{"id":5412,"date":"2023-10-16T00:09:28","date_gmt":"2023-10-15T22:09:28","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5412"},"modified":"2023-12-08T23:42:30","modified_gmt":"2023-12-08T22:42:30","slug":"mercoledi-22-gennaio-1947-seconda-sezione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5412","title":{"rendered":"MERCOLED\u00cc 22 GENNAIO 1947 (seconda sezione)"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"5412\" class=\"elementor elementor-5412\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-8b8e4ac elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"8b8e4ac\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-c89a41c\" data-id=\"c89a41c\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-0bf8669 elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"0bf8669\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/19470122sed021ss.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-32a113e elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"32a113e\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE<\/p><p>SECONDA SOTTOCOMMISSIONE<br \/>(SECONDA SEZIONE)<\/p><p>21.<\/p><p>RESOCONTO SOMMARIO<\/p><p>DELLA SEDUTA DI MERCOLED\u00cc 22 GENNAIO 1947<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>CONTI<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p><strong>Suprema Corte costituzionale<\/strong> (<em>Seguito della discussione<\/em>)<\/p><p>Calamandrei, <em>Relatore<\/em> \u2013 Bozzi \u2013 Cappi \u2013 Bulloni \u2013 Leone Giovanni, <em>Relatore \u2013 <\/em>Ambrosini \u2013 Laconi \u2013 Presidente \u2013 Uberti.<\/p><p>La seduta comincia alle 15.45.<\/p><p>Seguito della discussione sulla Suprema Corte costituzionale.<\/p><p>\u00a0<\/p><p>CALAMANDREI, <em>Relatore<\/em>, ritiene che, prima di esaminare il problema di chi sia legittimato ad agire davanti alla Suprema Corte costituzionale, sia necessario risolvere la questione dell\u2019istituzione dei due sistemi dell\u2019impugnazione in via incidentale e in via principale.<\/p><p>Osserva in proposito che, ammettendo l\u2019impugnativa in via incidentale, anche con la norma proposta dall\u2019onorevole Cappi che il giudice sospende il giudizio per trasmettere gli atti alla Corte costituzionale, sar\u00e0 soprattutto la parte interessata nella causa civile o penale ad essere legittimata a porre la richiesta di incostituzionalit\u00e0, ma anche il Pubblico Ministero, in quanto accusatore nella causa penale e nella civile, sar\u00e0 interessato a sollevare la questione.<\/p><p>Per quanto riguarda l\u2019impugnazione in via principale \u00e8 d\u2019avviso che essa non possa mai essere promossa da un organo del potere esecutivo, poich\u00e9, se quest\u2019organo partecipa al Governo, dovr\u00e0 necessariamente essere favorevole a quelle leggi delle quali potrebbe essere impugnata la costituzionalit\u00e0. A suo avviso quindi la legittimazione potrebbe essere data invece alla minoranza del Parlamento rimasta soccombente nella votazione su determinate leggi da essa ritenute incostituzionali. Questa minoranza, dietro richiesta di almeno cinquanta componenti le due Camere e tramite un determinato organo \u2013 che potrebbe essere formato da una Commissione nominata dalla minoranza del Parlamento, dato che non \u00e8 stata accettata la sua proposta di creare il Procuratore generale commissario della giustizia \u2013 potr\u00e0 ricorrere alla Suprema Corte costituzionale per la decisione sulla costituzionalit\u00e0 delle leggi.<\/p><p>Ricorda inoltre che vi \u00e8 da risolvere l\u2019altra questione se si debba o meno accettare l\u2019azione popolare, ossia la legittimazione di ogni elettore e di ogni cittadino come tale, a portare davanti alla Suprema Corte l\u2019impugnazione di incostituzionalit\u00e0 in via principale.<\/p><p>BOZZI fa osservare che quando la questione di incostituzionalit\u00e0 sorge come fenomeno incidentale nel corso di un giudizio, si deve avere un impulso di ufficio, per cui il giudice sospenda la causa e rinvii alla Corte costituzionale. Per quanto riguarda invece la legittimazione nel giudizio diretto di impugnativa per incostituzionalit\u00e0, \u00e8 del parere che legittimato dovrebbe essere qualsiasi cittadino (azione popolare): ogni cittadino, come tale, dovrebbe poter richiedere la dichiarazione di incostituzionalit\u00e0, anche ove la legge non leda direttamente un suo particolare diritto subiettivo, divenendo parte in una questione di interesse generale. Rileva, tuttavia, che in tal caso vi \u00e8 l\u2019inconveniente che l\u2019impugnativa potrebbe essere fatta, ad esempio, da uno squilibrato, ci\u00f2 che porrebbe in condizione di discredito la Corte costituzionale, che deve invece essere un organo solenne. Un correttivo potrebbe trovarsi nella proposta, formulata dall\u2019onorevole Calamandrei, di affidare l\u2019impugnativa alla minoranza parlamentare; ma potrebbe anche riconoscersi questo diritto al popolo, affermando che un determinato numero di persone possa iniziare l\u2019azione davanti alla Corte costituzionale, come \u00e8 stato fatto per il <em>referendum<\/em> a proposito dell\u2019iniziativa legislativa.<\/p><p>CAPPI ricorda che sull\u2019argomento, in una precedente seduta, ha proposto due articoli molto schematici, i quali ammettevano l\u2019impugnativa tanto in via incidentale quanto in via principale, rinviando, per le modalit\u00e0, ad una legge processuale.<\/p><p>Fra le modalit\u00e0 egli contemplerebbe anche la legittimazione dell\u2019impugnativa; nel caso che si volesse fissare nella Costituzione questa legittimazione, lascerebbe a chiunque la facolt\u00e0 di impugnativa, adottando un criterio molto largo e liberale. A questo proposito, non vede gli inconvenienti prospettati dall\u2019onorevole Bozzi; tuttavia, volendosi adottare un criterio quantitativo, limiterebbe il numero a non pi\u00f9 di un centinaio di persone.<\/p><p>Richiamandosi al primo dei due articoli da lui proposti, rileva che la formulazione prevedeva il caso che il giudice nella impugnativa incidentale, qualora non la respingesse, perch\u00e9 manifestatamente infondata, sospendesse il giudizio per rinviare gli atti alla Corte costituzionale, la quale dovrebbe decidere con deliberazione valevole <em>erga omnes<\/em>.<\/p><p>BULLONI chiede all\u2019onorevole Calamandrei come si possa superare il pericolo di impugnative defatigatorie, specie in materia penale, in relazione all\u2019impugnativa incidentale di incostituzionalit\u00e0 della legge.<\/p><p>CALAMANDREI, <em>Relatore<\/em>, risponde che il pericolo pu\u00f2 essere superato con la formula proposta dall\u2019onorevole Cappi, alla quale aderisce, nel senso che il giudice abbia facolt\u00e0, caso per caso, di valutare l\u2019eccezione; se la riterr\u00e0 un pretesto dilatorio, la respinger\u00e0 senz\u2019altro come completamente infondata, mentre in caso contrario sospender\u00e0 il giudizio rinviando la decisione alla Corte costituzionale.<\/p><p>Ricorda che nel suo progetto \u00e8 distinta, nei riguardi della estensione della efficacia della decisione, l\u2019impugnativa in via incidentale da quella in via principale; la prima, anche quando perviene alla Corte costituzionale, d\u00e0 luogo ad una decisione con efficacia limitata al caso singolo ed \u00e8 adottata dalla competente sezione della Corte costituzionale; la seconda d\u00e0 luogo ad una decisione della Corte a sezioni unite, e questa decisione ha carattere generale ed astratto. Non sarebbe contrario ad unificare, negli effetti e nella competenza, queste due impugnative, conferendo alla Corte costituzionale il potere di decidere sui ricorsi con deliberazione avente efficacia <em>erga omnes<\/em>. Ma si presenta il problema dell\u2019efficacia della decisione nei confronti degli organi legislativi, cio\u00e8 se si debba ammettere che la dichiarazione di annullamento di una legge sia operativa nei confronti degli organi legislativi; il che conferirebbe alla Corte costituzionale un vero e proprio potere legislativo. Ad evitarlo, aveva proposto che, in seguito alla pronuncia della Corte costituzionale, gli organi legislativi dovessero immediatamente promuovere la procedura per la modificazione della legge. Il problema per\u00f2 \u00e8 sempre grave nei confronti dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria; quando la Corte costituzionale ha emesso una decisione generale e astratta di incostituzionalit\u00e0 di una legge, preannunziando quindi lo svolgimento della procedura di modificazione da parte degli organi legislativi (procedura che pu\u00f2 anche tardare degli anni a causa di crisi parlamentari, mutamenti di Governi, ecc.), cosa dovranno fare i giudici durante questo intervallo? La Magistratura si troverebbe di fronte ad una legge dichiarata incostituzionale dalla Corte Suprema, ma che sarebbe tuttavia legge in quanto non ancora modificata dagli organi legislativi. Pone questo problema di particolare importanza, al quale dovr\u00e0 darsi una soluzione.<\/p><p>CAPPI ritiene che quando la Suprema Corte abbia sancita l\u2019incostituzionalit\u00e0 della legge, gli effetti di questa debbano essere sospesi. Pur riconoscendo che in tal modo \u2013 come ha rilevato l\u2019onorevole Calamandrei \u2013 si attribuirebbe ad un organo estraneo un potere legislativo, osserva che ci\u00f2 \u00e8 inevitabile, perch\u00e9 nella Costituzione che si sta elaborando \u00e8 detto in modo inequivocabile che la dichiarazione di incostituzionalit\u00e0 della legge spetta ad un determinato organo, e che il giudice non pu\u00f2 applicare la legge in attesa delle decisioni di questo.<\/p><p>LEONE GIOVANNI, <em>Relatore<\/em>, pensa che il problema posto dall\u2019onorevole Calamandrei possa essere esaminato in un secondo momento, e che prima si debba risolvere la questione della legittimazione ad agire.<\/p><p>Ricorda in proposito che il suo progetto riguardava tre casi di incostituzionalit\u00e0, ossia di leggi emanate dal Parlamento, di leggi regionali e di atti amministrativi. A suo avviso, per il primo caso si dovranno stabilire le norme secondo le quali sar\u00e0 possibile richiedere la dichiarazione di incostituzionalit\u00e0 di una legge nazionale; per il secondo, quello di una legge regionale che sia in conflitto con la Costituzione, l\u2019incostituzionalit\u00e0 potr\u00e0 essere rilevata sia dal Governo, sia dalle Assemblee legislative, sia dalle Assemblee Regionali che ravvisino in quella legge un danno per le Regioni che rappresentano; per il terzo caso, se l\u2019atto amministrativo promaner\u00e0 dal Governo centrale, l\u2019incostituzionalit\u00e0 potr\u00e0 essere fatta rilevare dal singolo cittadino o da un ente amministrativo; se promaner\u00e0 da un ente regionale l\u2019impugnazione potr\u00e0 aversi da parte del Governo o di cittadini singoli.<\/p><p>Osserva che altro problema da risolvere \u00e8 quello se si debba riconoscere un\u2019azione popolare indiscriminata o la possibilit\u00e0 per un qualsiasi cittadino o gruppo di cittadini, pi\u00f9 o meno numerosi, di far valere l\u2019incostituzionalit\u00e0 della legge. Si potrebbe riconoscere tale diritto solamente al cittadino che faccia valere nella richiesta di incostituzionalit\u00e0 un interesse privatistico al fine di impedire che l\u2019azione possa essere promossa arbitrariamente. Ad ogni modo, una remora all\u2019impugnazione potrebbe essere posta con un limite di tempo entro cui si potesse esercitare l\u2019azione in via principale per incostituzionalit\u00e0, e stabilendo che la sentenza della Suprema Corte costituisca giudicato, vietando pertanto che contro la stessa legge e per lo stesso motivo sia fatta rilevare l\u2019incostituzionalit\u00e0.<\/p><p>AMBROSINI, sui punti esaminati dall\u2019onorevole Leone, osserva che riguardo all\u2019atto amministrativo non vi \u00e8 nessuna innovazione da fare, in quanto esso \u00e8 gi\u00e0 impugnabile per incostituzionalit\u00e0 secondo il nostro diritto positivo.<\/p><p>Circa le leggi regionali rileva che il diritto di impugnativa \u00e8 stato gi\u00e0 affidato nel progetto della seconda Sottocommissione al Governo, che, dopo aver ricevuto i disegni di legge approvati dall\u2019Assemblea regionale, ha la facolt\u00e0 di rinviarli alla stessa con le osservazioni del caso e di impugnarli successivamente per motivi di legittimit\u00e0 o di merito, rispettivamente avanti alla Corte costituzionale e al Parlamento. Manifesta i suoi dubbi sull\u2019ammissione pura e semplice dell\u2019azione popolare, che darebbe a qualsiasi ed anche ad un solo cittadino la possibilit\u00e0 di mettere in moto un procedimento cos\u00ec importante quale \u00e8 quello del giudizio sull\u2019incostituzionalit\u00e0 delle leggi. Altri dubbi espone sull\u2019opportunit\u00e0 o meno di concedere il diritto di impugnativa alla minoranza di ciascuna delle Camere, che non sia riuscita a far prevalere la propria opinione nell\u2019avversare un disegno di legge approvato poi dalla maggioranza.<\/p><p>In connessione con questo argomento richiama le disposizioni del progetto relative al <em>referendum<\/em> sulle leggi, osservando come questo istituto integri quello della invalidazione delle leggi, e come possa dimostrarsi pi\u00f9 adeguato alle esigenze dell\u2019interesse politico generale, quando la controversia si appoggi su motivi per la cui valutazione debba ricorrersi a criteri prevalentemente politici.<\/p><p>Passando ad occuparsi del congegno concreto di invalidazione delle leggi, richiama il sistema degli Stati Uniti, ed osserva che potrebbe, almeno in parte, essere adottato per quanto si riferisce al diritto di chiunque vi abbia interesse a ricorrere, adducendo l\u2019incostituzionabilit\u00e0 di una legge, avanti al magistrato ordinario, attribuendo a questo il compito di pronunciarsi in merito. Dopo il giudizio di primo grado l\u2019interessato potrebbe ricorrere in appello. Avverso la sentenza pronunciata in secondo grado, sempre che si tratti della costituzionalit\u00e0 o meno di una legge, sarebbe ammissibile il ricorso non, come d\u2019ordinario, avanti alla Corte di cassazione, ma avanti alla Corte costituzionale, cio\u00e8 avanti all\u2019organo creato appositamente per tale scopo; ma che si avrebbe una differenziazione rispetto al sistema americano, che non era che un unico organo supremo giurisdizionale.<\/p><p>Riconosce che tutto il procedimento sarebbe naturalmente semplificato, se il giudice investito della controversia dovesse, conformemente al progetto dell\u2019onorevole Calamandrei, rimandare gli atti per la decisione alla Corte costituzionale. Ritiene che sarebbe preferibile il primo sistema; osserva comunque che, nell\u2019un caso e nell\u2019altro, la sentenza della Corte costituzionale dovrebbe essere comunicata al Governo e al Parlamento.<\/p><p>Dichiara infine di essere contrario ad inserire nella Costituzione limiti di tempo per l\u2019esperimento dell\u2019eccezione di incostituzionalit\u00e0 di una legge.<\/p><p>CAPPI d\u00e0 lettura dei due articoli da lui proposti nella precedente seduta, parzialmente modificati:<\/p><p>\u00ab1. \u2013 L\u2019impugnativa di incostituzionalit\u00e0 di una legge statale o regionale \u00e8 ammessa in via principale da qualunque elettore entro un anno dalla sua promulgazione. In caso di impugnativa incidentale, il giudice, qualora non la respinga per una manifesta infondatezza o per irrilevanza, sospende il giudizio e trasmette gli atti alla Corte costituzionale, la quale decide con valore assoluto\u00bb.<\/p><p>\u00ab2. \u2013 Una legge dichiarata incostituzionale rimane sospesa. Il Governo dovr\u00e0, con procedura d\u2019urgenza, proporne alle Camere l\u2019abrogazione o la modifica. In caso di rigetto della proposta, il Governo dovr\u00e0 promuovere la revisione della Costituzione\u00bb.<\/p><p>AMBROSINI, pur trovando molto ingegnoso il sistema proposto dall\u2019onorevole Cappi, ritiene che con esso si imporrebbero obblighi eccessivi sia al Governo che al Parlamento, mentre tali organi, in quanto costituzionali e quindi indipendenti nella loro attivit\u00e0, non possono essere sottoposti ad obbligo alcuno.<\/p><p>LEONE GIOVANNI, <em>Relatore<\/em>, per mozione d\u2019ordine, dichiara di ritenere che prima di porre in votazione i due articoli proposti dall\u2019onorevole Cappi, dovrebbero essere discussi e votati quelli proposti nel suo progetto e in quello dell\u2019onorevole Calamandrei; soprattutto in considerazione che le proposte dell\u2019onorevole Cappi non rappresentano degli emendamenti, bens\u00ec articoli sostitutivi.<\/p><p>LACONI fa osservare che gli articoli dell\u2019onorevole Cappi riguardano il problema dell\u2019impugnativa in via principale e in via incidentale, non previsto nelle due relazioni. Dato il dissenso esistente tra i commissari sulla questione, \u00e8 d\u2019avviso che esso debba essere risolto in precedenza.<\/p><p>PRESIDENTE, per l\u2019ordine dei lavori, ritiene che si debba riprendere l\u2019esame dei vari quesiti posti nella riunione precedente dall\u2019onorevole Calamandrei.<\/p><p>Ricordando che \u00e8 gi\u00e0 stato adottato il principio del sistema della Costituzione rigida, fa presente che il secondo punto da stabilire \u00e8 se il controllo sulla costituzionalit\u00e0 delle leggi debba istituirsi in via incidentale, o in via principale, o in ambedue i casi.<\/p><p>Pone quindi in votazione il principio che il controllo debba istituirsi in via incidentale.<\/p><p>UBERTI dichiara che voter\u00e0 per la terza ipotesi.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>PRESIDENTE avverte che si passa all\u2019esame del principio dell\u2019istituzione del controllo in via principale.<\/p><p>AMBROSINI osserva che, se il magistrato non ha facolt\u00e0 di decisione, dovr\u00e0 rinviare gli atti alla Suprema Corte; ma se la Corte non avr\u00e0 il potere di annullare la legge, di necessit\u00e0 bisogner\u00e0 limitare la procedura ad un solo caso.<\/p><p>LACONI \u00e8 contrario all\u2019impugnazione in via principale, in quanto, in sostanza, rimarrebbe solamente la soluzione proposta dall\u2019onorevole Calamandrei della minoranza parlamentare; ma, a suo avviso, non \u00e8 ammissibile frazionare un organo come il Parlamento e ammettere che una minoranza di esso, non meglio qualificata, possa adire la Magistratura. Non ritiene neppure ammissibile l\u2019azione popolare, la quale porterebbe ad un enorme carico di lavoro, senza avere in effetti sostanza alcuna.<\/p><p>CALAMANDREI, <em>Relatore<\/em>, fa osservare che, ove fosse esclusa l\u2019impugnazione in via principale, l\u2019incostituzionalit\u00e0 di una legge potrebbe essere sollevata solo quando sorgesse l\u2019occasione del caso concreto a cui la legge dovrebbe essere applicata.<\/p><p>Ma se si stabilisce che, trascorso un determinato periodo di tempo, la legge non pu\u00f2 pi\u00f9 essere impugnata, potr\u00e0 accadere che si emani una legge macroscopicamente incostituzionale, ma che non vi sia occasione di applicarla in un giudizio concreto, se non dopo trascorso quel limite di tempo; si verrebbe cos\u00ec a determinare l\u2019impossibilit\u00e0 di impugnarla. Per tale considerazione ritiene che l\u2019impugnazione in via principale dovrebbe essere ammessa.<\/p><p>UBERTI \u00e8 d\u2019avviso che l\u2019impugnazione in via principale costituisca la prima ragione d\u2019essere della Suprema Corte costituzionale e che, non ammettendola, si verrebbe a togliere lo strumento principale per la garanzia della costituzionalit\u00e0 delle leggi.<\/p><p>AMBROSINI ritiene che l\u2019impugnativa potrebbe essere ridotta ad un solo caso, stabilendo che chiunque ritenga di essere leso in un suo diritto dalla legge, presunta contraria alla Costituzione, potr\u00e0 sollevare la questione di incostituzionalit\u00e0 davanti al magistrato ordinario.<\/p><p>PRESIDENTE, al fine di giungere ad un accordo sulla questione in esame, propone che i relatori e altri membri della Sezione si riuniscano per concordare un testo di articoli da sottoporre all\u2019esame dei colleghi nella prossima seduta.<\/p><p>(<em>Cos\u00ec rimane stabilito<\/em>).<\/p><p>La seduta termina alle 18.15.<\/p><p><em>Erano presenti:<\/em> Ambrosini, Bocconi, Bozzi, Bulloni, Calamandrei, Cappi, Conti, Farini, Laconi, Leone Giovanni, Mannironi, Ravagnan, Targetti, Uberti.<\/p><p><em>Assenti:<\/em> Castiglia, Di Giovanni, Porzio.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE SECONDA SOTTOCOMMISSIONE(SECONDA SEZIONE) 21. 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