{"id":5410,"date":"2023-10-16T00:09:02","date_gmt":"2023-10-15T22:09:02","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5410"},"modified":"2023-12-08T23:41:17","modified_gmt":"2023-12-08T22:41:17","slug":"martedi-21-gennaio-1947","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5410","title":{"rendered":"MARTED\u00cc 21 GENNAIO 1947"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"5410\" class=\"elementor elementor-5410\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-82fb134 elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"82fb134\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-bd0ee34\" data-id=\"bd0ee34\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-8fbaa36 elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"8fbaa36\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/19470121sed081ss.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-d63bebc elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"d63bebc\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE<\/p><p>SECONDA SOTTOCOMMISSIONE<\/p><p>81.<\/p><p>RESOCONTO SOMMARIO<\/p><p>DELLA SEDUTA DI MARTED\u00cc 21 GENNAIO 1947<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>TERRACINI<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p><strong>Organizzazione costituzionale dello Stato <\/strong>(<em>Seguito della discussione<\/em>)<\/p><p>Presidente \u2013 Tosato \u2013 Mortati, <em>Relatore \u2013 <\/em>Einaudi \u2013 Perassi \u2013 Fuschini \u2013 Fabbri \u2013 Zuccarini \u2013 Nobile \u2013 Lussu \u2013 Laconi \u2013 Codacci Pisanelli \u2013 Grieco.<\/p><p>La seduta comincia alle 18,10.<\/p><p>Seguito della discussione sull\u2019organizzazione costituzionale dello Stato.<\/p><p>\u00a0<\/p><p>PRESIDENTE d\u00e0 lettura dell\u2019articolo formulato in base agli elementi approvati dalla Sottocommissione nella seduta di ieri:<\/p><p>\u00abSar\u00e0 indetto il <em>referendum<\/em> su una legge approvata dal Parlamento quando ne facciano richiesta 500 mila elettori e 7 Assemblee regionali.<\/p><p>\u00abIl termine della promulgazione \u00e8 sospeso se entro 15 giorni dalla pubblicazione provvisoria della legge approvata, 50 mila elettori e tre Assemblee regionali dichiarino di prendere l\u2019iniziativa del <em>referendum<\/em>. Il completamento del numero delle firme e delle adesioni delle Assemblee regionali, richieste per farsi luogo al <em>referendum<\/em> ai sensi del primo comma, deve avvenire entro due mesi dalla stessa data di pubblicazione.<\/p><p>\u00abNon potr\u00e0 essere sottoposto a <em>referendum <\/em>un disegno di legge per il quale le due Camere a maggioranza assoluta abbiano dichiarato il carattere d\u2019urgenza.<\/p><p>\u00abNon possono essere oggetto di <em>referendum<\/em> le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali e le leggi di bilancio\u00bb.<\/p><p>TOSATO propone che \u2013 per usare una maggiore propriet\u00e0 di linguaggio \u2013 invece di: \u00ableggi di bilancio\u00bb si dica: \u00ableggi di approvazione del bilancio\u00bb.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, si domanda se non sia opportuno aggiungere nel penultimo comma all\u2019espressione: \u00aba maggioranza assoluta\u00bb le parole: \u00abdei loro membri\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE non ritiene necessaria l\u2019aggiunta suggerita dall\u2019onorevole Mortati, perch\u00e9, essendo \u00able due Camere\u00bb il soggetto della proposizione, \u00e8 chiaro che la maggioranza assoluta riguarda i loro membri.<\/p><p>Non ha invece nulla in contrario ad accogliere la modificazione formale proposta dall\u2019onorevole Tosato.<\/p><p>Pone ai voti la formulazione dell\u2019articolo con l\u2019emendamento Tosato.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>).<\/p><p>Rileva che, una volta fissati i casi in cui il <em>referendum<\/em> si pu\u00f2 o non si pu\u00f2 richiedere, si deve ora esaminare la questione del diritto di partecipazione al <em>referendum<\/em>.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, osserva che la Sottocommissione dovrebbe ora prendere in considerazione l\u2019articolo 3 del progetto da lui formulato, che \u00e8 del seguente tenore:<\/p><p>\u00abL\u2019iniziativa popolare si esercita mediante la presentazione di un progetto, redatto in articoli, da parte di almeno 100 mila elettori.<\/p><p>\u00abOve tale progetto, che deve essere presentato subito dal Governo al Parlamento, non venga, nel termine di sei mesi dalla presentazione, preso in considerazione, o sia rigettato, o sottoposto ad emendamenti, si deve procedere al <em>referendum<\/em> su di esso, quando ci\u00f2 sia stato stabilito originariamente o sia richiesto da almeno un ventesimo (o meglio da un decimo) degli elettori iscritti ed il progetto sia accompagnato dalla relazione di un comitato di tecnici della materia cui esso si riferisce.<\/p><p>\u00abSi procede analogamente quando la richiesta degli elettori sia rivolta all\u2019abrogazione di una legge gi\u00e0 in vigore (o di singole parti di essa). L\u2019abrogazione produce i suoi effetti dal momento in cui la deliberazione popolare che la dispone sia resa nota\u00bb.<\/p><p>Illustrando la disposizione, osserva che, mentre l\u2019articolo 2 del suo progetto ammette la richiesta del <em>referendum<\/em> da parte degli elettori su una legge approvata dal Parlamento, l\u2019articolo 3 si riferisce al caso di una proposta che parta dal popolo e che non sia collegata ad una legge approvata dal Parlamento.<\/p><p>PRESIDENTE prospetta l\u2019opportunit\u00e0 che anche per le leggi di iniziativa popolare si possa far funzionare il <em>referendum<\/em> nello stesso modo in cui funziona quando \u00e8 stato provocato dalla deliberazione di una delle Camere, dal momento che, evidentemente, anche il progetto di legge di iniziativa popolare deve esser sempre sottoposto all\u2019esame del Parlamento.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, fa presente che si pu\u00f2 anche ritenere che sul <em>referendum<\/em> richiesto dagli elettori su un progetto di legge di iniziativa popolare si pronunci direttamente il popolo senza passare attraverso il Parlamento.<\/p><p>PRESIDENTE non ha nulla in contrario ad esaminare tale ipotesi, ma osserva che sarebbe assai difficile far approvare per <em>referendum<\/em> un progetto di legge, perch\u00e9 gli elettori si troverebbero impacciati ad accettare o respingere nel suo complesso un progetto formato di un certo numero di articoli.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, rileva che l\u2019obiezione fatta dal Presidente si potrebbe sollevare anche nei riguardi del <em>referendum<\/em> su una legge approvata dal Parlamento.<\/p><p>PRESIDENTE risponde che la formulazione di una legge approvata dal Parlamento sar\u00e0 evidentemente pi\u00f9 chiara e pi\u00f9 elaborata di quanto non possa esserlo un progetto di iniziativa popolare; e quindi l\u2019espressione del parere della popolazione potr\u00e0 essere nel primo caso pi\u00f9 agevole che non nel secondo.<\/p><p>EINAUDI concorda col Presidente, e distingue la formulazione del principio che \u00e8 a base della proposta di iniziativa popolare, dalle particolarit\u00e0 di attuazione del principio stesso che, a suo avviso, spettano al Parlamento.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, ricorda che anche in questo caso si richiede \u2013 e numerose Costituzioni lo esigono \u2013 che il progetto presentato attraverso l\u2019iniziativa popolare sia redatto in articoli.<\/p><p>L\u2019articolo 3 del suo progetto pone il seguente quesito: se su un progetto di iniziativa popolare, non preso in considerazione o rigettato dal Parlamento, si possa o meno procedere a <em>referendum<\/em>.<\/p><p>PRESIDENTE osserva che si tratta di risolvere due differenti ipotesi: la prima, secondo la quale un progetto di legge di iniziativa popolare viene direttamente e immediatamente sottoposto a <em>referendum<\/em>, dando cos\u00ec origine ad un procedimento di formazione della legge diverso da quello normale; la seconda, per cui pu\u00f2 essere richiesto dagli elettori il <em>referendum<\/em> su un progetto di iniziativa popolare non preso in considerazione o rigettato dal Parlamento.<\/p><p>PERASSI non \u00e8 favorevole alla prima ipotesi, perch\u00e9 ritiene che il progetto di legge proposto e redatto in articoli dal popolo debba essere anzitutto sottoposto all\u2019organo rappresentativo, il quale o l\u2019adotta o lo modifica o fa un controprogetto; e che soltanto in un secondo tempo si possa giungere al <em>referendum<\/em>.<\/p><p>FUSCHINI \u00e8 anch\u2019egli contrario alla prima ipotesi fatta dal Presidente.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti il principio che possa ammettersi la formazione di una legge direttamente per iniziativa popolare attraverso il <em>referendum<\/em>, senza ricorso all\u2019esame del Parlamento.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvato<\/em>).<\/p><p>Considera ora la seconda ipotesi, che ha poc\u2019anzi accennato, la quale risulta dall\u2019articolo 3 del progetto Mortati.<\/p><p>FUSCHINI riterrebbe opportuno stabilire di quale natura ed importanza debbano essere le modificazioni apportate dal Parlamento al progetto di iniziativa popolare, per evitare che il <em>referendum<\/em> sia richiesto anche quando al provvedimento sono stati apportati emendamenti di carattere non sostanziale.<\/p><p>PRESIDENTE rileva che \u2013 dal momento che nell\u2019articolo 3 proposto dall\u2019onorevole Mortati il caso di approvazione con emendamenti \u00e8 equiparato a quello del rigetto \u2013 il Parlamento o accoglier\u00e0 o respinger\u00e0 in blocco la proposta di iniziativa popolare; e \u2013 entrando in funzione il <em>referendum \u2013<\/em> gli elettori si pronunceranno anch\u2019essi sul progetto nel suo complesso, dando cos\u00ec origine ad una procedura analoga a quella che la Sottocommissione ha respinto con la precedente votazione.<\/p><p>TOSATO ritiene che il <em>referendum \u2013<\/em> concepito come un correttivo, nel senso di ammettere il popolo a collaborare alla formazione delle leggi \u2013 debba ammettersi soltanto nel caso che il popolo si manifesti in senso contrario ad una legge approvata dal Parlamento. Non \u00e8 quindi favorevole all\u2019iniziativa popolare cos\u00ec come \u00e8 concepita dall\u2019articolo 3 del progetto Mortati. Aggiunge che quanto ha osservato ha valore limitatamente alle leggi dello Stato, e non per ci\u00f2 che riguarda l\u2019ordinamento regionale.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, non vede quale ragione logica, giuridica o politica induca a trattare in modo differente il caso di <em>referendum<\/em> richiesto su un progetto di legge approvato dal Parlamento da quello di <em>referendum <\/em>richiesto su un progetto di iniziativa popolare, al quale il Parlamento si sia manifestato contrario. I due casi, infatti, partono dal medesimo presupposto, cio\u00e8 da una posizione di contrasto tra il Parlamento ed un determinato numero di elettori.<\/p><p>PRESIDENTE concorda con l\u2019onorevole Tosato nel ritenere che, quando si \u00e8 ammessa la richiesta di <em>referendum<\/em> su una legge approvata dal Parlamento, si intendeva implicitamente escludere che il <em>referendum<\/em> potesse essere indetto su una legge respinta dal Parlamento.<\/p><p>Ritiene poi \u2013 pur ammettendo che lo stimolo popolare sia necessario \u2013 che, per le ragioni a cui ha accennato in precedenza, non si possa giungere senz\u2019altro alla conclusione che l\u2019iniziativa popolare possa, attraverso il <em>referendum<\/em>, sboccare direttamente in una legge, senza l\u2019intervento degli organi legislativi.<\/p><p>FABBRI osserva che non \u00e8 storicamente esatto che al diritto di veto \u2013 in cui si risolve, a suo avviso, il <em>referendum<\/em> di iniziativa popolare in opposizione ad una legge approvata dal Parlamento \u2013 abbia sempre corrisposto un diritto positivo di fare. Si tratta di due casi diversi, storicamente e costituzionalmente; e ritiene quindi che dalla concessione ad un certo organo di un diritto di veto da esercitare in determinate situazioni non debba derivare come conseguenza imprescindibile il diritto da parte di quell\u2019organo di fare una legge per conto proprio.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, fa presente che il caso ipotizzato dall\u2019articolo 3 del suo progetto tende a stabilire la possibilit\u00e0 di richiedere \u2013 da parte degli elettori che hanno veduto non accolto dal Parlamento un progetto di iniziativa popolare \u2013 il <em>referendum<\/em> su tale progetto. Osserva in proposito che non pu\u00f2 ritenersi materia grezza quella sulla quale dovr\u00e0 esercitarsi la deliberazione popolare, perch\u00e9 si tratta di un progetto, redatto in articoli gi\u00e0 elaborati, che, nel caso di esito favorevole del <em>referendum<\/em>, deve diventare legge.<\/p><p>Quanto alle considerazioni fatte dall\u2019onorevole Fabbri, osserva che al popolo \u00e8 stato attribuito non solo il diritto di veto, ma anche quello di iniziativa, che pu\u00f2 trovare il suo sbocco anche quando manchi ad essa il consenso del Parlamento.<\/p><p>PRESIDENTE, premesso che la Sottocommissione ha gi\u00e0 escluso il <em>referendum<\/em> per i progetti di legge di iniziativa parlamentare che siano stati respinti dal Parlamento, fa presente che ora si tratta di decidere se per i progetti di iniziativa popolare respinti o modificati dal Parlamento sia ammesso o meno il <em>referendum<\/em>.<\/p><p>FABBRI osserva che l\u2019ipotesi di un progetto modificato dal Parlamento \u00e8 diverso dall\u2019ipotesi di un progetto respinto dal Parlamento. Il primo caso rientrerebbe in quello di una legge approvata, cio\u00e8 nella norma generale riguardante il diritto di <em>referendum <\/em>sulle leggi approvate dal Parlamento.<\/p><p>PRESIDENTE prospetta l\u2019opportunit\u00e0 di intendere compresi nella formula approvata nell\u2019ultima seduta tanto i progetti di legge di iniziativa parlamentare quanto quelli di iniziativa popolare, i quali (sia gli uni che gli altri) abbiano sub\u00ecto emendamenti nel corso delle discussioni innanzi al Parlamento.<\/p><p>Pone quindi ai voti il principio che sia ammesso il <em>referendum<\/em> sui progetti di legge di iniziativa popolare respinti dal Parlamento.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvato<\/em>).<\/p><p>Fa presente che ora deve risolversi la questione di principio \u2013 di cui all\u2019ultimo comma dell\u2019articolo 3 del progetto Mortati \u2013 circa l\u2019ammissione o meno del <em>referendum<\/em> per chiedere l\u2019abrogazione delle leggi in vigore.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, osserva che, secondo il suo progetto, l\u2019iniziativa popolare per la richiesta di abrogazione di una legge in vigore dovrebbe essere sottoposta al Parlamento; si dovrebbe ricorrere al <em>referendum <\/em>se tale richiesta non fosse accettata entro sei mesi.<\/p><p>PRESIDENTE non vede la necessit\u00e0 del vaglio parlamentare, dal momento che si tratta di abrogare una legge gi\u00e0 in vigore.<\/p><p>FUSCHINI, ammesso il concetto che il <em>referendum<\/em> si possa domandare anche per l\u2019abrogazione di una legge in vigore, \u00e8 favorevole al principio che la proposta di abrogazione sia sottoposta all\u2019esame del Parlamento, il che costituisce una notevole garanzia. Rileva poi i gravissimi inconvenienti a cui si andrebbe incontro, se si facesse a meno di tale garanzia e si stabilisse che, proposto il <em>referendum<\/em>, gli elettori debbano senz\u2019altro votare sull\u2019abrogazione della legge.<\/p><p>Fa presente che l\u2019iniziativa popolare pu\u00f2 esplicarsi sia con la richiesta di un nuovo progetto di legge, che con quella di abrogazione di una legge vigente. Nella prima ipotesi sono implicitamente previsti i due casi di presentazione di un nuovo progetto su materia nuova o su materia gi\u00e0 elaborata; nella seconda si prevede poi sia il caso in cui l\u2019abrogazione non comporti la necessit\u00e0 di una nuova legge che sostituisca la vecchia, che quello in cui vi sia tale necessit\u00e0. Ritiene che tali ipotesi possano esser regolate diversamente, ma \u00e8, a suo parere, necessario che quando l\u2019iniziativa popolare ravvisi la necessit\u00e0 di una nuova legge, il Parlamento debba interessarsene.<\/p><p>PERASSI nulla ha da obiettare circa il fatto che l\u2019iniziativa, di cui al primo comma dell\u2019articolo 3, possa esplicarsi sia nel senso della presentazione di un progetto redatto in articoli, sia nel senso della richiesta di abrogazione di una legge esistente. Fa invece le sue riserve circa la possibilit\u00e0 di abrogare una legge unicamente per voto del popolo, perch\u00e9 quasi sempre l\u2019abrogazione di una legge porta con s\u00e9 problemi di diritto transitorio che \u2013 se non previsti nel progetto presentato per iniziativa popolare \u2013 possono dar luogo a difficolt\u00e0 pratiche notevoli. Esprime perci\u00f2 l\u2019avviso che nel primo comma dell\u2019articolo 3 si debba stabilire che il diritto di iniziativa popolare consiste non solo nella presentazione di un disegno di legge, ma anche nella richiesta di abrogazione di una legge esistente.<\/p><p>TOSATO concorda con l\u2019onorevole Perassi. Pone in rilievo la particolare importanza della domanda di abrogazione di norme giuridiche esistenti, la quale dovrebbe esser considerata a parte, in quanto implica sostanzialmente abrogazione di limiti posti dallo Stato all\u2019attivit\u00e0 dei singoli.<\/p><p>Rileva inoltre che, come si \u00e8 ammessa la possibilit\u00e0 da parte del popolo di opporsi ad una nuova legge gi\u00e0 approvata dal Parlamento, presentando un nuovo progetto da sottoporre a <em>referendum<\/em>, cos\u00ec si deve ammettere il diritto da parte del popolo di opporsi ad una legge gi\u00e0 esistente.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, dopo aver rilevato la diversa portata pratica che ha l\u2019ipotesi di abrogazione di una legge gi\u00e0 in vigore rispetto a quella del veto posto alla promulgazione di una legge, fa presente che una delle principali obiezioni che si sollevano contro il <em>referendum<\/em> consiste nell\u2019affermazione che esso introduce una disarmonia e disturba l\u2019attivit\u00e0 del potere legislativo, il che ha ancora pi\u00f9 peso nel caso di eliminazione di una legge in vigore, in quanto il Parlamento dovr\u00e0 provvedere a colmare la lacuna legislativa originata dall\u2019abrogazione. Osserva che tale rilievo pu\u00f2 essere superato, una volta ammesso che il popolo ha il diritto di intervenire nella linea di condotta politica del Parlamento, facendola, all\u2019occorrenza, deviare.<\/p><p>Aggiunge infine che come correttivo della norma approvata nella seduta di ieri, per cui \u00abnon potr\u00e0 esser sottoposto a <em>referendum <\/em>un disegno di legge per il quale le due Camere a maggioranza assoluta abbiano dichiarato il carattere d\u2019urgenza\u00bb (norma della quale il Parlamento potrebbe essere indotto ad abusare), pu\u00f2 essere opportuno concedere all\u2019iniziativa popolare la possibilit\u00e0 di abrogare una legge entrata in vigore.<\/p><p>PERASSI, premesso che il problema dell\u2019abrogazione di una legge \u00e8 sostanzialmente diverso da quello dell\u2019introduzione di una legge nuova, e presenta quindi una particolarit\u00e0 sua propria, osserva che il primo quesito da risolvere \u00e8 se l\u2019iniziativa popolare debba esser sottoposta all\u2019esame del Parlamento o comporti invece l\u2019immediata effettuazione del <em>referendum<\/em> e l\u2019attribuzione di un valore decisivo al risultato di esso. Poich\u00e9 ritiene inammissibile la seconda soluzione, considera quale potr\u00e0 essere il comportamento del Parlamento di fronte alla proposta, osservando che, ove quest\u2019ultimo respinga la richiesta di abrogazione, si ricadr\u00e0 nell\u2019ipotesi \u2013 gi\u00e0 esclusa dalla Sottocommissione \u2013 della possibilit\u00e0 di sottoporre a <em>referendum<\/em> un disegno di legge respinto dal Parlamento.<\/p><p>Riterrebbe quindi opportuno, per coerenza al concetto politico che \u00e8 alla base del problema, stabilire che il <em>referendum<\/em> \u00e8 possibile nel caso che il Parlamento respinga un disegno di legge di abrogazione, fissando determinate cautele, al fine di non rendere inutile l\u2019esperimento del <em>referendum<\/em>, ed ammettendo che il Parlamento possa in qualche modo raccomandare al popolo la soluzione del quesito che gli viene sottoposto.<\/p><p>TOSATO osserva che sar\u00e0 compito naturale del Parlamento quello di rimediare agli inconvenienti che potrebbero sorgere dall\u2019abrogazione di una legge in vigore, uniformandosi alla volont\u00e0 del popolo, il quale, attraverso il suo voto, abbia chiaramente palesato il proprio avviso sulla questione.<\/p><p>ZUCCARINI, dal momento che il <em>referendum<\/em> costituisce un appello rivolto al popolo, non vede come possa ammettersi che questo appello sia rimesso alla decisione del Parlamento.<\/p><p>PRESIDENTE ritiene che non vi sia alcun dubbio sul principio dell\u2019iniziativa popolare rivolta all\u2019abrogazione di una legge. Fa presente per\u00f2 che in pratica non \u00e8 possibile non subordinare la richiesta di abrogazione ad un organo diverso da quello che ha espresso tale desiderio.<\/p><p>NOBILE, tenendo presente l\u2019articolo gi\u00e0 approvato circa l\u2019iniziativa popolare, osserva che sar\u00e0 sempre possibile a 500 mila elettori ottenere l\u2019abrogazione di una legge con la presentazione di un disegno di legge tendente appunto a tale scopo.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti il principio che si possa procedere direttamente (cio\u00e8 senza l\u2019intervento del Parlamento) al <em>referendum<\/em>, per ottenere l\u2019abrogazione di una legge.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>FUSCHINI prospetta l\u2019opportunit\u00e0 di indicare le leggi nei confronti delle quali \u2013 in considerazione della materia che regolano \u2013 non sar\u00e0 possibile richiedere un <em>referendum <\/em>che tenda alla loro abrogazione.<\/p><p>EINAUDI \u00e8 del parere che si debbano stabilire i medesimi limiti previsti per il <em>referendum<\/em> diretto ad ottenere la non applicazione di una legge approvata, ma non promulgata.<\/p><p>PRESIDENTE concorda con l\u2019onorevole Einaudi sull\u2019opportunit\u00e0 di non sottoporre a <em>referendum<\/em> abrogativo le leggi concernenti l\u2019autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali e le leggi di approvazione del bilancio; ma rileva che tali materie saranno certamente comprese nell\u2019elenco che l\u2019onorevole Fuschini ha proposto di compilare per indicare con chiarezza le leggi nei riguardi delle quali \u2013 in considerazione della materia \u2013 sar\u00e0 esclusa la possibilit\u00e0 di richiedere un <em>referendum<\/em> abrogativo.<\/p><p>FABBRI osserva all\u2019onorevole Fuschini che non \u00e8 praticamente possibile fare un elenco delle leggi che escludono il <em>referendum<\/em> diretto ad ottenerne l\u2019abrogazione.<\/p><p>Dichiara poi essere, a suo avviso, inconcepibile che la proposta di abrogazione non debba passare per il tramite degli organi legislativi. Fa quindi la proposta concreta che la Sottocommissione riveda la deliberazione presa poco fa, la quale stabilisce che si pu\u00f2 procedere al <em>referendum<\/em> direttamente per ottenere l\u2019abrogazione di una legge.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti questa proposta dell\u2019onorevole Fabbri.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvata<\/em>).<\/p><p>Riconosce che la proposta dell\u2019onorevole Fuschini ha serio fondamento; ed invita gli onorevoli Einaudi, Fuschini e Mortati a concretare una formula nella quale siano indicate le materie che comportano l\u2019esclusione della richiesta di un <em>referendum<\/em> abrogativo.<\/p><p>NOBILE d\u00e0 lettura della seguente proposta:<\/p><p>\u00abIl <em>referendum<\/em> per l\u2019iniziativa popolare pu\u00f2 essere richiesto anche contro un decreto legislativo emanato dal Governo.<\/p><p>\u00abPer l\u2019esercizio di tale facolt\u00e0 valgono le medesime norme stabilite negli articoli precedenti. Pertanto la promulgazione di un decreto legislativo non pu\u00f2 avere luogo prima di due mesi dalla data della sua pubblicazione\u00bb.<\/p><p>Spiega che tale proposta mira a dare al popolo il diritto di chiedere l\u2019abrogazione anche di un decreto legislativo emanato dal Governo in seguito a delega ricevuta dal Parlamento. Aggiunge che non \u00e8 concepibile che il Governo possa liberamente emanare tutti i provvedimenti che crede, indipendentemente dalla volont\u00e0 popolare, quando si \u00e8 ammesso che il popolo possa intervenire in ogni atto del Parlamento.<\/p><p>PRESIDENTE ritiene fondate le ragioni che hanno spinto l\u2019onorevole Nobile a proporre l\u2019emendamento, il cui concetto informatore potrebbe trovar posto in una disposizione gi\u00e0 approvata nella passata seduta; si potrebbe cio\u00e8 dire che \u00absar\u00e0 indetto il <em>referendum<\/em> su una legge approvata dal Parlamento o su un decreto legislativo emanato dal Governo, quando ne facciano richiesta 500 mila elettori o sette assemblee regionali\u00bb.<\/p><p>FABBRI \u00e8 favorevole alla proposta Nobile, la quale permetterebbe di realizzare il vantaggio che nei casi di vera urgenza il Governo non richieda la delega per l\u2019emanazione di un decreto legislativo (la cui entrata in vigore non potrebbe aver luogo prima di due mesi dalla data della sua pubblicazione), ma presenti un progetto di legge facendo dichiarare l\u2019urgenza e sottraendo cos\u00ec il provvedimento alle more del <em>referendum<\/em>.<\/p><p>LUSSU riconosce che il <em>referendum<\/em> costituisce un correttivo a tanti abusi che si sono constatati nel passato, ma dichiara che, a suo avviso, \u00e8 antidemocratico quanto ora si vuole stabilire, consentendo l\u2019attuazione del <em>referendum<\/em> anche nei riguardi di atti fondamentali di Governo determinati da esigenze eccezionali.<\/p><p>PRESIDENTE ricorda a tale proposito gli articoli, approvati dalla Sottocommissione, concernenti la delega del potere legislativo al Governo.<\/p><p>PERASSI ritiene praticamente inconcepibile che una legislazione delegata \u2013 alla quale si ricorre in momenti particolarmente delicati \u2013 debba esser sottoposta alla procedura del <em>referendum<\/em> che, per quanto abbreviata, implica sempre una notevole perdita di tempo.<\/p><p>TOSATO riconosce che la proposta dell\u2019onorevole Nobile risponde ad un\u2019effettiva esigenza logica, ma non pu\u00f2 accoglierla in pieno. Dichiara di essere favorevole all\u2019estensione della facolt\u00e0 di <em>referendum<\/em> abrogativo, gi\u00e0 ammesso per le leggi, ai decreti legislativi esistenti, tanto pi\u00f9 quando si pensi che la massima parte della nostra legislazione si \u00e8 avuta nella forma del decreto legislativo e non in quella della legge. Sarebbe invece riluttante ad ammettere il <em>referendum<\/em> nei riguardi di decreti non ancora emanati, deferiti alla competenza del potere esecutivo per mezzo di una legge del Parlamento, non solo per le grandi difficolt\u00e0 di ordine tecnico che sorgerebbero circa la promulgazione o meno del provvedimento, ma anche perch\u00e9 i decreti legislativi, creati per alleggerire la gi\u00e0 cospicua attivit\u00e0 del Parlamento, pur vertendo su materie molto complesse, sono di carattere prevalentemente tecnico, mentre i grandi princip\u00ee di politica legislativa, particolarmente delicati per la politica generale del Governo, resteranno sempre di competenza del potere legislativo e costituiranno quindi l\u2019oggetto di leggi e non di decreti legislativi.<\/p><p>Aggiunge a tale proposito che un emendamento dell\u2019onorevole Mortati, accolto dal Comitato di redazione, stabilisce che ogni singola delegazione da parte del potere legislativo dovr\u00e0 contenere i princip\u00ee relativi a cui il Governo sar\u00e0 tenuto ad uniformarsi nell\u2019esercizio del potere legislativo delegato.<\/p><p>Fa presente infine che, se vi fosse opposizione a questa delegazione, per quanto riguarda sia la natura che il contenuto dei princip\u00ee direttivi fissati nella legge di delegazione, sar\u00e0 sempre possibile domandare il <em>referendum<\/em> contro la legge, approvata dal Parlamento, della quale si attenda la pubblicazione.<\/p><p>Conclude dichiarando di essere favorevole alla proposta fatta dall\u2019onorevole Nobile, intesa in questo senso e con queste limitazioni.<\/p><p>LACONI, concordando in sostanza con quanto ha osservato l\u2019onorevole Tosato, non vede la necessit\u00e0 di ricorrere al <em>referendum <\/em>abrogativo dei decreti legislativi, dal momento che si potr\u00e0 raggiungere lo stesso scopo facendo abrogare la legge con la quale il Parlamento ha delegato al Governo l\u2019attivit\u00e0 legislativa.<\/p><p>PRESIDENTE rileva che non \u00e8 affatto pacifico che, abrogando la legge di delega, cadano anche i provvedimenti emanati in forza di questa.<\/p><p>CODACCI PISANELLI non vede la necessit\u00e0 dell\u2019articolo aggiuntivo proposto dall\u2019onorevole Nobile, dal momento che i decreti legislativi emanati prima della Costituzione che si sta elaborando cesseranno di aver vigore un determinato numero di mesi dopo la firma del trattato di pace, mentre i decreti legislativi, emanati dal Governo, in forza di una legge di delega, i quali sono, a suo avviso, da considerarsi alla stessa stregua di leggi vere e proprie, saranno, per tale motivo, soggetti al <em>referendum<\/em>, anche senza un\u2019apposita dichiarazione nella Costituzione.<\/p><p>PRESIDENTE fa presente l\u2019opportunit\u00e0 di decidere se \u2013 una volta ammessa la possibilit\u00e0 di un <em>referendum<\/em> nei confronti dei decreti legislativi \u2013 tale sistema si possa attuare soltanto per abrogare un decreto legislativo gi\u00e0 in atto od anche per sospendere l\u2019applicazione di un decreto legislativo emanato dal Governo.<\/p><p>Ricorda che la Sottocommissione ha ammesso il <em>referendum<\/em> abrogativo nei riguardi delle leggi; si tratterebbe ora di estenderlo anche ai decreti legislativi, tenendo presente che naturalmente saranno esclusi da tale sistema tanto le leggi quanto i decreti legislativi concernenti materie che il Comitato, composto dagli onorevoli Einaudi, Fuschini e Mortati, riterr\u00e0 opportuno di elencare.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, si associa alle osservazioni dell\u2019onorevole Codacci Pisanelli; ritiene cio\u00e8 che l\u2019estensione del <em>referendum<\/em> abrogativo ai decreti legislativi sia implicito nei princip\u00ee accolti nella Costituzione.<\/p><p>PERASSI dichiara di essere favorevole alla proposta.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti il principio che il <em>referendum<\/em> abrogativo possa essere chiesto anche nei riguardi dei decreti legislativi.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>FABBRI domanda che si inetta ai voti la seconda parte del quesito, cio\u00e8 se sia da ammettersi anche il <em>referendum<\/em> sospensivo nei riguardi dei decreti legislativi.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti il principio che il <em>referendum<\/em> sospensivo si possa applicare nei confronti dei decreti legislativi.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvato<\/em>).<\/p><p>Apre ora la discussione sull\u2019articolo 6 del progetto Mortati, cos\u00ec formulato:<\/p><p>\u00abIl diritto di partecipare al <em>referendum <\/em>compete a tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei Deputati.<\/p><p>\u00abLa proposta sottoposta a <em>referendum<\/em> s\u2019intende approvata quando abbia raccolto la maggioranza dei voti espressi.<\/p><p>\u00abUna legge determiner\u00e0 le altre modalit\u00e0 di attuazione del <em>referendum<\/em>\u00bb.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore<\/em>, circa il primo comma, fa presente di aver indicato la Camera dei Deputati, in quanto per il Senato potrebbero esser poste delle condizioni particolari, ed anche perch\u00e9 il diritto di eleggere i deputati \u00e8 quello che abbraccia la maggioranza dei cittadini.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti il primo comma dell\u2019articolo.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>FABBRI a proposito del secondo comma, prospetta la necessit\u00e0 di non stabilire genericamente che la proposta s\u2019intende approvata quando abbia raccolto la maggioranza dei voti espressi, ma di fissare, analogamente a quanto dispongono le legislazioni che ammettono il <em>referendum<\/em>, un <em>quorum<\/em> di elettori, allo scopo di dare al <em>referendum<\/em> stesso una rilevanza giuridica.<\/p><p>FUSCHINI si associa alle considerazioni dell\u2019onorevole Fabbri, e propone di fissare il <em>quorum<\/em> in due quinti degli elettori stessi.<\/p><p>NOBILE concorda anch\u2019egli con l\u2019onorevole Fabbri.<\/p><p>GRIECO non \u00e8 favorevole alla proposta Fabbri, perch\u00e9, essendo contrario al principio di fissare un <em>quorum<\/em> nelle elezioni, \u00e8 anche contrario al principio di stabilire un <em>quorum <\/em>per la validit\u00e0 del <em>referendum<\/em>.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti il principio che sia da stabilire un <em>quorum<\/em> di votanti per la validit\u00e0 del <em>referendum<\/em>.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>Mette quindi in votazione la misura del <em>quorum<\/em> nei due quinti degli aventi diritto.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>PERASSI prospetta l\u2019opportunit\u00e0 di dire espressamente che non si tiene conto delle schede nulle e di quelle bianche, giacch\u00e9 tra le une e le altre vi \u00e8 una differenza. Aggiunge che tale sua considerazione ha valore per stabilire la maggioranza.<\/p><p>FABBRI ritiene che ci si possa limitare a dire \u00abvoti validi espressi\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE formulerebbe il secondo comma nel modo seguente:<\/p><p>\u00abLa proposta sottoposta a <em>referendum<\/em> si intende approvata quando abbia raccolto la maggioranza dei voti validi espressi, purch\u00e9 abbiano partecipato alla votazione i due quinti degli aventi diritto\u00bb.<\/p><p>Lo pone ai voti.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pone ai voti il terzo comma.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>PRESIDENTE avverte che il primo punto posto all\u2019ordine del giorno per la seduta di domani della Commissione plenaria riguarda la formazione della seconda Camera.<\/p><p>Ricorda che in proposito la Sottocommissione aveva preso delle deliberazioni che per\u00f2 in un secondo tempo si era deciso di riesaminare e di discutere nuovamente allo scopo di trovare una soluzione migliore. A questo fine era stato dato incarico ad un piccolo Comitato di redazione di studiare l\u2019argomento e di presentare proposte concrete alla Sottocommissione. Se non che, il termine improrogabile, posto alla presentazione del progetto definitivo della Costituzione, ostacola questo piano di riesame. Ritiene quindi che la Commissione plenaria possa a buon diritto prendere come base di discussione le decisioni che a suo tempo furono prese dalla Sottocommissione circa la formazione della seconda Camera, a meno che la Sottocommissione stessa non sia di opinione diversa e non preferisca domandare al Presidente della Commissione plenaria di cancellare questo argomento dall\u2019ordine del giorno di domani, salvo a riportarlo quando sar\u00e0 stato nuovamente deciso dalla Sottocommissione circa il modo di formazione della seconda Camera.<\/p><p>PERASSI propone formalmente che il Presidente sia incaricato di domandare la cancellazione dall\u2019ordine del giorno di domani dell\u2019argomento della formazione della seconda Camera, il quale \u2013 secondo una dichiarazione fatta in una precedente seduta dal Presidente della Sottocommissione \u2013 deve rimanere riservato, in attesa di un riesame, in sede di Sottocommissione. Comunica a tale proposito che il Sottocomitato, istituito al fine di agevolare questo riesame e di presentare delle proposte concrete, si \u00e8 gi\u00e0 riunito e, riconosciuto con unanime parere l\u2019opportunit\u00e0 di abbandonare la formula gi\u00e0 adottata, ha manifestato l\u2019opinione prevalente di proporre che i due terzi della seconda Camera siano eletti da delegati, nominati a suffragio universale, con un sistema analogo a quello recentemente adottato e sperimentato in Francia, lasciando alla legge elettorale di regolare i dettagli della materia.<\/p><p>PRESIDENTE dichiara di non essere affatto contrario all\u2019accoglimento della proposta dell\u2019onorevole Perassi, la quale porta per\u00f2 come conseguenza l\u2019impegno da parte di tutti i Commissari di procedere al pi\u00f9 presto al riesame dell\u2019argomento, per poter ultimare i lavori della Sottocommissione nel termine stabilito.<\/p><p>Pone in votazione la proposta dell\u2019onorevole Perassi di chiedere, dall\u2019ordine del giorno di domani della Commissione, lo stralcio dell\u2019argomento riguardante la formazione della seconda Camera.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>).<\/p><p>La seduta termina alle 20.15.<\/p><p><em>Erano presenti:<\/em> Ambrosini, Bozzi, Bulloni, Cappi, Codacci Pisanelli, Conti, De Michele, Einaudi, Fabbri, Farini, Finocchiaro Aprile, Fuschini, Grieco, Laconi, La Rocca, Leone Giovanni, Lussu, Mortati, Nobile, Perassi, Piccioni, Ravagnan, Targetti, Terracini, Tosato, Uberti, Vanoni, Zuccarini.<\/p><p><em>Assenti:<\/em> Bocconi, Bordon, Calamandrei, Cannizzo, Cappi, Di Giovanni, Lami Starnuti, Mannironi, Porzio, Rossi Paolo.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE SECONDA SOTTOCOMMISSIONE 81. RESOCONTO SOMMARIO DELLA SEDUTA DI MARTED\u00cc 21 GENNAIO 1947 PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TERRACINI INDICE Organizzazione costituzionale dello Stato (Seguito della discussione) Presidente \u2013 Tosato \u2013 Mortati, Relatore \u2013 Einaudi \u2013 Perassi \u2013 Fuschini \u2013 Fabbri \u2013 Zuccarini \u2013 Nobile \u2013 Lussu \u2013 Laconi \u2013 [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_relevanssi_hide_post":"","_relevanssi_hide_content":"","_relevanssi_pin_for_all":"","_relevanssi_pin_keywords":"","_relevanssi_unpin_keywords":"","_relevanssi_related_keywords":"","_relevanssi_related_include_ids":"","_relevanssi_related_exclude_ids":"","_relevanssi_related_no_append":"","_relevanssi_related_not_related":"","_relevanssi_related_posts":"2017,2042,2085,1646,2036,2364","_relevanssi_noindex_reason":"","_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[127,70],"tags":[],"post_folder":[126],"class_list":["post-5410","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-1947-01ss","category-seconda-sottocommissione"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5410","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=5410"}],"version-history":[{"count":8,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5410\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":10679,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5410\/revisions\/10679"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=5410"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=5410"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=5410"},{"taxonomy":"post_folder","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fpost_folder&post=5410"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}