{"id":5408,"date":"2023-10-16T00:08:39","date_gmt":"2023-10-15T22:08:39","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5408"},"modified":"2023-12-08T23:39:57","modified_gmt":"2023-12-08T22:39:57","slug":"martedi-21-gennaio-1947-seconda-sezione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=5408","title":{"rendered":"MARTED\u00cc 21 GENNAIO 1947 (seconda sezione)"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"5408\" class=\"elementor elementor-5408\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-08b3740 elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"08b3740\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-57bfd85\" data-id=\"57bfd85\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-4f9d2e2 elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"4f9d2e2\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/19470121sed020ss.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-f587cfd elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"f587cfd\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE<\/p><p>SECONDA SOTTOCOMMISSIONE<\/p><p>(SECONDA SEZIONE)<\/p><p>20.<\/p><p>RESOCONTO SOMMARIO<\/p><p>DELLA SEDUTA DI MARTED\u00cc 21 GENNAIO 1947<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>CONTI<\/strong><\/p><p><strong>\u00a0<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p><strong>Suprema Corte costituzionale<\/strong> (<em>Seguito della discussione<\/em>)<\/p><p>Presidente \u2013 Leone Giovanni, <em>Relatore \u2013 <\/em>Cappi \u2013 Bulloni \u2013 Bozzi \u2013 Farini \u2013 Laconi \u2013 Ambrosini.<\/p><p>La seduta comincia alle 17.15.<\/p><p>Seguito della discussione sulla Suprema Corte costituzionale.<br \/><br \/><\/p><p>PRESIDENTE ricorda che nella precedente riunione, su richiesta dell\u2019onorevole Laconi, la Sezione ha deliberato in merito alla composizione della Suprema Corte costituzionale nel senso che tutti i componenti siano eletti dall\u2019Assemblea Nazionale, che siano per met\u00e0 magistrati, per un quarto avvocati e professori universitari e per un quarto elettori politici, aventi almeno quarant\u2019anni.<\/p><p>Senza entrare nei dettagli, proporrebbe di prendere in esame gli articoli 3 del progetto Leone e 34 del progetto Calamandrei per giudicare sulla opportunit\u00e0 di votare come principio qualche norma procedurale relativa alla organizzazione della Suprema Corte.<\/p><p>LEONE GIOVANNI, <em>Relatore<\/em>, ritiene che si dovrebbe stabilire il modo di elezione del Presidente, vale a dire se debba essere eletto nel seno della Corte, oppure in sede di elezione dei giudici.<\/p><p>CAPPI, per quanto riguarda il Presidente, proporrebbe che la Corte lo eleggesse nel suo seno.<\/p><p>BULLONI preferirebbe che il Presidente fosse scelto dal Capo dello Stato.<\/p><p>LEONE GIOVANNI, <em>Relatore<\/em>, crede che la nomina del Presidente da parte del Presidente della Repubblica non si concilierebbe col sistema di elezione della Corte medesima. Come ha gi\u00e0 detto, le ipotesi possono essere solo due: o \u00e8 eletto dall\u2019Assemblea Nazionale, oppure dalla Corte nel suo seno.<\/p><p>Personalmente sarebbe per la seconda soluzione.<\/p><p>BOZZI \u00e8 anch\u2019egli del parere che l\u2019elezione avvenga nel seno della Corte, perch\u00e9 altrimenti, in caso di nomina da parte dell\u2019Assemblea Nazionale, si potrebbe verificare l\u2019inconveniente che venisse designato un magistrato di grado inferiore a quello di altri membri della Suprema Corte, per i quali, se non erra, sar\u00e0 richiesto che abbiano almeno il grado di consigliere di cassazione. Per il prestigio ed il funzionamento dell\u2019organo, sarebbe consigliabile che non si verificasse un simile inconveniente.<\/p><p>FARINI domanda perch\u00e9 la nomina del Presidente non possa essere demandata al Parlamento che certamente designerebbe l\u2019elemento pi\u00f9 rappresentativo. Se si \u00e8 demandata al Parlamento la nomina dei membri di questo altissimo consesso, non vede per quale ragione non si debba affidare allo stesso organo anche l\u2019elezione del Presidente, quasi che non si avesse fiducia nel Parlamento per questa nomina.<\/p><p>LEONE GIOVANNI, <em>Relatore<\/em>, per quanto nel suo articolo 3 avesse proposto che anche il Presidente della Suprema Corte fosse nominato dal Parlamento, essendo la questione di carattere secondario, crede che possa venirsi facilmente ad un accordo.<\/p><p>Considera, invece, pi\u00f9 importante la questione che i magistrati e professori universitari eletti membri dell\u00e0 Corte cessino definitivamente dalle funzioni e dall\u2019impiego che avevano. Poich\u00e9 le nomine sono a tempo, a suo avviso, \u00e8 necessario mettere i giudici in condizioni di assoluta indipendenza morale ed economica, anche per il tempo successivo alla loro cessazione dall\u2019incarico, in modo che non debbano preoccuparsi del futuro quando riprenderanno le loro precedenti mansioni. In caso contrario le preoccupazioni del magistrato per la carriera o del professore universitario per l\u2019assegnazione di una sede importante potrebbero incidere sulla indipendenza di questo altissimo organo. Conserverebbe, pertanto, a vita, a tutti i membri della Suprema Corte lo stipendio e le indennit\u00e0 di cui godono durante l\u2019esercizio delle loro funzioni.<\/p><p>LACONI condivide il punto di vista dell\u2019onorevole Leone. In sostanza, trattandosi della Magistratura pi\u00f9 alta del Paese, considera opportuno rivestirla di un prestigio e di una autorit\u00e0 indiscutibile.<\/p><p>LEONE GIOVANNI, <em>Relatore<\/em>, riterrebbe opportuno abbinare questo problema a quello della durata in carica dei membri della Corte, che, a suo giudizio, dovrebbe essere di dieci anni, e comunque non inferiore a sette.<\/p><p>Oltre il fatto che si tratta di un limitatissimo numero di persone, bisognerebbe tenere presente che, poich\u00e9 normalmente i componenti della Corte, se magistrati o professori universitari, avranno all\u2019incirca 50 anni, quando cesseranno dalle loro funzioni avranno dai 57 ai 60 anni. Niente di eccezionale, quindi, se si assicura a vita l\u2019indipendenza economica di funzionari che, dopo una esistenza di lavoro, siano stati prescelti per cos\u00ec elevate funzioni.<\/p><p>Se i membri della Corte, durante l\u2019esplicazione delle loro funzioni, dovessero preoccuparsi della situazione in cui si troveranno quando cesseranno dalla carica, potrebbero essere soggetti a inframmettenze di carattere personale o politico, tali da far temere della loro indipendenza. Secondo quanto invece \u00e8 previsto nel suo progetto, si creerebbe nel giudice della Corte costituzionale anche l\u2019indifferenza ad essere rieletto, costituendosi cos\u00ec un altro motivo di indipendenza.<\/p><p>CAPPI si rende conto degli inconvenienti cui ha accennato l\u2019onorevole Leone, ma non li ritiene di tale importanza da giustificare un\u2019eccezione che \u00e8 nuova nel diritto italiano ed anche in quello di altri Paesi. Oltre la soddisfazione morale di essere nominati a cos\u00ec alta carica, gli sembra la pensione a vita dopo 7 anni, costituisca una condizione di privilegio eccezionale. Non vede quali particolari preoccupazioni per l\u2019avvenire possano avere i magistrati e i professori universitari, tenendo conto che conserveranno l\u2019anzianit\u00e0 di servizio e godranno di una indennit\u00e0 superiore per la carica ricoperta.<\/p><p>BULLONI crede che, nominandosi a vita il Presidente, si darebbe all\u2019organo una maggiore indipendenza.<\/p><p>BOZZI non lo ritiene necessario, dato che il Presidente non avr\u00e0 funzioni proprie, ma sar\u00e0 sempre il collegio a decidere.<\/p><p>PRESIDENTE \u00e8 d\u2019accordo con l\u2019onorevole Bozzi.<\/p><p>BOZZI richiama poi l\u2019attenzione sul fatto che la prima Sezione ha votato, sopra sua proposta, un principio per cui i funzionari dello Stato, che abbiano mandato parlamentare, non possono essere promossi durante l\u2019esercizio del mandato, se non per sola anzianit\u00e0. Questo principio potrebbe naturalmente estendersi anche ai magistrati della Suprema Corte. Dichiara poi di non condividere le osservazioni dell\u2019onorevole Leone, perch\u00e9, trattandosi di altissimi funzionari, ben difficilmente avranno preoccupazioni di carriera in quanto gi\u00e0 pervenuti al massimo delle loro aspirazioni.<\/p><p>PRESIDENTE \u00e8 convinto anch\u2019egli che, trattandosi di altissimi funzionari e di preclare persone, non si preoccuperanno del loro avvenire.<\/p><p>AMBROSINI \u00e8 contrario alla proposta dell\u2019onorevole Leone, perch\u00e9 ritiene che molti professori universitari non accetterebbero questo altissimo ufficio se fossero obbligati a troncare il loro ministero. Considera la funzione del professore universitario come una missione, a cui difficilmente si rinunzia, fino a quando si hanno le forze necessarie per svolgerla. Pu\u00f2 citare l\u2019esempio di tanti colleghi, suoi antichi maestri, i quali, pur avendo gli onori e le cariche pi\u00f9 alte, nutrivano sempre l\u2019aspirazione di tornare alla scuola. Insiste sul suo punto di vista ed invita l\u2019onorevole Leone a tenerne conto addivenendo alla modifica dell\u2019avanzata proposta.<\/p><p>LEONE GIOVANNI, <em>Relatore<\/em>, si dichiara convinto dalle osservazioni dell\u2019onorevole Ambrosini per quanto concerne i professori universitari, ma fa rilevare in quale situazione si troverebbe un magistrato che, dopo avere giudicato per sette o dieci anni anche di atti del Capo dello Stato e di Ministri, al momento della cessazione dell\u2019incarico dovesse tornare ad esercitare le sue vecchie funzioni che sono, senza dubbio, inferiori.<\/p><p>PRESIDENTE fa notare all\u2019onorevole Leone che, come \u00e8 previsto nel suo progetto, i membri della Suprema Corte sono rieleggibili. Ora, se il giudice sar\u00e0 stato ottimo, sar\u00e0 rieletto; se sar\u00e0 stato scadente, nulla di male che torni alle sue funzioni di consigliere di Corte di cassazione. Per quanto concerne i professori universitari si dichiara d\u2019accordo con l\u2019onorevole Ambrosini.<\/p><p>LACONI proporrebbe la seguente formula:<\/p><p>\u00abGli eletti alla Corte costituzionale, durante il periodo in cui esercitano questa loro funzione, non possono rivestire alcun incarico n\u00e9 esercitare alcuna professione. La legge provveder\u00e0 ad assicurare la loro completa indipendenza economica\u00bb.<\/p><p>AMBROSINI si dichiara non favorevole all\u2019accoglimento integrale della proposta dell\u2019onorevole Laconi, e si sofferma sulla posizione dei professori universitari, ribadendo la considerazione che non esiste incompatibilit\u00e0 tra l\u2019insegnamento e le loro funzioni presso la Corte costituzionale.<\/p><p>FARINI sarebbe d\u2019avviso di porre una eccezione per i professori, circa la cessazione delle funzioni.<\/p><p>PRESIDENTE crede che possa venirsi ad una conclusione, in quanto che per i magistrati si provveder\u00e0 a collocarli fuori ruolo; per i professori universitari pu\u00f2 accedersi all\u2019opinione dell\u2019onorevole Ambrosini e per gli avvocati \u00e8 fuori dubbio che non possono esercitare la professione. Mette intanto ai voti il principio che \u00abLa Corte elegge nel suo seno il Presidente\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>Ritiene poi che dovrebbe prendersi in esame la seguente formula, che ha desunto dall\u2019articolo 3 dell\u2019onorevole Leone:<\/p><p>\u00abPer i giudici della Corte di giustizia costituzionale non vigono i limiti di et\u00e0\u00bb.<\/p><p>AMBROSINI manifesta qualche dubbio sull\u2019opportunit\u00e0 di una tale norma che infrangerebbe il principio del limite di et\u00e0, fondamentale nella pubblica Amministrazione.<\/p><p>LEONE GIOVANNI, <em>Relatore<\/em>, osserva che per espletare un\u2019altissima funzione che sta all\u2019apice della organizzazione dello Stato, non bisogna tener conto del limite di et\u00e0. Non crede, infatti, che per uomini di grande capacit\u00e0 amministrativa e giuridica e di larga esperienza, dovrebbe aver peso la questione dell\u2019et\u00e0.<\/p><p>PRESIDENTE pone ai voti il principio che: \u00abPer i giudici della Corte costituzionale non vigono limiti di et\u00e0\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>Pone quindi ai voti la seguente formula:<\/p><p>\u00abIl Presidente ed i giudici durano in carica sette anni e sono rieleggibili\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>).<\/p><p>Circa l\u2019ultima parte dell\u2019articolo 3 dell\u2019onorevole Leone, relativa alla dispensa in caso di malattia che comprometta l\u2019esercizio della funzione, crede che la Sezione possa considerare superflua la norma, in quanto vi provveder\u00e0 la legge.<\/p><p>(<em>Cos\u00ec rimane stabilito<\/em>).<\/p><p>Osserva che occorre, infine, decidere se tutti i nominati a far parte della Suprema Corte cessino dalle funzioni e dall\u2019impiego che avevano.<\/p><p>AMBROSINI crede che si potrebbe affermare il principio che i membri della Corte costituzionale non possono esplicare alcuna altra professione, ad eccezione dell\u2019insegnamento universitario.<\/p><p>LACONI non farebbe una esplicita riserva per i soli professori universitari. Piuttosto metterebbe il divieto per i magistrati e gli avvocati.<\/p><p>PRESIDENTE concorda. Mette ai voti la seguente formula:<\/p><p>\u00abI giudici, magistrati e avvocati, non potranno esercitare le loro funzioni durante l\u2019esercizio del loro ufficio presso la Corte di giustizia. Le altre incompatibilit\u00e0 saranno previste dalla legge\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>).<\/p><p>La seduta termina alle 18.10.<\/p><p><em>Erano presenti:<\/em> Ambrosini, Bozzi, Bulloni, Cappi, Conti, Farini, Laconi, Leone Giovanni, Ravagnan e Uberti.<\/p><p><em>Assenti:<\/em> Bocconi, Calamandrei, Castiglia, Di Giovanni, Mannironi, Porzio e Targetti.<\/p><p>\u00a0<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE SECONDA SOTTOCOMMISSIONE (SECONDA SEZIONE) 20. 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