio, unito all\u2019altro accennato dall\u2019onorevole Einaudi, di elevare il limite di et\u00e0 degli elettori della seconda Camera, risponde alla esigenza di evitare che la seconda Camera riesca un duplicato della prima.<\/p><p>LUSSU ricorda che al precedente malcostrutto sistema di elezione si era arrivati per la mancata possibilit\u00e0 di un accordo sulla soppressione della seconda Camera e sulle elezioni di essa a suffragio universale, che avrebbero portato alla creazione di due Camere identiche; e che si fu indotti a rivedere quel sistema per il gravissimo inconveniente che derivava dal fatto che, se si scioglieva la seconda Camera, era necessario sciogliere anche le Assemblee regionali e i Consigli comunali da cui essa prendeva vita. Ritiene perci\u00f2 che il progetto dell\u2019onorevole Fuschini non sia accettabile, perch\u00e9 contrario a tutto l\u2019esame critico svolto finora dalla Sottocommissione e dal Comitato. N\u00e9 il progetto dell\u2019onorevole Cappi \u00e8 migliore. Resta perci\u00f2 il sistema proposto dal Comitato di redazione. Questo si presta a qualche critica, di cui si \u00e8 fatto interprete l\u2019onorevole Einaudi; ma nessun istituto democratico \u00e8 perfetto, e come l\u2019onorevole Einaudi ha ritenuto fantocci i delegati elettori della seconda Camera (perch\u00e9 in fatto sono i primi elettori quelli che nominano i Senatori), si potrebbe argomentare che ci\u00f2 egualmente avviene se si affida la nomina dei Senatori ai Consigli comunali e regionali. Afferma che alla base di tutto \u00e8 il partito politico, caratteristica del secolo XX, che \u00e8 lo strumento tecnico perfezionato dell\u2019organizzazione politica moderna e che inevitabilmente influenza del suo pensiero tutti gli elettori, sia di primo che di secondo grado. Dal momento quindi che non si pu\u00f2 sopprimere la seconda Camera, n\u00e9 procedere alle elezioni dei senatori col suffragio universale, il sistema proposto dal Comitato, ultima conclusione di una laboriosa fatica, \u00e8 il meno criticabile, anche perch\u00e9 permette la elezione dei delegati senza che venga turbata la regolarit\u00e0 dell\u2019amministrazione comunale e dei Consigli regionali.<\/p><p>La seduta termina alle 20.<\/p><p><em>Erano presenti:<\/em> Ambrosini, Bocconi, Bozzi, Bulloni, Calamandrei, Cappi, Conti, De Michele, Einaudi, Fabbri, Farini, Finocchiaro Aprile, Fuschini, Grieco, Laconi, La Rocca, Leone Giovanni, Lussu, Mannironi, Mortati, Nobile, Perassi, Piccioni, Ravagnan, Targetti, Terracini, Tosato, Uberti, Vanoni, Zuccarini.<\/p><p><em>Assenti:<\/em> Bordon, Cannizzo, Castiglia, Codacci Pisanelli, Di Giovanni, Lami Starnuti, Porzio, Rossi Paolo.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE SECONDA SOTTOCOMMISSIONE 82. RESOCONTO SOMMARIO DELLA SEDUTA DI MERCOLED\u00cc 22 GENNAIO 1947 PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TERRACINI INDICE Organizzazione costituzionale dello Stato (Seguito della discussione) Presidente \u2013 Grieco \u2013 Mortati, Relatore \u2013 Uberti \u2013 Nobile \u2013 Perassi \u2013 Zuccarini \u2013 Bozzi \u2013 Fabbri \u2013 Ambrosini \u2013 Einaudi \u2013 [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_relevanssi_hide_post":"","_relevanssi_hide_content":"","_relevanssi_pin_for_all":"","_relevanssi_pin_keywords":"","_relevanssi_unpin_keywords":"","_relevanssi_related_keywords":"","_relevanssi_related_include_ids":"","_relevanssi_related_exclude_ids":"","_relevanssi_related_no_append":"","_relevanssi_related_not_related":"","_relevanssi_related_posts":"2017,2042,1646,2265,2028,2085","_relevanssi_noindex_reason":"","_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[127,70],"tags":[],"post_folder":[126],"class_list":["post-5414","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-1947-01ss","category-seconda-sottocommissione"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5414","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=5414"}],"version-history":[{"count":8,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5414\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":10687,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5414\/revisions\/10687"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=5414"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=5414"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=5414"},{"taxonomy":"post_folder","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fpost_folder&post=5414"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}